Author archives: Andrea Sepiacci Valore Energia

Bando innovazione digitale per PMI: Solar Cash è tra i vincitori in Umbria!

Solar Cash srl ha ricevuto un contributo dalla Regione Umbria per lo sviluppo del proprio CRM

Ogni azienda che si rispetti, specie quelle con molti clienti è dotata di un CRM o Customer Relationship Management. Le applicazioni CRM servono a tenersi in contatto con la clientela, a inserire le loro informazioni nel database e a fornire loro modalità per interagire in modo che tali interazioni possano essere registrate e analizzate.

L’errore più comune in cui ci si imbatte quando si parla di customer relationship management è quello di equiparare tale concetto a quello di un software. Il CRM non è una semplice questione di marketing né di sistemi informatici bensì si avvale, in maniera sempre più massiccia, di strumenti informatici o comunque automatizzati, per implementare il management. Il CRM è un concetto strettamente legato alla strategia, alla comunicazione, all’integrazione tra i processi aziendali, alle persone ed alla cultura, che pone il cliente al centro dell’attenzione sia nel caso del business-to-business sia in quello del business-to-consumer.

In questo modo, aziende come la nostra possono mettere a punto attività e strategie che da un lato ci aiutano a catturare nuovi clienti e dall’altro ci aiutano massimizzare i profitti sui clienti fedeli, cercando di comprenderne esigenze e aspettative.

Per sviluppare il nostro CRM ci siamo affidati alla piattaforma Vtiger che abbiamo fatto programmare in maniera da adattarsi alle nostre esigenze organizzative. Ecco perché abbiamo deciso di partecipare al bando POR FESR 2014-2020  della Regione Umbria con particolare riferimento all’innovazione digitale nelle PMI .

Il nostro progetto è stato approvato dal momento che, come è stato riconosciuto:

Il CRM sviluppato per solar Cash ha l’obiettivo di strutturare delle procedure che consentono di “efficientare” la raccolta dei documenti riducendo gli sforzi degli operatori e a tenere sotto controllo i dati e le informazioni per consentire all’impresa di mantenere gli impegni economici assunti e farne di nuovi.

Abbiamo pertanto ricevuto un sostegno di € 11.115,00 da parte della Regione Umbria.

Bando innovazione digitale per PMI Regione Umbria eng

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Come riconoscere una ditta qualificata come Valore Energia?

Ti spieghiamo come riconoscere una ditta qualificata di cui ci si può fidare come la nostra. Ecco tutte le nostre qualifiche

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Quando si devono eseguire dei lavori di riqualificazione energetica, ma non solo quelli di questo tipo, il “come riconoscere una ditta qualificata cui affidarli” è un problema non da poco.

Essere diffidenti e scettici va bene, ma comunque prima o poi, se si vogliono ottenere dei risultati, dovremo scegliere qualcuno a cui affidare i lavori che vogliamo eseguire.

In un momento delicato come questo, come riconoscere una ditta qualificata è fondamentale se non si vogliono passare guai. I controlli sono infatti aumentati a dismisura e quindi è sempre bene fare le cose in regola e per bene. Per fare questo però le aziende devono investire nella formazione dei propri dipendenti facendogli ottenere ottenere le qualifiche necessarie a svolgere la propria mansione. Purtroppo però non tutte le imprese lo fanno.

La nostra azienda, da questo punto di vista, è all’avanguardia. I nostri tecnici infatti sono altamente specializzati e devono gran parte del loro know how ai corsi di formazione ed alle qualifiche che Solar Cash srl gli ha fatto conseguire e soprattutto all’esperienza sul campo.

Ma come riconoscere una ditta qualificata in un mondo in cui circolano fake news da tutte le parti? Come ci si può fidare di qualcuno sapendo che nel proprio sito web ci può scrivere quello che vuole? Come si fa a verificare che l’azienda sia affidabile?

L’affidabilità e la qualità dei lavori che realizziamo è da sempre un nostro fiore all’occhiello. Nella nostra esperienza di lavoro però ci è capitato più volte di avere a che fare con ditte poco serie o trasparenti. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo in cui, oltre a sottolineare le qualifiche che possediamo, cerchiamo anche di darti alcuni consigli su come riconoscere una ditta qualificata.

Perché riconoscere una ditta qualificata è importante nel contesto attuale

Prima di parlare di come riconoscere una ditta qualificata, a nostro avviso merita soffermarci sul contesto in cui ci troviamo oggi.

L’approvazione di misure di sostegno al settore dell’edilizia e della riqualificazione energetica dopo il lockdown, meglio conosciute come Superbonus 110%, ha fatto i che la domanda per questo genere di interventi crescesse in maniera importante. Se cresce l’interesse per questo tipo di interventi, cresce anche la domanda di aziende in grado di realizzarli. Ecco quindi che in molti si sono messi in cerca di una ditta seria ed affidabile a cui far eseguire gli interventi trainanti e trainati previsti dalla normativa del DL Rilancio.

Il lockdown dovuto alla pandemia di coronavirus è stata un’esperienza che ha segnato tutti noi. Mentre, per fortuna, in questi giorni si susseguono annunci sulla disponibilità di vaccini, c’è la consapevolezza che prima che si raggiunga l’immunità di gregge dovrà passare ancora del tempo. Per questi motivo molti sono in cerca di metodi sicuri per ridurre le possibilità di entrare in contatta con virus e batteri. Ecco che quindi nasce una nuova esigenza: quella di sanificare gli ambienti. E le ditte certificate a farlo sono davvero poche, tre le quali ovviamente figura la nostra!

Non solo riqualificazione energetica o sanificazione ambienti, ma anche smaltimento di rifiuti. Un tema questo, spinoso per molti. Sono molte infatti le ditte che non affrontano con la dovuta serietà, per non dire di peggio, questo tipo di lavori che gli si richiedono. Su questo se non altro possiamo affermare con forza non abbiamo avuto paura di affrontare le problematiche legate a questo settore adeguandoci alla normativa vigente nella maniera più trasparente possibile.

A prescindere dall’esigenza che tu abbia quindi, quando ti trovi di fronte ad una delle problematiche che abbiamo affrontato qui sopra, sapere come riconoscere una ditta qualificata a cui rivolgerti è fondamentale.

Come riconoscere una ditta qualificata: ecco le nostre qualifiche

Nell’epoca della connettività, quando si deve cercare una ditta o impresa edile in grado di intervenire nei contesti sopra descritti, di solito la si cerca su Google. Il problema è che chiunque abbia un po’ di dimestichezza in materia, potrebbe realizzare dei siti web fasulli, o ancora peggio dichiarare cose non vere. 

