Superbonus 110 unifamiliari 2023: le scadenze pagamento e fine lavori

Superbonus 110 unifamiliari 2023: le scadenze pagamento e fine lavori

Superbonus 110 unifamiliari quali sono le scadenze 2023 per il pagamento degli interventi e per il fine lavori? Scoprilo qui!

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Il Decreto Aiuti Quater (di cui abbiamo parlato qui) dello scorso novembre, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17/01/2023, n. 13), ha introdotto una serie di modifiche in materia di “Superbonus”. In questo articolo prenderemo in esame soprattutto la fruibilità dell’agevolazione nella misura del Superbonus 110% da parte dei proprietari di unità unifamiliari oppure di unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Approfondiremo particolarmente l’argomento della scadenza del pagamento delle fatture relative ai lavori e del fine lavori per le unità Unifamiliari che beneficiano del Superbonus 110. Inoltre, prenderemo in esame cosa accade nel caso in cui la detrazione sia fruita sotto forma di sconto in fattura.

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La scadenza del 31 marzo 2023 ed il decreto Aiuti Quater

La nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,così come modificato dal comma 1 dell’art. 9 del decreto Aiuti-quater, dispone quanto segue:

“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo…”

In altre parole, questo significa che le persone fisiche che effettuano interventi:

  • al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari,
  • su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari,

possono usufruire del Superbonus 110% unifamiliari per le spese per gli interventi sostenute entro il 31 marzo 2023. Non più, quindi, soltanto fino al 31 dicembre 2022, come previsto dalla previgente formulazione di tale disposizione. La condizione che si deve rispettare per beneficiare della detrazione è che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Ricordiamo a questo proposito che tale norma rappresenta l’ultima occasione per godere del 110%. Infatti, per i medesimi soggetti sovra richiamati, dopo le modifiche al apportate dal decreto Aiuti quater prima e dal decreto Blocca cessioni (di cui parliamo qui), il superbonus spetta nella misura del 90%. Tale detrazione ridotta spetta per le le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre del medesimo anno sugli interventi avviati a partire dal primo gennaio 2023. Ma non solo, sono infatti previste condizioni di accesso molto più stringenti che di fatto vanno a ridurre considerevolmente, la platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Superbonus 110 unifamiliari: la differenza tra scadenza per il pagamento e per il fine lavori

Torniamo adesso alle condizioni di accesso alla detrazione superbonus 110% unifamiliari di cui abbiamo parlato poco fa. Il punto, come abbiamo avuto modo di evidenziare numerose volte, è la sostanziale differenza che intercorre tra pagamento dei lavori e fine lavori.

Per quanto riguarda il pagamento dei lavori, ai fini della detrazione a rilevare non è la chiusura degli interventi entro il 31 marzo 2023, bensì il sostenimento delle spese relative ai lavori stessi entro tale data. Precisiamo che tali spese possono essere sostenute anche in via anticipata rispetto alla materiale esecuzione dei lavori. Oggi ad esempio possiamo pagare il materiale che utilizzeremo per realizzare i lavori fra qualche mese. Le relative fatture, emesse quindi entro il 31 marzo 2023, potranno godere della detrazione del 110%.

In altre parole, quello che stiamo cercando di dire è che i lavori non devono terminare entro il 31 marzo 2023, ma possono protrarsi anche più avanti. L’importante è che, entro questa data, siano state saldate le relative fatture ai fini dell’ottenimento della detrazione.

La scadenza vale anche per la detrazione fruita tramite lo sconto in fattura?

La domanda da porsi a questo punto è: Quanto sopra vale anche in caso di detrazione fruita sotto forma di sconto in fattura? Ovvero, laddove l’impresa o il professionista emetta fattura con esposizione dello sconto entro il 31 marzo 2023, tale sconto può essere rapportato alla detrazione del 110%, anche laddove i lavori non si siano conclusi entro tale data e, per esempio, non sia ancora presente l’asseverazione Enea perché nel frattempo si è in attesa del contratto GSE per il fotovoltaico?

La risposta è senza dubbio affermativa, alla luce del fatto la detrazione è correlata al pagamento dei lavori e lo sconto in fattura rappresenta una “modalità” di pagamento.

Quanto sopra trova conferma, da ultimo, nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 23 giugno 2022. In particolare, al punto 6.2.1. di questa circolare, con riferimento allo sconto in fattura applicato dai professionisti, si legge:

“Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1), sia pure con riferimento all’applicazione dei criteri di imputazione delle spese, è stato chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento – in luogo della data dell’effettivo pagamento – alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve ritenersi incassato il provento”.

Ovvero, per il professionista l’emissione di parcella con sconto rappresenta il momento dell’incasso. Pertanto, allo stesso modo, la ricezione di fattura da parte del contribuente (emessa da impresa o professionista) con esposizione di sconto rappresenta il momento in cui si considera effettuato il pagamento.

Superbonus 110 unifamiliari: il quadro completo sulle scadenze per la maxi-detrazione

Cerchiamo adesso di riassumere in maniera chiara e concisa quanto abbiamo spiegato all’interno di questo approfondimento. Ai fini di godere del superbonus 110 unifamiliari, ecco il quadro completo delle casistiche possibili.

Per godere della detrazione, entro il 31 marzo 2023 deve essere:

  • versato integralmente il corrispettivo;
  • ricevuta fattura con esposizione dello sconto (integrale);
  • ricevuta la fattura con esposizione dello sconto e procedere altresì al pagamento della differenza dovuta a saldo.

In tutti e tre i casi sovra esposti, a nulla rileva la data di effettivo fine lavori. Questo significa quindi che gli interventi possono essere anche completati e portati a chiusura in data successiva al 31 marzo 2023.

Il fine lavori post 31 marzo 2023 non rischia quindi di far  venire meno il diritto alla detrazione al 110%, a differenza di quanto sostenuto da alcuni quotidiani specializzati. La scadenza  qui sopra vale per il sostenimento della spesa che da diritto all’agevolazione, come peraltro chiaramente indicato dalla norma.

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