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Tutto sul visto di conformità Ecobonus 110 %

Per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità ecobonus. Scopriamo cosa è!

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Il DL Rilancio è senza dubbio uno dei provvedimenti cardine del 2020 grazie anche alle detrazioni fiscali che vi sono state introdotte.

Ci riferiamo in particolar modo agli Ecobonus 110% ed al Sismabonus. Due provvedimenti che, lo ripetiamo già da un po’ oramai, siamo convinti possono dare una scossa al settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico.

D’altronde il 2020, economicamente parlando, per molte imprese è stato un anno piuttosto nero a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19. Per questo sono state necessarie delle misure straordinarie di sostegno all’economia come appunto quelle di cui abbiamo parlato poco fa.

Se abbiamo definito “straordinarie” queste misure è proprio a causa della loro potenziale portata che è davvero ampia. Proprio però per la loro ampia portata potrebbero verificarsi dei tentativi di frode. In sostanza quindi sarà necessario controllare approfonditamente quanti intendono usufruire di questi sostegni economici. E’ per questo che le modalità con cui sarà possibile fruire a questi Ecobonus, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, necessitano della presenza del visto di conformità Ecobonus 110 %!

Ma di cosa si tratta? Come si ottiene il visto di conformità ecobonus?

E’ proprio per rispondere a queste due domande che abbiamo deciso di chiedere ai nostri esperti di fare il punto della situazione sul visto di conformità degli Ecobonus 110% sperando che questo possa tornarti utile.

Pronto a scoprire tutto quello che c’è da sapere sul visto di conformità degli Ecobonus 110%? Allora prosegui nella lettura.

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Gli Adempimenti Ecobonus 110 %

Prima di parlarvi del visto di conformità degli ecobonus forse è necessario fare un passo indietro dal momento che solo contestualizzando il tutto potrete avere il quadro completo della situazione.

Per poter accedere agli Ecobonus, gli interventi di riqualificazione energetica, come ad esempio l’ installazione di impianti solari fotovoltaici,  che andrete a realizzare devono rispettare alcuni adempimenti.

In particolare, il più importante adempimento ecobonus 110 % da rispettare è il seguente: gli interventi che si andranno a realizzare dovranno nel complesso assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se non è possibile migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio in questione perché questo è già in una classe energetica alta allora sarà necessario dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta (A4).

Come si fa dimostrare il miglioramento della classe energetica dell’edificio?

Per dimostrare il salto di due classi energetiche, o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta c’è solo un modo. Ovvero quello di farsi rilasciare un attestato di prestazione energetica (A.P.E) da un tecnico abilitato.

In realtà non ne servirà uno ma due: uno rilasciato prima dell’intervento che testimoni la classe energetica di partenza, un altro dopo l’intervento che certificherà la classe energetica raggiunta.

Sconto in fattura e cessione del credito

Una volta che gli adempimenti che abbiamo descritto qui sopra saranno rispettati sarà quindi possibile accedere alle misure di sostegno per gli interventi di efficientamento energetico previste nel DL Rilancio. In particolare, secondo l’art. 121 del DL Rilancio, i soggetti beneficiari di queste misure potranno decidere se optare per la riscossione dell’ ecobonus anche tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo cosa sono qui di seguito:

  • Sconto in fattura. In breve si tratta di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. In pratica l’impresa che realizza i lavori anticiperà tutte le spese in cambio del credito di imposta di cui potrebbe usufruire il committente dei lavori. Ovviamente questo credito sarà di un importo pari alla detrazione spettante che potrà a sua volta cedere ad altri soggetti;
  • Cessione del credito. I soggetti beneficiari degli Ecobonus 110 % potranno optare direttamente anche per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Prima però di poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito è necessario però essere in possesso del visto di conformità ecobonus. Scopriamo cosa è qui di seguito.

Visto di conformità ecobonus

In sostanza il visto conformità ecobonus serve ad attestare a sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il visto conformità ecobonus viene rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. Colui che lo rilascia deve quindi verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati di cui abbiamo parlato poco più sopra.

Oltre a questo è necessaria, sia ai i fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura, la presenza dei seguenti documenti:

  • Lavori di efficientamento energetico. Per ottenere il visto di conformità Ecobonus è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Questa dovrà di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Ai fini di verificare la congruità delle spese si fa riferimento ai  prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
  • Interventi antisismici. In questo caso è richiesta l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza e dell’efficacia degli interventi. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le asseverazioni di cui abbiamo parlato qui sopra devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi. Sono indispensabili perché servono per attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Niente paura però! Le spese che affronterete per richiedere il visto di conformità ecobonus, e quindi per le asseverazioni, sono detraibili e rientrano quindi negli Ecobonus 110 %!

Cosa succede quando il visto di conformità ecobonus e le asseverazioni non sono esatte?

Le conseguenze sono piuttosto serie quando il visto di conformità ecobonus e le rispettive asseverazioni non risultano in regola.

Si va infatti dall’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Ovviamente la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio quindi degli Ecobonus 110 % e Sismabonus.

Conclusioni

In questo approfondimento abbiamo quindi cercato di fare il punto sul visto di conformità ecobonus 110 %. Un documento che, come abbiamo visto, è indispensabile per poter accedere agli Ecobonus tramite sconto in fattura o la cessione del credito. Quindi è davvero fondamentale.

Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Le alternative alle detrazioni Ecobonus 110 %: sconto in fattura e cessione del credito

Alla scoperta delle alternative alle detrazioni Ecobonus 110%. Tutto sullo sconto in fattura e la cessione del credito

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Il tanto atteso DL Rilancio è finalmente stato convertito in legge e con esso anche i famosi Ecobonus 110 %. Ma non solo, sono anche uscite anche le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate che li riguardano e le circolari interpretative che ne regolano la loro erogazione. Anche le banche si stanno preparando ad offrire dei prodotti adeguati, proprio per venire incontro ad imprese e privati che usufruiranno degli Ecobonus!

Ma cosa c’entrano le banche visto che le detrazioni Ecobonus 110 % non sono altro delle semplici detrazioni fiscali?

