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Quando sarà possibile effettuare la comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura?

Ecobonus110%: la comunicazione per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sarà possibile dal 15 ottobre 2020

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La pubblicazione di tutti i provvedimenti attuativi previsti dal DL Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 dopo aver subito le necessarie modifiche, ha fatto entrare nel vivo le nuove detrazioni fiscali del 110%.

Come già ampiamente riportato in queste pagine, queste detrazioni sono previste solamente per l’efficienza energetica (Ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus). Inoltre, come forse già saprai, si tratta di detrazioni che vengono rilasciate per due modalità di interventi: i cosiddetti interventi “trainati” e gli interventi “trainanti”. Abbiamo già approfondito la differenza fra queste due tipologie di intervento in altri articoli all’interno delle pagine di questo blog (ad esempio qui) pertanto non indugeremo oltre in questo argomento.

Quello che ci preme specificare in questa sede è la vera novità degli Ecobonus. Questa risiede non tanto nella tipologia di interventi sostenuti dalle detrazioni quanto piuttosto nelle modalità in cui è possibile usufruirne.

E proprio queste ultime modalità di riscossione del credito di imposta trovano finalmente una data per il loro inizio dell’iter di approvazione. E’ infatti notizia di questi giorni che tra poco sarà possibile effettuare la comunicazione per cessione del credito e sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate.

Ma in quali modi sarà possibile usufruire del credito di imposta? Da quando e per quanto tempo? Continua a leggere per scoprirlo!

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Le modalità di riscossione del credito di imposta

Come abbiamo scritto poco più sopra, uno degli aspetti più importanti introdotti dal decreto Rilancio è la possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale spettante in più modi.

In particolare è possibile:

  • detrarre l’importo spettante dalla dichiarazione dei redditi in quote di uguale suddivisione in 5 anni;
  • optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Ed è proprio quest’ultimo punto quello che ci interessa approfondire dal momento che per poter optare per questa modalità di riscossione è necessario effettuare la comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

Come funziona la comunicazione per la cessione del credito di imposta all’AdE?

La comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle entrate deve avvenire secondo determinate e ben precise modalità per poter essere in regola e quindi accettata. Qui di seguito abbiamo cercato di riassumere quali sono queste regole da seguire:

  • L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.
  • Deve avvenire tramite il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” allegato al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847.

Istruzioni per la procedura telematica

La procedura telematica per effettuare questa comunicazione sarà disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso:

  • La mia scrivania
  • Servizi per
  • Comunicare

Arrivato a questo punto dovrai selezionare “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

Per quali tipologie di interventi può essere richiesta lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura può essere esercitata con riferimento alle seguenti tipologie di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Conclusioni

Quella che abbiamo sostanzialmente avuto modo di riportare in questo articolo è quindi una bella notizia a tutti gli effetti. Quanti infatti si stanno apprestando ad affrontare i lavori di riqualificazione energetica usufruendo degli ecobonus hanno finalmente una tempistica certa per effettuare la comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.

Sarà infatti possibile effettuarla a partire dal 15 ottobre fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione fiscale.

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Documenti Ecobonus: quali sono quelli necessari alla cessione del credito?

Ecco la lista di tutti e 36 documenti ecobonus che un privato deve presentare alla banca per poter usufruire delle cessione del credito

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No, non non hai letto male.

Sono ben 36 (38 qualora non fossi il proprietario diretto) i documenti ecobonus che dovrai presentare alla banca per poter usufruire della cessione del credito prevista dal superbonus 110%. Una lunga, anzi lunghissima, lista di documenti ecobonus in grado di scoraggiare chiunque abbia intenzione di procedere alle pratiche necessarie con le sue sole forze.

Chi possiede un’ abitazione isolata ed ha intenzione di effettuare dei lavori di riqualificazione energetica dovrà pertanto imporsi una riflessione seria: detrarre le spese in 5 anni oppure optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura? Sono queste infatti le modalità tramite cui è possibile usufruire delle detrazioni fiscali prevista dagli Ecobonus 110%.

Come anche il titolo del nostro approfondimento riporta, qualora decidessi di optare le seconde due modalità di riscossione del credito, dovrai, per forza di cosa rivolgerti a dei professionisti come dei geometri oppure direttamente a noi! Questo perché la lista dei documenti ecobonus, come avrai avuto modo di capire è davvero lunga.

Ma quali sono questi documenti? Qui di seguito abbiamo riassunto in una check list i documenti ecobonus necessari per la cessione del credito.

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Cosa prevede la cessione del credito per il Superbonus 110%?

Prima di addentrarci nella lista dei documenti Ecobonus da produrre, ricordiamo in primis i punti fermi della cessione del credito.

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
  • è stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;
  • sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di restauro delle facciate;
  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

Quali banche praticano la cessione del credito?

Ad oggi sono solo alcune le banche a praticare la cessione del credito. Ognuna di queste ha predisposto dei prodotti appositi con offerte specifiche che nella maggior parte dei casi sono scaricabili sui siti ufficiali degli istituti di credito.

Ecco quali sono qui di seguito:

I documenti ecobonus che attestano il titolo di detenzione/possesso dell’immobile.

Per poter accedere alla cessione del credito maturato durante la realizzazione del cappotto termico, il proprietario dell’immobile dovrà fornire alla banca la documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile.

Quindi dovrai fornire la seguente documentazione a seconda dei vari casi:

  • se sei proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie dovrai procurarti il certificato rilasciato dai pubblici registri immobiliari:
  • se invece sei detentore (locatari, comodatari) dell’immobile dovrai produrre:
    a) il contratto di locazione/comodato registrato;
    b) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • Qualora tu fossi familiare convivente del possessore/detentore dovrai consegnare:
    a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);
    b) il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
    c) sempre la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • In caso tu fossi coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge dovrai procurarti:
    a) la documentazione attestante l’assegnazione;
    b) il titolo di possesso (certificato immobiliare);
    c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • Se invece sei convivente di fatto del possessore/detentore dovrai essere in possesso di:
    a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);
    b) titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
    c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
  • In qualità di futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente registrato, immesso nel possesso dell’immobile dovrai produrre:
    a) preliminare registrato da cui si evinca l’immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato);
    b) la dichiarazione del consenso da parte del proprietario.

I requisiti soggettivi per accedere agli ecobonus

A questo punto, dopo aver elencato la documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile (che qui ritrovate al punto 1), possiamo finalmente iniziare la nostra lista dei documenti ecobonus. Qui di seguito trovate infatti i documenti da presentare che attestano che siete in possesso dei requisiti soggettivi per accedervi:

  1. documentazione attestante il titolo di detenzione/possesso dell’immobile (come abbiamo riportato nel paragrafo precedente);
  2. la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di eventuali contributi;
  3. la dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si dichiara che l’immobile non è detenuto nell’ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sisma ed ecobonus);
  4. per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell’anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito);
  5. un’altra dichiarazione sostitutiva d’atto notorio con la quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
  6. il titolo abilitativo edilizio (se previsto) o l’autocertificazione inizio/fine lavori. Ad esempio, abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori se previste dalla tipologia di intervento o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e fine lavori.

Documenti Ecobonus: la checklist della documentazione riguardante l’immobile in cui si effettuano i lavori

Entriamo ora invece nel merito dei documenti ecobonus riguardante il lato tecnico dell’immobile in cui si effettuano i lavori. Per redarre questa lista ovviamente abbiamo preso in considerazione il caso in cui si debba isolare termicamente l’abitazione e/o sostituire la caldaia del riscaldamento. Questo perché sono questi due i principali interventi agevolati dal decreto Rilancio per rendere le nostre case efficienti da un punto di vista energetico.

