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Webinar sul Superbonus 110 %: gli errori che non devi commettere

Riguarda i video del nostro primo webinar sul Superbonus 110 %

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Come avevamo da tempo annunciato, siamo finalmente riusciti a tenere il nostro primo webinar sul superbonus 110% in maniera gratuita!

Pertanto come prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al webinar sul Superbonus 110%, oltre a quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno quindi al dott. Filippo Moscioni, al dott. Vincenzo Guarino, al dott. Sergio Miele ma anche a Ventievènti per l’organizzazione!

Perchè i webinar sul superbonus 110%

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 17 luglio 2020, n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

Molte sono le novità introdotte dalla nuova misura, soprattutto in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Si chiama Superbonus 110% infatti perché è possibile ottenere una detrazione fiscale dell’ammontare pari alla percentuale che abbiamo appena specificato.

Si tratta quindi di una misura indubbiamente vantaggiosa per i beneficiari, che però presenta molti vincoli e limiti. In particolare è necessario migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio in cui si effettuano gli interventi, che a loro volta sono stati suddivisi in interventi “trainati” e “trainanti”. Inoltre il testo della norma è stato oggetto di numerose revisioni ed integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea.

Per questi motivi, ma anche per il crescente numero di richieste che ci sono pervenute, abbiamo ritenuto opportuno organizzare una serie di approfondimenti sotto forma di webinar sul Superbonus 110%.

Rivedi i video del webinar!

Ti sei perso parte del webinar, o più semplicemente vuoi rivedere alcuni aspetti che abbiamo affrontato perché non ti erano chiari?

Allora non preoccuparti!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar sul Superbonus 110%. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

Iscriviti al nostro canale youtube cliccando qui!

A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 1

Superbonus 110%:  Interventi ammessi, limiti di spesa e requisiti

Relatore: dott. Filippo Moscioni, Energy Manager

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 2

Superbonus 110%: Responsabilità del beneficiario e dei tecnici e visto di conformità

Relatore: dott. Vincenzo Guarino, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 3

Banche e Superbonus 110%: tutti gli strumenti per usufruirne al meglio

Relatore: dott. Sergio Miele, Banca Vival

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 4

Domande su interventi e modalità di fruizione del Superbonus 110%

Relatori:

  • dott. Filippo Moscioni, Energy Manager,
  • dott. Vincenzo Guarino, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma,
  • dott. Sergio Miele, Banca Vival.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia

Organizzazione: Ventievènti

Non perderti gli altri appuntamenti con gli esperti!

Non solo un webinar sul superbonus 110%, bensì 4! E tutti gratuiti!

Per approfondire la tematica infatti, data la sua complessità abbiamo ritenuto opportuno organizzare ben 4 appuntamenti online. Ma questo lo saprai già se ti sei già iscritto. In ogni caso,

se non ti fossi iscritto o più semplicemente vuoi scoprire le informazioni sui webinar clicca sul pulsante qui sotto!

Scopri tutte le informazioni sui nostri webinar gratuiti sul superbonus 110%

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Superbonus 110%: i limiti di spesa per la sostituzione delle pompe di calore

Quali sono i limiti di spesa per la sostituzione delle pompe di calore e la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% ?

Home » Blog » Pagina 27   Quando si parla di detrazioni fiscali, sia in ambito edilizio che di risparmio energetico, non si può fare a meno di parlare delle nuove detrazioni fiscali del 110%. Come infatti saprete di già infatti, con l’approvazione del DL Rilancio, sono state anche aumentate le aliquote di detrazione al 110% grazie al cosiddetto superbonus. Ecco quindi che queste detrazioni possono essere applicate anche per la sostituzione delle pompe di calore (clicca qui per scoprire di più sulle pompe di calore). L’intervento in questione però dovrà essere sostenuto entro dei termini ben precisi: fra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Come per tutti gli interventi che possono rientrare nel superbonus 110, anche la sostituzione pompe di calore ha dei limiti massimi di spesa da rispettare. E proprio di questi limiti di spesa ci occupiamo in questo approfondimento: abbiamo infatti chiesto di analizzarli ai nostri tecnici esperti. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110%: i 3 interventi trainanti

Prima di approfondire i limiti di spesa per la sostituzione delle pompe di calore per rientrare nel superbonus 110% è necessario fare un passo indietro. Cerchiamo di specificare gli “interventi trainanti” che possono usufruire della detrazione in oggetto. Sono interventi trainanti quelli di:
  • interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio (almeno il 25%)
  • lavori per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti centralizzati con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o a pompa di calore;
  • interventi di rinforzo strutturale negli edifici che si trovano in zona a rischio sismico 1, 2 e 3.
La sostituzione pompe di calore rientra quindi fra gli interventi trainanti del Superbonus 110%.

Superbonus 110%: la sostituzione delle pompe di calore

L’art. 1, lettere b) e c) del Decreto Rilancio ammette il 110% di detrazione per due tipologie di intervento che riguardano la sostituzione delle pompe di calore:
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici;
  • Lavori sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ognuna di queste tipologie di interventi che si possono effettuare per ottenere la detrazione del superbonus in concomitanza con la sostituzione della pompa di calore, ha i propri limiti di spesa.