In realtà il ruolo delle banche sarà fondamentale affinché le misure per gli interventi di efficientamento energetico, sostituzione degli impianti di climatizzazione e per gli interventi antisismici. Questo per il fatto che il DL Rilancio prevede anche due importanti alternative alle detrazioni Ecobonus 110 %: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

E proprio di queste alternative alle detrazioni Ecobonus 110%, ovvero lo sconto in fattura e la cessione del credito, vogliamo parlare approfonditamente all’interno di questo articolo. A questo proposito ti ricordiamo che per non perderti nemmeno una notizia puoi iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Pronto quindi a scoprire tutto sullo sconto in fattura e la cessione del credito? Allora Prosegui nella lettura!

Sconto in fattura e cessione del credito: cosa dice il testo del DL Rilancio

Secondo il Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi che rientrano nelle categorie di cui parleremo tra poco, possono usufruire direttamente di detrazioni fiscali.

Accanto a questa possibilità, secondo l’art. 121 del DL Rilancio, sempre gli stessi soggetti e sempre per le solite spese sostenute negli anni 2020 e 2021, possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Vediamo cosa sono qui di seguito:

  • Sconto in fattura. Questa alternativa alle detrazioni fiscali Ecobonus 110 % non è altro che un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. In questo caso quindi questo contributo dovrà essere anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. In seguito il fornitore avrà la facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Cessione del credito. I soggetti beneficiari degli Ecobonus 110 % potranno optare anche per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito di imposta

Sicuramente il meccanismo della cessione del credito di imposta è più complicato da comprendere rispetto a quello dello sconto in fattura. Per questo abbiamo ritenuto indispensabile fornire ulteriori chiarimenti a riguardo.

Come si potrà fruire del credito di imposta?

I crediti di imposta che non vengono successivamente ceduti sono sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24.

Si potrà fruire del credito di imposta con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Ovviamente se la quota di credito di imposta non verrà fruita per un anno, non potrà essere più richiesta a rimborso.

Quali sono i limiti economici della cessione del credito di imposta?

Il limite di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi, fissato a 700.000 euro (1 milione di euro per il solo 2020) non sarà applicato.

Non sarà applicato anche il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

A chi può essere ceduto il credito?

La cessione del credito può essere disposta in favore dei seguenti soggetti:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

Le regole per l’esercizio dell’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito

Le modalità di esercizio dell’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito, saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In ogni caso, sarà possibile avvalersi di questa opzione solamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Quali sono gli interventi per i quali è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura sono i seguenti:

  • recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR20. In sostanza quindi si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari. Inoltre vi rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. Questa opzione può essere esercitata anche per ottenere la detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. In sostanza per tutti gli interventi che rientrano nel bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
  • riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus. In particolare questo punto riguarda tutti gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, tutti gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici. Inoltre vi rientrano anche tutti gli interventi realizzati congiuntamente a quelli precedenti riguardanti anche la riduzione del rischio sismico;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Conclusioni

Se sei arrivato fino a questo punto della lettura dovresti oramai avere chiaro in cosa consistono e come si articolano le alternative alle detrazioni fiscali Ecobonus 110 ovvero sullo sconto in fattura e la cessione del credito.

In ogni caso ti consigliamo di rimanere sempre aggiornato sull’argomento e di non perderti nulla a riguardo! Per questo ti raccomandiamo di iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Ecco come ristrutturare casa senza pagare nulla grazie agli Ecobonus 110 %

Scopri come ristrutturare casa senza pagare grazie al superbonus 110 % insieme agli esperti di Valore Energia

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Vuoi ristrutturare casa senza pagare nulla o quanto meno spendere il meno possibile?

Bene allora sappi che oggi, in molti casi, è possibile.

Se è possibile ristrutturare casa senza spendere è grazie al DL Rilancio che ha introdotto i cosiddetti superbonus 110%. Questi a loro volta si articolano in Ecobonus e Sismabonus oltre ad altri bonus minori.

Ma cosa sono? Non sono altro che delle detrazioni fiscali di cui si può usufruire se si eseguono determinati interventi di ristrutturazione o di efficientamento energetico nel periodo che va dal 1° luglio 2020 a tutto il 2021. 

In questo approfondimento quindi abbiamo chiesto ai nostri esperti di creare una sorta di guida definitiva per ristrutturare casa senza pagare nulla. Pertanto cercheremo di spiegarvi quali sono gli interventi che rientrano in questi bonus prenderemo in esame la circolare n.24/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sugli ambiti di applicazione delle detrazioni previste.

Fantastico vero? Per scoprire come ristrutturare casa senza spendere nulla grazie agli Ecobonus 110 % devi solo continuare a leggere!

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I beneficiari e gli interventi previsti

Come abbiamo già accennato poca fa, il DL Rilancio introduce un’agevolazione che permette di alzare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per determinati interventi. Cerchiamo quindi di capire innanzitutto chi può beneficiare di questa agevolazione:

  • condomìni per lavori nelle parti comuni;
  • le persone fisiche;
  • istituti autonomi case popolari;
  • le Onlus;
  • associazioni sportive dilettantistiche.

Quali interventi posso effettuare per rientrare negli ecobonus 110 %?

Gli interventi per ottenere queste detrazioni in modo da ristrutturare casa senza pagare devono essere rigorosamente di efficientamento energetico. In particolare quindi rientrano negli Ecobonus i seguenti interventi:

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione;
  • l’isolamento dell’immobile;
  • e gli interventi antisismici.

Ma non solo. Se effettueremo anche altri interventi collegati a questi potremo detrarre anche altre opere. Ad esempio interventi come:

  • l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
  • impianti fotovoltaici;
  • tutti gli interventi di risparmio energetico già oggetto di precedenti agevolazioni.

I materiali utilizzati in questi interventi devono ovviamente rispettare i criteri ambientali minimi sia per la ristrutturazione che per la ricostruzione. Inoltre saranno saranno detraibili anche le parcelle dei professionisti necessarie alla realizzazione, certificazione e asseverazione delle opere. Pertanto ricordati di conservare le ricevute!

