Cessione del credito anche per i soggetti privi di capienza fiscale?

Cessione del credito anche per i soggetti privi di capienza fiscale?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce se i soggetti privi di capienza fiscale possono accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%

Fin dalla sua approvazione, il DL Rilancio ha suscitato molta curiosità sia da parte di soggetti privati che di addetti del settore. A suscitare questa curiosità è stato soprattutto il Superbonus 110%, una misura che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe servire soprattutto a rilanciare il settore dell’edilizia. Questo perché prevede delle agevolazioni fiscali davvero vantaggiose per gli interventi di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere.

Agevolazioni di cui è possibile usufruire in diverse modalità, sia con la cessione del credito d’imposta che tramite lo sconto in fattura oltre che la sempre verde detrazione in dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni previste dal superbonus 110% sono soprattutto di natura fiscale, pertanto è ragionevole chiedersi se sia necessaria una capienza fiscale adeguata per poterne usufruire. D’altronde, già nel passato questa problematica era venuta fuori con i precedenti ecobonus già approvati. Pertanto sono in molti a chiedersi se i soggetti privi di una capienza fiscale adeguata possano accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%.

E’ proprio questo argomento che affrontano le due risposte dell’Agenzia delle Entrate (la n. 601/2020 e n. 602/2020 del 17 dicembre) e che andremo ad esaminare insieme ai nostri esperti. Pertanto continua a leggere se vuoi saperne di più!

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I quesiti posti all’agenzia delle entrate

“I soggetti privi di capienza fiscale possono comunque accedere alla cessione del credito del Superbonus 110%?”

A questa domanda, come dicevamo poc’anzi, ha provveduto a rispondere all’Agenzia delle Entrate. Anzi, il fisco ha fatto di meglio, tramite le risposte n. 601/2020 e n. 602/2020 del 17 dicembre 2020 ha risposto a queste due distinte domande:

  1. Una persona fisica residente all’estero può accedere al superbonus se è proprietaria in Italia di un’ abitazione sulla quale intende effettuare degli interventi ammessi alla agevolazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio?
  2. Un cittadino iscritto all’AIRE da 16 anni e residente in Svizzera può accedere al Superbonus 110%? Specifichiamo che il cittadino in questione è unico proprietario di un immobile unifamiliare registrato al catasto, per il quale pagare regolarmente le tasse in Italia.

Superbonus 110% e cessione del credito per i soggetti privi di capienza fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha risposto separatamente alle due istanze. In entrambe le risposte tuttavia ha ricordato che tra i destinatari ammessi alla detrazione fiscale del 110% risultano:

“le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”

Pertanto l’agevolazione:

“riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.

Ne consegue che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato direttamente dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Questo perché il soggetto in questione non potrebbe usufruire della detrazione corrispondente visto che l’imposta lorda sarebbe assorbita dalle detrazioni in questione oppure non è dovuta.

Tuttavia, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto delle alternative a questa possibilità. Invece dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi della detrazione, il soggetto con insufficiente capienza fiscale può avvalersi di una delle seguenti due modalità:

  1. sconto in fattura;
  2. cessione del credito.

Ulteriori specificazioni

Nei casi presi in esame dall’AdE, l’istante non produce quindi redditi da lavoro in Italia e per questo non avrebbe una sufficiente capienza fiscale per usufruire delle detrazioni.

Tuttavia, quale proprietario di una casa in Italia, l’istante è titolare del relativo reddito fondiario. Una condizione che, assieme alla presenza ei requisiti e delle condizioni normativamente previste per accedere al Superbonus 110%, non gli preclude l’accesso alla maxi-detrazione.

L’istante può infatti beneficiare del Superbonus in una delle modalità al alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio ovvero tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta accumulato.

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