Superbonus 110% e sostituzione pompe di calore: i limiti di spesa per i condomini

Come abbiamo visto poco prima, a seconda dell’intervento che si effettua, ci sono dei limiti di spesa ben precisi da rispettare. Vediamo quali qui di seguito. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, la detrazione per la sostituzione delle pompe di calore è calcolata su un massimo di 20.000 euro di spese. Questa detrazione dovrà poi essere moltiplicata per il numero di unità immobiliari che formano l’edificio fino ad un massimo di 8. Per gli edifici con più di 8 unità immobiliari invece, stesso procedimento, ma con un limite di 15.000 euro. La detrazione è inoltre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Proviamo quindi a fare due esempi, come tra l’altro chiarito anche dalla circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di un condominio con 9 unità immobiliari, il limite di spesa sarà di 175.000 euro (20.000 x 8 + 15.000 x 1) Nel caso di un condominio con 8 unità immobiliari, il limite di spesa consentito sarà invece di 160.000 euro (20.000 euro x 8).

I limiti di spesa  per edifici unifamiliari o plurifamiliari

Gli interventi sugli edifici unifamiliari, oppure sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti hanno un altro limite di spesa. Fermo restando il fatto che l'”indipendenza” deve essere provata da accessi uno o più accessi autonomi dall’esterno (qui maggiori dettagli) ma anche da altri requisiti, la detrazione massima è 30.000 euro. Anche in questo caso possono rientrarvi le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

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Decreto Requisiti Tecnici: data di inizio lavori e calcolo dei limiti di spesa

Decreto Requisiti tecnici: attenzione alla data di inizio lavori per il calcolo del limite di spesa

Home » Blog » Pagina 27   Forse non lo sapevate ma è da poco entrato in vigore il nuovo decreto Requisiti Tecnici (clicca qui per leggere il testo integrale). Il decreto in questione cambia le carte in tavola per gli interventi di efficienza energetica del superbonus 110%, ma non solo. Le carte in tavola sono cambiate anche per quanto riguarda gli ecobonus ed i bonus facciate. Il nuovo decreto Requisiti Tecnici (D.M. 6 agosto 2020) stabilisce che tutti i lavori a cui ci siamo appena riferiti che siano iniziati dal 6 ottobre 2020 dovranno rispettare due ulteriori parametri. I paletti in questione si riferiscono al tetto massimo complessivo di spesa ed i massimali unitari di costo. In particolare, il decreto Requisiti minimi stabilisce che la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione. Per quanto riguarda la data di inizio lavori viene stabilito il modo di sua comprovazione. In particolare, la data di inizio lavori verrà provata in base alla data di deposito in Comune della relazione tecnica di progetto. Questa relazione è in ogni caso necessaria ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Queste novità sono sostanziali, pertanto meritano di essere approfondite ulteriormente all’interno di questo blog. Abbiamo quindi chiesto ai nostri tecnici di fornirci ulteriori spiegazioni a riguardo. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Decreto Requisiti tecnici: la data del 6 ottobre 2020

Il 6 ottobre 2020 è la data chiave per sapere se ad un determinato intervento di efficienza energetica si applica o meno il decreto Requisiti tecnici. L’art. 12, comma 1, del suddetto decreto, stabilisce che le disposizioni e i requisiti tecnici previsti sono validi per gli interventi successivi al 6 ottobre 2020. Specifichiamo meglio, gli interventi a cui ci riferiamo sono quelli la cui data di inizio lavori è successiva a quella appena riportata. Ma cosa succede agli interventi iniziati prima di tale data? Per tutti gli interventi iniziati prima di tale date si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Mise del 19 febbraio 2007. Ovviamente sempre che siano compatibili con i requisiti tecnici in oggetto.

Comprovare la data di inizio lavori

Il decreto Requisiti tecnici stabilisce anche (comma 3 dell’art. 12) le modalità con cui può essere comprovata la data di inizio lavori. A questo proposito farà fede la data di deposito in comune della relazione tecnica di progetto. Proprio questa relazione attesterà la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Massimali di costo specifici

Con l’entrata in vigore del decreto Requisiti tecnici, bisognerà rispettare non solo l’importo complessivo di spesa, ma anche massimali unitari di costo calcolati al metro quadrato o al Kw. Questo significa che le detrazioni a cui si può accedere dovranno essere calcolate rispettando i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. E questo dovrà avvenire a prescindere dai limiti fissati dalle norme agevolative. In generale possiamo comunque affermare che gli interventi ammessi al superbonus 110% e per tutti gli interventi che prevedano l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato c’è un unico riferimento. Si tratta dei prezzi medi delle opere compiute dei prezziari regionali o provinciali.  Massimali di costo: come stabilirli in casi particolari Tuttavia, quanto abbiamo affermato, non sempre è così di facile applicazione. Non sempre infatti è possibile fare riferimento ai prezzari regionali o provinciali per stabilire i massimali di costo. In questo senso il Decreto requisiti tecnici stabilisce che:
  • i tecnici potranno rifarsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  • Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico dovrà determinare i prezzi in maniera analitica. Dovrà farlo anche avvalendosi anche dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nell’Allegato I del decreto Requisiti.
  • Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori, c’è ancora un’altra possibilità. L’ammontare della spesa massima ammissibile dovrà essere calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento contenuti nel predetto Allegato I.
Ricordiamo comunque che, qualora i costi sostenuti siano superiori ai massimi previsti, la quota di spesa che supererà i limiti massimi previsti non potrà essere portata in detrazione. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Incapienti e superbonus: chi è a regime forfetario può usufruirne?