Il limite della detrazione per ristrutturare casa senza pagare e la sua cessione

La massima detrazione di cui potrai usufruire per ristrutturare casa senza pagare ammonta a 96.000 euro per unità immobiliare.

Il beneficiario del superbonus, in questo caso tu, potrà decidere di utilizzarlo in due modi: pagare subito l’impresa o optare per lo sconto in fattura.

  1. Qualora deciderai di pagare direttamente l’impresa potrai detrarre dalle tasse l’intero importo dei lavori in 5 rate annuali. 
  2. Se invece deciderai di optare per lo sconto in fattura potrai godere di un beneficio economico immediato pari al 100% della spesa che hai affrontato.

Ci teniamo a specificare che il criterio di cassa impone che il pagamento o la cessione del credito devono avvenire in maniera tassativa tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. A questo scopo l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una piattaforma per la cessione del credito di imposta in modo da poter gestire al meglio ed in tempo reali i bonus fiscali.

La guida definitiva per ristrutturare casa senza pagare nulla

Se vuoi ottenere i benefici previsti dal Decreto Rilancio e quindi ristrutturare casa senza pagare nulla assicurati di seguire i seguenti passaggi:

  • Innanzitutto avrai bisogno di un tecnico abilitato che dovrà certificare il rispetto di tutti i parametri previsti dalla legge.
  • Sarà lo stesso tecnico ad inviare le asseverazioni in via telematica, fornendoti la relativa ricevuta di trasmissione.
  • A questo punto entra in gioco l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Sarà quest’ultima a verificare i requisiti per l’accesso al bonus oltre che la conformità dei lavori eseguiti.
  • Potrai accedere ai benefici fiscali, in quanto proprietario dell’immobile in cui sono stati effettuati i lavori solo se quest’ultimo controllo avrà dato esito positivo.

Alcuni esempi pratici per usufruire degli Ecobonus 110%

Infine, per completare la nostra guida su come ristrutturare casa senza spendere nulla grazie agli Ecobonus 110%, abbiamo anche cercato di fornire un paio di casistiche che possono essere sfruttate come esempi.

Il primo esempio che possiamo provare a fare è quello di un condominio che intende sostituire il suo vecchio impianto di acqua calda sanitaria. Per farlo sarà quindi necessario installare un generatore di calore autonomo indipendente in grado di produrre un beneficio energetico certificabile. Ovvero che sia in grado di aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno due classi energetiche.

Il secondo esempio riguarda il proprietario di una villetta con accesso autonomo. Qualora costui decida di migliorare l’efficienza energetica del suo immobile può senza dubbio sostituire ad esempio la vecchia caldaia e gli infissi. Costui però potrà farlo solo se il tecnico certificatore confermerà un miglioramento di almeno due classi energetiche a seguito dei lavori.

In entrambi i casi, non ci stancheremo mai di ripetere, che solamente rispettando scrupolosamente la normativa si può beneficiare della normativa.

Conclusioni

Come avrai capito, se hai letto fino a questo punto la nostra guida definitiva su come ristrutturare casa senza spendere soldi, l’opportunità di usufruire degli Ecobonus 110% è davvero ghiotta un po’ per tutti.

Perché quindi non approfittarne per fare tutti quegli interventi di efficientamento energetico che hai sempre rimandato per cercare di risparmiare un po’?

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Banche e cessione del credito di imposta: come si stanno organizzando per gli Ecobonus?

Alla scoperta di come le banche si stanno organizzando per acquistare il credito di imposta derivante dagli Ecobonus 110%

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Degli Ecobonus 110% abbiamo già parlato approfonditamente all’interno di questo blog, pertanto andiamo subito al sodo con una domanda diretta. Una domanda di cui stai aspettando la risposta prima di iniziare le pratiche relative all’inizio dei lavori di efficientamento energetico come ad esempio all’installazione di impianti fotovoltaici.

“Se i costi della ristrutturazione vengono rimborsati dal Fisco, quelli per pagare le fatture di chi fa i lavori chi li fornisce?”

Semplice: saranno le banche ad acquisire il credito di imposta delle imprese che faranno i lavori di efficientamento energetico.

In questi giorni infatti il quadro riguardante le banche e la cessione del credito prevista dal DL Rilancio che ha introdotto gli Ecobonus al 110% è stato ulteriormente definito. Dopo i decreti e le circolari che hanno delineato le modalità per effettuare la cessione del credito relativo ai lavori di  efficientamento energetico ora è anche possibile andare allo sportello per avviare le operazioni.

Abbiamo cercato quindi di fare un po’ il punto della situazione insieme ai nostri esperti su come si stanno preparando le banche in relazione alla cessione del credito. Se infatti Unicredit ha presentato la sua linea di prodotti specifici per le imprese e i contribuenti è solo questione di giorni affinché tutte le altre principali aziende di credito renderanno note le caratteristiche della loro offerta.

Pronto quindi a scoprire il contenuto di questo articolo sulle banche ed il credito di imposta? Allora prosegui nella lettura!

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Banche e cessione del credito: chi vi rientra e come funziona?

Prima di proseguire nella nostra disamina delle proposte delle banche per acquisire il credito di imposta cerchiamo di spiegare brevemente come funziona secondo gli Ecobonus 110%.

La cessione del credito può avvenire in due modi:

  1. sotto forma di sconto sulla fattura dell’impresa in modo che questa, a sua volta, possa utilizzare il credito fiscale o girarlo a un terzo;
  2. sotto forma di cessione del credito da parte del condominio o del contribuente a una banca, a una società finanziaria o anche a un terzo.

Le due opzioni sono possibili per i tutti lavori che rientrano in cinque tipologie di agevolazioni:

  1. ristrutturazione,
  2. eco bonus,
  3. bonus facciate,
  4. super eco bonus,
  5. sisma bonus.

Tuttavia si tratta di un’ opportunità  che è particolarmente interessante per i lavori che rientrano nelle due ultime tipologie. Questo perché fino al 31 dicembre 2021 il rimborso fiscale è del 110% detraibile in cinque anni sulle spese che rispettino le norme del cosiddetto DL Rilancio.