A prescindere da quanto trovi scritto sui motori di ricerca o sui social di una ditta (di cui parliamo qui), un elemento molto indicativo sono le qualifiche ottenute dall’azienda e che troverete anche nella Visura Camerale. Questo elemento consente di risalire alle qualifiche che ha ottenuto l’impresa o che hanno ottenuto i suoi dipendenti nel corso degli anni. Un altro elemento indicativo è il Capitale Sociale e la longevità dell’impresa. L’aspetto professionale riveste comunque un ruolo determinante e quindi abbiamo pensato di mostrarvi le nostre qualifiche.

Patentino F.E.R. (progettazione impianti a fonte rinnovabile)

I nostri installatori e manutentori di Impianti alimentati da fonti a energie rinnovabili sono in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.M. 37/2008.

Questi soggetti sono coloro che nell’esercizio delle loro attività si occupano di:

  • messa in funzione e del controllo periodico o straordinario di caldaie,
  • caminetti e stufe a biomassa;
  • sistemi solari fotovoltaici e termici,
  • sistemi geotermici a bassa entalpia,
  • pompe di calore.

Il possesso di questi requisiti professionali è certificato dal Patentino F.E.R. rilasciato dopo appositi corsi di formazione della durata di 80 ore. Il corso di formazione fondamentale perché anche garanzia di una maggiore sicurezza dell’impianto che andranno a realizzare.

Patentino fgas

La certificazione, o patentino F-gas è un documento obbligatorio che certifica il personale e le imprese che gestiscono i gas fluorurati (f-gas) responsabili dell’effetto serra. La certificazione è regolamentata  dal DPR n.43/2012 recante attuazione del regolamento n.842/2006 della Comunità Europea.

La normativa in questione impone l’obbligo di attestazione e certificazione F-gas a tutte quelle persone che svolgono attività di controllo delle perdite su:

  • applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra,
  • recupero di gas fluorurati ad effetto serra,
  • installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione,
  • condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra;

Questa certificazione viene rilasciata solo dopo il superamento di un esame teorico e pratico. In questo modo i nostri tecnici in possesso del patentino F-gas sono in grado di garantirti una più alta qualità del lavoro. Qualità che è spesso sinonimo di soddisfazione del cliente.

Accreditamento per lo smaltimento dei rifiuti

Un’azienda come la nostra che si occupa di installazione e sostituzione di impianti a fonti energetiche rinnovabili deve essere anche in grado di smaltire i rifiuti che si creano durante le nostre attività. Rifiuti che non sono certo ordinari come quelli che vengono prodotti normalmente dalle nostre utenze domestiche.

Ecco perché abbiamo ottenuto l’accreditamento per lo smaltimento di questo genere di rifiuti presso l’ISPRA che certifica che siamo autorizzati a trattare e smaltire questo tipo di rifiuti.

Qualifica per sanificazione ambienti

In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio si può incorrere nella necessità di dover affidare servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei luoghi di lavoro. Un’esigenza che abbiamo cercato di soddisfare in due modi: procurandoci le autorizzazioni necessarie ad operare in questo settore e  formando i nostri operatori adeguatamente per farli entrare in possesso delle qualifiche necessarie a svolgere questa mansione.

D’altronde la sanificazione, secondo il Ministero è  “il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima non deve sottintendere attività di verifica e manutenzione”. Sempre secondo il Ministero la sanificazione rappresenta un “complesso di procedimenti e di operazioni” pertanto “le operazioni previste per il controllo ed il miglioramento vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro”.

Conclusioni

Come avrai capito c’è solo un modo certo per riconoscere una ditta qualificata in maniera sicura.

Quello di verificare che sia in possesso di attestati e qualifiche necessarie per svolgere le mansioni che hai intenzione di affidargli. Solo così sarai sicuro della qualità del loro lavoro e di non correre rischi inutili come incorrere in pesanti sanzioni.

Cerchi ancora come riconoscere una ditta qualificata? Fermati subito, la tua ricerca è finita! Valore Energia è infatti quello che stavi cercando!

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Nasce Valore Comunity, la Comunità Energetica di Valore Energia

Valore Comunity è la Comunità Energetica di Valore Energia che ti permette di usufruire della tariffa speciale per il consumo dell’energia!

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Valore Comunity non è più solo un progetto, un’ambizione. Da oggi è realtà a tutti gli effetti!

E’ infatti ufficialmente nata da poco la comunità energetica di Valore Energia che si chiama appunto: Valore Comunity.

Valore Energia da oggi non si occupa più solo interventi di riqualificazione energetica, soprattutto quello legati al Superbonus 110%. Da oggi abbiamo creato anche la nostra comunità energetica che porterà altri vantaggi, soprattutto a chi ha già installato un impianto ad energie rinnovabili. Far parte della nostra comunità energetica ti permette di ottenere ulteriori vantaggi visto che potrai avere accesso alla tariffe incentivanti previste.

Opportunità che potrai cogliere in maniera automatica qualora decidessi di usufruire del Superbonus 110%. Se deciderai infatti di installare un impianto rivolgendosi a noi avrai la possibilità di entrare a far parte della nostra comunità energetica, con tutti i vantaggi che ne derivano. Un servizio di cui potrai usufruire gratuitamente.

Cosa aspetti ad entrare a far parte di Valore Community? Clicca qui per richiedere più informazioni!

Forse però siamo stati un po’ precipitosi nel parlarvi dei vantaggi di Valore Comunity, che avremo modo comunque di approfondire. Infatti probabilmente sarai rimasto spiazzato da quanto abbiamo appena scritto perché probabilmente non saprai nemmeno cosa sia una comunità energetica e come funziona. Ecco perché prima di parlarvi in maniera approfondita di Valore Comunity forse è meglio partire dall’inizio e spiegarvi cosa è e come funziona una comunità energetica.

Il concetto di autoconosumo collettivo

Il concetto di autoconsumo collettivo è alla base di quello di Comunità Energetica. Per autoconsumo collettivo si intende infatti l’unione di cittadini o residenti dello stesso condominio o di edifici confinanti che producono, immagazzinano e consumano l’energia rinnovabile. Quindi non solo condòmini, ma anche vicini di casa o di “attività produttiva”.

Cosa sono le comunità energetiche?

