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E’ possibile usufruire del Superbonus 110 per i residenti all’estero?

E’ possibile usufruire del Superbonus 110 per i residenti all’estero tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura

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“E’ possibile usufruire del Superbonus 110 per i residenti all’estero?” Probabilmente saranno in molti a porsi questa domanda, proprio come te.

Il Superbonus 110% (clicca qui per scoprirne di più) è infatti un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Grazie al superbonus infatti è possibile riqualificare dal punto di vista energetico e o sismico il proprio edificio, qualora ne possieda i requisiti. Ecco quindi che anche chi risiede all’estero potrebbe essere interessato a beneficiare di questa misura contenuta nel DL Rilancio.

Ed è proprio di questa tematica, ovvero dell’esistenza di confini territoriali o meno per beneficiare del Superbonus 110%, che approfondiremo nel corso di questo approfondimento. Tematica che è stata affrontata in quattro risposte agli interpelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate il 17 dicembre 2020.

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Superbonus 110% per residenti all’estero: si ma solo con sconto in fattura o cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia tramite non una, ma bensì 4 risposte agli interpelli: le numero 596, 597, 601 e 602. In queste risposte si spiega in maniera chiara che si può usufruire del superbonus anche se si è soggetti non residenti all’interno del territorio dello stato italiano.

Tuttavia, il beneficiario del superbonus 110 per residenti all’estero, non avendo redditi da lavoro in Italia dovrà avvalersi delle modalità alternative alla detrazione diretta del Superbonus in dichiarazioni dei redditi. Per questo motivo la maxi detrazione può essere fruita solo come sconto in fattura o cessione del credito.

Qui di seguito analizziamo in maniera approfondita il contenuto di questi quattro quesiti presentati al fisco italiano per capire meglio quando abbiamo espresso sinteticamente poco fa.

Superbonus 110 per  residenti all’estero: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alla fruizione del superbonus da parte di residenti all’estero, come dicevamo poc’anzi sono arrivati tramite 4 risposte ad interpelli.

In particolare, nel quesito n. 596  una cittadina italiana residente all’estero vuole acquistare un immobile in Italia, insieme al marito che invece risiede nel Belpaese, sul quale intende effettuare dei lavori di ristrutturazione. Gli altri tre quesiti invece riguardano tre cittadini italiani residenti all’estero già proprietari di appartamenti sul suolo italiano che intendono ristrutturare.

Possiamo quindi constatare che le situazioni presentate sono molto simili fra di loro. I contribuenti possono usufruire del superbonus tuttavia, in qualità di non residenti sul suolo italiano, non producono redditi da lavoro in Italia. E proprio questo aspetto renderebbe impossibile operare la detrazione fiscale del Superbonus 110%.

Tuttavia, detrarre le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica del superbonus 110% direttamente in dichiarazione dei redditi non è l’unica opzione disponibile. Il DL Rilancio che contiene il Superbonus 110% prevede infatti che si possa usufruire della detrazione del 110% anche tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta.

Questo significa quindi che, a patto di possedere i requisiti che danno accesso al Superbonus 110% si può usufruire dell’agevolazione al 110% con le opzioni alternative alla detrazione.

Ricordiamo inoltre questi requisiti sono sostanzialmente due: effettuare uno dei lavori trainanti previsti dalla normativa ed il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

La circolare n. 24 dell’8 agosto 2020

A ben vedere, questi chiarimenti erano già stati forniti dall’Ade tramite la circolare n. 24 dell’8 agosto 2020. In questa circolare infatti vieni specificato che possono usufruire del superbonus

“le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”

ed inoltre specifica che la detrazione riguarda quindi:

“tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.”

Pertanto è possibile usufruire del Superbonus anche per i residenti all’estero.

Sempre la stessa circolare inoltre precisa le casistiche in cui non si può fruire del superbonus. Queste casistiche sono le seguenti:

  • il contribuente possiede solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva;
  • l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (nel caso dei contribuenti rientranti nella no tax area).

E’ quindi possibile usufruire del superbonus 110 per i residenti all’estero con le altre due modalità previste dal decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo) e la cessione del credito.

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Perché scegliere Valore Energia per il tuo impianto con il Superbonus 110%

Perché oltre 300 clienti hanno scelto Valore Energia per realizzare il tuo impianto con il Superbonus 110%

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Si hai letto bene. Sono più di 300 i clienti, privati e aziende, che hanno scelto Valore Energia per realizzare il proprio impianto con il Superbonus 110%.

Altro che chimere o miraggi, il Superbonus è una solida realtà e noi abbiamo gli strumenti giusti per dare vita ai tuoi sogni.

Sappiamo benissimo che il futuro, non solo nostro, ma di tutto il mondo si baserà sempre di più sulla sostenibilità delle scelte che si intraprendono oggi. Scelte che quindi andranno compiute sempre più all’interno di un’ottica green volta all’uso parsimonioso delle risorse disponibili ad all’utilizzo di fonti rinnovabili. Scelte che, almeno in Italia, sono state fortemente incentivate dal DL Rilancio, oggi convertito in legge grazie alla Legge del 17 luglio 2020, n. 77.  E’ proprio questa misura a contenere le norme necessarie a realizzare il tuo impianto con il Superbonus 110% e quindi praticamente gratis. 

Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno, fin dalla fase embrionale del DL Rilancio, iniziare a strutturarci per essere pronti ad operare con la nuova normativa. Una struttura in parte già esistente ma che abbiamo ritenuto opportuno ampliare e formare adeguatamente alla nuova normativa in arrivo.

Vuoi richiedere maggiori informazioni? Allora compila il form che trovi cliccando qui!

Chi siamo

Valore Energia, è un brand di Solar Cash s.r.l. un’azienda che opera nel settore dell’Efficienza Energetica. Il nostro brand è nato ormai da qualche anno anche se la nostra impresa opera nel settore da ormai 10 anni. Il DL Rilancio e del Superbonus 110% ha rafforzato un modo di lavorare che noi di Valore Energia avevamo già sfruttato con successo grazie al Decreto Crescita che aveva istituito la Cessione del Credito e lo Sconto in fattura.

Forti dell’esperienza e del know how accumulato nel corso degli anni da Solar Cash S.r.l., possiamo affermare di essere specializzati nell’efficienza energetica in diversi contesti. Ad esempio molti nostri clienti appartengono a dei contesti domestici o condominiali, altrettanti invece a piccole e medie imprese. Se siamo riusciti ad accumulare tutta questa esperienza è grazie alla nostra rete qualificata di installatori, operativa sulla gran parte del territorio italiano.