La proposta di Unicredit

La prima banca ad aver messo a punto delle proposte ad hoc per acquisire il credito di imposta è stata Unicredit. Qui di seguito cerchiamo di spiegare brevemente come funziona la cessione del credito sia per il contribuente sia per l’Impresa che effettua i lavori.

Come funziona la cessione del credito con Unicredit per il contribuente

Ipotizziamo che un condominio debba effettuare lavori di efficientamento energetico agevolabili con il super eco bonus per un totale di 600mila euro. Ipotizziamo anche che l’immobile del contribuente possegga 40 millesimi di proprietà e che quindi i costi a suo carico siano di 24 mila euro.

Se il contribuente sceglie di usufruire in proprio del credito avrà diritto a ricevere sotto forma di detrazione Irpef 26.400 euro spalmati in cinque rate da 5.280 euro. Se invece l’operazione viene avviata entro il prossimo 30 settembre la banca acquisterà il credito a 102 euro ogni 110. In pratica la cessione verrà remunerata subito 24.480 euro.

La legge prevede che la cessione possa essere compiuta in un massimo di tre step ad avanzamento lavori: la prima quando si sia giunti almeno al 30%, la seconda ad almeno il 60%, la terza al saldo e analogamente. Per il periodo che intercorre tra il pagamento delle fatture all’impresa e la cessione del credito è possibile ottenere un finanziamento ponte al 2,75%.

La cessione alla banca può essere deliberata anche da un condominio ma non c’è nessun obbligo per il singolo condòmino di aderirvi. L’amministratore effettuerà il riparto millesimale delle spese e cederà al soggetto identificato dalla delibera le quote dei condòmini interessati, ognuno degli altri può scegliere se tenersi il credito o caderlo a un soggetto diverso da quello della delibera.

Banche e cessione del credito: come funziona la cessione del credito con Unicredit per le imprese che effettuano i lavori

In questo caso l’impresa riceverà (condizioni sempre valide fino al prossimo 30 settembre) 100 euro ogni 110 di credito. Il finanziamento ponte necessario per coprire i costi da sostenere prima del pagamento delle fatture da parte del committente e prima della cessione del credito è a tasso fisso massimo del 6,4%.

Gli altri lavori che beneficiano della cessione del credito

Come dicevamo sopra la cessione può avvenire anche per gli altri lavori che il Fisco tratta meno generosamente. Il bonus ristrutturazione infatti è del 50%, l’ecobonus normale arriva fino al 75% e il bonus facciate al 90%.  Inoltre queste agevolazioni sono spalmate su dieci anni e non su cinque.

Per questi bonus l’offerta Unicredit è di 78 euro per ogni 100 di credito fiscale. Infine, per chi preferisse tenersi il credito e farsi finanziare i lavori la banca offre sia prestiti personali senza garanzia ipotecaria sia mutui.

Banche e cessione del credito: le altre banche stanno per comunicare le loro proposte!

Entro la fine del mese arriveranno anche le proposte delle altre banche per quanto riguarda la cessione del credito prevista dagli Ecobonus.

A mancare sono i dettagli operativi, ma le proposte a grandi linee sono già note, cerchiamo quindi di riassumere brevemente cosa le banche si stanno preparando ad offrire qui di seguito:

  • Intesa Sanpaolo sta per definire i dettagli della sua offerta. A giugno il gruppo ha già lanciato un mutuo “green” a tassi molto competitivi che in alcuni casi potrebbe anche essere più conveniente della cessione del credito prevista dagli Ecobonus. Inoltre Intesa ha avviato il servizio Energy Check in collaborazione con Casaclima, grazie al quale è possibile valutare le prestazioni energetiche del proprio immobile e le potenzialità di risparmio. Un costo che è possibile far rientrare tra quelli agevolabili dal bonus.
  • Crédit Agricole ha pronto un pacchetto di misure sia per la cessione del credito sia per il finanziamento dei lavori a privati, condomini e imprese edili. Questo pacchetto di misure andrà ad aggiungersi a un plafond da 10 miliardi di euro per imprese e famiglie varato prima dell’estate.
  • BNL a giorni proporrà una linea di prodotti molto simile a quella che abbiamo già descritto per Unicredit. Per quanto riguarda i costi Bnl ci tiene a specificare che per quanto riguarda i privati: “in ogni caso non dovrebbero superare il 10% dell’importo dei lavori, consentendo quindi di restituire l’intera spesa sostenuta per migliorare le prestazioni della casa o del condominio”.

Conclusioni

Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole hanno solo aperto la lista delle banche che si stanno adeguando alla cessione del credito prevista negli Ecobonus 110%.

A questo punto quindi è ragionevole supporre che anche altri istituti bancari si stiano preparando per entrare sul mercato della cessione del credito. Il che è un bene: più banche introdurranno prodotti relativi alla cessione del credito, più sarà alta la concorrenza, più quindi privati ed imprese avranno da guadagnarci.

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Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti

Ecobonus 110: ruderi, unita collabenti ed edifici crollati ne possono usufruire?

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Gli Ecobonus 110 % sono ormai realtà ed in molti si stanno muovendo per fare in modo di effettuare gli interventi di efficientamento energetico in modo da rientrare in questi incentivi. Ultimamente infatti non sono poche le persone che si stanno informando per installare impianti fotovoltaici o realizzare cappotti termici ecc.

Si tratta infatti di incentivi davvero convenienti e che, almeno potenzialmente, possono riguardare moltissimi edifici. Se infatti esaminiamo alcuni dati emerge che gli edifici ad uso residenziale in Italia sono circa 13 milioni, con oltre 31 milioni di abitazioni. Di questi circa il 77% risale a prima degli anni ’80. Inoltre, solamente un terzo degli edifici di cui abbiamo appena parlato è in ottimo stato di conservazione.

Questo significa che la gran parte di questi edifici, per raggiungere e mantenere le temperature desiderate all’interno dell’abitazione, ha bisogno di un quantitativo enorme di energia. In poche parole, la gran parte degli edifici di cui abbiamo parlato può rientrare negli Ecobonus 110%! 

