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Caldaia a condensazione o pompa di calore: quale conviene di più?

Caldaia condensazione o pompa di calore? Un utile confronto per scoprire quale dei due sistemi sia quello più vantaggioso

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Se anche tu devi sostituire il tuo vecchio impianto di riscaldamento, probabilmente avrai a che fare con diversi dubbi amletici su quale sia la migliore soluzione tra caldaia a condensazione o pompa di calore.

La domanda: “Caldaia a condensazione o pompa di calore: quale fra questi due sistemi è quello più vantaggioso?” non ha una risposta ben precisa ed è fonte di tanti dubbi che potrebbero toglierti il sonno. La risposta a questa domanda è infatti la seguente: “Dipende”. Questo perché per capire pienamente quale dei due sistemi sia più vantaggioso è necessario prendere in considerazione diversi fattori.

Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri esperti di fornirci una lista di pro e contro di ognuno di questi due sistemi, oltre anche a qualche esempio. Il risultato è questa specie di guida alla scelta di una caldaia a condensazione o pompa di calore che speriamo possa esserti d’aiuto nella scelta del tuo prossimo impianto termico.

Caldaia a condensazione o pompa di calore? La differenza tra questi sistemi

Prima di provare a chiarire come mai conviene la caldaia a condensazione o la pompa di calore è necessario fare un passo indietro e ricapitolare in cosa consistono questi due sistemi.

La caldaia è sostanzialmente un generatore che produce calore sfruttando l’energia chimica del combustibile. Il combustibile in questione è generalmente il metano o il GPL, pertanto possiamo affermare che non si tratta di un sistema che sfrutta le fonti rinnovabili.

La caldaia a condensazione è però particolarmente efficiente da momento che grazie al suo doppio ciclo di funzionamento riesce anche a sfruttare il calore dei fumi caldi in uscita dal ciclo di combustione. Ciò eleva i rendimenti della caldaia calcolati sul Potere Calorifero Inferiore (P.C.I.) portandoli fino al 105-108%.

La pompa di calore elettrica invece è una macchina (elettrica) che trasferisce il calore dall’esterno all’interno. Qualora fosse di tipo reversibile è anche in grado di trasferire il calore dall’interno all’esterno, riuscendo quindi anche a raffrescare l’ambiente in cui si trova. Tuttavia, probabilmente ci sarà una domanda che ti frulla in testa dopo queste affermazioni, la seguente: “Come è possibile trasferire calore dall’esterno all’interno di un’abitazione in inverno?”.

L’alta temperatura è in realtà sinonimo di calore concentrato, ad esempio in tot metri cubi di aria. Ovviamente, se 1 m cubo di aria ha una temperatura di 20 °C avrà un calore più alto di un 1 m cubo di aria a 5° C. Tuttavia anche il m cubo di aria ha calore, tanto più che se la pompa di calore si trova all’aperto potrà avere a disposizione molto più di 1 m cubo di aria da cui prendere calore. In questo caso, con 4 m cubi a 5 °C potrebbe generare lo stesso calore di un solo m cubo a 20°C.

La P.D.C. quindi permette di trasferire il calore da un ambiente a temperatura più bassa ad un luogo confinato a temperatura più alta utilizzando energia elettrica. L’efficienza di una pompa di calore quindi si può misurare con il C.O.P. (Coefficient Of Performance) che è il rapporto tra energia elettrica consumata e ed energia termica che riesce ad accumulare.

Caldaia a condensazione: pro e contro

Pro:

  • investimento economico iniziale inferiore;
  • resa ottimale e ottima funzionalità anche con basse temperature esterne;
  • integrabile senza eccessivo sforzo con termosifoni o con pannelli radianti già esistenti;
  • accesso ad incentivi economici: Ecobonus 65%/50% e del Superbonus 110%.

Contro:

  • produzione di emissioni inquinanti a causa della combustione di minerali fossili;
  • allaccio alla rete del gas metano o alla bombola del GPL a cui aggiungere il costo del combustibile;
  • necessità della creazione di uno scarico a tetto o a parete;
  • risparmio potenziale inferiore in bolletta rispetto alla pompa di calore.

Pompa di calore: pro e contro

Pro:

  • zero emissioni nocive per l’ambiente;
  • sfrutta una fonte di energia rinnovabile. Utilizza energia elettrica solamente per il funzionamento del compressore;
  • più performante di una “classica” caldaia.
  • se reversibile si piò utilizzare 365 giorni l’anno per riscaldare o raffrescare la casa;
  • tariffa elettrica agevolata per le utenze domestiche con sistema di riscaldamento in pompa di calore;
  • niente scarico a tetto o a parete;
  • accesso agli incentivi del Superbonus, all‘incentivo dell’Ecobonus 65% e del Conto Termico 2.0.

Contro:

  • investimento economico iniziale più elevato;
  • diminuzione dell’efficienza e delle prestazioni con temperature esterne molto basse (sotto 0°C); per questo motivo la pompa di calore è consigliata in luoghi in cui la temperatura invernale non è particolarmente rigida;
  • non è indicata per funzionare con i tradizionali radiatori, ma solo in abbinamento a sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura;
  • necessità di uno spazio all’aperto per installare l’unità esterna.

Quale è più conveniente economicamente?

Per capire quale fra caldaia a condensazione o pompa di calore sia più conveniente economicamente è necessario fare un esempio pratico.

Premesse

Prendiamo come riferimento un impianto termico che sia in grado di fornire 10kWh di energia (1 kcal=1,16Wh – 1000kcal=1,16Kwh)

Nel caso in cui scegliamo di optare per la caldaia a condensazione decidiamo di considerarne un rendimento del 105% con il P.C.I. del Metano di 9,45 KWh/mc.

Se invece prendiamo in considerazione la pompa di calore consideriamo che abbia un COP =3 .

Infine, possiamo supporre, facendo una semplice media, che il costo di acquisto del metano sia 0,90 €/mc ed il costo dell’elettricità sia 0,21 €/kWh.

Caldaia a condensazione

Facciamo alcuni semplici calcoli per cercare di capire il reale costo di questo sistema.

10kWh : 1,05 = 9,52 Kwh consumo orario di energia termica

9,52 : 9,45 = 1,00 mc consumo orario di combustibile

1,00 · 0,90 = 0,90 € costo per ora di accensione

Pompa di calore

10,0 kWh/3= 3,3 kWh consumo orario energia elettrica

3,3·0,21= 0,693€ costo per ora di accensione

4 variabili fondamentali da tenere conto quando si deve scegliere tra caldaia a condensazione o pompa di calore

Dall’analisi che abbiamo svolto poco più sopra, sembrerebbe che scegliere una pompa di calore rispetto ad una caldaia a condensazione sia più conveniente. Tuttavia, l’analisi che abbiamo riportato è per l’appunto superficiale. Nella scelta tra caldaia a condensazione o pompa di calore ci sono infatti almeno 4 fattori che influenzano il risultato dei nostri calcoli.

