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Il lastrico solare di proprietà esclusiva in condominio è trainante

L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva rientra tra gli interventi “trainanti”, a specificarlo è l’Agenzia delle Entrate

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Con la risposta n.499/2020 dell’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi importanti chiarimenti in materia di Superbonus 110%. In particolare su cosa si possa considerare come intervento trainante e trainato.

Questa volta i protagonisti del chiarimento del Fisco sono addirittura 2: l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico. In particolare, la risposta in questione, stabilisce una volta per tutte che il lastrico solare di proprietà esclusiva rientra fra gli interventi “trainanti”.

Ma le novità non sono solo queste. Abbiamo pertanto chiesto ai nostri esperti di analizzare bene questi ulteriori chiarimenti del fisco e spiegarceli in modo semplice. Continua a leggere per scoprirli!

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L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e il fotovoltaico

Il primo chiarimento contenuto nella risposta 499/2020 riguarda proprio il lastrico solare di proprietà esclusiva. Secondo l’Ade infatti, questo intervento, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, rientra fra gli interventi “trainanti”.  Pertanto chi dovrà sostenere questo intervento potrà fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale intervento. Il secondo chiarimento in oggetto della suddetta risposta dell’Ade riguarda invece l’impianto fotovoltaico. La sua installazione, con eventuale sistema di accumulo integrato, rappresenta l’intervento “trainato”, pertanto può usufruire del superbonus 110%.
Questo significa quindi che per beneficiare del Superbonus è sufficiente l’accoppiata di interventi di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e fotovoltaico. Sufficiente, ovviamente, solo nel caso in cui tali interventi contribuirebbero al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio.

I limiti di spesa

Una volta appurato che i due interventi sono agevolabili, l’AdE precisa i limiti di spesa di questi due interventi. In primo luogo si osserva che se gli interventi di isolamento termico delle superfici sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione dipende dal numero di unità immobiliari che compongono l’edificio in questione. In particolare:

  • se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite di spesa è di 40.000 euro per ogni unità immobiliare;
  • nel caso in cui l’edificio sia composto da più di 8 unità immobiliari il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicato per il n. di unità immobiliari che lo compongono.

Proviamo a fare un esempio sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020. Nel caso in cui l’edificio sia composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro. Questo limite viene così calcolato: 40.000 euro per 8 unità immobiliari (320.000 euro) e 30.000 euro per le restanti 2 unità immobiliari (60.000 euro). La somma fra i due risultati da appunto 380.000 euro.

La ripartizione delle spese e le regole condominiali

Se il richiedente intende sostenere l’intera spesa per l’isolamento del lastrico solare di proprietà esclusiva, il Superbonus può essere calcolato sulle spese sostenute a lui attribuite. In questo caso però si dovrà utilizzare un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali. Non si dovrà quindi riferirsi agli articoli 1123 e 1126 nel calcolo delle spese massime previste.

Per il lastrico solare innanzitutto l’assemblea dei condomini dovrà autorizzare l’esecuzione dei lavori. Solo in seguito, ed all’unanimità, dovrà poi acconsentire al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante.

Questo significa in parole pavore che l’assemblea condominiale deve autorizzare i lavori sul lastrico solare deliberando che le spese siano interamente a carico del richiedente. Quest’ultimo, nel rispetto delle norme e degli adempimenti previsti, potrà quindi fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute. Potrà farlo anche misura eccedente rispetto alle spese a lui imputabili in base alla quota condominiale ma pur sempre entro il limite massimo di spesa previsto per il condominio.

I requisiti necessari per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico

Il lastrico solare di proprietà esclusiva è un intervento che viene realizzato sulle parti comuni dell’edificio. Pertanto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il Superbonus 110% andrà effettuata con riferimento all’intero edificio. 

L’intervento in questione quindi dovrà interessare più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio se condominio. Inoltre dovrà e assicurare, anche insieme all’ installazione dell’impianto fotovoltaico (intervento trainato), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio. Se non fosse possibile il doppio salto energetico si dovrà comunque dimostrare di aver conseguito la classe energetica più alta. Come? Mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post operam rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ricordiamo inoltre che i limiti di spesa del Superbonus 110% vengono calcolati su di un ammontare massimo di 48.000 € o di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Specifichiamo che la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati. Il limite di spesa massimo per i sistemi di accumulo è sempre di 48.000 € oppure di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

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E’ pronto il portale Enea per l’invio delle Asseverazioni

Finalmente è pronto il portale Enea per l’invio delle Asseverazioni del Superbonus 110%

Home » News » Pagina 10   Buone notizie in arrivo per quanti di voi vogliono ricorrere al superbonus 110%. Il portale Enea per l’invio delle asseverazioni del superbonus 110% è finalmente online: puoi visitarlo cliccando qui. Ecco quindi che finalmente si è aggiunto un tassello fondamentale nel quadro degli adempimenti previsti per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%. Ricordiamo, come abbiamo avuto già modo di scrivere fra queste pagine, che queste detrazioni spettano per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e riduzione del rischio simico. Gli interventi in questioni sono contenuti nel D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020. Ma in cosa consiste questo portale Enea? Come si fa a trasmettere le asseverazioni per il superbonus 110%? Abbiamo chiesto ai nostri esperti di rispondere a queste ed altre domande all’interno di questo approfondimento. Continua a leggere per scoprire queste informazioni! Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110% pronto il portale Enea per l’invio delle asseverazioni

Le asseverazioni sono rilasciate da tecnici abilitati e devono verificare i seguenti aspetti:
  • il rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.
Questo è quanto emerge dall’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento energetico. Le asseverazioni così rilasciate vanno quindi trasmesse all’enea tramite il sito detrazionifiscali.enea.it. Il sito in questione è stato infatti aggiornato dall’Enea stessa prevedendo le seguenti 3 nuove sezioni:
  1. bonus casa – per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50%;
  2. ecobonus – per il caricamento, la modifica e la consultazione delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni fiscali  dal 50% all’85% e per il Bonus facciate 90%;
  3. superbonus 110% – per il caricamento, modifica e consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi che usufruiscono delle detrazioni del 110%.
Mediante la nuova sezione “superbonus 110%” è già possibile caricare attraverso il portale Enea le asseverazioni e i documenti previsti dalla normativa. In particolare ci si riferisce all’art. 119 del Decreto Rilancio e dei Decreti del MISE del 6 agosto 2020 cosiddetti “Decreto requisiti tecnici” e “Decreto Asseverazioni”.

