Quando basta l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili?

Quando basta l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili?

L’Agenzia delle Entrate delle Marche precisa quando basta presentare l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili per ottenere il superbonus 110%

Home » Quando basta l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili? C’è molta attenzione su questo parere “regionale” sul superbonus 110% del Dipartimento delle Marche dell’agenzia delle entrate. Nel parere 910-1 infatti è contenuta la risposta ad un chiarimento chiesto dal Collegio dei geometri di Ancona riguardante il Superbonus 110%.Il parere in questione riguarda la richiesta se sia possibile oppure no usufruire del Superbonus per gli immobili sui quali siano stati effettuati precedentemente modesti lavori privi di titolo amministrativo.Se ti stai chiedendo quale sia la risposta a tale quesito, non preoccuparti perché è una risposta affermativa. Inoltre, nella risposta si afferma che basta presentare un autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili. In particolare si specifica che dovrà essere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili.Di fatto, quindi, il Superbonus 110% può essere chiesto anche per immobili sanabili e fiscalmente tollerabili. Ovviamente previa presentazione per un’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili indicante:
  • la data di inizio lavori;
  • la tipologia (libera) dei lavori;
  • o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.
Per maggiori informazioni a riguardo ti consigliamo di leggere l’approfondimento che trovi cliccando qui.Abbiamo cercato di approfondire questi argomenti insieme ai nostri esperti in questo articolo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli per l’autocertificazione per abusi edilizi sanabili.Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La richiesta del Collegio dei geometri di Ancona

La richiesta di consulenza giuridica si focalizza sulla possibilità che il superbonus 110% possa essere disconosciuto in caso di esecuzione dei lavori su un immobile non in regola di opere di edilizia libera ma rientranti in quelle previste dal superbonus. Se si devono realizzare opere di edilizia libera infatti, queste non sono soggette a delle comunicazioni preventive alle amministrazioni, ma soltanto ad asseverazioni con autodichiarazioni con data certa.In questo caso quindi, è sufficiente un’ autocertificazione abusi edilizi per beneficiare del bonus fiscale?

Abusi sanabili e abusi non sanabili

L’Agenzia delle Entrate è innanzitutto concorde nello stabilire che la verifica della necessità del conseguimento o meno degli idonei titoli edilizi non può che essere compito del contribuente. In pratica quindi sarà il contribuente a dover fornire un autocertificazione che stabilisca il possesso dei requisiti per beneficiare del Superbonus. Inoltre, viene specificato che il contribuente in questo caso può anche essere assistito da consulenti e/o tecnici.L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che le conseguenze di carattere non fiscale relative alla esecuzione di opere su immobili difformi o abusive, non riguardano la stessa Agenzia. Inoltre, eventuali nterventi abusivi che comportano la decadenza del beneficio, specie se di carattere particolarmente grave, devono essere segnalati, entro precisi termini (art. 49, comma 2 dpr 380/2001).Fermo restando quanto specificato sopra, la qualificazione degli interventi dal punto di vista edilizio ed urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica. Competenze che esulano da quelle possedute dal richiedente, pertanto bisognerà munirsi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato fin’ora) in cui dovrà essere riportata:
  • La data di inizio dei lavori;
  • L’attestazione della circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • Il punto precedente dovrà essere riportanto anche nel caso in cui gli interventi che si vogliono effettuare non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie e gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito dell’ “edilizia libera”, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento.Non può infatti ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la circostanza che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio.

Autocertificazione abusi edilizi in breve

Proviamo a semplificare quanto abbiamo scritto fino a questo momento sulla necessità di un’autocertificazione per gli abusi edilizi:
  • se l’abuso deriva solo dall’esser stato utilizzato un tipo di provvedimento diverso si può chiedere una sanatoria (da trasmettere poi all’Agenzia). In questo caso il bonus fiscale può essere richiesto perché la sanatoria ha l’effetto di impedire la decadenza dai benefici fiscali, basta quindi un autocertificazione abusi edilizi;
  • invece, se le opere abusive sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi (cioè si tratta di opere non sanabili), scatta la decadenza dai benefici fiscali.

Conclusioni; edilizia libera ok, altrimenti serve la conformità

In sostanza, abbiamo riassunto nei seguenti punti quanto emerge dal chiarimento del dipartimento della regione Marche dell’Agenzia delle Entrate:
  1. per gli interventi di edilizia libera si potrà usufruire del superbonus senza problemi;
  2. per gli interventi che necessitano di un titolo abilitativo ‘leggero’ si possono effettuare interventi liberi, di modesta manutenzione straordinaria. Se si chiede il Superbonus su immobili che presentino in partenza opere edilizie prive di titolo), occorre verificare se gli interventi siano di edilizia libera e se vi sia comunque conformità. Andrà quindi presentata la famosa autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato in questo articolo;
  3. per gli abusi edilizi consistenti: si possono effettuare interventi purché sia stata chiesta una sanatoria edilizia. I lavori, in questo caso, possono iniziare (anche sfruttando il Superbonus), in attesa di ottenere la sanatoria urbanistica.
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