La scelta del migliore sistema dipende infatti da:

  • rendimento della caldaia;
  • COP della pompa di calore;
  • costo del metano;
  • costo dell’elettricità.

Quali altri fattori valutare nella scelta?

Le quattro variabili che abbiamo individuato qui sopra sono a loro volta influenzate da altri fattori. Proviamo ad elencarne alcuni qui di seguito.

Un fattore su cui non fare troppo affidamento è il COP della pompa di calore. Questo infatti viene calcolato facendo un prova a 7° esterni e 20°interni e purtroppo, come spesso accade in inverno, le temperature difficilmente rientrano in questo range. Se ad esempio in inverno si scende intorno a 0° o a -5°C, il calore presente nell’aria effettivamente è molto diluito.  Ciò potrebbe far scendere drasticamente il COP e quindi aumentare i consumi energetici sensibilmente e, considerando che l’inverno è piuttosto lungo potrebbe rendere più conveniente una caldaia a condensazione.

Ovviamente, quanto abbiamo appena riportato, dipende anche dalla latitudine e dalla morfologia del territorio in cui si deve installare l’impianto. E’ infatti diverso installare una pompa di calore a Milano o Palermo, così come lo è installarla in una città affollata in pianura o in una casa isolata in cima a una montagna. Per questo è necessario anche consultare i dati climatici di ogni località prima di installare una caldaia a condensazione o una pompa di calore.

Impianti “ibridi”? Perché no!

Installare una caldaia a condensazione o una pompa di calore presenta quindi delle incognite in entrambi i casi. La soluzione per risolvere anche questi eventuali problemi potrebbe quindi essere quella di ricorrere a degli impianti “ibridi”, che utilizzano più generatori di tipo diverso in maniera alternata o parallela.

Magari ricorrendo agli incentivi fiscali in vigore in questo momento per risparmiare sull’investimento da sostenere potrebbe essere una soluzione quella di avere un impianto che ha due generatori per esempio la caldaia e la pompa di calore da usare in maniera alternata.

Un’alternativa che consigliamo particolarmente è inoltre quella di abbinare una pompa di calore ad un impianto fotovoltaico. In questo modo i consumi elettrici della pompa di calore potrebbero essere soddisfatti dall’energia prodotta dall’impianto non gravando quindi sulla bolletta elettrica.

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Integrazione di fotovoltaico e pompa di calore

Come funziona l’integrazione tra fotovoltaico e pompa di calore? Quali sono i vantaggi?

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Le varie tipologie di pompe di calore (aria/acqua, terra/acqua, acqua/acqua) stanno riscuotendo sempre più successo per quanto riguarda il riscaldamento, raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria. Un successo che va a discapito dei sistemi che utilizzano combustibili fossili e che pertanto a noi di Valore Energia piace assai.

Mai come in questi ultimi anni infatti c’è una vera e propria esigenza di investire sul risparmio energetico che non può prescindere da un uso sempre più massiccio delle fonti rinnovabili. E’ in questo senso infatti che sono da interpretare i sempre più numerosi incentivi statali come ad esempio il Superbonus 110% o gli Ecobonus al 65% per le pompe di calore o per il fotovoltaico. Esigenza che è dettata non solo dagli incentivi ma anche dalla sempre maggiore consapevolezza dei cambiamenti climatici.

Lo spostamento verso un pianeta sempre più sostenibile sta modificando sostanzialmente la concezione impiantistica che sta andando sempre più verso l’integrazione di più soluzioni differenti tra loro. L’integrazione fra pompa di calore e fotovoltaico ne è un esempio (ne parliamo anche qui).

Ma perché integrare fotovoltaico e pompa di calore? Quali vantaggi se ne potrebbero ricavare?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed abbiamo raccolto le loro opinioni in questo approfondimento.

Fotovoltaico e pompa di calore

La progettazione di un impianto che integri fotovoltaico e pompa di calore è fondamentale per soddisfare le esigenze dei consumatori di oggi. Costoro infatti ricercano sempre più di trasformare le proprie abitazioni e case in un edificio che produce e consuma quell’ energia che ha prodotto.

Ovviamente progettare un impianto di questo tipo non è affatto semplice visto che sono necessarie delle competenza trasversali. Infatti è necessario conoscere sia la tecnologia fotovoltaica che quella dell’installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento. Competenze che ovviamente i nostri tecnici hanno e che mettono a frutto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti nella creazione di impianti integrati di fotovoltaico e pompe di calore.

Ma in cosa consiste progettare un impianto integrato fotovoltaico e pompa di calore? Quali sono le fasi da seguire?

Ne parliamo qui di seguito.

Dimensionamento della pompa di calore e dei consumi generali

Quando si deve progettare un impianto integrato fotovoltaico e pompa di calore, la prima cosa da fare, è dimensionare correttamente la PDC elettrica. In questo modo è possibile determinare in maniera teorica i consumi annui considerando anche le temperature esterne della località di progetto.

A questo punto è necessario calcolare i consumi legati all’abitazione in cui andremo ad installare l’impianto integrato. Sommando i consumi di tutte le apparecchiature elettriche che verranno utilizzate quotidianamente ed il consumo stimato della PDC avremo una stima abbastanza affidabile dei consumi elettrici dell’edificio.

Dimensionamento dell’impianto fotovoltaico

Per installare un impianto integrato fotovoltaico con una pompa di calore è quindi necessario come prima cosa avere una stima dei consumi totali dell’abitazione in cui lo installeremo. Ciò è necessario a dimensionare l’impianto fotovoltaico correttamente in modo che possa soddisfare i consumi e far risparmiare il più possibile sui costi elettrici.

I fattori che incidono sul dimensionamento di un fotovoltaico sono i seguenti:;

  • Posizione geografica dell’impianto (latitudine);
  • Superficie a disposizione;
  • Inclinazione dell’impianto (rispetto al piano orizzontale e rispetto al sud geografico);
  • Temperatura ambientale media (anche la temperatura influenza il rendimento di un impianto).

A questo punto dovremo inoltre scegliere, anche in base alle esigenze del cliente, se dotare o meno l’impianto fotovoltaico di una batteria di accumulo o meno.

Nel caso in cui si decida di optare per le batterie è necessario sapere che queste contribuiranno senza dubbio a far risparmiare di più nella bolletta elettrica dal momento che l’energia prodotta in eccesso verrà stoccata per essere riutilizzata nel momento del bisogno. Ovviamente, anche con le batterie di accumulo, l’edificio difficilmente riuscirà ad essere energeticamente indipendente nei mesi più bui e freddi dell’anno, ma il risparmio sarà comunque notevole.