I documenti ecobonus iniziali

  1. autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni, specificando dettaglio (il requisito in verità era presente nella bozza del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico poi è stato tolto);
  2. visura catastale;
  3. Ape stato iniziale;
  4. analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
  5. relazione tecnica ai sensi della legge 10/91;
  6. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
  7. pratica edilizia;
  8. prospetti in dwg;
  9. preventivi e/o computi metrici;
  10. dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
  11. documentazione fotografica intervento;
  12. certificazioni serramenti nuovi;
  13. dati e certificati nuovi oscuranti;
  14. schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;

L’avanzamento lavori dopo almeno il 30% degli stessi:

  1. comunicazione inizio lavori;
  2. preventivi e/o computi metrici;
  3. fatture Sal e computi metrici quantità realizzate;
  4. documentazione fotografica e Sal;
  5. asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo;
  6. scheda descrittiva dell’intervento;
  7. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda

Documenti ecobonus necessari a fine lavori

  1. preventivi e/o computi metrici;
  2. dichiarazione di fine lavori;
  3. Ape stato finale;
  4. fatture e computi metrici quantità realizzate;
  5. documentazione fotografica a fine lavori;
  6. asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20
  7. segnalazione Certificata di agibilità;
  8. scheda descrittiva dell’intervento;
  9. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

Conclusioni

Se sommiamo fra di loro le precedenti liste scopriamo che sono quindi 36 i documenti ecobonus richiesti dalla banca da inizio a fine lavori per ricevere i soldi necessari per pagare gli stessi. Inoltre per molti di questi documenti sarà necessario richiedere l’apporto di professionisti o tecnici abilitati, un servizio che possiamo garantirvi qualora decidiate di rivolgervi a noi di Valore Energia.

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Ecobonus fino al 2023 con la prossima Legge di Bilancio!

La prossima Legge di Bilancio potrebbe prevedere una proroga del Superbonus. Il viceministro al MEF, Antonio Misiani ha confermato che si va verso gli Ecobonus fino al 2023

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Ebbene si, hai capito bene. Il viceministro al MEF ha confermato che con la Prossima Legge di Bilancio potrebbe essere inserita una proroga alla scadenza del Superbonus. Secondo le sue dichiarazioni infatti sarebbe possibile usufruire degli Ecobonus fino al 2023.

Nel frattempo sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata attivata una sezione apposita nella quale è possibile consultare tutti i riferimenti normativi riguardo gli Ecobonus. Una sezione quindi che, se verrà confermata la notizia rilasciata nelle dichiarazioni del viceministro Antonio Misiani, avrà una vita ben più lunga della scadenza prefissata al 31 dicembre 2021.

Quello del superbonus, inutile negarlo, è un contributo fiscale molto importante. Questo perché permette al contribuente, come abbiamo già avuto modo di spiegare nelle pagine di questo blog, di recuperare sotto forma di credito di imposta il 10% in più della somma spesa per i lavori di riqualificazione energetica sostenuti. Inoltre, è anche possibile cedere questo credito di imposta maturato per godere dello sconto in fattura. In alternativa allo sconto in fattura è possibile per avere un rimborso da parte di una banca o di un istituto di credito che ha aderito al progetto.

L’obiettivo del superbonus è quello di favorire un’importante ripresa del settore edilizio che ha causa del lockdown è stato messo a dura prova. Per questo, la data di scadenza del 2021, potrebbe non essere sufficiente ed il governo sta pensando quindi prorogare gli Ecobonus fino al 2023. La proroga della scadenza potrebbe quindi allargare in maniera sostanziale la platea dei beneficiari di questa misura oltre che il numero di interventi di riqualificazione energetica ed edilizia da effettuare.

Se pensi che questo articolo ti possa essere d’aiuto o comunque ti piacerebbe rimanere sempre informato su questa tematica allora c’è solo una cosa che devi fare. Iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La dichiarazioni del viceministro Antonio Misiani a Il Messaggero sulla proroga degli ecobonus fino al 2023

Il viceministro all’Economia Antonio Misiani è intervenuto sulle pagine del quotidiano il Messaggero proprio per fare chiarezza sui piani del Governo. D’altronde siamo a settembre e questo è il periodo in cui iniziano i lavori che porteranno all’approvazione della prossima legge di Bilancio. La stessa che dovrebbe contenere la proroga per gli Ecobonus fino al 2023.

Nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, il viceministro ha confermato che il Superbonus può essere esteso oltre la scadenza indicato nel DL Rilancio. In particolare ha precisato che, se si riuscisse ad ottenere l‘autorizzazione a rendicontare gli Ecobonus con il Recovery fund, gli Ecobonus potrebbero rimanere in vigore fino al 2023.

In particolare, sempre secondo il viceministro, questa sarebbe una scelta strategica. E’ infatti Misiani stesso a sottolineare come, con la Legge di Bilancio 2021, sarà necessario: “cambiare passo rispetto ai decreti anti-crisi di questi mesi”. Da misure di sostegno si dovrà passare a riforme strutturali. Solo così il governo sarà in grado di dare una forte spinta all’economia quindi agli investimenti privati oltre che quelli pubblici.

E quale misura risponde meglio all’identikit tracciato dal viceministro di quella degli Ecobonus? Per questo motivo è molto probabile che alla fine, il progetto del governo di rifinanziare gli ecobonus fino al 2023 alla fine andrà in porto

Le altre misure che potrebbe contenere la legge di bilancio 2021

Le dichiarazioni del viceministro Misiani però non terminano qui. Secondo il viceministro al MEF infatti ci sono altri obiettivi strategici da raggiungere con la prossima legge di bilancio. Tra questi è previsto anche un taglio delle tasse.

Oltre alla proroga degli ecobonus fino al 2023 quindi, la prossima legge di Bilancio dovrà contenere anche delle misure in grado di ridurre il cuneo fiscale. D’altronde è lo stesso Misiani ad affermare che: “E’ necessario alleggerire il carico sulle famiglie con figli a carico, sui redditi medi e bassi, e razionalizzare le tax expenditures. Servirà individuare un modello di organizzazione dell’Irpef che sia il più rispondente a questi criteri”. A questo proposito, probabilmente il modello da prendere da esempio per effettuare questa manovra è quello tedesco.

Buone notizie in arrivo per il 2021

Insomma come abbiamo riportato in questo approfondimento probabilmente, il 2021 sarà un anno, finanziariamente parlando, migliore rispetto al 2020. All’orizzonte infatti non c’è solo la proroga degli Ecobonus fino al 2023 ma anche delle misure volte a ridurre le tasse!

Misure che, come nostra abitudine, non mancheremo di trattare all’interno delle pagine di questo blog. Pertanto non perderti nemmeno un aggiornamento ed iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Finalmente ora è disponibile la Guida al superbonus 110% dell’Agenzia delle entrate

E’ stata appena rilasciata la Guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate, scopriamo di cosa si tratta in breve.

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Come già abbiamo avuto l’occasione di riportare fra le pagine di questo blog, il tanto atteso Decreto Rilancio è stato finalmente approvato.

Nel decreto, dettato dall’urgenza di adottare misure in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, a causa dell’emergenza Covid-19 sono state implementate delle misure a nostro avviso importantissime .Ci riferiamo in particolar modo ai tanto attesi Ecobonus 110% che dovrebbero, almeno speriamo, dare una svolta Green all’economia.