Siamo convinti che l’efficienza energetica non è solo un investimento volto a ridurre i costi, ma è una priorità per l’ambiente e per la nostra vita. Per questo accanto al nostro servizio di progettazione e posa di impianti energetici a fonti rinnovabili siamo specializzati anche nel reperire tutti gli strumenti finanziari che possano garantire ad imprenditori e privati di minimizzare il costo di investimento che spesso non è alla portata di tutti. Strumenti finanziari che permettono di realizzare il tuo impianto con il Superbonus 110% senza spendere praticamente niente.

Cosa facciamo

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato alla nostra “base”, la nostra struttura sul territorio. Grazie a questa struttura capillare oggi possiamo avvalerci della collaborazione di oltre 30 tecnici specializzati nella progettazione e realizzazione di impianti di risparmio energetico. Grazie al know-how accumulato dall’esperienza dei nostri tecnici, tutti altamente qualificati, siamo in grado oggi di offrirti soluzioni su misura sia che tu sia un privato oppure una PMI.

E’ proprio grazie a questa rete che siamo in grado di garantire tempi certi e rapidi per la realizzazione di un impianto di efficientamento energetico con il Superbonus 110%. Le soluzioni che ti proporremo sono tutte studiate appositamente per farti ottenere le detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente. E per questo che grazie a noi potrai realizzare il tuo impianto con il Superbonus 110% praticamente gratis!

Cosa facciamo quindi?

Rendiamo possibile il concretizzarsi di progetti di Riqualificazione Energetica valutando sia gli aspetti tecnologici che finanziari. Il nostro obiettivo è infatti quello di offrirti dei progetti affidabili e sicuri in grado di essere realizzati sfruttando appieno gli incentivi messi a disposizione dalla normativa italiana come quello del Superbonus 110%.

Come operiamo: una ne pensiamo 110 ne facciamo!

Il nostro modello di business si basa inoltre sulla possibilità di ricorrere allo sconto in fattura e quindi alla cessione del credito d’imposta. Gli oltre 300 clienti che abbiamo acquisito a partire dall’approvazione del Superbonus 110% non hanno dovuto affrontare spese ingenti proprio per questo motivo.

Gli interventi che i nostri tecnici esperti svolgono, sulla base dei nostri progetti, vengono infatti scontati direttamente in fattura in cambio del credito d’imposta a cui hanno diritto i nostri clienti. Questo significa che le spese per la realizzazione dei lavori, vengono di fatto anticipate da Solar Cash S.r.l. – Valore Energia in cambio del credito d’imposta del beneficiario della detrazione. Proprio questo significa infatti realizzare un impianto con il Superbonus 110%.

Siamo specializzati ad operare con questi nuovi “strumenti finanziari” fin dalla loro approvazione, nel 2019. A dire la verità siamo una delle prime e poche aziende italiane ad essere all’avanguardia nel settore del credito d’imposta che allo stesso tempo è una garanzia per gli utenti finali come te!

Perchè scegliere Valore Energia per realizzare il tuo impianto con il Superbonus 110%?

Riassumiamo brevemente quando abbiamo esaminato in questo approfondimento sul perché scegliere Valore Energia per realizzare il tuo impianto con il Superbonus 110%:

  • Esperienza pluriennale nel settore della riqualificazione energetica;
  • Know-how derivante dalla nostra esperienza sul campo e dai nostri tecnici specializzati;
  • Rete capillare di installatori sul territorio;
  • Tempi di installazione rapidi e certi del tuo impianto ad energie rinnovabili con il Superbonus 110%;
  • Assistenza burocratica;
  • Soluzioni progettate ad hoc per clienti privati e PMI;
  • Progettazione volta a far ottenere le detrazioni fiscali previste (Ecobonus e Superbonus 110%);
  • Possibilità di usufruire dello sconto in fattura in cambio della cessione del credito d’imposta;
  • Le bollette dell’energia non saranno più un problema visti i notevoli risparmi post-installazione.

Avvalendoti dei nostri servizi non solo potrai installare un impianto che produce energia da fonti rinnovabili, ma potrai farlo praticamente gratis se rientri nel Superbonus 110%! Un ultimo vantaggio che non troverai con altri è la possibilità di godere insieme al SUPERBONUS 110% anche della tariffa incentivante sul tuo impianto  fotovoltaico. HAI CAPITO BENE! Chi sceglie Valore Energia potrà ottenere sul tuo impianto fotovoltaico una tariffa incentivante di 16 Cent di Euro/kW. 

Richiedi maggiori informazioni compilando il form che trovi cliccando qui oppure inviaci un messaggio direttamente su Facebook!

 

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Bando innovazione digitale per PMI: Solar Cash è tra i vincitori in Umbria!

Solar Cash srl ha ricevuto un contributo dalla Regione Umbria per lo sviluppo del proprio CRM

Ogni azienda che si rispetti, specie quelle con molti clienti è dotata di un CRM o Customer Relationship Management. Le applicazioni CRM servono a tenersi in contatto con la clientela, a inserire le loro informazioni nel database e a fornire loro modalità per interagire in modo che tali interazioni possano essere registrate e analizzate.

L’errore più comune in cui ci si imbatte quando si parla di customer relationship management è quello di equiparare tale concetto a quello di un software. Il CRM non è una semplice questione di marketing né di sistemi informatici bensì si avvale, in maniera sempre più massiccia, di strumenti informatici o comunque automatizzati, per implementare il management. Il CRM è un concetto strettamente legato alla strategia, alla comunicazione, all’integrazione tra i processi aziendali, alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al centro dell’attenzione sia nel caso del business-to-business sia in quello del business-to-consumer.

In questo modo, aziende come la nostra possono mettere a punto attività e strategie che da un lato ci aiutano a catturare nuovi clienti e dall’altro ci aiutano massimizzare i profitti sui clienti fedeli, cercando di comprenderne esigenze e aspettative.

Per sviluppare il nostro CRM ci siamo affidati alla piattaforma Vtiger che abbiamo fatto programmare in maniera da adattarsi alle nostre esigenze organizzative. Ecco perché abbiamo deciso di partecipare al bando POR FESR 2014-2020  della Regione Umbria con particolare riferimento all’innovazione digitale nelle PMI .

