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Chiarimenti fiscali su visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

Alcuni chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

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I chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% che prenderemo in esame in questo articolo sono contenuti l’interpello n. 909-765/2020 dell’Agenzia delle Entrate Dir. Emilia-Romagna. I chiarimenti in questione vertono su alcune problematiche che riguardano da vicino i professionisti tecnici.

In particolare, nell’interpello si chiedono ulteriori chiarimenti sulle parcelle di questi professionisti. Parcelle che riguardano il rilascio del visto di conformità dei CAF o dei professionisti e sulle assicurazioni professionali. Assicurazioni che, come abbiamo avuto modo di approfondire tra queste pagine (clicca qui) sono obbligatorie e che dovranno avere un massimale adeguato.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno approfondire insieme ai nostri esperti questi chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% in modo da cercare di fugare ogni dubbio a riguardo.

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L’inammissibilità dell’interpello secondo l’AdE

Per prima cosa, l’Agenzia delle Entrate Dir. Emilia-Romagna stabilisce che il quesito presentato dall’istante è inammissibile. Secondo l’AdE infatti il quesito posto non presenta incertezze nella normativa approvata. Inoltre, i quesiti pervenuti sono stata ampiamente trattati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020

Nonostante questo però, la stessa Agenzia ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti fiscali, dando alcune indicazioni di massima che riepilogano un po’ tutta la normativa. Indicazioni di massima che abbiamo ritenuto opportuno riportare in questa sede.

Chiarimenti fiscali sulle spese professionali nell’ambito del Superbonus 110%

Il decreto Rilancio prevede che possano rientrare nel superbonus del 110% le spese relative al rilascio di:

  • attestato di prestazione energetica. L’APE, come abbiamo già avuto modo di approfondire, viene richiesto per determinare il salto di classe energetica dell’edificio in virtù dei lavori effettuati nelle singole unità o nell’intero fabbricato. Per questo in realtà sono richiesti due attestati di prestazione energetica: uno prima dei lavori ed uno dopo;
  • asseverazioni dei tecnici. Le asseverazioni in questione sono necessarie per attestare l’efficacia degli interventi di efficientamento energetico o antisismici sostenuti per essere certi della congruità delle spese sostenute per gli interventi in questione;
  • visto di conformità. Questo dovrà essere rilasciato da un intermediario abilitato per poter esercitare le opzioni della cessione del credito o lo sconto in fattura. E’ importante specificare che la spesa è compresa sia nel caso in cui la cessione o lo sconto vengano effettuati alla fine dei lavori sia quando si decide per gli stati di avanzamento. Il visto non è detraibile se non viene esercitata una di queste opzioni, cioè la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

In aggiunta a quanto specificato qui sopra, l’AdE ribadisce comunque che,  per espressa previsione normativa, le spese elencate qui sopra sono detraibili nella misura del 110%. Ovviamente a patto che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e asseverazioni, oltre che quelle per le parcelle professionali  rientrino nei limiti previsti per ciascun intervento.

Chiarimenti fiscali sulle parcelle professionali e Decreto Parametri Bis

I chiarimenti fiscali dell’AdE riguardano anche le parcelle dei professionisti. In particolare, si ribadisce che queste devono essere redatte tenendo conto sia dei limiti previsti dal decreto MISE per ogni specifico intervento detraibile, sia dei valori massimi delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.

Questi ultimi limiti a cui ci siamo riferiti, riguardano in particolare gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell’attestato di prestazione energetica APE nonché all’asseverazione.

Le assicurazioni professionali

Per quanto riguarda le assicurazioni professionale la stessa Agenzia delle Entrate rimanda alla propria circolare 24/E/2020, soprattutto ai  paragrafi 8.1 e 8.2 (pagine 43 e.ss). In questi paragrafi in effetti si evidenziano i seguenti punti:

  1. Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Questa polizza dovrà inoltre avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate oltre che agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Si specifica quindi che questa polizza non dovrà avere un massimale inferiore a 500.000 euro. La ratio di questa norma è quella di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;
  2. I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli andranno incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Inoltre, qualora il fatto costituisca reato, é prevista anche l’applicazione di sanzioni penali.

Conclusione

Nonostante quindi l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito dei veri e propri chiarimenti fiscali, vista l’inammissibilità del quesito posto dall’istante, viene ricapitolata in pochi e semplici punti la normativa che regola visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni. In questo modo viene fornito all’istante un quadro completo di facile consultazione sulla situazione che riguarda gli aspetti precedentemente elencati.

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Cessione del credito anche per i soggetti privi di capienza fiscale?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce se i soggetti privi di capienza fiscale possono accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%

Fin dalla sua approvazione, il DL Rilancio ha suscitato molta curiosità sia da parte di soggetti privati che di addetti del settore. A suscitare questa curiosità è stato soprattutto il Superbonus 110%, una misura che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe servire soprattutto a rilanciare il settore dell’edilizia. Questo perché prevede delle agevolazioni fiscali davvero vantaggiose per gli interventi di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere.

Agevolazioni di cui è possibile usufruire in diverse modalità, sia con la cessione del credito d’imposta che tramite lo sconto in fattura oltre che la sempre verde detrazione in dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni previste dal superbonus 110% sono soprattutto di natura fiscale, pertanto è ragionevole chiedersi se sia necessaria una capienza fiscale adeguata per poterne usufruire. D’altronde, già nel passato questa problematica era venuta fuori con i precedenti ecobonus già approvati. Pertanto sono in molti a chiedersi se i soggetti privi di una capienza fiscale adeguata possano accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%.

E’ proprio questo argomento che affrontano le due risposte dell’Agenzia delle Entrate (la n. 601/2020 e n. 602/2020 del 17 dicembre) e che andremo ad esaminare insieme ai nostri esperti. Pertanto continua a leggere se vuoi saperne di più!

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I quesiti posti all’agenzia delle entrate

“I soggetti privi di capienza fiscale possono comunque accedere alla cessione del credito del Superbonus 110%?”

