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Beneficiari Superbonus: chiarimento su IPAB e condomini

Il nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su beneficiari Superbonus come IPAB e condomini

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Sono molti i chiarimenti forniti fino a questo momento dall’Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus 110%. Chiarimenti che probabilmente continueranno ad arrivare anche nel 2022 visto che in questi giorni sta per essere approvata la Legge di Bilancio 2022 che potrebbe contenere importanti modifiche.

Per il momento tuttavia, l’ultimo chiarimenti, arrivato con la risposta dell’Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2021 riguarda i beneficiari superbonus. In particolare, la risposta si intitola proprio:

“Superbonus – Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza e mancanza del presupposto soggettivo – art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche”.

Nella risposta fornita dall’Agenzia del Fisco Italiano non solo si prende in esame la casistica in cui ad essere fra i beneficiari superbonus siano IPAB (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza) ma si chiariscono anche alcuni aspetti legati ai condòmini e condomini.

Un chiarimento come questo quindi, a nostro avviso, merita di essere approfondito con attenzione qui di seguito.

I beneficiari superbonus 110%

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo che un’istante, qualificatosi come IPAB ovvero come ente senza scopo di lucro che si occupa di affittare le unità abitative a canoni calmierati a persone bisognose, ha chiesto se potesse essere considerato come uno dei soggetti beneficiari.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, torna quindi a prendere nuovamente in esame i beneficiari superbonus previsti dalla normativa (di cui avevamo già parlato qui) che sono i seguenti:

  • condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, su un massimo di due unità immobiliari;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le IPAB non possono usufruire del Superbonus

A questo punto l’Agenzia del Fisco Italiano prova a fugare ogni dubbio in merito alla questione se le IPAB possano usufruire o meno della maxi-detrazione. Il chiarimento stabilisce che non sussistono, in capo alle IPAB (proprietario della maggior parte delle unità immobiliari facenti parte del compendio immobiliare costituito in “condominio”), i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus.

La normativa del Superbonus infatti non contempla, come abbiamo riportato nel paragrafo precedente, tra i potenziali beneficiari superbonus, gli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB).

I locatari possono essere dei beneficiari superbonus

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che anche i locatari possono essere ritenuti beneficiari del superbonus 110%. I singoli condòmini che sono anche locatari, possono realizzare pertanto interventi agevolabili a patto che lo facciano al di fuori di attività di impresa, arti e professioni.

Se le persone fisiche svolgono attività di impresa, arti e professioni, possono però comunque rientrare fra i beneficiari superbonus. Per rientrare nella maxi-detrazione devono però effettuare interventi su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi dagli/dalle immobili/unità immobiliari:

  • che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • strumentali alle predette attività di impresa, arti e professioni;
  • beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Quest’ultimo è un principio che, tra le altre cose, trova conferma nel fatto che sono gli immobili definiti come residenziali ad essere quelli ammessi al Superbonus.

La circolare 24/E

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate era già intervenuta fornendo chiarimenti in merito ai beneficiari superbonus tramite la circolare n.24/E.

La circolare stabilisce  che, ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l’immobile oggetto degli interventi in base ad un titolo idoneo. In particolare, questo titolo, dovrà essere detenuto dai beneficiari superbonus al momento di avvio dei lavori di efficientamento energetico o sismico oppure al momento dei pagamenti delle spese se ciò avvieni prima dell’avvio dei lavori.

I soggetti che intendono usufruire della maxi-detrazione devono pertanto detenere l’immobile in qualità di:

  • proprietario,
  • nudo proprietario
  • titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Ed è per queste ragioni che i singoli condòmini, al di fuori di attività imprenditoriali, arti e professioni, possono essere beneficiari superbonus. Precisiamo inoltre che potranno beneficiare della detrazione sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari dell’edificio.

Quali requisiti devono rispettare i locatari per essere beneficiari superbonus?

Per rientrare tra i beneficiari superbonus, i locatari devono

  • detenere gli immobili oggetto degli interventi n base ad un idoneo titolo giuridico (contratto di locazione regolarmente registrato);
  • sostenere direttamente le spese per tali interventi;
  • essere in possesso del consenso espresso da parte del proprietario dell’immobile.

Si a Bonus facciate, Ecobonus e Sismabonus ordinari per gli IPAB

Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, le IAPB possono comunque beneficiare dei seguenti bonus:

  • il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • le detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus);
  • agevolazioni per miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

Conclusioni

Le novità di questa risposta dell’Agenzia delle entrate sono quindi sostanzialmente 2:

  1. La prima che le IAPB non possono essere considerate fra i soggetti beneficiari superbonus.
  2. La seconda invece è che il il bonus 110% può essere fruito dai singoli locatari (con idoneo contratto) sia per gli interventi trainanti in condominio che per le singole unità immobiliari come interventi trainati. Ciò è anche valido per gli edifici composti da più di quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

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Villette ed edifici unifamiliari potranno accedere al Superbonus senza ISEE?

Superbonus senza ISEE per villette ed edifici unifamiliari: questo l’ultimo accordo tra le forze politiche. Scopri tutte le novità!

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Fin dalla sua approvazione, sono state molte le notizie che si sono susseguite in merito al Superbonus 110%, la maxi-detrazione che è entrata vigore in piena pandemia. Se dapprima le notizie riguardavano i numerosi chiarimenti dovuti in merito alla normativa, oggi le notizie riguardano le sue eventuali modifiche. Precisiamo subito che infatti, essendo oramai prossimi alla fine dell’anno 2021, questo è il momento in cui parlamento deve approvare la Legge di Bilancio relativa al prossimo anno.

In questi giorni infatti le notizie riguardanti la maxi-detrazione del 110% e le eventuali modifiche che possono interessare la norma tornano ad essere le protagoniste. In particolare, una modifica attira l’attenzione di quanti vorrebbero usufruire della maxi-detrazione. Le forze politiche stanno infatti discutendo se prevedere un tetto ISEE per usufruire della detrazione (a 25 o 40 mila euro) oppure se lasciare il Superbonus senza ISEE per gli edifici unifamiliari.

Se infatti nel testo della bozza del DDL Bilancio 2022 era stato inserito questo tetto, durante la scorsa riunione le forze politiche sembrerebbe aver trovato un accordo per il Superbonus senza ISEE. Ma non solo questo. L’accordo prevedrebbe anche la rimozione del vincolo che la villetta debba essere necessariamente adibita ad abitazione principale per poter accedere al Superbonus 110%.

La discussione attorno alla prossima legge di Bilancio però è molto più ampia rispetto agli argomenti che abbiamo riportato. C’è infatti da discutere la proroga degli altri bonus edilizi e se mantenere o modificare le loro aliquote di detrazione. Basti pensare che gli emendamenti alla bozza del DDL Rilancio sono circa 690 tra i quali appunto figura anche quello di un Superbonus senza ISEE che stiamo per analizzare qui di seguito.

Superbonus senza ISEE per gli edifici e villette unifamiliari

Dopo il parere rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanza le forze politiche hanno trovato un nuovo accordo in questi giorni. Questo accordo modifica in maniera sostanziale quanto riportato nella bozza della Legge di Bilancio 2022. Queste modifiche in realtà tenderebbero a far rimanere quasi immutato l’attuale impianto legislativo.

In particolare le modifiche frutto dell’accordo sarebbero le seguenti:

  • Il superbonus sarà senza tetto ISEE per le abitazioni unifamiliari;
  • Rimozione del vincolo della dichiarazione della propria villetta o abitazione come prima casa per poter usufruire delle agevolazioni previste.

Ma le modifiche al superbonus non finiscono qui.

A fronte della rimozione di questi due vincoli è però stato necessario trovare un compromesso con la normativa precedente. Un compromesso che è frutto anche del nuovo limite temporale, più lungo visto che viene prorogato il superbonus fino a fine 2022, per alcuni casi specifici. In particolare, sarà obbligatorio presentare lo stato dei lavori dimostrando di aver completato almeno il 30% degli interventi previsti entro giugno, in modo tale da poter proseguire con i lavori fino a fine 2022. Ed è proprio questo il compromesso che sembra mettere tutti d’accordo in parlamento.

L’attuale testo del DDL di bilancio 2022 e cosa prevede per il superbonus 110 per le villette.

Per comprendere appieno i cambiamenti che le modifiche di cui abbiamo appena parlato apporterebbero alla normativa, abbiamo riportato il testo della bozza del DDL bilancio 2022. In questo modo è possibile effettuare dei rapidi confronti.