Il nostro progetto è stato approvato dal momento che, come è stato riconosciuto:

Il CRM sviluppato per solar Cash ha l’obiettivo di strutturare delle procedure che consentono di “efficientare” la raccolta dei documenti riducendo gli sforzi degli operatori e a tenere sotto controllo i dati e le informazioni per consentire all’impresa di mantenere gli impegni economici assunti e farne di nuovi.

Abbiamo pertanto ricevuto un sostegno di € 11.115,00 da parte della Regione Umbria.

Bando innovazione digitale per PMI Regione Umbria eng

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Come riconoscere una ditta qualificata come Valore Energia?

Ti spieghiamo come riconoscere una ditta qualificata di cui ci si può fidare come la nostra. Ecco tutte le nostre qualifiche

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Quando si devono eseguire dei lavori di riqualificazione energetica, ma non solo quelli di questo tipo, il “come riconoscere una ditta qualificata cui affidarli” è un problema non da poco.

Essere diffidenti e scettici va bene, ma comunque prima o poi, se si vogliono ottenere dei risultati, dovremo scegliere qualcuno a cui affidare i lavori che vogliamo eseguire.

In un momento delicato come questo, come riconoscere una ditta qualificata è fondamentale se non si vogliono passare guai. I controlli sono infatti aumentati a dismisura e quindi è sempre bene fare le cose in regola e per bene. Per fare questo però le aziende devono investire nella formazione dei propri dipendenti facendogli ottenere ottenere le qualifiche necessarie a svolgere la propria mansione. Purtroppo però non tutte le imprese lo fanno.

La nostra azienda, da questo punto di vista, è all’avanguardia. I nostri tecnici infatti sono altamente specializzati e devono gran parte del loro know how ai corsi di formazione ed alle qualifiche che Solar Cash srl gli ha fatto conseguire e soprattutto all’esperienza sul campo.

Ma come riconoscere una ditta qualificata in un mondo in cui circolano fake news da tutte le parti? Come ci si può fidare di qualcuno sapendo che nel proprio sito web ci può scrivere quello che vuole? Come si fa a verificare che l’azienda sia affidabile?

L’affidabilità e la qualità dei lavori che realizziamo è da sempre un nostro fiore all’occhiello. Nella nostra esperienza di lavoro però ci è capitato più volte di avere a che fare con ditte poco serie o trasparenti. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo in cui, oltre a sottolineare le qualifiche che possediamo, cerchiamo anche di darti alcuni consigli su come riconoscere una ditta qualificata.

Perché riconoscere una ditta qualificata è importante nel contesto attuale

Prima di parlare di come riconoscere una ditta qualificata, a nostro avviso merita soffermarci sul contesto in cui ci troviamo oggi.

L’approvazione di misure di sostegno al settore dell’edilizia e della riqualificazione energetica dopo il lockdown, meglio conosciute come Superbonus 110%, ha fatto i che la domanda per questo genere di interventi crescesse in maniera importante. Se cresce l’interesse per questo tipo di interventi, cresce anche la domanda di aziende in grado di realizzarli. Ecco quindi che in molti si sono messi in cerca di una ditta seria ed affidabile a cui far eseguire gli interventi trainanti e trainati previsti dalla normativa del DL Rilancio.

Il lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus è stata un’esperienza che ha segnato tutti noi. Mentre, per fortuna, in questi giorni si susseguono annunci sulla disponibilità di vaccini, c’è la consapevolezza che prima che si raggiunga l’immunità di gregge dovrà passare ancora del tempo. Per questi motivo molti sono in cerca di metodi sicuri per ridurre le possibilità di entrare in contatta con virus e batteri. Ecco che quindi nasce una nuova esigenza: quella di sanificare gli ambienti. E le ditte certificate a farlo sono davvero poche, tre le quali ovviamente figura la nostra!

Non solo riqualificazione energetica o sanificazione ambienti, ma anche smaltimento di rifiuti. Un tema questo, spinoso per molti. Sono molte infatti le ditte che non affrontano con la dovuta serietà, per non dire di peggio, questo tipo di lavori che gli si richiedono. Su questo se non altro possiamo affermare con forza non abbiamo avuto paura di affrontare le problematiche legate a questo settore adeguandoci alla normativa vigente nella maniera più trasparente possibile.

A prescindere dall’esigenza che tu abbia quindi, quando ti trovi di fronte ad una delle problematiche che abbiamo affrontato qui sopra, sapere come riconoscere una ditta qualificata a cui rivolgerti è fondamentale.

Come riconoscere una ditta qualificata: ecco le nostre qualifiche

Nell’epoca della connettività, quando si deve cercare una ditta o impresa edile in grado di intervenire nei contesti sopra descritti, di solito la si cerca su Google. Il problema è che chiunque abbia un po’ di dimestichezza in materia, potrebbe realizzare dei siti web fasulli, o ancora peggio dichiarare cose non vere. 

A prescindere da quanto trovi scritto sui motori di ricerca o sui social di una ditta (di cui parliamo qui), un elemento molto indicativo sono le qualifiche ottenute dall’azienda e che troverete anche nella Visura Camerale. Questo elemento consente di risalire alle qualifiche che ha ottenuto l’impresa o che hanno ottenuto i suoi dipendenti nel corso degli anni. Un altro elemento indicativo è il Capitale Sociale e la longevità dell’impresa. L’aspetto professionale riveste comunque un ruolo determinante e quindi abbiamo pensato di mostrarvi le nostre qualifiche.

Patentino F.E.R. (progettazione impianti a fonte rinnovabile)

I nostri installatori e manutentori di Impianti alimentati da fonti a energie rinnovabili sono in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.M. 37/2008.

Questi soggetti sono coloro che nell’esercizio delle loro attività si occupano di:

  • messa in funzione e del controllo periodico o straordinario di caldaie,
  • caminetti e stufe a biomassa;
  • sistemi solari fotovoltaici e termici,
  • sistemi geotermici a bassa entalpia,
  • pompe di calore.

Il possesso di questi requisiti professionali è certificato dal Patentino F.E.R. rilasciato dopo appositi corsi di formazione della durata di 80 ore. Il corso di formazione fondamentale perché anche garanzia di una maggiore sicurezza dell’impianto che andranno a realizzare.

Patentino fgas

La certificazione, o patentino F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra. La certificazione è regolamentata  dal DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea.

La normativa in questione impone l’obbligo di attestazione e certificazione F-gas a tutte quelle persone che svolgono attività di controllo delle perdite su:

  • applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra,
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra,
  • installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione,
  • condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra;

Questa certificazione viene rilasciata solo dopo il superamento di un esame teorico e pratico. In questo modo i nostri tecnici in possesso del patentino F-gas sono in grado di garantirti una più alta qualità del lavoro. Qualità che è spesso sinonimo di soddisfazione del cliente.

