Incapienti e superbonus: chi è a regime forfetario può usufruirne?

Incapienti e superbonus: chi è a regime forfetario può usufruirne?

Superbonus 110% e incapienti: la risposta n. 514 de 2 novembre 2020

Home » Incapienti e superbonus: chi è a regime forfetario può usufruirne?   La risposta n. 514 de 2 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il rapporto fra incapienti e superbonus 110%. Pertanto se rientri in questa categoria, leggendo questo articolo troverai la risposta che stavi cercando su superbonus 110% e incapienti. Una risposta che, lo anticipiamo subito, farà felici quanti di voi sono liberi professionisti a regime forfettario. Questa condizione infatti determina l’incapienza del soggetto che vi rientra e quindi escluderlo dalla possibilità di godere delle detrazioni fiscali. Ma perché il chiarimento dell’agenzia delle entrate farà felici coloro che rientrano in questa categoria? Semplice perché le detrazioni del superobonus 110% potranno comunque essere fruite dagli incapienti se ricorreranno allo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta. Abbiamo quindi chiesto ai nostri esperti di approfondire gli argomenti della risposta dell’Agenzia delle entrate su incapienti e superbonus 110% in modo da poter chiarire una volta per tutte i dubbi che hai. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Incapienti e superbonus 110%: si ma solo tramite la cessione del credito

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020, chiarisce che il libero professionista a regime forfetario rientra nella categoria degli incapienti. Questa categoria quindi non ha la possibilità di applicare le detrazioni fiscali. Nella risposta che chiarisce il rapporto tra incapienti  e superbonus 110% viene però specificato che questi ultimi possono cedere alla banca il credito d’imposta maturato per gli interventi previsti dal DL Rilancio. Ecco quindi che anche gli incapienti come i liberi professionisti a regime forfetario possono beneficiare del superbonus 110%.

La domanda dell’istante

Nello specifico, l’istante intende ristrutturare un’unità immobiliare rispettando i requisiti previsti dal sismabonus. Una volta terminati i lavori, l’istante, un libero professionista in regime forfettario, intende optare per la cessione del relativo credito a una banca. D’altronde la cessione del credito è prevista dall’articolo 121 del DL Rilancio del19 maggio 2020, n. 34. Stesso DL che poi è stato convertito in legge il 17 luglio 2020, con la legge n. 77. Il contribuente che richiede la risposta all’Ade fa inoltre presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e svolgerà la sua attività in regime forfetario. Proprio per questo motivo non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni relative alla suddetta agevolazione. Tuttavia, considerata la logica con la quale la norma è stata concepita, l’istante ritiene di poter versare l’imposta sostitutiva prevista per il forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la cessione del credito.

Incapienti e superbonus: la risposta n. 514 dell’Agenzia delle Entrate

Tramite la risposta n. 514, come dicevamo poc’anzi, l’Ade ha chiarito una volta per tutte il rapporto tra incapienti e superbonus 110%. In particolare, dopo aver richiamato brevemente i contenuti del superbonus, l’Ade conferma che il beneficio può essere portato in detrazione direttamente dal contribuente. Il contribuente tuttavia gode anche di altre due alternative: lo sconto in fattura applicato dal fornitore oppure la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi. Ed è proprio con quest’ultima opzione che il superbonus 110% può essere fruito anche da soggetti incapienti come ad esempio i liberi professionisti a regime forfetario.

Circolare n. 24/2020

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative dello sconto in fattura o della cessione del credito è possibile consultare la circolare dell’ 8 agosto 2020, n. 24/E. Tra le altre cose, la stessa circolare, prende in esame il il caso dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva come i forfetari. Questi ultimi, come abbiamo già avuto modo di approfondire, non possono sfruttare l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi. Ecco quindi che per costoro rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte richiamato articolo 121 (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta). La ricolare n. 24/2020 dell’Ade precisa infatti che:
“non si rileva, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

Il fine del legislatore: la realizzazione degli interventi

L’obiettivo che il legislatore si è posto quando ha approvato il DL rilancio è stato quello di incentivare il più possibile gli interventi rientranti nel superbonus. Le misure come la cessione del credito e lo sconto in fattura vanno intese quindi anche come misure concepite per allargare la platea dei beneficiari dei suddetti interventi. Tramite queste misure infatti si raggiunge l’obiettivo di far beneficiare delle detrazioni anche chi non può utilizzarlo direttamente tramite detrazione d’imposta. Ecco quindi che il rapporto tra incapienti e superbonus 110% è stato ben definito e normato tramite la Risposta n. 514 del 2 novembre 2020 dell’Ade. Una risposta che farà di certo felici i professionisti a regime forfetario che vogliono avvalersi delle detrazioni previste nel DL Rilancio.

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