Superbonus 110% e incapienti: la risposta n. 514 de 2 novembre 2020

Home » Blog » Pagina 27   La risposta n. 514 de 2 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il rapporto fra incapienti e superbonus 110%. Pertanto se rientri in questa categoria, leggendo questo articolo troverai la risposta che stavi cercando su superbonus 110% e incapienti. Una risposta che, lo anticipiamo subito, farà felici quanti di voi sono liberi professionisti a regime forfettario. Questa condizione infatti determina l’incapienza del soggetto che vi rientra e quindi escluderlo dalla possibilità di godere delle detrazioni fiscali. Ma perché il chiarimento dell’agenzia delle entrate farà felici coloro che rientrano in questa categoria? Semplice perché le detrazioni del superobonus 110% potranno comunque essere fruite dagli incapienti se ricorreranno allo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. Abbiamo quindi chiesto ai nostri esperti di approfondire gli argomenti della risposta dell’Agenzia delle entrate su incapienti e superbonus 110% in modo da poter chiarire una volta per tutte i dubbi che hai. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Incapienti e superbonus 110%: si ma solo tramite la cessione del credito

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020, chiarisce che il libero professionista a regime forfetario rientra nella categoria degli incapienti. Questa categoria quindi non ha la possibilità di applicare le detrazioni fiscali. Nella risposta che chiarisce il rapporto tra incapienti  e superbonus 110% viene però specificato che questi ultimi possono cedere alla banca il credito d’imposta maturato per gli interventi previsti dal DL Rilancio. Ecco quindi che anche gli incapienti come i liberi professionisti a regime forfetario possono beneficiare del superbonus 110%.

La domanda dell’istante

Nello specifico, l’istante intende ristrutturare un’unità immobiliare rispettando i requisiti previsti dal sismabonus. Una volta terminati i lavori, l’istante, un libero professionista in regime forfettario, intende optare per la cessione del relativo credito a una banca. D’altronde la cessione del credito è prevista dall’articolo 121 del DL Rilancio del19 maggio 2020, n. 34. Stesso DL che poi è stato convertito in legge il 17 luglio 2020, con la legge n. 77. Il contribuente che richiede la risposta all’Ade fa inoltre presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e svolgerà la sua attività in regime forfetario. Proprio per questo motivo non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni relative alla suddetta agevolazione. Tuttavia, considerata la logica con la quale la norma è stata concepita, l’istante ritiene di poter versare l’imposta sostitutiva prevista per il forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la cessione del credito.

Incapienti e superbonus: la risposta n. 514 dell’Agenzia delle Entrate

Tramite la risposta n. 514, come dicevamo poc’anzi, l’Ade ha chiarito una volta per tutte il rapporto tra incapienti e superbonus 110%. In particolare, dopo aver richiamato brevemente i contenuti del superbonus, l’Ade conferma che il beneficio può essere portato in detrazione direttamente dal contribuente. Il contribuente tuttavia gode anche di altre due alternative: lo sconto in fattura applicato dal fornitore oppure la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi. Ed è proprio con quest’ultima opzione che il superbonus 110% può essere fruito anche da soggetti incapienti come ad esempio i liberi professionisti a regime forfetario.

Circolare n. 24/2020

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative dello sconto in fattura o della cessione del credito è possibile consultare la circolare dell’ 8 agosto 2020, n. 24/E. Tra le altre cose, la stessa circolare, prende in esame il il caso dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva come i forfetari. Questi ultimi, come abbiamo già avuto modo di approfondire, non possono sfruttare l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi. Ecco quindi che per costoro rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte richiamato articolo 121 (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta). La ricolare n. 24/2020 dell’Ade precisa infatti che:
“non si rileva, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

Il fine del legislatore: la realizzazione degli interventi

L’obiettivo che il legislatore si è posto quando ha approvato il DL rilancio è stato quello di incentivare il più possibile gli interventi rientranti nel superbonus. Le misure come la cessione del credito e lo sconto in fattura vanno intese quindi anche come misure concepite per allargare la platea dei beneficiari dei suddetti interventi. Tramite queste misure infatti si raggiunge l’obiettivo di far beneficiare delle detrazioni anche chi non può utilizzarlo direttamente tramite detrazione d’imposta. Ecco quindi che il rapporto tra incapienti e superbonus 110% è stato ben definito e normato tramite la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020 dell’Ade. Una risposta che farà di certo felici i professionisti a regime forfetario che vogliono avvalersi delle detrazioni previste nel DL Rilancio.

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Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario oppure no?

Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario averlo sui documenti per ottenere le detrazioni fiscali oppure no?

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Fra le molte novità introdotte dal Superbonus 110% vi è anche quella del visto di conformità.

Se infatti si vogliono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica in modo da poter rientrare nelle detrazioni previste dal superbonus è necessario rispettare tutti i “paletti” creati. E fra questi paletti rientra anche il visto di conformità rilasciato dal commercialista. Con il visto di conformità infatti si attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale del 110%.