A questa domanda, come dicevamo poc’anzi, ha provveduto a rispondere all’Agenzia delle Entrate. Anzi, il fisco ha fatto di meglio, tramite le risposte n. 601/2020 e n. 602/2020 del 17 dicembre 2020 ha risposto a queste due distinte domande:

  1. Una persona fisica residente all’estero può accedere al superbonus se è proprietaria in Italia di un’ abitazione sulla quale intende effettuare degli interventi ammessi alla agevolazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio?
  2. Un cittadino iscritto all’AIRE da 16 anni e residente in Svizzera può accedere al Superbonus 110%? Specifichiamo che il cittadino in questione è unico proprietario di un immobile unifamiliare registrato al catasto, per il quale pagare regolarmente le tasse in Italia.

Superbonus 110% e cessione del credito per i soggetti privi di capienza fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha risposto separatamente alle due istanze. In entrambe le risposte tuttavia ha ricordato che tra i destinatari ammessi alla detrazione fiscale del 110% risultano:

“le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”

Pertanto l’agevolazione:

“riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.

Ne consegue che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato direttamente dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Questo perché il soggetto in questione non potrebbe usufruire della detrazione corrispondente visto che l’imposta lorda sarebbe assorbita dalle detrazioni in questione oppure non è dovuta.

Tuttavia, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto delle alternative a questa possibilità. Invece dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi della detrazione, il soggetto con insufficiente capienza fiscale può avvalersi di una delle seguenti due modalità:

  1. sconto in fattura;
  2. cessione del credito.

Ulteriori specificazioni

Nei casi presi in esame dall’AdE, l’istante non produce quindi redditi da lavoro in Italia e per questo non avrebbe una sufficiente capienza fiscale per usufruire delle detrazioni.

Tuttavia, quale proprietario di una casa in Italia, l’istante è titolare del relativo reddito fondiario. Una condizione che, assieme alla presenza ei requisiti e delle condizioni normativamente previste per accedere al Superbonus 110%, non gli preclude l’accesso alla maxi-detrazione.

L’istante può infatti beneficiare del Superbonus in una delle modalità al alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio ovvero tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta accumulato.

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Superbonus 110 fino al 2022 e modifiche

Il Superbonus 110 fino al 2022: finalmente è arrivata la proroga alla maxi detrazione con alcune modifiche.

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Negli ultimi giorni del 2020 è finalmente arrivata una notizia che stavamo aspettando da molto tempo. Un emendamento approvato alla Camera dei deputati ha prorogato il Superbonus 110 fino al 2022. La maxi-detrazione avrà quindi un’ulteriore durata di altri 2 anni!

Scusateci, ma secondo noi, questo non è affatto poco. Da tempo infatti abbiamo cercato di approfondire le tematiche riguardanti il superbonus ed abbiamo più volte sottolineato come questa sia una misura importantissima per il settore dell’edilizia. La recente pandemia infatti, i cui effetti continuano purtroppo a durare nel tempo ha costretto il governo ad intervenire in sostegno delle imprese che hanno subito ingenti perdite a causa della pandemia.

Ecco quindi che prorogare il superbonus fino al 2022 servirà a rilanciare ancora di più il settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico. Tra l’altro si tratta di misure dal successo assicurato, vista l’innumerevole mole di domande pervenute alle aziende del settore.

La proroga al Superbonus 110 fino al 2022 tuttavia non è arrivata da sola. Assieme ad essa infatti sono state apportate anche delle significative modifiche alla norma. Per questo abbiamo ritenuto opportuno approfondire questi argomenti insieme ai nostri esperti qui di seguito.

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Superbonus 110 fino al 2023

Dopo tanti annunci e qualche incertezza finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il Superbonus 110 sarà in vigore fino al 2022, in qualche caso addirittura fino al 2023. Questo perché, per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP) per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Inoltre è stata approvata una proroga al 31 dicembre 2022 per la detrazione fruita dai condomini che entro il 30 giugno 2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori.

Sarà pertanto possibile usufruire della maxi-detrazione del 110% per i lavori di miglioramento energetico e per l’adeguamento antisismico degli edifici contenuti nella norma per altri 2 anni circa. Fino a poco tempo fa infatti, il termine ultimo per usufruire di questi benefici era quello del 31 dicembre 2021.

L’emendamento che ha prorogato il Superbonus 110% fino al 2022 è contenuto nella nuova legge di Bilancio e avrà un costo ingente per le casse dello stato. Si prevede infatti che costerà allo stato 5 miliardi di euro. Si tratta quindi una cifra che corrisponde grossomodo ad un quarto dei 20 miliardi di sforamento che il Governo si appresta a chiedere in questi giorni. D’altronde secondo alcuni esponenti politici il superbonus 110 è la più importante misura di rilancio economico degli ultimi anni.

Tutte le modifiche al Superbonus 110%

Come abbiamo avuto modo di approfondire precedentemente, la proroga al Superbonus 110 fino al 2022 non è arrivata da sola. Sono infatti state approvate alcune misure che rifanno in maniera sostanziale il look alla maxi-detrazione. Proviamo a fare il punto su queste nuove misure che e modifiche che ne ampliano l’efficacia:

  • proroga del Superbonus 110 fino al 2022 (30 giugno);
  • la maxi-detrazione spetterà anche per gli interventi per la coibentazione del tetto;
  • è stata individuata una nuova definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • la detrazione è stata approvata anche per gli edifici privi di APE;
  • il superbonus 110 spetterà anche per tutti quegli interventi per l’eliminazione della barriere architettoniche;
  • detrazione fiscale spetterà agli IACP fino al 31 dicembre 2022;
  • proroga fino del sismabonus ordinario per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio entro il 31 dicembre 2021;
  • la detrazione del 1105 spetterà anche per gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • maggiore dettaglio per i limiti di spesa relativi agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • proroga al 31 dicembre 2022 per la detrazione fruita dai condomini che entro il 30 giugno 2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori;
  • Finalmente si potrà usufruire detrazione per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • sono state apportate modifiche al processo di approvazione degli interventi per i condomini;
  • non vigerà più l’ obbligo di polizze professionale esclusiva per le asseverazioni dei professionisti;
  • obbligo di esporre in cantiere un cartello in cui indicare: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”;
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

Se ti stai chiedendo cosa significano tutti questi cambiamenti non preoccuparti, perché approfondiremo queste modifiche nei prossimi articoli. Pertanto non perderteli ed scriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Conclusioni

Oltre a quanto abbiamo riportato poco più sopra, ricordiamo che per accedere alla detrazione del 110%, sia in sconto in fattura o tramite cessione del credito, prevede che i lavori vengano pagati entro la scadenza stabilita. Non importa se i lavori siano iniziati prima oppure che finiscano dopo la data di scadenza, quello che importa è il pagamento degli stessi.

