Chiarimenti fiscali su visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

Chiarimenti fiscali su visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

Alcuni chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

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I chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% che prenderemo in esame in questo articolo sono contenuti l’interpello n. 909-765/2020 dell’Agenzia delle Entrate Dir. Emilia-Romagna. I chiarimenti in questione vertono su alcune problematiche che riguardano da vicino i professionisti tecnici.

In particolare, nell’interpello si chiedono ulteriori chiarimenti sulle parcelle di questi professionisti. Parcelle che riguardano il rilascio del visto di conformità dei CAF o dei professionisti e sulle assicurazioni professionali. Assicurazioni che, come abbiamo avuto modo di approfondire tra queste pagine (clicca qui) sono obbligatorie e che dovranno avere un massimale adeguato.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno approfondire insieme ai nostri esperti questi chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% in modo da cercare di fugare ogni dubbio a riguardo.

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L’inammissibilità dell’interpello secondo l’AdE

Per prima cosa, l’Agenzia delle Entrate Dir. Emilia-Romagna stabilisce che il quesito presentato dall’istante è inammissibile. Secondo l’AdE infatti il quesito posto non presenta incertezze nella normativa approvata. Inoltre, i quesiti pervenuti sono stata ampiamente trattati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020

Nonostante questo però, la stessa Agenzia ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti fiscali, dando alcune indicazioni di massima che riepilogano un po’ tutta la normativa. Indicazioni di massima che abbiamo ritenuto opportuno riportare in questa sede.

Chiarimenti fiscali sulle spese professionali nell’ambito del Superbonus 110%

Il decreto Rilancio prevede che possano rientrare nel superbonus del 110% le spese relative al rilascio di:

  • attestato di prestazione energetica. L’APE, come abbiamo già avuto modo di approfondire, viene richiesto per determinare il salto di classe energetica dell’edificio in virtù dei lavori effettuati nelle singole unità o nell’intero fabbricato. Per questo in realtà sono richiesti due attestati di prestazione energetica: uno prima dei lavori ed uno dopo;
  • asseverazioni dei tecnici. Le asseverazioni in questione sono necessarie per attestare l’efficacia degli interventi di efficientamento energetico o antisismici sostenuti per essere certi della congruità delle spese sostenute per gli interventi in questione;
  • visto di conformità. Questo dovrà essere rilasciato da un intermediario abilitato per poter esercitare le opzioni della cessione del credito o lo sconto in fattura. E’ importante specificare che la spesa è compresa sia nel caso in cui la cessione o lo sconto vengano effettuati alla fine dei lavori sia quando si decide per gli stati di avanzamento. Il visto non è detraibile se non viene esercitata una di queste opzioni, cioè la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

In aggiunta a quanto specificato qui sopra, l’AdE ribadisce comunque che,  per espressa previsione normativa, le spese elencate qui sopra sono detraibili nella misura del 110%. Ovviamente a patto che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e asseverazioni, oltre che quelle per le parcelle professionali  rientrino nei limiti previsti per ciascun intervento.

Chiarimenti fiscali sulle parcelle professionali e Decreto Parametri Bis

I chiarimenti fiscali dell’AdE riguardano anche le parcelle dei professionisti. In particolare, si ribadisce che queste devono essere redatte tenendo conto sia dei limiti previsti dal decreto MISE per ogni specifico intervento detraibile, sia dei valori massimi delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.

Questi ultimi limiti a cui ci siamo riferiti, riguardano in particolare gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell’attestato di prestazione energetica APE nonché all’asseverazione.

Le assicurazioni professionali

Per quanto riguarda le assicurazioni professionale la stessa Agenzia delle Entrate rimanda alla propria circolare 24/E/2020, soprattutto ai  paragrafi 8.1 e 8.2 (pagine 43 e.ss). In questi paragrafi in effetti si evidenziano i seguenti punti:

  1. Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Questa polizza dovrà inoltre avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate oltre che agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Si specifica quindi che questa polizza non dovrà avere un massimale inferiore a 500.000 euro. La ratio di questa norma è quella di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;
  2. I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli andranno incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Inoltre, qualora il fatto costituisca reato, é prevista anche l’applicazione di sanzioni penali.

Conclusione

Nonostante quindi l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito dei veri e propri chiarimenti fiscali, vista l’inammissibilità del quesito posto dall’istante, viene ricapitolata in pochi e semplici punti la normativa che regola visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni. In questo modo viene fornito all’istante un quadro completo di facile consultazione sulla situazione che riguarda gli aspetti precedentemente elencati.

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