Ma per tutti quei lavori che implicano anche il rifacimento di alcuni settori della casa che non rientrano nel superbonus 110% serve questo nuovo documento? In poche parole, i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazioni 2020 necessitano del visto di conformità?

Sappiamo che siete in molti a chiedervelo, per questo abbiamo deciso di provare a chiarire i vostri dubbi insieme ai nostri esperti. Continuate a leggere per scoprire la risposta a questa domanda!

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Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario oppure no?

Se ti stai chiedendo se per accedere al bonus ristrutturazioni 2020 sia necessario avere il visto di conformità allora stiamo per darti una buona notizia.
Per il bonus ristrutturazioni 2020, il visto di conformità non serve. In particolare, per la cessione della detrazione Irpef spettante per lavori di ristrutturazione non è necessario il visto di conformità del commercialista. Il visto di conformità  infatti serve per attestare la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% e solamente a questa.

La documentazione necessaria per accedere al bonus ristrutturazioni è infatti solamente quella ordinariamente richiesta per indicare la detrazione in dichiarazione.

Il bonus ristrutturazioni: come funziona e quali sono gli interventi previsti ed i limiti di spesa

A normare il Bonus Ristrutturazioni è l’ art.16-bis del DPR 917/86, TUIR. Questo articolo stabilisce che per gli interventi di ristrutturazione spetti una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta. Un spesa sostenuta che però non può essere superiore a 96.000 euro.

Tale detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo utilizzabile fino a copertura dell’Irpef dovuta.

Sono agevolabili dal bonus ristrutturazioni 2020 interventi di:

  • manutenzione straordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici);
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari.

Alcuni esempi di lavori per cui spetta la detrazione del 50% sono i seguenti: l’installazione dell’ascensore, il rifacimento delle scale, l’eliminazione della barriere architettoniche, la rimozione dell’eternit ecc.

La cessione del bonus ristrutturazione: non solo per il 110%

Il bonus ristrutturazioni 2020 può quindi essere scalato direttamente dalle tasse Irpef in 10 quote annuali. Ma c’è anche un’altra possibilità.

E’ anche possibile optare per la cessione del credito come stabilito dall’ art.121 D.L. 34/2020. Il DL Rilancio da poco approvato infatti, amplia la platea degli interventi per cui è possibile effettuare la cessione del credito.

La possibilità di cedere la detrazione spettante per lavori effettuati sugli immobili residenziali non riguarda solo il super bonus al 110%. Stessa cosa dicasi per lo sconto in fattura praticato dal fornitore dei lavori.

Il contribuente che accede al bonus ristrutturazioni 2020 può quindi optare per le seguenti possibilità:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Specifichiamo meglio. La cessione del credito di imposta maturato può essere disposta in favore di:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  •  istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione per un numero illimitato di volte.

Le ulteriori detrazioni cedibili

La cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda tutti i seguenti interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia, ecc);
  • efficientamento energetico rientrante nell’ecobonus (sostituzione degli impianti di riscaldamento, degli infissi, ecc);
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici, anche quelli che rientrano nel Superbonus 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Come è quindi chiarito nel primo punto di questo elenco è dunque ammessa anche la cessione del bonus ristrutturazione 2020.

La documentazione necessaria per la cessione bonus ristrutturazioni 2020

Proviamo ad analizzare nel dettaglio la documentazione necessaria per cedere il credito di imposta maturato grazie al bonus ristrutturazioni 2020.

La documentazione necessaria a cedere il credito di imposta del bonus ristrutturazioni 2020 è individuata dal provvedimento, Agenzia delle entrate, Prot. n. 2011/149646 del 2011.

Ai fini della cessione è necessario essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera).

Se si tratta di edilizia libera non è necessaria alcuna autorizzazione amministrativa ma è invece obbligatoria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questa dichiarazione andrà indicata la data di inizio dei lavori e sarà anche necessario attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Tale documentazione si aggiunge alla ricevuta del bonifico e alle fatture relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

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Tutte le proroghe ai bonus edilizi nella legge di Bilancio

Previste proroghe per i Bonus edilizi nella prossima legge di Bilancio in discussione i questi giorni!

Home » Blog » Pagina 27   In questo 2020 così avaro di buone notizie, soprattutto a causa della pandemia, potrebbero presto, finalmente, arrivare delle buone notizie. Da quanto emerge dal documento programmatico di Bilancio che il Governo ha inviato a Bruxelles sarebbero in previsione molte proroghe per i bonus edilizi. Le proroghe per i bonus edilizi riguarderebbero infatti tutte le agevolazioni IRPEF previste fino a questo momento. Una notizia che, se dovesse tramutarsi in realtà avrebbe dell’incredibile! Bonus ristrutturazioni e riqualificazione energetica al 50 e 65%, bonus Mobili, Facciate e Giardini, oltre ad Eco e Sisma Bonus ma anche gli ultimi Superbonus 110%. Queste in sostanza sono le misure che dovrebbero rientrare nelle proroghe bonus edilizi in discussione in questi giorni. Questa notizia, potrebbe dare ancora più impulso, ad un settore, quello dell’edilizia, profondamente colpito dalla pandemia del coronavirus. Un settore che necessita, così come altri, di tutto il sostegno possibile. Si tratta di una notizia  che, vista la sua importanza per il nostro settore, abbiamo deciso di approfondire insieme ai nostri esperti.
Iniziamo il nostro approfondimento a partire dal Superbonus 110%. Nell’ intervista (questa qui) del 22 ottobre 2020 all’Adnkronos, il viceministro al Mef Laura Castelli ha infatti rilasciato importanti dichiarazioni. Secondo il viceministro infatti, il superbonus “durerà per tutto il 2021”.  Sempre il viceministro ha precisato che, per le case popolari invece durerà  “fino al 30 giugno 2022”. Le proroghe bonus edilizi in questione, secondo le intenzioni del governo italiano, dovrebbero essere finanziate con il Recovery fund.E’ appena partito“, afferma la viceministra riferendosi al Superbonus 110%. Ed aggiunge anche: “Si tratta di una misura storica che prevede la cessione del credito al sistema bancario, una battaglia storica del Movimento 5 Stelle”.

