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Superbonus 110 e abusi edilizi: si può richiedere lo stesso in loro presenza?

Superbonus 110 e abusi edilizi: si può richiedere lo stesso la detrazione oppure si va incontro alla decadenza del beneficio?

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Se avete attesto tutto questo tempo per iniziare i lavori di riqualificazione energetica di casa vostra potreste avere una brutta gatta da pelare. Quella dei possibili abusi edilizi oppure delle irregolarità presenti al catasto che riguardano la posizione dell’edificio del quale volete migliorare le prestazioni energetiche.

Ecco quindi che se siete qui probabilmente vi starete chiedendo: “Si può richiedere il Superbonus 110 % in presenza di abusi edilizi o di altre irregolarità?” Bene non preoccupatevi perché in questo articolo troverete la risposta che cercate.

Abbiamo infatti chiesto ai nostri esperti di fornirci tutte le delucidazioni del caso su Superbonus 110 abusi edilizi. Continua a leggere per scoprirle!

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Che cos’è il superbonus 110%?

Con il Decreto Rilancio è stato introdotto quello che oggi viene chiamato il superbonus 110%. Questa detrazione fiscale è rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di sostenere le spese per l’isolamento termico, per la sostituzione di impianti che riguardano la climatizzazione invernale ed altri lavori che riducono il rischio sismico. I lavori in questione possono essere effettuati nei condomini o nelle singole abitazioni.

La detrazione fiscale è del 110% e vale per tutte le spese che vengono sostenute nell’arco temporale che va dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La quota complessiva sarà suddivisa in 5 rate che avranno lo stesso importo. Quindi se si spendono 10.000 euro con un’aliquota del 110% si avrà di detrazione 11.000 euro diviso in importi di 2.200 euro annui. Questi 11.000 euro saranno saranno recuperati in un tempo di 5 dichiarazioni dei redditi che devono essere fatte solo dopo che i lavori sono stati effettuati.

Gli interventi possono essere di due tipi, ossia possono riguardare la singola abitazione o tutto il condominio. Il superbonus non riguarda gli edifici di nuova costruzione. Qualsiasi edificio che vuole usufruire del superbonus deve essere già esistente.

Siccome tutta l’attività è regolata dalla Agenzia delle entrate ogni attività di abusivismo viene valutata in modo molto accurato e con discrezione.

Quali sono gli interventi che si possono fare?

Gli interventi che possono essere effettuati nello specifico sono:

  • isolamento termico; possono essere effettuati su superfici verticali o orizzontali a patto che coprano il 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di un edificio plurifamiliare.
  • Interventi condominiali; possono essere installati impianti centralizzati sia per il riscaldamento ma anche il raffreddamento. Ogni impianto inoltre deve essere dotato di condensazione che sia almeno pari o superiore alla classe energetica A. In questo caso la spesa minima per poter usufruire del superbonus 110% è pari a 20.000 moltiplicata per tutto il numero delle unità immobiliari, ma se ne sono più di 8 la quota di abbassa a 15.000 euro.
  • Interventi su singoli edifici; anche gli edifici singoli possono beneficiare del bonus per la sostituzione di vari impianti, ma in questo caso la detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica. La spesa minima per poter usufruire del superbonus deve essere almeno di 30.000 euro.

Chi può richiedere il superbonus?

Si potrà richiedere il superbonus 110% per massimo due unità immobiliari. La spesa può essere sostenuta da:

  • condomini;
  • persone fisiche che siano al di fuori del proprio esercizio di impresa e che quindi gli immobili non riguardano la propria attività;
  • istituti autonomi di case popolari;
  • cooperative di abitazione;
  • onlus e organizzazioni di volontariato, ma anche associazioni sportive che possono utilizzare il contributo per poter formare nuovi spogliatoi.

Si può richiedere il Superbonus 110 % in presenza di abusi edilizi?

In materia di superbonus 110 e abusi edilizi c’è una domanda che in molti si chiedono: “si può richiedere il bonus anche se ci sono degli abusi edilizi?”.

A questa domanda ha risposto in modo diretto lAgenzia delle entrate, l’ente che si occupa di finanziare ogni detrazione del superbonus 110%.
Questa possibilità offre a molte persone l’opportunità di poter migliorare la classe energetica della propria abitazione, ma molte volte ci si può imbattere in quello che si chiama “abuso edilizio“.

Le detrazioni fiscali che riguardano le singole unità immobiliari sono abbastanza semplici da ottenere, ma quando si tratta di mettere d’accordo parti comuni la condizioni diventano decisamente più complesse. Tutti hanno aspettato questa opportunità per poter iniziare dei lavori nella propria abitazione ma quando emergono abusi edilizi la situazione potrebbe essere molto difficile da sanare. In genere infatti la presenza di abusi edilizi comporta la perdita del beneficio del superbonus 110 %. 

Per questo motivo esiste un cosiddetto limite di abusivismo. Secondo l’Agenzia delle entrate se si rientra in un limite del 2% non bisogna preoccuparsi della perdita della detrazione, dal momento in cui si supera anche di poco la percentuale di abuso edilizio consentita avrà inizio un processo di certificazione dell’edificio.

In ogni caso prima di iniziare dei lavori è sempre consigliabile consultare un tecnico esperto in materia che provvederà alle giuste coperture economiche e amministrative. Bisogna essere sinceri con la propria situazione urbanistica ed è necessario mettere al corrente il condominio se sono presenti dei piccoli abusi edilizi perché potrebbero minare la detrazione fiscale di tutti.

Superbonus 110% e abusi edilizi: le condizioni per richiederlo lo stesso

Le agevolazioni fiscali in caso di abusi edilizi non decadono quando si tratta di eventi che hanno una lieve entità.

Il margine in cui bisogna rimanere è del 2% per quanto riguarda l’altezza, cubatura, superficie, coperta e distacchi. In molti contesti è possibile richiedere il superbonus solo da momento in cui gli abusi edilizi possono essere sanabili e tollerabili dal fisco.

Per questo motivo quando si decide si usufruire del superbonus sapendo che ci possono essere dei piccoli abusi edilizi è necessario fare una dichiarazione che sostituisce l’atto di notorietà e che riporti la data di inizio dei lavori, la tipologia e che attesti il non superamento del 2% come limite di abusi. In caso contrario, se si supera la soglia e viene chiesta la manutenzione o la ristrutturazione di interi edifici, bisognerà necessariamente risalire all’ultima situazione in cui non c’era alcuna presenza di abuso edilizio e presentare una domanda sanatoria, in seguito bisognerà demolire la parte eccedente o semplicemente si paga una sanzione.

Superbonus 110 e abusi edilizi: Come si fa a verificare se un immobile è abusivo?

Prima di poter usufruire del bonus bisogna presentare molti documenti, tra cui è necessario il certificato di conformità urbanistica. Quest’ultimo serve per verificare la corrispondenza tra lo stato reale dell’immobile e il titolo edilizio con cui è stato interamente realizzato. Dopodiché sarà molto semplice stabilire se l’immobile è in regola o meno.

Se si stabilisce che l’immobile non possiede alcun titolo edilizio allora non può godere di alcun beneficio fiscale compreso il superbonus 110%.

Se invece ci sono abusi di lieve entità non c’è alcuna decadenza delle agevolazioni fiscali, questo è stato stabilito attraverso una sentenza.

Le casistiche degli abusi edilizi

Le casistiche che riguardano gli abusi edilizi sono sintetizzate nell’articolo 49 del DPR. Esso stabilisce tutti i limiti per cui non è possibile usufruire di alcuna agevolazione fiscale che, sintetizzando, sono i seguenti:

  • c’è assenza di un titolo o è in contrasto con lo stesso;
  • sulla base di un titolo che è stato annullato o si è verificato un mancato annullamento rispetto le norme indicate nel programma.

Secondo le casistiche gli superbonus 110 e abusi edilizi possono essere regolarizzati solo se si mette in atto una procedura di accertamento che garantisce la conformità dell’attività urbanistico-edilizia vigente.

superbonus 110 e abusi edilizi: Conclusioni

In definitiva se le autorizzazioni non risultano necessarie perché non c’è alcuna traccia di edilizia libera, allora il contribuente può usufruire tranquillamente della detrazione fiscale. In ogni caso è sempre consigliabile stipulare tutti i documenti che sono necessari per accertarsi che l’edificio sia in regola in modo tale che i lavori possano iniziare il prima possibile.

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Il cappotto interno fruisce del superbonus 110%?

Il cappotto interno, ovvero l’isolamento termico delle pareti interne di un unità immobiliare, può usufruire delle detrazioni del superbonus 110%?

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Il cappotto interno, per chi non lo sapesse, è un tipo di sistema che prevede l’isolamento termico, che si installa applicando dei pannelli isolanti nella parte interna delle pareti o del tetto.

Gli interventi di isolamento termico degli edifici sono tra le altre cose previste dai nuovissimi superbonus 110% introdotti dalla conversione in legge del DL Rilancio. Ma nel testo di questa legge si fa riferimento più volte ad interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici. Il cappotto interno può dunque fruire delle detrazioni del superbonus 110%? 

In questo approfondimento trovi la risposta a questa annosa domanda. Per scoprirla continua a leggere!

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Il cappotto interno fruisce del superbonus 110%?