Pagamento che quindi, grazie all’approvazione della manovra dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 nel caso degli Istituti autonomi case popolari che al 31 dicembre 2022 abbiano raggiunto almeno il 60% dei lavori realizzati.

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Nasce Valore Comunity, la Comunità Energetica di Valore Energia

Valore Comunity è la Comunità Energetica di Valore Energia che ti permette di usufruire della tariffa speciale per il consumo dell’energia!

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Valore Comunity non è più solo un progetto, un’ambizione. Da oggi è realtà a tutti gli effetti!

E’ infatti ufficialmente nata da poco la comunità energetica di Valore Energia che si chiama appunto: Valore Comunity.

Valore Energia da oggi non si occupa più solo interventi di riqualificazione energetica, soprattutto quello legati al Superbonus 110%. Da oggi abbiamo creato anche la nostra comunità energetica che porterà altri vantaggi, soprattutto a chi ha già installato un impianto ad energie rinnovabili. Far parte della nostra comunità energetica ti permette di ottenere ulteriori vantaggi visto che potrai avere accesso alla tariffe incentivanti previste.

Opportunità che potrai cogliere in maniera automatica qualora decidessi di usufruire del Superbonus 110%. Se deciderai infatti di installare un impianto rivolgendosi a noi avrai la possibilità di entrare a far parte della nostra comunità energetica, con tutti i vantaggi che ne derivano. Un servizio di cui potrai usufruire gratuitamente.

Cosa aspetti ad entrare a far parte di Valore Community? Clicca qui per richiedere più informazioni!

Forse però siamo stati un po’ precipitosi nel parlarvi dei vantaggi di Valore Comunity, che avremo modo comunque di approfondire. Infatti probabilmente sarai rimasto spiazzato da quanto abbiamo appena scritto perché probabilmente non saprai nemmeno cosa sia una comunità energetica e come funziona. Ecco perché prima di parlarvi in maniera approfondita di Valore Comunity forse è meglio partire dall’inizio e spiegarvi cosa è e come funziona una comunità energetica.

Il concetto di autoconosumo collettivo

Il concetto di autoconsumo collettivo è alla base di quello di Comunità Energetica. Per autoconsumo collettivo si intende infatti l’unione di cittadini o residenti dello stesso condominio o di edifici confinanti che producono, immagazzinano e consumano l’energia rinnovabile. Quindi non solo condòmini, ma anche vicini di casa o di “attività produttiva”.

Cosa sono le comunità energetiche?

Le comunità energetiche, o comunità di energia rinnovabile (CER), sono soggetti autonomi controllati da soci o utenti che si trovano in prossimità dell’impianto di produzione di energia rinnovabile. Una comunità energetica non è altro che un’associazione di

  • Persone fisiche;
  • PMI;
  • Autorità locali;
  • Enti territoriali;
  • Amministrazioni comunali;

Tutti questi soggetti, associandosi, insieme decidono di produrre e auto-consumare l’energia che producono da fonti rinnovabili.

La nascita di questa comunità fa si che l‘insieme di utenze e di consumi, sia industriali che residenziali o comunque di attività lavorative, vengano gestite all’interno di un unico ecosistema: la Comunità Energetica appunto. E’ evidente che l’obiettivo primario di queste comunità energetiche come la nostra Valore Comunity sia quello dell’autoproduzione, un obiettivo che porterà notevoli vantaggi economici ai membri di Valore Comunity. Vantaggi Economici che, se sommati a quelli del Superbonus 110%, sono veramente importanti ed allettanti.

I vantaggi di una comunità energetica

Lo scopo primario di una Comunità Energetica è quello di fornire dei benefici a chi ne fa parte. Questi benefici sono sostanzialmente sia ambientali che economici, benefici che siamo fieri di poter offrire ai nostri clienti grazie a Valore Comunity. Vediamo qui di seguito quali sono i principali vantaggi di una Comunità Energetica:

  • Ambientali: Riduzione delle emissioni di CO2: le comunità energetiche infatti utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili.
  • Sociali: Autoproduzione di energia e distribuzione della stessa tra i cittadini della comunità energetica.
  • Economici: Risparmio sui costi di importazione dell’energia., Le comunità energetiche garantiscono al Paese maggiore autosufficienza energetica.
  • Risparmio in bolletta: Grazie ai fenomeni di autoproduzione e distribuzione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta.

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Concentriamoci adesso sui vantaggi del far parte di una Comunità Energetica che ti riguardano più da vicino. Il risparmio in bolletta. D’altronde Valore Comunity nasce proprio per questo motivo: offrire ai nostri clienti un plus davvero conveniente!

I membri della comunità energetica Valore Comunity possono infatti beneficiare di una tariffa incentivante. Una tariffa incentivante che però cambia in base alla tipologia di soggetto. All’interno di una CER infatti esistono due tipi di membri: i soggetti produttori ed i soggetti consumatori.

I soggetti produttori sono coloro che possiedono un impianto di produzione dell’Energia a Fonti Rinnovabili. Questi soggetti quindi oltre a consumare l’energia che producono, possono, specie quando il loro impianto ne produce più del loro fabbisogno, cedere l’energia prodotta in eccesso. Ecco quindi che Valore Comunity permette a questi soggetti, nostri clienti, di accedere ad una tariffa incentivante di 16 centesimi di Euro per KW/h.

L’energia prodotta in eccesso viene quindi immessa in rete all’interno della Comunità e quindi è a disposizione dei soggetti Consumatori. Questi sono dei soggetti che non hanno un impianto di produzione dell’energia da fonti rinnovabili e che quindi hanno bisogno di “acquistarla” per poterla consumare per i propri bisogni. Questi soggetti, grazie a Valore Comunity avranno accesso ad un vantaggio economico di 10 centesimi di Euro per KW/h.