Tutte le proroghe bonus edilizi

Ma le proroghe bonus edilizi in oggetto di questo articolo non riguardano solo il superbonus 110%, ma anche tutti gli altri bonus. In particolare si sta ragionando di estendere tutti i bonus almeno fino al 31 dicembre del prossimo anno. Ecco nel dettaglio tutte le proroghe bonus edilizi confermate:
  • Bonus ristrutturazioni: detrazione al 50% per i lavori di ristrutturazione edilizia fino un tetto di spesa di 96mila euro. Il beneficio si applica a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Nel caso di lavori sull’intero edificio residenziale, sono agevolati anche i lavori di manutenzione ordinaria.
  • Riqualificazione energetica: proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica. Le aliquote di detrazione sono le stesse previste per il 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le rimanenti tipologie). I tetti di spesa invece variano a seconda degli interventi.
  • Bonus mobili: detrazione al 50% fino a un tetto di spesa di 10mila euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
  • Green bonus: agevolazione IRPEF al 36%, per un spesa massima di 5mila euro per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili.
  • Bonus facciate: è la detrazione al 90%, senza limiti di spesa, introdotta dalla manovra dello scorso anno per gli interventi di risistemazione delle facciate degli edifici.
Ricordiamo che le istruzioni complete per utilizzare queste agevolazioni si possono consultare sul portale dell’Agenzia delle entrate. Sempre la stessa Agenzia, provvede a pubblicare specifiche guide che contengono le informazioni necessarie a capire il funzionamento di queste agevolazioni.

Conclusioni

Come abbiamo scritto all’inizio di questo articolo, le proroghe bonus edilizi sono in attesa di essere approvate, non sono ancora definitive. Il Documento Programmatico di bilancio (DPB) 2021, reso noto dal MEF, infatti, contiene come anticipazione tutte le misure che saranno contenute nella legge di bilancio 2021. Il DPB quindi non è ancora stato approvato, anzi, attualmente è solamente stato inviato per l’approvazione alla commissione UE. In ogni caso, non appena avremo ulteriori informazioni in merito, non mancheremo di comunicarvelo fra le pagine di questo blog. Per non perderti gli aggiornamenti su questa ed altre notizie  iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Cessione del credito per ristrutturazioni ok. Ma è possibile anche per il bonus mobili?

Cessione del credito per ristrutturazioni prevista nel superbonus 110%. Tutti gli interventi di ristrutturazione possibili ed anche cosa accade con il bonus mobili?

Home » Blog » Pagina 27 Come vi sarà ormai chiaro se non è la prima volta che leggete queste pagine, una delle più grandi novità del DL rilancio è la cessione del credito. La legge n.77 del luglio di questo anno, ovvero quella con cui il DL Rilancio è stato convertito in legge, non si limita a questo dal momento che innalza l’aliquota della detrazione al 110%. Entrambe quelle che abbiamo riportato qui sopra sono delle ottime notizie visto che si applicano non solo al superbonus 110% ma anche a molti dei bonus ordinari riconosciuti fino a questo momento. Il superbonus 110 % amplia infatti la possibilità di cessione del credito per ristrutturazioni, rifacimento delle facciate o risparmio energetico. Collegato alla cessione del credito per ristrutturazioni è il bonus mobili ossia l’ulteriore detrazione del 50% riconosciuta a coloro che fanno lavori di ristrutturazione sul proprio immobile. Ma questa detrazione rientra fra quelle per cui è possibile cedere il credito di imposta maturato? Abbiamo cercato di approfondire l’argomento della cessione del credito per ristrutturazioni e per il bonus mobili insieme ai nostri esperti in questo articolo. Pertanto per scoprire più informazioni continua a leggere! Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La detrazione per lavori di ristrutturazione

Come certamente già saprai è possibile scaricare dalle tasse il 50% delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione. Spese che possono essere al massimo pari a 96.000 euro. La detrazione in questione spetta in 10 quote annuali di pari importo ed ogni anno concorre alla copertura dell’Irpef dovuta. La particolarità di questo è che la parte in eccesso non può essere recuperata negli anni a veniree  non può essere chiesto neanche il rimborso. Fra gli interventi detraibili rientrano i seguenti:
  • la manutenzione ordinaria (agevolata solo se è sulle parti comuni dell’edificio);
  • la manutenzione straordinaria;
  • il restauro e risanamento conservativo;
  • la ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione

Nel linguaggio di tutti i giorni, quelli che abbiamo citato qui sopra, sono tutti definiti come interventi di ristrutturazione. Per essere più precisi però occorre riferirsi a questi interventi prendendo la definizione dell’art. 16-bis del DPR 917/86(TUIR). Secondo questo articolo si possono definire interventi di ristrutturazione gli interventi:
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992);
  • utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;
  • per l’adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dell’amianto;
  • di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
Alcuni di questi interventi rientrano fra quelli previsti dal superbonus 110% pertanto possiamo affermare che la cessione del credito per ristrutturazioni è possibile. Ed il credito d’imposta in questione può essere anche del valore del 110% rispetto alla spesa sostenuta.

Il bonus mobili

Collegato alla detrazione per lavori di ristrutturazione è bonus mobili. Il bonus consiste in una detrazione  del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Come ribadito nella Guida dell’Agenzia delle entrate relativa al bonus mobili per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Questo vale per le singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Importo che è riferito complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Al contrario di quanto avviene per i lavori di ristrutturazione:
  • la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente
  • né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

La cessione del credito per lavori di ristrutturazione: le previsioni del decreto Rilancio

Come certamente già saprai, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio recentemente convertito in legge (legg n.77 del 17 luglio 2020) ammette la possibilità di cedere il credito di imposta maturato per i lavori previsti dal superbonus 110%. Il contribuente, anziché beneficiare della detrazione in dichiarazione dei redditi, può infatti optare per:
  1. un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (sconto in fattura);
  2. la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta. Avrà poi successiva facoltà di cessione di questo credito ad altri soggetti.
La cessione del credito per ristrutturazioni può essere disposta quindi in favore dei seguenti soggetti:
  1. dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  2. di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  3. istituti di credito e intermediari finanziari.
Inoltre l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Le detrazioni e i lavori cedibili

La cessione della detrazione è ammessa per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 non solo per gli interventi previsti dal super bonus al 110%, ma anche per i seguenti:
  • ristrutturazione edilizia (manutenzione ordinaria, straordinaria ecc), ecco quindi perché la cessione del credito per ristrutturazioni è possibile;
  • risparmio energetico ordinario(ad esempio, sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi);
  • riduzione del rischi sismico (sisma bonus);
  • rifacimento delle facciate (bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Anche la detrazione che si maturerebbe acquistando case antisismiche rientra fra quelle che è possibili cedere.

Cessione del credito per ristrutturazioni ma non per il bonus mobili

L’articolo citato non contiene alcun riferimento al bonus mobili. Difatti, per tale detrazione non vi è alcuna possibilità di optare per la cessione o lo sconto. Ricordiamo che il bonus mobili in particolare spetta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+. Con riferimento ai mobili, come si evince dalla Circolare n. 19/E del 2020, si può usufruire di questo bonus ad esempio per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia per accedere al Superbonus 110%

Grazie al superbonus 110%, la redazione dell’APE, ma non solo, è tornata prepotentemente all’attenzione di professionisti e proprietari di casa

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come di certo già saprete, non si limita ad introdurre delle detrazioni fiscali al 110%. Fra le molte novità infatti vale la pena citare la cessione del credito di imposta, lo sconto in fattura oltre che i molti requisiti necessari per rientrarvi. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Per dimostrare questo miglioramento è necessario interpellare dei tecnici per fargli effettuare una redazione APE (attestato di prestazione energetica) a norma. In realtà non basta interpellarli per una redazione dell’A.P.E. soltanto: ne serviranno due. Una prima dell’intervento ed una dopo, in modo che il confronto delle due possa dimostrare il doppio salto energetico. La redazione A.P.E. è fondamentale quindi per rientrare nel superbonus 110%. Per questo motivo abbiamo deciso di approfondirne alcuni aspetti che la riguardano insieme ai nostri tecnici. Continua a leggere per scoprirli! Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale

Abbiamo già accennato al fatto che non basta solamente una redazione dell’ape per poter accedere al superbonus 110%. Ne servono infatti due per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio: uno ante (prima) ed una post (dopo) l’intervento. L’Ape, per essere valido, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e deve dimostrare il miglioramento energetico. A questo punto è necessario tenere conto di cosa prevede l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”. E’ in questo documento che viene previsto che qualora la redazione dell’ape avvenga per edifici con più unità immobiliari, vengano detti “convenzionali”. Questo perché appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus. La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare, ciascun indice di prestazione energetica è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo, ovvero:
  1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Sono due passaggi necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Questo servirà ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
  • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
  • l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
  • l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
  1. la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. E’ in questa fase che vengono anche stabilite e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  2. il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia

Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale? In realtà la risposta a questa domanda è molto semplice. Non accade assolutamente niente dal momento che la redazione ape non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia. Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Gli abusi edilizi negli appartamenti fermano la detrazione del superbonus 110%?