Tuttavia, come abbiamo ripetuto innumerevoli volte fino a questo momento, prima di poter capire come muoversi era necessario attendere le tanto famose Linee Guida dell’Agezia delle Entrate.

Ebbene la tanto attesa Guida al Superbonus 110% è stata finalmente resa disponibile, come tra l’altro anticipato non più tardi della scorsa settimana dal direttore dell’Agenzia.

Cerchiamo quindi di analizzarne i punti salienti in questo articolo introduttivo alle misure illustrate nella Guida al Superbonus 110%. Ti ricordiamo che puoi trovare il documento che contiene queste misure direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui.

Se vuoi approfondire questi argomenti però ti consigliamo di rimanere aggiornato ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui e compilando il form!

Guida al superbonus 110%: in cosa consiste di preciso?

Nella guida al superbonus 110% è specificato, come tra l’altro abbiamo già largamente anticipato, che l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico è adesso del 110%.

Sarà possibile usufruire di questa detrazione per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Gli interventi che vi rientreranno sono, oltre quelli di efficientamento energetico,  quelli di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove disposizioni appena approvate consentono quindi di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese ma non finiscono qui. Vanno infatti ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le altre norme vigenti che disciplinano le altre detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Per questo tipo di interventi, inoltre sono attualmente riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche. Questo avviene quando questi interventi sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

La novità più importante del DL Rilancio: la cessione del Credito

Le due novità più importanti del DL Rilancio, contenute anche nella guida al Superbonus 110% sono le seguenti: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Viene infatti introdotta la possibilità di optare, anziché della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura. In questo caso saranno quindi i fornitori di beni o servizi quindi ad effettuare i lavori, praticamente gratis, proprio come noi di Valore Energia.

Tuttavia, le aziende hanno bisogno di fatturare per andare avanti, proprio per questo motivo lo sconto in fattura avverrà nella stragrande maggioranza dei casi in concomitanza con la cessione del credito. Il cliente quindi, facendo i lavori usufruirà dello sconto in fattura solo se cederà il credito di imposta cui ha diritto grazie agli Ecobonus 110% all’azienda, o quantomeno ad una delle imprese, che gli hanno effettuato i lavori. Una volta acquisito il credito, le aziende potranno cedere a loro volta questo credito ad altri soggetti, come ad esempio banche ed enti assicurativi.

Queste possibilità riguardano interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • restauro o recupero della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Guida superbonus 110%: gli adempimenti

Come avrai capito se hai letto fino a questo punto, questa normativa è particolarmente favorevole. Pertanto, per evitare truffe e situazioni poco chiare, sono previsti nuovi adempimenti da rispettare in aggiunta a quelli previsti di solito.

A fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto o cessione del credito il contribuente deve acquisire anche:

  1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Questo visto sarà rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  2. la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Potranno effettuare questa asseverazione solamente i tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche ed i professionisti incaricati della progettazione strutturale e non solo. Anche i professionisti della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico potranno farlo. L’asseverazione in questione dovrà certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali ma non solo. Dovrà infatti certificare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Inoltre, sempre nella Guida al Superbonus 110% è specificato che: “l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione”.

Chi vigilerà sugli adempitmenti?

A vigilare sugli aspetti di cui abbiamo scritto qui sopra sarà l‘Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare l’ENEA effettuerà controlli, sia documentali che tramite sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.

Qualora l’ENEA dovesse riscontrare delle incongruenze che ad ulteriori verifiche facessero decadere il diritto di usufruire di queste detrazioni, l’Agenzia delle Entrate sarà autorizzata a procedere con il recupero del credito. Un credito subirà una maggiorazione aggiungendo l’ammontare della multa e gli interessi maturati nel tempo.

Seguici per ulteriori approfondimenti

Questo approfondimento non è altro che una semplice introduzione alla Guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.

Nei prossimi giorni infatti non mancheremo di prendere in esame più approfonditamente anche gli altri aspetti di questa guida negli articoli di questo blog. D’altronde l’argomento è complesso e gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici quindi meglio spiegare bene come stanno le cose!

A questo proposito di consigliamo di iscriverti alla nostra newsletter compilando il form che trovi cliccando qui!

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Le linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per gli Ecobonus stanno per arrivare!

Emanata la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110% che conterrà una prima illustrazione delle novità introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana si attende invece la circolare interpretativa

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Da tempo in molti si stanno informando sugli Ecobonus previsti nel DL Rilancio. Ed ogni tentativo di informarsi più approfonditamente si è probabilmente fermato nel momento in cui si dovevano consultare le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ebbene non sarà più così.

Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato ieri, nel corso dell’audizione alla Camera, che oggi arriverà la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110%. Sempre nel corso dell’audizione alla Camera pressa la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il direttore, ha anche chiarito tutto il necessario per poter accedere agli incentivi ovvero le modalità  con cui sarà possibile farlo ed i termini per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. 

In questo approfondimento abbiamo cercato di fare il punto della situazione cercando di spiegare i contenuti dell’audizione alla Camera del direttore dell’Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus.

Prima di proseguire oltre però ci teniamo a sottolineare che sebbene queste informazioni siano essenziali necessitano ancora di un’integrazione per poter essere applicabili. Manca infatti la circolare interpretativa dell’AdE, come ricordato dal suo direttore. Una circolare che però dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana!

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Superbonus 110%, interventi agevolabili e beneficiari

Il direttore Ruffini, nel corso dell’audizione ha per prima cosa ricordato le caratteristiche del superbonus 110%, caratteristiche che comunque saranno contenute nella Guida dell’Agenzia delle Entrate e che possiamo riassumere così:

  • l’orizzonte temporale va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • gli interventi agevolati sono quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici;
  • i beneficiari sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Guida dell’Agenzia delle Entrate: gli interventi “trainanti”

Durante l’audizione il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato come il Bonus spetti sia per gli interventi “trainanti” sia per quelli eseguiti congiuntamente a questi, che potremo anche definire “trainati”.

In particolare, nel primo tipo vengono individuati i seguenti interventi.

  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento,
  • il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti,
  • interventi antisismici.

Mentre gli interventi “trainati” sono i seguenti:

  • efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus,
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
  • installazione di impianti solari fotovoltaici.

Nella Guida dell’Agenzia dell’Entrate che verrà resa disponibile, secondo il direttore, è bene espresso anche il concetto che il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni.

Se invece si realizzano più interventi riconducibili a diversi interventi a loro volta agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione rispettando il limite di spesa previsto. Questo sarà possibile solamente a patto che le spese riferite ai diversi interventi dovranno essere distintamente contabilizzate ed inoltre devono essere rispettati gli adempimenti previsti per ogni singola detrazione.

Guida dell’Agenzia delle Entrate: tutti i dettagli

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione

Per poter accedere a queste agevolazioni fiscali, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Qualora questo non fosse possibile devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.

Dato che l’agevolazione fiscale che è possibile ottenere è molto ampia e consistente, la norma ha previsto degli ulteriori adempimenti oltre a quelli ordinari. Questo perché l’obiettivo del legislatore è quello di contrastare eventuali vantaggi indebiti. Ecco quindi gli adempimenti contenuti nella Guida dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente dovrà rispettare:

  1. Il contribuente che effettuerà questi lavori dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.r Questo documento sarà rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.
  2. Chi effettua i lavori dovrà procurarsi un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

Ma quali sono le sanzioni previste qualora non si fosse in regola con i documenti? Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come nella Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus sia prevista la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Queste diverse modalità possono essere scelte in sostituzione dell’utilizzo diretto della detrazione spettante.