Accreditamento per lo smaltimento dei rifiuti

Un’azienda come la nostra che si occupa di installazione e sostituzione di impianti a fonti energetiche rinnovabili deve essere anche in grado di smaltire i rifiuti che si creano durante le nostre attività. Rifiuti che non sono certo ordinari come quelli che vengono prodotti normalmente dalle nostre utenze domestiche.

Ecco perché abbiamo ottenuto l’accreditamento per lo smaltimento di questo genere di rifiuti presso l’ISPRA che certifica che siamo autorizzati a trattare e smaltire questo tipo di rifiuti.

Qualifica per sanificazione ambienti

In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio si può incorrere nella necessità di dover affidare servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei luoghi di lavoro. Un’esigenza che abbiamo cercato di soddisfare in due modi: procurandoci le autorizzazioni necessarie ad operare in questo settore e  formando i nostri operatori adeguatamente per farli entrare in possesso delle qualifiche necessarie a svolgere questa mansione.

D’altronde la sanificazione, secondo il Ministero è  “il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione”. Sempre secondo il Ministero la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” pertanto “le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro”.

Conclusioni

Come avrai capito c’è solo un modo certo per riconoscere una ditta qualificata in maniera sicura.

Quello di verificare che sia in possesso di attestati e qualifiche necessarie per svolgere le mansioni che hai intenzione di affidargli. Solo così sarai sicuro della qualità del loro lavoro e di non correre rischi inutili come incorrere in pesanti sanzioni.

Cerchi ancora come riconoscere una ditta qualificata? Fermati subito, la tua ricerca è finita! Valore Energia è infatti quello che stavi cercando!

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Superbonus 110 %: i video del webinar sulle Comunità Energetiche e Conformità Urbanistica

Riguarda tutti i video del nostro ultimo webinar sulle Comunità Energetiche e sulla conformità urbanistica

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Con il webinar sulle Comunità Energetiche è sulla conformità edilizia di venerdì scorso 4 dicembre, si è concluso il nostro ciclo di approfondimenti gratuiti sul superbonus 110%.

Per prima cosa prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato numerose a questo ciclo di webinar e quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno all’ingegner Nicola Rondoni ma anche a Ventievènti per l’organizzazione del webinar!

Perché il webinar sulle comunità energetiche

Abbiamo pensato fosse il caso di affrontare anche l’argomento delle comunità energetiche in questo webinar perché il Superbonus 110% è una grande opportunità. Un’opportunità che però può diventare ancora più grande se allarghiamo il discorso anche alle cosiddette Comunità Energetiche. Vediamo brevemente perché.

Gli interventi riqualificazione energetica previsti all’interno del Superbonus 110% hanno un obiettivo: quello di ridurre lo spreco di energia. Una riduzione che si traduce in grandi risparmi sulle bollette dei beneficiari che si apprestano ad affrontare questi tipi di interventi. Risparmi che possono essere ancora maggiori se i beneficiari riescono a costituirsi o ad entrare a far parte di una Comunità Energetica. A questo proposito la nostra, appena nata, si chiama Valore Community.

Come avrete modo di approfondire tramite la visione dei nostri video, una Comunità Energetica non è altro che un’associazione di soggetti (come ad esempio condomini), che producono, consumano e condividono l’energia. Cosi facendo riescono rispettare il principio di autoconsumo energetico e autosufficienza, utilizzando impianti che producono energia pulita rinnovabile.

La possibilità di scambiare e accumulare energia tra i cittadini all’interno della comunità energetica fa sì che i membri della Comunità possano accedere a tariffe agevolate quando il proprio impianto non riesce a soddisfare il loro fabbisogno. Questo perché attingono all’energia prodotta in eccesso e stoccata in loco dagli altri membri dell’associazione di “prosumer” di energia.

Il discorso può sembrare complicato ma in realtà non lo è come avrete modo di approfondire guardando i nostri video del webinar sulle Comunità Energetiche.

L’importanza della conformità urbanistica

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tramite la legge 17 luglio 2020 n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

La misura del Superbonus 110% riguarda infatti l’ampliamento dell’aliquota delle detrazioni fiscali per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere. Abbiamo parlato di maxi detrazione perché coloro che rientreranno nel superbonus, come saprete già, potranno ottenere uno sgravio fiscale del 110%. Uno sgravio di cui sarà possibile beneficiare anche tramite cessione del credito e sconto in fattura.

I lavori per cui si potrà ottenere questa detrazioni, hanno quindi a che fare con il settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico, settori in cui è facile incorrere in irregolarità. La gran parte degli edifici in Italia infatti è stata costruita prima degli anni 80, e per questo è facile che non sia stata adeguata alle norme vigenti in questo momento. Inoltre ci possono essere ovviamente molti altri fattori, soprattutto burocratici, che minano la regolarità di un edificio.

Ecco perché molte delle richieste che ci pervengono quotidianamente riguardano proprio le presunte o conclamate situazioni di irregolarità degli edifici sui cui si vuole intervenire. D’altronde, proprio il regolamento del 110% prevede che gli edifici su cui si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica debbano essere innanzitutto in possesso della conformità urbanistica. Qualora questa non sussista si può incorrere in pesanti sanzioni oltre che a dover rinunciare alla maxi detrazione fiscale.

Il webinar sulle comunità energetiche e sulla conformità urbanistica

Di cosa abbiamo parlato in questo ultimo nostro webinar quindi?

In questo webinar sulle comunità energetiche e sulla conformità urbanistica abbiamo quindi cercato di chiarire molti dei dubbi che riguardano questi due aspetti.

In particolare per quanto riguarda le comunità energetiche abbiamo spiegato in maniera approfondita in cosa consiste uno di questi soggetti. Abbiamo quindi spiegato come si può costituirne una, come funziona e quali sono i vantaggi del far parte di una Comunità Energetica e… molte altre cose.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica invece abbiamo innanzitutto ricordato quali sono gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110% (di cui parliamo anche qui), oltre ad affrontare alcune casistiche particolari in cui non è certo se si possa essere in possesso o meno della conformità urbanistica.

Perciò se non vedete l’ora di avere una risposta a queste domande cosa aspettate? Guardate subito i nostri video qui sotto!

Rivedi i video dell’ultimo webinar!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar sulle comunità energetiche. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

Iscriviti al nostro canale youtube cliccando qui!

