Chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari

Chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari

Superbonus 110, ulteriori chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari dall’Agenzia delle Entrate

Home » Chiarimenti sulla cessione del credito per incapienti e forfetari   Con la risposta n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti in merito al superbonus 110 per cento. In particolare in questo caso, ad essere oggetto di questi ulteriori chiarimenti è la cessione del credito per incapienti o contribuenti in regime forfetario. Ad onor del vero abbiamo già trattato questo argomento nelle pagine di questo blog (ad esempio qui), ma abbiamo ritenuto opportuno approfondire ulteriormente l’argomento. Le richieste che ci sono pervenute in merito alla cessione del credito per incapienti e forfetari sono infatti moltissime, pertanto qui di seguito abbiamo deciso di affrontare di nuovo questo argomento. Pronto a scoprire gli ulteriori chiarimenti della risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate? Allora prosegui nella lettura! Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate

Come prima cosa, l’Agenzia delle Entrate, ha ricordato quanto stabilito con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020. In questa circolare si specifica infatti l’ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110. In particolare, viene precisato che:
 “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva […]. E’ il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva”.
Ma allora perché è possibile usufruire del superbonus 110% per gli incapienti o coloro che sono a regime forfettario?

Cessione del credito per incapienti e forfetari: perché è possibile usufruire del superbonus 110%

Proseguendo nella disamina di quanto scritto nella risposta n.514 dell’Agenzia delle Entrate, possiamo leggere che:
 “i predetti soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) […]. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari […]. Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

Conclusioni

Da quanto emerge dalla circolare n. 24/E  dell’Agenzia delle Entrate possiamo facilmente concludere che la cessione del credito per incapienti e forfetari permette loro di usufruire del Superbonus 110%. I contribuenti definiti incapienti, o quelli a regime forfetario, sono infatti in possesso di tutti i requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito. Non importa quindi se sono privi di capienza fiscale per la detrazione dall’Irpef del Superbonus 110%. Quello che conta è che secondo l’articolo 121 del decreto Rilancio, forfetari o incapienti, sono comunque in possesso dei requisiti per avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Pertanto se queste due categorie volessero effettuare interventi di riqualificazione energetica o sismica previsti nel superbonus 110%, dovranno per forza di cose avvalersi dell’opzione per la cessione del credito. L’opzione rappresenta quindi per questi soggetti l’unica opportunità per beneficiare di queste maxi detrazioni. Se pensi che questo approfondimento ti sia stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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