Quanto abbiamo appena scritto, può sembrare complicato lo sappiamo, ma la realtà è molto più semplice del previsto ed il nostro compito è occuparci di tutto senza. E poi… conviene!

Soprattutto visto che l’alternativa sarebbe quella di cedere gratuitamente l’energia al Gestore dei Servizi Elettrici! Inoltre sarà la nostra CER a gestire ed a contabilizzare il tutto, redistribuendo in maniera equa quanto spetta ad ogni membro. Pertanto non dovrete scervellarvi in calcoli astrusi e complicati! Ci pensiamo noi!

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Arriverà la proroga del superbonus 110%

Arriverà la proroga del superbonus 110%, il grande assente della Legge di Bilancio 2021

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Arriverà la proroga del superbonus 110%; a confermarlo è il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre il ministro è intervenuto riportando questa intenzione da parte del governo. Un’intenzione che, qualora fosse tradotta in legge, andrebbe a colmare il vuoto lasciato dal superbonus 110% nella legge di bilancio 2021.

Impensabile, secondo le parole del ministro, la scadenza per il superbonus 110 a fine del prossimo anno, così come quella per il 2020 per il sismabonus. Una notizia che trova anche confortanti conferme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo stesso ministro Gualtieri che si è espresso a favore.

Ovviamente viene precisato che per realizzare questa proroga del Superbonus 110% servirà trovare le risorse necessarie. Per questo servirà avvalersi delle risorse dell’ormai famoso Recovery Fund.

Ma andiamo con ordine ed esaminiamo meglio la questione insieme ai nostri esperti. Continua a leggere per scoprire di più.

Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’audizione alla camera del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110%

Il parere positivo del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110% è stato espresso durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre. In quest’occasione infatti il ministro ha avuto modo di intervenire sul prolungamento dei tempi per beneficiare della maxi detrazione. Maxi detrazione che spetterebbe in caso di spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica e sismica e contenuta nelle misure per il rilancio dell’edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’audizione presso cui sono state espresse queste esigenze riguardava in particolar modo il Ddl Bilancio 2021-2023. Per questo infatti si è tenuta presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Durante queste audizioni sono stati molti i senatori e gli onorevoli, e non solo loro, a sottolineare l’assenza della proroga del superbonus nel Disegno di legge sul Bilancio in esame come avremo modo di approfondire più avanti.

Le novità del superbonus 110%

L’assenza dalla legge di Bilancio 2021 della proroga del superbonus 110%, sottolineata dai senatori ed onoroveli presenti, è un’assenza pesante.

Questo perché le novità introdotte dal DL Rilancio hanno portato al 110% l’aliquota di detrazione. Si potrà beneficiare al momento di questa detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le spese che si potranno detrarre dovranno però riguardare specifici interventi di:

  • efficienza energetica,
  • miglioramento antisismico,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • posa delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Inoltre si tratta di agevolazioni che si vanno ad aggiungere a quelle previste dagli Ecobonus e dal Sismabonus.

Particolarmente rilevante è anche la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (ne parliamo meglio qui). Due opzioni particolarmente utili, soprattutto per chi non possiede la necessaria capienza fiscale alla detrazione, oppure alle aziende che si vogliono inserire nel mercato della cessione del credito.

La necessità di allungare i tempi per il superbonus

L’attenzione sulla proroga del superbonus del 110% è cosa sentita da tutte le forze politiche in campo. Durante il dialogo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla legge di bilancio 2021 le richieste della proroga sono infatti arrivate da tutte le forze politiche. Ma non solo la politica si è espressa sulla necessità di prorogare il superbonus.

Anche il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha presentato istanze in merito a questa questione, più precisamente 2, le seguenti:

  • proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2024;
  • Redazione di un Testo Unico per fare ordine tra le norme in materia di ecobonus e sismabonus.

Le dichiarazioni del ministro Gualtieri

A confermare, anche se con cautela, la proroga al Superbonus 110% sono quindi sia il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

In particolare il ministro Gualtieri si è espresso così:

“Sono favorevole e sono convinto che ci sarà una proroga che deve essere quantificata sui costi effettivi e anche sui dati di questo primo semestre. Siccome stiamo parlando di una misura che, come noto, è senza precedenti e senza uguali fuori dall’Italia e che ha un costo molto significativo e non disponendo l’Italia di risorse illimitate sarà sicuramente uno dei capitoli del Recovery Plan dell’Italia. L’esatta quantificazione delle risorse disponibili anche nell’equilibrio tra incentivi e investimenti più generale e la stima dei costi attuali ci consentirà di graduare al massimo possibile la proroga e sue eventuali modulazioni interne anche nel dialogo col Parlamento che spero sia proficuo”.

Proroga del superbonus 110% le dichiarazioni del ministro Patuanelli

Insieme a maggiori dettagli sulla proroga del superbonus, nel corso dell’audizione del 24 novembre scorso sono arrivati anche dei primi dati sul superbonus 110%. I dati in questione sono stati riportati dal ministro Patuanelli presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Da questi dati emerge che, sul portale Enea sono 5.176 gli asseverati registrati. 193 sono, invece, interventi presentati e autorizzati, con un’ammissione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro e crediti per 16 milioni e 200 mila circa nell’ambito di ecobonus e sismabonus.

Sulla proroga del Superbonus invece il ministro Patuanelli si è espresso così:

“Ritengo che non sia pensabile che la misura si fermi al 31 dicembre del 2021, occorre valutarne la compenetrazione rispetto alle risorse del Recovery e individuare quelle parti di misura da finanziare con risorse proprie dello Stato.”

D’altronde, migliorare il patrimonio immobiliare sia dal punto di vista sismico che di consumo energetico è una delle priorità per sostenere l’edilizia. Inoltre queste misure, porterebbero tre grandi vantaggi come emerge da queste parole del ministro:

“Mi sembra oggettivamente importante dare una prospettiva temporale più ampia di quella oggi prevista, che riguarda tutto il 2021 per quanto riguarda la parte legata all’ecobonus e riguarda anche i primi sei mesi del 2022 per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sismica… una valutazione che deve tener conto delle esigenze di bilancio dello Stato, e in realtà anche dell’intersezione che c’è tra le risorse del bilancio dello Stato proprie e l’utilizzo dei fondi del Next Generation EU, in particolare del Recovery and Resilience Fund. Anche perché la gittata temporale degli stanziamenti di bilancio del superbonus, che ha una gittata più lunga rispetto alle risorse del Recovery, ci obbliga a fare un ragionamento rispetto alle risorse proprie del bilancio”.