L’Agenzia delle entrate non si è espressa in maniera esplicita per quanto riguarda il cappotto interno ma lascia intendere che sia una pratica possibile per tutti a patto che ci siano i giusti requisti che la normativa prevede. Nell’ultima circolare 24/2020 l’Agenzia delle Entrate precisa che non è escluso il cappotto interno, anche se questo intervento si riferisce a pareti principalmente esterne.

Secondo queste parole quindi è possibile che i condomini abbiano intenzione di realizzare un cappotto interno anziché uno esterno, se possiedono i requisiti fondamentali è possibile accedere in modo del tutto legale al superbonus 110%.

Ma la domanda che in molti si pongono è la seguente: è possibile posare il cappotto interno in singole unità abitative di un condominio?

L’Agenzia in merito a questa domanda ricorda che il superbonus spetta solo se l’isolamento termico coinvolge almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Inoltre l’intervento deve comportare anche un miglioramento di almeno due classi energetiche di tutto lo stabilimento.

Perché scegliere di applicare il cappotto interno alla propria abitazione?

Tante persone decidono di acquistare un impianto d’isolamento termico per poter dare alla casa maggior comfort. Il cappotto interno è una tecnica molto comune ed è un vero e proprio rivestimento delle pareti interne dell’abitazione. Un cappotto termico ha il compito di dare calore alle pareti sia interne che esterne: il calore non si disperderà nell’ambiente e anche in estate la casa sarà fresca.

A oggi questi interventi sono molto più frequenti in edilizia soprattutto perché l’attenzione verso l’ambiente e il riciclo è cresciuta a dismisura rispetto gli anni precedenti. Con il superbonus che prevede una detrazione del 110% sarà molto semplice poter installare un cappotto termico in casa, in pochi semplici passi si può ottenere un ottimo sconto su quello che sarà un investimento che non solo a lungo andare fa risparmiare molti soldi, ma può essere molto utile per l’inquinamento ambientale.

Superbonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Il superbonus funziona in maniera molto semplice, è riconosciuto in 5 rate annuali che hanno lo stesso importo. Per poter ottenere questo beneficio è importante che ci siano 3 presupposti.

  • Se c’è capienza di IRPEF allora è possibile procedere con il recupero delle detrazioni con rate annuali.
  • Si può cedere la detrazione all’impresa che ha effettuato i lavori di manutenzione e ottenere in cambio uno sconto in fattura del 100%, in questo caso sarà poi l’impresa a utilizzare il denaro.
  • Si può anche cedere il credito alla banca che provvederà a scontarlo al contribuente.

Quali sono le regole di un cappotto interno e il massimo delle spese che sono ammesse?

Il cappotto interno termico è uno degli interventi che viene effettuato con frequenza da chi vuole usufruire del superbonus. Quando viene effettuata una manutenzione sull’intero edificio allora è possibile occuparsi anche di una singola abitazione.

Il Decreto Rilancio ha stabilito che sono agevolati gli interventi termici che vengono effettuati su superfici opache, orizzontali e verticali. Tutte le norme sulla giusta esecuzione dei lavori e sulla loro legalità sono regolate dall’ENEA che ha il compito di vigilare i lavori prima e dopo, per poter vedere anche i risultati raggiunti. Infatti ogni persona che decide di usufruire del superbonus ha l’obbligo d’inviare una documentazione che faccia riferimento all’APE.

Il massimo della spesa che è ammessa per l’intervento viene calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia d’intervento. La lista è riportata del Decreto del 4 agosto 2020, dove ci sono tutte le spese ammissibili per gli interventi di coibentazione di tutti gli edifici. Principalmente si tratta di spese che sono relative a:

  • fornitura del materiale coibente e di tutti i materiali funzionali che servono per la realizzazione dell’intervento;
  • fornitura del materiale ordinario che è necessario per la realizzazione di ulteriori strutture, per far si che migliorino le caratteristiche termiche delle strutture che già esistono;
  • demolizione, ricostruzione e anche lo spostamento degli impianti su altre superfici.

Qual è la soluzione migliore per un cappotto interno?

Sui servizi di cappotto termico non possono essere prese soluzioni univoche perché ogni intervento è diverso e richiede anche requisiti diversi, non solo tecnici ma anche amministrativi e normativi.

Quindi prima di poter iniziare i lavori bisognerà rivolgersi ad un esperto edile che è chiamato a fare una scelta idonea che sia conforme alle norme; deve saper valutare il contesto climatico dell’intero edificio e non solo della singola abitazione, la destinazione d’uso che può essere sia pubblica che privata, tutti i vincoli normativi e infine le disponibilità economiche.

Isolamento in intercapedine

Il cappotto interno in intercapedine può essere oggetto di superbonus 110%. Se le pareti dell’edificio sono realizzate in doppia fila e creano un’intercapedine. Per poter migliorare di due classi è possibile sfruttare l’aria esistente: tutto ciò che serve è iniettare del materiale isolante con vari metodi. Se invece si vuole raggiungere risultati migliori si può anche aggiungere un sistema a cappotto.

Isolamento cappotto interno

Può essere una soluzione da prendere in considerazione quando gli stabilimenti sono soggetti anche a vincoli di unità immobiliari di condomini, in questo caso è assolutamente vietato qualsiasi intervento sulle pareti esterne ed è consigliabile per tutte le tipologie di abitazione che vengono riscaldate saltuariamente come uffici o case per le vacanze.

Isolamento cappotto esterno

Questa invece è la soluzione più adeguata per tutti gli edifici che non hanno alcun vincolo. I pannelli isolanti possono essere applicati sulla facciata esterna e rivestiranno in maniera continua tutte le pareti, questo fa sì che il ponte termico e tutti gli effetti che porta con sè, siano totalmente azzerati.

Le alternative al cappotto interno termico possono fruire del superbonus?

Se non si ha la possibilità di poter iniziare un lavoro abbastanza lungo e anche un po’ complicato ci sono nuovi prodotti che hanno la capacità d’isolare le pareti e che soddisfano comunque le esigenze degli interventi di ristrutturazione in edilizia, quindi anche le alternative al cappotto interno sono accessibili con le agevolazioni del superbonus 110%. Gli elementi sostitutivi possono essere:

  • mattoni in laterizio isolanti;
  • termointonaci;
  • mattoni in calcestruzzo;
  • pannelli isolanti che hanno un basso spessore delle fibre tessili;
  • mattoni con altri materiali biocompatibili.

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Bonus riqualificazione energetica: tutte le agevolazioni disponibili

Cerchi un bonus riqualificazione energetica? Ecco una rapida disamina di tutti quelli disponibili!

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Che aumentare il livello della qualificazione energetica sia molto più di una necessità, quasi un obbligo, non è affatto un segreto. Vogliono farlo tantissime persone differenti, che cercano sempre di trovare una valida soluzione a questo tipo di problema.

Non in molti, però, sanno che attualmente è possibile avvalersi di un’opzione tanto unica quanto particolare: le agevolazioni fiscali o i cosiddetti bonus riqualificazione energetica. Si tratta di soluzioni pensate appositamente per tutti coloro che hanno il bisogno di eseguire i lavori di efficientamento energetico nella propria abitazione o edificio.

E, non a caso, si tratta anche di possibilità uniche nel loro genere. Avvalendosi delle stesse non avrai molte difficoltà a ottenere dei bonus per la riqualificazione energetica con agevolazioni piuttosto considerevoli.

Quali sono questi bonus riqualificazione energetica? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

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I bonus per la riqualificazione energetica

Quando si parla dei lavori edili volti a migliorare il livello della qualificazione energetica dell’edificio non ci si può proprio dimenticare di tutto ciò che concerne l’Ecobonus al 110%. Quest’ultimo è stato previsto dal Decreto Rilancio e servirà proprio a tutti coloro che hanno il bisogno di eseguire degli interventi edili sulle loro abitazioni. Chiunque lo voglia potrà avvalersi di questo bonus per la riqualificazione energetica prima del 31 dicembre 2020. Si tratta di una possibilità più unica che rara, dovuta principalmente all’emergenza del Coronavirus e a tutte le difficoltà che gli italiani hanno dovuto incontrare.

La riqualificazione energetica non riguarda solo l’ecobonus con l’agevolazione al 110%, ma anche le altre proposte. Tra queste figurano le agevolazioni al 65% e anche l’aliquota al 50% per l’acquisto degli infissi o dei serramenti, nonché delle caldaie a condensazione (preferibilmente di classe A) oppure quelle che funzionano a biomassa.

A questi bonus riqualificazione energetica si aggiungono anche altre due novità relative a ciò che riguarda lo sconto in fattura. Questo tipo di agevolazione sarà usufruibile solo nel 2020 e potrà riguardare unicamente i lavori edili svolti sulle parti comuni dei vari condomini con un costo superiore a 200 mila euro. Tali interventi edili dovranno comunque essere sempre svolti con una sola finalità: il miglioramento dello stato energetico dell’abitazione.

Infine, tra i vari lavori che sono finanziabili spiccano le installazione dei micro-cogeneratori, considerati alla pari di sistemi ottimizzati e fondamentali per il miglioramento dello stato energetico dell’edificio.

Come funziona l’Ecobonus per il risparmio energetico?