A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar Superbonus 110 %: come sanare gli abusi – Parte 1

Superbonus 110%:  Interventi trainati e trainanti

In questo video del nostro webinar del 4 dicembre 2020 sulla Conformità Urbanistica e sulle Comunità Energetiche facciamo un breve riassunto degli Interventi trainanti e degli interventi trainati previsti dal Superbonus 110% contenuto nel DL Rilancio.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 2

Superbonus 110%: Tutto sulla conformità urbanistica

In questo video del webinar del 4 dicembre facciamo il punto sulla Conformità Urbanistica e su come sanare gli eventuali abusi edilizi che potrebbero far perdere la detrazione del 110%.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 3

Superbonus 110%: tutto sulle Comunità Energetiche

In questo video del webinar del 4 dicembre prendiamo in esame in maniera approfondita le Comunità Energetiche spiegando nel dettaglio cosa sono, come funzionano e quali sono i loro vantaggi.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 4

Superbonus 110%: FAQ e risposte alle domande

In questa parte del video del nostro webinar del 4 dicembre cerchiamo di dare una risposta alle domande che più frequentemente di vengono poste sul Superbonus 110%.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

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Le nuove FAQ sul Superbonus 110% del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano le nuove FAQ sul Superbonus del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulle questioni interpretative

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Il Superbonus 110%, come ripetiamo fra queste pagine fin da quando era una semplice bozza di un Decreto Legislativo, rappresenta una grossa opportunità per molti. Un’opportunità che però non è così semplice cogliere.

L’Agenzia delle Entrate, così come l’Enea sono dovute intervenire più volte per chiarire alcuni aspetti relativi alla maxi detrazione. Fin dalla sua approvazione infatti, non abbiamo paura ad esagerare, praticamente ogni settimana si sono susseguiti dei chiarimenti a riguardo. In quest’ottica quindi, è dovuto intervenire pure il direttore del Fisco, rilasciando delle nuove FAQ sul Superbonus 110% per quanto riguarda le sue questioni interpretative.

D’altronde, una misura così rivoluzionaria per il settore della riqualificazione energetica, non poteva non dare luogo a moltissimi dubbi interpretativi. Dubbi che come dicevamo poco fa, ha cercato di sciogliere anche il direttore dell’Agenzia delle Entrate stesso con delle nuove FAQ sul Superbonus 110%.

Faq sulla maxi-detrazione che abbiamo ritenuto opportuno riportare sotto l’attento esame dei nostri esperti qui di seguito cercando di analizzare singolarmente ogni singola domanda ed ogni risposta.

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FAQ sul superbonus 110%

1. Si può estendere il beneficio del superbonus ai detentori di tutte le unità immobiliari di edificio bifamiliare o plurifamiliare qualora questa detenzione non da luogo ad un condominio?

Nella risposta a questa FAQ sul superbonus si ricorda che il termine condominio ha un preciso riferimento normativo: articolo 119, comma 9, lettera a, del decreto- legge n. 34 del 2020. In questo riferimento si specifica che il Superbonus spetta per gli interventi sulle parti comuni di un edificio. Si può quindi dedurre che siano esclusi interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari.

In questa risposta alla FAQ sul superbonus 110% si evidenzia come, la scelta del legislatore di richiamare espressamente i “condomìni” tra i beneficiari non consente di estendere il beneficio.  Un’estensione che fino a questo momento ha però di fatto rappresentato la prassi in materia di Ecobonus e Sismabonus.

Il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione. Questo perché al suo interno coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Questa comunione è a tutti gli effetti forzosa visto che non è soggetta scioglimento. Il condòmino infatti non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la conservazione delle parti comuni. Inoltre, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione. Questo avviene quando più soggetti costruiscono su un suolo comune.

Riassumendo, quanto abbiamo scritto finora comporta che:

  • se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a più soggetti (detentori), non si costituisce un condominio. Di conseguenza non è possibile fruire del Superbonus;
  • se le unità immobiliari di un edificio appartenenti a diversi proprietari sono concesse in locazione o in comodato ad un unico soggetto (detentore), qualora venga accertata la costituzione del condominio, sarà possibile fruire del Superbonus.

2. Come vanno considerate le non conformità urbanistiche dell’immobile?

Nella Faq sul Superbonus 110% n.2 si evidenzia come sia necessario introdurre un meccanismo di sanatoria immediata per le difformità non generate dalla volontà del proprietario. Detto questo si precisa che comunque tale questione non è di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, a riguardo, si rammenta l’articolo 49 del T.U. dell’edilizia. In questo articolo infatti si precisano i seguenti punti:

  1. Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;
  2. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte;
  3. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata, ogni inosservanza comportante la decadenza;
  4. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute per effetto della decadenza stabilita si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune;
  5. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Inoltre,  il comma 13-ter dell’articolo 119 della legge di conversione del DL Rilancio prevede che

al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi

3. Il beneficio sull’acquisto dell’unità immobiliare spetta per gli acconti pagati nella finestra temporale agevolata. Ciò è valido anche quando i lavori si trascinano oltre il termine ultimo (31 dicembre 2021)?

Nella risposta alla terza FAQ sul superbonus 110% riguarda soprattutto gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici. Se questi sono realizzati nei comuni all’interno delle zone classificate con rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari. In particolare la detrazione spetta rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Questa norma si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Ai sensi del Decreto Rilancio tuttavia, la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo significa che per beneficiare del Superbonus 110% per l’acquisto di case antisismiche è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Gli acquirenti individuati qui sopra, potranno inoltre fruire della prevista detrazione per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020. Questo perché il Superbonus a questa data è già in vigore. Tuttavia per poter usufruire di quest’ultima possibilità è necessario che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

4. FAQ Sul Superbonus 110%. La retroattività delle disposizioni per la cessione o sconto in fattura dal 1° gennaio 2020 per gli interventi diversi da quelli che beneficiano del Superbonus è già in vigore. Non sarebbero invece opportune regole uniformi sull’intero ventaglio di interventi?

La retroattività in questione è stata stabilita dal legislatore, non dall’Agenzia delle Entrate. Questo si evince dall’articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio in cui si concede la possibilità di optare per sconto in fattura o della cessione del credito per il godimento dei benefici. Il riferimento a queste possibilità vale per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per i seguenti interventi:

  1. recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché i precedenti interventi e quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. efficienza energetica: ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici nonché gli interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
  3. adozione di misure antisismiche, compresi quelli che danno diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche” come abbiamo visto in precedenza;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate;
  5. installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

5 Faq sul Superbonus. Criterio di cassa e competenza:  in caso sconto in fattura o cessione del credito, si può fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata?