Il ministro ha, anche sottolineato che il superbonus è una “misura shock” che impiega grandi risorse da parte dello stato. Per questo se da un lato ha evidenziato la necessità di una proroga del Superbonus 110%, dall’altro ha anche evidenziato che si tratta di una misura che non si potrà protrarre per troppo tempo.

Testo unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Un’altra necessità emersa nel corso di queste audizioni riguarda l’introduzione di un Testo Unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. Questa Testo Unico è stato richiesto con forza dai commercialisti per avere un quadro d’insieme regole e interpretazioni. Il ministro Patuanelli ha riconosciuto questa esigenza vi sto che la normativa, per sua stessa ammissione, è molto corposa. Ciò quindi non facilità, anzi complica, i processi di realizzazione degli interventi.

Tuttavia, ha anche preso atto dell’impossibilità di portare a termine l’idea originaria, ovvero quella di inserire il progetto del Testo Unico nella Legge di Bilancio 2021. Questo perché sarebbe stato impossibile garantire tempi di sviluppo adeguati. Secondo il ministro quindi, la strada percorribile in questo momento è quella di una legge delega. Legge di cui in molti aspettano ulteriori notizie.

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Quando basta l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili?

L’Agenzia delle Entrate delle Marche precisa quando basta presentare l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili per ottenere il superbonus 110%

Home » News » Pagina 9   C’è molta attenzione su questo parere “regionale” sul superbonus 110% del Dipartimento delle Marche dell’agenzia delle entrate. Nel parere 910-1 infatti è contenuta la risposta ad un chiarimento chiesto dal Collegio dei geometri di Ancona riguardante il Superbonus 110%. Il parere in questione riguarda la richiesta se sia possibile oppure no usufruire del Superbonus per gli immobili sui quali siano stati effettuati precedentemente modesti lavori privi di titolo amministrativo. Se ti stai chiedendo quale sia la risposta a tale quesito, non preoccuparti perché è una risposta affermativa. Inoltre, nella risposta si afferma che basta presentare un autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili. In particolare si specifica che dovrà essere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili. Di fatto, quindi, il Superbonus 110% può essere chiesto anche per immobili sanabili e fiscalmente tollerabili. Ovviamente previa presentazione per un’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili indicante:
  • la data di inizio lavori;
  • la tipologia (libera) dei lavori;
  • o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.
Per maggiori informazioni a riguardo ti consigliamo di leggere l’approfondimento che trovi cliccando qui. Abbiamo cercato di approfondire questi argomenti insieme ai nostri esperti in questo articolo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli per l’autocertificazione per abusi edilizi sanabili. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La richiesta del Collegio dei geometri di Ancona

La richiesta di consulenza giuridica si focalizza sulla possibilità che il superbonus 110% possa essere disconosciuto in caso di esecuzione dei lavori su un immobile non in regola di opere di edilizia libera ma rientranti in quelle previste dal superbonus.  Se si devono realizzare opere di edilizia libera infatti, queste non sono soggette a delle comunicazioni preventive alle amministrazioni, ma soltanto ad asseverazioni con autodichiarazioni con data certa. In questo caso quindi, è sufficiente un’ autocertificazione abusi edilizi per beneficiare del bonus fiscale?

Abusi sanabili e abusi non sanabili

L’Agenzia delle Entrate è innanzitutto concorde nello stabilire che la verifica della necessità del conseguimento o meno degli idonei titoli edilizi non può che essere compito del contribuente. In pratica quindi sarà il contribuente a dover fornire un autocertificazione che stabilisca il possesso dei requisiti per beneficiare del Superbonus. Inoltre, viene specificato che il contribuente in questo caso può anche essere assistito da consulenti e/o tecnici. L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che le conseguenze di carattere non fiscale relative alla esecuzione di opere su immobili difformi o abusive, non riguardano la stessa Agenzia. Inoltre, eventuali nterventi abusivi che comportano la decadenza del beneficio, specie se di carattere particolarmente grave, devono essere segnalati, entro precisi termini (art. 49, comma 2 dpr 380/2001). Fermo restando quanto specificato sopra, la qualificazione degli interventi dal punto di vista edilizio ed urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica. Competenze che esulano da quelle possedute dal richiedente, pertanto bisognerà munirsi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato fin’ora) in cui dovrà essere riportata:
  • La data di inizio dei lavori;
  • L’attestazione della circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • Il punto precedente dovrà essere riportanto anche nel caso in cui gli interventi che si vogliono effettuare non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie e gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito dell’ “edilizia libera”, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento. Non può infatti ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la circostanza che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio.

Autocertificazione abusi edilizi in breve

Proviamo a semplificare quanto abbiamo scritto fino a questo momento sulla necessità di un’autocertificazione per gli abusi edilizi:
  • se l’abuso deriva solo dall’esser stato utilizzato un tipo di provvedimento diverso si può chiedere una sanatoria (da trasmettere poi all’Agenzia). In questo caso il bonus fiscale può essere richiesto perché la sanatoria ha l’effetto di impedire la decadenza dai benefici fiscali, basta quindi un autocertificazione abusi edilizi;
  • invece, se le opere abusive sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi (cioè si tratta di opere non sanabili), scatta la decadenza dai benefici fiscali.