Impianto fotovoltaico con una pompa di calore: tutti i vantaggi

I vantaggi di fotovoltaico e pompa di calore sono sostanzialmente 4, i seguenti:

  • Abbinare un impianto fotovoltaico e pompa di calore ha senza dubbio il grande vantaggio di ridurre i consumi in bolletta. Sarà infatti l’energia elettrica prodotta dai pannelli solari ad alimentare la pompa di calore, pertanto verrà ridotta la quantità di energia che verrà prelevata dalla rete elettrica nazionale.
  • L’integrazione fra i due sistemi permetterà inoltre di trasformare l’impianto e l’edificio in batterie termiche. In sostanza potremo impostare la PDC in modalità comfort, ovvero a temperature più elevate, proprio nel momento in cui il fotovoltaico sarà al massimo nella sua produzione di energia. Ciò favorirà l’accumulo di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
  • Aumentando la temperatura dell’edificio, di fatto lo caricheremo di energia che rilascerà tanto più lentamente quanto più l’involucro sarà efficace. Si tratta di un’operazione difficile che in ogni caso va coordinata con il cliente finale in modo da essere sicuri di garantirli una una condizione di comfort adeguata senza surriscaldare troppo l’edificio.
  • Abbinare fotovoltaico e pompa di calore in questo caso significa bilanciare la richiesta energetica delle abitazioni attenuando i picchi di richiesta. Picchi che sarebbero imputabili soprattutto alla Pompa di calore viste la sua “fame” di energia elettrica.

Gli svantaggi di abbinare il fotovoltaico con la pompa di calore

Gli svantaggi di un sistema che integra fotovoltaico con una pompa di calore sono… nessuno!

Certo, l’integrazione deve essere fatta in maniera corretta.

Ad esempio bisogna fare attenzione a settare potenza termica erogata dalla pompa di calore in funzione della produzione fotovoltaica. In questo caso infatti si corre il rischio che nei momenti in cui la produzione di energia è scarsa la pompa di calore non sia in grado di garantire il giusto comfort all’utente.

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Meno burocrazia per il superbonus con il DL Semplificazioni

Con la legge Governance PNRR ed il DL Semplificazioni bis ci sarà meno burocrazia e procedure più snelle per i lavori di efficientamento energetico e antisismici

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Il DL Semplificazioni bis (di cui parliamo qui) su cui il Senato ha recentemente votato la fiducia al Governo con 213 voti favorevoli e 33 contrari, contiene una serie di misure volte a sostenere la ripresa dell’economia. Le misure sono inoltre volte all’attuazione del PNRR, e proprio per questo motivo riguardano anche il Superbonus 110%.

In particolare, oltre all’allargamento della platea dei beneficiari, sono stati introdotti degli alleggerimenti sostanziali alle regole per usufruire della maxi-detrazione. Per questo motivo possiamo affermare che da oggi sarà necessaria meno burocrazia per tutti i lavori di efficientamento energetico che possono rientrare nel Superbonus 110.

D’altronde, uno dei maggiori problemi per l’ottenimento della detrazione era proprio quello della burocrazia vista l’ingente quantità di documenti da presentare. Ecco quindi che snellire le pratiche con meno burocrazia potrebbe avere il duplice effetti di velocizzare le tempistiche ed evitare di intasare ulteriormente gli uffici comunali.

Ma perché il DL Semplificazioni bis ha come effetto quello di avere meno burocrazia per i lavori del Superbonus? 

Abbiamo analizzato la questione insieme ai nostri esperti che ci hanno gentilmente spiegato come mai da questo momento in poi occorra meno burocrazia per ottenere il Superbonus in questo approfondimento.

Per scoprirlo continua a leggere!

Meno burocrazia per il Superbonus: manutenzioni straordinarie con CILA

La prima misura per cui ci sarà meno burocrazia per il Superbonus è quella che riguarda gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici. Questi lavori infatti, anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, sono considerati interventi di “manutenzione straordinaria”. Pertanto potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Per essere considerata valida la CILA dovrà però attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per quanto riguarda gli immobili più vecchi, sarà invece sufficiente attestare che la loro costruzione è stata terminata prima del 1° settembre 1967.

Meno burocrazia anche per quanto riguarda le eventuali varianti in corso d’opera. Queste infatti potranno essere direttamente comunicate a fine lavori tramite un’integrazione della CILA presentata in precedenza.

Ovviamente anche l’attività dei progettisti doveva essere facilitata in modo da rendere la riduzione della burocrazia davvero efficiente. In questo senso va interpretata la presentazione del modulo unico della CILA per i lavori relativi al Superbonus che dovrà essere compilato dai tecnici da ora in poi.

Infine è necessario precisare che la semplificazione in atto non riguarda tutti quegli interventi che prevedono demolizione e ricostruzione degli immobili e le scadenze.

Superbonus: meno burocrazione per gli inreventi di edilizia libera

Meno burocrazia anche per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

Per questo tipo di opera sarà infatti sufficiente una semplice descrizione dell’intervento direttamente nella CILA.

Eventuali irregolarità e perdita della detrazione

Accanto alla necessità di meno burocrazia per l’ottenimento della detrazione vengono anche definiti in maniera più precisa i casi in cui il Superbonus può essere revocato. Eccoli qui:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Dobbiamo inoltre precisare che le violazioni formali non comportano la decadenza della detrazione. Tuttavia, se le violazioni in questione sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza del beneficio riguarderà solamente il singolo intervento che presenta irregolarità od omissione.

Superbonus, deroga a distanze e altezze

Meno burocrazia ed importanti deroghe anche per gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico. Questi infatti non concorrono più al conteggio della distanza e dell’altezza.

Pertanto se verrà accertato il rispetto di tale distanza durante la costruzione del fabbricato, l’installazione di questi elementi nonostante comporti la riduzione della distanza minima tra edifici, non potrà far decadere il Superbonus 110%.

Meno burocrazia per il Simabonus su acquisto e vendita entro 30 mesi

Per quanto riguarda il Sismabonus invece ci sono importanti novità per le tempistiche entro cui le imprese devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica. Il termine ultimo per la vendita di tali edifici sale da 18 a 30 mesi. 

Superbonus e acquisto immobili efficienti

Lo stesso limite temporale che abbiamo visto in precedenza va applicato anche a chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione energetica, incentivati con il Superbonus. Costoro infatti avranno a disposizione 30 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.

Meno burocrazia per l’eliminazione di barriere architettoniche

Meno burocrazia e quindi anche più facilità nell’ottenere le agevolazioni anche per tutti quegli interventi che, agevolati con il superbonus, sono volti all’eliminazione di barriere architettoniche.

Potranno quindi usufruire della maxi-detrazione tutti quegli interventi realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche da persone di età superiore a 65 anni, congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.

Superbonus 110% anche per case di cura e ospedali

Anche i lavori realizzati su collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4) possono fruire del Superbonus e beneficiare della minor burocrazia.