In questa FAQ sul Superbonus viene specificato che la disposizione che disciplina il Superbonus rimanda alle:

“spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”

Queste spese documentate sono individuate dalla circolare n. 24/E del 2020 che chiarisce che per individuare il periodo d’imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;

Nel medesimo documento viene anche precisato che, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, occorre fare riferimento alla data del bonifico effettuato dal condominio. Questo va fatto indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

6. Cosa si intende esattamente per “concorso in violazione”?

Gli aspetti relativi alle sanzioni e alle responsabilità sono stati chiariti sia dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, si provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario della detrazione stessa maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo  e della sanzione per omesso o tardivo versamento.

Nel caso di concorso nella violazione il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono assieme al beneficiario della detrazione:

  • della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1);
  • della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020).

I controlli verranno quindi effettuati sui beneficiari della detrazione quindi i soggetti che sostengono le spese agevolate ma anche sui fornitori nel caso di concorso nella violazione.

Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e cessionari “rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.

Per la configurabilità del concorso di persone è richiesto l’accertamento del “contributo” di ciascun concorrente alla realizzazione della violazione, cioè la concreta capacità di favorire la violazione stessa.

7. Si può usufruire del Superbonus 110% per l’installazione del cappotto termico interno in edifici sottoposti a vincoli storici-artistici o paesaggistici?

In questa Faq sul Superbonus si chiarisce che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli sopra citati o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti, la detrazione del 110 per cento si applichi in ogni caso a tutti gli interventi trainati. Questo ovviamente solamente se si rispetta comunque la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche o quella più alta.

Pertanto, il Superbonus si applica, ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus purché sia certificato il miglioramento energetico. Fra questi interventi rientra anche l’installazione del cappotto termico interno.

8. FAQ Sul Superbonus.  E’ necessario stipulare una polizza assicurativa ad hoc o basta adeguare i massimali della polizza RC professionale generica? L’obbligo possa ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari?

Nella risposta a questa FAQ sul Superbonus 110% si ricorda che, ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati siano tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Questa polizza dovrà avere un  massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate. Il massimale dovrà anche essere adeguato agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro. Questo perché è necessario garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa. Pertanto la polizza segue le prassi di mercato, secondo la normativa regolamentare di settore.

9. L’ammontare complessivo delle spese riferito alle singole unità immobiliari, è riferito alla singola camera o ufficio nel caso di strutture di proprietà delle ONLUS?

Il Decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle:

  1. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
  2. (OdV) organizzazioni di volontariato
  3. associazioni di promozione sociale (APS)
  4. società ed associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per le ONLUS, le APS e le OdV non è prevista alcuna limitazione espressa. Pertanto si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.

Peri soggetti sopra descritti, non opera la limitazione per le persone fisiche relativa agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”. Tale limitazione infatti è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.

Nemmeno la limitazione di fruire del Superbonus per un massimo due unità immobiliari è in vigore per questi soggetti. Tale disposizione infatti riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Infine i limiti di spesa agevolabili dal superbonus 110% per ONLUS, le APS e le OdV sono gli stessi di ogni altro destinatario dell’agevolazione,

10. Si potrà mai dare sistematicità alle prassi applicative attraverso una sorta di “testo unico delle interpretazioni”?

Nella risposta a questa FAQ sul Superbonus si sottolinea che, vista la complessità delle disposizioni è stata inserita un’apposita area tematica dedicata al Superbonus nel sito dell’Agenzia delle Entrate. In quest’area sono disponibili i link per l’accesso a:

  • provvedimenti direttoriali dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020, recanti le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, recante i primi chiarimenti interpretativi;
  • risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020, in materia di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e sulle singole unità immobiliari e correlati limiti di spesa;
  • guida operativa;
  • FAQ;
  • risposte alle istanze di interpello in materia di Superbonus;
  • altri siti internet di interesse (Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ENEA).

11. Si può diffondere a cura dell’Agenzia delle entrate una circolare annuale interamente dedicata ai chiarimenti sulle detrazioni in materia edilizia?

In questa risposta a questa FAQ sul Superbonus si sottolinea come l‘Agenzia sia tenuta a fornire tempestivamente chiarimenti sulle norme fiscali di nuova emanazione.

Inoltre si ricorda che annualmente l’Ade pubblica una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Questa pubblicazione riguarda anche gli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.

L’obiettivo di tale circolare è quello di offrire, a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. La circolare è quindi una sorta di guida che orienta in maniera uniforme le attività nella fase di controllo delle dichiarazioni. All’interno di questa pubblicazione sono anche contenuti nuovi chiarimenti, non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

In particolare, vi sono sempre degli appositi paragrafi, nei quali sono riportati, in maniera sistematica, i principali chiarimenti interpretativi, con le indicazioni degli adempimenti da porre in essere e dei documenti da conservare.

 

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Chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari

Superbonus 110, ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari dall’Agenzia delle Entrate

Home » Blog » Pagina 26   Con la risposta n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito al superbonus 110 per cento. In particolare in questo caso, ad essere oggetto di questi ulteriori chiarimenti è la cessione del credito per incapienti o contribuenti in regime forfetario. Ad onor del vero abbiamo già trattato questo argomento nelle pagine di questo blog (ad esempio qui), ma abbiamo ritenuto opportuno approfondire ulteriormente l’argomento. Le richieste che ci sono pervenute in merito alla cessione del credito per incapienti e forfetari sono infatti moltissime, pertanto qui di seguito abbiamo deciso di affrontare di nuovo questo argomento. Pronto a scoprire gli ulteriori chiarimenti della risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate? Allora prosegui nella lettura! Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate

Come prima cosa, l’Agenzia delle Entrate, ha ricordato quanto stabilito con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020. In questa circolare si specifica infatti l’ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110. In particolare, viene precisato che:
 “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva […]. E’ il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva”.
Ma allora perché è possibile usufruire del superbonus 110% per gli incapienti o coloro che sono a regime forfettario?

