Tutte le novità del DL 157

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Le novità del DL 157 o decreto antifrode che riguardano le imprese o le aziende

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Come abbiamo già avuto modo di riportare qui, il Decreto Antifrode o DL 157, è oramai entrato in vigore. La Gazzetta Ufficiale dello scorso 11 novembre 2021 infatti contiene quelle che sono ivi state definite come: “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“.

Quella del DL 157 è una novità importantissima che riguarda molti dei bonus edilizi attualmente in vigore, Superbonus 110% in primis. Quello che infatti prevede il testo del nuovo decreto riguarda soprattutto il meccanismo della cessione del credito d’imposta. Di fatto il nuovo decreto si propone di attuare maggiori controlli proprio sul meccanismo che permette ai beneficiari delle detrazioni di cedere il proprio credito d’imposta a soggetti terzi.

D’altronde, il Superbonus 110% ha attirato l’attenzione di molti soggetti. L’opportunità di effettuare lavori di riqualificazione energetica praticamente senza tirare fuori un euro è infatti a dir poco golosa. Tuttavia è proprio a causa di questa opportunità che potrebbero richiedere accesso alla misura molti malintenzionati. Malintenzionati che molto probabilmente non sono in possesso dei requisiti necessari ad accedere alla maxi-detrazione o agli altri incentivi fiscali.

Con il DL 157 vengono quindi introdotte nuove norme che prevedono maggiori controlli al fine di evitare frodi nei confronti dello stato italiano. Ciò soprattutto relativamente alle alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi ovvero alla cessione del credito e sconto in fattura.

Cerchiamo quindi di approfondire in maniera dettagliata le novità del DL 157 qui di seguito con l’aiuto dei nostri esperti.

Quali sono le novità più importanti del DL 157 o Decreto Antifrode?

Le novità più significative del DL 157 o Decreto Antifrode sono sostanzialmente due. Da questo momento in poi, per poter fruire dei bonus edilizi sarà infatti obbligatorio presentare anche la seguente documentazione:

  1.  Visto di conformità apposto da un commercialista iscritto nell’apposita sezione dell’Agenzia delle Entrate;
  2.  Un’asseverazione di congruità delle spese.

La documentazione in oggetto potrà però essere presentata solo seguendo le modalità di asseverazione contenute nel Decreto 6 Agosto 2020. In particolare, l’Art. 13 comma 13.2 prevede gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita dall’Installatore ed i limiti di spesa per questi interventi. Riportiamo il testo dell’articolo qui di seguito:

Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.

In altre parole, dovrà essere l’installatore a verificare i massimali di spesa previsti per gli interventi riportando quelli presenti all’interno dell’allegato I. Limiti di spesa che riportiamo qui di seguito.

I limiti di spesa da rispettare

Tipologia di intervento

Spesa specifica massima ammissibile

Riqualificazione energetica
Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) zona climatica A, B, C

Interventi di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) zona climatica D, E, F

800,00 €/m2

 

1.000,00 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno Interno

Copertura ventilata

230,00 €/m2

100,00 €/m2

250,00 €/m2

Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno

Interno/terreno

120,00 €/m2

150,00 €/m2

Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Esterno/diffusa Interno

Parete ventilata

150,00 €/m2

80,00 €/m2

200,00 €/m2

Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
Serramento 550,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 650,00 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
Serramento 650,00 €/m2
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) 750,00 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione  

230,00 €/m2

Collettori solari
Scoperti 750,00 €/m2
Piani vetrati 1.000,00 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione 1.250,00 €/m2
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt

Pnom > 35kWt

200,00 €/kWt

180,00 €/kWt

FAQ sul DL 157

Le novità apportate dal DL 157 possono, ad un primo sguardo, sembrare di poco conto. Tuttavia, esaminando la normativa del DL Antifrode insieme ai nostri esperti, ci siamo resi conto che in realtà ci sono altri aspetti da chiarire.

Per questo motivo abbiamo cercato di individuare quelle che potrebbero essere le FAQ sul DL 157 e le abbiamo riportate qui di seguito con la relativa risposta.

Quali sono le conseguenze per imprese e professionisti del settore dell’apposizione del visto di conformità?

Coloro che si occupavano di Superbonus 110%, prima del DL 157, dovevano apporre il visto di conformità ed emettere le asseverazioni per ottenere le detrazioni.

Il Decreto Antifrode invece permette anche al commercialista iscritto nell’apposita sezione all’Agenzia delle Entrate di apporre il visto di conformità sulle pratiche che non riguardano il Superbonus 110. Un’altra possibilità che adesso è estesa al consulente commercialista è quella di visionare l’asseverazione di congruità delle spese.

Ovviamente, il documento può essere visionato ma non redatto dal consulente commercialista: la redazione spetta sempre al tecnico professionista iscritto all’albo che abbia una polizza assicurativa appositamente sottoscritta. All’interno del testo il tecnico deve dichiarare di aver effettuato un controllo di congruità delle spese rispetto al preziario regionale o al preziario Dei e la fattura emessa dall’impresa o dal professionista prestatore d’opera.

Quali sono gli effetti pratici delle modifiche introdotte dal Decreto legge Anti Frode per le imprese?

L’approvazione del Decreto Legge 157 ha delle conseguenze dirette sul modo di operare delle imprese. In particolare, dopo l’approvazione del DL queste saranno tenute a:

  1. quantificare le opere che godono di bonus edilizi (ecobonus, bonus facciate, bonus casa, sismabonus) e per le quali vogliono effettuare lo sconto in fattura solo facendo riferimento al preziario regionale;
  2. far asseverare le opere dal direttore lavori o da un tecnico regolarmente iscritto e che abbia una regolare polizza per tali asseverazioni;
  3. far apporre il visto di conformità sulle comunicazioni di cessione del credito.

Cosa accadra’ alle comunicazioni per la cessione del credito in essere o che dovranno essere effettuate questo mese o i prossimi?

L’Agenzia delle Entrate, in uno dei suoi ultimi chiarimenti, ha stabilito che quanti hanno effettuato i pagamenti prima della data dell’11 novembre 2021 potranno inviare le comunicazioni senza visto di conformità ed asseverazioni.

Il testo da utilizzare per l’asseverazione rimarrà lo stesso o cambiera?

Per quanto riguarda l’asseverazione sarà necessario compilare un nuovo modello che presto verrà rilasciato in maniera ufficiale. Quando uscirà il nuovo modello quindi, coloro che hanno eseguito i lavori di potranno procedere con le comunicazioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

La comunicazione di sconto in fattura può essere inviata per opere non terminate?

Si!

L’asseverazione del tecnico infatti riguarderà la congruità delle spese e quelle sostenute ovvero le spese che il committente ha già sostenuto. Per questo motivo l’asseverazione non riguarderà affatto lo stato di avanzamento dei lavori.

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