Cosa è possibile fare sul nuovo portale dell’ENEA?

Il nuovo portale Enea è dunque interamente dedicato alle detrazioni fiscali e sostanzialmente permette di:
  • creare e gestire il tuo account ENEA per i siti dedicati alle detrazioni fiscali (quindi anche il Superbonus);
  • inserire i dati delle asseverazioni e i dati dei relativi interventi.
In particolare, quando si vista la homepage del portale Enea, si potrà procedere:
  • alla registrazione creando un nuovo account che permette di accedere a tutti i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali;
  • ad accedere effettuando il login precisando che sono valide le registrazione fatte per i siti ENEA dedicati alle detrazioni fiscali.

Quali sono i documenti e le asseverazioni da caricare per il Superbonus 110%

La nuova sezione del portale Enea dedicata al Superbonus 110% consente dunque di creare e protocollare le asseverazioni. Ricordiamo infatti che questi documenti sono obbligatori alla fine dei lavori e soprattutto quando si decide di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli stati di avanzamento dei lavori. L’ENEA precisa inoltre che è possibile produrre le asseverazioni anche in corso d’opera, al 30% e al 60% dei lavori realizzati. L’asseverazione deve essere redatta da un tecnico abilitato il quale deve essere munito di polizza assicurativa stipulata espressamente per il SuperEcobonus 110%. Per completare l’invio di un’asseverazione tramite il portale Enea occorre caricare i file PDF dei seguenti documenti:
  • Copia della polizza assicurativa;
  • APE ante intervento;
  • APE post intervento;
  • computo metrico dei lavori.

Quali sono i tempi per l’invio delle asseverazioni all’Enea?

Innanzitutto è bene specificare che la compilazione dell’asseverazione potrà essere effettuata direttamente sul sito tramite il quale è anche possibile allegare la documentazione prevista. Dal 27 ottobre decorrono i 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi prima della data della messa online del nuovo portale ENEA. Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito invece c’è tempo fino al 16 marzo 2021. Questo per permettere alle imprese acquisitrici di caricarlo sul loro cassetto fiscale e di poter così usufruire delle detrazioni.

Come procedere per la compilazione e l’invio dell’asserverazione?

Per la compilazione e l’invio dell’asseverazione tramite il nuovo portale Enea, il tecnico abilitato deve seguire questi passi:
  • registrarsi come asseveratore
  • accedere al sistema
  • compilare l’Asseverazione
  • stampare, firmare e scansionare il Documento Generato
  • ricaricare il Documento per Protocollarlo
  • scarica l’Asseverazione Protocollata

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Superbonus 110% ed Ecobonus: la nuova definizione di impianto di riscaldamento

La nuova definizione di impianto di riscaldamento da parte dell’Enea ammette ad Ecobonus e Superbonus 110% stufe e camini

Home » News » Pagina 10   Camini e stufe, secondo la nuova definizione di impianto di riscaldamento dell’Enea potrebbero rientrare sia negli Ecobonus che nel Superbonus 110%. Il chiarimento arriva nelle FAQ di Enea, ed un chiarimento che farà la gioia di molti. Il chiarimento dell’Enea arriva grazie ad una definizione più ampia di “impianto termico ed è proprio questa nuova definizioni ad ampliare il panorama dei beneficiari delle detrazioni fiscali. Non solo Ecobonus ordinario, quello con le aliquote del 50 e del 65% ma anche alla versione potenziata del 110%. Data l’importanza della notizia abbiamo ritenuto opportuno chiedere ai nostri tecnici esperti di approfondire l’argomento. In questo modo speriamo di poterti fornire tutti i chiarimenti che stai cercando! Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La situazione degli immobili prima della nuova definizione

Prima della nuova definizione di impianto termico c’erano solamente due condizioni di base per rientrare nei bonus sopraelencati. Le condizioni di cui stiamo parlano erano queste:
  • essere un immobile già esistente, quindi non di nuova costruzione;
  • essere dotato di un impianto di riscaldamento.
Queste due condizioni erano necessarie per un motivo semplice. La mancanza di queste due condizioni avrebbe reso impossibile dimostrare il miglioramento di classe energetica (2 per il superbonus 110) una volta terminati i lavori. Tuttavia, l’obiettivo degli Ecobonus e del Superbonus 110 rimane sempre quello di permettere la riqualificazione energetica di quanti più edifici possibili. Ecco perché è stato necessario cambiare la definizione di impianto termico: proprio per ampliare la platea dei beneficiari.

Come è cambiata la definizione di impianto termico? Alcuni chiarimenti

Le FAQ di Enea, aggiornate al mese di ottobre 2020, danno una nuova definizione di impianto termico. Una definizione che era già stata modificata dal decreto Semplificazioni, prevedendo anche la demolizione e la ricostruzione degli immobili come una “costruzione esistente” e non una nuova. Per quanto riguarda la definizione di impianto termico, la data spartiacque è l’11 giugno 2020. In questa data è di fatto  entrata in vigore la direttiva 2018/844/Ue anche nota come EPBD III (Energy performance of buildings directive III). Questo è stato reso possibile dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48. Considerato quanto scritto sopra quindi la nuova definizione di impianto termico è la seguente:
“impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Cosa succede se l’impianto di riscaldamento è con stufe e caminetti secondo le FAQ di Enea?

La definizione di impianto termico è quindi mutata. In particolare, rispetto alla precedente è stata eliminata la seguente espressione:
“Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.”
Si tratta di un cambiamento importante e sostanziale. Grazie alla mancanza di questa espressione adesso l’esistenza di un impianto di riscaldamento può essere provata anche con stufe e caminetti.

La FAQ n.4 di Enea

La FAQ n. 4 di Enea chiarisce ulteriormente la novità. Nella FAQ in questione si specifica che l’impianto di climatizzazione invernale, ai fini della verifica della condizione richiesta per le agevolazioni fiscali:
  1. deve essere fisso;
  2. può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico;
  3. non ha limiti sulla potenza minima inferiore (mentre in precedenza c’era la soglia di almeno 5kW);
  4. l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.
Condizioni queste che senza dubbio ampliano notevolmente la platea dei beneficiari degli interventi di riqualificazione energetica degli Ecobonus o Superbonus 110%.