Cessione del credito per incapienti e forfetari: perché è possibile usufruire del superbonus 110%

Proseguendo nella disamina di quanto scritto nella risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo leggere che:
 “i predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […]. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari […]. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

Conclusioni

Da quanto emerge dalla circolare n. 24/E  dell’Agenzia delle Entrate possiamo facilmente concludere che la cessione del credito per incapienti e forfetari permette loro di usufruire del Superbonus 110%. I contribuenti definiti incapienti, o quelli a regime forfetario, sono infatti in possesso di tutti i requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito. Non importa quindi se sono privi di capienza fiscale per la detrazione dall’Irpef del Superbonus 110%. Quello che conta è che secondo l’articolo 121 del decreto Rilancio, forfetari o incapienti, sono comunque in possesso dei requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Pertanto se queste due categorie volessero effettuare interventi di riqualificazione energetica o sismica previsti nel superbonus 110%, dovranno per forza di cose avvalersi dell’opzione per la cessione del credito. L’opzione rappresenta quindi per questi soggetti l’unica opportunità per beneficiare di queste maxi detrazioni. Se pensi che questo approfondimento ti sia stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Webinar sul Superbonus 110%: lo smobilizzo e la gestione dei crediti d’imposta

Riguarda i video del nostro terzo webinar sul Superbonus 110 % in cui parliamo di smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta

Home » Blog » Pagina 26

Come di consueto oramai, anche i video del nostro terzo webinar, che questa volta verteva sulla gestione dei crediti d’imposta del Superbonus 110% sono pronti!

Come prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo importantissimo webinar sulla gestione dei crediti d’imposta oltre a quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno quindi a Giordano Guerrieri, Ceo & Founder Soluzione Funding ed al
Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse. Vogliamo anche ringraziare di cuore Ventievènti per l’organizzazione del webinar!

Perchè il webinar sula gestione dei crediti d’imposta?

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tramite la legge 17 luglio 2020 n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

La misura riguarda l’ampliamento dell’aliquota delle detrazioni fiscali per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere. A tutti gli effetti è infatti possibile parlare di maxi detrazione perché coloro che rientreranno nel superbonus, come saprete già, potranno ottenere uno sgravio fiscale del 110%.

Uno sgravio di cui sarà possibile beneficiare tramite due modalità innovative: la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi (cessione del credito) e lo sconto in fattura. Sono proprio queste due modalità ad essere state prese in esame da questo nostro webinar.

E’ evidente quindi che se si parla di sconto in fattura e cessione del credito, non si può, almeno secondo noi, non trattare anche la delicata tematica della gestione dei crediti d’imposta visto che è proprio strettamente correlata a queste due modalità tramite cui è possibile beneficiare del superbonus 110%. Tanto più che, in quanto azienda operante nel settore della riqualificazione energetica, anche noi abbiamo avuto necessità in primis di capire come gestire al meglio i crediti d’imposta.

Quelle affrontate in questo ultimo webinar quindi sono tematiche che, più che ai privati cittadini, sono di particolare interesse per le imprese del settore della riqualificazione energetica o edilizio.

Sconto in fattura e cessione del credito

Secondo il Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi che rientrano nelle categorie di cui parleremo tra poco, possono usufruire direttamente di detrazioni fiscali.

Accanto a questa possibilità, secondo l’art. 121 del DL Rilancio, sempre gli stessi soggetti e sempre per le solite spese sostenute negli anni 2020 e 2021, possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito (di cui parliamo meglio qui). Vediamo cosa sono qui di seguito:

  • Sconto in fattura. Questa alternativa alle detrazioni fiscali Ecobonus 110 % non è altro che un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. In questo caso quindi questo contributo dovrà essere anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. In seguito il fornitore avrà la facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Cessione del credito. I soggetti beneficiari degli Ecobonus 110 % potranno optare anche per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Le domande a cui abbiamo provato a rispondere

Come avete avuto modo di notare, il tema della gestione dei crediti d’imposta non è affatto semplice. Se da un lato infatti è pure vero che cessione del credito e sconto in fattura contribuiscono in maniera decisiva alle possibilità di usufruire del Superbonus 110%, dall’altro complicano ulteriormente le cose.

Abbiamo quindi provato a rispondere ad alcune delle domande che in molti di voi si sono posti in materia di gestione dei crediti d’imposta. Ad esempio: il credito d’imposta può essere ceduto… a chi? Attraverso quali modalità? Quali implicazioni ha la cessione del credito d’imposta? Se un’ azienda opera tramite lo sconto in fattura, quindi di fatto anticipando delle somme di denaro, come può avere sempre la liquidità necessaria per operare? Gli incapienti possono usufruire del superbonus 110%?

Proprio per cercare di dare risposta a queste ed altre domande abbiamo deciso di tenere questo nostro terzo webinar sul Superbonus 110%, in cui abbiamo appunto affrontato la tematica della gestione dei crediti d’imposta.

Rivedi i video del webinar sulla gestione dei crediti d’imposta!

Ti sei perso parte del webinar sulla gestione dei crediti d’imposta, o più semplicemente vuoi rivedere alcuni aspetti che abbiamo affrontato perché non ti erano chiari?

Allora non preoccuparti!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

Iscriviti al nostro canale youtube cliccando qui!

A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 1

Superbonus 110%:  Credito d’imposta del Superbonus 110%, il rapporto tra banche ed imprese

Relatore: Dott. Giordano Guerrieri, Ceo & Founder Soluzione Funding.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 2

Superbonus 110%: Responsabilità dei beneficiari ed eventuali sanzioni

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 3

Superbonus 110%: Incapienti o partite iva a regime forfettario possono usufruirne?

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 4

Superbonus 110%: Domande su sconto in fattura e credito d’imposta

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

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Non solo un webinar sul superbonus 110%, bensì 4! E tutti gratuiti!