Tuttavia la maggior parte degli edifici non significa tutti. Infatti una parte del patrimonio esistente rimarrà escluso. Ad esempio, in quest’ottica, come devono essere considerati i moltissimi edifici in rovina e gli immobili che devono essere ripristinati in tutto o in parte, a causa dell’avanzato stato di degrado? In sostanza quindi sono validi gli Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti?

Ebbene, a meno di successive ed ulteriori integrazioni, sembrerebbe proprio gli Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti non saranno disponibili!

Ma come mai? Abbiamo chiesto il parere ai nostri esperti ed abbiamo cercato di riassumerlo qui di seguito.

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Ecobonus 110: le intenzioni del legislatore

Prima di proseguire, cercando di spiegarti come mai ruderi, edifici crollati e unità collabenti non rientrino negli Ecobonus 110 % è importante fare una serie di premesse e precisazioni.

  1. Come oramai saprete, il Decreto Rilancio D.L. 34/2020 ha individuato due interventi “trainanti”.
  2. Possiamo quindi dedurre che lo scopo del legislatore è quello di consentire la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici esistenti.
  3. Per perseguire l’obiettivo sono quindi state previste esclusioni e condizioni speciali per accedere al Superbonus.

Ecobonus 110% per ruderi, immobili in rovina e unità collabenti cosa dice il testo della legge

La categoria degli interventi già ammessi agli Ecobonus è molto ampia, mentre quella ammessa al superbonus 110% è assai più ristretta perché assoggettata a diverse condizioni da rispettare congiuntamente.

L’art. 119 comma 3 del D.L. 34/2020 prescrive una condizione essenziale per tutte e tre le tipologie di intervento rientranti negli Ecobonus 110%. In particolare riportiamo il testo:

“il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Ecobonus 110% per ruderi, immobili in rovina spiegato semplice

Tranquilli lo sappiamo. Leggere il testo della legge così come è stata scritta non è affatto semplice. Per questo abbiamo cercato di spiegare qui di seguito in maniera semplice come gli ecobonus 110 % per ruderi ed immobili in rovina non siano validi.

Dal testo che abbiamo riportato qui sopra emergono due particolari fondamentali, i seguenti:

  1. Per usufruire degli Ecobonus è necessario il cosiddetto Salto energetico di due classi, mediante APE prodotta ante e post opera;
  2. Inoltre possiamo individuare come il testo specifichi che sia possibili l’ammissione dell’intervento di sola demolizione e ricostruzione. Non si parla quindi di tutta la intera categoria di ristrutturazione edilizia prevista dallo stesso art. 3 comma 1 lettera D del DPR 380/01. Ciò comporta che gli interventi di ripristino degli edifici non vi siano ricompresi nel SuperBonus,

A questo punto fermiamoci un attimo a riflettere. Ameno due domande dovrebbero sorgere spontanee a questo punto:

  1. come è possibile produrre un APE prima dei lavori per edifici ai quali mancano porzioni di tamponature esterne e tetti?
  2. come è possibile produrre un APE prima dei lavori per edifici quando questi sono praticamente a cielo aperto/sventrati per prolungato abbandono?

Fare un APE “presunta” o nominale infatti non è possibile per gli edifici in queste condizioni: farlo significherebbe compromettere la possibilità di rientrare negli Ecobonus 110 % per ruderi ed edifici in rovina.

SismaBonus 110 e la demolizione con ricostruzione.

Col Sismabonus invece è possibile migliorare e adeguare le strutture degli edifici, arrivando anche a ricomprendere la demolizione e ricostruzione. La normativa inerente è il D.L. 63/2013 articolo 16, che col tempo è stata modificata tramite aggiunte di ulteriori commi al suo interno, fino a diventare davvero “generosa”.

Nonostante il sismabonus non disponga espressamente la categoria di intervento di demolizione e ricostruzione, sembrerebbe emergere lo scopo di ristrutturare gli edifici esistenti. Per edifici esistenti si intendono quelli che hanno (ancora) una struttura integra, sulla quale intervenire per migliorare le prestazioni, tramite le opportune opere.

Ma fino a che punto deve essere “esistente” l’edificio, oppure è possibile estendere il Sismabonus al ripristino di edifici esistenti o le famose “unità collabenti” ?

Da quanto si può leggere nella Guida Fiscale del Sismabonus si può stabilire due cose:

  • La demolizione e ricostruzione è ammessa nel Sismabonus; ovviamente è sottinteso che si parli di edifici esistenti, altrimenti si deve parlare di contestuale ripristino parziale o integrale dell’edificio.
  • Nel caso di Ripristino totale o parziale di edifici, né il legislatore né la normativa di riferimento precisano la materia, ma rinviano espressamente all’intero articolo 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 380/01. Tuttavia rimane un problema di fondo, che sembra ripetere lo stesso ragionamento che abbiamo riportato prima riguardante l’APE ante opera impossibile da dimostrare. Infatti come quantificare in maniera oggettiva il miglioramento antisismico di una costruzione che, di fatto, non esiste più perché rovinata a terra?

Conclusioni sugli Ecobonus 110 % per ruderi

Possiamo quindi riassumere il ragionamento fatto fino a questo punto sugli Ecobonus 110 % per ruderi così:

Per quanto riguarda le demolizioni e ricostruzioni c’è sicuramente un margine di ingresso più ampio per rientrare sia negli Ecobonus 110 % che nel Sismabonus.

Tuttavia il ripristino di edifici rovinati o unità collabenti difficilmente può rientrare nelle misure previste da queste agevolazioni fiscali. Questo sostanzialmente perché diventa pressoché impossibile dimostrare le oggettive caratteristiche strutturali ed energetiche di un edificio che non esiste più, né in tutto né in parte. 

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Quali sono gli interventi “trainanti” e interventi “trainati”?

Quali sono gli interventi trainanti e trainati previsti dal Superbonus 110%?

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Le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% sono finalmente uscite. Finalmente quindi possiamo prendere in esame in maniera approfondita tutti gli aspetti di queste importanti misure a sostegno dell’economia.