Queste tipologie di edifici potranno essere agevolate solamente nel caso in cui i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari, per questi edifici è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

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Le modifiche al Superbonus 110% dopo il DL Semplificazioni bis

Come cambia il Superbonus 110% dopo l’approvazione del DL Semplificazioni bis da parte della Camera dei deputati

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Dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni bis è ancora tempo di conversioni, con la differenza che questa volta è il turno del DL Semplificazioni bis o DL Recovery (DL n. 77 del 31 maggio).

Si tratta di un disegno di legge che era già stato approvato sia dal Consiglio Europeo che dalla Camera dei deputati e che per il momento attende solo la valutazione del Senato. Se dopo la valutazione di Palazzo Madama non ci saranno modificazioni allora si potrà procedere con l’approvazione diretta del Decreto Semplificazioni BIS.

Ma quali sono le novità che contiene il così tanto atteso DL Semplificazioni bis?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed abbiamo cercato di riassumerle in questo approfondimento. Continua a leggere per scoprirle!

Le misure confermate all’interno del DL Semplificazioni Bis

Il DL Semplificazioni Bis o DL Recovery contiene una lunga lista di misure che serviranno ad incentivare la ripresa dell’economia Italiano dopo la crisi dovuta alla pandemia. Tra questa lista quindi non poteva di certo mancare il Superbonus 110% ovvero la maxi-detrazione fiscale introdotta nel 2020 dal precedente governo Conte.

Come prima cosa ci teniamo dunque a sottolineare che tutte le novità già introdotte dal testo approvato dal Consiglio Europeo rimangono in vigore. A questo proposito riteniamo sia quindi opportuno ricapitolare brevemente queste novità qui di seguito:

  • nuove scadenze del Superbonus 110% e l’estensione della validità delle alternative alla detrazione fiscale (cessione del credito e sconto in fattura) per tutto il 2022.
  • interventi che rientrano nel superbonus che non necessitano di demolizione e ricostruzione saranno considerati come “manutenzione straordinaria”. Ciò significa quindi che per poterli eseguire non non sarà più necessario presentare l’attestazione di stato legittimo dell’immobile, ovvero la doppia conformità urbanistico-edilizia, ma basterà la CILA in deroga. Se è vero che non dovremo più presentare la doppia conformità, sarà comunque necessario averla.
  • Estensione della platea dei beneficiari, in particolare ai possessori di immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali: B/1, B/2, D/4 ed enti e associazioni che operano nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali. Alberghi e strutture ricettive ne rimangono dunque escluse anche se per costoro è in studio una realizzazione del Superbonus all’80% dedicato unicamente al settore del turismo.

Le ulteriori novità

Con l’approvazione del DL Semplificazioni Bis le novità riguardanti il superbonus potrebbero non essere solamente quelle che abbiamo riportato poco più sopra. Queste ultime infatti aprono nuovi scenari che hanno bisogno di ulteriori specificazioni.

E’ questo il caso ad esempio che da questo momento in poi basterà presentare la nuova CILA in deroga per poter effettuare tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione. In relazione a questa novità infatti ci sono anche delle precisazioni per tutti quei lavori che verranno eseguiti in regime di edilizia libera.

Il Governo infatti chiarisce che gli interventi che possono essere effettuati liberamente senza prima ottenere un titolo edilizio, per questo definiti a “edilizia libera”, dovranno essere solamente descritti all’interno della CILA per rientrare correttamente nel bonus 110%.

Per quanto riguarda invece le variazioni in corso d’opera invece sarà sufficiente, secondo il DL Semplificazioni bis, integrarle nella CILA alla fine dei lavori.

Ovviamente se è vero che gli interventi di edilizia libera possono rientrare nel Superbonus 110%, rimane altrettanto vero che per effettuarli sarà comunque necessario assumere una ditta o un professionista che li esegua. Questo perché per ottenere il credito fiscale sarà necessario effettuare un pagamento tramite bonifico parlante.

Deroga a distanze tra edifici, novità su pannelli fotovoltaici

L’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni bis contiene novità che riguardano anche gli aspetti tecnici di alcuni precisi interventi. Possiamo riassumerle in questi seguenti 3 punti:

  • Rispetto distanze minime per installazione di un cappotto termico o di un cordolo antisismico. Nel caso di questi interventi non sarà più necessario rispettare le distanze minime tra edifici imposte dalla legge. Questo quindi significa che se l’installazione di questi elementi comporta la riduzione della distanza minima tra edifici, la “violazione” non sarà considerata tale. Pertanto, accertato il rispetto di tale distanza durante la costruzione del fabbricato, ciò non potrà far decadere il Superbonus 110%;
  • Pannelli fotovoltaici anche nei centri storici. Grazie al DL Semplificazioni bis sarà possibile procedere all’installazione dei pannelli anche su tetti di immobili situati all’interno del centro storico. Ciò sarà quindi possibile in tutte le Zone A del territorio italiano a a patto che i pannelli siano perfettamente integrati con la costituzione dell’immobile e non siano riflettenti.
  • Novità per le zone vincolate. Agli edifici ubicati in aree vincolate sarà concesso di derogare alla regola che impone l’esecuzione di lavori trainanti per effettuare anche quelli trainati. Nelle aree vincolate infatti, come ad esempio i centri storici, non sempre è possibile eseguire dei lavori trainanti a causa delle regole paesaggistiche. In queste aree quindi sarà possibile installare dei pannelli fotovoltaici con l’aliquota maggiorata al 110% a patto comunque di di conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno 2 classi.
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Chiusi per ferie dal 14-08 al 22-08 2021

Chiusura estiva degli uffici di Valore Energia dal 14 al 22 agosto 2021

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Informiamo la gentile clientela che dal 14 al 22 agosto 2021 i nostri uffici rimarranno chiusi per ferie. In questo periodo le nostre attività saranno quindi sospese.

Riprenderemo le nostre attività a partire dal giorno 23 agosto 2021.

Con l’occasione auguriamo a tutti di trascorrere delle buone ferie!

Ecobonus solare termico: la detrazione al 65%

Tutto quello che devi sapere sugli Ecobonus solare termico

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La Legge di Bilancio 2021 approvata dal Governo Conte II ha di fatto prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Tra questi interventi che è possibile agevolare rientra anche l’installazione di impianti solari termici. Gli ecobonus solare termico sono quindi delle agevolazioni in grado di ridurre il costo dell’investimento sostenuto per gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria che sfruttano l’energia del sole per farlo.

La scadenza di queste detrazioni fiscali, dicevamo, è stata prorogata al prossimo 31 dicembre 2021. Fino alla fine di questo anno sarà quindi possibile richiedere gli ecobonus solare termico che prevedono uno sgravio IRPEF del 65%, ma non è escluso che il termina possa subire ulteriori posticipazioni.