In particolare, in base all’attuale testo del DDL di bilancio 2022, la data del 30 giugno è prorogata al 31 dicembre 2022.Tuttavia, la proroga contenuta in questa bozza riguarda:

  • gli interventi effettuati dalle persone fisiche, comma 9 lett.b dell’art.119, D.L. 34/2020, decreto Rilancio, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Ricordiamo sempre che tali previsioni di proroga superbonus non sono certe. Essendo infatti contenute all’interno della bozza del DDL Bilancio 2022, è possibile che vengano modificate in fase di approvazione in parlamento. E fra queste probabili modifiche figurerebbe appunto quella che prevede il Superbonus senza ISEE.

Sono previsti delle modifiche anche al superbonus per i condomini?

Sembra quindi che sia stato trovato l’accordo su alcune novità relative alla maxi-detrazione come il Superbonus senza ISEE per le villette unifamiliari. Ma la situazione cambierà anche peri condomini oppure no?

La normativa che riguarda il superbonus per i condomini dovrebbe semplicemente recepire quanto previsto dal DDL di Bilancio 2022, quindi no.

In particolare, questa bozza di legge prevede che per gli interventi effettuati dai condòmini e dalle persone fisiche (per quest’ultime con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), la detrazione spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nelle seguenti misure:

  • 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023,
  • 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024,
  • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Analizzando le informazioni in nostro possesso abbiamo quindi ricapitolato la situazione in merito sia alla bozza del DDL Bilancio 2022, che in merito all’accordo che prevede le modifiche a questa bozza. A questo punto non possiamo fare altro che attendere l’approvazione delle Legge di Bilancio visto che presto sarà in discussione alle Camere.

Clicca qui e scopri le ultime novità sugli ecobonus 2022 contenute nella Legge di Bilancio!

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ISEE Superbonus: tetto a 40.000 euro o 25.000?

La legge di Bilancio 2022 dovrebbe prevedere un tetto ISEE per il Superbonus gli interventi sulle villette villette. Ma quale sarebbe il tetto previsto?

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In questi giorni, come oramai saprai di certo, è in discussione in Parlamento e Senato l’approvazione della Legge di Bilancio 2022. L’approvazione di questa Legge potrebbe avere delle importanti conseguenze sulla misura del Superbonus 110%, soprattutto per quanto riguarda gli interventi da effettuare sulle villette e sulle abitazioni unifamiliari.

Le modifiche contenute nella Manovra 2022, sono diverse ed avremo modo di approfondire le principali in questo articolo. Tuttavia, la modifica che ci preme di analizzare oggi è quella che prevede l’introduzione di un tetto ISEE superbonus per poter accedere alla detrazione del 110%. La disquisizione che si sta scatenando in questi giorni è infatti proprio intorno a questo tetto ISEE superbonus. In articolare i sono 2 ipotesi sul tavolo in questo momento. Un tetto ISEE a 25.000 euro oppure a 40.000, come è stato ipotizzato proprio in questi ultimi giorni.

Tuttavia questa questione non è una questione meramente politica, quanto economica. La legge di Bilancio infatti è un documento programmatico che riguarda il Bilancio dello Stato e pertanto deve prevedere le entrate incassate e le uscite previste dalla cassa dello stato. In sostanza quindi, siccome la misura del Superbonus costa diverse centinaia di milioni allo stato italiano, pertanto l’innalzamento del tetto ISEE deve essere previsto dal prossimo Bilancio Statale, in altre parole devono essere predisposte le risorse necessarie.

Il problema legato all’ISEE superbonus non è tanto politico, quanto piuttosto economico dal momento che è legato alle risorse economiche disponibili. La misura del Superbonus infatti costa diverse centinaia di milioni allo stato italiano, pertanto l’innalzamento del tetto ISEE per le detrazioni deve essere messo in relazione con l’intero pacchetto delle misure contenute nella manovra.

Ma in cosa consiste questo tetto Isee Superbonus? A quanto ammonterebbero questi massimali?

Abbiamo provato a spiegarlo in breve qui di seguito.

ISEE Superbonus: tetto massimo a 25.000 € o 40.000 €?

La novità che desta maggiore preoccupazione a quanti hanno effettuato la richiesta per usufruire della maxi-detrazione del Superbonus è quella relativa all’introduzione di un tetto ISEE Superbonus. Al momento infatti, la bozza delle Legge di Bilancio in discussione questi giorni tra Parlamento e Senato, prevede che possano usufruire della maxi-detrazione per i lavori di efficientamento energetico o sismico degli edifici solo coloro che sono in possesso di una certificazione ISEE a 25.000 euro.

Tuttavia, proprio in questi giorni, è al vaglio l’ipotesi di innalzare questo tetto a 40.000 euro. D’altronde era ampiamente prevedibile che arrivassero proposte in tal senso dal momento che il limite attuale taglierebbe fuori circa il 67% della platea dei proprietari delle ville e di abitazioni unifamiliari. Tra gli altri fattori a sostegno di questo innalzamento della soglia ISEE c’è inoltre il fatto che i soggetti proprietari di villette ed abitazioni uni familiari, secondo la relazione che accompagna il ddl bilancio, rappresenterebbero il 75% delle spese della misura.

Imporre un tetto ISEE a 25.000 euro quindi depotenzierebbe notevolmente il Superbonus 110. Al contrario, alzarlo a 40.000 euro, limiterebbe sì gli effetti della misura, e quindi l’impatto sulle casse dello stato, ma non in maniera tale da comprometterne le potenzialità e gli obiettivi del legislatore.

Proroghe al superbonus

L’introduzione di un tetto ISEE Superbonus non è l’unica novità prevista dalla bozza della Legge di Bilancio 2022Le altre maggiori novità riguardano le proroghe alla validità della misura. Proroghe che cambiano a seconda della tipologia di edificio sulla quale si effettuano gli interventi e che abbiamo riassunto qui di seguito per completezza d’informazione.

Per le villette o gli edifici unifamiliari è prevista una proroga della validità della misura al 31 dicembre 2022. Ovviamente, qualora il requisito del tetto ISEE superbonus sia rispettato sempre se dovesse essere introdotto dalla normativa della legge di Bilancio.

Per i condomini e per gli IACP invece la situazione è un più complessa dal momento che la bozza prevede differenti aliquote di detrazione con il passare degli anni. In particolare,

“per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a))), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (inquadrati come ristrutturazione edilizia), la detrazione spetta nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.”

Conclusione

Come abbiamo specificato, al momento non è dato sapere se questo tetto ISEE sia quello contenuto nella bozza della Legge di Bilancio ovvero di 25.000 euro, oppure quello proposto in questi giorni di 40.000 euro. La legge di Bilancio infatti è in discussione proprio in questi giorni e pertanto queste misure potrebbero anche cambiare durante l’iter parlamentare.

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Riscaldamento casa economico: qual è il sistema migliore per riscaldare e risparmiare

Riscaldamento casa economico: quale conviene scegliere per la tua abitazione o ufficio?

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Risparmiare sui costi di riscaldamento è una missione per molte famiglie italiane. Una missione che devono portare a termine con qualsiasi mezzo.

Per questo motivo, la ricerca del sistema di riscaldamento casa economico è un argomento che interessa una moltitudine di persone. Quello che possiamo dirti per il momento è che non si tratta solo di una questione di corretta gestione di consumi. Si tratta anche della tipologia di riscaldamento che è presente nell’edificio in cui vivi.

Esistono infatti moltissimi sistemi di riscaldamento, da quelli più “tradizionali” come stufa, camino, gas ecc. a quelli più moderni come quelli a pavimento o stufe a pellet, fino a quelli ipertecnologici delle smart house (ne parliamo anche qui). Inoltre esistono anche delle tecnologie che sono fondamentali per ottimizzare i consumi come i pannelli solari o le caldaie di ultima generazione.

Ed è proprio per fornire alcune indicazioni di massima su quale riscaldamento economico casa scegliere che abbiamo interpellato i nostri esperti. In questo modo, abbiamo cercato di riassumere le loro principali caratteristiche in modo da aiutarti a capire qual è il sistema di riscaldamento più economico in base alle tue esigenze.

Pronti a scoprirlo? Allora continua a leggere questo approfondimento.