Ma cosa sono di preciso queste nuove modalità secondo cui è possibile usufruire delle detrazioni? Proviamo a spiegarlo qui di seguito

  • lo sconto in fattura è un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Questo importo viene quindi di fatto anticipato dal fornitore e sarà sempre quest’ultimo a recuperarlo con un credito d’imposta.
  • la cessione del credito è la possibilità di cedere il credito di imposta cui si ha diritto effettuando gli interventi previsti dall’Ecobonus 110%. Il credito di imposta in questo caso corrisponde all’ammontare della detrazione ottenuta. Inoltre è anche prevista la possibilità di cessione di questo credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura e cessione del credito

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata per i seguenti tipi di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir),
  • efficienza energetica (articolo 14 del DL 63/2013),
  • adozione di misure antisismiche,
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Guida dell’Agenzia delle Entrate: come funziona l’ulteriore cessione del credito?

Il legislatore“, come si potrà apprendere dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate e come ha anche riportato Ruffini “ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti”. Tuttavia le modalità ed i termini dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, non sono ancora state chiarite. Saranno infatti oggetto di un provvedimento che definirà la tipologia di intervento e il modello di comunicazione dei dati.

In questo provvedimento saranno quindi disciplinati i seguenti aspetti:

  •  le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
  •  il contenuto del modello di comunicazione;
  •  i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito.

Inoltre, in questo provvedimento verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, sarà l’amministratore di condominio a comunicare l’opzione per lo sconto o cessione del credito all’ Agenzia delle Entrate.

I controlli

La verifica dei documenti riguardanti i presupposti che danno diritto alla detrazione sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti per accedervi, sarà la stessa Agenzia a provvedere al recupero dell’importo della detrazione. Ovviamente questo importo sarà maggiorato di interessi e di sanzioni.

Conclusioni

Il direttore dell’Agenzia ha quindi annunciato ieri l’emanazione della Guida dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110%. Un’emanazione che prevede anche la pubblicazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale con le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente emanati.

Tuttavia ancora non è stato pubblicato nulla, probabilmente dovremo attendere dei tempi tecnici e quindi questa sezione sarà pubblicata la prossima settimana. Inoltre, sempre per la prossima settimana è attesa anche la famosa circolare interpretativa sugli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Solo quando entrambi questi passaggi saranno pubblicati potremo dire di avere a disposizione completamente le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate pertanto… non ci resta che aspettare qualche giorno!

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Tutto quello che devi sapere sull’impianto microeolico domestico

Scopriamo come funziona il microeolico domestico, quali tipologie esistono e quali sono i vantaggi di una delle soluzioni sempre più diffuse per il risparmio energetico

Home » News » Pagina 11

In questi anni, sia in abitazioni private, che in edifici industriali e pubblici è sempre più facile trovare impianti che producono energia elettrica in modo sostenibile ed ecologico. Possiamo quindi finalmente affermare che la corsa all’abbandono dei combustibili fossili che tanto inquinano l’ambiente in cui viviamo è felicemente iniziata!

Una di queste soluzioni green più efficienti di cui parlavamo poc’anzi è rappresentata da quelli che vengono chiamati impianti microeolici, ovvero dei piccoli impianti che grazie alla forza del vento sono in grado di produrre energia elettrica e che oramai sono in grado di alimentare intere abitazioni.

Proprio perché questa di cui abbiamo appena parlato è una soluzione che è sempre più diffusa abbiamo pensato che fosse necessario soffermarsi un po’ di più sull’ impianto microelico domestico per fornire alcune nozioni utili sul loro funzionamento ma anche per capirne appieno i vantaggi.

In questo articolo infatti affronteremo i seguenti argomenti:

  1. Cosa è un impianto microeolico?
  2. Quali sono i 10 vantaggi di un impianto che sfrutta l’energia eolica?
  3. Qual’è la Differenza fra un impianto microeolico ed uno minieolico?
  4. Come funziona un impianto micro eolico?
  5. Come funziona un impianto micro-eolico ad asse verticale?
  6. Quali sono i vantaggi di un impianto microeolico verticale?
  7. Come funziona un impianto micro-eolico ad asse orizzontale?
  8. Quali sono i vantaggi di un impianto microeolico orizzontale?
  9. Micro eolico ad Asse verticale e ad asse orizzontale a confronto
  10. Cosa è necessario fare prima di installare un impianto microeolico?

Sei pronto a proseguire nella lettura? Allora reggiti forte!

Cosa è un impianto microeolico?

Come dice il nome stesso di questo impianto, un impianto microeolico non è altro che un impianto eolico di piccole dimensioni. Le dimensioni sono talmente ridotte che addirittura sarebbe più corretto definirlo domestico dal momento che può essere comodamente installato sul balcone di un’abitazione.

Il principio di funzionamento dell’impianto microeolico domestico sostanzialmente è lo stesso del normale eolico.

Si tratta quindi di una serie di pale eoliche che, sfruttando l’energia del vento, girano su se stesse. Proprio questo movimento, attraverso generatori di energia particolari, riesce a trasformare l’energia cinetica del vento in energia elettrica.

La vera forza di questo impianto è che appunto sfrutta il vento, una fonte di energia pressoché inesauribile.

Quali sono i 10 vantaggi di un impianto che sfrutta l’energia eolica?

Prima ancora di prendere in esame i vari tipi di impianti eolici domestici e non, riteniamo sia utile partire dai vantaggi che questo tipo di impianto comporta. In questo modo avrai occasione di capire appieno le potenzialità anche senza sapere come funziona nel dettaglio un impianto micro eolico domestico.

Vediamo quindi quali sono i dieci vantaggi di un impianto mini o micro eolico domestico qui di seguito:

  1. Il vento è una fonte di energia rinnovabile, gratuita ed inesauribile;
  2. L’ energia eolica, al contrario di quella solare, è disponibile anche di notte;
  3. E’ in grado di funzionare anche con velocità del vento molto basse, in linguaggio tecnico queste velocita vengono chiamate “cut in”;
  4. Consente di ottenere un risparmio energetico ed economico come del resto tutti gli altri impianti con fonti rinnovabili;
  5. Il costo di installazione è ridotto perché usufruisce di incentivi statali;
  6. I costi di gestione sono limitati: i costi di manutenzione e di smantellamento sono relativamente bassi e molti componenti sono riciclabili e riutilizzabili. E’ necessario però effettuare un intervento periodico per il controllo del buon funzionamento di tutti i componenti;
  7. L’impianto consente di generare energia elettrica senza emissione di CO2 quindi produce energia pulita;
  8. Le moderne turbine, grazie alla conformazione delle pale ed all’isolamento acustico della navicella, hanno un basso impatto acustico;
  9. Hanno un basso impatto visivo permettendo una facile integrazione con il territorio. Di solito occupano uno spazio di poco superiore a quello di un’antenna parabolica o ambientale;
  10. E’ longevo: Il tempo di vita di un impianto micro eolico è di almeno 20 anni dandoti tutto il tempo necessario a rientrare dell’investimento.

qual’è la Differenza fra un impianto microeolico ed uno minieolico?

Arrivati a questo punto però è necessaria una precisazione sulla differenza fra micro eolico (o microeolico domestico) e minieolico.

Anche se i due termini sono abbastanza simili fra loro in realtà indicano due cose diverse: la differenza sta tuta nella potenza che sono in grado di produrre. In particolare ci si riferisce al microeolico quando vengono prodotte potenze fino a 20 kW . Si parla invece di minieolico quando la potenza prodotta è compresa fra i 20 ed i 200 kW.

