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Superbonus 2021: pubblicata la guida aggiornata a febbraio dell’AdE

E’ stata pubblicata in questi giorni la guida aggiornata al Superbonus 2021 da parte dell’Agenzia delle entrate

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Dopo quella rilasciata a luglio dell’anno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di febbraio la nuova guida aggiornata al superbonus 2021. Puoi trovare la nuova guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui. L’AdE ha deciso di pubblicare questo aggiornamento viste le consistenti modifiche della normativa apportate dalla legge di bilancio 2021 di cui abbiamo parlato qui.

La più importante di queste novità riguarda senza dubbio la durata della maxi-detrazione del 110%. Infatti il Superbonus è stato prorogato al 30 giugno 2022 (in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023). Ma le novità della guida aggiornata a febbraio del Superbonus 2021 non si fermano qui.

Ad esempio adesso sono previsti anche dei nuovi interventi che danno diritto al superbonus. Tra questi figurano la coibentazione del tetto tra i lavori di isolamento termico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, ed i lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.

Abbiamo cercato di approfondire queste novità insieme ai nostri esperti qui di seguito.

La proroga del Superbonus

Tra le novità contenute nella guida al Superbonus 2021 vi è senza dubbio quella della sia proroga al 30 giugno 2022. La proroga in questione riguarda la gran parte dei contribuenti anche se sono previste delle tempistiche diverse. Le casistiche possono essere le seguenti:

  • per gli istituti autonomi case popolari (IACP) il superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • sempre per gli IACP, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per i lavori in condomini o in edifici di unico proprietario o comproprietari (massimo 4 unità immobiliari), se al 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la scadenza è prorogata al 31 dicembre 2022.

Superbonus 2021: sale il tetto delle spese per interventi antisismici

La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio del superbonus 2021 specifica anche le novità relative al sismabonus 110%.

La detrazione per gli interventi antisismici è elevata al 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. In particolare, per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito ad un’impresa di assicurazione, contemporaneamente potrà stipulare una polizza assicurativa che copra il rischio di eventi calamitosi. In questo caso il beneficiario potrà usufruire di una detrazione per i premi assicurativi versati pari al 90%.

I limiti di spesa sono i seguenti (fonte: Money.it) :

sismabonus 2021 - guida aggiornata agenzia delle entrateSuperbonus 2021: guida aggiornata Agenzia delle Entrate

Da queste due tabelle possiamo evincere come i limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus sostenute siano aumentati del 50%.

Questi nuovi limiti di spesa tuttavia valgono solamente per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati:

  • al decreto legge n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016);
  • di cui al decreto legge n. 39/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009);
  • nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (In questo caso, le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione. Inoltre verranno calcolate su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive).

Per quanto riguarda i territori dei comuni colpiti da eventi sismici postumi al 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L’eliminazione delle barriere antisismiche rietra tra gli interventi trainati del Superbonus 2021?

Una delle novità più grandi riguarda la possibilità di usufruire delle detrazioni anche per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986 eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti.

Questi interventi sono in sostanza quelli che riguardano la rimozione di barriere architettoniche. Pertanto si tratta di interventi che mirano ad installare ascensori e montacarichi ma non solo questi. Rientrano nel Superbonus 2021 anche quegli interventi che puntano alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

A questo proposito precisiamo che per ora, per il bonus ascensori 110%, non è possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

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La pergola fotovoltaica rientra nel Superbonus 110?

La pergola fotovoltaica è un intervento ammissibile al Superbonus 110%. Vediamo come e perché

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La pergola fotovoltaica non è altro che una pergola o pergolato ricoperto da pannelli solari fotovoltaici.

Precisiamo come prima cosa che sia la pergola che il pergolato sono manufatti tranquillamente realizzabili in edilizia libera, ovviamente nel rispetto di una serie di condizioni ben specifiche. In particolare c’è sempre da tenere presente quanto disposto da:

  • Strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore, ecc),
  • Regolamenti Edilizi,
  • Norme regionali,
  • Vincoli di ogni ordine e grado,
  • Norme di settore e speciali,
  • Procedure e verifiche strutturali antisismiche.

Ma forse questo lo sapevi già.