Come scegliere il miglior riscaldamento economico casa

Il migliore impianto di riscaldamento per la propria casa, lo diciamo subito, non esiste. Quello che solitamente viene definito migliore, è quello che semplicemente si adatta meglio alle tue esigenze. La scelta inoltre dipende anche dal tipo di combustibile che potresti utilizzare per alimentarlo, oltre a dipendere anche da alcuni fattori fisici come il clima in cui si trova l’edificio da riscaldare, oppure, banalmente, dalla grandezza degli ambienti da riscaldare.

Per questo motivo abbiamo riassunto alcune semplici domande che dovresti farti quando ti trovi a scegliere il miglior sistema di riscaldamento casa  economico:

  • Dove vivo? In un appartamento oppure in un’abitazione singola indipendente?
  • L’edificio in cui installare il nuovo sistema di riscaldamento si trova sulle pendici di una montagna ad una certa altezza oppure si trova in campagna o al mare? L’inverno è particolarmente rigido oppure no?
  • In quale classe energetica si trova la mia abitazione? Il sistema di isolamento termico è efficace oppure è vecchio e malandato?
  • Voglio scommettere in maniera decisa sulle rinnovabili oppure preferisco rimanere sull’utilizzo dei combustibili fossili?

Ovviamente, per questo ultimo aspetto, va anche affrontato un discorso a parte. Ad esempio infatti è necessario considerare alcune condizioni specifiche riguardo all’ambiente in cui vivi come l’esposizione al sole nel caso in cui tu voglia installare un impianto fotovoltaico.

Sostituzione caldaia con modelli a condensazione

Nella ricerca di un sistema di riscaldamento economico casa è necessario prendere in considerazione anche la sostituzione dell’attuale caldaia con una nuova e più efficiente. Quest’ultimo aspetto non è affatto da sottovalutare dal momento che esistono molti incentivi fiscali che ti permettono di ridurre notevolmente le spese. Sostituendo la tua vecchia caldaia con una nuova a condensazione potresti beneficiare degli incentivi per il riscaldamento domestico in vigore nel 2024. Clicca qui e scoprili subito!

Le caldaie a condensazione si chiamano così proprio perché sono capaci di ricavare energia dai fumi di combustione. In questo modo riescono a garantire un ottimo rendimento energetico (rapporto consumi/calore prodotto) ed una irrisoria produzione degli agenti inquinanti.

Un altro pregio delle caldaie a condensazione è quello che si adattano perfettamente ai comuni impianti di riscaldamento. Infine non hanno problemi particolari nel caso in cui debbano essere affiancate a pannelli radianti e fotovoltaici, anzi, grazie all’integrazione con questi sistemi possono permetterti di risparmiare ancora di più.

Pompa di calore o sistema ibrido: qual è meglio tra i due?

Fra i sistemi di riscaldamento casa più economici ed innovativi al tempo stesso vi è quello della pompa di calore, un sistema che tra le altre cose è anche molto più green rispetto a quelli tradizionali. Questo perché riesce a sfruttare l’energia termica naturalmente presente in aria, acqua o terreno per riscaldare la tua e produrre acqua calda.

La pompa di calore consente un risparmio che a seconda dei casi varia dal 40 al 60% ed al tempo stesso è in grado di renderti totalmente indipendente da metano ed altri combustibili fossili ed ha anche la possibilità di essere affiancato da impianti di riscaldamento a pavimento. Tuttavia ha bisogno di elettricità per funzionare, motivo per cui integrando questo sistema con un impianto fotovoltaico andresti a risparmiare notevolmente in termini di consumi elettrici. Inoltre puoi anche integrare una pompa di calore con una caldaia a condensazione per ottenere un risparmio ancora maggiore!

Riscaldamento casa economico: quale tra bombola o linea metano è più conveniente?

Scegliere di alimentare un sistema di riscaldamento casa economico a GPL o a metano non fa molta differenza in termini di resa di calore. Il GPL, un gas ottenuto da una miscela di idrocarburi, però non ha una infrastruttura per la distribuzione come il metano, pertanto mediamente costa più del metano. Il metano è quindi mediamente più conveniente del GPL sia in termini economici che di approvvigionamento.

Tuttavia, in molte zone d’Italia, non è presente l’infrastruttura di distribuzione del metano. In queste zone è pertanto obbligatorio ricorrere ad una soluzione che preveda l’installazione di una bombola di GPL.

Biomassa, termocamino e stufe

Stufa e camino sono due ottimi alleati in casa sia perché permettono di riscaldarsi, sia perché permettono anche di cucinare. Tuttavia dal punto di vista della convenienza economica e della sostenibilità non sono il massimo tranne in alcuni casi. In alcune aree del paese infatti esistono tipologie di abitazioni, in territori specifici, come quelli delle aree interne o di alta montagna, dove il prezzo del legname è calmierato. In questi casi, ricorrere alla biomasse come la legna da ardere potrebbe essere la scelta migliore.

I termo-camini, ovvero il tradizionale camino, insieme alla stufa, possono integrare la normale fornitura di metano. Tuttavia non sono in grado di garantire risparmio o praticità di utilizzo. Per esempio, anche se la legna da ardere costa un po’ meno del metano, è necessario comunque stoccarla in appositi spazi, che poi devono essere puliti. Inoltre è necessario sapere come affrontare il trasporto di tutta questa “biomassa”.  Infine, l’accensione di una stufa o camino, non può essere programmata ma necessita per forza di cose di qualcuno che esegua le operazioni necessarie.

Puoi quindi capire da solo, come abbinare l’aggettivo “conveniente” alla biomassa non sia sempre veritiero. E’ infatti quasi impossibile trovare chi utilizza esclusivamente questo sistema di riscaldamento.

Riscaldamento casa economico: la stufa a pellet conviene di più?

Il successo delle stufe a pellet sembra essersi ridimensionato negli ultimi anni. Se infatti le iniziali campagne di vendita delle stufe a pellet e di scontistica sul pellet stesso hanno portato molte persone a credere che questa soluzione fosse un’alternativa conveniente, con l’assestamento dei prezzi del pellet in sempre meno decidono di ricorrere a questa soluzione.

Tra gli svantaggi infatti vi è quello dell’impossibilità di usare il pellet anche in cucina, rimane pertanto necessario affiancare questo sistema ad una fornitura di gas. Si è vero, per molti, la scelta della stufa a pellet è giustificata dal fatto di conoscere esattamente il costo del singolo sacco e di poter calcolare in maniera agevole quanti se ne consumano per riscaldare casa, ma in tempi normali con il metano si risparmia comunque.

Tuttavia rimane pur sempre vero il fatto che anche il prezzo del metano è soggetto ad oscillazione. In particolare, di questi ultimi tempi, il prezzo del metano è salito notevolmente, pertanto, a conti fatti, potrebbe comunque essere ancora conveniente ricorrere alle stufe a pellet.

Riscaldamento casa economico: conclusioni

In questo breve approfondimento abbiamo cercato di elencare quali sono le soluzioni più diffuse al momento per un riscaldamento economico casa. Abbiamo cercato di descriverle brevemente cercando di riportare le loro caratteristiche principali ed anche le casistiche in cui si potrebbero adattare alle tue esigenze.

Ovviamente, per discorsi più approfonditi sull’installazione di un impianto di riscaldamento è necessario rivolgersi a degli esperti del settore come i tecnici e consulenti di Valore Energia! Se pertanto vuoi più informazioni non esitare a compilare il modulo che trovi in questa pagina con i tuoi dati!

Sei curioso di scoprire quali sono gli incentivi per il riscaldamento domestico in vigore nel 2024? Allora clicca qui e scoprili subito!

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Qual è il miglior sistema di riscaldamento per la tua abitazione?

Caldaia a condensazione, pompa di calore o impianto a biomassa: qual è il sistema di riscaldamento migliore per la tua abitazione?

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L’impianto di riscaldamento di casa tua è vecchio e ti fa spendere un occhio della testa sulle bollette? Oppure semplicemente è venuto il momento di sostituirlo perché è vecchio?

Se stai pensando ad un nuovo impianto di riscaldamento può significare due cose: o che stai pensando di ristrutturare casa, oppure che stai pensando di sostituire la tua vecchia caldaia. Nel secondo caso, la scelta potrebbe essere motivata dalla possibilità di installare soluzioni più efficienti e anche meno dannose per l’ambiente.