Come facilmente ti sarai immaginato se sei arrivato a questo punto della lettura, avrai capito che il microeolico è l’impianto che più facilmente si adatta alle tue esigenze. Infatti questo tipo di impianto è particolarmente indicato per integrare (o produrre completamente) l’energia elettrica necessaria per abitazioni singole o piccoli condomini.

E fino a questo punto ci siamo ma… come funziona un impianto microeolico in dettaglio?

Qui di seguito proviamo a rispondere a questa domanda perciò continua pure la lettura!

Come funziona un impianto micro eolico?

Se il funzionamento teorico di un impianto eolico è semplice da comprendere proviamo a spiegare più nel dettaglio quello di un impianto micro eolico di ultima generazione.

Gli impianti micro-eolici domestici sono infatti realizzati con diversi sistemi ognuno dei quali però è in grado senza problemi di generare energia eolica. I sistemi più diffusi per generare energia dal vento sostanzialmente 2 e si differenziano in base al loro asse. Si parla quindi di: impianto eolico domestico ad asse verticale e l’impianto microeolico ad asse orizzontale.

Entrambi i generatori sono molto sensibili visto che sono in grado di funzionare anche con una velocità del vento compresa fra i 3 ed i 5m al secondo. Inoltre si tratta di sistemi che generalmente non funzionano quando il vento è troppo forte. Quando si verifica questa condizione climatica la pala si blocca per ragioni di sicurezza del dispositivo.

Come funziona un impianto micro-eolico ad asse verticale?

L’impianto micro-eolico ad asse verticale è molto utilizzato quando si tratta di dare energia alla propria abitazione domestica dal momento che è in grado di garantire una buona produzione di energia elettrica una volta installato.

Il meccanismo di funzionamento è molto semplice e si basa sulle relative turbine eoliche. Si tratta di turbine che grazie alla particolare asse del rotore, che appunto è verticale, riescono ad assecondare la direzione del vento e, grazie al sistema integrato del rotore e del bulbo interno della turbina, ne “catturano” una quota parte .Le pale dell’asse verticale e sono quindi perpendicolari alla direzione del vento. .

Indipendentemente da come è strutturata la turbina, una parte di essa ruoterà in direzione opposta al vento ed una a favore. In pratica non si asseconda passivamente l’energia cinetica prodotta dal vento ma la si induce. Questo significa, in primo luogo, che la rotazione è molto più veloce perché è in grado di ridurre l’attrito grazie alla presenza delle pale vicine.

Quali sono i vantaggi di un impianto microeolico verticale?

Il vantaggio più grande di questo tipo di impianti è che il suo funzionamento è indipendente dalla direzione del vento.

Grazie alle loro facilità di installazione sono ottimi per tutti coloro che a che abitano in condominio o che hanno una casa in città specie se dispongono di terrazzi abbastanza alti: gli impianti ad asse verticale offrono le loro prestazioni migliori ad una giusta altitudine. Questi impianti inoltre non hanno bisogno di un sostegno, di conseguenza, il loro poco ingombro, li rende una soluzione perfetta e facile da installare in tante situazioni diverse.

Infine la durata di un impianto simile è stimata in circa 20 anni dal momento che è in grado di resistere bene ai fattori atmosferici esterni grazie alla sua ridotta componentistica mobile.

Come funziona un impianto micro-eolico ad asse orizzontale?

Un impianto micro-eolico ad asse orizzontale invece presenta un aerogeneratore tradizionale. Per intenderci è il tipo di impianto simile ad un mulino a vento, il classico che sicuramente vi verrà in mento pensando all’energia eolica. D’altronde è esattamente il contrario di quello verticale, in quanto questa volta, l’asse di rotazione è parallelo al terreno anziché perpendicolare.

Le turbine ad asse orizzontale sono caratterizzate costruttivamente da un’alta torre dal profilo snello e dall’aerogeneratore posizionato sulla cima di essa. Il tutto è sostenuto a terra da una opera di fondazione di dimensioni adeguate. L’aerogeneratore è solitamente dotato di  tre pale poste a centoventi gradi l’una dall’altra perché rappresenta il migliore equilibrio tra diversi fattori meccanici ed economici.

Quali sono i vantaggi di un impianto eolico ad asse orizzontale?

La velocità minima del vento per la quale le pale iniziano ad essere messe in rotazione è solitamente compresa nell’intervallo 2 ÷ 4 m/s ed è quindi molto bassa.

Questo tipo impianto è in grado, a parità di condizioni, di funzionare producendo più energia rispetto a quello ad asse verticale per questo motivo il suo prezzo è leggermente più elevato.

micro eolico ad Asse verticale e ad asse orizzontale a confronto

Come dicevamo poco prima, a parità di condizioni, l’impianto micro-eolico ad asse orizzontale produce una quantità di energia maggiore rispetto a quello verticale. Questa constatazione, unita al fatto che è in grado di funzionare con una velocità minima inferiore rispetto a quello verticale ne fa senza dubbio quello preferito per chi cerca l’efficienza.

Tuttavia, in entrambi i casi la scelta delle giuste turbine diventa di fondamentale importanza in quanto sarà importante individuare un modello che presenti il massimo di funzionamento in corrispondenza della classe di vento maggiormente presente nel luogo in cui si vuole collocare.

Cosa è necessario fare prima di installare un impianto microeolico?

Prima dell’installazione di questo tipo di impianti ti consigliamo di effettuare un’attenta valutazione perché in funzione del luogo, la potenza, ed altezza dell’installazione le autorizzazioni che vanno richieste variano. Non tutti i luoghi sono adatti infatti per installare un impianto eolico, sebbene di dimensioni ridotte come in questo caso.

Inoltre un altro consiglio che ci teniamo a darvi è quello di considerare bene le caratteristiche meteo del luogo in cui vivete. Inutile installare un impianto eolico in un luogo in cui non tira mai un soffio di vento!

In ogni caso noi di Valore Energia siamo in grado di offrirvi una consulenza per quanto riguarda queste problematiche. Pertanto, se siete interessati a ricevere più informazioni sulla convenienza economica di un impianto micro eolico potete provare a calcolare il risparmio che otterrete installandolo nella la vostra casa o la vostra attività.

Fotovoltaico e micro-eolico sono una valida alternativa alle batterie di accumulo?

Fotovoltaico e micro-eolico sono due sistemi di produzione di energia con fonti rinnovabili fra i più diffusi, sia in ambito domestico che pubblico. Se fino a poco tempo fa però erano trattati come due cose distinte, oggi è possibile anche avere degli impianti eolici e fotovoltaici integrati fra di loro.

Si tratta di una domanda legittima che tuttavia necessita di una spiegazione approfondita, dal momento che non esiste una risposta, positiva o negativa vera e propria in merito.

Fotovoltaico e microeolico sono complementari fra di loro e potrebbero essere una valida alternativa ai costosi, ed in alcuni casi ingombranti, sistemi di accumulo dell’energia ovvero le cosiddette batterie di accumulo. Tuttavia le cose nella realtà sono più complicate di così. Ad esempio per il particolare clima di una relativa zona geografica, potrebbe essere più conveniente per il solo impianto fotovoltaico con batterie, così come viceversa potrebbe essere più produttivo quello micro-eolico.

In alternativa potete richiedere una nostra consulenza per capire se il luogo dove volete installarlo è conveniente semplicemente contattandoci cliccando qui!

