Le risposte alle FAQ sugli ecobonus per condomini
Ecobonus per condomini: tutte le risposte alle domande più frequenti nel caso in cui abiti in un condominio e vuoi effettuare lavori di riqualificazione energetica per rientrare nelle detrazioni fiscali al 110%
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Il DL Rilancio è stato approvato e come forse già saprai, gli Ecobonus 110 % ed i Sismabonus sono ormai realtà. Senza dubbio si tratta di una bellissima notizia e di un’importante iniziativa ad opera del governo italiano retto dall’alleanza PD-5Stelle. Un’iniziativa che secondo le intenzioni dei legislatori dovrebbe dare un enorme impulso all’edilizia ed a tutto il settore della riqualificazione energetica e dell’edilizia.
Una norma così, come potrai immaginare, ovviamente è molto articolata dal momento che si rivolge ad una molteplicità di soggetti davvero vasta. Pertanto questa norma specifica i beneficiari delle detrazioni fiscali previste da questi ecobonus oltre che le modalità tramite cui è possibile usufruirne (cessione del credito e sconto in fattura). Inoltre contiene tutte le indicazioni riguardanti la tipologia di interventi che vi possono rientrare negli Ecobonus 110 % ed il contesto in cui si effettueranno questi interventi. Ad esempio se gli interventi di riqualificazione energetica o sismica vengono effettuati su di un condominio, sarà ben diverso che effettuare gli stessi interventi su di una villetta singola.
Ed è proprio sugli Ecobonus per condomini che vogliamo focalizzarci in questo approfondimento. Abbiamo infatti chiesto ai nostri esperti di fare il punto sugli Ecobonus per i condomini, e le loro unità immobiliari, in modo da chiarire una volta per tutte quali sono gli interventi che vi possono rientrare fornendo anche alcuni esempi specifici.
Inoltre abbiamo cercato di organizzare queste informazioni sotto forma di domande, cercando quindi di rispondere direttamente a quelle che possono venirti in mente.
Pronto a carpire tutte queste preziose informazioni? Allora prosegui nella lettura!
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Ecobonus per condomini: quali interventi sono ammessi?
Per quanto riguarda gli Ecobonus per condomini c’è subito un importante precisazione da fare. Il condominio infatti è un edificio suddiviso in unità abitative. In ognuna di esse risiede almeno un nuclei familiare, sia affittuario della stessa che proprietario. Questo significa quindi che il condominio è suddiviso in aree comuni e private. Ad esempio la facciata di un condominio è sicuramente una parte comune, il bagno di un appartamento invece è sicuramente un’area privata.
Fatta questa doverosa precisazione possiamo ora prendere in esame quanto stabilito dal DL Rilancio. I condomini potranno usufruire delle detrazioni fiscali al 110% per tutti quegli interventi di efficientamento energetico (interventi trainanti) sulle parti comuni dell’edificio.
Inoltre, l’esecuzione di almeno uno degli interventi trainanti sulle parti comuni del condominio fa sì che ogni singola unità immobiliare presente nel palazzo possa effettuare degli interventi trainati previsti dall’ecobonus. Quali? Eccoli qui di seguito:
- la sostituzione degli infissi,
- la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione e di regolazione e trattamento dell’acqua,
- installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari).
Attenzione però: come abbiamo già avuto modo di specificare ci teniamo a precisare che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”. Inoltre dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?
Sì, questo tipo di spese può rientrare negli ecobonus per condomini se rispetta le seguenti condizioni:
- il tetto deve essere elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
- assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’ involucro opaco il tetto deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente,
- gli interventi effettuati devono portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di riqualificazione energetica e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Nel caso in cui si sostituiscano gli impianti di climatizzazione invernali esistenti, è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?
Si. La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Inoltre negli Ecobonus sono ammessi anche i lavori di adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).
La sostituzione di finestre ed infissi in un appartamento rientra negli Ecobonus per condomini?
Si, la sostituzione degli infissi può rientrare negli Ecobonus per condomini a patto l’intervento di sostituzione sia effettuato insieme ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e che gli infissi siano in possesso delle caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007. I due interventi eseguiti congiuntamente quindi devono contribuire alla certificazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
Se questo intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli eventi trainati intrapresi dal condominio allora si. La caldaia ovviamente deve possedere le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.
Realizzare un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria è un intervento che può rientrare negli Ecobonus per condomini? Oppure è necessario in ogni caso sostituire l’impianto di riscaldamento?
Gli interventi che possono usufruire degli Ecobonus per condomini, a patto che si consegua il miglioramento di due classe energetiche sono i seguenti:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
- rinnovamento mediante sostituzione degli impianti per il raffrescamento,
- cambio degli impianti per la fornitura di acqua calda sanitaria.
E’ possibile quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale.
Il mio condominio sta realizzando uno degli interventi trainanti previsti dal DL Rilancio. Posso beneficiare del superbonus 110 % anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?
Sì. Questo perché l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla tua unità immobiliare può contribuire all’ aumento di due classi energetiche del condominio.
Chi beneficerà delle detrazioni sugli gli interventi sulle parti comuni dei condomìni?
Ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese sostenute in base alla suddivisione millesimale degli edifici. Tuttavia l’assemblea condominiale può individuare dei criteri diversi da questi.
L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare degli Ecobonus per condomini?
Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).
Conclusioni
Speriamo, tramite questo approfondimento, di aver risposto a molte, se non altro le più comuni, domande sugli Ecobonus per condomini.
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