Quella della scelta del nuovo riscaldamento tuttavia non è una scelta da prendere a cuor leggero. I fattori da prendere in considerazione sono molteplici, anche perché poi devi considerare quelle che sono le tue esigenze. Ma quindi qual è il miglior sistema di riscaldamento per la tua abitazione?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di fornirci alcune indicazioni utili in merito alla scelta del nuovo impianto di climatizzazione invernale. Il risultato è questa semplice e breve guida su come scegliere il miglior sistema di riscaldamento per la tua abitazione.

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Come scegliere il miglior sistema di riscaldamento per la tua abitazione?

Abbiamo accennato al fatto che per scegliere il miglior sistema di riscaldamento di un’abitazione è necessario considerare diversi fattori. Ma quali sono questi fattori?

Li abbiamo riassunti qui di seguito:

  • Tipologia di abitazione. C’è molta differenza tra vivere in una casa indipendente con ampi spazi oppure in un appartamento dagli spazi decisamente più ridotti e pertanto più facilmente riscaldabili;
  • Necessità di utilizzo. Il miglior impianto di riscaldamento che sceglierai dovrà solamente riscaldare la casa oppure dovrà produrre anche acqua calda sanitaria? Inoltre, è necessario anche considerare quanti sono i componenti del tuo nucleo familiare.
  • Clima della tua zona. Cambia molto se la tua abitazione si trova al Nord o nel Mezzogiorno oppure se si trova in pianura o in montagna. Questi fattori infatti influenzano di molto le temperature che l’edificio sarà costretto a sopportare d’inverno. E’ evidente infatti che se le temperature scendono di molto sotto lo zero avrai bisogno di un impianto di riscaldamento molto potente.
  • Sistema di distribuzione del calore: c’è infatti differenza tra avere dei classici termosifoni oppure un sistema di riscaldamento a pavimento.
  • Potenza richiesta dall’impianto. Se gli ambienti sono ampi e spaziosi sarà necessaria più potenza per riscaldarli. Tuttavia potrebbe essere necessaria ancora più potenza nel caso in cui il sistema di isolamento non sia molto efficiente.
  • Combustibili e fonti energetiche. In questo caso è utile valutare se hai l’allacciamento alla rete del metano oppure se magari desideri puntare tutto sulle rinnovabili per alimentare il tuo sistema di riscaldamento.

Se hai già preso in considerazione tutti questi fattori dovresti già avere le idee abbastanza chiare sulla scelta del migliore sistema di riscaldamento per la tua abitazione. Tuttavia, rimane da fare ancora una valutazione approfondita degli aspetti tecnici ed economici che lo riguardano. Valutazione che solo dei tecnici esperti come i nostri sono in grado di effettuare.

Confronto tra sistemi di riscaldamento

Proseguendo la nostra disamina su come scegliere il sistema di riscaldamento abbiamo ritenuto opportuno descrivere brevemente qui di seguito le principali tipologie di sistemi di riscaldamento.

Caldaia a condensazione

Le nuove caldaie a condensazione, alimentate a gas, sono la migliore soluzione se stai valutando una semplice sostituzione. Sono senza dubbio fra i migliori sistemi di riscaldamento dal momento che sono versatilissimi visto che utilizzano tecnologie per produrre calore per riscaldamento e acqua calda sanitaria indicate in qualsiasi contesto. Pertanto se devi devi sostituire il vecchio generatore a gas e vuoi continuare a utilizzare lo stesso combustibile e gli stessi radiatori ad alta temperatura presenti questa è la scelta migliore.

Da un punto di vista economico, i prezzi sono leggermente superiori ai vecchi modelli. Tuttavia, la differenza di prezzo è ampiamente ripagata dai minori consumi. Il risparmio infatti può variare dal 10 al 30% a seconda del sistema di distribuzione del calore (radiatori o a pavimento) e ovviamente delle abitudini di utilizzo.

Ovviamente, nel caso in cui decidessi di abbinare alla nuova caldaia anche dei pannelli solari termici per l’acqua calda il risparmio aumenterà in maniera sensibile.

Perché scegliere una caldaia a condensazione?

Riassumendo, la caldaia condensazione è la soluzione giusta per te se:

  • hai già un impianto a gas;
  • vuoi continuare ad utilizzare i vecchi radiatori presenti;
  • hai poco spazio per l’impianto di riscaldamento;
  • cerchi un generatore con un buon rapporto prezzo/prestazioni.

Nel caso in cui la tua ubicazione sia ubicata in un’area dove non è presente la rete del metano sottolineiamo che potrai sempre optare per una caldaia a condensazione, a gasolio, o GPL. Ovviamente dovrai però avere a disposizione abbastanza spazio per installare il bombolone del combustibile.

Puoi approfondire l’argomento anche qui.

Pompa di calore o sistema ibrido

Proseguendo nella nostra analisi del migliore sistema di riscaldamento per la tua abitazione, non possiamo non parlare delle pompe di calore. Queste infatti sono la vera alternativa green ai tradizionali sistemi di riscaldamento a combustione con l’innegabile vantaggio di non produrre più gas serra di scarico oltre a non consumare fonti fossili, oggi discretamente costose.

La pompa di calore infatti è infatti un dispositivo che riesce a sfruttare l’energia termica presente in natura (in aria, acqua o terreno) per riscaldare gli ambienti o produrre acqua calda sanitaria. Uno dei più grandi vantaggi della pompa di calore è quello che, invertendo il funzionamento della macchina, è possibile sia riscaldare che raffreddare un ambiente. Con un unico dispositivo si ottiene quindi un duplice funzionamento.

Una pompa di calore consente un notevole risparmio sui consumi di energia dal momento che riesce a produrre da tre a sei volte più energia rispetto a quella che consuma. Tuttavia questo dispositivo è poco indicato per climi particolarmente rigidi dal momento che in condizioni climatiche avverse la sue efficienza diminuisce sensibilmente. Ovviamente, nel caso in cui tu possa collegare la pompa di calore ad un impianto fotovoltaico potresti ridurne sensibilmente i consumi di elettricità.

Ma non solo. E’ infatti anche possibile integrare la pompa di calore con una caldaia a condensazione (ne parliamo qui) per ottenere un risparmio notevole sulla bolletta del gas!

Perché scegliere una pompa di calore ?

Ricapitolando quanto abbiamo scritto fino a questo momento, la pompa di calore è il miglior sistema di riscaldamento se:

  • vuoi essere indipendente dai combustibili fossili come gas e gasolio;
  • possiedi un impianto di riscaldamento con pannelli a pavimento o terminali che funzionano a bassa temperatura;
  • la tua casa è ben isolata da un punto di vista termico;
  • hai abbastanza spazio adeguato per installare un’unità esterna e un sufficiente spazio interno per installare il convettore;
  • se vuoi ottenere riscaldamento invernale e raffrescamento estivo con un unico impianto. 

Nel caso in cui la zona climatica in cui è ubicato il tuo edificio sia particolarmente fredda ti consigliamo di ricorrere invece ad una soluzione ibrida pompa di calore e caldaia a condensazione. Grazie ad un sistema intelligente di regolazione, l’attivazione di uno o dell’altro generatore avverrà in maniera automatica in base alla temperatura esterna. In questo modo potrai risparmiare fino al 40%.

Miglior sistema di riscaldamento: le caldaie a biomassa

Nella scelta del miglior sistema di riscaldamento, optare per una caldaia a biomassa, ovvero per una caldaia che sfrutta la combustione di pellet, legna, o cippato, significa compiere una scelta a favore del comfort. Inoltre, grazie alle tecnologie “pulite” di ultima generazione, ricorrere a questa soluzione significa anche fare una scelta a favore dell’ambiente.

Perché scegliere una caldaia a biomassa?

La caldaia a biomassa è la soluzione giusta se:

  • abiti in una zona dove non è presente la rete del gas o se si vuole essere indipendenti da gas e gasolio;
  • necessiti di un sistema che produce acqua ad alta temperatura;
  • hai uno spazio a disposizione per lo stoccaggio della biomassa;
  • vuoi contribuire all’utilizzo delle energie rinnovabili;
  • desideri gestire con la massima comodità e il minimo costo il riscaldamento dell’abitazione.

Ulteriori precisazioni

Una volta che hai scelto il miglior sistema di riscaldamento, magari dopo aver consultato la nostra guida, devi considerare anche quelli che sono gli incentivi in vigore.

Tutte le tecnologie di cui abbiamo parlato sono considerate come interventi trainanti e pertanto ti permettono di accedere direttamente all’agevolazione fiscale del 110%, se contestualmente si migliora di due livelli la classe energetica dell’edificio.