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Tutte le modifiche Ecobonus 110%

Il punto sulle modifiche ecobonus 110% per la sua conversione in legge

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Prima di convertire in legge le misure contenute nel DL Rilancio è necessario fare i conti con gli emendamenti che, in misura maggiore o minore ne modificano il contenuto. D’altronde è questo l’iter legislativo in questi casi, pertanto in questi giorni sta proseguendo il lavoro alla Camera dei Deputati per la conversione in legge del decreto. In particolare sono molti gli emendamenti presentati che riguardano le modifiche ecobonus 110 %.

In questo clima di incertezza di cambiamenti repentini sono in molti ad attendere ulteriori sviluppi. Molti infatti sono pronti ad investire, ma solo dopo aver chiaro il quadro degli incentivi fiscali per l’efficienza energetica ma anche per il sisma bonus, il fotovoltaico ecc. Benché le nuove detrazioni fiscali del 110% siano già operative per le spese sostenute dall’1 luglio 2020, ciò che tutti attendono sono i provvedimenti attuativi. Sono questi infatti che faranno chiarezza sulle modalità in cui sarà consentito usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. A questo proposito stiamo anche attendendo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.

Per questo motivo, se non vuoi perderti le ultime notizie sulle modifiche ecobonus 110% ti consigliamo di iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui.

Qui di seguito cerchiamo di fare il punto, insieme ai nostri consulenti ed esperti, sulle modifiche ecobonus 110% presentate fino a questo momento nella V Commissione della Camera dei deputati. E’ questa infatti la Commissione che si occupa appunto della conversione in legge del DL Rilancio.

Modiche ecobonus 110 %: l’emendamento approvato in V Commissione

Dall’annuncio del DL Rilancio sono passati oramai diversi mesi. Nel frattempo la V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che sostituisce completamente l’art. 119 del Decreto Rilancio. Si tratta dell’emendamento per gli “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. 

Questa è una svolta sostanziale dal momento che prevede molte modifiche all’ Ecobonus 110 %, modiche però che nalla maggior parte dei casi ne estendono la portata. In particolare cerchiamo di analizzare nel dettaglio quelle relative agli interventi di efficientamento energetico.

Modifiche Ecobonus 110%: le esclusioni

Cominciamo con le brutte notizie: non solo inclusioni ma anche esclusioni. Le modifiche Ecobonus 110% prevedono anche la riduzione della platea delle unità immobiliari ad averne diritto. In particolare vengono esclusi gli edifici appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Modifiche Ecobonus 110 %: i nuovi  beneficiari

Fra le modifiche Ecobonus 110 % più importanti vi sono senza dubbio quelle relative all’aumento della platea dei beneficiari di queste detrazioni. I beneficiari adesso sono:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • associazioni ed organizzazioni di volontariato iscritte nei registri;
  • dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire delle detrazioni fiscali per le spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Le modifiche ai requisiti per accedere agli Ecobonus 110 %

I nuovi requisiti per accedere agli ecobonus 110% sono molto simili ai precedenti anche se hanno subito alcune modifiche. Come prima infatti gli interventi sostenuti, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

In particolare però viene aggiunto anche il miglioramento, sempre di almeno due classi energetiche, delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti o con accessi autonomi. Se ciò non è possibile basterà una APE che attesti il conseguimento della classe energetica più alta possibile confrontando la stessa prima e dopo l’intervento.

Ecobonus 110% anche per la seconda casa

Un’altra modifica molto attesa era quella dell‘eliminazione del vincolo inizialmente previsto per le persone fisiche che avrebbero potuto beneficiare dell’ Ecobonus 110% solo per l’abitazione principale.

Con il nuovo emendamento infatti si potrà beneficiare delle detrazioni anche per interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari. Ovviamente sempre solo se questi interventi rispettano i requisiti previsti.

Modifiche ecobonus 110% per interventi trainanti di isolamento termico

La detrazione fiscale del 110% può essere applicata per le spese a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di una detrazione che verrà ripartita in cinque quote annuali di parti importo.

E fin qui nulla di nuovo, le modifiche Ecobonus 110 % riguardano piuttosto gli interventi trainanti che ne danno diritto.

Prendiamo in esame gli interventi di isolamento termico delle superficie con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare. L’unità immobiliare in questo caso può anche essere situata all’interno di edifici plurifamiliari, l’importante è funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Inoltre i materiali isolanti utilizzati nei lavori devono rispettare i criteri ambientali minimi individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tetto di spesa per interventi di isolamento termico

Fra le modifiche più significative agli ecobonus 110% ci sono quelle relative ai tetti di spesa massimi per gli interventi di isolamento termico. Adesso sono sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Modifiche ecobonus 110% per interventi su parti comuni edifici per climatizzazione e acqua calda sanitaria

Prendiamo adesso in esame gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Anche per questo tipo di interventi sono stati modificati i tetti di spesa. In particolare adesso sono previsti i seguenti:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari,

La detrazione è inoltre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti

Anche in questo caso, le modifiche Ecobonus 110% prevedono un cambiamento dei tetti di spesa. La detrazione infatti verrà calcolata sulla base di un ammontare complessivo delle spese non superiore ai 30.000 euro.

Come nel caso precedente, la detrazione verrà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Modifiche Ecobonus 110 % che riguardano gli altri interventi di efficienza energetica

Il DL Rilancio prevedeva che gli Ecobonus 110% venissero applicati anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a patto che venissero realizzati insieme ad uno degli interventi trainanti di cui sopra.

A questo proposito una delle modifiche Ecobonus 110 % più importanti è la seguente.

Se l’edificio in cui si effettuano questo tipo di lavori è soggetto a dei vincoli culturali o paesaggistici, oppure se gli interventi trainanti sono vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali allora si può comunque usufruire della detrazione senza realizzare un intervento trainante.

Sostituzione infissi ed impianti di climatizzazione invernale

Dopo le modifiche Ecobonus 110 % la detrazione per questo tipo di interventi è stata ridotta al 50% del totale delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018. Le spese prese in considerazione sono quelle relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Sono invece esclusi tutti gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione si applica nella misura del 65% invece per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A.

Questo però deve essere contestuale all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Come faccio a rimanere aggiornato?

In questi giorni le modifiche si susseguono rapidamente e fluidamente, pertanto è importante non perdersi mai niente e rimanere aggiornati.

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Quando si potrà cedere il credito di imposta? Tutte le ultime novità

A partire da quando si potrà cedere il credito di imposta? Sarà per forza necessario aspettare la fine dei lavori oppure si potrà fare anche prima?

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Buone notizie in arrivo per chi si appresta a effettuare i lavori di efficientamento energetico previsti nel DL Rilancio. Nel testo finale approvato dalla commissione Bilancio della Camera sono previste nuove disposizioni che prevedono nuove possibilità per cedere credito di imposta. E’ proprio questo testo a contenere infatti il beneficio per gli interventi di miglioramento energetico degli edifici, il cosiddetto SuperBonus 110%.

A questo proposito non sarà infatti più obbligatorio cedere credito di imposta solamente alla fine degli interventi sui quali opera l’ Ecobonus 110 %. Il trasferimento o lo sconto in fattura si potranno fare anche durante i cosiddetti “stati di avanzamento dei lavori”.

Ma cosa significa tutto questo? Perché dovrebbe essere una buona notizia poter cedere il credito di imposta anche durante gli stati di avanzamento dei lavori?