Prima di proseguire oltre ed analizzare nel dettaglio il contenuto di questi ecobonus solare termico ci teniamo a precisare che comunque questi impianti possono essere finanziati anche grazie al Conto Termico.

Ma come si può ottenere questo ecobonus solare termico? Quali sono i passi necessari da compiere per averne accesso?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti i hanno fissato i concetti base di questa detrazione in 3 punti principali:

  • quali sono gli interventi agevolati;
  • la documentazione necessaria da trasmettere all’ENEA e quella che deve essere conservata;
  • i massimali di spesa da rispettare per calcolare l’ammontare della detrazione a cui si ha diritto.

Esaminiamo quindi qui di seguito questi tre aspetti principali.

Ecobonus Solare termico: quali interventi sono ammessi?

Per godere degli ecobonus solare termico al 65% è necessario installare un impianto di questo tipo in grado di produrre acqua calda sanitaria, o comunque per essere integrato con l’impianto domestico di climatizzazione. Inoltre, il materiale utilizzato per questi lavori deve innanzitutto essere certificato secondo alcune norme tecniche di settore UNI EN 12975 o UNI EN 12976 o EN 12975 e EN 12976.

Tuttavia ciò non è sufficiente. Chi vuole usufruire degli ecobonus solare termico al 65% deve essere anche in possesso delle informazioni relative alla garanzia degli impianti. In particolare, la garanzia non deve essere inferiore a 5 anni per quanto riguarda i pannelli, mentre per gli accesso, come ad esempio i sistemi di fissaggio, deve durare almeno 2 anni.

Documentazione da conservare ed inviare all’ENEA

La pratica per ottenere l’Ecobonus solare termico deve essere conservata dal richiedente assieme a tutta una serie di documenti specifici. Alcuni di questi documenti devono inoltre essere inviati all’ENEA tramite una procedura informatica. Abbiamo quindi cercato di elencare questa documentazione qu di seguito, iniziato da quella da conservare a casa. in aggiunta, l’invio di alcuni documenti all’ENEA tramite una procedura informatica.

Iniziamo a elencare la documentazione da conservare a casa:

  • Sicuramente è importantissimo conservare la relazione asseverata di un professionista tecnico abilitato che certifichi l’ottenimento delle prestazioni energetiche previste dalla normativa o anche la dichiarazione della direzione lavori.
  • Inoltre è fondamentale custodire anche la fattura emessa dall’impresa che ha eseguito i lavori ma anche tutte le fatture per le quali si chiederà il rimborso fiscale.
  • E’ fondamentale conservare la a ricevuta del bonifico bancario che si è eseguito per pagare le prestazioni portate in deduzione.
  • Infine è necessario conservare il documento che attesta l’invio della documentazione all’ENEA.

Per quanto riguarda invece la documentazione da inviare all’ENEA è fondamentale inviare, entro 3 mesi dalla fine dei lavori, il certificato di collaudo. Inoltre, ad esso dovrà essere allegata anche una scheda informativa che riporti tutte le informazioni previste dall’allegato F del decreto 19 febbraio 2007.

Massimali di spesa e massima detrazione ottenibile

Il massimale di spesa dei lavori di installazione di un impianto solare termico è ammonta a circa 92.308 euro. Tale cifra darà diritto ad una cifra di detrazione per gli ecobonus solare termico che ammonterà al massimo a 60.000 euro. Tale sconto fiscale sarà ripartito in 10 rate annue di pari importo.

Per avere accesso alla detrazione è inoltre necessario rispettare alcune regole in modo da compilare correttamente in bonifico bancario “parlante”, come ad esempio l’indicazione sulla corretta causale da inserire.

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Tutte le nuove scadenze Superbonus 110%

Fra le nuove scadenze Superbonus c’è anche quella del 2022 per gli immobili unifamiliari

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Quanti erano in attesa di ulteriori novità sulle proroghe del superbonus possono tirare un sospiro di sollievo. Nella giornata di ieri infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato dall’Ecofin. In parole povere ciò significa che sono in dirittura d’arrivo le risorse economiche prevista dal Recovery Fund che serviranno per la ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia di Covid-19.

Questo significa quindi che la proroga superbonus arriverà, anche se non proprio come era stato ipotizzato all’inizio (ne parlavamo qui). Quali sono quindi le nuove scadenze Superbonus? 

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che hanno esaminato accuratamente il testo approvato dall’Ecofin in modo da fornirvi le spiegazioni che troverete qui di seguito.

Nuove scadenze superbonus per gli edifici unifamiliari

Le spese riguardanti gli interventi di efficientamento energetico ed i lavori antisismici, alias tutti gli interventi trainanti e trainati individuati dal DL Rilancio potranno usufruire della detrazione per un periodo ancora più lungo. Potranno infatti farlo fino al 30 giugno 2022. 

Grazie all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea, diventano infatti operative le proroghe disposte dalla Legge di Bilancio 2021 che però erano di fatte rimaste in stand by. Questo perché prima di renderle effettive era necessaria l’approvazione da parte dell’UE, approvazione che è arrivata proprio ieri.

Sconto in fattura e cessione del credito fino al 2022

Le nuove scadenze Superbonus non si limitano ad estendere la durata temporale della detrazione del 110%. Prorogano di fatto anche le modalità alternative attraverso cui è possibile ottenere questa detrazione.

Sarà infatti possibile fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito per tutte le spese per l’efficientamento energetico sostenute nel 2022. D’altronde l’interesse attorno al Superbonus è stato alto proprio per via di queste modalità alternative di riscossione della detrazione tanto che siamo convinti che la sola possibilità di detrazione diretta non avrebbe affatto suscitato tutta la bagarre mediatica che invece c’è stata.

Superbonus, nuove scadenze per condomìni e case popolari

Le nuove scadenze Superbonus per gli edifici unifamiliari e della possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito si sommano a quelle già approvate in precedenza. Le scadenze a cui ci riferiamo sono quelle indicate nella legge sul Fondo complementare al PNRR, scadenze che riteniamo opportuno riportare qui di seguito:

  • nei condomìni sarà possibile agevolare le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalla quota di lavori realizzati per gli interventi di efficientamento energetico.
  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
  • gli ex-Iacp invece dovranno rispettare due scadenze diverse, a seconda della percentuale di lavori ultimati al 30 giugno 2023. Il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 nel caso in cui sia stato realizzato meno del 60% dei lavori.  Invece, nel caso in cui sia stato ultimato più del 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Scopri le nuove scadenze per le Unifamiliari che vogliono usufruire del Superbonus nel 2023 cliccando qui!

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Detrazione pompe di calore al 65%

La detrazione per le pompe di calore: cos’è e come funziona la detrazione Irpef del 65%

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Installare una pompa di calore significa poter usufruire di vantaggi fiscali non indifferenti. E’ infatti prevista una detrazione per le pompe di calore ad alta efficienza Irpef del 65%. E’ inoltre possibile usufruirne, a prescindere che a richiedere l’installazione sia un privato o un’azienda. Questo significa in sostanza che, se si investono 1000 euro, ne possiamo recuperare 650 detraendoli dalle tasse che dovremo pagare normalmente. La detrazione in questione però potrà essere recuperata in 10 rate di uguale importo nei successivi 10 anni. 