Le comunità energetiche, o comunità di energia rinnovabile (CER), sono soggetti autonomi controllati da soci o utenti che si trovano in prossimità dell’impianto di produzione di energia rinnovabile. Una comunità energetica non è altro che un’associazione di

  • Persone fisiche;
  • PMI;
  • Autorità locali;
  • Enti territoriali;
  • Amministrazioni comunali;

Tutti questi soggetti, associandosi, insieme decidono di produrre e auto-consumare l’energia che producono da fonti rinnovabili.

La nascita di questa comunità fa si che l‘insieme di utenze e di consumi, sia industriali che residenziali o comunque di attività lavorative, vengano gestite all’interno di un unico ecosistema: la Comunità Energetica appunto. E’ evidente che l’obiettivo primario di queste comunità energetiche come la nostra Valore Comunity sia quello dell’autoproduzione, un obiettivo che porterà notevoli vantaggi economici ai membri di Valore Comunity. Vantaggi Economici che, se sommati a quelli del Superbonus 110%, sono veramente importanti ed allettanti.

I vantaggi di una comunità energetica

Lo scopo primario di una Comunità Energetica è quello di fornire dei benefici a chi ne fa parte. Questi benefici sono sostanzialmente sia ambientali che economici, benefici che siamo fieri di poter offrire ai nostri clienti grazie a Valore Comunity. Vediamo qui di seguito quali sono i principali vantaggi di una Comunità Energetica:

  • Ambientali: Riduzione delle emissioni di CO2: le comunità energetiche infatti utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili.
  • Sociali: Autoproduzione di energia e distribuzione della stessa tra i cittadini della comunità energetica.
  • Economici: Risparmio sui costi di importazione dell’energia., Le comunità energetiche garantiscono al Paese maggiore autosufficienza energetica.
  • Risparmio in bolletta: Grazie ai fenomeni di autoproduzione e distribuzione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta.

Entra a far parte di Valore Comunity ed inizia a risparmiare!

Concentriamoci adesso sui vantaggi del far parte di una Comunità Energetica che ti riguardano più da vicino. Il risparmio in bolletta. D’altronde Valore Comunity nasce proprio per questo motivo: offrire ai nostri clienti un plus davvero conveniente!

I membri della comunità energetica Valore Comunity possono infatti beneficiare di una tariffa incentivante. Una tariffa incentivante che però cambia in base alla tipologia di soggetto. All’interno di una CER infatti esistono due tipi di membri: i soggetti produttori ed i soggetti consumatori.

I soggetti produttori sono coloro che possiedono un impianto di produzione dell’Energia a Fonti Rinnovabili. Questi soggetti quindi oltre a consumare l’energia che producono, possono, specie quando il loro impianto ne produce più del loro fabbisogno, cedere l’energia prodotta in eccesso. Ecco quindi che Valore Comunity permette a questi soggetti, nostri clienti, di accedere ad una tariffa incentivante di 16 centesimi di Euro per KW/h.

L’energia prodotta in eccesso viene quindi immessa in rete all’interno della Comunità e quindi è a disposizione dei soggetti Consumatori. Questi sono dei soggetti che non hanno un impianto di produzione dell’energia da fonti rinnovabili e che quindi hanno bisogno di “acquistarla” per poterla consumare per i propri bisogni. Questi soggetti, grazie a Valore Comunity avranno accesso ad un vantaggio economico di 10 centesimi di Euro per KW/h.

Quanto abbiamo appena scritto, può sembrare complicato lo sappiamo, ma la realtà è molto più semplice del previsto ed il nostro compito è occuparci di tutto senza. E poi… conviene!

Soprattutto visto che l’alternativa sarebbe quella di cedere gratuitamente l’energia al Gestore dei Servizi Elettrici! Inoltre sarà la nostra CER a gestire ed a contabilizzare il tutto, redistribuendo in maniera equa quanto spetta ad ogni membro. Pertanto non dovrete scervellarvi in calcoli astrusi e complicati! Ci pensiamo noi!

Cosa aspetti ad entrare a far parte di Valore Community? Clicca qui per richiedere più informazioni!

 

 

 

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Superbonus 110 %: i video del webinar sulle Comunità Energetiche e Conformità Urbanistica

Riguarda tutti i video del nostro ultimo webinar sulle Comunità Energetiche e sulla conformità urbanistica

Con il webinar sulle Comunità Energetiche è sulla conformità edilizia di venerdì scorso 4 dicembre, si è concluso il nostro ciclo di approfondimenti gratuiti sul superbonus 110%.

Per prima cosa prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato numerose a questo ciclo di webinar e quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno all’ingegner Nicola Rondoni ma anche a Ventievènti per l’organizzazione del webinar!

Perché il webinar sulle comunità energetiche

Abbiamo pensato fosse il caso di affrontare anche l’argomento delle comunità energetiche in questo webinar perché il Superbonus 110% è una grande opportunità. Un’opportunità che però può diventare ancora più grande se allarghiamo il discorso anche alle cosiddette Comunità Energetiche. Vediamo brevemente perché.

Gli interventi riqualificazione energetica previsti all’interno del Superbonus 110% hanno un obiettivo: quello di ridurre lo spreco di energia. Una riduzione che si traduce in grandi risparmi sulle bollette dei beneficiari che si apprestano ad affrontare questi tipi di interventi. Risparmi che possono essere ancora maggiori se i beneficiari riescono a costituirsi o ad entrare a far parte di una Comunità Energetica. A questo proposito la nostra, appena nata, si chiama Valore Community.

Come avrete modo di approfondire tramite la visione dei nostri video, una Comunità Energetica non è altro che un’associazione di soggetti (come ad esempio condomini), che producono, consumano e condividono l’energia. Cosi facendo riescono rispettare il principio di autoconsumo energetico e autosufficienza, utilizzando impianti che producono energia pulita rinnovabile.

La possibilità di scambiare e accumulare energia tra i cittadini all’interno della comunità energetica fa sì che i membri della Comunità possano accedere a tariffe agevolate quando il proprio impianto non riesce a soddisfare il loro fabbisogno. Questo perché attingono all’energia prodotta in eccesso e stoccata in loco dagli altri membri dell’associazione di “prosumer” di energia.

Il discorso può sembrare complicato ma in realtà non lo è come avrete modo di approfondire guardando i nostri video del webinar sulle Comunità Energetiche.