Prima di proseguire oltre, sappi che noi di Valore Energia, siamo specializzati nella cessione del credito e nello sconto in fattura. Il nostro obiettivo è sì quello di perseguire l’efficientamento energetico degli edifici per fare in modo di vivere in un mondo più pulito grazie alle energie rinnovabili (come il fotovoltaico).Per perseguire questo sogno però è necessario che sia sostenibile, soprattutto dal punto di vista economico! Pertanto non perderti le ultime novità sulla cessione del credito e scopri di più cliccando qui!

A questo punto sei pronto per comprendere appieno la potenzialità di questa buona notizia che riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta durante gli stati di avanzamento. Prosegui nella lettura per scoprirlo!

Cosa implica dover aspettare la fine dei lavori per poter cedere credito di imposta?

Fino a questo momento era possibile cedere il credito di imposta solamente alla fine dei lavori. In pratica significava che era possibile in pratica usufruire dell’ Ecobonus 110% praticamente solo durante il prossimo anno. Questo perché solitamente gli interventi di efficientamento energetico hanno una certa durata, specie quelli più grandi.

Ovviamente, fare il lavoro, affrontando le relative spese nel 2020, e dover aspettare il 2021 per riscuotere gran parte del proveniente da questi lavori è un problema per le imprese chiamate a farlo. Di conseguenza, la mancanza di fondi per le imprese, è un problema che potenzialmente può coinvolgere anche le banche.

In pratica, imprese e banche avrebbero potuto essere costrette a lavorare per diversi mesi senza poter spalmare nel tempo i loro impegni economici, rischiando quindi seriamente di non sopravvivere a questa fase. Un rischio che difficilmente si sarebbero prese, vanificando di fatto gli Ecobonus 110%

Cosa sono gli stati di avanzamento dei lavori?

Prima di capire il perché di questa buona notizia cui accennavamo poco più sopra, spieghiamo bene in cosa consistono gli stati di avanzamento dei lavori.

Quando si firma il contratto con un impresa per effettuare dei lavori di una certa durata, vengono stabilite delle scadenze intermedie. Una sorta di rateizzazione dei pagamenti che avvengono se il lavoro concordato ha raggiunto una certa fase. Queste scadenze intermedie sono appunto gli stati di avanzamento.

Quando i termini previsti dal contratto vengono raggiunti, l’impresa emette la fattura relativa ed il cliente paga. In questo modo il committente non è costretto a dover pagare in una tranche sola un’ingente somma di denaro, e l’impresa può riscuotere il compenso per il lavoro in diverse tranches.

Cosa significa che non occorre aspettare la fine dei lavori per poter cedere credito di imposta?

Alla luce del ragionamento fatto fino a questo momento, la commissione di bilancio di Montecitorio ha deciso di concedere la possibilità di diluire la cessione del credito in più momenti.

Ecco quindi che grazie a questa nuova norma, il contribuente che deve pagare gli stati di avanzamento, può decidere di cedere il credito oppure optare per lo sconto in fattura.

Quando è possibile cedere il credito di imposta?

La condizione per cui può il committente può farlo è che gli stati di avanzamento non siano più di due per ogni intervento complessivo. Inoltre ciascuno di questi stati di avanzamento deve avere almeno un valore del 30% del costo complessivo dei lavori.

In sostanza quindi si potrà cedere il credito di imposta in massimo 3 momenti diversi: uno per il saldo finale della fine dei lavori e due intermedi.

Nuove modalità di cessione del credito

Sarà possibile anche optare per il trasferimento telematico del credito appoggiandosi ad un intermediario abilitato alla presentazione online delle dichiarazioni.

Inoltre, le disposizioni in materia della cessione di questi crediti derogano la norma che vieta la compensazione dei crediti «relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro».

Conclusioni

In questo articolo abbiamo cercato di analizzare le ultime novità dell’Ecobonus 110% per quanto riguarda la possibilità di cedere il credito di imposta. Ci teniamo ancora una volta a specificare che il DL Rilancio, nel quale è contenuta questa norma, non è ancora legge. Tuttavia l’iter che sta seguendo è a buon punto, pertanto è solo questione di giorni prima che venga approvato.

Non perderti tutte le ulteriori novità che ci saranno nei prossimi giorni e iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Credito di imposta 110 %: finzione o realtà? Ecco perché stiamo ancora aspettando

Il credito di imposta 110% non è ancora effettivo. Come mai? Ne frattempo alcune buone notizie iniziano a trapelare.

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Sono oramai diversi mesi che in molti stanno aspettando la definitiva approvazione del Dl Rilancio che porterà con sé i vari Ecobonus, con particolare attenzione al credito di imposta al 110 %.

Proprio questo del credito di imposta al 110 % è un argomento tanto delicato e complesso da gestire quanto indispensabile. Quindi è normale che i legislatori si prendano tutto il tempo necessario per fare le cose nella maniera migliore possibile, o almeno speriamo sia cosi. I tempi si stanno dilatando sempre di più: le linee guida dell’Agenzia delle Entrate per accedere a questi Ecobonus erano previste il 20 giugno scorso ed ancora non ve ne è traccia.

Tuttavia le cose si stanno muovendo e, per una volta, sembra anche nella giusta direzione, specie per quanto riguarda il credito di imposta 110 %.

Ma quindi passerà o non passerà questo ecobonus al 110 %? Quali sono le buone notizie cui accennavamo qui sopra che ci fanno ben sperare?

Prosegui nella lettura per scoprirlo oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere aggiornato!

Credito di imposta 110: le banche si stanno muovendo per accettarli

La buona notizia, come riporta questo articolo de Il sole 24 ore, è che le banche più grandi del nostro paese stanno già costruendo dei prodotti per utilizzare il credito di imposta 110. Questo argomento è molto caldo ed hanno già dato disponibilità alcuni tra gli istituti più radicati sul territorio. Il contribuente quindi potrà scegliere fra le molte offerte a sua disposizione, valutando tra le offerte ricevute quelle più conveniente per lui.

D’altronde, sebbene nessuno abbia ancora scoperto le carte a riguardo, già stanno circolando voci di prodotti ad hoc predisposti dalle banche mirati proprio a soddisfare la domanda di cessione del credito di imposta. Domanda che una volta convertito in legge il DL Rilancio si prevede possa crescere a dismisura.

Fra le banche che si stanno muovendo sicuramente figurano Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca Carige e Bnl ma non solo. Unicredit, in particolare, è tra le più attive nel mercato dell’ecobonus. Addirittura avrebbe confermato al Sole 24 Ore di  aver erogato nei mesi precedenti al lockdown circa 171 finanziamenti per un importo totale di 39 milioni di euro.

Perché queste sono notizie importanti per il credito di imposta 110?

Il meccanismo del credito di imposta 110 è complesso. Per funzionare necessita di qualcuno che di fatto garantisca denaro fresco alle imprese. E a farlo sarebbero in questo caso le banche.

Come? Cerchiamo di spiegarlo in maniera semplice qui di seguito.

Quando un’impresa effettua un lavoro ha dei costi da sostenere. Ovviamente però oltre ai costi un’impresa deve anche garantirsi un profitto. Fatta questa doverosa premessa possiamo provare a fare un esempio.

Supponiamo che il signor Mario Rossi, effettui un intervento di efficientamento energetico, come l’installazione di un impianto fotovoltaico, che benefici del credito di imposta 110 per un valore di 100.000 euro. Per poter sostenere i propri costi l’azienda deve avere disponibilità liquide in grado di ripagare materie prime, manodopera ed altri costi generali. Seppure sono contenuti nei 100.000 anche una % di utili le imposte su questi non consentirà mai all’impresa di monetizzare tutto il necessario.

