Le modifiche al Superbonus 110% dopo il DL Semplificazioni bis

Le modifiche al Superbonus 110% dopo il DL Semplificazioni bis

Come cambia il Superbonus 110% dopo l’approvazione del DL Semplificazioni bis da parte della Camera dei deputati

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Dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni bis è ancora tempo di conversioni, con la differenza che questa volta è il turno del DL Semplificazioni bis o DL Recovery (DL n. 77 del 31 maggio).

Si tratta di un disegno di legge che era già stato approvato sia dal Consiglio Europeo che dalla Camera dei deputati e che per il momento attende solo la valutazione del Senato. Se dopo la valutazione di Palazzo Madama non ci saranno modificazioni allora si potrà procedere con l’approvazione diretta del Decreto Semplificazioni BIS.

Ma quali sono le novità che contiene il così tanto atteso DL Semplificazioni bis?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed abbiamo cercato di riassumerle in questo approfondimento. Continua a leggere per scoprirle!

Le misure confermate all’interno del DL Semplificazioni Bis

Il DL Semplificazioni Bis o DL Recovery contiene una lunga lista di misure che serviranno ad incentivare la ripresa dell’economia Italiano dopo la crisi dovuta alla pandemia. Tra questa lista quindi non poteva di certo mancare il Superbonus 110% ovvero la maxi-detrazione fiscale introdotta nel 2020 dal precedente governo Conte.

Come prima cosa ci teniamo dunque a sottolineare che tutte le novità già introdotte dal testo approvato dal Consiglio Europeo rimangono in vigore. A questo proposito riteniamo sia quindi opportuno ricapitolare brevemente queste novità qui di seguito:

  • nuove scadenze del Superbonus 110% e l’estensione della validità delle alternative alla detrazione fiscale (cessione del credito e sconto in fattura) per tutto il 2022.
  • interventi che rientrano nel superbonus che non necessitano di demolizione e ricostruzione saranno considerati come “manutenzione straordinaria”. Ciò significa quindi che per poterli eseguire non non sarà più necessario presentare l’attestazione di stato legittimo dell’immobile, ovvero la doppia conformità urbanistico-edilizia, ma basterà la CILA in deroga. Se è vero che non dovremo più presentare la doppia conformità, sarà comunque necessario averla.
  • Estensione della platea dei beneficiari, in particolare ai possessori di immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali: B/1, B/2, D/4 ed enti e associazioni che operano nell’ambito delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali. Alberghi e strutture ricettive ne rimangono dunque escluse anche se per costoro è in studio una realizzazione del Superbonus all’80% dedicato unicamente al settore del turismo.

Le ulteriori novità

Con l’approvazione del DL Semplificazioni Bis le novità riguardanti il superbonus potrebbero non essere solamente quelle che abbiamo riportato poco più sopra. Queste ultime infatti aprono nuovi scenari che hanno bisogno di ulteriori specificazioni.

E’ questo il caso ad esempio che da questo momento in poi basterà presentare la nuova CILA in deroga per poter effettuare tutti gli interventi ammissibili al Superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione. In relazione a questa novità infatti ci sono anche delle precisazioni per tutti quei lavori che verranno eseguiti in regime di edilizia libera.

Il Governo infatti chiarisce che gli interventi che possono essere effettuati liberamente senza prima ottenere un titolo edilizio, per questo definiti a “edilizia libera”, dovranno essere solamente descritti all’interno della CILA per rientrare correttamente nel bonus 110%.

Per quanto riguarda invece le variazioni in corso d’opera invece sarà sufficiente, secondo il DL Semplificazioni bis, integrarle nella CILA alla fine dei lavori.

Ovviamente se è vero che gli interventi di edilizia libera possono rientrare nel Superbonus 110%, rimane altrettanto vero che per effettuarli sarà comunque necessario assumere una ditta o un professionista che li esegua. Questo perché per ottenere il credito fiscale sarà necessario effettuare un pagamento tramite bonifico parlante.

Deroga a distanze tra edifici, novità su pannelli fotovoltaici

L’iter di conversione in legge del DL Semplificazioni bis contiene novità che riguardano anche gli aspetti tecnici di alcuni precisi interventi. Possiamo riassumerle in questi seguenti 3 punti:

  • Rispetto distanze minime per installazione di un cappotto termico o di un cordolo antisismico. Nel caso di questi interventi non sarà più necessario rispettare le distanze minime tra edifici imposte dalla legge. Questo quindi significa che se l’installazione di questi elementi comporta la riduzione della distanza minima tra edifici, la “violazione” non sarà considerata tale. Pertanto, accertato il rispetto di tale distanza durante la costruzione del fabbricato, ciò non potrà far decadere il Superbonus 110%;
  • Pannelli fotovoltaici anche nei centri storici. Grazie al DL Semplificazioni bis sarà possibile procedere all’installazione dei pannelli anche su tetti di immobili situati all’interno del centro storico. Ciò sarà quindi possibile in tutte le Zone A del territorio italiano a a patto che i pannelli siano perfettamente integrati con la costituzione dell’immobile e non siano riflettenti.
  • Novità per le zone vincolate. Agli edifici ubicati in aree vincolate sarà concesso di derogare alla regola che impone l’esecuzione di lavori trainanti per effettuare anche quelli trainati. Nelle aree vincolate infatti, come ad esempio i centri storici, non sempre è possibile eseguire dei lavori trainanti a causa delle regole paesaggistiche. In queste aree quindi sarà possibile installare dei pannelli fotovoltaici con l’aliquota maggiorata al 110% a patto comunque di di conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno 2 classi.
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