In alternativa puoi comunque ricorrere agli incentivi come quelli l’Ecobonus al 65% o 50% che ti permettono tra le altre cose, di usufruire dello sconto in fattura e quindi spendere molto di meno.

 

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Superbonus: ISEE a 25000 euro per le villette nella Manovra 2022

La legge di Bilancio 2022 dovrebbe prevedere un tetto per il Superbonus Isee a 25000 euro per le villette

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La Legge di Bilancio 2022, potrebbe contenere delle novità consistenti riguardo la maxi-detrazione fiscale del 110%. La bozza della Manovra 2022 infatti contiene un novo limite al Superbonus: l’isee a 25000 euro per villette ed abitazioni unifamiliari.

Tuttavia, la legge di Bilancio 2022 non è ancora stata approvata, anzi, proprio in questi giorni è in discussione tra Parlamento e Senato. Una discussione che si preannuncia abbastanza complessa dal momento che la Legge di Bilancio è composta da 16 capitoli e composta da 209 articoli è approdata oggi al Senato dopo oltre due settimane di confronto tra maggioranza e governo. Confronto che ha prodotto una miriade di emendamenti (tra cui questo) volti a modificare almeno in parte la normativa che sta per essere approvata.

La legge di Bilancio 2022 è per il momento quindi in discussione, tuttavia è già uscita la bozza del testo, bozza che ci permette di fornire alcune anticipazioni sul testo. Anticipazioni che prevedono anche delle modifiche sostanziali alle detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico in vigore in questo momento soprattutto fronte Superbonus. Ovviamente, quella che riguarda il Superbonus: Isee a 25000 euro per le villette è una di queste.

Ma in cosa consiste questo tetto Isee per il Superbonus?

Abbiamo provato a spiegarlo in breve qui di seguito.

Superbonus: Isee 25.000 euro e nuova scadenza

Fra le novità contenute nella prossima Legge di Bilancio 2022 ce n’è una che desta particolare preoccupazione. Se la manovra 2022 dovesse essere approvata senza modifiche sarà infatti previsto per il superbonus un tetto isee di 25.000 euro per le villette e le abitazioni unifamiliari.

Se dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, il tetto fosse confermato, si tratterebbe di una questione di estrema rilevanza dal momento che andrebbe ad interessare il 67% della platea dei proprietari delle ville e di abitazioni unifamiliari. Target che a sua volta rappresenta un fetta consistente degli aventi diritto alla detrazione in generale e che, secondo la relazione che accompagna il ddl bilancio,

”rappresenta il 75% delle spese ipotizzate in sede di relazione tecnica di introduzione della norma originaria per i medesimi soggetti”.

Coloro che vorrebbero accedere alla maxi-detrazione del Superbonus quindi, potrebbero avere un’amara sorpresa qualora il loro Superbonus isee sia maggiore di 25.000 euro. In caso però il loro isee dovesse essere inferiore, potrebbero beneficiare della detrazione per un periodo più lungo, ovvero fino al 31 dicembre 2022, contrariamente a quanto previsto adesso.

Come calcolare il superbonus isee 25.000 euro?

La nuova bozza della legge di Bilancio 2022 ha quindi previsto per i proprietari di abitazioni unifamiliari la possibilità di usufruire del superbonus 110 per cento fino al 31 dicembre 2022, ma con un tetto Isee di 25.000 euro.

Ma come si calcola questo ISEE di 25.000 euro per accedere al superbonus?

Calcolare il Superbonus Isee 25000 euro potrebbe essere quindi un requisito necessario per usufruire del superbonus 110% se si è proprietari di abitazioni unifamiliari o villette. Per calcolarlo è necessario ricordare che l’ISEE è basato sul calcolo della situazione economica familiare pertanto dovrà prendere in considerazione fattori come redditi e patrimonio rapportandoli al numero dei soggetti che compongono il nucleo familiare del richiedente.

L’ISEE infatti non è altro che il rapporto tra l’Indicatore della Situazione Economica (Ise) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza con le maggiorazioni previste. A calcolare questo rapporto sarà l’INPS che lo farà prendendo in considerazione la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), dove sono indicati i dati dei redditi del nucleo familiare e del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto.

Le altre novità sul Superbonus previste nella Manovra 2022

Non solo superbonus isee 25.000 euro, ma anche novità su scadenze, aliquote di detrazione, ed interventi. Sul fronte superbonus infatti le indiscrezioni riguardanti il contenuto della prossima Legge di Bilancio riguardano una moltitudine di aspetti che prendiamo in esame qui di seguito.

Nuove proroghe per condomini edifici plurifamiliari e IACP

Sono previste nuove proroghe condomini per gli edifici plurifamiliari e IACP. In particolare:

per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (comma 9, lettera a))), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (inquadrati come ristrutturazione edilizia), la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:

  • 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

  • 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025“.

La proroga prevista per gli IACP (istituti autonomi case popolari) verrà estesa anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Interventi con CILA asseverata entro il 30 settembre 2021

Per gli interventi effettuati da persone fisiche per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022

Questi interventi sostanzialmente sono quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Per questi interventi quindi devono risultare avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo se si vuole usufruire della detrazione.

Fotovoltaico come intervento trainato da ecobonus e sismabonus

Le spese per questo tipo di intervento potranno essere detratte fino al 30 giugno 2022. Questa è più che altro una precisazione dovuta ad una “dimenticanza” non modificata dal Semplificazioni-bis;

Conclusione

In questo approfondimento abbiamo quindi preso in esame in maniera specifica il nuovo requisito inserito al momento nella bozza della Legge di Bilancio 2022 ovvero quello del Superbonus isee 25000 euro. Abbiamo anche ricapitolato quali potrebbero essere le novità relative alla maxi-detrazione che in generale prevedono una estensione della durata della misura, ma anche una riduzione progressiva delle aliquote di detrazione.

In ogni caso ci preme sottolineare che questa situazione deve essere presa con le necessarie cautele dal momento il Disegno di Legge della Manovra non è ancora approvato. Il DDL di Bilancio dovrà infatti essere convertito in legge attraverso il consueto iter parlamentare di approvazione in Camera e Senato.

Attenzione! Ci sono ulteriori novità in merito! Clicca qui per scoprire le ultime novità sull’ISEE superbonus!

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Tutte le novità del DL 157

Le novità del DL 157 o decreto antifrode che riguardano le imprese o le aziende

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Come abbiamo già avuto modo di riportare qui, il Decreto Antifrode o DL 157, è oramai entrato in vigore. La Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 novembre 2021 infatti contiene quelle che sono ivi state definite come: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“.

Quella del DL 157 è una novità importantissima che riguarda molti dei bonus edilizi attualmente in vigore, Superbonus 110% in primis. Quello che infatti prevede il testo del nuovo decreto riguarda soprattutto il meccanismo della cessione del credito d’imposta. Di fatto il nuovo decreto si propone di attuare maggiori controlli proprio sul meccanismo che permette ai beneficiari delle detrazioni di cedere il proprio credito d’imposta a soggetti terzi.

D’altronde, il Superbonus 110% ha attirato l’attenzione di molti soggetti. L’opportunità di effettuare lavori di riqualificazione energetica praticamente senza tirare fuori un euro è infatti a dir poco golosa. Tuttavia è proprio a causa di questa opportunità che potrebbero richiedere accesso alla misura molti malintenzionati. Malintenzionati che molto probabilmente non sono in possesso dei requisiti necessari ad accedere alla maxi-detrazione o agli altri incentivi fiscali.

Con il DL 157 vengono quindi introdotte nuove norme che prevedono maggiori controlli al fine di evitare frodi nei confronti dello stato italiano. Ciò soprattutto relativamente alle alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi ovvero alla cessione del credito e sconto in fattura.

Cerchiamo quindi di approfondire in maniera dettagliata le novità del DL 157 qui di seguito con l’aiuto dei nostri esperti.

Quali sono le novità più importanti del DL 157 o Decreto Antifrode?

Le novità più significative del DL 157 o Decreto Antifrode sono sostanzialmente due. Da questo momento in poi, per poter fruire dei bonus edilizi sarà infatti obbligatorio presentare anche la seguente documentazione:

  1.  Visto di conformità apposto da un commercialista iscritto nell’apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate;
  2.  Un’asseverazione di congruità delle spese.