Si tratta, principalmente, di una detrazione che viene sottratta direttamente dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche oppure da quella sul reddito delle società (a seconda di quelle che sono le esigenze e i bisogni delle persone). Sia l’entità della detrazione che la spesa massima detraibile sono dei fattori variabili a seconda della tipologia dell’intervento. In tutti i casi la detrazione viene sempre suddivisa in 10 rate di uguale valore per 10 anni. Così, se per esempio la somma finale della detrazione fosse pari a 100 mila euro, ogni anno sarà possibile usufruire di una detrazione dal valore pari a 10 mila euro.

Anche gli interventi agevolabili sono estremamente differenti anche se riguardanti la riqualificazione energetica. Si spazia da tutto ciò che concerne il rifacimento di tutta la struttura dell’edificio in modo da migliorare l’isolamento termico, passando per l’installazione delle caldaie a condensazione o degli impianti solari, per finire anche con l’installazione dei sistemi di pompe di calore. Inoltre si possono finanziare anche le tipologie di lavori che riguardano gli interventi amministrativi oppure quelli al progetto.

La spesa detraibile di cui possono usufruire tutti i soggetti privati comprende anche l’IVA, indipendentemente se si tratta della detrazione per la riqualificazione energetica pari al 50%, al 65% o al 110%.

Inoltre, è possibile usufruire dell’incentivo fiscale anche per acquistare le varie tipologie di condizionatori. Questo perché vengono considerati dei sistemi utili per il miglioramento della classe energetica dell’edificio. Il bonus condizionatori, non a caso, è uno dei più popolari attualmente, tant’è che sono tantissime le persone ad avvalersi dello stesso.

Chi può usufruire dell’ecobonus per la riqualificazione energetica?

Possono accedere a questo tipo di bonus riqualificazione energetica tutti i contribuenti residenti oppure non residenti in Italia. L’unico requisito, per l’appunto, è il pagamento delle tasse, oltre alla possessione di un immobile, indipendentemente dal suo titolo. In modo particolare, possono beneficiare di questa agevolazione:

  • tutte le persone fisiche (come gli inquilini, il proprietario, nonché i soggetti in comodato);
  • gli abitanti dei condomini per tutto ciò che riguarda gli interventi edili eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • i contribuenti stranieri, a patto che abbiano un reddito;
  • le società di persone e capitali;
  • i familiari conviventi;
  • le associazioni di professionisti;
  • gli enti privati e pubblici che non effettuano alcuna attività commerciale;
  • e i vari istituti e gli enti autonomi purché abbiano delle finalità sociali.

Il tetto massimo delle incentivazioni

Bisogna ricordarsi che esistono dei tetti massimi da rispettare per le detrazioni.

Per esempio, se un certo lavoro edile avesse un tetto massimo detraibile pari a 120 mila euro e il lavoro costasse 200 mila euro, si potrebbe detrarre solo la somma corrispondente all’entità della detrazione massima. La detrazione, come già accennato, sarà suddivisa in 10 rate di pari valore distribuite in 10 anni. Questo non vale nel caso del superbonus 110% che sarà detraibile in 5 anni. Di seguito tutte le detrazioni massime con le relative percentuali.

Detrazioni riqualificazione energetica al 65%

Le detrazioni al 65% si possono eseguire per i lavori di riqualificazione energetica come:

  • tutti gli interventi svolti sull’involucro dell’edificio, come la coibentazione dei soffitti o pareti, ma anche dei tetti e pavimenti (fino a 60 mila euro);
  • i lavori d’installazione dei pannelli solari termici per l’acqua calda (fino a 60 mila euro);
  • la sostituzione degli impianti di riscaldamento oppure delle pompe di calore (come le caldaie a condensazione, fino a un massimo di 30 mila euro);
  • l’installazione dei micro-cogeneratori che permettono un risparmio di energia pari ad almeno il 20% oppure dei generatori ibridi, purché siano costituti da una caldaia a condensazione con tanto di pompa di calore integrata (fino a 100 mila euro);
  • l’installazione dei dispositivi domotici per il controllo degli impianti da remoto (è assente il tetto massimo).

Detrazioni al 50%

Interventi detraibili al 50%:

  • installazione degli infissi e delle finestre;
  • l’acquisto delle schermature solari, purché rispettino i requisiti espressi nel decreto legislativo numero 311 del 2006, all’allegato M, fino a un massimo di 30 mila euro);
  • la sostituzione degli impianti di riscaldamento con le caldaie a condensazione purché appartengano alla classe energetica A oppure con le caldaie che vengono alimentate a biomassa (fino a 30 mila euro).

Ecobonus al 110%: quali interventi sono detraibili?

Tutto ciò che riguarda la maxi-detrazione necessita di una particolare attenzione. Quest’ultima è pari al 110% e rispetta le regole degli altri bonus riqualificazione energetica. La detrazione al 110% è inoltre suddivisa in 5 rate di uguale valore. Tale detrazione è stata inclusa nel Decreto Rilancio 2020 e sarà valida fino al 31 dicembre del 2020. Tale bonus riguarderà soprattutto gli interventi anti-sismici e, come gli altri, va dichiarato nella Dichiarazione dei Redditi 2020, indipendentemente dal modello che si usa.

La dicitura “al 110%” significa che se la spesa detraibile fosse pari a 100 mila euro, la persona interessata potrebbe eseguire la detrazione di 110 mila euro. Proprio questa particolarità rende questo bonus riqualificazione energetica così appetibile agli occhi di tutti i contribuenti italiani. Ma bisogna affrettarsi: dopo il 31 dicembre del 2021 non è infatti più possibile usufruire di questo bonus riqualificazione energetica.

Altri bonus per la riqualificazione energetica

In alcuni casi vale la pena ricordarsi di un altro bonus per la riqualificazione energetica, quello di ristrutturazione al 50%. Questo perché con un livello pari di aliquota non sono necessari requisiti per il risparmio energetico. Inoltre questo bonus potrebbe essere più conveniente da un punto di vista economico.

Gli incentivi per l’installazione dei sistemi domotici sono promossi dal lontano 2016. Tali dispositivi possono servire, per esempio, per la produzione dell’acqua calda nell’abitazione. Affinché l’acquisto di questi dispositivi sia detraibile, tali oggetti devono rispettare alcune caratteristiche. In particolare devono garantire l’accensione degli impianti situati nell’abitazione, ma anche essere in grado di usare vari canali multimediali per mostrare agli abitanti i consumi energetici effettuati oppure le condizioni di funzionamento delle correnti e persino la temperatura di regolazione.

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Superbonus, per ottenere la detrazione al 110% vale la data del bonifico

Superbonus al 110%: per ottenerlo vale la data del bonifico oppure quella di fine lavori?

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Il superbonus al 110% rappresenta al di fuori da ogni dubbio una delle novità più importanti del Decreto Rilancio. E’ a tutti gli effetti di un’opportunità molto valida. Un’opportunità appositamente pensata per tutti coloro che vogliono realizzare degli interventi impiantistici e non solo con delle maxi detrazioni molto convenienti.

Tuttavia, quando si parla delle detrazioni di questo genere nascono sempre diverse domande. Una di queste, molto importante, riguarda il lasso temporale in cui è possibile usufruire di queste possibilità. Di conseguenza si tratta anche di capire quando prendere in considerazione quale data  viene considerata per poter usufruire delle detrazioni. Sarà valida quella di fine dei lavori, o la data del bonifico di pagamento?

Per rispondere a questi dubbi abbiamo interpellato i nostri esperti. Pertanto per scoprire la risposta a questa domanda continua a leggere!

Per poter usufruire del superbonus al 110% bisogna prendere in considerazione la data del primo pagamento e non quella di fine dei lavori. Almeno stando a quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella sua circolare. Tale data, quindi, deve essere compresa nel lasso di tempo tra il 1° luglio 2020 al 31 dicembre del 2021.

Quindi, il lavoro per il quale si vuole richiedere la detrazione potrebbe essere iniziato anche molto tempo prima. L’importante è che il pagamento avvenga nel lasso di tempo specificato poco prima. E’ possibile anche utilizzare il credito di imposta per pagare l’azienda che realizza il lavoro. Questa operazione prende il nome di Cessione del credito. Se vuoi approfondire questo argomento puoi trovare un articolo specifico cliccando qui.

Ma torniamo a noi, qualora il bonifico fosse eseguito in un lasso temporale differente, non si avrebbe il diritto ad accedere alla detrazione. Questo vale solo per i clienti privati.

data del bonifico Detrazione al 110%: le regole per le aziende

Nel caso fossero le aziende oppure le società di capitali a voler approfittare di questa detrazione, la data a cui dovrebbero fare riferimento non è quella del bonifico, ma quella dell’effettiva fine dei lavori.

Quindi potrebbero approfittare della detrazione Superbonus al 110% unicamente nel caso in cui la fine dei lavori (sia interventi trainati che trainanti) fosse compresa nel periodo temporale indicato prima (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021). Se solo la data del bonifico fosse compresa in questo range, mentre quella relativa alla fine dei lavori edili ne fosse esclusa, l’azienda perderebbe il diritto di usufruire del Superbonus al 110%. Questo riguarda anche tutti gli altri bonus compresi nel Decreto Rilancio, la cui validità è attiva solo nel periodo temporale descritto.

Come funziona la detrazione al 110%?

Una volta che viene svolto il lavoro edile, questo diventa subito detraibile purché rispetti i requisiti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.  Principalmente vengono descritte due tipologie differenti d’interventi edili che possono essere detratti: quelli trainanti e quelli trainati.

