Superbonus 110: il punto su cosa è e chi ne può beneficiare al 2021

Superbonus 110: il punto su cosa è e chi ne può beneficiare al 2021

Superbonus 110: cosa è e chi ne può beneficiare secondo le leggi aggiornate a gennaio 2021

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Da quando veniva annunciato il DL Rilancio, per far fronte all’emergenza dovuta al coronavirus, di tempo ne è passato diverso. Durante tutto questo tempo, se è veto che purtroppo il covid-19 continua comunque a creare disagi all’economia, il DL Rilancio ha subito numerose modifiche.

In particolare, come abbiamo più volte specificato all’interno delle nostre pagine, le modifiche al DL Rilancio hanno riguardato soprattutto il Superbonus 110. Come abbiamo già avuto modo di affrontare, con questo nome ci si riferisce alle maxi-detrazioni fiscali del 110 % (per questo Superbonus 110) a cui si può accedere effettuando determinate spese.

Dopo tutte queste modifiche apportate tra maggio 2020 e gennaio 2021, ci sembra quindi opportuno fare il punto della situazione e dare una risposta definitiva a quanti, come te, hanno ancora dei dubbi sul Superbonus 110. Ecco quindi che anche basandoci sulla nuova guida Superbonus dell’ANCE, siamo pronti a dare delle risposte definitive in merito a cosa è il Superbonus 110, e su chi ne può beneficiare.

Pronto a scoprire queste definizioni “definitive? Allora continua a leggere.

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Cosa è il Superbonus 110?

Il termine Superbonus 110 si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica, per il miglioramento antisismico (Sismabonus) e per l’installazione degli impianti fotovoltaici (Bonus Edilizia). L’aliquota di queste detrazioni previste precedentemente, viene rafforzata nel senso che, se prima era del 50 o del 65% adesso, ferma restando la presenza dei requisiti necessari per accedervi, viene portata al 110%. Da qui il nome Superbonus 110.

Questo incremento è stato introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 cd. Decreto Rilancio emanato dal Governo ed approvato definitivamente con la legge 77/2020. Come è facile immaginare, il governo è intervenuto in materia, per dare un sostegno all’economia ed al settore dell’edilizia, vista la crisi provocata dall’epidemia di coronavirus, epidemia che ancora oggi perdura.

Le recenti modifiche

La legge 77/2020 tuttavia ha subito delle modifiche vista la recente approvazione della legge di bilancio 2021 (Legge n.178/2020). Queste modifiche, come abbiamo già avuto modo di trattare tra queste pagine, prevedono anche una proroga della possibilità di accesso alle misure previste dal Superbonus 110.

In particolare, adesso vi si può fare affidamento per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2022. E’ prevista inoltre un ulteriore possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

L‘estensione temporale della norma che riguarda il superbonus 110, coinvolge anche la possibilità di usufruire della maxi-detrazione fiscale tramite modalità alternative. Ci riferiamo quindi alla cessione del credito e lo sconto in fattura dapprima introdotti dal Decreto Rilancio (cfr. l’art.121) per gli anni 2020, 2021 e prorogati per il 2022 dalla legge di Bilancio 2021.

Le conferme a queste modifiche sono inoltre contenute nella circolare 30/E dell’agenzia delle entrate di cui parliamo qui. La circolare è state pubblicata prima della Legge di Bilancio 2021, ma in sostanza anticipava in via informale le modifiche al Superbonus 110 contenute in essa.

Chi sono i beneficiari dei Superbonus?

Il superbonus 110 prevede anche tutta una serie di beneficiari della maxi-detrazione. La platea dei beneficiari è tuttavia stata ampliata rispetto a quella originaria.

Vediamo quindi qui di seguito quali sono ad oggi i beneficiari del superbonus 110 tramite questo semplice elenco:

  • i condomini (art. 1123 e ss. CC)
  • le persone fisiche non esercenti attività di impresa arti o professioni con riferimento a interi fabbricati con al massimo 4 unità distintamente accatastate appartenenti ad un unico proprietario oppure in comproprietà (per interventi trainati non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Queste persone possono usufruire del superbonus 110 relativamente ad interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale (non più di due);
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti possono beneficare dell’Ecobonus 110 % per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni. Questi edifici devono però essere adibiti ad edilizia residenziale pubblica per le spese sostenute sino al 31.12.22. Inoltre, se al 31 dicembre 2022 sono stati già realizzati i lavori per almeno il 60% il superbonus 110 % si applica sino al 30 giugno 2023;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale);
  • associazioni e società sportive dilettantistiche possono usufruire del superbonus 110 solamente per i lavori eseguiti sugli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Infine ci pare doveroso specificare che rientrano tra i beneficiari del superbonus 110 anche le imprese con riferimento agli interventi sulle parti comuni di unità immobiliari possedute o detenute all’interno di condomini.

Attenzione: il Superbonus è stato prorogato fino al 2023. Scopri di più cliccando qui!

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