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APE e Superbonus 110: tutti i chiarimenti dell’ENEA

La FAQ n. 5 dell’ENEA rilasciata ad ottobre ha fornito ulteriori chiarimenti su APE e Superbonus 110 %

Home » News » Pagina 10   Con il rilascio delle nuove FAQ dell’ENEA di ottobre, sono arrivati anche ulteriori chiarimenti sull’APE ed il Superbonus 110%. In particolare, è la FAQ n. 5 a prendere in esame più da vicino la redazione dell’ Attestato di prestazione energetica da parte di un tecnico abilitato. Prima di proseguire oltre e procedere nella disamina della FAQ n.5 tuttavia ci teniamo a precisare ancora una volta a cosa serve l’APE. Per poter usufruire del superbonus 110% infatti è necessario dimostrare che l’edificio sul quale si sono sostenuti interventi di riqualificazione energetica è migliorato di almeno 2 classi energetiche. E’ pertanto necessario confrontare due attestati di prestazione energetica: una prima dei lavori ed uno dopo. Come avete capito quindi gli attestati di prestazione energetica sono fondamentali per accedere alle detrazioni. Proprio per questo sono stati necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Enea su APE e superbonus 110. Chiarimenti che abbiamo approfondito insieme ai nostri esperti. Continuate a leggere per scoprirli! Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

APE e Superbonus 110 %: la Faq n.5 di ENEA

Enea ha da poco rilasciato delle nuove FAQ tramite le quali si approfondiscono determinati aspetti relativi al Superbonus 110%. In particolare, considerato che:
“Per fruire delle detrazioni fiscali del 110% il comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, richiede la redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche”.
Tramite la Faq n. 5 sono state poste, 5 domande all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.  5 domande a cui sono state fornite le relative risposte. Vediamole insieme qui di seguito.

1. Con quale criterio devono essere determinate le classi energetiche? Tramite il decreto 26/06/2015 o tramite le leggi regionali?

Secondo l’ENEA, il criterio di classificazione da usare per Ape e Superbonus 110% è quello previsto dal decreto del MISE, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Semplificazioni e PA. Il decreto in questione risale al 26 giugno 2015. Questo per favorire l’uniformità di applicazione degli incentivi previsti dal Superbonus 110% in tutto il territorio Italiano. L’Enea però prevede anche la possibilità di rifarsi alla classificazione regionale per determinare le classi energetiche. Tuttavia questo è possibile solo se le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche previste dal suddetto decreto.

2. Quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra Ape-pre e Ape-post in caso di edifici unifamiliari?

Il caso di edifici unifamiliari, il confronto tra Ape pre e post intervento è del tutto simile a quello dei condomini. Nella risposta alla FAQ n.5 su Ape e superbonus 110 dell’Enea possiamo infatti leggere:
“Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’Ape-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli Ape convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari”.

3. In quali casi il direttore dei lavori o il progettista possono firmare gli Ape utilizzati ai fini delle detrazioni fiscali del 110%?

Il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110%. L’Enea specifica inoltre che questi ultimi non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

4. Quali Ape vanno depositati nei catasti regionali?

Gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento. Questi APE dovranno essere rilasciati rigorosamente prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.

5. Nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 a quale situazione deve riferirsi l’Ape ante intervento?

L’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori. Questo quindi significa che se anche i lavori di riqualificazione energetica sono iniziati prima del primo luglio si può comunque accedere al superbonus 110%. L’importante è essere in possesso dell’APE alla data di inizio dei lavori, da confrontare con quello rilasciato al termine degli stessi.

Ape e superbonus 110 %: conclusioni

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Si può usufruire della cessione del credito con regime forfettario?

Si può optare per la cessione del credito quando il contribuente è con regime forfettario?

Home » News » Pagina 10 Le possibilità offerte dal DL Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 con la legge n. 77, sono davvero tante. Questo è vero un po’ per tutti gli aspetti riguardanti questa legge. Tuttavia possiamo affermare che i dubbi assalgono i possibili beneficiari soprattutto quando si affronta l’argomento della cessione del credito. D’altronde, un’opportunità del genere non poteva altro che provocare tantissime domande da parte dei contribuenti. In questo approfondimento, come di consueto cercheremo di rispondere, avvalendoci dell’aiuto dei nostri esperti, della possibilità di optare per la   cessione del credito in regime forfettario delle P.Iva. Abbiamo cercato quindi, avvalendoci di fonti ufficiali di rispondere alla seguente domanda: “Il contribuente può optare per la cessione del credito con regime forfettario?”. Per dirla in maniera più specifica: “Un contribuente con regime forfetario può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) sulla singola unità immobiliare?“. L’Agenzia delle Entrate infatti, con la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020 ha cercato di chiarire in maniera definitiva il rapporto tra regime forfettario e cessione del credito, per la gioia di tanti di voi. Pronto quindi a scoprire se puoi usufruire di questa opzione? Allora prosegui nella lettura! Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Regime forfettario e cessione del credito: l’interpello all’Agenzia delle Entrate

La domanda che da il titolo a questo articolo ha recentemente ottenuto risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Più precisamente l’ente che controlla il Fisco Italiano, ha ritenuto rispondere con un documento ovvero la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020. Il documento in questione affronta appunto l’argomento: “Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus – Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) – Contribuente in regime forfetario”. In particolare questa risposta è stata necessaria dal momento che un contribuente, un libero professionista a regime forfettario e con reddito da lavoro autonomo, ha chiesto chiarimenti al Fisco. In particolare ha chiesto se per lui fosse possibile optare per la cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi del superbonus 110% al proprio genitore. Ovviamente solamente nel caso in cui rientrasse nei parametri previsti dal superbonus 110% (abbiamo approfondito l’argomento qui, qualora ti interessasse particolarmente).