L’importanza della conformità urbanistica

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tramite la legge 17 luglio 2020 n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

La misura del Superbonus 110% riguarda infatti l’ampliamento dell’aliquota delle detrazioni fiscali per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere. Abbiamo parlato di maxi detrazione perché coloro che rientreranno nel superbonus, come saprete già, potranno ottenere uno sgravio fiscale del 110%. Uno sgravio di cui sarà possibile beneficiare anche tramite cessione del credito e sconto in fattura.

I lavori per cui si potrà ottenere questa detrazioni, hanno quindi a che fare con il settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico, settori in cui è facile incorrere in irregolarità. La gran parte degli edifici in Italia infatti è stata costruita prima degli anni 80, e per questo è facile che non sia stata adeguata alle norme vigenti in questo momento. Inoltre ci possono essere ovviamente molti altri fattori, soprattutto burocratici, che minano la regolarità di un edificio.

Ecco perché molte delle richieste che ci pervengono quotidianamente riguardano proprio le presunte o conclamate situazioni di irregolarità degli edifici sui cui si vuole intervenire. D’altronde, proprio il regolamento del 110% prevede che gli edifici su cui si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica debbano essere innanzitutto in possesso della conformità urbanistica. Qualora questa non sussista si può incorrere in pesanti sanzioni oltre che a dover rinunciare alla maxi detrazione fiscale.

Il webinar sulle comunità energetiche e sulla conformità urbanistica

Di cosa abbiamo parlato in questo ultimo nostro webinar quindi?

In questo webinar sulle comunità energetiche e sulla conformità urbanistica abbiamo quindi cercato di chiarire molti dei dubbi che riguardano questi due aspetti.

In particolare per quanto riguarda le comunità energetiche abbiamo spiegato in maniera approfondita in cosa consiste uno di questi soggetti. Abbiamo quindi spiegato come si può costituirne una, come funziona e quali sono i vantaggi del far parte di una Comunità Energetica e… molte altre cose.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica invece abbiamo innanzitutto ricordato quali sono gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110% (di cui parliamo anche qui), oltre ad affrontare alcune casistiche particolari in cui non è certo se si possa essere in possesso o meno della conformità urbanistica.

Perciò se non vedete l’ora di avere una risposta a queste domande cosa aspettate? Guardate subito i nostri video qui sotto!

Rivedi i video dell’ultimo webinar!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar sulle comunità energetiche. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

Iscriviti al nostro canale youtube cliccando qui!

A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar Superbonus 110 %: come sanare gli abusi – Parte 1

Superbonus 110%:  Interventi trainati e trainanti

In questo video del nostro webinar del 4 dicembre 2020 sulla Conformità Urbanistica e sulle Comunità Energetiche facciamo un breve riassunto degli Interventi trainanti e degli interventi trainati previsti dal Superbonus 110% contenuto nel DL Rilancio.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 2

Superbonus 110%: Tutto sulla conformità urbanistica

In questo video del webinar del 4 dicembre facciamo il punto sulla Conformità Urbanistica e su come sanare gli eventuali abusi edilizi che potrebbero far perdere la detrazione del 110%.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 3

Superbonus 110%: tutto sulle Comunità Energetiche

In questo video del webinar del 4 dicembre prendiamo in esame in maniera approfondita le Comunità Energetiche spiegando nel dettaglio cosa sono, come funzionano e quali sono i loro vantaggi.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 % – Parte 4

Superbonus 110%: FAQ e risposte alle domande

In questa parte del video del nostro webinar del 4 dicembre cerchiamo di dare una risposta alle domande che più frequentemente di vengono poste sul Superbonus 110%.

Relatore: Ing. Nicola Rondoni, esperto di APE e regolarità urbanistiche

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Valore Energia – Solar Cash srl

Organizzazione: Ventievènti

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Arriverà la proroga del superbonus 110%

Arriverà la proroga del superbonus 110%, il grande assente della Legge di Bilancio 2021

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Arriverà la proroga del superbonus 110%; a confermarlo è il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre il ministro è intervenuto riportando questa intenzione da parte del governo. Un’intenzione che, qualora fosse tradotta in legge, andrebbe a colmare il vuoto lasciato dal superbonus 110% nella legge di bilancio 2021.

Impensabile, secondo le parole del ministro, la scadenza per il superbonus 110 a fine del prossimo anno, così come quella per il 2020 per il sismabonus. Una notizia che trova anche confortanti conferme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo stesso ministro Gualtieri che si è espresso a favore.

Ovviamente viene precisato che per realizzare questa proroga del Superbonus 110% servirà trovare le risorse necessarie. Per questo servirà avvalersi delle risorse dell’ormai famoso Recovery Fund.

Ma andiamo con ordine ed esaminiamo meglio la questione insieme ai nostri esperti. Continua a leggere per scoprire di più.

Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’audizione alla camera del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110%

Il parere positivo del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110% è stato espresso durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre. In quest’occasione infatti il ministro ha avuto modo di intervenire sul prolungamento dei tempi per beneficiare della maxi detrazione. Maxi detrazione che spetterebbe in caso di spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica e sismica e contenuta nelle misure per il rilancio dell’edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’audizione presso cui sono state espresse queste esigenze riguardava in particolar modo il Ddl Bilancio 2021-2023. Per questo infatti si è tenuta presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Durante queste audizioni sono stati molti i senatori e gli onorevoli, e non solo loro, a sottolineare l’assenza della proroga del superbonus nel Disegno di legge sul Bilancio in esame come avremo modo di approfondire più avanti.

Le novità del superbonus 110%

L’assenza dalla legge di Bilancio 2021 della proroga del superbonus 110%, sottolineata dai senatori ed onoroveli presenti, è un’assenza pesante.

Questo perché le novità introdotte dal DL Rilancio hanno portato al 110% l’aliquota di detrazione. Si potrà beneficiare al momento di questa detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le spese che si potranno detrarre dovranno però riguardare specifici interventi di:

  • efficienza energetica,
  • miglioramento antisismico,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • posa delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Inoltre si tratta di agevolazioni che si vanno ad aggiungere a quelle previste dagli Ecobonus e dal Sismabonus.

Particolarmente rilevante è anche la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (ne parliamo meglio qui). Due opzioni particolarmente utili, soprattutto per chi non possiede la necessaria capienza fiscale alla detrazione, oppure alle aziende che si vogliono inserire nel mercato della cessione del credito.

La necessità di allungare i tempi per il superbonus

L’attenzione sulla proroga del superbonus del 110% è cosa sentita da tutte le forze politiche in campo. Durante il dialogo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla legge di bilancio 2021 le richieste della proroga sono infatti arrivate da tutte le forze politiche. Ma non solo la politica si è espressa sulla necessità di prorogare il superbonus.