La documentazione in oggetto potrà però essere presentata solo seguendo le modalità di asseverazione contenute nel Decreto 6 Agosto 2020. In particolare, l’Art. 13 comma 13.2 prevede gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita dall’Installatore ed i limiti di spesa per questi interventi. Riportiamo il testo dell’articolo qui di seguito:

Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.

In altre parole, dovrà essere l’installatore a verificare i massimali di spesa previsti per gli interventi riportando quelli presenti all’interno dell’allegato I. Limiti di spesa che riportiamo qui di seguito.

I limiti di spesa da rispettare

Tipologia di intervento

Spesa specifica massima ammissibile

Riqualificazione energetica
Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) zona climatica A, B, C

Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) zona climatica D, E, F

800,00 €/m2

 

1.000,00 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno Interno

Copertura ventilata

230,00 €/m2

100,00 €/m2

250,00 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno

Interno/terreno

120,00 €/m2

150,00 €/m2

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Esterno/diffusa Interno

Parete ventilata

150,00 €/m2

80,00 €/m2

200,00 €/m2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
Serramento 550,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
Serramento 650,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750,00 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione  

230,00 €/m2

Collettori solari
Scoperti 750,00 €/m2
Piani vetrati 1.000,00 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione 1.250,00 €/m2
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt

Pnom > 35kWt

200,00 €/kWt

180,00 €/kWt

FAQ sul DL 157

Le novità apportate dal DL 157 possono, ad un primo sguardo, sembrare di poco conto. Tuttavia, esaminando la normativa del DL Antifrode insieme ai nostri esperti, ci siamo resi conto che in realtà ci sono altri aspetti da chiarire.

Per questo motivo abbiamo cercato di individuare quelle che potrebbero essere le FAQ sul DL 157 e le abbiamo riportate qui di seguito con la relativa risposta.

Quali sono le conseguenze per imprese e professionisti del settore dell’apposizione del visto di conformità?

Coloro che si occupavano di Superbonus 110%, prima del DL 157, dovevano apporre il visto di conformità ed emettere le asseverazioni per ottenere le detrazioni.

Il Decreto Antifrode invece permette anche al commercialista iscritto nell’apposita sezione all’Agenzia delle Entrate di apporre il visto di conformità sulle pratiche che non riguardano il Superbonus 110. Un’altra possibilità che adesso è estesa al consulente commercialista è quella di visionare l’asseverazione di congruità delle spese.

Ovviamente, il documento può essere visionato ma non redatto dal consulente commercialista: la redazione spetta sempre al tecnico professionista iscritto all’albo che abbia una polizza assicurativa appositamente sottoscritta. All’interno del testo il tecnico deve dichiarare di aver effettuato un controllo di congruità delle spese rispetto al preziario regionale o al preziario Dei e la fattura emessa dall’impresa o dal professionista prestatore d’opera.

Quali sono gli effetti pratici delle modifiche introdotte dal Decreto legge Anti Frode per le imprese?

L’approvazione del Decreto Legge 157 ha delle conseguenze dirette sul modo di operare delle imprese. In particolare, dopo l’approvazione del DL queste saranno tenute a:

  1. quantificare le opere che godono di bonus edilizi (ecobonus, bonus facciate, bonus casa, sismabonus) e per le quali vogliono effettuare lo sconto in fattura solo facendo riferimento al preziario regionale;
  2. far asseverare le opere dal direttore lavori o da un tecnico regolarmente iscritto e che abbia una regolare polizza per tali asseverazioni;
  3. far apporre il visto di conformità sulle comunicazioni di cessione del credito.

Cosa accadra’ alle comunicazioni per la cessione del credito in essere o che dovranno essere effettuate questo mese o i prossimi?

L’Agenzia delle Entrate, in uno dei suoi ultimi chiarimenti, ha stabilito che quanti hanno effettuato i pagamenti prima della data dell’11 novembre 2021 potranno inviare le comunicazioni senza visto di conformità ed asseverazioni.

Il testo da utilizzare per l’asseverazione rimarrà lo stesso o cambiera?

Per quanto riguarda l’asseverazione sarà necessario compilare un nuovo modello che presto verrà rilasciato in maniera ufficiale. Quando uscirà il nuovo modello quindi, coloro che hanno eseguito i lavori di potranno procedere con le comunicazioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

La comunicazione di sconto in fattura può essere inviata per opere non terminate?

Si!

L’asseverazione del tecnico infatti riguarderà la congruità delle spese e quelle sostenute ovvero le spese che il committente ha già sostenuto. Per questo motivo l’asseverazione non riguarderà affatto lo stato di avanzamento dei lavori.

Clicca qui e scopri le ultime novità sugli ecobonus 2022 contenute nella Legge di Bilancio!

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Qual’è la differenza tra caldaia a gas e caldaia a condensazione?

Differenze tra caldaia a gas e caldaia a condensazione e vantaggi e svantaggi

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L’impianto di riscaldamento di un edificio è composto da diversi elementi: tra questi la caldaia è sicuramente quello più importante dal momento che è il cuore dell’impianto. Per chi non è esperto del settore, parlare di caldaia significa solitamente riferirsi a quel dispositivo a cilindro che solitamente è installato fuori dal balcone. Per gli esperti del settore invece le caldaie rappresentano un mondo a sé.

Sul mercato esistono vari modelli di caldaie, che si differenziano tra di loro non solo per le dimensioni, per la tecnologia associata, per il combustibile che utilizzano, ma anche e soprattutto per il differente sistema di funzionamento. Da un lato, infatti, vanno prese in considerazione le caldaie tradizionali o a gas, dall’altro i moderni modelli a condensazione o a biomassa.

In particolare, la differenza tra caldaia a gas e caldaia a condensazione, è un argomento che per essere affrontato necessita di una minima competenza tecnica. Per questo motivo abbiamo fatto quattro chiacchiere con i nostri tecnici che gentilmente ci hanno spiegato non solo in cosa consiste questa differenza, ma anche quali sono i pro ed i contro di questi due dispositivi.

Se vuoi scoprire qual è la differenza tra caldaia a gas e caldaia a condensazione non ti resta quindi che continuare a leggere!

Le caldaie a gas

Per prendere in esame in maniera approfondita la differenza tra caldaie a gas e caldaie a condensazione, è necessario innanzitutto descrivere il funzionamento di una delle due. Cominciamo dal parlare delle caldaie a gas.

La caldaia a gas tradizionale può essere paragonata ad un vero e proprio bollitore che, tramite il riscaldamento su fiamma, mette in giro acqua calda che può essere utilizzata per uso sanitario o per i riscaldamenti. Possono essere di vario tipo e dimensione, ma solitamente la classificazione viene effettuata in caldaie da interno e da esterno. La classificazione può avvenire anche in base alle differenti prestazioni e consumi, non tanto per il tipo di combustibile che rimane comunque gas naturale o metano. Le differenti prestazioni e consumi dipendono soprattutto dalla tecnologia con la quale è costruito il dispositivo.

In base a questi elementi possiamo dunque differenziare questi dispositivi in caldaie a caldaie a camera aperta, a camera stagna e a condensazione. In particolare, la prima tipologia e la seconda tipologia sono quelle a cui ci si riferisce normalmente quando si parla di caldaie a gas. Ricordiamo inoltre che dal 2015, le caldaie a camera stagna, non possono più essere commercializzate per problemi non solo di sicurezza, ma soprattutto di emissioni gassose nell’ambiente (scopri di più qui).

Queste 2 tipologie si differenziano solo per la diversa modalità di combustione e per la presenza del meccanismo di tiraggio. Quest’ultimo non è altro che quel meccanismo che permette di estromettere i fumi prodotti dal funzionamento del dispositivo attraverso una canna fumaria.

In ogni caso la combustione del gas genera dei fumi di scarico che possono essere pericolosi per la salute dell’uomo. Per questo motivo sono solitamente dotate di canne fumarie atte a raccogliere questi gas e ad espellerli all’esterno. Motivo per cui, tra le altre cose, le caldaie sono normalmente poste al di fuori dell’abitazione.

Le caldaie a condensazione

Procediamo adesso nella nostra disamina della differenza tra caldaia a gas e caldaia a condensazione dedicando un po’ più di spazio alla seconda tipologia.

Le caldaie a condensazione sono completamente diverse da quelle a gas. Innanzitutto sono molto più efficienti sia in termini di resa che di abbattimento dei consumi, pertanto sono maggiormente ecosostenibili. La ragione di tutto ciò è da rintracciarsi nel loro funzionamento.

