Interventi trainati e trainanti spiegati dall’Agenzia delle Entrate

Interventi trainati e trainanti spiegati dall’Agenzia delle Entrate

La riposta n.523 del 4 novembre fornisce ulteriori chiarimenti su interventi trainati e trainanti

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Con la risposta ad un interpello, l’agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti importanti del superbonus 110% riguardanti interventi trainati e trainanti.

I chiarimenti in questione sono stati affidati alla risposta 523 del 4 novembre 2020 che non si limita solamente a fornire un quadro riassuntivo di come sia possibile accedere al superbonus. Questa riposta si focalizza su sulle modalità di accesso al superbonus effettuando interventi trainati e trainati (di cui abbiamo affrontato la definizione qui) in un immobile da radere al suolo e ricostruire ex novo.

In particolare, non si tratta di una semplice ricostruzione dell’immobile, ma di un ampiamento del numero delle unità immobiliari dell’immobile da demolire e poi riscostruire. L’istante infatti manifesta chiaramente l’intenzione di fare in modo di acquisire almeno due unità immobiliari.

La risposta dell’agenzia delle entrate su interventi trainati e trainanti è degna di nota perché chiarisce più aspetti connessi al beneficio in questione, quali:

  1. il calcolo dei limiti massimi di spesa sostenibile
  2.  viene chiarita la funzione dell’impianto di riscaldamento al momento della partenza dei lavori. 

Data la delicatezza della questione abbiamo chiesto ai nostri esperti di esaminarla approfonditamente nelle prossime righe. Perciò continua a leggere!

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La richiesta del contribuente

L’istante comunica al fisco che ha ottenuto il permesso per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un immobile fatiscente. Inoltre aggiunge anche che al termine dei lavori che si intendono eseguire, il nuovo edificio dovrà avere 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti anziché una come il precedente. L’istante aggiunge anche che intende effettuare lavori rientranti nel sismabonus oltre che lavori di riqualificazione energetica.

Fatta presente quindi la sua situazione al fisco, l‘istante chiede se:

  1. i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare esistente prima dell’intervento oppure sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;
  2. per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto.

La risposta del fisco su interventi trainati e trainanti

Innanzitutto è doveroso specificare che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un parere favorevole per quanto riguarda l’accesso alle detrazioni del 110 % sugli interventi trainati e trainanti che l’istante vuole effettuare. Inoltre riconosce anche la complessità di questa operazione, pertanto precisa i seguenti aspetti su interventi trainati e trainanti.

Prendiamo quindi in esame le risposte ai 2 quesiti dell’istante in maniera distinta.

La risposta al quesito n.1

Per quanto riguarda il quesito n. 1, l’agenzia comunica, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio di interventi trainati e trainanti. Non si deve quindi fare riferimento alla situazione risultante a fine dei lavori da realizzare ai fini dell’applicazione delle detrazioni del 110%.

D’altronde questo era già stato stabilito con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Riassumendo: il limite di spesa massimo per interventi trainati e trainanti è quello dell’unità abitativa di partenza.

La risposta al quesito n.2

La risposta al secondo quesito riguarda l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito l’agenzia delle Entrate evidenzia che la Circ. 24/E/2020 ha chiarito, in relazione agli interventi “trainati” di riqualificazione energetica spetta:

“a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile”.

Inoltre, il recente Decreto Agosto modifica la definizione di impianto termico (maggiori info le trovi cliccando qui). Per impianto termico infatti ora si intende un: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti. L’impianto può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria. In alternativa può essere destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

Tutto ciò di cui abbiamo appena parlato avviene indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Una definizione, quella di vettore energetico, che comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore. Inoltre comprende anche gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici invece i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Pertanto, ai fini del Superbonus, è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

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