La detrazione per le pompe di calore è prevista oramai da alcuni anni. Tuttavia, la normativa italiana è in continua evoluzione e mai di facile interpretazione, un esempio su tutti è quello riguardante il Superbonus 110%. Per questo può capitare che alcuni punti delle normativa che regola la detrazione per le pompe di calore non siano chiari ai più.

Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione in questo approfondimento.

Sei curioso di scoprire quali sono gli incentivi per il riscaldamento domestico in vigore nel 2024? Allora clicca qui e scoprili subito!

Quali sono i requisiti che deve possedere l’immobile per rientrare nella detrazione pompe di calore?

Per poter beneficiare delle detrazione pompe di calore su di un immobile, è necessario che questo possegga alcune caratteristiche ben precise. In particolare l’immobile deve:

  • essere “esistente”, ovvero presente nel catasto del comune in questione o comunque con una richiesta di accatastamento in corso. Se l’ICI è dovuta, deve inoltre risultare essere pagata;
  • possedere dotato di un impianto di riscaldamento;
  • in caso di demolizione sarà possibile solo effettuare la sua fedele ricostruzione. In caso di previsione di ampiamenti, le agevolazioni riguarderanno solamente le parti già “esistenti”.

Quali sono i requisiti tecnici delle pompe di calore?

Per ottenere la detrazione pompe di calore, è necessario che questi dispositivi rispettino dei requisiti ben precisi, i seguenti:

  • L’intervento essere una sostituzione totale del vecchio impianto termico e non una nuova installazione;
  • le pompe di calore oggetto di istallazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09,
  • qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva dovrà garantire COP ed un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.09;
  • nel caso in cui siano installate pompe di calore elettriche dotate di inverter, i pertinenti valori sono ridotti del 5%.

Quali sono i documenti necessari per usufruire della detrazione?

Per poter usufruire della detrazione pompe di calore è necessario produrre un’apposita documentazione da parte dei soggetti che si accingono a richiederla. Abbiamo cercato quindi di elencare quali sono i documenti necessari in base al tipo di soggetto.

Documentazione che deve conservare il cliente

Il cliente dovrà avere e conservare la seguente documentazione:

  • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un COP ed un EER in linea con quanto stabilito nel paragrafo precedente;
  • All’interno dell’asseverazione precedente dovrà essere stabilito che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
  • Nel caso di impianti di potenza elettrica non superiore a 100 kW è necessaria una certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

N.B. In base alle nuove disposizioni (D.M. 6 agosto 2009), l’asseverazione può essere:

  • sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
  • esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

  • fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce manodopera da quella del materiale;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura di riferimento e relativa data, oltre al codice fiscale del richiedente la detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico se si è dei clienti privati. Se invece il soggetto che richiede la detrazione è una azienda non è obbligatorio il pagamento con bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Documentazione da trasmettere all’agenzia delle Entrate

E’ necessario inoltre produrre dei documenti da presentare all’Agenzia del Fisco Italiana come l’apposita comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

Documentazione per i lavori effettuati dopo o il 15/8/09

Per i lavori terminati dopo il 15 agosto del 2009 c’è un’apposita documentazione da trasmettere all’ENEA (tramite il sito web). Tale comunicazione dovrà essere trasmessa per forza di cose entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere.

Come si effettua la trasmissione dei documenti all’ENEA per la detrazione pompe di calore?

Per ottenere la detrazione pompe di calore è innanzitutto necessario collegarsi al sito dell’ENEA in modo da trasmettere i documenti necessari ad ottenerla tramite la giusta procedura.

Una volta collegati al sito di invio, per la trasmissione dei documenti, è necessario seguire questa procedura:

  • Registrazione dell’utente compilando il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
  • L’autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);
  • Identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta. Gli allegati che è necessario compilare appariranno in automatica a seconda  dell’opzione scelta in precedenza.

Ci teniamo a precisare che i documenti originali dovranno essere invece firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.

Clicca qui e scopri le ultime novità sulla validità delle agevolazioni per le pompe di calore!

Per richiedere ulteriori notizie sui lavori da effettuare o su come fare per ottenere la detrazione pompe di calore al 65% potete compilare il form qui sotto! 

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Riscaldamento a pavimento con pompa di calore

Il riscaldamento a pavimento con pompa di calore: tutto quello che devi sapere

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La pompa di calore è diventata sempre di più la principale alternativa ai classici sistemi di riscaldamento e raffrescamento. La pompa di calore è in effetti un impianto ecologico dal momento che il suo funzionamento implica lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e gratuite. Grazie alle pompe di calore infatti è possibile trasferire il calore presente normalmente nell’aria o nel terreno direttamente all’interno dell’ambiente che si vuole riscaldare. 

La fonte rinnovabile più utilizzato è probabilmente quella dell’aria, dal momento che una pompa di calore di questo tipo ha un costo di installazione decisamente inferiore. Un costo di installazione inferiore a fronte, tuttavia, di un rendimento minore rispetto alle altri sorgenti.

Quello del rendimento è un tema molto sentito da chi si trova di fronte all’installazione di uno strumento di questo tipo, soprattutto se deve riuscire a riscaldare o raffreddare gli ambienti di un edificio. Uno scarso rendimento è infatti sinonimo di bollette più alte. Ecco quindi che potrebbe essere opportuno, soprattutto in termini di riscaldamento, installare direttamente un impianto di riscaldamento a pavimento con pompa di calore. In questo modo, secondo molti esperti e non solo i nostri, è possibile risparmiare notevolmente in bolletta.

Ma perché un impianto di riscaldamento a pavimento con pompa di calore è conveniente anche da un punto di vista economico?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che provano a risponderci in maniera sintetica in questo approfondimento.

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Il Coefficiente di prestazione di una pompa di calore

Il riscaldamento a pavimento con pompa di calore presuppone l’installazione di una PDC aria-acqua. D’altronde il riscaldamento a pavimento prevede una serie di tubi contenenti acqua posizionati proprio al di sotto del pavimento. Sarà l’acqua che scorre in questi tubi che, riscaldandosi tramite la pompa di calore, a riscaldare l’ambiente. Il sistema infatti è in grado di trasferire il calore dell’aria esterna all’acqua che circola nell’impianto. E’ quindi evidente che l’efficienza di una pompa di calore cambia anche in base alle condizioni climatiche dell’ambiente circostante.

A questo punto è evidente come scegliere una pompa di calore efficiente sia fondamentale per non andare incontro a spese eccessive nelle bollette. Ma come si fa a sceglierla in maniera efficiente?