A questo punto però, grazie al meccanismo della cessione del credito, non sarà il signor Mario Rossi a sostenere le spese, ma sarà di fatto l’azienda stessa ad anticiparle. Facendo questo acquisterà il credito di imposta 110% del signor Mario Rossi che potrà poi essere ceduto a soggetti terzi, le banche appunto. Questo sarà il meccanismo che consentirà quindi alle imprese di avere la finanza necessaria per eseguire le opere.

E’ facile quindi comprendere quanto la notizia riportata da Il Sole 24 ore, secondo cui le banche si stiano già muovendo per offrire dei prodotti appositi per usufruire della cessione del credito è più che positiva e conseguentemente quanto questa possa avere un impatto reale sulla nostra vita.

Senza l’intervento di una banca o di un soggetto interessato ad acquisire il credito di imposta sarebbe impossibile pensare di sostenere questo tipo di lavori. D’altronde, chi anticiperebbe le spese sostenute per effettuare i lavori, senza la garanzia di riscossione? Nessuno ovviamente.

Cosa manca ancora?

Queste belle notizie per il momento però sono solo indizi di una misura che potenzialmente potrebbe avere delle ripercussioni enormi sull’economia. I gruppi bancari elencati poco più sopra potrebbero di fatto garantire un plafond di 10 miliardi di euro se non di più. Ecco perché si parla del credito di imposta 110 anche in termini di svolta green per l’economia italiana.

Tuttavia, le belle notizie che cominciano a trapelare non significano che le misure siano già in vigore, tutt’altro. Si attende infatti ancora l’ufficialità della conversione in legge del superbonus al 110%. Il quadro normativo ha già preso corpo con numerosi emendamenti che sono stati già presentati in questi giorni e questa è un’ altra buona notizia. Inoltre si attendono ancora provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate oltre che il decreto del Mise.

Conclusioni

Come avrai intuito, quella del credito di imposta 110 potrebbe potenzialmente essere un’occasione unica ed irripetibile per l’economia italiana. Un’occasione unica che può anche dare una svolta decisamente green al nostro paese permettendoci di proiettarci nel futuro con serenità ed in maniera sempre più sostenibile.

L’argomento tuttavia è molto complesso ed ancora è un po’ fumoso dal momento che non è ancora stato approvato nulla. In ogni caso, la strada intrapresa è sicuramente buona ed abbiamo buone ragioni per credere che presto giungerà a destinazione.

Scopri quando si potrà cedere il credito d’imposta cliccando qui!

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Tutti gli emendamenti all’Ecobonus 110%

Una breve panoramica su tutti gli emendamenti che potrebbero cambiare l’Ecobonus 110 %

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Il DL Rilancio sta finalmente per essere convertito in legge e come di consueto in questi giorni sono stati presentati numerosi emendamenti. Questi ultimi riguardano soprattutto le misure a sostegno dell’edilizia, con un occhio di riguardo al settore delle energie rinnovabili e dell’ efficientamento energetico, come riporta Il Sole 24 ore.

Quali sono le principali novità contenute negli emendamenti Ecobonus 110 %? Eccole qui in breve:

  1. nelle villetta bi o trifamiliare è possibile l’intervento separato per unità;
  2. sono stati rivisti i limiti di importo collegati al numero di appartamenti.

Queste che abbiamo elencato qui sopra però sono solo alcuni degli emendamenti Ecobonus 110% presentati. Se vuoi conoscere le altre novità continua a leggere dal momento che in questo articolo parliamo proprio di questo.

Se oltre ad approfondire questa notizia vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sulle detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico e sulle modalità di riscossione (credito d’imposta e sconto in fattura) allora clicca qui!

Vediamo quindi quali sono le novità più importanti proposte negli emendamenti Ecobonus 110 % qui di seguito.

Emendamenti Ecobonus 110 %: isolamento termico per edifici plurifamiliari

Una delle novità degli emendamenti per l’Ecobonus al 110% riguarda il mondo delle villette. In particolare questo emendamento prevede che i lavori per l'”isolamento termico“, cappotti e simili per intenderci, possono essere realizzati anche per singole unità immobiliari in edifici plurifamiliari che abbiano accessi al’esterno indipendenti.

Questo significa che nelle villette bifamiliari o trifamiliari, ogni singola famiglia, se vuole, può realizzare interventi di isolamento termico per la sua unità immobiliare. Tuttavia l’intervento è possibile a patto che l’unità immobiliare sia “funzionalmente indipendente ed abbia un ingresso autonomo. Il che accade nella stragrande maggioranza dei casi.

In questo modo è stato fatto decadere il vincolo che vedeva la necessità del’unanimità (nelle bifamiliari) o della maggioranza dei due terzi (nelle trifamiliari). Da oggi ciascuno potrà effettuare interventi di isolamento termico in autonomia purché l’involucro sia isolato per almeno il 25% ella superficie disperdente lorda. Dovrà quindi essere calcolata la parte di facciata o di tetto corrispondente al’unità interessata.

Emendamenti Ecobonus 110%: cambiamento al tetto di spesa

Un’altra novità proposta negli ultimi Emendamenti per gli Ecobonus al 110% riguarda invece i limiti di spesa.

Quelli per gli interventi di isolamento termico relativi alle singole unità immobiliari sono i seguenti:

  • I condomìni da due a otto unità immobiliari possono spendere sino a 40mila euro per unità (20mila se si sostituisce il vecchio impianto con la caldaia a condensazione),
  • Quelli da nove unità in su possono spendere fino a 30mila euro (15mila per la caldaia a condensazione).
  • Per gli edifici unifamiliari o plurifamiliari (sempre con accesso autonomo dall’esterno) il tetto è di 50mila euro per unità immobiliare.

I limiti di spesa per la sostituzione dell’impianto con pompa di calore o caldaia a condensazione sono i seguenti:

  • 20 mila euro per edifici da una a otto unità,
  • 15 mila euro per gli edifici dalle nove unità in su,
  • per gli edifici unifamiliari (o plurifamiliari con le caratteristiche di autonomia) il tetto di spesa è di 30mila euro a unità.

Per tutti gli altri immobili soggetti a vincolo invece, qualunque intervento di efficientamento energetico sale al 110% di detrazione. Un’ottima notizia considerando che non c’è l’obbligo di effettuare i cosiddetti interventi “trainanti” se sono resi impossibili dal vincolo stesso.

Demolizione e ricostruzione

Potrà usufruire delle detrazioni previste dall’ecobonus 110%  anche la demolizione con la ricostruzione dell’edificio. Una ricostruzione che però dovrà dimostrare di aver raggiunto almeno due classi energetiche in più rispetto all’edificio precedente una volta ultimati i lavori,

Le estensioni dell’ecobonus 110%

Ad usufruire dell’ecobonus 110% non saranno solo gli interventi di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Gli emendamenti ecobonus 110 % riguardano la possibilità di effettuare interventi di efficientamento energetico anche in altre due unità immobiliari di proprietà di persone fisiche. In sostanza quindi anche una seconda casa composta da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario e, sembrerebbe, anche due appartamenti nello stesso condominio qualora l’intervento sia compatibile con il resto delle norme.

Conclusioni

Gli emendamenti all’ecobonus 110 % non sono ancora definitivi dal momento che la conversione in legge del DL Rilancio ancora non è avvenuta. Certo è che siamo in una fase avanzata della procedura, quindi è davvero questione di giorni!

Non perderti le novità riguardo all’Ecobonus 110% e iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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