Come abbiamo già fatto nei giorni scorsi, anche oggi cerchiamo di andare a fondo su di un aspetto in particolare del DL Rilancio, lo stesso in cui è contenuta la misura del Superbonus 110%. Se ci segui da un po’, avrai capito che le spese che potranno accedere agli ecobonus riguardano due principali categorie di interventi: gli interventi trainanti e trainati.

Abbiamo già brevemente accennato a queste due tipologie di interventi, ma ci rendiamo conto che il concetto di interventi trainanti e trainati non è affatto semplice da comprendere.

Per questo, abbiamo chiesto ai nostri esperti, i quali si sono basati rigorosamente sulle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate appena rilasciate, di spiegare meglio in cosa consistono sia gli interventi trainanti che quelli trainati. Inoltre abbiamo anche cercato di redigere un elenco di questa tipologia di lavori cercando anche di individuare i limiti di spesa agevolabili.

Per scoprirlo prosegui nella lettura!

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Interventi trainanti e trainati: le intenzioni del legislatore

Prima di prendere in esame sia gli interventi trainanti che quelli trainati cerchiamo di fare una breve introduzione cercando di spiegare quelle che sono le intenzioni del legislatore.

Quest’ultimo ha infatti cercato di ampliare la platea dei lavori di efficientamento energetico il più possibile. Dal momento che però è necessario aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi energetiche, è necessario affrontare, almeno nella maggior parte dei casi, più in intervento.

E’ in quest’ottica quindi che si è introdotta la definizione di interventi trainanti e trainati. Questa differenza sostanzialmente sta ad indicare gli interventi di efficientamento energetico più importanti, e quelli meno impegnativi ma che per poter usufruire delle detrazioni fiscali devono essere svolti congiuntamente ai primi.

Nell’idea del legislatore, gli interventi più importanti dovrebbero fare da traino (ecco perché trainanti) a quelli di minore entità. Questo perché un intervento trainante da solo potrebbe non essere sufficiente a rientrare negli Ecobonus 110%. Ecco quindi che potrebbe essere necessario sostenere anche un altro tipo di intervento in concomitanza con quello trainante: un intervento che quindi è a tutti gli effetti “trainato” da quello principale.

Quali sono gli interventi trainanti e quelli trainati? Scoprilo qui di seguito!

Quali sono gli interventi trainanti agevolabili dal Superbonus 110%?

Nel descrivere opportunamente gli interventi trainati e quelli trainanti abbiamo come prima cosa fatto il punto su quali sono gli interventi trainanti.

Qui di seguito trovi un elenco approfondito con i limiti di spesa previsti.

1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Cappotto termico per migliorare classe energetica - interventi trainanti e trainatiCome scritto nelle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate “Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato.”.

Queste superfici devono essere rivolte verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno. Inoltre devono interessare l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare che sia funzionalmente indipendente e devono avere un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Ovviamente i materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente

Limiti di spesa per gli interventi di isolamento termico: 

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici

sostituzione impianto climatizzazione - intervento trainante

Questi interventi prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi impianti devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE);
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;
  • collettori solari.

La detrazione, inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente.

I limiti di spesa per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione

Questo tipo di interventi, per rientrare negli Ecobonus 110%  prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Questo significa che queste unità immobiliari devono disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Questi interventi in sostanza sono gli stessi di quelli agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.

Limite di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare. Inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Gli interventi trainati previsti dal superbonus 110%

Come precedentemente specificato, il Superbonus spetta anche per le spese che vengono sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali sopraelencati.

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico qualora assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Proseguendo la nostra disamina degli interventi trainati e trainanti che danno accesso agli Ecobonus 110% ecco la lista degli interventi di efficientamento energetico “trainati”.

1. Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

Interventi trainanti e trainati:Fotovoltaico con batterie di accumulo

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti che danno diritto al Superbonus di cui sopra.
  • cessione in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito.
Limiti di spesa e normativi

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

Tuttavia il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 Kw il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

2. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente ad un intervento trainante di cui sopra che da diritto al Superbonus, la detrazione prevista calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%.

Conclusione

In questo articolo abbiamo cercato di approfondire, pur senza troppi tecnicismi, quelli che sono gli interventi trainanti e trainati previsti dal Superbonus 110%. Nonostante ciò siamo consapevoli del fatto che si tratta di un argomento delicato e complesso e che pertanto potresti avere ulteriori domande e/o chiarimenti a riguardo.

Nei prossimi giorni usciranno ulteriori approfondimenti a riguardo che andranno a chiari ulteriori aspetti di questi Ecobonus, perciò non preoccuparti.

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Quali sono i requisiti di accesso al superbonus 110 % degli interventi ammessi?

Alla scoperta dei requisiti di accesso al superbonus 110 %

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Oramai l’avrai capito. L’occasione che gli Ecobonus 110 % rappresentano è davvero ghiotta un po’ per tutti. Ricevere una detrazione fiscale di un importo addirittura maggiore della spesa che si è sostenuta è fantastico!

Siamo consapevoli quindi che questa misura inserita nel DL Rilancio è davvero vantaggiosa per molti di voi che non aspettavano altro che per effettuare interventi di efficientamento energetico. Ed una misura così vantaggiosa che siamo convinti possa dare veramente una svolta Green all’economia italiana migliorandone sostanzialmente la sostenibilità.

Tuttavia, come in tutte le cose, a causa degli enormi vantaggi che questa misura comporta sarà necessario prestare molta attenzione per evitare tentativi di frode per poter rientrare negli ecobonus. Per questo motivo la misura approvata dal parlamento contiene dei precisi requisiti di accesso al superbonus 110%. Requisiti che dovranno essere rispettati rigidamente per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste.

Ecco perché abbiamo cercato insieme ai nostri esperti di fare il punto su questi requisiti di accesso al superbonus 110 % basandoci sulle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ovviamente l’argomento degli Ecobonus 110% non si può esaurire con questo approfondimento. Nei prossimi giorni infatti scriveremo ulteriori articoli per approfondire tutti gli altri aspetti, oltre ai requisiti di accesso al superbonus 110 %.

Per non perderteli iscriviti alla nostra newsletter!