Tali interventi, inoltre, possono riguardare sia i condomini che le unità immobiliari singole. D’altro canto, vengono del tutto escluse le nuove costruzioni in quanto si suppone che siano già state costruite in maniera tale da rispettare tutte le norme e non necessitino di un adeguamento.

Più dettagliatamente, vengono agevolati i grandi interventi edili che servono a migliorare di almeno due classi l’efficienza energetica dell’edificio. Quindi non è possibile richiedere questo bonus per i lavori eseguiti su tutti quegli edifici che hanno già la massima classe energetica e non possono essere migliorati ulteriormente.

Interventi trainanti

Tra i lavori trainanti possiamo trovare interventi come i lavori di isolamento termico delle superfici opache oppure la sostituzione degli impianti  di climatizzazione invernale con degli impianti centralizzati per il riscaldamento o il raffrescamento. Ricordiamo che per ottenere queste agevolazioni è necessario anche fare in modo che la data del bonifico risulti all’interno del periodo previsto, a prescindere dall’intervento effettuato.

Prendiamo brevemente in esame qui di seguito gli interventi trainati.

Lavori di isolamento termico delle superfici

Lavori d’isolamento termico delle superfici opache, orizzontali, verticali o inclinate che siano. E’ importante che questo tipo di lavori interessi almeno il 25% della superficie disperdente dell’immobile, compreso il tetto, il terreno e anche i vani non riscaldati.

Questo vale sia per gli edifici monofamiliari che per quelli plurifamiliari (in quest’ultimo caso devono avere un accesso autonomo dall’esterno e anche essere indipendenti).

Inoltre vale la pena ricordarsi che questi lavori devono rispettare i vari requisiti di trasmittanza che sono stati riportati nel decreto rilasciato dal Mise l’11 marzo del 2008. Inoltre è importante anche prestare attenzione ai materiali isolanti usati, che devono rispettare i criteri di sicurezza, a loro volta indicati nel Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2017 rilasciato dal Ministero dell’Ambiente.

In questo caso la detrazione al 110% spetterebbe per una spesa massima di 40 mila euro a sua volta moltiplicata per il numero delle unità immobiliari, fino a un massimo di 8. Se l’edificio sul quale si vogliono eseguire i lavori ha più di 8 unità abitative, la spesa massima si abbasserebbe fino a 30 mila euro per ogni unità. Per i lavori svolti in tutti gli edifici unifamiliari oppure negli appartamenti condominiali la spesa massima detraibile è pari a 50 mila euro.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione

Lavori nei condomini per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con degli impianti centralizzati per il riscaldamento o il raffrescamento (ma solo per l’installazione delle pompe di calore reversibili), oltre che di tutto il necessario per la produzione di acqua calda sanitari.

In questi caso il testo del Decreto Rilancio prevede anche il rispetto di altri requisiti, gli impianti centralizzati devono infatti essere dotati di:

  • caldaie a condensazione con una classe di efficienza energetica non inferiore alla A,
  • pompe di calore, sempre con un elevato livello di efficienza energetica,
  • caldaie di natura ibrida.
  • sistemi di microcogenerazione che comportano il risparmio dell’energia elettrica non inferiore al 20%,
  • i colletti solari
  • teleriscaldamento (permesso in via esclusiva per tutti i Comuni di montagna).

Possono essere detratte anche tutte le spese necessarie per la bonifica dell’impianto sostitutivo oppure per lo smaltimento di alcuni materiali dannosi. A questi interventi si aggiunge anche la sostituzione delle canne fumarie o l’installazione delle valvole termostatiche e dei termostati. In questo caso la somma massima detraibile è di 20 mila euro. Tuttavia anche in questo caso può essere moltiplicata per il numero delle unità immobiliari interne all’edificio. Se, invece, tali unità fossero più di 8, la spesa massima detraibile si abbasserebbe a 15 mila euro.

I lavori trainati

Svolgendo un lavoro trainante insieme a uno trainato, si potrà detrarre entrambi al 110%.  Anche per i lavori trainati vale il discorso affrontato in precedenza riguardo la data dl bonifico.

Tra i lavori trainati spiccano tutte le operazioni per la riqualificazione energetica dell’edificio, ovviamente entro i limiti di spesa previsti dal Decreto Rilancio.

A questi si aggiungono anche i lavori come l’installazione delle infrastrutture (colonnine) per la ricarica dei veicoli elettrici e persino l’installazione degli impianti fotovoltaici che siano connessi alla rete e possano accumulare l’energia prodotta rimettendola successivamente nel circolo.

Detrazione per più interventi rientranti nel superbonus 110%

Nel caso in cui su uno stesso edificio venissero eseguiti più lavori che forniscono la possibilità di accedere al Superbonus, la somma massima che si potrebbe detrarre viene data dalla somma dei limiti massimi fissati per ogni intervento. Per esempio, se l’intervento X avesse come tetto massimo di spesa detraibile 40 mila euro e l’intervento Y 20 mila euro, il totale della spesa che si può detrarre sarebbe pari a 60 mila euro.

Occorre ricordarsi, che tale detrazione si può applicare anche per tutte le spese definite “funzionali” per eseguire l’intervento, tra le quali spiccano l’acquisto dei materiali edili, le perizie, le spese professionali, la progettazione e così via.

Chi ha diritto alla maxi detrazione?

Possono beneficiarne tutti i proprietari e anche i titolari del diritto godimento, ovvero coloro che per qualche motivo hanno ottenuto il diritto all’uso dell’immobile nell’usufrutto. Tale diritto spetta anche ai comodatari, che devono possedere il consenso del proprietario, ai familiari che convivono con il possessore e anche ai conviventi del proprietario.

Ovviamente sempre nel caso in cui sono rispettati i requisiti necessari tra cui la data del bonifico.

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Sconto in fattura per aziende o soltanto per i privati?

Superbonus 110 %: lo sconto in fattura per aziende esiste? Oppure lo possono utilizzare solo i privati?

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Quando si parla dello sconto in fattura nascono sempre numerose domande, tante questioni e altrettante perplessità. Si tratta di uno di quei bonus di cui proprio non si può fare a meno. In particolare riguarda il Decreto Rilancio con tutte le possibilità che quest’ultimo promuove, tra cui le detrazioni al 110%, 65% e 50%, nonché il Sismabonus, il Bonus Ristrutturazione, il Superbonus e così via.

Questo bonus è previsto in particolare per i privati ma... lo sconto in fattura per aziende esiste o è solo un miraggio?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed insieme a loro abbiamo cercato di fare il punto della situazione a questo riguardo. Per scoprire la risposta prosegui nella lettura!

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Cosa è lo sconto in fattura?

Ma cosa significa “sconto in fattura”? Principalmente si tratta di una possibilità che viene concessa a tutti i contribuenti privati.

Questi possono cedere il loro diritto alla detrazione alle banche oppure ad altri clienti privati, nonché alle aziende e persino agli intermediari finanziari. In questo modo essi possono finanziare i loro lavori e svolgere questi in maniera praticamente gratuita

Grazie ai classici bonus applicabili, inoltre, è possibile persino detrarre le spese che vengono sostenute per le diverse tipologie degli interventi edili, anche quelle che sono molto differenti tra loro. In questo modo è possibile recuperare in circa 10 anni tutti i soldi spesi per questi.

Come funziona lo sconto in fattura per aziende o per privati?

Proviamo a spiegarlo tramite un esempio, se si svolgesse un intervento edile con la detrazione al 50% dal costo pari a 100 mila euro, si potrebbero detrarre solo 50 mila euro. Il resto dovrà essere comunque finanziato dalla persona stessa. Inoltre, i 50 mila euro detratti vengono “spalmati” su 10 anni, o 5 nel caso del superbonus 110%, con delle rate uguali tra loro. Nel nostro caso si tratterebbe all’incirca 5 mila euro ogni anno.

La spesa necessaria per l’esecuzione degli interventi edili va effettuata tutta alla fine dei lavori o durante gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL). Per questo bisogna sempre conservare i vari scontrini insieme a tutti i documenti necessari per tutto ciò che riguarda la dimostrazione che quegli interventi sono stati realmente effettuati.

Con lo sconto in fattura per una detrazione del 50% il committente spenderebbe sempre la metà. L’altro 50%, potrà essere passato direttamente all’azienda che si occuperà dei lavori tramite la cessione del credito. L’azienda che ha praticato lo sconto in fattura, quindi, potrà usufruire delle detrazioni fiscali pari all’ammontare dello sconto. Si tratta di una possibilità valida per coloro che non vogliono aspettare 10 o 5 anni e vorrebbe finanziare in qualche modo il lavoro edile subito.

Oltre a quanto abbiamo scritto fino ad ora, lo sconto in fattura è una soluzione al 100% legale ed è prevista anche dal Decreto Rilancio stesso.

Considerazioni sullo sconto in fattura praticato dalle aziende

Lo sconto in fattura, per le aziende quindi è una possibilità concreta di business. Tale sconto, inoltre, viene definito di entità “patrimoniale“: può essere concesso ai famigliari affinché possano finanziare i lavori edili nelle loro abitazioni.