La situazionepre 1 luglio 2020 e post 31 dicembre 2021

Per rispondere in maniera adeguata a questo quesito su cessione del credito con regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate ha preso come riferimento l’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013. In breve, questo articolo prevede che le detrazioni degli ecobonus, quindi le detrazioni prima del superbonus 110%, riguardano l‘imposta lorda. Per questo motivo l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti in regime forfetario che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tali soggetti non potrebbero fruire della corrispondente detrazione. Questo perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Cessione del credito con regime forfettario dopo l’approvazione del DL Rilancio

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha però cambiato le carte in tavola su cessione del credito con regime forfetario. In particolare, l’art. 121 del suddetto decreto, ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di optare, anziché per la detrazione diretta sulla dichiarazione dei redditi anche per:
  • lo sconto in fattura, ovvero un contributo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Questo contributo viene di solito anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti. Tra gli altri soggetti figurano gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tutti questi soggetti hanno facoltà di successive cessioni (illimitate).
Proprio a riguardo della cessione del credito per i soggetti a regime forfetario, l’AdE, ricordando i contenuti del DL rilancio ha ritenuto opportuno specificare quanto segue. Ai fini della scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’A.d.E. non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF.

Cessione del credito possibile per tutti

La cessione del credito è uno strumento creato ad hoc dal legislatore con la finalità di incentivare gli interventi di efficienza energetica. Questo tramite meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione. D’altronde, in alcuni casi, ad esempio nel caso del regime forfetario, non potrebbe essere utilizzata direttamente. Proprio per questo motivo, la cessione del credito può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi e non solo. Il credito di imposta maturato può anche essere ceduto ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. Inoltre, tutti i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

Cessione del credito con regime forfettario è possibile

Rispondendo, al contribuente che aveva presentato istanza di chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, il contribuente in regime forfetario può cedere il credito di imposta al proprio genitore. Ovviamente il credito maturato deve riguardare le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus pertanto gli interventi sostenuti devono possedere tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e rispettare tutti gli adempimenti previsti. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Stato di legittimità dell’immobile e superbonus 110%

Tutte le novità sullo stato di legittimità dell’immobile per poter accedere al superbonus 110%

Home » News » Pagina 10   Quella del superbonus 110% è sicuramente un’ottima iniziativa messa in campo dal governo Italiano per rilanciare il settore dell’edilizia e non solo. L’aliquota di detrazione al 110 % permette infatti di sostenere interventi di riqualificazione energetica, almeno in teoria, senza sborsare un centesimo. Una tale opportunità però non può essere concessa a chiunque. Ecco quindi che sono molti i paletti che sono stati posti in sede di redazione della norma, ma anche in sede di approvazione. La conversione in legge del DL Rilancio, ha infatti visto modificare il testo di quest’ultimo da numerosi emendamenti. Il risultato di tutto questo è che l’iter per ottenere la detrazione al 110% non è affatto semplice, tutt’altro: assomiglia sempre di più ad un percorso ad ostacoli. L’ultimo ostacolo introdotto riguarda proprio lo stato di legittimità dell’immobile sul quale si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica. Sono infatti stati approvati di recente i due decreti cardine relativi al Superbonus 110% (i decreti del MiSE Asseverazioni e Requisiti minimi). “Ma cosa è questo stato di legittimità dell’Immobile? Come si fa ad ottenerlo?” L’abbiamo chiesto ai nostri esperti e sulla base delle loro risposte abbiamo scritto questo articolo di approfondimento. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo: lo stato di legittimità dell’immobile

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo lo troviamo nella modifica apportata dall’art. 10, comma 1, lettera d) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertita in legge l’ 11 settembre 2020. Più precisamente riguarda l’articolo 9-bis del DPR n. 380/2006 (c.d. Testo Unico Edilizia) originariamente rubricato “Documentazione amministrativa” ed oggi “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”.

Il precedente testo dell’articolo 9-bis

Nel precedente testo del Decreto Semplificazioni, l’art.9 bis era rubricato come “Documentazione amministrativa” ed era composto da un solo comma. Questo comma conteneva le indicazioni da rispettare ai fini della presentazione del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal testo unico di cui al DPR n. 380/2001. In particolare stabiliva che le amministrazioni erano tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, in possesso delle altre pubbliche amministrazioni. D’altronde le amministrazioni non possono richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di documenti, informazioni e dati fornite da altre amministrazioni pubbliche.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9-bis

La novità introdotta dai decreti Mise Asseverazioni e Requisiti Minimi prevede che lo stato di legittimità dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa. Ma la cosa non finisce qui! Lo stato di legittimità dell’immobile è anche disciplinato dall’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare. Entrambi questi requisiti devono poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Nuovo stato di legittimità dell’immobile

In base a quanto introdotto dalla nuova disposizione quindi, lo stato legittimo di un immobile non è dato più dal titolo abilitativo originario o dall’ultimo intervento edilizio effettuato sull’immobile alternativamente. Per stabilirlo sono necessari entrambi i precedenti titoli, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. La norma di fatto quindi introduce per la prima volta la definizione di stato legittimo. Questa definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi.

Cosa accade per gli Immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio?

Per gli immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato di legittimità è quello che si può ricavare dalle informazioni catastali di primo impianto. Si tratta quindi di veri e propri documenti probanti:
  • riprese fotografiche,
  • estratti cartografici,
  • documenti d’archivio,
  • altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza,
  • titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare.
Questi documenti elencati qui sopra dovranno poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Non perderti altre notizie come questa: iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Superbonus 110 per il fotovoltaico e sistemi di accumulo: il tetto raddoppia a 96.000 Euro!

L’Agenzia delle Entrate stabilisce il nuovo limite di spesa del superbonus 110 per il fotovoltaico e sistema di accumulo

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Il DL Rilancio, rappresenta senza dubbio un’ottima occasione se si vogliono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica. Non smetteremo mai di ripeterlo.

Tra questi interventi vi rientra senz’altro anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, magari con delle batterie di accumulo dell’energia. Tuttavia, come spesso accade, il testo della legge n.77 approvata il 17 luglio scorso, ovvero della legge di conversione del DL Rilancio, non è molto chiaro sul fotovoltaico. In particolare, in molti si sono chiesti quale fosse il limite massimo della detrazione del Superbonus 110 per il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo.

Ad una prima lettura infatti, il limite per entrambi gli interventi sembrava essere quello di 48.000 euro. Il problema è che non si chiariva se questo limite si potesse applicare ad entrambi gli interventi cumulativamente oppure se fosse il totale di spesa massimo di un intervento che prevedeva sia l’installazione di un impianto fotovoltaico che di un sistema di accumulo.