Quando si deve scegliere una pompa di calore per un impianto di riscaldamento a pavimento è necessario prestare attenzione al Cop (Coefficient of performance). In genere il Cop fa riferimento ad una temperatura esterna superiore ai 7°C e, sempre in base ad esso è possibile ricavare un dato fondamentale come quello del rapporto tra la potenza termica prodotta (kW) e la potenza elettrica consumata (kW).

Come funziona una pompa di calore?

Le pompe di calore possono essere utilizzati per tre scopi:

  • riscaldare un ambiente;
  • raffrescare un ambiente ( a questo proposito puoi leggere questo approfondimento);
  • produrre acqua calda.

Durante il suo funzionamento, solitamente una pompa di calore riesce a sfruttare il 75% di energia dall’ambiente esterno, mentre il restante 25% è l’effettivo apporto di energia elettrica necessario al suo funzionamento. Un apporto che può essere quasi totalmente ridotto qualora la PDC venga alimentata da un impianto fotovoltaico.

All’interno delle pdc infatti è presente un circuito che contiene un fluido refrigerante. Questa sostanza, circolando all’interno del circuito, attraversa anche degli scambiatori di calore. Questi, riscaldandosi o raffreddandosi in base alle temperature esterne, faranno in modo di aumentare o diminuire la temperatura del liquido refrigerante. Questo liquido, passerà in seguito attraverso un compressore che farà in modo di far circolare il liquido attraverso l’impianto di distribuzione, influenzando quindi la temperatura dell’ambiente.

Il ciclo delle 4 fasi della p.d.c.

La tecnologia alla base di una pompa di calore è quindi contraria rispetto a quella utilizzata per la refrigerazione. Se il refrigerante trasporta energia dall’interno all’esterno, la p.d.c cattura il calore all’esterno per poi passarlo all’interno, proprio come abbiamo visto poc’anzi.

La pompa di calore pertanto presenta un funzionamento caratterizzato da quattro fasi:

  • Evaporazione:  assorbendo l’energia dall’ambiente che lo circonda, il fluido refrigerante passa allo stato gassoso.
  • Compressione: Il gas formatosi precedentemente viene quindi compresso in uno spazio limitato in modo che aumenti la pressione
  • Liquefazione: Come conseguenza del passaggio precedente il fluido refrigerante passa di nuovo allo stato liquido. La pressione infatti fa sì che il gas più caldo salga verso l’alto liberando la sua energia e trasmettendola all’impianto di riscaldamento a pavimento con pompa di calore.
  • Rilascio: La pressione del gas viene ridotta tramite una valvola di espansione. L’elemento refrigerante assorbe nuovamente il calore dall’ambiente circostante e riparte il processo.

riscaldamento a pavimento con pompe di calore

Il riscaldamento a pavimento con pompe di calore è particolarmente efficiente dal momento che prevede un funzionamento con acqua la cui temperatura è compresa tra i 25 ed i 40 gradi. Sono in molti ad essere concordi che un sistema di riscaldamento con pompe di calore ha un efficienza maggiore, di almeno il 25%, per quanto riguarda il riscaldamento ed il raffrescamento degli ambienti. Avere un pavimento riscaldato del resto, è davvero una comodità in inverno se anche tu ami camminare scalzo all’interno di casa tua.

Inoltre, le pompe di calore, specie se paragonate alle caldaie tradizionali, sono indubbiamente più sicure. Continuando il paragone, le pdc non devono essere nemmeno sottoposte alle analisi di combustione. Non ci sono nemmeno allacci di gas e tantomeno serbatoi contenenti sostanze potenzialmente nocive o pericolose.

Proprio per questi motivi sono in molti ad aver effettuato la sostituzione della propria caldaia con una pompa di calore. In questo modo, oltre ad essere più sicuri, è possibile risparmiare sui costi e, al tempo stesso, ottenere maggiori comodità in casa. I vantaggi variano a seconda del tipo di appartamento e di impianto installato ovviamente, ma le comodità sono garantite per tutti!

I vantaggi del riscaldamento a pavimento con le pompe di calore

Solitamente, il motivo per cui si sceglie di installare il riscaldamento a pavimento con le pompe di calore è il notevole risparmio in bolletta che si può ottenere. Tuttavia le pompe di calore sono anche in grado funzionare senza avere un grosso impatto ambientale contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Ma a quanto ammonta il risparmio che si può ottenere grazie alle pompe di calore?

Per quanto riguarda la produzione di acqua calda sanitaria, rispetto ai classici scaldabagni elettrici, grazie alle pompe di calore si può risparmiare fino al 70%!

Il raffrescamento ed il riscaldamento a pavimento con pompa di calore, invece riesce a ridurre la bolletta elettrica di almeno il 40-70% rispetto ai sistemi tradizionali. Inoltre il tuo risparmio può aumentare qualora dovessi rientrare nelle detrazioni fiscali attualmente in vigore che possono farti risparmiare fino al 65% della spesa!

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Le nuove FAQ sul Superbonus 110% del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano le nuove FAQ sul Superbonus del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle questioni interpretative

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Il Superbonus 110%, come ripetiamo fra queste pagine fin da quando era una semplice bozza di un Decreto Legislativo, rappresenta una grossa opportunità per molti. Un’opportunità che però non è così semplice cogliere.

L’Agenzia delle Entrate, così come l’Enea sono dovute intervenire più volte per chiarire alcuni aspetti relativi alla maxi detrazione. Fin dalla sua approvazione infatti, non abbiamo paura ad esagerare, praticamente ogni settimana si sono susseguiti dei chiarimenti a riguardo. In quest’ottica quindi, è dovuto intervenire pure il direttore del Fisco, rilasciando delle nuove FAQ sul Superbonus 110% per quanto riguarda le sue questioni interpretative.

D’altronde, una misura così rivoluzionaria per il settore della riqualificazione energetica, non poteva non dare luogo a moltissimi dubbi interpretativi. Dubbi che come dicevamo poco fa, ha cercato di sciogliere anche il direttore dell’Agenzia delle Entrate stesso con delle nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Faq sulla maxi-detrazione che abbiamo ritenuto opportuno riportare sotto l’attento esame dei nostri esperti qui di seguito cercando di analizzare singolarmente ogni singola domanda ed ogni risposta.

Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

FAQ sul superbonus 110%

1. Si può estendere il beneficio del superbonus ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare qualora questa detenzione non da luogo ad un condominio?

Nella risposta a questa FAQ sul superbonus si ricorda che il termine condominio ha un preciso riferimento normativo: articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto- legge n. 34 del 2020. In questo riferimento si specifica che il Superbonus spetta per gli interventi sulle parti comuni di un edificio. Si può quindi dedurre che siano esclusi interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

In questa risposta alla FAQ sul superbonus 110% si evidenzia come, la scelta del legislatore di richiamare espressamente i “condomìni” tra i beneficiari non consente di estendere il beneficio.  Un’estensione che fino a questo momento ha però di fatto rappresentato la prassi in materia di Ecobonus e Sismabonus.