Il DL Agosto precisa che gli abusi edilizi negli appartamenti non fermano la detrazione del superbonus e da anche una definizione chiara di accesso autonomo

Home » Blog » Pagina 27   Si potrà accedere al Superbonus 110% per gli interventi sulle parti comuni degli edifici anche in presenza di abusi edilizi negli appartamenti. Specialmente se queste irregolarità sono di lieve entità.  Questa è una bella notizia per quanti rientrano in questa casistica (a questo proposito puoi approfondire l’argomento  cliccando qui). Una notizia che è in realtà solo una delle novità contenute nel Decreto Agosto, convertito definitivamente in legge dopo l’approvazione, alla Camera dei Deputati. La nuova legge non si limita a stabilire che le irregolarità edilizie negli appartamenti non fermano la detrazione del 110%, ma stabilisce anche, una volta per tutte, una definizione chiara di accesso autonomo. Inoltre semplifica l’iter che l’assemblea condominiale deve seguire per deliberare i lavori in condominio.  Ecco quindi che si tratta di argomenti che meritano un ulteriore approfondimento fra le pagine del nostro blog. Approfondimento che abbiamo realizzato grazie all’aiuto dei nostri esperti. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus e abusi edilizi negli appartamenti

Quanti si trovano nella situazione descritta dal titolo di questo paragrafo possono dormire sonni tranquilli. La detrazione del superbonus 110% infatti non viene compromessa dagli abusi edilizi negli appartamenti. Ma come mai? Questo accade perché le asseverazioni dei tecnici sullo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Questo quindi significa interventi sulle parti comuni dei condomìni sono ammessi alle detrazioni anche nel caso in cui i condòmini abbiano commesso delle irregolarità, o abusi edilizi, negli appartamenti. La condizione fondamentale è quella che queste irregolarità o abusi edilizi negli appartamenti non riguardino le parti comuni del condominio.

La definizione di accesso autonomo

Oltre al fatto che gli abusi edilizi negli appartamenti non comportino la rinuncia al superbonus, nel DL Agosto è arrivata anche la definizione di accesso autonomo. Per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari. L’accesso autonomo deve anche essere chiuso da cancello o portone d’ingresso in modo da consentire l’accesso dalla strada, da cortile, o giardino anche di proprietà non esclusiva.In questo modo” ha commentato il sottosegretario Alessio Villarosa dalla sua pagine Facebook – “saranno ancora più numerosi i soggetti che potranno beneficiare della norma”.

Superbonus, approvazione in assemblea condominiale

Quando ci si appresta ad effettuare uno degli interventi previsti nel superbonus 110% in un condominio si deve passare per l’assemblea condominiale. Sarà quest’ultima ad approvare o meno gli interventi da effettuare. In particolare, per richiedere un finanziamento bancario o per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito è stata ridotta la maggioranza necessaria. Sarà infatti sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi di proprietà dell’edificio, invece dei due terzi. In questo modo, la procedura si allinea a quella da seguire per la delibera dei lavori agevolati con il Superbonus, che richiede la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio. Una novità non da poco conto, specie se consideriamo anche il fatto che gli abusi edilizi negli appartamenti non fermano la detrazione del superbonus. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Unità abitative distinte possono usufruire del superbonus 110%?

Se l’edificio è di un unico proprietario ma con unità abitative distinte può usufruire del superbonus 110%?

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Quando si parla del superbonus al 110% nascono sempre numerose domande, tanti dubbi e varie perplessità relative ai casi particolari in cui è possibile avvalersi di questo bonus. Si tratta, in effetti, di una questione un po’ spinosa che ancor oggi non è stata chiarita del tutto e necessita di alcune spiegazioni.

Non da ultimo sono i dubbi che riguardano il fatto se un proprietario di unità abitative distinte possa usufruirne o meno. Ecco quindi che in questo articolo proviamo a prendere in esame in maniera approfondita questa questione insieme ai nostri esperti.

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Requisiti per il superbonus 110

Per iniziare bisogna capire che il superbonus in questione si può usare anche nel caso di una singola unità immobiliare. Questo vale anche se il proprietario dell’immobile è uno solo, mentre sono differenti le unità abitative. Perché il superbonus al 110% viene fornito soprattutto al proprietario ancor prima che all’unità abitativa o a coloro che lo abitano.

A questo si aggiunge anche un altro requisito che bisogna rispettare per poter usufruire del bonus in questione. Parliamo del miglioramento di almeno due classi energetiche: se i lavori edili (interventi trainanti e trainati) eseguiti non rispettano questo criterio, semplicemente non sarà possibile avvalersi del superbonus in questione.

Detta in una maniera ancora più semplice, tutti gli edifici su cui si vuole applicare il superbonus devono necessariamente rispettare entrambi i requisiti definiti. Questo anche se gli edifici in questione sono plurifamiliari e dispongano persino degli accessi autonomi. Il superbonus spetta al proprietario anche se i lavori edili vengono realizzati su una sola unità abitativa tra tutte quelle previste.

Entrambi i requisiti devono essere dimostrabili. Per questo è necessario che il proprietario si munisca delle attestazioni di prestazione energetica ed asseverazioni varie.

Unità abitative distinte ma di un unico proprietario o dei suoi familiari

Nel caso in cui l’edificio fosse completamente di proprietà di una persona oppure dei suoi familiari e fosse quindi monofamiliare, non si potrebbe usufruire del Superbonus in quanto non si avrebbe a che fare con un condominio com’è stato specificato da una circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate. Difatti, il Superbonus non si può applicare sugli interventi che riguardano un solo edificio posseduto da un unico proprietario se abitato da una sola famiglia.