Le caldaie a condensazione infatti si chiamano così proprio perché riescono a riciclare il calore contento nei fumi generati dalla combustione impiegandolo a sua volta nella produzione del calore necessario al riscaldamento o alla produzione di acqua sanitaria. Il gas di scarico, sotto forma di vapore acqueo, non viene espulso come nelle normali caldaie a gas, ma viene riutilizzato. O meglio, in realtà ad essere riutilizzata l’energia termica che questi gas di scarico contengono dal momento che, essendo vapore acqueo, devono per forza avere una temperatura maggiore di 100° C.

In questo modo è possibile riuscire ad incrementare l’efficacia nella produzione di calore consumando al tempo stesso meno combustibile. La tecnologia della condensazione infatti, permette di raffreddare il fumo prodotto al punto tale da essere riconvertirlo in formato liquido ancora in possesso di energia termica. Questo liquido solitamente viene utilizzato per pre-riscaldare l’acqua di ritorno. In questo modo non sarà necessario impiegare tutto il gas per riportare l’acqua alla temperatura impostata dalla scheda.

Differenze tra caldaia a condensazione e caldaia a gas: pro e contro

Proseguendo nella nostra analisi delle differenze tra caldaia a condensazione e caldaie a gas possiamo permetterci di schematizzare in maniera semplice, vantaggi e svantaggi di questi dispositivi.

Le caldaie a condensazione sono indubbiamente più costose di quelle a gas. Tuttavia il maggiore costo può essere facilmente ammortizzato nel corso del tempo a causa dei consumi minori. Gli altri vantaggi delle caldaie a condensazione, come avrai capito anche tu, sono evidenti. In particolare possiamo riassumerli così:

  • Risparmio sui costi della fornitura del gas. L’energia recuperata dai gas di scarico permette di non avere bisogno continuamente di gas per riscaldare l’acqua sanitaria. Ciò può portare ad un risparmio anche del 30% in bolletta rispetto alle caldaie a gas tradizionali;
  • Ecosostenibilità. Per il motivo che abbiamo appena descritto, consumando meno combustibile contribuiamo anche a proteggere l’ambiente in cui viviamo dal momento che produrremo meno emissioni di gas serra.
  • Gas di scarico emessi a temperature più basse. Pertanto hanno un minore impatto anche in termini di riscaldamento terrestre.
  • Accesso ad agevolazioni fiscali. L’installazione della caldaia a condensazione e l’eventuale rifacimento dell’impianto di riscaldamento possono essere inseriti tra le spese di riqualificazione energetica come l’ecobonus caldaie a condensazione al 65%, o il superbonus 110%.

Le caldaie tradizionali, come potrai facilmente immaginare, sono notevolmente più inquinanti di quelle a condensazione. Tuttavia, alcune loro particolarità possono renderle particolarmente convenienti:

  • Il costo. Il prezzo di questi dispositivi è  notevolmente ridotto rispetto alle caldaie a condensazione;
  • Efficacia più alta alle alte temperature. Per questo motivo sono particolarmente adatte quando i quantitativi d’acqua da riscaldare sono particolarmente grandi;

Caldaia a gas o a condensazione?

Dopo avere letto quest’approfondimento sulla differenza tra caldaia a gas o caldaia a condensazione, proviamo anche a darti qualche consiglio nella scelta fra i due dispositivi.

  • Il primo è innanzitutto quello di tenere conto delle spese che devi sostenere per i consumi. Se vuoi risparmiare il più possibile sulle bollette allora la scelta dovrebbe ricadere su quelle a condensazione.
  • Nel valutare i due sistemi dovresti tenere conto anche dell’impianto di riscaldamento che dovrebbe far funzionare il dispositivo, in particolare se possiede dei pannelli radianti o meno. In caso l’impianto possieda questi pannelli, potresti infatti ottenere un risparmio ancora maggiore sui consumi con le caldaie a condensazione.
  • Se l’isolamento termico dell’edificio in cui devi decidere di installare la nuova caldaia non è ottimale invece è da preferire le caldaie tradizionali in quanto riescono a lavorare meglio con le alte temperature.

A prescindere da questi consigli comunque ti raccomandiamo di rivolgerti ad un esperto per installare una nuova caldaia usufruendo degli incentivi fiscali 2023 come noi di Valore Energia.

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Ecobonus caldaia a condensazione: requisiti e cessione del credito

L’Ecobonus per la caldaia a condensazione è una detrazione del 50 o del 65% che può essere fruita anche tramite cessione del credito. Facciamo il punto della situazione qui di seguito

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Nelle pagine di questo blog abbiamo visto come i vari bonus fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici possano essere monetizzati tramite la cessione del credito d’imposta. E’ questo ad esempio il caso del Superbonus, ma anche degli Ecobonus al 50% per il fotovoltaico, così come il bonus caldaia al 65% di cui parliamo qui, e dell’ecobonus caldaia a condensazione. In particolare, è proprio di quest’ultima agevolazione che vorremo parlare in questo approfondimento.

In ogni caso, per usufruire di queste detrazioni così come quella degli ecobonus caldaia a condensazione, è comunque necessario rispettare i requisiti di accesso previsti dalla normativa.

Ecco perché abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto proprio sui requisiti di accesso a questi bonus, focalizzandoci soprattutto su quelli per richiedere l’ecobonus caldaia a condensazione.

Ecobonus per la caldaia a condensazione: requisiti e modalità di cessione del credito

Accanto al Superbonus 110%, continuano ad essere valide anche la detrazioni per i lavori di riqualificazione energetica al 50% ed al 65%. Questi ecobonus, come l’ecobonus per la caldaia a condensazione, hanno l’innegabile vantaggio di avere dei requisiti d’accesso meno stringenti. Certo, l’aliquota di detrazione rispetto al superbonus 110% è nettamente inferiore, tuttavia rappresentano comunque un incentivo degno di nota per quanto vogliono cogliere l’opportunità di riqualificare il proprio immobile.

Un primo requisito fondamentale da rispettare per la fruizione dell’ecobonus caldaia a condensazione è quello di dover effettuare i lavori su edifici che siano già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione invernale. Per edifici esistenti si intendono quelli accatastati o in corso di accatastamento.

Ad avere diritto alla detrazione fiscale possono essere tutti i contribuenti che sostengono la spesa e che possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.

Massimali di spesa ed aliquote per gli interventi da sostenere

L’ecobonus per la caldaia a condensazione, può dar luogo a due detrazioni diverse: una con l’aliquota al 50% ed una al 65%. Il limite di spesa massimo per cui sono detraibili ammonta a 30.000 euro per unità immobiliare. Quindi se voglio sostituire un impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione e spendessi 30.000 euro, potrei ricevere un credito d’imposta di 15.000 euro o 19.500 euro.

A fare da discriminante à la categoria all’interno della quale rientrano gli interventi effettuati. Abbiamo riassunto, in base al vademecum disponibile sul portale ENEA, le casistiche qui di seguito:

Intervento

Aliquota Ecobonus

Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013 50%
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 65%
sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione 65%

Cessione del credito per la caldaia a condensazione e scadenza

Per completare il nostro quadro generale sull’ecobonus caldaia a condensazione dobbiamo adesso affrontare l’argomento cessione del credito. Come oramai noto, è stato il decreto Rilancio a prevedere la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Se quindi vengono rispettati gli adempimenti previsti per l’accesso all’ecobonus, come l’invio della comunicazione ENEA e il pagamento mediante bonifico parlante, il contribuente potrà comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria volontà di cedere il credito acquisito per le spese di sostituzione della caldaia a soggetti terzi, ossia ad una banca, al fornitore o a soggetti terzi.

Questa possibilità, come indicato dal provvedimento del 20 luglio 2021, sarà valida fino al 16 marzo 2022, quindi sta per scadere.

Tuttavia, proprio in questi giorni, è in corso l’approvazione della legge di Bilancio 2022. Una legge al cui interno potrebbe essere contenuta la proroga per la validità dell’ecobonus caldaia a condensazione e degli altri ecobonus. Da quanto emerso fino ad ora, in particolare, sembrerebbe che gli ecobonus potrebbero essere prorogati fino al 2024.

Clicca qui e scopri le ultime novità sugli ecobonus 65 % caldaia 2023 contenute nella Legge di Bilancio!

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Sono 25 i cantieri 110 aperti da Valore Energia!