Grazie allo sconto in fattura l’azienda o impresa realizzerà il lavoro a prezzo scontato anticipando i soldi necessari per l’esecuzione del lavoro. E il credito successivamente ottenuto potrà essere utilizzato dall’azienda in base a quelle che sono le proprie necessità. In alcuni casi questo meccanismo permette addirittura ai committenti di eseguire alcuni lavori in maniera del tutto gratuita.

Acquisendo il credito di imposta relativo allo sconto in fattura praticato inoltre, l’azienda ha anche la possibilità di monetizzare questa detrazione al mercato dei crediti di imposta. Un’ulteriore possibilità per tutte quelle aziende che non hanno una capienza fiscale molto ampia e che non potrebbero permettersi di detrarre lo sconto in fattura dell’azienda dalla dichiarazione dei redditi.

Cessione del Credito o sconto in fattura per aziende e privati?

Non bisogna confondere lo sconto in fattura per aziende o privati con la Cessione del Credito, in quanto si tratta di due concetti radicalmente differenti. Nel primo caso si tratta semplicemente di uno sconto che viene applicato dall’azienda in cambio della detrazione. Nel secondo caso si tratta del passaggio del credito dal cliente privato all’azienda che si occuperà di eseguire i lavori, oppure dall’azienda stesa ad altri soggetti.

Le alternative alla detrazione sono descritte nell’articolo numero 121 del Decreto Rilancio al comma 1. Tra le possibilità previste spicca proprio lo sconto in fattura per aziende che può essere recuperato dalle stesse sotto forma del credito d’imposta. L’azienda potrà successivamente cedere questo credito a un apposito istituto recuperando la liquidità impiegata sotto forma di soldi oppure di tasse, a seconda delle proprie esigenze e possibilità. In alternativa, come già accennato, i soldi possono essere versati sotto forma di credito d’imposta, che successivamente potrà essere usato dall’azienda stessa come un vero e proprio credito.

Lo sconto in fattura può essere usato anche dai contribuenti incapienti, ovvero da coloro che non sono tenuti in alcuni modo a presentare la Dichiarazione dei Redditi oppure che versano poche imposte IRPEF.

Non solo: a tutto questo si aggiunge anche la possibilità di richiedere uno sconto parziale. Per esempio, qualora la somma massima detraibile fosse pari al 65% di 100 mila euro (65 mila euro), si potrebbe chiedere all’azienda lo sconto solo di una parte della somma, pari a, per esempio, 20 mila euro. Il resto è possibile comunque detrarlo dal pagamento delle proprie imposte.

Cosa accade quando ci sono più soggetti a finanziare l’esecuzione dei lavori edili?

In questo caso ognuno di loro potrebbe decidere autonomamente se usufruire della detrazione in modo diretto oppure esercitare altre opzioni previste. Questo indipendentemente dalla scelta che viene eseguita dagli altri soggetti che partecipano ai finanziamenti dei lavori edili.

Come scalare la somma spesa dalle tasse?

Bisogna segnalare l’esecuzione dei lavori edili avvenuti nella Dichiarazione dei Redditi 2020 nel modello F24 eventualmente allegando al modulo anche tutti i documenti che confermano l’esecuzione degli interventi edili.

A quali interventi si può applicare lo sconto in fattura per aziende o privati?

Non tutti i lavori edili prevedono la possibilità di applicare un adeguato sconto in fattura.

A definire gli interventi che si possono detrarre in questo modo ci pensa l’articolo numero 121 del Decreto Rilancio al comma numero 2. Tra questi spiccano:

  • lavori edili finalizzati al recupero del patrimonio edilizio (questo significa principalmente che un gran ventaglio d’interventi di ristrutturazione sono detraibili in questa maniera),
  • interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica, quelli per l’adozione delle misure antisismiche,
  • lavori per il recupero delle facciate e persino per l’installazione degli impianti fotovoltaici.

Quali bonus possono usufruire dello sconto in fattura per aziende?

Da questo si evince che si potrà usufruire dello sconto in fattura per:

  • il bonus ristrutturazione,
  • superbonus al 110%,
  • l’ecobonus al 50% e 60%,
  • per il sisma bonus (specialmente nelle zone più a rischio, ovvero quelle 1, 2 e anche 3), i
  • l bonus facciate 
  • la sostituzione o l’installazione ex novo degli impianti fotovoltaici e degli accumuli di quest’ultimi.

Il bonus verde ed il bonus mobili invece non possono beneficiare dello sconto in fattura.

Cosa succede ai lavori iniziati prima del luglio 2020?

Il Decreto Rilancio offre agli interessati la possibilità di beneficiare delle detrazioni solo per quei lavori che sono stati iniziati almeno a luglio del 2020. Tuttavia, bisogna fare una precisazione: il Decreto Rilancio prende in considerazione la data di pagamento. Quindi, se quest’ultimo avviene nel periodo che trascorre tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 e si è in grado di dimostrarlo tramite gli appositi documenti, si potrà comunque usufruire della detrazione.

Di contro, non hanno il diritto alla detrazione tutti coloro che hanno terminato i lavori prima del 1° luglio del 2020 oppure dopo il 31 dicembre 2021.

Questa regola vale solo per i privati. Le società, gli enti e le imprese dovranno invece riferirsi al cosiddetto criterio di competenza chiarito tramite una circola dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso vale solo la data termine dei lavori e non quella del pagamento eseguito.

In ogni caso bisogna sapere che probabilmente ci sarà una simile opzione anche per l’anno successivo. Questo perché ormai quasi ogni anno c’è un Decreto particolare emesso dal Governo che offre a tutti gli interessati la possibilità di usufruire di notevoli sconti e detrazioni.

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Ecobonus: Intesa San Paolo ed i prezzi di acquisto dei crediti fiscali

Ecobonus: la Banca Intesa San Paolo pubblica il foglio informativo con il prezzo di acquisto dei crediti fiscali

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Come puoi facilmente intuire dal titolo di questo approfondimento, anche Intesa San Paolo si appresta ad entrare nel mercato dei crediti di imposta. Si tratta infatti di un mercato che si andrà a creare mano a mano che privati imprese ed aziende usufruiranno degli Ecobonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica.

Abbiamo detto anche” perché Intesa San Paolo non è l’unica banca ad essere interessata al mercato degli Ecobonus. Anche Unicredit ha ritenuto opportuno partecipare alla creazione di questo mercato. Tuttavia, in questa sede analizzeremo assieme ai nostri esperti le Offerte Ecobonus di Intesa San Paolo come già anticipato dal titolo di questo articolo.

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Per scoprire i prodotti di Intesa San Paolo legati agli ecobonus invece prosegui nella lettura!

Superbonus 110% le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate su sconto in fattura e cessione del credito

Il superbonus 110 % contenuto nel DL Rilancio che è stato convertito il legge lo scorso 17 luglio porta un innegabile vantaggio a quanti ne usufruiranno. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, potranno infatti usufruire di una detrazione fiscale del 110%.

Questo importo, come specificato nel paragrafo 7 della Circolare 8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, potrà quindi essere riscosso sostanzialmente in tre modi diversi:

  • utilizzo diretto della detrazione spettante direttamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese,
  • contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dal all’impresa che ha effettuato gli interventi di riqualificazione energetica. In questo caso l’impresa acquisirà il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante maturato dal committente. L’impresa avrà anche facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Si può quindi facilmente dedurre che, i costi dei lavori, sono in pratica rimborsati dal Fisco. Questo, d’altro canto, significa anche che occorre che il soggetto che decide di effettuare i lavori per accedere al Superbonus 110% trovi una soluzione per anticipare le somme necessarie.

E l’unica soluzione praticabile è quella di far anticipare i soldi da un Istituto di Credito, come Intesa San Paolo appunto.

Ecobonus Intesa SanPaolo e alternative alle detrazioni

Per entrare in questo mercato che si sta aprendo in questi giorni, Intesa San Paolo ha predisposto il Foglio informativo n. 497/003.

Nel foglio informativo viene innanzitutto stabilito il nome di questo nuovo “prodotto: “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi”. Inoltre  viene precisato che:

  • il “Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi” non è altro che un’operazione di cessione pro-soluto. Tramite questa operazione il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina;
  • l’operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive. In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace;
  • Il contratto di appalto da cui deriva il credito d’imposta potrebbe subire delle variazioni sul suo ammontare complessivo, sia in aumento che in diminuzione. Questo quindi potrebbe portare anche alla variazione dell’ammontare del credito di imposta. Il Cessionario quindi, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione dandone comunicazione scritta al Cedente;
  • la cessione del credito, dal Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL).  Gli Stati di avanzamento dei lavori  non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Le soluzioni Intesa SanPaolo

Il prodotto pensato per gli Ecobonus di Intesa San Paolo è riservato ai soggetti di seguito elencati, che a bene vedere sono praticamente gli stessi di quelli individuati dal DL Rilancio:

  1. Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (fino a due unità immobiliari per singolo proprietario);
  2. Condomini (solo per lavori sulle superfici comuni come: cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di Consumatore, il Condominio sottoscriverà il contratto di cessione del credito per il tramite dell’amministratore. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
  5. Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS);
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).

Ecobonus Intesa San Paolo: Corrispettivo e modalità di pagamento

Per quanto riguarda il Corrispettivo di cessione del credito degli Ecobonus Intesa San Paolo, questo sarà pagato dal cedente al cessionario entro 5 giorni lavorativi. Questi 5 giorni partiranno dalla data in cui il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e il Cedente abbia consegnato al Cessionario la documentazione accompagnatoria prevista.

Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Le principali condizioni economiche di Intesa San Paolo

Il Prezzo di acquisto del credito d’imposta Superbonus 110% (Decreto Rilancio) è pari al 90.91% del valore nominale del credito. Quindi il prodotto degli Ecobonus Intesa San Paolo non sarebbe altro che un tasso di interesse pari al 9,09%

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E’ possibile usufruire degli Ecobonus per imprese e partite iva?

Ecobonus per imprese e partite IVA: è possibile usufruirne? Come funziona? Scopriamolo insieme

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Sono in molti ad aver atteso con ansia l’approvazione degli Ecobonus 110 % contenuti nel DL Rilancio per poter dare il via ai lavori di riqualificazione energetica che tanto avevano aspettato ad iniziare.

Nella lista infatti rientrano molti soggetti beneficiari: persone fisiche, condomini, multiproprietari, associazioni dilettantistiche ecc. Tuttavia sembrerebbe mancare qualcosa a questa misura che si annuncia come un incentivo epocale per il mondo dell’edilizia e dell’efficientamento energetico.

Fin dalla sua approvazione infatti sono stati in molti a chiedersi: Ma è possibile usufruire del superbonus anche per imprese e partite iva?”.

Ad una lettura superficiale e poco approfondita del testo del Decreto Rilancio infatti sembrerebbe che gli Ecobonus per imprese e partite IVA non sarebbero previsti. Tuttavia ad una lettura più attenta, integrata anche dai vari interventi dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, emerge in realtà che in alcuni casi per le imprese e le P. IVA è possibile fruire degli ecobonus.

Per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione sugli Ecobonus per imprese e partite IVA in modo da chiarire una volta per tutte quali sono i casi in cui questi oggetti possono beneficiarne e quali no. Continua a leggere per scoprirlo!

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I beneficiari degli ecobonus 110 %

Prima di scoprire se gli ecobonus per le imprese e P.IVA sono usufruibili dalle stesse facciamo un breve riassunto della situazione che riguarda i beneficiari di queste misure.

Come si può evincere dal testo del decreto infatti la super detrazione è destinata ai seguenti beneficiari:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Sembrerebbe quindi che gli esercenti attività di impresa, arti e professioni siano esclusi dall’ agevolazione. Tuttavia è possibile un’eccezione che riguarda il caso in cui sia il condominio stesso a fare i lavori.

Ecobonus per imprese e partite IVA

Come abbiamo appena avuto modo di vedere, la formulazione del testo del DL Rilancio non prevede alcuna restrizione per i condomini. Questo significa quindi che le imprese o i liberi professionisti che hanno un immobile in un condominio possono decidere di usufruire degli ecobonus 110%.

Ad esempio, qualora il condominio in cui hanno l’immobile decida di intraprendere i lavori per installare il cappotto termico (oppure gli altri interventi trainanti o trainati), i titolari delle imprese o gli autonomi con sede nel condominio potrebbero intraprendere degli interventi “trainati”. Così facendo imprese e P.Iva potranno beneficare della detrazione degli ecobonus 110 %.

Ecobonus per imprese e P.Iva in condomini: il beneficio

Seguendo l’esempio di prima l’impresa o il professionista potranno beneficiare dell’agevolazione in base alla propria quota millesimale posseduta nello stabile del codominio. Questi soggetti avranno quindi la possibilità di:

  • chiedere la detrazione e recuperare la spesa in cinque rate annuali di pari importo;
  • cedere il credito d’imposta.

Il discorso appena affrontato quindi non si può applicare nel caso in cui l’impresa si trovi in un’intera palazzina adibita alla propria attività. Questo perché l’agevolazione scatta solo se l’immobile si configura come abitazione principale.

Per essere ancora più specifici, nella Risoluzione n. 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate si ammette la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati su:

  • Gli immobili merce delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • Gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

Tuttavia nel corso dell’iter legislativo, quanto scritto qui sopra ha subito modifiche.

Ecobonus per imprese: l’Intervento della corte suprema di Cassazione

Ripercorriamo un po’ la storia dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione per quanto riguarda gli Ecobonus per aziende.

All’inizio infatti l’AdE, tramite la risoluzione 303/2008 aveva limitato l’applicabilità dell’agevolazione, escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi sopra elencati.

Con la Risoluzione 340/2008, invece, sempre l’AdE aveva inoltre negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa. Questo perché il DL Rilancio avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

Tuttavia, non molto tempo fa, è intervenuta la Corte Suprema con una serie di sentenze di parere diverso. Tramite queste sentenze ha stabilito che lo scopo della legge è comunque quello di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale. Tali interventi infatti possono, sempre secondo la Corte Suprema tutelare l’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.

Infatti, la Corte Suprema di Cassazione ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Ecobonus e sismabonus: nessuna limitazione all’applicabilità

A questo punto all’AdE non è rimasto altro che aderire ai principi espressi dalla Corte Suprema tramite la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020.

L’agenzia delle Entrate oggi sottolinea che non vi è alcuna limitazione sugli ecobonus per imprese e partite iva. In particolare non c’è nessuna limitazione né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

Questa estensione ovviamente si applica anche per il sismabonus, le cui condizioni di accesso sono le stesse dell’ecobonus.

Conclusioni

Dopo quanto abbiamo scritto possiamo quindi concludere che i due regimi, imprese e P.Iva possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi. Inoltre questi interventi dovranno essere eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

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Le risposte alle FAQ sugli ecobonus per condomini

Ecobonus per condomini: tutte le risposte alle domande più frequenti nel caso in cui abiti in un condominio e vuoi effettuare lavori di riqualificazione energetica per rientrare nelle detrazioni fiscali al 110%

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Il DL Rilancio è stato approvato e come forse già saprai, gli Ecobonus 110 % ed i Sismabonus sono ormai realtà. Senza dubbio si tratta di una bellissima notizia e di un’importante iniziativa ad opera del governo italiano retto dall’alleanza PD-5Stelle. Un’iniziativa che secondo le intenzioni dei legislatori dovrebbe dare un enorme impulso all’edilizia ed a tutto il settore della riqualificazione energetica e dell’edilizia.

Una norma così, come potrai immaginare, ovviamente è molto articolata dal momento che si rivolge ad una molteplicità di soggetti davvero vasta. Pertanto questa norma specifica i beneficiari delle detrazioni fiscali previste da questi ecobonus oltre che le modalità tramite cui è possibile usufruirne (cessione del credito e sconto in fattura). Inoltre contiene tutte le indicazioni riguardanti la tipologia di interventi che vi possono rientrare negli Ecobonus 110 % ed il contesto in cui si effettueranno questi interventi. Ad esempio se gli interventi di riqualificazione energetica o sismica vengono effettuati su di un condominio, sarà ben diverso che effettuare gli stessi interventi su di una villetta singola.

Ed è proprio sugli Ecobonus per condomini che vogliamo focalizzarci in questo approfondimento. Abbiamo infatti chiesto ai nostri esperti di fare il punto sugli Ecobonus per i condomini, e le loro unità immobiliari, in modo da chiarire una volta per tutte quali sono gli interventi che vi possono rientrare fornendo anche alcuni esempi specifici.

Inoltre abbiamo cercato di organizzare queste informazioni sotto forma di domande, cercando quindi di rispondere direttamente a quelle che possono venirti in mente.

Pronto a carpire tutte queste preziose informazioni? Allora prosegui nella lettura!

Se pensi che questo articolo ti possa essere d’aiuto o comunque ti piacerebbe rimanere sempre informato su questa tematica allora c’è solo una cosa che devi fare. Iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Ecobonus per condomini: quali interventi sono ammessi?

Per quanto riguarda gli Ecobonus per condomini c’è subito un importante precisazione da fare. Il condominio infatti è un edificio suddiviso in unità abitative. In ognuna di esse risiede almeno un nuclei familiare, sia affittuario della stessa che proprietario. Questo significa quindi che il condominio è suddiviso in aree comuni e private. Ad esempio la facciata di un condominio è sicuramente una parte comune, il bagno di un appartamento invece è sicuramente un’area privata.

Fatta questa doverosa precisazione possiamo ora prendere in esame quanto stabilito dal DL Rilancio. I condomini potranno usufruire delle detrazioni fiscali al 110% per tutti quegli interventi di efficientamento energetico (interventi trainanti) sulle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, l’esecuzione di almeno uno degli interventi trainanti sulle parti comuni del condominio fa sì che ogni singola unità immobiliare presente nel palazzo possa effettuare degli interventi trainati previsti dall’ecobonus. Quali? Eccoli qui di seguito:

  • la sostituzione degli infissi,
  • la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione, emissione e di regolazione e trattamento dell’acqua,
  • installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari).

Attenzione però: come abbiamo già avuto modo di specificare ci teniamo a precisare che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”. Inoltre dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?

, questo tipo di spese può rientrare negli ecobonus per condomini se rispetta le seguenti condizioni:

  • il tetto deve essere elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
  • assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’ involucro opaco il tetto deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente,
  • gli interventi effettuati devono portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di riqualificazione energetica e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Nel caso in cui si sostituiscano gli impianti di climatizzazione invernali esistenti, è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?