Anche il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha presentato istanze in merito a questa questione, più precisamente 2, le seguenti:

  • proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2024;
  • Redazione di un Testo Unico per fare ordine tra le norme in materia di ecobonus e sismabonus.

Le dichiarazioni del ministro Gualtieri

A confermare, anche se con cautela, la proroga al Superbonus 110% sono quindi sia il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

In particolare il ministro Gualtieri si è espresso così:

“Sono favorevole e sono convinto che ci sarà una proroga che deve essere quantificata sui costi effettivi e anche sui dati di questo primo semestre. Siccome stiamo parlando di una misura che, come noto, è senza precedenti e senza uguali fuori dall’Italia e che ha un costo molto significativo e non disponendo l’Italia di risorse illimitate sarà sicuramente uno dei capitoli del Recovery Plan dell’Italia. L’esatta quantificazione delle risorse disponibili anche nell’equilibrio tra incentivi e investimenti più generale e la stima dei costi attuali ci consentirà di graduare al massimo possibile la proroga e sue eventuali modulazioni interne anche nel dialogo col Parlamento che spero sia proficuo”.

Proroga del superbonus 110% le dichiarazioni del ministro Patuanelli

Insieme a maggiori dettagli sulla proroga del superbonus, nel corso dell’audizione del 24 novembre scorso sono arrivati anche dei primi dati sul superbonus 110%. I dati in questione sono stati riportati dal ministro Patuanelli presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Da questi dati emerge che, sul portale Enea sono 5.176 gli asseverati registrati. 193 sono, invece, interventi presentati e autorizzati, con un’ammissione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro e crediti per 16 milioni e 200 mila circa nell’ambito di ecobonus e sismabonus.

Sulla proroga del Superbonus invece il ministro Patuanelli si è espresso così:

“Ritengo che non sia pensabile che la misura si fermi al 31 dicembre del 2021, occorre valutarne la compenetrazione rispetto alle risorse del Recovery e individuare quelle parti di misura da finanziare con risorse proprie dello Stato.”

D’altronde, migliorare il patrimonio immobiliare sia dal punto di vista sismico che di consumo energetico è una delle priorità per sostenere l’edilizia. Inoltre queste misure, porterebbero tre grandi vantaggi come emerge da queste parole del ministro:

“Mi sembra oggettivamente importante dare una prospettiva temporale più ampia di quella oggi prevista, che riguarda tutto il 2021 per quanto riguarda la parte legata all’ecobonus e riguarda anche i primi sei mesi del 2022 per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sismica… una valutazione che deve tener conto delle esigenze di bilancio dello Stato, e in realtà anche dell’intersezione che c’è tra le risorse del bilancio dello Stato proprie e l’utilizzo dei fondi del Next Generation EU, in particolare del Recovery and Resilience Fund. Anche perché la gittata temporale degli stanziamenti di bilancio del superbonus, che ha una gittata più lunga rispetto alle risorse del Recovery, ci obbliga a fare un ragionamento rispetto alle risorse proprie del bilancio”.

Il ministro ha, anche sottolineato che il superbonus è una “misura shock” che impiega grandi risorse da parte dello stato. Per questo se da un lato ha evidenziato la necessità di una proroga del Superbonus 110%, dall’altro ha anche evidenziato che si tratta di una misura che non si potrà protrarre per troppo tempo.

Testo unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Un’altra necessità emersa nel corso di queste audizioni riguarda l’introduzione di un Testo Unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. Questa Testo Unico è stato richiesto con forza dai commercialisti per avere un quadro d’insieme regole e interpretazioni. Il ministro Patuanelli ha riconosciuto questa esigenza vi sto che la normativa, per sua stessa ammissione, è molto corposa. Ciò quindi non facilità, anzi complica, i processi di realizzazione degli interventi.

Tuttavia, ha anche preso atto dell’impossibilità di portare a termine l’idea originaria, ovvero quella di inserire il progetto del Testo Unico nella Legge di Bilancio 2021. Questo perché sarebbe stato impossibile garantire tempi di sviluppo adeguati. Secondo il ministro quindi, la strada percorribile in questo momento è quella di una legge delega. Legge di cui in molti aspettano ulteriori notizie.

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Chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari

Superbonus 110, ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari dall’Agenzia delle Entrate

Home » Archivi per Andrea Sepiacci Valore Energia » Pagina 7   Con la risposta n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito al superbonus 110 per cento. In particolare in questo caso, ad essere oggetto di questi ulteriori chiarimenti è la cessione del credito per incapienti o contribuenti in regime forfetario. Ad onor del vero abbiamo già trattato questo argomento nelle pagine di questo blog (ad esempio qui), ma abbiamo ritenuto opportuno approfondire ulteriormente l’argomento. Le richieste che ci sono pervenute in merito alla cessione del credito per incapienti e forfetari sono infatti moltissime, pertanto qui di seguito abbiamo deciso di affrontare di nuovo questo argomento. Pronto a scoprire gli ulteriori chiarimenti della risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate? Allora prosegui nella lettura! Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate

Come prima cosa, l’Agenzia delle Entrate, ha ricordato quanto stabilito con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020. In questa circolare si specifica infatti l’ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110. In particolare, viene precisato che:
 “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva […]. E’ il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva”.
Ma allora perché è possibile usufruire del superbonus 110% per gli incapienti o coloro che sono a regime forfettario?

Cessione del credito per incapienti e forfetari: perché è possibile usufruire del superbonus 110%

Proseguendo nella disamina di quanto scritto nella risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo leggere che:
 “i predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […]. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari […]. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

Conclusioni

Da quanto emerge dalla circolare n. 24/E  dell’Agenzia delle Entrate possiamo facilmente concludere che la cessione del credito per incapienti e forfetari permette loro di usufruire del Superbonus 110%. I contribuenti definiti incapienti, o quelli a regime forfetario, sono infatti in possesso di tutti i requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito. Non importa quindi se sono privi di capienza fiscale per la detrazione dall’Irpef del Superbonus 110%. Quello che conta è che secondo l’articolo 121 del decreto Rilancio, forfetari o incapienti, sono comunque in possesso dei requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Pertanto se queste due categorie volessero effettuare interventi di riqualificazione energetica o sismica previsti nel superbonus 110%, dovranno per forza di cose avvalersi dell’opzione per la cessione del credito. L’opzione rappresenta quindi per questi soggetti l’unica opportunità per beneficiare di queste maxi detrazioni. Se pensi che questo approfondimento ti sia stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Quando basta l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili?