Procedono in maniera spedita i lavori del Superbonus di Valore Energia. Ad oggi contiamo 60 cantieri totali di cui 25 sono i cantieri 110 aperti: 15 in stato avanzato e 10 già terminati!

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E’ da diverso tempo oramai che le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica contenute nel Superbonus 110 sono operative. E’ quindi lecito aspettarsi che gli interventi richiesti diverso tempo fa siano in procinto di essere realizzati se non addirittura portati a termine.

Purtroppo però, la realtà è ben diversa da quanto ci si aspetterebbe viste le difficoltà che imprese come la nostra hanno riscontrato per la realizzazione dei cantieri. Arrivare ad avere i primi cantieri 110 aperti non è stato affatto semplice visto che la normativa del Superbonus 110% non era per niente chiara. In un secondo momento invece, le imprese hanno dovuto fare i conti con problematiche come la difficoltà nel reperire i materiali necessari al cantiere e l’aumento dei prezzi di questi materiali (di cui parliamo qui).

Difficoltà che hanno gettato nello sconforto molti di coloro che speravano di usufruire della maxi-detrazione fiscale per i lavori di efficientamento energetico.

Finalmente però, possiamo affermare che il peggio è passato. Coloro che hanno richiesto la maxi-detrazione fiscale possono stare tranquilli dal momento che i cantieri 110 aperti sono sempre di più. Per rincuorare quanti di voi si apprestano ad effettuare i lavori di efficientamento energetico con il superbonus abbiamo deciso di fornirvi qualche numero relativo ai nostri cantieri 110 aperti.

Dalle difficoltà al successo

Prima di fornire qualche numero sui nostri cantieri 110 aperti, dobbiamo fare un passo indietro per spiegare meglio la situazione nella quale il nostro staff si è trovato immerso. Come avrete capito, qualche mese fa, la situazione pareva essere drammatica.  A complicare le cose c’era anche l’incertezza sulla proroga della misura. Una proroga che a detta di molti addetti ai lavori era necessaria per poter permettere a quanti avrebbero aperto i cantieri superbonus 110 di portarli a termine prima della scadenza.

Nonostante la criticità della situazione il nostro team non si è arreso. Abbiamo continuato a lavorare ben cosciente dell’importanza delle agevolazioni fiscali per molti dei nostri clienti attendendo pazientemente attesto i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e di Enea ed i vari interventi del legislatore volti alla semplificazione delle procedure. Inoltre abbiamo intrapreso delle strade alternative per la fornitura dei materiali, riuscendo nella maggior parte dei casi ad acquisirne senza provocare conseguenze sui nostri progetti iniziali.

Ed è proprio grazie alla determinazione del nostro team che siamo stati in grado di realizzare i sogni dei nostri clienti. Oggi infatti possiamo  affermare di aver chiuso oltre 10 cantieri e di averne molti altri ad uno stato avanzato o iniziale. 

I cantieri 110 aperti di Valore Energia: alcuni numeri

A questo punto siamo pronti a snocciolare qualche numero sui nostri cantieri 110 aperti e su quelli che siamo in procinto di aprire. Abbiamo anche provato a fare alcune previsioni sui nostri numeri da qui alla fine dell’anno.

Fino a questo momento siamo stati in grado di lavorare su circa 60 cantieri superbonus. Tuttavia, questo è un dato complessivo che può trarre in inganno. Per comprendere appieno questo numero è necessario scomporlo, cosa che stiamo per fare.

Di questi 60 cantieri sui quali abbiamo lavorato infatti, sono 10 quelli che ad oggi sono terminati. 10 cantieri che, dobbiamo ammettere, sono stati fondamentali per la formazione e l’affiatamento del nostro team. Grazie ad essi siamo stati in grado di creare, partendo praticamente da zero, procedure precise e ben definite che saranno le basi per il nostro futuro. E’ solo grazie all’esperienza accumulata con questi nuovi cantieri possiamo procedere in maniera spedita con la realizzazione di altri cantieri.

Ai cantieri superbonus terminati, dobbiamo aggiungere i 15 cantieri 110 aperti che sono ad uno stato avanzato dei lavori. Si tratta di cantieri per cui è questione di pochi giorni o poche settimane prima che siano portati a termine dal momento che siamo in procinto di fatturare l’ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori.

I cantieri rimanenti, 35 per la precisione sono invece ad uno stato iniziale della lavorazione. Tuttavia, siamo consci del fatto che con il tempo, le procedure che abbiamo creato e perfezionato basandoci sui primi lavori hanno contribuito a ridurre notevolmente i tempi di realizzazione degli stessi. Pertanto con essi le tempistiche saranno decisamente più ridotte!

In virtù di questi numeri per questo, possiamo sbilanciarci e fornire alcune previsioni sui cantieri che apriremo entro la fine dell’anno. Entro il 31 dicembre 2021 infatti contiamo di aprire almeno altri 15-20 cantieri superbonus 110. In questo modo potremo arrivare ad un totale di circa 75-80 cantieri superbonus sui quali abbiamo iniziato a lavorare.

L’importanza di affidarsi a degli esperti

La mission di Valore Energia è quella di riuscire ad aprire i cantieri 110 sfruttando al massimo, per conto dei nostri clienti, le opportunità predisposte dagli incentivi fiscali introdotti dal DL Rilancio. Ci siamo quindi impegnati ad operare tramite la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura in modo da gravare il meno possibile sulle tasche dei nostri clienti. Una scelta vincente che ha portato in molti a sceglierci.

Se siamo riusciti a raggiungere il risultato degli oltre 60 cantieri, ma soprattutto procinto di aprirne molti altri è stato merito della nostra struttura organizzativa. Una struttura composta da persone competenti e motivate che è stata in grado di modellarsi ad hoc in base esigenze emerse dalla normativa del Superbonus 110. Un’organizzazione “fluida” e capace di recepire in tempi brevi i cambiamenti continui della normativa e che può quindi essere riadattata a nuove esigenze.

Competenza che deve necessariamente riflettersi anche sull’organizzazione delle attività di cantiere. Quando infatti ci riferiamo ai cantieri 110 aperti, ci riferiamo infatti anche alla pianificazione delle attività del cantiere tramite un cronoprogramma dei lavori molto fitto. Un cronoprogramma che ci deve permettere di riuscire a coordinare in maniera efficace e senza intoppi le varie maestranze che si trovano ad operare nel cantiere 110 aperto. Maestranze che a volte devono operare anche in contemporanea ad altri fornitori.

Il tutto senza mai dimenticarsi di rispettare alla lettera le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Possibili proroghe al superbonus 110

Il dibattito politico, in questi giorni ruota attorno all’approvazione della nuova legge di Bilancio 2022 di cui parliamo qui. Dalle indiscrezioni emergono delle buone notizie. E’ infatti possibile che venga prorogata la scadenza della maxi-detrazione fiscale di qualche tempo. In particolare per gli interventi effettuati:

  • da persone fisiche per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risulti effettuata la CILA, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,  del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025;
  • su abitazioni unifamiliari la validità della misura del Superbonus 110% sarà fino al 31 dicembre 2022 a patto però che il beneficiario abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro annui;
  • dagli IACP se al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

I cantieri 110 aperti in Italia

La maxi-detrazione introdotta dal DL Rilancio dato il via ad una vera e propria corsa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in tutta Italia.

A gennaio, secondo l’allora ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, erano oltre 1700 gli interventi registrati. Oggi invece, secondo i dati rilasciati di ENEA aggiornati al 31 ottobre 2021 le richieste pervenute al portale dell’Agenzia sono oltre 57.664. Un numero esorbitante che cresce in maniera esponenziale, a dimostrazione della difficoltà che le imprese hanno trovato nel dare via ai cantieri del Superbonus 110. Per approfondire alcuni dei dati relativi al Superbonus puoi anche leggere questo nostro articolo.

Un altro dato complessivo molto importante da prendere in considerazione è quello relativo al totale delle detrazioni che sarà possibile richiedere al completamente dei cantieri 110 aperti in Italia in questo momento. La cifra in questione ammonta infatti a ben 10.715.609.601,17 di euro! Una cifra enorme che senza dubbio sta contribuendo a fare da volano al settore dell’edilizia in Italia ma anche a tutta l’economia del Belpaese.

Clicca qui e scopri le ultime novità sugli ecobonus 2022 contenute nella Legge di Bilancio!

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