Se sei stai leggendo questo articolo, allora molto probabilmente ti interessa sapere se la pergola che vuoi costruire può essere dotata di un impianto fotovoltaico e rientrare nelle agevolazioni fiscali. In particolare ti starai chiedendo se la pergola fotovoltaica, quindi dotata di pannelli solari, possa rientrare nelle detrazioni previste dal superbonus 110.

A questo proposito abbiamo una bella notizia da darti: la pergola fotovoltaica infatti può rientrare fra gli interventi ammessi alla detrazione del superbonus 110%.

Ma perché?

E’ proprio questo quello che abbiamo chiesto ai nostri esperti con i quali abbiamo anche fatto il punto più in generale su pergole e pergolati. Per scoprirlo continua a leggere.

Definizione di pergola e pergolato.

La definizione di pergolato è spesso usata come sinonimo di quella di pergola. Sottolineiamo inoltre che le norme regionali e le discipline regionali di un territorio possono essere diverse da quelle di un altro, pertanto potrebbero esserci restrizioni che in altre parti non sono in vigore.

A prescindere da ciò prendiamo in esame la differenza tra pergola e pergolato che si può ricavare dalla normale giurisprudenza amministrativa:

  • Pergola: con questo termine si indica un manufatto leggero, non fissato al pavimento e quindi amovibile. Deve inoltre essere privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato e caratterizzato dall’assenza di una copertura, anche parziale. Infine deve possedere, nella parte superiore, gli elementi indispensabili a sorreggere le piante che servono per ombreggiare. In sostanza la pergola si configura solamente nel caso in cui vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti. (Cons. di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
  • Pergolato: il pergolato invece è un manufatto di natura ornamentale che sia realizzato in struttura leggera quindi di legno o di qualsiasi altro materiale di minimo peso. Deve essere facilmente amovibile in quanto deve essere privo di fondamenta. Lo scopo di questo manufatto è quello di fungere da sostegno a piante rampicanti con le quali si vuole realizzare riparo e/o ombreggiatura per superfici non molto estese (Cons. di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).

La differenza tra pergola e pergolato non è quindi molto evidente. Oltre alle definizioni qui riportate possiamo aggiungere che la differenza tra pergolato e pergola sta anche nel fatto che il primo è situato in appoggio ad un edificio esistente, mentre la seconda è libero su quattro lati.

La differenza tra pergola e pergolato risulta poco evidente anche consultando il Glossario Edilizia Libera. Alla voce n.42 è infatti riportato che l’installazione di pergolato con limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, rientra negli interventi non soggetti ad alcun titolo abilitativo (neppure la CILA). La pergola invece è ammessa alla voce n. 50 ma senza fornire ulteriori dettagli.

Differenza tra pergola fotovoltaico e tettoia

Basandoci sulle definizioni della giurisprudenza amministrativa possiamo riportiamo i seguenti aspetti che possono riguardare la pergola fotovoltaica, o pergolato:

  1. “il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, infatti normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Il pergolato, che non comporta aumento di volumetria o superficie utile, è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo; tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.” (Cons. di Stato n. 984/2020).
  2. “Se il pergolato viene coperto in tutto o in parte con teli, tettoie o qualsiasi altro elemento di natura non facilmente amovibile con qualsiasi materiale, esso va classificato come tettoia” (Consiglio di Stato n. 984/2020, 306/2017).

Il secondo caso quindi è quello che riguarda la pergola fotovoltaica. Installando dei pannelli fotovoltaici infatti, la pergola in questione potrebbe diventare a tutti gli effetti una tettoia, pertanto potrebbe essere soggetta a tutte le normative di riferimento relative.  Probabilmente quindi rientrerebbe nel regime di nuova costruzione/ampliamento e quindi soggetta al Permesso di Costruire non rientrando quindi fra gli interventi ammessi al Superbonus 110%.

Ma allora come è possibile fa rientrare la pergola fotovoltaica nel Superbonus 110%?

Realizzare la pergola fotovoltaica con pannelli solari distanziati fra di loro

Realizzare un pergolato fotovoltaico con pannelli solari posti sufficientemente distanziati fra di loro, tanto da far passare la pioggia, è la soluzione per far rientrare la pergola fotovoltaica nella maxi-detrazione.