Per approfondire la tematica infatti, data la sua complessità abbiamo ritenuto opportuno organizzare ben 4 appuntamenti online. Ma questo lo saprai già se ti sei già iscritto. In ogni caso,

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Decreto Agosto convertito in legge: tutte le novità

Tutte le novità del Superbonus 110% contenuto nel Decreto Agosto convertito in legge lo scorso ottobre

Home » Blog » Pagina 26   Il Decreto Agosto (DL 104/2020), convertito in legge tramite la legge di conversione n. 126, contiene svariate novità. Molte di queste novità impattano anche sul Superbonus 110% visto che riguardano soprattutto:
  • accesso autonomo dall’esterno delle unità immobiliari,
  • asseverazioni sulle parti comuni degli edifici,
  • dimore storiche,
  • delibere condominiali per approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti
La conversione in legge del Decreto Agosto rende quindi operative tutte le modifiche apportate in Parlamento ed in Senato. Modifiche che ci apprestiamo ad analizzare insieme ai nostri esperti qui di seguito e che riguardano da vicino quanti intendono usufruire della maxi detrazione. Se invece vuoi dare un’occhiata al testo completo puoi cliccare qui. Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Decreto agosto: Accesso autonomo e titoli abilitativi

Le modifiche inserite dal Senato al Decreto Agosto modificano alcuni aspetti della relativi all’applicazione della detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. Nello specifico:
  1. si chiarisce che cosa è da intendersi per accesso autonomo dall’esterno. In particolare, “per accesso autonomo dall’esterno si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva (comma 3-quater)” (per maggiori chiarimenti clicca qui);
  2. viene previsto che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
Si tratta di due precisazioni importanti. L’art. 119 del DL Rilancio infatti prevede che la detrazione al 110 per cento si applica per le spese sostenute per:
  • interventi effettuati su parti comuni di edifici,
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
  • sulle singole unità immobiliari.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Il Senato ha anche modificato l’articolo n.63 del DL Agosto. Si tratta dell’articolo che regola le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili dal Superbonus 110%. Deliberazioni che riguardano anche la decisione di usufruire delle detrazioni fiscali tramite il credito di imposta e lo sconto in fattura. Le deliberazioni in questione possono essere considerate valide solo se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. La stessa maggioranza deve essere applicata anche per approvare gli eventuali finanziamenti necessari per gli interventi da sostenere per rientrare nel Superbonus 110%. Inoltre, nel nuovo DL Agosto, si stabilisce anche che, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza. Una novità che di sicuro tornerà molto utile per limitare il rischio di contagi, visto che la pandemia infuria ancora.

Superbonus per le dimore storiche

L’articolo 80 del nuovo Decreto Agosto, al comma 6, estende il Superbonus anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/1, A/8, A/9. Via libera quindi al Superbonus anche per dimore storiche come castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, a patto però che gli edifici in questione siano aperti al pubblico.

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Webinar sul Superbonus 110 %: come sanare gli abusi

Riguarda i video del nostro secondo webinar sul Superbonus 110 %

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Anche il nostro secondo webinar sul superbonus 110% su come sanare gli abusi edilizi è andato in porto!

Come prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo importantissimo webinar su come sanare gli abusi oltre a quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno quindi al Dott. Alessandro Bazzurri , Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.  Ma anche a Ventievènti per l’organizzazione del webinar!

Perchè il webinar su come sanare gli abusi edilizi

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tramite la legge 17 luglio 2020 n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

La misura riguarda l’ampliamento dell’aliquota delle detrazioni fiscali per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere. Inoltre la maxi detrazione spetterebbe anche per i lavori di miglioramento antisismico. Abbiamo parlato di maxi detrazione perché coloro che rientreranno nel superbonus, come saprete già, potranno ottenere uno sgravio fiscale del 110%. Uno sgravio di cui sarà possibile beneficiare anche tramite cessione del credito e sconto in fattura.

I lavori per cui si potrà ottenere questa detrazioni, hanno quindi a che fare con il settore dell’edilizia, un settore in cui è facile incorrere in irregolarità. La gran parte degli edifici in Italia infatti è stata costruita prima degli anni 80, e per questo è facile che non sia stata adeguata alle norme vigenti in questo momento. Accanto a questa ci possono essere ovviamente molti altri fattori, soprattutto burocratici, che minano la regolarità di un edificio.

Ecco quindi che ci è sembrato opportuno organizzare un webinar su come sanare gli abusi e le eventuali irregolarità edilizie che si possono incontrare durante l’esecuzione dei lavori per il Superbonus 110%.

Si può richiedere lo stesso il Superbonus 110 in presenza di abusi edilizi?

La presenza di abusi edilizi comporta la perdita del beneficio del superbonus 110 %, o almeno così stabilisce il superbonus 110% (ne parliamo meglio qui).

Tuttavia quanto affermato poco più sopra, per vostra e nostra fortuna, non è sempre vero. Esiste infatti un cosiddetto limite di abusivismo. Secondo l’Agenzia delle entrate se si rientra in un limite del 2% non bisogna preoccuparsi della perdita della detrazione, dal momento in cui si supera anche di poco la percentuale di abuso edilizio consentita avrà inizio un processo di certificazione dell’edificio. Se è questo il caso, tranquilli! Le agevolazioni fiscali in caso di abusi edilizi non decadono quando si tratta di eventi che hanno una lieve entità.

In ogni caso prima di iniziare dei lavori è sempre consigliabile consultare un tecnico esperto in materia che provvederà alle giuste coperture economiche e amministrative. Bisogna essere sinceri con la propria situazione urbanistica ed è necessario mettere al corrente il condominio se sono presenti dei piccoli abusi edilizi perché potrebbero minare la detrazione fiscale di tutti.

Ma come si fa a verificare se un immobile ha delle irregolarità? Se un’immobile ha delle irregolarità, si può comunque procedere con i lavori mentre si cercano di sanare gli abusi individuati? Ma soprattutto… come sanare gli abusi edilizi senza perdere la detrazione?

La risposta a queste ed altre domande la trovate nei seguenti video del nostro webinar su come sanare gli abusi qui sotto.

Rivedi i video del webinar su come sanare gli abusi!

Ti sei perso parte del webinar su come sanare gli abusi edilizi, o più semplicemente vuoi rivedere alcuni aspetti che abbiamo affrontato perché non ti erano chiari?

Allora non preoccuparti!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

Iscriviti al nostro canale youtube cliccando qui!

A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar Superbonus 110 %: come sanare gli abusi – Parte 1

Superbonus 110%:  Interventi trainati e trainanti

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 2

Superbonus 110%: Abusi edilizi e sanzioni

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 3

Banche e Superbonus 110%: come sanare gli abusi

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 4

Superbonus 110%: Massimali di spesa del cappotto termico ed altre domande

Relatore: Dott. Alessandro Bazzurri Geologo, Architetto ed Ingegnere per LitoStudio.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Non perderti gli altri appuntamenti con gli esperti!

Non solo un webinar sul superbonus 110%, bensì 4! E tutti gratuiti!

Per approfondire la tematica infatti, data la sua complessità abbiamo ritenuto opportuno organizzare ben 4 appuntamenti online. Ma questo lo saprai già se ti sei già iscritto. In ogni caso,

se non ti fossi iscritto o più semplicemente vuoi scoprire le informazioni sui webinar clicca sul pulsante qui sotto!

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