Conclusioni; edilizia libera ok, altrimenti serve la conformità

In sostanza, abbiamo riassunto nei seguenti punti quanto emerge dal chiarimento del dipartimento della regione Marche dell’Agenzia delle Entrate:
  1. per gli interventi di edilizia libera si potrà usufruire del superbonus senza problemi;
  2. per gli interventi che necessitano di un titolo abilitativo ‘leggero’ si possono effettuare interventi liberi, di modesta manutenzione straordinaria. Se si chiede il Superbonus su immobili che presentino in partenza opere edilizie prive di titolo), occorre verificare se gli interventi siano di edilizia libera e se vi sia comunque conformità. Andrà quindi presentata la famosa autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato in questo articolo;
  3. per gli abusi edilizi consistenti: si possono effettuare interventi purché sia stata chiesta una sanatoria edilizia. I lavori, in questo caso, possono iniziare (anche sfruttando il Superbonus), in attesa di ottenere la sanatoria urbanistica.
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Nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% dall’AdE

Nuovi chiarimenti sul Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate su: cumulabilità, cambio destinazione d’uso, Sal ed assicurazione

Home » News » Pagina 9   La risposta n. 538 del 9 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul Superbonus 110%. In particolare, questi nuovi chiarimenti sul Superbonus riguardano i seguenti aspetti:
  1. cumulabilità con il bonus facciate;
  2. cambio di destinazione d’uso post interventi di riduzione del rischio sismico;
  3. Stato di avanzamento dei lavori;
  4. assicurazione da stipulare per i professionisti.
Probabilmente in molti di voi stavano aspettando simili aggiornamenti dall’Agenzia dell’Entrate prima di iniziare i lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco quindi che abbiamo colto l’occasione al volo per approfondire meglio questi chiarimenti sul Superbonus insieme ai nostri esperti.  Se pensi che questo approfondimento ti sarà utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Quesiti al Fisco

Questi chiarimenti sul superbonus sono arrivati dopo che un contribuente, proprietario di un’unità abitativa di categoria C/2 (cascina a corte) ha dichiarato di voler ristrutturare lo stabile. L’obiettivo di questa ristrutturazione edilizia è quella di realizzare un immobile residenziale funzionalmente indipendente con accesso autonomo. Nelle intenzioni del contribuente, l’immobile, una volta ristrutturato, dovrebbe diventare la residenza del proprio nucleo familiare. Il contribuente inoltre precisa che in vista dell’avvio dei lavori ha richiesto il permesso di costruire con cambio d’uso dell’immobile a fini abitativi. Gli interventi in questione dovranno anche migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, pertanto ha presentato anche l’asseverazione richiesta. In aggiunta il contribuente avrebbe anche intenzione di eseguire lavori di restauro della facciata del lato nord dell’edificio, sebbene solo di decoro urbano. Fatte queste doverose premesse, l’istante pone all’AdE i seguenti quesiti:
  1. l’istante chiede se può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche con cambio di destinazione dello stesso;
  2. il soggetto chiede anche se può beneficiare del Superbonus e del bonus facciate per i lavori sulla facciata;
  3. quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute;
  4. come calcolare la percentuale del 30% dei predetti SAL;
  5. se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.

Chiarimenti sul Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle entrate

A questo punto, i chiarimenti sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate non si sono fatti attendere. Come dicevamo poco prima infatti, i quesiti posti dall’istante hanno trovato spiegazione nella risposta n. 538 del 9 novembre 2020 che riportiamo qui di seguito. Per maggiore chiarezza abbiamo ritenuto opportuno affrontare questi chiarimenti singolarmente, in modo da analizzare approfonditamente ogni singola risposta ai quesiti.

1 – Chiarimenti sul Superbonus e sismabonus con cambio di destinazione d’uso

Il Fisco ribadisce che gli interventi che rientrano nel sismabonus sono quelli indicati nell’art. 16-bis, del dpr 917/86 e successivamente nella circolare n. 19/2020. In questi documenti si legge che è possibile:
“fruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione… purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.
I chiarimenti sul superbonus dell’Ade inoltre stabiliscono che questo principio è applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Pertanto l’istante può fruire della maxi detrazione per interventi di miglioramento antisismico anche con cambio di destinazione d’uso. Ovviamente sempre rispettando i requisiti di accesso e che i documenti per il cambio d’uso siano in regola.

2 – Chiarimenti sul Superbonus e bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dei commi 219 e 220 dell’art. 1 della legge n. 160/2019:
“la detrazione al 90% delle spese sostenute spetta per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.”
Qualora si realizzino più interventi agevolabili nello stesso immobile, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi per ciascuno degli interventi realizzati.  Quindi se si realizzano interventi di riduzione del rischio sismico ed interventi sulle facciate dello stesso edificio, è possibile fruire sia del Superbonus sia del bonus facciate. Tuttavia sarà necessario rispettare le seguenti condizioni: 
  • dovranno essere distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi;
  • gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione dovranno essere rispettati.

3 – Congruità delle spese sostenute

Per avere accesso alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato. Tramite questa asseverazione infatti il tecnico attesterà la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative. Inoltre, è richiesta anche un’asseverazione che attesti la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione in questione è rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni SAL (stato avanzamento lavori). I chiarimenti sul superbonus dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei:
  • prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
  • listini ufficiali;
  • prezzari delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4 – Come si determina il SAL del 30% dell’intervento agevolabile?

Innanzitutto è necessario specificare che gli Stati di Avanzamento dei Lavori per gli interventi ammessi al Superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Da questo è possibile dedurre che ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo. I chiarimenti sul Superbonus 110 % in merito alle modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile di ogni SAL, precisano che occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento. Quindi non non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Nel modello individuato dal decreto n. 58/2017 va riportato per ogni SAL:
  • il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto;
  • l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.

5 – Polizza assicurativa

L’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio stabilisce che i tecnici abilitati al rilascio di attestazioni ed asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.  Questa polizza inoltre dovrà avere un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il massimale in questione pertanto non potrà essere inferiore a 500.000 euro. Questo massimale è necessario al fine di poter garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata. Da questo deduciamo che il soggetto che rilascia il visto di conformità deve anche verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Comunicazioni Enea: anche per le spese non ancora pagate?