E’ in questo contesto che si collocano i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che sono arrivati lo scorso 28 settembre con la risoluzione N.60/E. Chiarimenti che abbiamo cercato di esaminare insieme ai nostri esperti in questo approfondimento.

Superbonus 110 per il fotovoltaico e sistemi di accumulo: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto riportato dalla circolare N. 60/E, quanti si apprestano ad usufruire del super bonus 110 per il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo si troveranno davanti una bellissima notizia.

L’Agenzia del Fisco italiano ha infatti chiarito che l’installazione di impianti solari fotovoltaici con il montaggio (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro. Questo in pratica significa che tra impianto e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96mila euro.

Superbonus 110% per il fotovoltaico: come funziona?

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che tra gli interventi che ottengono la detrazione del 110% ci sono:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Questi devono essere connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48mila euro. Inoltre è previsto anche il limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Le condizioni sono le medesime degli impianti solari fatto salvo il limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Requisiti per il superbonus 110 per il fotovoltaico

Per ottenere la detrazione al 110% è necessario che:

  • l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti di efficientamento energetico. In alternativa deve essere eseguita insieme ad un intervento di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;
  • l’energia non autoconsumata in sito, o non condivisa per l’autoconsumo, deve essere ceduta obbligatoriamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) per poter beneficiare della detrazione del 110%.

Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

Con la nuova risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha fatto marcia indietro rispetto all’interpretazione data con la circolare 24/E/2020, con cui aveva affermato che il limite di spesa di 48mila euro era cumulativo. Nella precedente circolare infatti il limite era riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Secondo l’ultima circolare, infatti l’installazione del fotovoltaico rientra nel superbonus con un limite di spesa autonomo di 48mila euro per ogni unità immobiliare.  A questo si aggiunge anche il limite di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata. Il limite che scende a 1.600 € per ogni kWh se si effettua un intervento contemporaneo di ristrutturazione.

La  novità sta nel fatto che la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al superbonus. Questi impianti di accumulo godono delle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari. E’ inoltre previsto il limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

In particolare, all’interno della risoluzione possiamo leggere: “In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n.24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti”.

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Ecobonus 110 villette a schiera: requisiti e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 e villette a schiera: ecco tutte le info che stavi cercando!

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La questione dell’ ecobonus 110 e villette a schiera è sempre stata abbastanza spinosa, tanto da costringere l’Agenzia delle Entrate a intervenire tramite un interpello per dissipare i dubbi.

La sua risposta è arrivata il 9 settembre di quest’anno, con tanto di requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire di questo superbonus, oltre agli altri dettagli e persino alcune novità.

Per scoprire di più sull’ecobonus 110 per villette a schiera prosegui nella lettura!

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I requisiti per rientrare negli ecobonus 110 % per le villette a schiera

Tra i requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire dell’ecobonus spicca la necessità di realizzare un ingresso autonomo nella villetta. Inoltre è necessario che i lavori agevolati siano di efficientamento energetico, aumentando il livello di classificazione energetica dell’edificio di almeno due livelli. A tutto questo si aggiunge anche l’indipendenza funzionale: la villetta a schiera, quindi, non deve in alcun modo “dipendere” dal punto di vista funzionale dalle altre costruzioni.

Tutti i lavori effettuati per i quali si vorrebbe usufruire della detrazione devono fare riferimento agli articoli numero 121 e 119 del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. Per questo non si possono finanziare tutti quei lavori che non contribuiscono in nessuna maniera al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione.

A tutto questo si aggiunge anche un altro requisito che bisognerebbe rispettare per ottenere l’ecobonus 110 villette a schiera. L’edificio in questione, difatti, dev’essere unifamiliare, ovvero essere abitato da una sola famiglia. Inoltre deve essere di proprietà della famiglia stessa e quindi a uso esclusivo.

Unità immobiliare funzionalmente indipendente: ma cosa significa?

Un’unità immobiliare funzionalmente indipendente è quella dotata di sistemi energetici autonomi, ovvero impianti per il gas più l’energia elettrica oppure l’acqua, nonché per il riscaldamento. Inoltre è importante che tali impianti siano di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera. Qualora tale requisito non venisse per qualche motivo rispettato, non si potrebbe usufruire dell’ecobonus 110 % per villette a schiera.

Ovviamente, bisogna comunque dimostrare, tramite un apposito documento, di possedere tutti gli impianti di propria proprietà e quindi di essere funzionalmente indipendenti e non aver bisogno di un supporto funzionale esterno.

Ecobonus 110 villette a schiera e Accesso autonomo dall’esterno: cosa significa?

Per spiegare la presenza dell’accesso autonomo dall’esterno l’Agenzia delle Entrate si fa aiutare dal testo del Decreto Rilancio. In particolare, il testo di questo decreto legislativo specifica che l’accesso indipendente non dev’essere comune con le altre unità immobiliari. Esso non dev’essere chiuso da un cancello, né da un portone d’ingresso che permetta di accedere all’abitazione direttamente dalla strada oppure dal giardino/cortile di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera.

Ovviamente, gli ingressi autonomi possono anche essere multipli per poter ottenere gli ecobonus 110 villette a schiera, ovvero più di uno . In questo caso solo uno degli ingressi dovrebbe rispettare tutti i requisiti specificati in modo da poter essere considerato come “autonomo” e non tutti, come invece è stato erroneamente specificato in vari casi.

Ecobonus al 110% per villette a schiera o edifici plurifamiliari: come funziona?

Fino a ora abbiamo parlato esclusivamente di tutti gli edifici monofamiliari. Tuttavia, come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate, possono usufruire dell’ecobonus al 110% anche gli edifici plurifamiliari, che siano o meno in un’unità condominiale.

In questo tipo di edifici bisogna comunque rispettare tutti i requisiti già specificati, come accennato precedentemente. Se non si tratta di un condominio, bisogna avere delle entrante autonome per tutte le unità familiari che abitano nell’edificio. A tutto questo si aggiunge anche il rispetto dell’altro requisito: tutti gli appartamenti in cui abitano le varie unità familiari devono anche essere funzionalmente indipendenti, come è già stato chiarito prima.

Se questi requisiti non vengono rispettati, diventa impossibile accedere all’agevolazione fiscale dell’ecobonus al 110%.

Cosa fare con l’ecobonus al 110%?