L’Agenzia delle Entrate delle Marche precisa quando basta presentare l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili per ottenere il superbonus 110%

Home » Archivi per Andrea Sepiacci Valore Energia » Pagina 7   C’è molta attenzione su questo parere “regionale” sul superbonus 110% del Dipartimento delle Marche dell’agenzia delle entrate. Nel parere 910-1 infatti è contenuta la risposta ad un chiarimento chiesto dal Collegio dei geometri di Ancona riguardante il Superbonus 110%. Il parere in questione riguarda la richiesta se sia possibile oppure no usufruire del Superbonus per gli immobili sui quali siano stati effettuati precedentemente modesti lavori privi di titolo amministrativo. Se ti stai chiedendo quale sia la risposta a tale quesito, non preoccuparti perché è una risposta affermativa. Inoltre, nella risposta si afferma che basta presentare un autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili. In particolare si specifica che dovrà essere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili. Di fatto, quindi, il Superbonus 110% può essere chiesto anche per immobili sanabili e fiscalmente tollerabili. Ovviamente previa presentazione per un’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili indicante:
  • la data di inizio lavori;
  • la tipologia (libera) dei lavori;
  • o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.
Per maggiori informazioni a riguardo ti consigliamo di leggere l’approfondimento che trovi cliccando qui. Abbiamo cercato di approfondire questi argomenti insieme ai nostri esperti in questo articolo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli per l’autocertificazione per abusi edilizi sanabili. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La richiesta del Collegio dei geometri di Ancona

La richiesta di consulenza giuridica si focalizza sulla possibilità che il superbonus 110% possa essere disconosciuto in caso di esecuzione dei lavori su un immobile non in regola di opere di edilizia libera ma rientranti in quelle previste dal superbonus.  Se si devono realizzare opere di edilizia libera infatti, queste non sono soggette a delle comunicazioni preventive alle amministrazioni, ma soltanto ad asseverazioni con autodichiarazioni con data certa. In questo caso quindi, è sufficiente un’ autocertificazione abusi edilizi per beneficiare del bonus fiscale?

Abusi sanabili e abusi non sanabili

L’Agenzia delle Entrate è innanzitutto concorde nello stabilire che la verifica della necessità del conseguimento o meno degli idonei titoli edilizi non può che essere compito del contribuente. In pratica quindi sarà il contribuente a dover fornire un autocertificazione che stabilisca il possesso dei requisiti per beneficiare del Superbonus. Inoltre, viene specificato che il contribuente in questo caso può anche essere assistito da consulenti e/o tecnici. L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che le conseguenze di carattere non fiscale relative alla esecuzione di opere su immobili difformi o abusive, non riguardano la stessa Agenzia. Inoltre, eventuali nterventi abusivi che comportano la decadenza del beneficio, specie se di carattere particolarmente grave, devono essere segnalati, entro precisi termini (art. 49, comma 2 dpr 380/2001). Fermo restando quanto specificato sopra, la qualificazione degli interventi dal punto di vista edilizio ed urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica. Competenze che esulano da quelle possedute dal richiedente, pertanto bisognerà munirsi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato fin’ora) in cui dovrà essere riportata:
  • La data di inizio dei lavori;
  • L’attestazione della circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • Il punto precedente dovrà essere riportanto anche nel caso in cui gli interventi che si vogliono effettuare non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie e gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito dell’ “edilizia libera”, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento. Non può infatti ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la circostanza che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio.

Autocertificazione abusi edilizi in breve

Proviamo a semplificare quanto abbiamo scritto fino a questo momento sulla necessità di un’autocertificazione per gli abusi edilizi:
  • se l’abuso deriva solo dall’esser stato utilizzato un tipo di provvedimento diverso si può chiedere una sanatoria (da trasmettere poi all’Agenzia). In questo caso il bonus fiscale può essere richiesto perché la sanatoria ha l’effetto di impedire la decadenza dai benefici fiscali, basta quindi un autocertificazione abusi edilizi;
  • invece, se le opere abusive sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi (cioè si tratta di opere non sanabili), scatta la decadenza dai benefici fiscali.

Conclusioni; edilizia libera ok, altrimenti serve la conformità

In sostanza, abbiamo riassunto nei seguenti punti quanto emerge dal chiarimento del dipartimento della regione Marche dell’Agenzia delle Entrate:
  1. per gli interventi di edilizia libera si potrà usufruire del superbonus senza problemi;
  2. per gli interventi che necessitano di un titolo abilitativo ‘leggero’ si possono effettuare interventi liberi, di modesta manutenzione straordinaria. Se si chiede il Superbonus su immobili che presentino in partenza opere edilizie prive di titolo), occorre verificare se gli interventi siano di edilizia libera e se vi sia comunque conformità. Andrà quindi presentata la famosa autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato in questo articolo;
  3. per gli abusi edilizi consistenti: si possono effettuare interventi purché sia stata chiesta una sanatoria edilizia. I lavori, in questo caso, possono iniziare (anche sfruttando il Superbonus), in attesa di ottenere la sanatoria urbanistica.
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Webinar sul Superbonus 110%: lo smobilizzo e la gestione dei crediti d’imposta

Riguarda i video del nostro terzo webinar sul Superbonus 110 % in cui parliamo di smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta

Come di consueto oramai, anche i video del nostro terzo webinar, che questa volta verteva sulla gestione dei crediti d’imposta del Superbonus 110% sono pronti!

Come prima cosa ci sentiamo di ringraziare tutte le persone che hanno partecipato a questo importantissimo webinar sulla gestione dei crediti d’imposta oltre a quanti sono intervenuti. I nostri ringraziamenti vanno quindi a Giordano Guerrieri, Ceo & Founder Soluzione Funding ed al
Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse. Vogliamo anche ringraziare di cuore Ventievènti per l’organizzazione del webinar!

Perchè il webinar sula gestione dei crediti d’imposta?

Fin dalla conversione in legge del DL Rilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tramite la legge 17 luglio 2020 n. 77, la nuova misura ha attirato l’attenzione di molti.

La misura riguarda l’ampliamento dell’aliquota delle detrazioni fiscali per quanto riguarda i lavori di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere. A tutti gli effetti è infatti possibile parlare di maxi detrazione perché coloro che rientreranno nel superbonus, come saprete già, potranno ottenere uno sgravio fiscale del 110%.