Comunicazioni Enea possibili anche per le spese relative al superbonus 110% che ancora non sono state pagate

Anche le spese non ancora pagate possono essere incluse nelle comunicazioni all’Enea necessarie per poter usufruire del superbonus 110%. Successivamente però sarà necessario verificare l’effettivo esborso ed eventualmente aggiornare tale comunicazione. In estrema sintesi è questo il chiarimento che ci è prevenuto tramite la FAQ 7.A dell’Enea stessa. D’altronde va sempre considerato che considerato che le spese agevolate con il superbonus sono quelle pagate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Pertanto è lecito chiedersi se è possibile inviare all’Enea la documentazione per dei lavori le cui spese non sono state sostenute o lo sono state solo in parte. Ma perché è necessario effettuare delle comunicazioni all’Enea per usufruire del superbonus 110%? In poche parole… cosa c’entra l’Enea con la maxi detrazione fiscale? Abbiamo ritenuto opportuno analizzare il contenuto della FAQ 7.A dell’Enea con i nostri esperti chiarendo anche quelli che sono gli aspetti di cui si occupa l’Enea. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il ruolo dell’Enea nel Superbonus 110%

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai fini del superbonus 110%, riviste un ruolo importante. Ad essa spetta infatti il compito di effettuare controlli, in particolare sulle asseverazioni inviate dai tecnici abilitati ai contribuenti che vogliono beneficiare del Superbonus 110%. Asseverazioni che fanno parte delle comunicazioni all’Enea di cui parlavamo prima e che avvengono tramite il portale telematico della stessa Agenzia. Tali controlli sono effettuati a campione. Inoltre possono essere svolti sia a livello documentale che in sito. Considerate le eventuali sanzioni a cui si può andare incontro, sia per i tecnici che per i contribuenti, è bene fare molta attenzione ai documenti che si inviano all’Enea. Non vorrete mica incorrervi, o dover rinunciare alle detrazioni perché non avete comunicato correttamente i documenti necessari vero?

Le asseverazioni e le comunicazioni all’Enea

Gli interventi di risparmio energetico effettuati sull’immobile residenziale devono ovviamente rispettare dei requisiti affinché si possa ottenere la detrazione prevista. Gli interventi che si intendono eseguire, devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente, (i famosi interventi trainanti e trainati) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se questo non fosse possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, dovrà essere provato il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico sarà dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento. Questo certificato sarà rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. In aggiunta a quanto espresso qui sopra si fa presente che è necessaria anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consentirà di dimostrare che:
  • l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti per l’intervento;
  • le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono congrue.
Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ecco quindi a cosa servono le comunicazioni all’Enea per il Superbonus 110%.

Il decreto requisiti ed il decreto asseverazioni

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mi.S.E) ha adottato due distinti decreti attuativi che vanno normare il Superbonus 110%. In particolare, il decreto requisiti tecnici individua tali requisiti per il Superbonus e il Sismabonus al 110%. Il decreto asseverazioni invece individua sia la modulistica che le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti. In quest’ultimo decreto rientrano quindi le comunicazioni all’Enea. E’ grazie a questi decreti che, dal 27 ottobre 2020 è possibile compilare e protocollare sul sito ENEA (detrazionifiscali.enea.it) le asseverazioni e i documenti previsti dall’ art. 119 legge n. 77/2020 e dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020.

Le comunicazioni all’Enea per il superbonus 110%: i pagamenti non ancora effettuati

A questo punto capirete che non è affatto scontato se i lavori per i quali non sono stati ancora effettuati i pagamenti, o solo in parte, possano rientrare fra le comunicazioni all’Enea. Come indicato dalla Risoluzione dell’ Agenzia delle entrate, n.244/2007, i 90 giorni di tempo utili dopo la fine dei lavori per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA possono partire dai seguenti momenti:
  • dal collaudo dei lavori,
  • dalla dichiarazione di conformità degli stessi,
  • dal certificato di fine dei lavori se richiesto.
Il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti dunque non sono così importanti ai fini dell’ottenimento della detrazione del 110%. Dunque, come chiarito dall’Enea (FAQ 7.A), nella documentazione delle comunicazioni all’Enea si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Questo a patto di allineare tramite apposite rettifiche, quanto effettivamente speso con quanto avevamo preventivato al momento in cui si è inviata la comunicazione telematica. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Interventi trainati e trainanti spiegati dall’Agenzia delle Entrate

La riposta n.523 del 4 novembre fornisce ulteriori chiarimenti su interventi trainati e trainanti

Home » News » Pagina 9

Con la risposta ad un interpello, l’agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti importanti del superbonus 110% riguardanti interventi trainati e trainanti.

I chiarimenti in questione sono stati affidati alla risposta 523 del 4 novembre 2020 che non si limita solamente a fornire un quadro riassuntivo di come sia possibile accedere al superbonus. Questa riposta si focalizza su sulle modalità di accesso al superbonus effettuando interventi trainati e trainati (di cui abbiamo affrontato la definizione qui) in un immobile da radere al suolo e ricostruire ex novo.

In particolare, non si tratta di una semplice ricostruzione dell’immobile, ma di un ampiamento del numero delle unità immobiliari dell’immobile da demolire e poi riscostruire. L’istante infatti manifesta chiaramente l’intenzione di fare in modo di acquisire almeno due unità immobiliari.

La risposta dell’agenzia delle entrate su interventi trainati e trainanti è degna di nota perché chiarisce più aspetti connessi al beneficio in questione, quali:

  1. il calcolo dei limiti massimi di spesa sostenibile
  2.  viene chiarita la funzione dell’impianto di riscaldamento al momento della partenza dei lavori. 

Data la delicatezza della questione abbiamo chiesto ai nostri esperti di esaminarla approfonditamente nelle prossime righe. Perciò continua a leggere!

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La richiesta del contribuente

L’istante comunica al fisco che ha ottenuto il permesso per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un immobile fatiscente. Inoltre aggiunge anche che al termine dei lavori che si intendono eseguire, il nuovo edificio dovrà avere 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti anziché una come il precedente. L’istante aggiunge anche che intende effettuare lavori rientranti nel sismabonus oltre che lavori di riqualificazione energetica.

Fatta presente quindi la sua situazione al fisco, l‘istante chiede se:

  1. i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare esistente prima dell’intervento oppure sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;
  2. per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto.

La risposta del fisco su interventi trainati e trainanti

Innanzitutto è doveroso specificare che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un parere favorevole per quanto riguarda l’accesso alle detrazioni del 110 % sugli interventi trainati e trainanti che l’istante vuole effettuare. Inoltre riconosce anche la complessità di questa operazione, pertanto precisa i seguenti aspetti su interventi trainati e trainanti.

Prendiamo quindi in esame le risposte ai 2 quesiti dell’istante in maniera distinta.