Se, invece, si rispettano tutti i requisiti specificati, è possibile fruire di quest’agevolazione. Per farlo è possibile usare una delle tre formule d’utilizzo che sono state previste dal Decreto Rilancio.

  1. Innanzitutto bisogna ricordarsi della possibilità di fruire in maniera diretta della detrazione. In questo caso si devono comunque avere tutti i documenti che attestano l’effettiva esecuzione dei lavori. Inoltre, la detrazione va sempre specificata nella Dichiarazione dei Redditi, indipendentemente dal modello che si utilizza per farlo. Bisogna comunque ricordarsi che per poterne usufruire la data del pagamento per gli interventi edili eseguiti dev’essere compresa nel periodo temporale che va dal 1° luglio del 2020 fino al 31 dicembre del 2021.
  2. Lo stesso riguarda anche lo sconto in fattura che l’azienda edile può fare al cliente interessato in cambio del credito d’imposta che viene ceduto. Si tratta di una delle modalità di fruizione più interessanti attualmente, in quanto permette a tutti gli interessati di eseguire i lavori edili praticamente da zero e in modo del tutto gratuito (per l’ecobonus al 110%). Successivamente, l’azienda recupera il denaro speso per l’esecuzione degli interventi sotto la forma del credito d’imposta. Non solo: tale credito può anche essere utilizzato dall’azienda edile stessa ad altri soggetti. Grazie allo sconto in fattura, insomma, il credito d’imposta diventa di proprietà esclusiva della ditta stessa.
  3. Infine spicca anche la possibilità di effettuare la Cessione del Credito d’imposta di una somma corrispondente agli altri soggetti. In questo caso il cliente che beneficia della detrazione non deve rivolgersi all’impresa edile richiedendo lo sconto in fattura, ma paga i lavori di tasca propria. Di contro, si rivolge ad altri soggetti a cui cede il credito. Tra gli stessi spiccano gli istituti di credito e vari intermediari finanziari. Questi, a loro volta, possono eseguire una seconda cessione del credito d’imposta.

Come ottenere l’ecobonus al 110%?

Come già accennato, bisogna rispettare tutti i requisiti specificati poco prima per ottenere la detrazione. Per farlo quindi bisogna terminare i lavori nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. E quando si compila la Dichiarazione dei Redditi bisogna indicare lo svolgimento dei lavori edili direttamente nel modulo ed eventualmente, occorre anche allegare i vari documenti che testimoniano l’esecuzione.

In modo particolare si deve prestare attenzione a tutto ciò che concerne il documento che testimonia l’effettivo pagamento per i lavori svolti, poiché è il più importante. Nel caso in cui il giorno in cui eseguirai il bonifico del pagamento fosse successivo al 31 dicembre 2021, perderesti completamente il diritto a usufruire della detrazione.

Un discorso diverso vale per le aziende edili. Nel loro caso ha importanza il giorno effettivo della fine dei lavori. Per questo nel loro caso le operazioni edili sulle villette a schiera devono terminare prima del 31 dicembre 2021 e dopo il 1° luglio 2020. Loro, inoltre, devono anche essere in grado di dimostrarlo tramite un apposito documento che specifica la data di fine dei lavori.

Come funziona l’ecobonus al 110%?

Si può detrarre sempre una somma non superiore a 96 mila euro, che rappresenta il tetto massimo per le detrazioni offerte dall’ecobonus. Qualora il costo del lavoro fosse superiore, si potrebbe detrarre sempre un massimo pari a 96 mila euro.

Inoltre, la somma totale della detrazione sarà suddivisa in 5 rate di uguale valore. Per esempio, se il costo dell’opera edile fosse pari a 50 mila euro, ogni anno il contribuente avrebbe il diritto a detrarre 10.100 euro che in 5 anni farebbero un totale di 55 mila euro.

Chi può usufruire dell’ecobonus al 110%?

Possono beneficiare di questo ecobonus tutti i contribuenti italiani o stranieri, purché abbiano l’effettiva residenza in Italia e siano in grado di dimostrarlo.

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Comunicazione per la cessione del credito al Fisco: come farla?

Come si effettua la comunicazione per la cessione del Credito al Fisco?

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L’opzione relativa alla Cessione del Credito rappresenta una delle possibilità più interessanti per quanto concerne le varie detrazioni presentate dal Decreto Rilancio.

Prima di usufruirne ottenendo dei grandi vantaggi, però, occorre anche capire cosa bisogna fare per comunicare la propria volontà di Cessione del Credito al Fisco. Non ci dovrebbero essere troppi problemi nel cedere solo una parte oppure tutto il credito.

L’importante però è capire che la comunicazione al Fisco per la cessione del credito va svolta in una maniera estremamente precisa in modo da evitare tutti i possibili problemi in merito.

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La comunicazione per la cessione del credito al fisco

La comunicazione dev’essere eseguita solo per via telematica, entro le modalità e i limiti specificati all’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento numero 283847 l’8 agosto di quest’anno. Allo stesso documento è stato aggiunto anche il modello da compilare per comunicare la volontà di attivare l’opzione per la Cessione del Credito relativa agli interventi del superbonus. Ci riferiamo quindi ad interventi edili come quelli collegati al rischio sismico, agli impianti fotovoltaici, allo svolgimento dei lavori nel patrimonio edile e così via.

Non sono accettati gli altri modelli di presentazione della comunicazione ed è possibile usare un apposito servizio presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile anche usare gli altri canali telematici dell’Agenzia delle Entrare per comunicare al Fisco l’opzione relativa alla Cessione del Credito.

Possono farlo, letteralmente, tutti: non sono richieste né delle conoscenze particolari, né delle competenze specifiche. Ma bisogna stare attenti ai tempi entro i quali inviare questa comunicazione.

Quando bisogna comunicare al Fisco l’opzione per la Cessione del Credito?

È importante inviare questa comunicazione entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ammettiamo quindi che se le spese siano state sostenute nell’arco che va dal 1° luglio al 31 dicembre. In questo caso bisognerebbe eseguire la comunicazione entro il 19 marzo del 2021. Qualora si inviasse la comunicazione oltre il 16 marzo, quest’ultima potrà non essere accettata e, di contro, la persona potrebbe persino incorrere in sanzioni.

Come compilare il modulo di comunicazione per la Cessione del Credito?