Uno sgravio di cui sarà possibile beneficiare tramite due modalità innovative: la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi (cessione del credito) e lo sconto in fattura. Sono proprio queste due modalità ad essere state prese in esame da questo nostro webinar.

E’ evidente quindi che se si parla di sconto in fattura e cessione del credito, non si può, almeno secondo noi, non trattare anche la delicata tematica della gestione dei crediti d’imposta visto che è proprio strettamente correlata a queste due modalità tramite cui è possibile beneficiare del superbonus 110%. Tanto più che, in quanto azienda operante nel settore della riqualificazione energetica, anche noi abbiamo avuto necessità in primis di capire come gestire al meglio i crediti d’imposta.

Quelle affrontate in questo ultimo webinar quindi sono tematiche che, più che ai privati cittadini, sono di particolare interesse per le imprese del settore della riqualificazione energetica o edilizio.

Sconto in fattura e cessione del credito

Secondo il Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi che rientrano nelle categorie di cui parleremo tra poco, possono usufruire direttamente di detrazioni fiscali.

Accanto a questa possibilità, secondo l’art. 121 del DL Rilancio, sempre gli stessi soggetti e sempre per le solite spese sostenute negli anni 2020 e 2021, possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito (di cui parliamo meglio qui). Vediamo cosa sono qui di seguito:

  • Sconto in fattura. Questa alternativa alle detrazioni fiscali Ecobonus 110 % non è altro che un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. In questo caso quindi questo contributo dovrà essere anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. In seguito il fornitore avrà la facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • Cessione del credito. I soggetti beneficiari degli Ecobonus 110 % potranno optare anche per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Le domande a cui abbiamo provato a rispondere

Come avete avuto modo di notare, il tema della gestione dei crediti d’imposta non è affatto semplice. Se da un lato infatti è pure vero che cessione del credito e sconto in fattura contribuiscono in maniera decisiva alle possibilità di usufruire del Superbonus 110%, dall’altro complicano ulteriormente le cose.

Abbiamo quindi provato a rispondere ad alcune delle domande che in molti di voi si sono posti in materia di gestione dei crediti d’imposta. Ad esempio: il credito d’imposta può essere ceduto… a chi? Attraverso quali modalità? Quali implicazioni ha la cessione del credito d’imposta? Se un’ azienda opera tramite lo sconto in fattura, quindi di fatto anticipando delle somme di denaro, come può avere sempre la liquidità necessaria per operare? Gli incapienti possono usufruire del superbonus 110%?

Proprio per cercare di dare risposta a queste ed altre domande abbiamo deciso di tenere questo nostro terzo webinar sul Superbonus 110%, in cui abbiamo appunto affrontato la tematica della gestione dei crediti d’imposta.

Rivedi i video del webinar sulla gestione dei crediti d’imposta!

Ti sei perso parte del webinar sulla gestione dei crediti d’imposta, o più semplicemente vuoi rivedere alcuni aspetti che abbiamo affrontato perché non ti erano chiari?

Allora non preoccuparti!

Qui di seguito infatti trovi i video del nostro webinar. Abbiamo infatti ritenuto opportuno suddividere l’intera durata del webinar in 4 parti in modo da facilitarne la visione a chiunque.

Ti ricordiamo anche che i video sono disponibili nel nostro canale Youtube al quale ti invitiamo ad iscriverti per rimanere aggiornato sulle nostre attività e sui video dei webinar che vi carircheremo!

Iscriviti al nostro canale youtube cliccando qui!

A questo punto non ci resta altro che augurarti buona visione!

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 1

Superbonus 110%:  Credito d’imposta del Superbonus 110%, il rapporto tra banche ed imprese

Relatore: Dott. Giordano Guerrieri, Ceo & Founder Soluzione Funding.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 2

Superbonus 110%: Responsabilità dei beneficiari ed eventuali sanzioni

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 3

Superbonus 110%: Incapienti o partite iva a regime forfettario possono usufruirne?

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Webinar sul Superbonus 110 %: Smobilizzo e gestione dei crediti d’imposta – Parte 4

Superbonus 110%: Domande su sconto in fattura e credito d’imposta

Relatore: Dott. Vincenzo Guarino, consulente Soluzione Tasse.

Moderatore: dott. Tommaso Bordini, CEO di Solar Cash srl – Valore Energia.

Organizzazione: Ventievènti

Non perderti gli altri appuntamenti con gli esperti!

Non solo un webinar sul superbonus 110%, bensì 4! E tutti gratuiti!

Per approfondire la tematica infatti, data la sua complessità abbiamo ritenuto opportuno organizzare ben 4 appuntamenti online. Ma questo lo saprai già se ti sei già iscritto. In ogni caso,

se non ti fossi iscritto o più semplicemente vuoi scoprire le informazioni sui webinar clicca sul pulsante qui sotto!

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Decreto Agosto convertito in legge: tutte le novità

Tutte le novità del Superbonus 110% contenuto nel Decreto Agosto convertito in legge lo scorso ottobre

Home » Archivi per Andrea Sepiacci Valore Energia » Pagina 7   Il Decreto Agosto (DL 104/2020), convertito in legge tramite la legge di conversione n. 126, contiene svariate novità. Molte di queste novità impattano anche sul Superbonus 110% visto che riguardano soprattutto:
  • accesso autonomo dall’esterno delle unità immobiliari,
  • asseverazioni sulle parti comuni degli edifici,
  • dimore storiche,
  • delibere condominiali per approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti
La conversione in legge del Decreto Agosto rende quindi operative tutte le modifiche apportate in Parlamento ed in Senato. Modifiche che ci apprestiamo ad analizzare insieme ai nostri esperti qui di seguito e che riguardano da vicino quanti intendono usufruire della maxi detrazione. Se invece vuoi dare un’occhiata al testo completo puoi cliccare qui. Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Decreto agosto: Accesso autonomo e titoli abilitativi

Le modifiche inserite dal Senato al Decreto Agosto modificano alcuni aspetti della relativi all’applicazione della detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici. Nello specifico:
  1. si chiarisce che cosa è da intendersi per accesso autonomo dall’esterno. In particolare, “per accesso autonomo dall’esterno si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva (comma 3-quater)” (per maggiori chiarimenti clicca qui);
  2. viene previsto che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
Si tratta di due precisazioni importanti. L’art. 119 del DL Rilancio infatti prevede che la detrazione al 110 per cento si applica per le spese sostenute per:
  • interventi effettuati su parti comuni di edifici,
  • su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
  • sulle singole unità immobiliari.