I requisiti di accesso al superbonus 110%

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono rispettare i seguenti 2 requisiti:

  • rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico.
  • assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Questo è valido per tutti gli interventi di efficientamento energetico eseguiti anche congiuntamente, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo. Se non sarà possibile rispettare quest’ultimo requisito per accedere al superbonus 110 % in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, andrà comunque dimostrato il conseguimento della classe energetica più alta.

Attestato di Prestazione Energetica

Abbiamo quindi appena individuato i requisiti di accesso al superbonus 110 % di cui il più importante è appunto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Ma come si fa ad attestare questa avvenuta miglioria?

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Saranno necessarie due A.P.E. quindi: una rilasciata prima dell’intervento (ante) ed una dopo l’intervento (post). Questa verrà rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ulteriori requisiti di accesso al superbonus 110

Accanto ai requisiti di cui abbiamo parlato ora, ovviamente si può accedere agli incentivi se l’intervento sostenuto rispetta i limiti stabiliti per il tipo di intervento effettuato.

In sostanza quindi per tutti i seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
  • interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due precedenti interventi.

Ovviamente si tratta di interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari. Questo è valido anche per gli interventi eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i controlli necessari affinché venga assicurato il rispetto dei requisiti di accesso al Superbonus 110 %.

Nelle linee guida infatti si può leggere: “Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi previsti in questi casi.”

Per quanto riguarda i fornitore ed i soggetti cessionari invece viene stabilito che essi: “…rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.”

Conclusioni

A questo punto dovrebbero essere chiari i requisiti da rispettare per poter accedere agli incentivi degli Ecobonus 110 % anche se ovviamente l’argomento Superbonus 110% non termina qui!

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Chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110%? Ecco la lista completa

Chiariamo meglio chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 % grazie alle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate

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Ebbene si! Le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per gli Ecobonus 110 sono state finalmente pubblicate.

A questo punto quindi possiamo se non altro provare dare una risposta più chiara a quelli che sono dubbi e perplessità riguardanti gli Ecobonus. D’altronde noi di Valore Energia operiamo proprio in questo settore, e quindi è nostro interesse cercare di fornire quante più informazioni possibile a chi è interessato su queste importanti detrazioni fiscali.

In particolare in questo approfondimento cerchiamo di analizzare e capire per bene chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 basandoci proprio sul testo delle linee guida.

Ovviamente le Linee Guida non riguardano solo i beneficiari, ma sono una vera e propria guida che riguarda tutti gli aspetti degli ecobonus. Nei prossimi giorni usciranno quindi all’interno di questo blog ulteriori approfondimenti a riguardo che non saranno incentrati solamente sui beneficiari degli Ecobonus 110%.

Pertanto ti consigliamo di rimanere aggiornato iscrivendoti alla nostra newsletter cliccando qui!

Per scoprire chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 % invece prosegui nella lettura

I beneficiari degli Ecobonus 110 %

Chi può usufruire degli Ecobonus 110%? I soggetti beneficiari sono diversi.

Li abbiamo raccolti nell’elenco che trovi qui di seguito:

  1. i condomìni;
  2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti,
  4. istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  5. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  6. le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  7. le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ulteriori precisazioni

Come abbiamo avuto modo di constatare quindi la lista dei beneficiari degli Ecobonus 110 è davvero ampia e consistente. Tuttavia, non basta essere in questa lista per usufruire del superbonus automaticamente ma è necessario fare ulteriori precisazioni.

La detrazione fiscale infatti può spettare solamente ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile che sarà soggetto all’intervento. Inoltre, al momento di avvio dei lavori, o quello in cui si sostengono le spese qualora fosse precedente all’avvio degli stessi, il soggetto committente dei lavori dovrà essere in possesso di un titolo idoneo a poter rientrare negli ecobonus. In sostanza, chi vuole effettuare questo tipo di interventi, specie quando non è il proprietario dell’immobile, deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Per quanto riguarda i titolari di reddito d’impresa o professionale invece è più difficile accedere agli Ecobonus 110%. Questi infatti possono rientrare fra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Conclusioni

Se sei arrivato fino a questo punto della lettura quindi avrai sicuramente capito chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 % e magari aver scoperto che puoi rientrarci anche tu!

Tuttavia questo però potrebbe non essere sufficiente a farti usufruire della detrazione. Pertanto il nostro consiglio è quello di rimanere aggiornato, magari iscrivendoti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Come funziona la detrazione fiscale 110 %?

Gli Ecobonus 110% sono realtà. Scopriamo insieme come funziona le detrazione fiscale 110 %!

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La detrazione fiscale 110 % contenuta nel DL Rilancio è finalmente realtà! Da alcuni giorni a questa parte è infatti possibile usufruire della detrazione per gli interventi sull’efficientamento energetico.

Questa misura di sostegno all’economia rappresenta senza dubbio una rivoluzione per tutto il mondo dell’edilizia oltre che per il settore dell’efficientamento energetico. Una misura che, come nelle intenzioni del governo Conte, e come ci auguriamo anche noi di Valore Energia, può forse riuscire ad imprimere una svolta Green all’economia del nostro amato Belpaese.

Ma in cosa consiste di preciso questa particolare detrazione fiscale del 110%? Come funziona? Ora che anche le Linee guida dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili non ci sono di certo più dubbi su questo!

Cerchiamo quindi di approfondire l’argomento insieme ai nostri esperti che in questi giorni non hanno fatto altro che studiare questo nuovo documento.

Vi anticipiamo anche che in questi giorni verranno rilasciati ulteriori approfondimenti sugli Ecobonus 110%. Non perdertene nemmeno uno iscrivendoti alla nostra newsletter cliccando qui!

Qui di seguito invece cerchiamo di spiegare in maniera approfondita come funziona la detrazione fiscale 110.

Come funziona la detrazione fiscale 110 %?

Come prima cosa ci teniamo a specificare che la misura contenuta nel DL Rilancio che riguarda gli Ecobonus al 110 % è sostanzialmente una detrazione fiscale sulle imposte. Questo significa che chi ne usufruirà non riceverà alcuna somma di denaro da parte dello stato. La bella notizia è che potrà avere uno sconto o cedere completamente il credito maturato al proprio installatore o ditta appaltatrice.