Come già accennato prima, per comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria volontà di cedere il credito bisogna inviarle l’apposito modulo compilato. Questo modulo si compone di varie sezioni, tra cui le principali riguardano i dati del beneficiario e i dati relativi al rappresentante del beneficiario. Si tratta comunque di due campi in cui è richiesto d’inserire dei dati generali.

Successivamente si trova il campo “Condominio”, che bisogna compilare unicamente nel caso in cui la comunicazione riguardi gli interventi edili svolti sulle parti comuni dell’edificio.

A quel punto spicca il campo Impegno alla Trasmissione Telematica: questo campo va compilato unicamente se la comunicazione avviene per mezzo di un intermediario. Infine ci sono il visto di conformità, il campo di asseverazione dell’efficienza energetica e del rischio sismico: sono le sezioni che vanno compilate unicamente dal professionista chiamato a rilasciare il visto di conformità oppure dal responsabile del CAF.

Da questo si evince la necessità di prestare la maggiore attenzione ai primi due campi. Nella prima sezione, chiamata Dati del Beneficiario, bisogna indicare il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico del soggetto che ha beneficiato della detrazione e vuole cedere il credito.

L’altra sezione è quella relativa al rappresentante del beneficiario: si tratta di un campo che va compilato unicamente se il firmatario è un individuo differente dal soggetto che richiede il trasferimento della Cessione del Credito. Infine spicca anche il campo Codice Carica: in questo spazio bisogna immettere il codice 1 (per il rappresentante legale) o il 2 (per coloro che sono i rappresentanti degli interdetti, inabilitati o minori).

Campo “Condominio”

Come già accennato, si tratta dello spazio che bisogna compilare solo se è un condominio a richiedere la Cessione del Credito. In questo caso bisogna indicare il codice fiscale del condominio (non è obbligatorio indicarlo qualora il condominio fosse minimo). In quest’ultimo caso, però, bisognerebbe compilare il campo “Condominio minimo“. Inoltre andrà inserito il numero 1 nel caso in cui questo condominio avesse un amministratore, oppure il 2 qualora non lo avesse. A tutto questo si aggiunge la necessità d’indicare il codice fiscale dell’amministratore condominiale oppure del condominio. Infine sarà necessario aggiungere la firma dell’amministratore (se c’è) e il suo indirizzo di posta elettronica.

Tutti gli altri campi sono strettamente specializzati e professionali. Pertanto devono essere compilati unicamente dagli esperti dei relativi settori e la persona che vuole cedere il credito non deve compilarlo, a meno di essere completamente sicura di tutte le relative opzioni.

Verificare che la comunicazione sia giunta

Quando si compila il modulo indicato dall’Agenzia delle Entrate e lo si invia alla stessa, teoricamente la persona non deve più compiere alcun’altra azione. Tuttavia, non è propriamente così. Bisogna infatti verificare che tale comunicazione sia effettivamente giunta a destinazione.

Per farlo basta semplicemente chiamare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della propria zona di residenza il giorno dopo aver trasmesso la comunicazione e chiarire se quest’ultima è arrivata oppure no. Fintanto che il sistema è digitale, oltre che automatico, la comunicazione arriva all’Agenzia delle Entrate arriverà praticamente sempre. Ma ci possono comunque essere degli errori nel sistema che, a loro volta, comporterebbero una serie di problemi, complicazioni e difficoltà.

Verificate sempre che la comunicazione pervenga all’Agenzia delle Entrate. Informatevi sullo stato della vostra domanda assicurandovi che abbia superato le verifiche necessarie. Meglio una verifica in più che ritrovarsi con una serie di problemi successivamente.

Nel caso in cui il documento non sia stato recapitato correttamente all’Agenzia delle Entrate, bisognerà preoccuparsi di spedirlo ex novo, come già chiarito poco prima. Fate attenzione ad evitare errori!

Cosa fare dopo l’invio della comunicazione?

Una volta che la comunicazione è stata recapitata con successo all’Agenzia delle Entrate, non resta che aspettare. Il modulo per mezzo del quale si effettua la comunicazione sarà opportunamente analizzato dagli impiegati del Fisco, che quindi daranno il via libera alla Cessione del Credito dal privato all’azienda.

In alcuni casi è possibile che il Fisco neghi tale possibilità a causa dei problemi delle persone con l’Agenzia delle Entrate. Tra le varie cause di un evento così spiacevole spiccano problemi con il Fisco, tra le quali un posto importante è occupato dalle tasse non pagate. Se così fosse, la persona potrebbe cedere il credito a un’azienda solo qualora si rimettesse completamente in regola dal punto di vista fiscale.

Inoltre è possibile che la comunicazione non vada a buon fine a causa dei vari errori interni al modulo. Per evitarli si consiglia di rileggere per bene la comunicazione dopo averla compilata. In questo modo si sarà effettivamente sicuri di evitare gli errori che potrebbero compromettere la comunicazione.

Come già accennato, è meglio non compilare i campi troppo specialistici, specialmente se non si sa come farlo: si tratta di spazi che devono essere compilati dagli specialisti a cui è stato affidato il lavoro. Questo riguarda, per esempio, il campo Asseverazione efficienza energetica e rischio sismico, ma anche gli altri, che si trovano nella parte superiore del modello da compilare.

Quanto tempo ci vuole per inviare la comunicazione per la Cessione del Credito?

Coloro che sanno farlo bene e conoscono come compilare tutti i campi ci mettono, solitamente, poco meno di 5 minuti. Tuttavia, se è la prima volta che si compila un documento di questo genere, non si sa come usare nella maniera giusta i vari servizi web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, né si conoscono le varie peculiarità di queste operazioni, sarà possibile metterci di più.

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Bonifico superbonus 110 sbagliato? Ecco come rimediare

Cosa accade se si sbaglia il bonifico superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili? Scopri come rimediare e non perdere la detrazione!

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È sempre il momento giusto per poter ristrutturare la propria abitazione, ma questo 2020 offre molti vantaggi. Da poco è stato infatti confermato il Bonus per le ristrutturazioni e per gli interventi di riqualificazione energetica. Compiere lavori di un certo tipo nella propria abitazione non è mai facile, molte volte si tratta di un processo molto lungo, inoltre ogni ristrutturazione va studiata nei minimi dettagli.