Si. La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%. Inoltre negli Ecobonus sono ammessi anche i lavori di adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

La sostituzione di finestre ed infissi in un appartamento rientra negli Ecobonus per condomini?

Si, la sostituzione degli infissi può rientrare negli Ecobonus per condomini a patto l’intervento di sostituzione sia effettuato insieme ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e che gli infissi siano in possesso delle caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007. I due interventi eseguiti congiuntamente quindi devono contribuire alla certificazione del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?

Se questo intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli eventi trainati intrapresi dal condominio allora si. La caldaia ovviamente deve possedere le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Realizzare un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria è un intervento che può rientrare negli Ecobonus per condomini? Oppure è necessario in ogni caso sostituire l’impianto di riscaldamento?

Gli interventi che possono usufruire degli Ecobonus per condomini, a patto che si consegua il miglioramento di due classe energetiche sono i seguenti:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
  • rinnovamento mediante sostituzione degli impianti per il raffrescamento,
  • cambio degli impianti per la fornitura di acqua calda sanitaria.

E’ possibile quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale.

Il mio condominio sta realizzando uno degli interventi trainanti previsti dal DL Rilancio. Posso beneficiare del superbonus 110 % anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?

. Questo perché l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla tua unità immobiliare può contribuire all’ aumento di due classi energetiche del condominio.

Chi beneficerà delle detrazioni sugli gli interventi sulle parti comuni dei condomìni?

Ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese sostenute in base alla suddivisione millesimale degli edifici. Tuttavia l’assemblea condominiale può individuare dei criteri diversi da questi.

L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare degli Ecobonus per condomini?

Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).

Conclusioni

Speriamo, tramite questo approfondimento, di aver risposto a molte, se non altro le più comuni, domande sugli Ecobonus per condomini.

A questo punto se vuoi maggiori informazioni a riguardo puoi contattarci direttamente cliccando qui!

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Lavori ecobonus 110 %: alcuni esempi pratici

Alla scoperta di alcuni esempi pratici di lavori ecobonus 110 % per rientrare nelle agevolazioni fiscali

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In questo approfondimento, come puoi facilmente intuire dal titolo, prenderemo in esame alcuni casi che potranno rientrare nei lavori ecobonus 110. 

Come avrai di certo capito leggendo le altre pagine di questo blog, il DL Rilancio contenente appunto le misure degli Ecobonus è entrato in vigore a tutti gli effetti. Non solo il suo testo è stato approvato sia alla Camera dei Deputati che al Senato, ma sono anche uscite le Linee guida dell’Agenzia delle Entrate che spiegano in maniera dettagliata il funzionamento dei famosi Ecobonus 110% e delle modalità tramite cui è possibile usufruirne.

Saranno in molti quindi a cercare di beneficiare di queste detrazioni fiscali per risistemare casa propria e non solo. Ad onor del vero però ci saranno anche diverse persone che non potranno beneficiare di queste agevolazioni perché gli interventi che vogliono sostenere non rientrano negli Ecobonus 110 %.

Per questo abbiamo provato, insieme ai nostri tecnici, di fornirvi alcuni esempi pratici delle casistiche lavori Ecobonus 110 %. Abbiamo quindi provato a riassumere quanto detto in 7 esempi di lavori da sostenere per ottenere gli Ecobonus 110% che potrete trovare più avanti. Esempi, che come vedrai tu stesso, saranno tutti facili da capire e comprendere ( puoi approfondire l’argomento anche cliccando qui).

In questo modo speriamo di fornirti alcune indicazioni utili in merito agli Ecobonus oltre che alcuni chiarimenti sulle tipologie di interventi che puoi o non puoi effettuare per rientrare in queste detrazioni fiscali.

Sei pronto a scoprirli? Allora continua a leggere!

Se ritieni che il tema che abbiamo trattato all’interno di questo approfondimento è interessante e ti piacerebbe non perderti gli aggiornamenti di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

1. Lavori Ecobonus 110 % in condominio senza riscaldamento centralizzato

Il protagonista del caso n.1 è il sig. Mario. Quest’ultimo vive in un appartamento all’interno di un condominio senza riscaldamento centralizzato. Tuttavia nel condominio sono in corso alcuni interventi di riqualificazione energetica (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del superbonus per conseguire il miglioramento di due classi energetiche.

In questo contesto, il sig. Mario decide di avviare una ristrutturazione sostituendo gli infissi e la caldaia oltre a ristrutturare i servizi igienici. In questa situazione quindi il signor Mario:

  • potrà beneficiare del Superbonus 110% per la spesa sostenuta per la sostituzione degli infissi e per i lavori Ecobonus 110 % relativi alla sostituzione della caldaia. Ovviamente per potervi accede caldaia ed infissi dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Se spenderà 8.000 euro quindi potrà ottenere una detrazione di 8.800 euro (110%) da utilizzare in 5 quote annuali di 1760 euro.
  • Se il sig. Mario interverrà sui servizi igienici sostituendo pavimenti, sanitari e di rifare gli impianti dovrà tenere in considerazione che questo tipo di lavori rientra nella manutenzione straordinaria. Per questo motivo le spese sostenute avranno diritto alla detrazione del 50% da recuperare in 10 anni per il limite massimo di 96 mila euro.

2. Lavori Ecobonus 110 %: Villetta singola con salto classe energetica da G ad E

Il signor Carlo abita in una villetta singola la cui classe energetica è la G. Approfittando del superbonus vorrebbe quindi sostenere dei lavori Ecobonus 110 % per l’ efficientamento energetico e passare così dalla classe G alla E. Il signor Carlo quindi decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • Sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico rispettando sempre i requisiti del DL Rilancio. Con questa premessa quindi il signor Carlo potrà beneficiare degli Ecobonus 110%. Ammettiamo che dovrà affrontare una spesa di circa 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi). Pertanto potrà beneficiare di una detrazione pari al 110% della spesa totale che quindi ammonta a 38.500 euro, sempre da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;
  • ristrutturazione della villetta tramite interventi prevalentemente edilizi e quindi lavori riguardanti pavimenti, impiantistica e bagni. In questo caso il signor Carlo potrà beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessivi.

3. Multiproprietario: appartamento in condominio e villetta/e

Il sig. Franco è proprietario di più immobili. In particolare possiede un appartamento in città ed una villetta a schiera di proprietà al mare ed una in montagna. Grazie all’approvazione del DL Rilancio vuole quindi procedere per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione dal momento che è possibile usufruire del superbonus anche per le seconde case per un massimo di 2 edifici.

In questa situazione quindi il sig Franco può

  • Effettuare lavori Ecobonus 110 % di riqualificazione energetica su un massimo di due delle precedentemente menzionate unità immobiliari. In particolare potrà effettuarlo nel condominio sole se l’intervento sia effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni dell’edificio. Per quanto riguarda la terza unità immobiliare potrà usufruire dei normali Ecobonus già in vigore;
  • Intraprendere lavori di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale;
  • Effettuare interventi antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

4. Lavori ecobonus 110 %  in un’unità abitativa indipendente con ingresso autonomo

La sig.ra Giulia è l’inquilina di una villetta a schiera con accesso autonomo e quindi funzionalmente indipendente. Anche Giulia vorrebbe fruire del superbonus per effettuare interventi di riqualificazione energetica. A questo proposito quindi Giulia dovrà:

  • effettuare i lavori Ecobonus 110 che rientrano negli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare. Ovviamente potrà usufruire del bonus solo se con tali interventi raggiungerà i requisiti energetici richiesti. Requisiti che a loro volta dovranno essere certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

5. Lavori Ecobonus 110: sostituzione della caldaia

La signora Federica abita in un edificio unifamiliare vorrebbe cambiare la sua vecchia caldaia con una più nuova di classe energetica A. Inoltre vorrebbe sostituire anche i suoi vecchi serramenti.

Entrambi gli interventi possono beneficiare del Superbonus a patto che, grazie a questi interventi, la sua unità abitativa consegua il miglioramento di due classi energetiche. Miglioramento che andrà asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

6. Impianto centralizzato per la produzione di acqua calda per più utenze

Approfittando della situazione relativa agli Ecobonus, un condominio vorrebbe realizzare il seguente intervento trainante: installare un impianto centralizzato per la produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Per poter rientrare nel Superbonus ed avere diritto alle detrazioni fiscali del 110 % il nuovo impianto dovrà essere anche dotato di un generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale. Non dovrà farlo solamente nel caso in cui ci sia qualche impedimento di natura tecnica oppure nel caso in cui, l’adozione di un solo generatore produce sufficiente beneficio energetico.

7. Edificio vincolato dal codice dei beni culturali e del paesaggio

Simone invece vive da tempo in un‘unità immobiliare che però è sottoposta a vincoli paesaggistici. Tuttavia vorrebbe provare a sostituire i serramenti per provare a beneficiare del Superbonus 110 %.

Proprio perché la sua unità abitativa è sottoposta a vincoli paesaggistici e culturali, Simone potrà sostenere dei lavori Ecobonus 110 % che gli permettano di sostituire i vecchi serramenti. Potrà inoltre farlo senza dover realizzare nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale). Tuttavia la sostituzione dei serramenti dovrà comportare il miglioramento di due classi energetiche dell’unità abitativa e, se non possibile dovrà essere dimostrato il passaggio alla classe energetica più alta.

