Meno burocrazia per il superbonus con il DL Semplificazioni

Meno burocrazia per il superbonus con il DL Semplificazioni

Con la legge Governance PNRR ed il DL Semplificazioni bis ci sarà meno burocrazia e procedure più snelle per i lavori di efficientamento energetico e antisismici

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Il DL Semplificazioni bis (di cui parliamo qui) su cui il Senato ha recentemente votato la fiducia al Governo con 213 voti favorevoli e 33 contrari, contiene una serie di misure volte a sostenere la ripresa dell’economia. Le misure sono inoltre volte all’attuazione del PNRR, e proprio per questo motivo riguardano anche il Superbonus 110%.

In particolare, oltre all’allargamento della platea dei beneficiari, sono stati introdotti degli alleggerimenti sostanziali alle regole per usufruire della maxi-detrazione. Per questo motivo possiamo affermare che da oggi sarà necessaria meno burocrazia per tutti i lavori di efficientamento energetico che possono rientrare nel Superbonus 110.

D’altronde, uno dei maggiori problemi per l’ottenimento della detrazione era proprio quello della burocrazia vista l’ingente quantità di documenti da presentare. Ecco quindi che snellire le pratiche con meno burocrazia potrebbe avere il duplice effetti di velocizzare le tempistiche ed evitare di intasare ulteriormente gli uffici comunali.

Ma perché il DL Semplificazioni bis ha come effetto quello di avere meno burocrazia per i lavori del Superbonus? 

Abbiamo analizzato la questione insieme ai nostri esperti che ci hanno gentilmente spiegato come mai da questo momento in poi occorra meno burocrazia per ottenere il Superbonus in questo approfondimento.

Per scoprirlo continua a leggere!

Meno burocrazia per il Superbonus: manutenzioni straordinarie con CILA

La prima misura per cui ci sarà meno burocrazia per il Superbonus è quella che riguarda gli interventi di efficientamento energetico e i lavori antisismici. Questi lavori infatti, anche se realizzati su parti strutturali e prospetti, sono considerati interventi di “manutenzione straordinaria”. Pertanto potranno essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Per essere considerata valida la CILA dovrà però attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per quanto riguarda gli immobili più vecchi, sarà invece sufficiente attestare che la loro costruzione è stata terminata prima del 1° settembre 1967.

Meno burocrazia anche per quanto riguarda le eventuali varianti in corso d’opera. Queste infatti potranno essere direttamente comunicate a fine lavori tramite un’integrazione della CILA presentata in precedenza.

Ovviamente anche l’attività dei progettisti doveva essere facilitata in modo da rendere la riduzione della burocrazia davvero efficiente. In questo senso va interpretata la presentazione del modulo unico della CILA per i lavori relativi al Superbonus che dovrà essere compilato dai tecnici da ora in poi.

Infine è necessario precisare che la semplificazione in atto non riguarda tutti quegli interventi che prevedono demolizione e ricostruzione degli immobili e le scadenze.

Superbonus: meno burocrazione per gli inreventi di edilizia libera

Meno burocrazia anche per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).

Per questo tipo di opera sarà infatti sufficiente una semplice descrizione dell’intervento direttamente nella CILA.

Eventuali irregolarità e perdita della detrazione

Accanto alla necessità di meno burocrazia per l’ottenimento della detrazione vengono anche definiti in maniera più precisa i casi in cui il Superbonus può essere revocato. Eccoli qui:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Dobbiamo inoltre precisare che le violazioni formali non comportano la decadenza della detrazione. Tuttavia, se le violazioni in questione sono tali da comportare la perdita degli incentivi, la decadenza del beneficio riguarderà solamente il singolo intervento che presenta irregolarità od omissione.

Superbonus, deroga a distanze e altezze

Meno burocrazia ed importanti deroghe anche per gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico. Questi infatti non concorrono più al conteggio della distanza e dell’altezza.

Pertanto se verrà accertato il rispetto di tale distanza durante la costruzione del fabbricato, l’installazione di questi elementi nonostante comporti la riduzione della distanza minima tra edifici, non potrà far decadere il Superbonus 110%.

Meno burocrazia per il Simabonus su acquisto e vendita entro 30 mesi

Per quanto riguarda il Sismabonus invece ci sono importanti novità per le tempistiche entro cui le imprese devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica. Il termine ultimo per la vendita di tali edifici sale da 18 a 30 mesi. 

Superbonus e acquisto immobili efficienti

Lo stesso limite temporale che abbiamo visto in precedenza va applicato anche a chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione energetica, incentivati con il Superbonus. Costoro infatti avranno a disposizione 30 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.

Meno burocrazia per l’eliminazione di barriere architettoniche

Meno burocrazia e quindi anche più facilità nell’ottenere le agevolazioni anche per tutti quegli interventi che, agevolati con il superbonus, sono volti all’eliminazione di barriere architettoniche.

Potranno quindi usufruire della maxi-detrazione tutti quegli interventi realizzati non solo da portatori di handicap, ma anche da persone di età superiore a 65 anni, congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.

Superbonus 110% anche per case di cura e ospedali

Anche i lavori realizzati su collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro (categorie catastali B/1, B/2 e D/4) possono fruire del Superbonus e beneficiare della minor burocrazia.

Queste tipologie di edifici potranno essere agevolate solamente nel caso in cui i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Il limite di spesa previsto per le singole unità immobiliari, per questi edifici è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

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