Comunicazioni Enea: anche per le spese non ancora pagate?

Comunicazioni Enea: anche per le spese non ancora pagate?

Comunicazioni Enea possibili anche per le spese relative al superbonus 110% che ancora non sono state pagate

Anche le spese non ancora pagate possono essere incluse nelle comunicazioni all’Enea necessarie per poter usufruire del superbonus 110%. Successivamente però sarà necessario verificare l’effettivo esborso ed eventualmente aggiornare tale comunicazione. In estrema sintesi è questo il chiarimento che ci è prevenuto tramite la FAQ 7.A dell’Enea stessa. D’altronde va sempre considerato che considerato che le spese agevolate con il superbonus sono quelle pagate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Pertanto è lecito chiedersi se è possibile inviare all’Enea la documentazione per dei lavori le cui spese non sono state sostenute o lo sono state solo in parte. Ma perché è necessario effettuare delle comunicazioni all’Enea per usufruire del superbonus 110%? In poche parole… cosa c’entra l’Enea con la maxi detrazione fiscale? Abbiamo ritenuto opportuno analizzare il contenuto della FAQ 7.A dell’Enea con i nostri esperti chiarendo anche quelli che sono gli aspetti di cui si occupa l’Enea. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il ruolo dell’Enea nel Superbonus 110%

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai fini del superbonus 110%, riviste un ruolo importante. Ad essa spetta infatti il compito di effettuare controlli, in particolare sulle asseverazioni inviate dai tecnici abilitati ai contribuenti che vogliono beneficiare del Superbonus 110%. Asseverazioni che fanno parte delle comunicazioni all’Enea di cui parlavamo prima e che avvengono tramite il portale telematico della stessa Agenzia. Tali controlli sono effettuati a campione. Inoltre possono essere svolti sia a livello documentale che in sito. Considerate le eventuali sanzioni a cui si può andare incontro, sia per i tecnici che per i contribuenti, è bene fare molta attenzione ai documenti che si inviano all’Enea. Non vorrete mica incorrervi, o dover rinunciare alle detrazioni perché non avete comunicato correttamente i documenti necessari vero?

Le asseverazioni e le comunicazioni all’Enea

Gli interventi di risparmio energetico effettuati sull’immobile residenziale devono ovviamente rispettare dei requisiti affinché si possa ottenere la detrazione prevista. Gli interventi che si intendono eseguire, devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente, (i famosi interventi trainanti e trainati) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se questo non fosse possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, dovrà essere provato il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico sarà dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento. Questo certificato sarà rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. In aggiunta a quanto espresso qui sopra si fa presente che è necessaria anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consentirà di dimostrare che:
  • l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti per l’intervento;
  • le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono congrue.
Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ecco quindi a cosa servono le comunicazioni all’Enea per il Superbonus 110%.

Il decreto requisiti ed il decreto asseverazioni

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mi.S.E) ha adottato due distinti decreti attuativi che vanno normare il Superbonus 110%. In particolare, il decreto requisiti tecnici individua tali requisiti per il Superbonus e il Sismabonus al 110%. Il decreto asseverazioni invece individua sia la modulistica che le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti. In quest’ultimo decreto rientrano quindi le comunicazioni all’Enea. E’ grazie a questi decreti che, dal 27 ottobre 2020 è possibile compilare e protocollare sul sito ENEA (detrazionifiscali.enea.it) le asseverazioni e i documenti previsti dall’ art. 119 legge n. 77/2020 e dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020.

Le comunicazioni all’Enea per il superbonus 110%: i pagamenti non ancora effettuati

A questo punto capirete che non è affatto scontato se i lavori per i quali non sono stati ancora effettuati i pagamenti, o solo in parte, possano rientrare fra le comunicazioni all’Enea. Come indicato dalla Risoluzione dell’ Agenzia delle entrate, n.244/2007, i 90 giorni di tempo utili dopo la fine dei lavori per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA possono partire dai seguenti momenti:
  • dal collaudo dei lavori,
  • dalla dichiarazione di conformità degli stessi,
  • dal certificato di fine dei lavori se richiesto.
Il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti dunque non sono così importanti ai fini dell’ottenimento della detrazione del 110%. Dunque, come chiarito dall’Enea (FAQ 7.A), nella documentazione delle comunicazioni all’Enea si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Questo a patto di allineare tramite apposite rettifiche, quanto effettivamente speso con quanto avevamo preventivato al momento in cui si è inviata la comunicazione telematica. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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