Conclusioni

Il tuo caso rientra fra gli esempi di Lavori Ecobonus 110 % che abbiamo riportato qui sopra? Allora dovresti aver capito in che modo poter rientrare nelle detrazioni fiscali previste dal DL Rilancio. Anzi, magari proprio grazie a questi esempi non hai più dubbi se affrontare questi lavori oppure no.

Se invece il tuo caso non è descritto fra questi qui sopra e quindi hai bisogno di più informazioni allora non perderti i prossimi approfondimenti di Valore Energia.

Come? Il modo migliore è quello di iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Lavori Ecobonus 2020: quali sono quelli agevolati e quali no?

Lavori Ecobonus 2020: alla scoperta di tutti i lavori che possono essere agevolati

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Forse lo saprai già, ma in ogni caso non ci stanchiamo di ripeterlo. Il testo definitivo DL Rilancio contenente gli Ecobonus è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale già da alcuni giorni oramai.

Inoltre, anche l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare relativa al Superbonus 110%. In sostanza quindi questi bonus per gli interventi di riqualificazione energetica e per l’edilizia sono ufficialmente operativi. Questo significa, soprattutto per quanti si erano già mossi per tempo, che i lavori possono finalmente partire!

I lavori Ecobonus 2020 interessano a molti anche a causa delle modalità tramite le quali è possibile usufruirne: lo sconto immediato in fattura oppure la cessione del credito alle banche. Senza considerare l’incredibile ammontare dell’importo delle detrazione che, grazie al DL Rilancio, arriva a coprire interamente il costo dei lavori. La detrazione prevista, qualora non si usufruisca di una delle due modalità qui sopra elencate, può essere recuperata in 5 anni e può essere applicata alle spese sostenute sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Ma quali sono i lavori Ecobonus 2020 a poter usufruire di queste detrazioni fiscali? Chi sono i beneficiari di questi lavori Ecobonus 2020?

Abbiamo chiesto ai nostri esperti di riassumere, anche in base a quello che stabilisce la Guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 24 luglio scorso, oltre di fare il punto su quali sono i lavori Ecobonus 2020 che rientrano in questi incentivi. Se vuoi scoprire alcuni esempi pratici clicca qui!

Pronto a scoprirli? Allora continua a leggere!

Se questa notizia ti interessa davvero non perderti tutti gli ulteriori aggiornamenti del nostro Blog ed iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Lavori Ecobonus 2020: quali vi rientrano?

I lavori ecobonus 2020 che possono essere agevolati dal Superbonus 110 % sono gli interventi di isolamento termico (che coinvolgano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio). Inoltre insieme a questi o alternativamente a questi beneficiano degli Ecobonus anche gli interventi di sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza.

Questi di cui abbiamo appena parlato sono definiti come interventi “trainanti perché quando si esegue almeno uno di questi lavori ecobonus 2020 si può ottenere la detrazione del 110% anche per le opere che rientrano negli ecobonus ordinari. In particolare quindi ci riferiamo ad interventi come la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari. Inoltre, il decreto Rilancio permette di abbinare ai lavori “trainanti” – sempre al 110% – anche l’installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente con sistemi di accumulo, e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Se vuoi scoprire di più su lavori trainanti e trainati clicca qui! 

Quali sono i requisiti per l’ecobonus al 110%

Per poter usufruire degli Ecobonus 110% è sostanzialmente necessario migliorare due classi energetiche l’efficienza dell’intero edificio (ad esempio, una casa monofamiliare o un condominio). Stesso discorso per le singole unità immobiliari su cui si interviene qualora questa sia funzionalmente indipendente e abbia un accesso autonomo dall’esterno (ad esempio, una villetta a schiera).

Gli interventi trainanti e trainati eseguiti nelle seconde case possono rientrare negli Ecobonus 110 % ?

Si. Il DL Rilancio infatti stabilisce che le persone fisiche che eseguono i Lavori Ecobonus 2020, e che quindi si rivolgono alle imprese per il interventi trainati e trainanti di cui sopra, possono farlo solo per un massimo di due unità immobiliari. Ne deriva quindi che anche gli interventi di efficientamento energetico possono essere rientrare nei superbonus anche se eseguiti nelle seconde case.

Inoltre ci sono anche un paio di precisazioni importanti:

  1. la prima è che i lavori eseguiti a livello condominiale non contano, quindi non “consumano” il limite di due unità;
  2. per quanto riguarda il sismabonus 110% invece non c’è nessun limite quantitativo.

Lavori Ecobonus 2020: asseverazioni, documentazione ed altri oneri

Per poter usufruire delle agevolazioni previste negli Ecobonus, come è facile immaginare, servono diversi documenti. Qui di seguito puoi trovare un breve elenco:

  1.  Attestato di prestazione energetica (Ape) pre e post intervento. Questo deve inoltre essere redatto nella forma della dichiarazione asseverata;
  2. Una asseverazione redatta da un tecnico abilitato con cui si garantisce che i lavori rispettano i requisiti prestazionali con cui si certifica che le spese sono «congrue» (cioè, non gonfiate). Questa asseverazione dovrà poi essere trasmessa all’Enea (sarà possibile farlo anche on-line);
  3.  Se si vuole usufruire dello sconto in fattura o se si vuole effettuare la cessione del credito è inoltre necessario il visto di conformità rilasciato da un commercialista, Caf o intermediario abilitato.

I limiti di spesa per i lavori trainanti

Qui di seguito abbiamo riassunto quali sono i limiti di spesa per i lavori ecobonus 2020 “trainanti” suddividendoli in quelli relativi all’isolamento termico e quelli relativi agli interventi per gli impianti termici.

Isolamento termico:

  • 50mila euro per edifici monofamiliari o unità immobiliari “indipendenti”;
  • 40mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari per i condomìni che hanno da 2 a 8 unità, cifra che scende a 30mila euro negli edifici composti da più di 8 unità.

Interventi sugli impianti termici:

  • 30mila euro per gli edifici monofamiliari o “indipendenti”;
  • 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità, cifra che scende a 15mila euro nei condomìni oltre le 8 unità.

I lavori nei singoli alloggi ed il cambio degli infissi

Dopo quanto abbiamo specificato poco più sopra possiamo rispondere a due domande molto frequenti. Qui di seguito trovate appunto la domanda con la relativa risposta

La sostituzione degli infissi può rientrare negli Ecobonus 110 %?

Si, ma ad una condizione. Deve essere abbinata ai lavori Ecobonus 2020 “trainanti” (cappotto o impianto termico). Questo è valido anche per i lavori “trainanti” eseguiti dal condominio a patto che i due interventi avvengano «contestualmente». Qualora invece il cambio dei serramenti sia eseguito da solo può solamente beneficiare della detrazione del 50% in 10 anni.

I lavori all’interno di un singolo appartamento di un condominio rientrano negli Ecobonus 110 %?

No. Se si effettuano dei lavori diversi da quelli “trainanti”, o comunque senza lavori Ecobonus 2020 “trainanti” sulle parti comuni del condominio, ma solo all’interno in un singolo appartamento sarà quasi impossibile ottenere il superbonus 110%. Questo perché per usufruirne bisognerebbe migliorare di due classi l’efficienza di tutto l’edificio. A questo fanno eccezione solo le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno.

Lavori Ecobonus 2020: cosa rientra nel sismabonus?

Il Sismabonus del DL Rilancio agevola gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3. Le aree che sono in zona di rischio sismico 4, come la Sardegna, invece non vi rientrano.

Per poter rientrare nel sismabonus sarà necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato che provi l’efficacia dei lavori di riduzione di rischio simsimo oltre che la congruità delle spese. Anche in questo servirà il visto di conformità: il professionista che apporrà il visto verificherà anche l’asseverazione.

Per questo tipo di interventi il DL Rilancio stabilisce una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare. A questa però sarà possibile abbinare sempre con detrazione al 110% per quanto riguarda l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Lavori Ecobonus 2020: condizionatore e caldaia possono usufruire delle detrazioni?

Cerchiamo di rispondere ad una domanda per volta qui di seguito.

Un nuovo condizionatore rientra nelle agevolazioni al 110%?

No. L’installazione di un nuovo condizionatore non rientra nei lavori Ecobonus 2020 agevolati al 110% perché non rientra nemmeno nelle agevolazioni ordinarie. Può tuttavia usufruire delle detrazioni del 50% sui lavori edilizi recuperabili in 10 anni.

La sostituzione della caldaia rientra nei lavori Ecobonus 2020 con detrazioni al 110% ?

Si, dal momento che questo è uno degli interventi potenzialmente trainanti. Tuttavia per potervi rientrare deve rispettare tutti i tutti i requisiti fissati dal decreto Rilancio. In caso contrario può comunque beneficiare dell’ecobonus al 65% o al 50% o della detrazione ordinaria del 50%.

In entrambi i casi tuttavia c’è la a possibilità dello sconto immediato in fattura e della cessione del credito.

Conclusioni

Se sei arrivato a questo punto della lettura allora dovresti ormai aver capito quali sono e quali no i lavori Ecobonus 2020 che rientrano nelle detrazioni e quali no. Speriamo quindi di aver magari chiarito qualche tuo dubbio e perché no, aver risposto anche a qualche domanda che ti frullava in testa da un po’.

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