Con questa agevolazione fiscale che lo Stato offre a tutti i cittadini sarà sicuramente molto più semplice scoprire i vari incentivi che spettano a chiunque voglia fare lavori in casa. In ambito del Superbonus 110 inoltre, per ottenere le detrazioni spettanti è necessario rispettare molti requisiti oltre che adempiere agli obblighi burocratici correttamente. Ma perché è necessario effettuare un bonifico per ottenere il superbonus 110 quando in realtà questo altro non è che detrazioni fiscali? 

Quello che devi sapere è che, tra le altre cose, per poter usufruire del Bonus ogni contribuente deve effettuare gli acquisti solo tramite bonifico. Ecco quindi che può capitare di effettuare un bonifico superbonus 110 sbagliato. Ma cosa succede in questo caso?

Abbiamo cercato di capire come procedere nell’eventualità che ciò avvenga chiedendo aiuto ai nostri esperti ma non solo. In questo articolo infatti scopriremo anche come si fa una richiesta, su quali aree il Bonus può essere utilizzato e molte altre cose.

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Cosa accade se si sbaglia il bonifico superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili?

Eccoci arrivati alla domanda che in molti si pongono ed è la seguente: cosa succede se si sbaglia il bonifico per il superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili?

Innanzi tutto bisogna sapere che per poter usufruire del Bonus ogni contribuente deve effettuare gli acquisti solo tramite bonifico. Errare è umano e può capitare a chiunque di sbagliare il destinatario del bonifico e mettere così a rischio le detrazioni che si ricevono quando si fa richiesta del Bonus.

Ogni contribuente che effettua il bonifico, deve necessariamente procedere a rilasciarne uno parlante e non un bonifico normale.

Un bonifico si può sbagliare per molti motivi, il contribuente può aver inviato una normativa sbagliata, può aver inserito un codice fiscale sbagliato o meglio ancora può aver sbagliato ad effettuare la tipologia di bonifico non sapendo che occorre necessariamente quello parlante.

Come correggere un bonifico superbonus 110 sbagliato

Per correggere un bonifico superbonus 110 sbagliato, la prima strada che viene in mente è quella di annullare quello precedente e farne un altro, ma molto spesso può essere tardi. Laddove non è possibile ripetere il bonifico bisogna procedere stipulando un’autodichiarazione con l’impresa esecutrice, in cui si dovrà dichiarare di aver ricevuto il pagamento e che “il corrispettivo accredito in suo favore è incluso nella contabilità dell’impresa ai fini della sua concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.

Dopodiché ogni contribuente dovrà presentare la dichiarazione che sostituisce l’atto rilasciato dall’impresa con la personale dichiarazione dei redditi, solo in questo modo è possibile non perdere l’agevolazione delle detrazioni.

Se invece gli interventi sono pagati in altri modi che non sono il bonifico parlante o altre tipologie di bonifico, di conseguenza il contribuente non ha diritto ad avere accesso alle detrazioni del Bonus ristrutturazione o del superbonus 110. Quando si sbaglia il bonifico si può sempre rimediare, ma è consigliabile leggere bene tutte le informazioni prima di poter procedere con la richiesta.

Come pagare e cosa conservare per le detrazioni

Le detrazioni nel campo delle ristrutturazioni edilizie prevedono in modo obbligatorio solo il pagamento attraverso il bonifico parlante, quindi sono esclusi tutti coloro che pagano in contati, con assegni, carte di credito e molti altri metodi.

Molto spesso la banca mette a disposizione il servizio di home banking attraverso cui è possibile effettuare il bonifico parlante, laddove non sarà possibile bisognerà recarsi necessariamente presso uno sportello bancario, dove si potrà compilare un modulo apposito per la richiesta del bonifico parlante.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione si deve sapere che nella causale del versamento si deve inserire il codice fiscale del contribuente e la partita IVA di chi riceverà il bonifico. Se invece si tratta di opere o lavori condominiali si devono indicare tutti i dati dell’amministratore condominiale. Una volta che il bonifico sarà effettuato bisognerà conservare tutte le ricevute fiscali per poter avere accesso alle detrazioni in modo molto semplice e rapido, inoltre nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate faccia i suoi controlli di routine, tutti i documenti che attestano i pagamenti dovranno essere esibiti.

Bonifico superbonus 110 e non solo: Tutti i documenti da conservare

Nel dettagli tutti i documenti da conservare sono:

  • le abilitazioni amministrative che variano in base alla tipologia di lavoro che si sta effettuando. Se non si è in possesso di quest’ultime può essere molto utile anche una dichiarazione che sostituisce l’atto principale;
  • domanda di accatastamento per gli immobili che non hanno censimento;
  • ricevuta di pagamento regolare dell’Imu;
  • ricevuta dei bonifici superbonus 110 di pagamento;
  • fatture e ricevute fiscali di tutte le spese che sono state sostenute.

Quali spese si possono effettuare senza dover stipulare un bonifico?

Non tutte le spese hanno bisogno di un bonifico superbonus 110, nello specifico di uno parlante. Esistono alcune spese che possono comunque beneficiare della detrazione, tra queste troviamo:

  • i diritti di tutte le concessioni;
  • gli oneri di urbanizzazione dell’immobile;
  • tutti i diritti di segreteria a cui si è sottoposti quando si svolgono determinate procedure;
  • ritenute fiscali sugli onorari di tutti i professionisti a cui ci si rivolge;
  • le imposte di bollo.

Cosa succede se il conto è intestato a più persone?

Molte volte può capitare che più persone abbiano un conto cointestato. In questo caso specifico non ci sono problemi, tutto ciò che occorre è specificare nella causale il codice fiscale di chi vuol beneficiare della detrazione. Se invece vogliono beneficiare più persone allora basterà inserire il codice fiscale di tutti i contribuenti.

bonifico superbonus 110: Le ultime novità sulla detrazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna in modo periodico le informazioni che riguardano tutti i Bonus. Nell’ultimo periodo ha informato tutti con una circolare per fornire informazioni importanti che riguadagno i pagamenti.

Se il bonifico superbonus 110 viene effettuato da un conto corrente che non corrisponde al beneficiario della detrazione, l’agevolazione può essere comunque utilizzata e non sarà annullata. L’importante è sempre inserire nella causale il codice fiscale di chi ne deve beneficiare.

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