Cosa avviene per gli immobili con unità abitative in affitto?

Stando a quanto conferma il Fisco, l‘inquilino può usare il superbonus pur non essendo proprietario dell’immobile, purché abbia l’accettazione dello stesso.

Per esempio, qualora il proprietario usasse il superbonus su due altre unità abitative, egli perderebbe il diritto di usarlo anche sul 3° proprio edificio. A quel punto dovrebbe farlo l’inquilino, anche se i soggetti che fanno uso dell’agevolazione in questione sarebbero differenti. Inoltre, qualora gli inquilini volessero prendere parte allo svolgimento dei lavori edili, potrebbero farlo insieme al proprietario e avere comunque il diritto al superbonus al 110%.

Differenza tra gli interventi trainanti e trainati

Stando a quanto riportano le norme del Decreto Rilancio 2020, si può usare il Superbonus al 110% anche per due tipologie di interventi, trainato e trainante, purché uno sia di riqualificazione energetica. Questo perché alcuni interventi, se eseguiti da soli, non concedono il diritto a usufruire dell’Ecobonus al 110%, ma solo a quello al 65%. Grazie a questo tipo di norma previsto nel testo del Decreto Rilancio diventa quindi possibile aggirare tale problema. Occorre specificare che in questo caso gli interventi devono essere eseguiti in maniera congiunta.

Per fare un esempio basti pensare alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale interno a un condominio, a un edificio unifamiliare oppure plurifamiliare e persino alle unità abitative situate in un edificio plurifamiliare. In questo caso si tratta di un lavoro trainante. Qualora al contempo si esegua anche un lavoro trainato, come la sostituzione degli infissi oppure dei serramenti, anche quest’ultimo può essere detratto al 110%. Questo accade poiché il secondo lavoro è trainato al primo, trainante. Se, però, si decidesse di eseguire la sostituzione degli infissi e dei serramenti senza svolgere alcun lavoro trainante, la detrazione a cui si avrebbe il diritto sarebbe pari a 65%.

Tuttavia occorre prestare la massima attenzione a un piccolo fattore. In particolare, gli interventi effettuati si possono considerare congiunti unicamente quando le date delle spese effettuate per l’esecuzione dei lavori trainati sono comprese nell’intervallo di tempo che va dall’inizio fino alla fine degli interventi trainanti che prevedono la possibilità di usufruire del Superbonus al 110%.

Cosa succede nel caso di successione e vendita dell’immobile e delle sue unità abitative?

Il caso di successione e vendita dell’immobile è sicuramente uno dei più interessanti e particolari. Sia per quanto concerne la vendita dell’immobile, che per tutto ciò che riguarda la successione patrimoniale, vengono sempre applicate le regole per le detrazioni edilizie. Quindi, se il proprietario dell’immobile morisse, il diritto di usufruire del superbonus fiscale si trasmetterebbe per intero al suo diretto erede, ma solo nel caso in cui questi possa usufruire del bene. In altri casi tale diritto viene meno.

Qualora l’immobile passasse di proprietà, il diritto alla detrazione passerebbe, per intero o solo per una piccola parte, all’acquirente, salvo accordo diverso tra le parti stipulato in sede notarile.

Il Fisco ha sottolineato che si tratta di una regola applicata in tutti i casi relativi al passaggio di proprietà dell’immobile e non solamente alla sua vendita. Gli accordi diversi tra le parti che effettuano la compravendita devono essere previsti in sede di trasferimento di proprietà e confermati notarilmente. Altrimenti verranno applicate le regole comuni relative al trasferimento di proprietà e ai diritti relativi al superbonus al 110%.

Come richiedere il Superbonus al 110%?

Per richiedere il superbonus al 110% è necessario specificare in sede di richiesta della detrazione quali lavori sono stati eseguiti indicandoli nel modulo per la Dichiarazione dei Redditi.

Allo stesso devono essere allegati anche tutti i documenti che confermano l’esecuzione di questo tipo di lavoro. Ricordiamo che in mancanza degli allegati che confermano l’effettiva esecuzione dei lavori edili per i quali si richiede la detrazione al 110% è possibile che l’Agenzia delle Entrate neghi ai contribuenti la possibilità di usufruire di questo superbonus. In tale caso al contribuente arriverebbe l’apposita comunicazione con la motivazione ed egli potrebbe fare una seconda richiesta presentando lo stesso modello con i vari documenti già allegati.

Come funziona il superbonus al 110%?

Facciamo un esempio pratico prendendo in esame una spesa sostenuta pari a 100 mila euro per la ristrutturazione di un edificio. Come dice anche il nome di questo bonus, si ha il diritto a una detrazione pari a 110%, ovvero a 110 mila euro. Questi vengono quindi suddivisi in 5 rate di uguale valore: 22 mila euro, che sono scalabili dalla Dichiarazione dei Redditi ogni anno per 5 anni.

Come chiarito, quindi, una volta che questo bonus viene concesso bisognerà aspettare ben 5 anni prima di poter “usufruire” di tutta la somma. In alternativa si può cedere una parte di credito all’azienda edile che eseguirà il lavoro, mentre il resto lo si potrà comunque scalare dalle imposte.

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