Nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% dall’AdE

Nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% dall’AdE

Nuovi chiarimenti sul Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate su: cumulabilità, cambio destinazione d’uso, Sal ed assicurazione

Home » Nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% dall’AdE   La risposta n. 538 del 9 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul Superbonus 110%. In particolare, questi nuovi chiarimenti sul Superbonus riguardano i seguenti aspetti:
  1. cumulabilità con il bonus facciate;
  2. cambio di destinazione d’uso post interventi di riduzione del rischio sismico;
  3. Stato di avanzamento dei lavori;
  4. assicurazione da stipulare per i professionisti.
Probabilmente in molti di voi stavano aspettando simili aggiornamenti dall’Agenzia dell’Entrate prima di iniziare i lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco quindi che abbiamo colto l’occasione al volo per approfondire meglio questi chiarimenti sul Superbonus insieme ai nostri esperti.  Se pensi che questo approfondimento ti sarà utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Quesiti al Fisco

Questi chiarimenti sul superbonus sono arrivati dopo che un contribuente, proprietario di un’unità abitativa di categoria C/2 (cascina a corte) ha dichiarato di voler ristrutturare lo stabile. L’obiettivo di questa ristrutturazione edilizia è quella di realizzare un immobile residenziale funzionalmente indipendente con accesso autonomo. Nelle intenzioni del contribuente, l’immobile, una volta ristrutturato, dovrebbe diventare la residenza del proprio nucleo familiare. Il contribuente inoltre precisa che in vista dell’avvio dei lavori ha richiesto il permesso di costruire con cambio d’uso dell’immobile a fini abitativi. Gli interventi in questione dovranno anche migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, pertanto ha presentato anche l’asseverazione richiesta. In aggiunta il contribuente avrebbe anche intenzione di eseguire lavori di restauro della facciata del lato nord dell’edificio, sebbene solo di decoro urbano. Fatte queste doverose premesse, l’istante pone all’AdE i seguenti quesiti:
  1. l’istante chiede se può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche con cambio di destinazione dello stesso;
  2. il soggetto chiede anche se può beneficiare del Superbonus e del bonus facciate per i lavori sulla facciata;
  3. quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute;
  4. come calcolare la percentuale del 30% dei predetti SAL;
  5. se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.

Chiarimenti sul Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle entrate

A questo punto, i chiarimenti sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate non si sono fatti attendere. Come dicevamo poco prima infatti, i quesiti posti dall’istante hanno trovato spiegazione nella risposta n. 538 del 9 novembre 2020 che riportiamo qui di seguito. Per maggiore chiarezza abbiamo ritenuto opportuno affrontare questi chiarimenti singolarmente, in modo da analizzare approfonditamente ogni singola risposta ai quesiti.

1 – Chiarimenti sul Superbonus e sismabonus con cambio di destinazione d’uso

Il Fisco ribadisce che gli interventi che rientrano nel sismabonus sono quelli indicati nell’art. 16-bis, del dpr 917/86 e successivamente nella circolare n. 19/2020. In questi documenti si legge che è possibile:
“fruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione… purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.
I chiarimenti sul superbonus dell’Ade inoltre stabiliscono che questo principio è applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Pertanto l’istante può fruire della maxi detrazione per interventi di miglioramento antisismico anche con cambio di destinazione d’uso. Ovviamente sempre rispettando i requisiti di accesso e che i documenti per il cambio d’uso siano in regola.

2 – Chiarimenti sul Superbonus e bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dei commi 219 e 220 dell’art. 1 della legge n. 160/2019:
“la detrazione al 90% delle spese sostenute spetta per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.”
Qualora si realizzino più interventi agevolabili nello stesso immobile, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi per ciascuno degli interventi realizzati.  Quindi se si realizzano interventi di riduzione del rischio sismico ed interventi sulle facciate dello stesso edificio, è possibile fruire sia del Superbonus sia del bonus facciate. Tuttavia sarà necessario rispettare le seguenti condizioni: 
  • dovranno essere distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi;
  • gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione dovranno essere rispettati.

3 – Congruità delle spese sostenute

Per avere accesso alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato. Tramite questa asseverazione infatti il tecnico attesterà la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative. Inoltre, è richiesta anche un’asseverazione che attesti la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione in questione è rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni SAL (stato avanzamento lavori). I chiarimenti sul superbonus dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei:
  • prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
  • listini ufficiali;
  • prezzari delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4 – Come si determina il SAL del 30% dell’intervento agevolabile?

Innanzitutto è necessario specificare che gli Stati di Avanzamento dei Lavori per gli interventi ammessi al Superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Da questo è possibile dedurre che ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo. I chiarimenti sul Superbonus 110 % in merito alle modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile di ogni SAL, precisano che occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento. Quindi non non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Nel modello individuato dal decreto n. 58/2017 va riportato per ogni SAL:
  • il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto;
  • l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.

5 – Polizza assicurativa

L’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio stabilisce che i tecnici abilitati al rilascio di attestazioni ed asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.  Questa polizza inoltre dovrà avere un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il massimale in questione pertanto non potrà essere inferiore a 500.000 euro. Questo massimale è necessario al fine di poter garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata. Da questo deduciamo che il soggetto che rilascia il visto di conformità deve anche verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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