In particolare, questa detrazione fiscale è riconosciuta nella misura del 110%. Questo significa che, ad esempio, a fronte di una spesa di 10.000 Euro, si avrà diritto ad una detrazione di 11.000 euro.

Il limiti sui beneficiari della detrazione 110

Potrà usufruire della detrazione fiscale 110 % la persona fisica che sostenga le spese per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Gli interventi sostenuti potranno essere avviati qualora avvengano su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La limitazione in vigore per gli interventi sostenuti per un massimo di due unità immobiliari però non è valida per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Come funziona la detrazione fiscale 110 %? I limiti temporali

Come funziona la detrazione fiscale 110 % dal punto di vista delle tempistiche? Cerchiamo di spiegarlo qui di seguito.

Innanzitutto sarà possibile, salvo casi specifici, usufruire della detrazione fiscale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Si potrà fare riferimento a queste date indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui si riferiscono le spese sostenute. Inoltre ci teniamo a specificare ulteriormente che occorrerà fare riferimento si seguenti aspetti:

  • Alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • Occorre prestare attenzione anche alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

I limiti della detrazione

Per chi vuole utilizzare il credito in prima persona è importante sapere che come in tutte le detrazioni d’imposta esistono dei limiti da rispettare.  L’agevolazione del 110 % è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Quindi la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nè essere chiesta a rimborso.

Conclusioni

Se hai letto fino a questo punto dovresti avere più chiaro come funziona la detrazione fiscale 110. Ovviamente però questo approfondimento non può essere sufficiente a chiarire ogni dubbio sugli Ecobonus 110%. L’argomento è troppo ampio per poterlo fare in così poche parole.

Ma non preoccuparti. Nei prossimi giorni usciranno infatti ulteriori approfondimenti in materia.

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Che cosa è l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %?

Cosa è l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 % ? In cosa consiste? Quali sono gli interventi che ne possono usufruire? Approfondiamolo insieme

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Da diversi mesi oramai non si fa altro che parlare del DL Rilancio e degli incentivi fiscali in esso contenuti. Se sei un assiduo lettore di questo blog oppure se semplicemente interessato all’argomento, avrai sicuramente capito che in questi giorni è stata approvata l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %.

Abbiamo quindi deciso di spiegare in maniera approfondita, basandoci anche sul testo della Guida al Superbonus 110 % rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, in cosa consiste questo particolare incentivo.

Attraverso questo approfondimento cerchiamo quindi di chiarire alcuni dubbi relativi soprattutto a quali interventi possono usufruire dell’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %. Un argomento che, proprio perché siamo del settore, ci è molto caro.

Ovviamente, data la complessità dell’argomento, questo approfondimento non sarà sufficiente a rispondere a tutte le domande a riguardo degli Ecobonus contenuti nel DL Rilancio. Ma non ti lasceremo certo pieno di dubbi!

Nei prossimi giorni sarà nostra premura redarre ulteriori articoli su questo argomento. Per non perdeteli iscriviti alla nostra newsletter!

In cosa consiste l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %?

L’agevolazione fiscale degli ecobonus 110% non è altro che una detrazione dall’imposta lorda. Questa detrazione viene concessa quando si effettuano degli interventi per migliorare l’efficienza energetica di un edificio esistente oppure per ridurre il rischio sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, le seguenti: per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese, opportunamente documentate, e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Quali sono gli interventi per cui è prevista l’agevolazione Fiscale degli Ecobonus 110%? Interventi trainanti e trainati

Possono usufruire di queste detrazioni fiscali solo i contribuenti che effettuano uno dei due seguenti tipi di intervento: “trainante” e “trainato”. Proviamo a spiegare meglio in cosa consistono questi due tipologie di interventi qui di seguito

Per interventi “trainanti” si intendono i seguenti tipi di lavori:

  • isolamento termico delle superfici opache dell’involucro degli edifici, sia verticali, che orizzontali, che inclinate . L’intervento però dovrà riguardare una superficie maggiore dell 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
  • interventi antisismici già indicati nei precedenti sismabonus (dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Gli interventitrainati sono tali perché devono invece essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” che abbiamo elencato qui sopra. Rientrano in questa categoria di interventi i seguenti:

  • efficientamento energetico previsto nell’ecobonus nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione fiscale Ecobonus 110 % spetta anche per i seguenti interventi, a patto che questi vengano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi che abbiamo elencato in precedenza.

Questi interventi sono i seguenti:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Quando non si ha diritto alle agevolazioni?

Il Superbonus non spetta sempre ed a chiunque. Specie se si vogliono effettuare interventi di efficientamento energetico in edifici già appartenenti alla più alta classe energetica.

Inoltre non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  •  A1 (abitazioni signorili),
  •  A8 (ville),
  •  A9 (castelli).

Per scoprire i beneficiari invece clicca qui!

E’ possibile cumulare il superbonus 110% con altre agevolazioni?

Una prima risposta a questa domanda è breve e concisa: Si. Per tutti gli interventi che non rientrano nell’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110% rimangono applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione italiana.

Queste agevolazioni riguardano:

  • interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus (dal 50% al 85% delle spese in 10 quote annuali),
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto agli ecobonus 110% e sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi (detrazione pari al 50% delle spese da ripartire in 10 quote annuali);
  • l‘installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus (detrazione pari al 50% delle spese da ripartire in 10 quote annuali).

Inoltre, va specificato che, se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi solo di una delle precedenti agevolazioni secondo la logica: un intervento, un agevolazione.

Sempre secondo questa logica, qualora si realizzino più interventi ognuno riconducibile a diverse agevolazioni, ogni intervento potrà fruire dell’agevolazione prevista. A condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Conclusioni

Arrivato a questo punto dovresti oramai aver compreso la potenza che si cela dietro l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110%. Gli interventi che ne hanno diritto sono infatti moltissimi.

Ovviamente, come abbiamo già scritto in precedenza, gli approfondimenti sugli Ecobonus 110% non si esauriscono qui, ma ne sono in arrivo diversi.

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