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

Il Senato ha anche modificato l’articolo n.63 del DL Agosto. Si tratta dell’articolo che regola le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l’approvazione degli interventi agevolabili dal Superbonus 110%. Deliberazioni che riguardano anche la decisione di usufruire delle detrazioni fiscali tramite il credito di imposta e lo sconto in fattura. Le deliberazioni in questione possono essere considerate valide solo se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. La stessa maggioranza deve essere applicata anche per approvare gli eventuali finanziamenti necessari per gli interventi da sostenere per rientrare nel Superbonus 110%. Inoltre, nel nuovo DL Agosto, si stabilisce anche che, la partecipazione all’assemblea può avvenire anche in videoconferenza. Una novità che di sicuro tornerà molto utile per limitare il rischio di contagi, visto che la pandemia infuria ancora.

Superbonus per le dimore storiche

L’articolo 80 del nuovo Decreto Agosto, al comma 6, estende il Superbonus anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/1, A/8, A/9. Via libera quindi al Superbonus anche per dimore storiche come castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, a patto però che gli edifici in questione siano aperti al pubblico.

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Nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% dall’AdE

Nuovi chiarimenti sul Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate su: cumulabilità, cambio destinazione d’uso, Sal ed assicurazione

Home » Archivi per Andrea Sepiacci Valore Energia » Pagina 7   La risposta n. 538 del 9 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul Superbonus 110%. In particolare, questi nuovi chiarimenti sul Superbonus riguardano i seguenti aspetti:
  1. cumulabilità con il bonus facciate;
  2. cambio di destinazione d’uso post interventi di riduzione del rischio sismico;
  3. Stato di avanzamento dei lavori;
  4. assicurazione da stipulare per i professionisti.
Probabilmente in molti di voi stavano aspettando simili aggiornamenti dall’Agenzia dell’Entrate prima di iniziare i lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco quindi che abbiamo colto l’occasione al volo per approfondire meglio questi chiarimenti sul Superbonus insieme ai nostri esperti.  Se pensi che questo approfondimento ti sarà utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Quesiti al Fisco

Questi chiarimenti sul superbonus sono arrivati dopo che un contribuente, proprietario di un’unità abitativa di categoria C/2 (cascina a corte) ha dichiarato di voler ristrutturare lo stabile. L’obiettivo di questa ristrutturazione edilizia è quella di realizzare un immobile residenziale funzionalmente indipendente con accesso autonomo. Nelle intenzioni del contribuente, l’immobile, una volta ristrutturato, dovrebbe diventare la residenza del proprio nucleo familiare. Il contribuente inoltre precisa che in vista dell’avvio dei lavori ha richiesto il permesso di costruire con cambio d’uso dell’immobile a fini abitativi. Gli interventi in questione dovranno anche migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, pertanto ha presentato anche l’asseverazione richiesta. In aggiunta il contribuente avrebbe anche intenzione di eseguire lavori di restauro della facciata del lato nord dell’edificio, sebbene solo di decoro urbano. Fatte queste doverose premesse, l’istante pone all’AdE i seguenti quesiti:
  1. l’istante chiede se può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche con cambio di destinazione dello stesso;
  2. il soggetto chiede anche se può beneficiare del Superbonus e del bonus facciate per i lavori sulla facciata;
  3. quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute;
  4. come calcolare la percentuale del 30% dei predetti SAL;
  5. se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.

Chiarimenti sul Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle entrate

A questo punto, i chiarimenti sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate non si sono fatti attendere. Come dicevamo poco prima infatti, i quesiti posti dall’istante hanno trovato spiegazione nella risposta n. 538 del 9 novembre 2020 che riportiamo qui di seguito. Per maggiore chiarezza abbiamo ritenuto opportuno affrontare questi chiarimenti singolarmente, in modo da analizzare approfonditamente ogni singola risposta ai quesiti.

1 – Chiarimenti sul Superbonus e sismabonus con cambio di destinazione d’uso

Il Fisco ribadisce che gli interventi che rientrano nel sismabonus sono quelli indicati nell’art. 16-bis, del dpr 917/86 e successivamente nella circolare n. 19/2020. In questi documenti si legge che è possibile:
“fruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione… purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.
I chiarimenti sul superbonus dell’Ade inoltre stabiliscono che questo principio è applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Pertanto l’istante può fruire della maxi detrazione per interventi di miglioramento antisismico anche con cambio di destinazione d’uso. Ovviamente sempre rispettando i requisiti di accesso e che i documenti per il cambio d’uso siano in regola.

2 – Chiarimenti sul Superbonus e bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dei commi 219 e 220 dell’art. 1 della legge n. 160/2019:
“la detrazione al 90% delle spese sostenute spetta per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.”
Qualora si realizzino più interventi agevolabili nello stesso immobile, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi per ciascuno degli interventi realizzati.  Quindi se si realizzano interventi di riduzione del rischio sismico ed interventi sulle facciate dello stesso edificio, è possibile fruire sia del Superbonus sia del bonus facciate. Tuttavia sarà necessario rispettare le seguenti condizioni: 
  • dovranno essere distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi;
  • gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione dovranno essere rispettati.

3 – Congruità delle spese sostenute

Per avere accesso alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato. Tramite questa asseverazione infatti il tecnico attesterà la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative. Inoltre, è richiesta anche un’asseverazione che attesti la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione in questione è rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni SAL (stato avanzamento lavori). I chiarimenti sul superbonus dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei:
  • prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
  • listini ufficiali;
  • prezzari delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4 – Come si determina il SAL del 30% dell’intervento agevolabile?

Innanzitutto è necessario specificare che gli Stati di Avanzamento dei Lavori per gli interventi ammessi al Superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Da questo è possibile dedurre che ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo. I chiarimenti sul Superbonus 110 % in merito alle modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile di ogni SAL, precisano che occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento. Quindi non non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Nel modello individuato dal decreto n. 58/2017 va riportato per ogni SAL:
  • il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto;
  • l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.

5 – Polizza assicurativa

L’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio stabilisce che i tecnici abilitati al rilascio di attestazioni ed asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.  Questa polizza inoltre dovrà avere un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il massimale in questione pertanto non potrà essere inferiore a 500.000 euro. Questo massimale è necessario al fine di poter garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata. Da questo deduciamo che il soggetto che rilascia il visto di conformità deve anche verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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