La risposta al quesito n.1

Per quanto riguarda il quesito n. 1, l’agenzia comunica, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio di interventi trainati e trainanti. Non si deve quindi fare riferimento alla situazione risultante a fine dei lavori da realizzare ai fini dell’applicazione delle detrazioni del 110%.

D’altronde questo era già stato stabilito con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Riassumendo: il limite di spesa massimo per interventi trainati e trainanti è quello dell’unità abitativa di partenza.

La risposta al quesito n.2

La risposta al secondo quesito riguarda l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito l’agenzia delle Entrate evidenzia che la Circ. 24/E/2020 ha chiarito, in relazione agli interventi “trainati” di riqualificazione energetica spetta:

“a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile”.

Inoltre, il recente Decreto Agosto modifica la definizione di impianto termico (maggiori info le trovi cliccando qui). Per impianto termico infatti ora si intende un: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti. L’impianto può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria. In alternativa può essere destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

Tutto ciò di cui abbiamo appena parlato avviene indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Una definizione, quella di vettore energetico, che comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore. Inoltre comprende anche gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici invece i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Pertanto, ai fini del Superbonus, è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

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Arriva il portale per la correzione dei dati catastali on line!

La corsa alla sanatoria degli abusi che apre allo sconto del superbonus 110 % fa scendere in campo il catasto con il nuovo portale per la correzione dei dati catastali online!

Home » News » Pagina 9   Il rebus delle difformità edilizie che complicano le cose in materia di accesso al Superbonus 110% ha dato il là ad una corsa senza precedenti alla correzione dati catastali per richiedere la sanatoria. L’agenzia delle entrate si sta trovando infatti di fronte una mole imponente di richieste riguardanti gli abusi: sono in molti infatti a non essere in regola con il catasto. Nonostante con il decreto Agosto, il Fisco abbia stabilito che irregolarità edilizie di lievi entità non pregiudicano l’ottenimento del superbonus 110%,  le richieste di sanatoria degli abusi hanno comunque visto una notevole impennata. Per questo motivo anche il Catasto ha deciso di scendere in campo per snellire le procedure inerenti alla sanatoria degli abusi e velocizzare i tempi. E’ infatti disponibile il nuovo “contact center” dell’Agenzia delle entrate per la correzione dei dati catastali online (lo trovi cliccando qui). Abbiamo quindi ritenuto opportuno approfondire adeguatamente questi argomenti insieme ai nostri esperti, dedicando particolare attenzione allo snellimento delle procedure da parte del catasto. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo servizio per la correzione dei dati catastali online! Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Difformità e abusi edilizi

Il tema delle difformità e abusi edilizi presenti negli appartamenti all’interno dei condomini resta un tema al centro delle domande specifiche rivolte all’Agenzia delle Entrate.

Questo essenzialmente perché è molto facile che, all’interno di uno o più abitazioni condominiali, possano essere presenti delle condizioni da sanare. Condizioni non sempre conosciute dagli stessi proprietari delle case, o quantomeno conosciute solo in parte.

La legge ha stabilito (clicca qui per approfondire) che l’abuso non blocca la possibilità di realizzare i lavori previsti nei seguenti casi:

  1. se l’irregolarità urbanistica non riguarda le parti comuni;
  2. il divario massimo consentito rispetto alle misure previste per altezze, superfici, cubature e distacchi rientra nel 2%.
Ovviamente, a rientrare nelle condizioni sopra elencate non è che una minima parte dei richiedenti del Superbonus110%. Ecco che quindi, dopo questa importante premessa, è ancora più facile capire come mai la richieste di sanatoria degli abusi sono notevolmente aumentate.

Sanatoria degli abusi: il portale per la correzione dei dati catastali online

Proseguendo nel ragionamento fatto fino a questo momento, emerge come possa essere importante creare anche un terzo portale della pubblica amministrazione, ovvero quello del catasto online. Questo portale infatti permette di snellire notevolmente le procedure di correzione dei dati catastali visto che permette via web di fare diverse cose. In particolare, il portale per la correzione dei dati catastali permette di:
  1. correggere possibili imprecisioni o errori riscontrati nei dati catastali, 
  2. ottenere i nuovi documenti una volta sanato l’abuso.
Due possibilità che di certo non possono far altro che snellire le procedure e limitare l’impatto della burocrazia nei lavori.

Il servizio online del Catasto

Oltre alla consueta procedura che prevede di rivolgersi agli uffici territoriali dell’Agenzie delle Entrate, è quindi possibile richiedere l’accesso telematico al catasto. Questo è possibile attraverso il “contact center” disponibile sul sito istituzionale dell’ AdE oppure cliccando qui. Come dicevamo poc’anzi, il servizio online è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni. Rientrano in questa tipologia gli errori sull’intestatario dell’immobile, come informazioni anagrafiche, indirizzi, codici fiscali, ma anche gli errori sui dati dell’immobile. Il web form di correzione dati catastali deve infatti essere compilato con gli identificativi catastali dell’immobile. Inoltre saranno necessari anche i seguenti estremi:
  • atto notarile di acquisto;
  • dichiarazione di successione;
  • denuncia al catasto di nuova costruzione;
  • eventuale denuncia di variazione d’uso o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.
Il “contact center” permette di segnalare anche situazioni di incoerenza dovute ad un “fabbricato mai dichiarato. In questo caso tuttavia le segnalazioni possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia. In alternativa possono riguardare variazioni sull’immobile particolari come richieste di regolarizzazione, numero dei vani e che pertanto necessitano di tecnici professionisti.

Come funziona il portale per la correzione dati catastali?

Una volta inoltrata la richiesta di sanatoria degli abusi, il servizio invia, all’indirizzo e-mail indicato dall’utente, un messaggio di avvenuta presa in carico. Il messaggio inviato contiene il numero identificativo assegnato da utilizzare in eventuali ulteriori comunicazioni. Inoltre, se la richiesta di correzione dati catastali non rientra tra gli argomenti trattati dalla procedura telematica, il messaggio in questione contiene anche l’eventuale indicazione di recarsi presso l’ufficio del catasto competente. Un esempio di quanto appena specificato riguarda il caso di sollecito per la trattazione di atti di aggiornamento presentati e non ancora evasi o richieste generiche. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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