Il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione. Questo perché al suo interno coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Questa comunione è a tutti gli effetti forzosa visto che non è soggetta scioglimento. Il condòmino infatti non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la conservazione delle parti comuni. Inoltre, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione. Questo avviene quando più soggetti costruiscono su un suolo comune.

Riassumendo, quanto abbiamo scritto finora comporta che:

  • se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio. Di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus;
  • se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), qualora venga accertata la costituzione del condominio, sarà possibile fruire del Superbonus.

2. Come vanno considerate le non conformità urbanistiche dell’immobile?

Nella Faq sul Superbonus 110% n.2 si evidenzia come sia necessario introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le difformità non generate dalla volontà del proprietario. Detto questo si precisa che comunque tale questione non è di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, a riguardo, si rammenta l’articolo 49 del T.U. dell’edilizia. In questo articolo infatti si precisano i seguenti punti:

  1. Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;
  2. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte;
  3. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata, ogni inosservanza comportante la decadenza;
  4. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute per effetto della decadenza stabilita si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune;
  5. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Inoltre,  il comma 13-ter dell’articolo 119 della legge di conversione del DL Rilancio prevede che

al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi

3. Il beneficio sull’acquisto dell’unità immobiliare spetta per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata. Ciò è valido anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo (31 dicembre 2021)?

Nella risposta alla terza FAQ sul superbonus 110% riguarda soprattutto gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici. Se questi sono realizzati nei comuni all’interno delle zone classificate con rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari. In particolare la detrazione spetta rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Questa norma si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi del Decreto Rilancio tuttavia, la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo significa che per beneficiare del Superbonus 110% per l’acquisto di case antisismiche è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Gli acquirenti individuati qui sopra, potranno inoltre fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020. Questo perché il Superbonus a questa data è già in vigore. Tuttavia per poter usufruire di quest’ultima possibilità è necessario che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

4. FAQ Sul Superbonus 110%. La retroattività delle disposizioni per la cessione o sconto in fattura dal 1° gennaio 2020 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus è già in vigore. Non sarebbero invece opportune regole uniformi sull’intero ventaglio di interventi?

La retroattività in questione è stata stabilita dal legislatore, non dall’Agenzia delle Entrate. Questo si evince dall’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio in cui si concede la possibilità di optare per sconto in fattura o della cessione del credito per il godimento dei benefici. Il riferimento a queste possibilità vale per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per i seguenti interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. efficienza energetica: ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
  3. adozione di misure antisismiche, compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” come abbiamo visto in precedenza;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate;
  5. installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

5 Faq sul Superbonus. Criterio di cassa e competenza:  in caso sconto in fattura o cessione del credito, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata?

In questa FAQ sul Superbonus viene specificato che la disposizione che disciplina il Superbonus rimanda alle:

“spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”

Queste spese documentate sono individuate dalla circolare n. 24/E del 2020 che chiarisce che per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;

Nel medesimo documento viene anche precisato che, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, occorre fare riferimento alla data del bonifico effettuato dal condominio. Questo va fatto indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

6. Cosa si intende esattamente per “concorso in violazione”?

Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono assieme al beneficiario della detrazione:

  • della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1);
  • della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020).

I controlli verranno quindi effettuati sui beneficiari della detrazione quindi i soggetti che sostengono le spese agevolate ma anche sui fornitori nel caso di concorso nella violazione.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.

Per la configurabilità del concorso di persone è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa.

7. Si può usufruire del Superbonus 110% per l’installazione del cappotto termico interno in edifici sottoposti a vincoli storici-artistici o paesaggistici?

In questa Faq sul Superbonus si chiarisce che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli sopra citati o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati. Questo ovviamente solamente se si rispetta comunque la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche o quella più alta.

Pertanto, il Superbonus si applica, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus purché sia certificato il miglioramento energetico. Fra questi interventi rientra anche l’installazione del cappotto termico interno.

8. FAQ Sul Superbonus.  E’ necessario stipulare una polizza assicurativa ad hoc o basta adeguare i massimali della polizza RC professionale generica? L’obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari?

Nella risposta a questa FAQ sul Superbonus 110% si ricorda che, ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati siano tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Questa polizza dovrà avere un  massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate. Il massimale dovrà anche essere adeguato agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. Questo perché è necessario garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa. Pertanto la polizza segue le prassi di mercato, secondo la normativa regolamentare di settore.

9. L’ammontare complessivo delle spese riferito alle singole unità immobiliari, è riferito alla singola camera o ufficio nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS?

Il Decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle:

  1. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
  2. (OdV) organizzazioni di volontariato
  3. associazioni di promozione sociale (APS)
  4. società ed associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per le ONLUS, le APS e le OdV non è prevista alcuna limitazione espressa. Pertanto si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.

Peri soggetti sopra descritti, non opera la limitazione per le persone fisiche relativa agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”. Tale limitazione infatti è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

Nemmeno la limitazione di fruire del Superbonus per un massimo due unità immobiliari è in vigore per questi soggetti. Tale disposizione infatti riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Infine i limiti di spesa agevolabili dal superbonus 110% per ONLUS, le APS e le OdV sono gli stessi di ogni altro destinatario dell’agevolazione,

10. Si potrà mai dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di “testo unico delle interpretazioni”?

Nella risposta a questa FAQ sul Superbonus si sottolinea che, vista la complessità delle disposizioni è stata inserita un’apposita area tematica dedicata al Superbonus nel sito dell’Agenzia delle Entrate. In quest’area sono disponibili i link per l’accesso a:

  • provvedimenti direttoriali dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, recante i primi chiarimenti interpretativi;
  • risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari e correlati limiti di spesa;
  • guida operativa;
  • FAQ;
  • risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus;
  • altri siti internet di interesse (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENEA).

11. Si può diffondere a cura dell’Agenzia delle entrate una circolare annuale interamente dedicata ai chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia?

In questa risposta a questa FAQ sul Superbonus si sottolinea come l‘Agenzia sia tenuta a fornire tempestivamente chiarimenti sulle norme fiscali di nuova emanazione.

Inoltre si ricorda che annualmente l’Ade pubblica una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Questa pubblicazione riguarda anche gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo di tale circolare è quello di offrire, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare è quindi una sorta di guida che orienta in maniera uniforme le attività nella fase di controllo delle dichiarazioni. All’interno di questa pubblicazione sono anche contenuti nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

In particolare, vi sono sempre degli appositi paragrafi, nei quali sono riportati, in maniera sistematica, i principali chiarimenti interpretativi, con le indicazioni degli adempimenti da porre in essere e dei documenti da conservare.

 

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