Se quindi è necessario installare pannelli fotovoltaici su spazi e manufatti pertinenziali degli edifici, potresti usare questo escamotage. D’altronde i casi in cui potrebbe essere necessario sono diversi, soprattutto quelli in cui non si hanno sufficienti spazi a disposizione sulla copertura. Anche la normativa del SuperBonus 110% (D.L. 34/2020) ha preso in considerazione la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, intendendole come definizione generale. Questa possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio n. 178/2020, che ha introdotto, tra le altre cose, anche questa modifica al D.L. Rilancio.

Installare pannelli fotovoltaici difficilmente può rientrare nelle opere di edilizia libera, anche se ci sono dei casi in cui può. In particolare nel rispetto di una condizione fondamentale ovvero quella di non realizzare una tettoia sotto mentite spoglie.

Per capire meglio ciò di cui stiamo parlando possiamo fare riferimento ad alcune sentenze che che hanno stabilito che:

“la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti “(Cons. Stato n. 5377/2014, n. 2162/2014).

La copertura della pergola fotovoltaica quindi, sebbene sia costituita da pannelli solari anziché da rampicanti, non influisce sulla natura della stessa trasformandola in tettoia a patto che la struttura sia permeabile.

La funzione della pergola fotovoltaica infatti deve essere quella di sostegno, non di copertura. Pertanto gli elementi di copertura del pergolato possono esserci soltanto se rispettano le condizioni di esservi appoggiati (facilmente amovibili), e di non di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Se si rispettano queste due condizioni, diventa irrilevante il fatto che sulla travatura di sostegno della pergola siano installati dei pannelli fotovoltaici.

Aspetti strutturali e antisismici della pergola fotovoltaica

La pergola fotovoltaica o pergolato ha, proprio a causa della sua copertura realizzata con pannelli solari, un diverso comportamento strutturale rispetto ad una normale pergola. Il peso della copertura realizzata con i pannelli fotovoltaici infatti è senza dubbio maggiore rispetto a quello dei normali materiali con cui di solito si realizzano le pergole.

Di conseguenza, la trasformazione di una pergola in pergola fotovoltaica, o meglio una realizzazione ex novo della stessa, richiede la valutazione di uno strutturista. 

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Il potenziamento dell’impianto fotovoltaico rientra nel Superbonus 110?

Con il superbonus 110% è possibile agevolare anche il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente come specificano le ultime FAQ pubblicate sul sito del governo

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Se vivi in un’abitazione singola indipendente, oppure all’interno di villette a schiera o all’interno di in condomino, sicuramente nell’ultimo anno ti sarai interessato almeno una volta al Superbonus 110%. Le misure contenute nel D.L. 34/2020 infatti sono senza dubbio vantaggiose per chi, come te, vuole migliorare l’efficienza energetica dell’edificio in cui vive senza per questo dover affrontare dei costi insostenibili.

D’altronde Il superbonus 110% serve proprio a questo: rilanciare il settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica aumentando l’aliquota di detrazione fiscale di questi interventi. In particolare, l’aliquota in questione è aumentata al 110%. Chi si troverà a dover effettuare interventi di riqualificazione energetica, come ad esempio quello di potenziamento dell’impianto fotovoltaico, potrà farlo senza dover tirare fuori un’euro.

Abbiamo preso in considerazione proprio l’esempio del potenziamento dell’impianto fotovoltaico, proprio per sottolineare come, con le ultime modifiche, si sia cercato di ampliare la platea dei beneficiari di queste misure. Misure che quindi, possiamo affermarlo ufficialmente, non riguardano più solamente la realizzazione di nuovi impianti a pannelli solari, ma anche il potenziamento di quelli già esistenti. Proprio su quest’ultimo aspetto ci siamo focalizzati in questo approfondimento a cura dei nostri esperti.

Cosa è il potenziamento del fotovoltaico?

Prima di capire come il potenziamento dell’impianto fotovoltaico possa essere un intervento che rientra nel Superbonus 110%, ci pare doveroso spiegare in cosa consiste questo intervento.

Con il termino potenziamento si intende generalmente un aumento delle prestazioni di un qualche dispositivo. Ovviamente il potenziamento in questione dipende un po’ dal contesto in cui si effettua questo intervento. Ad esempio, possiamo parlare di potenziamento di un auto, quando le si sostituisce il motore con uno più potente in grado ad esempio di aumentarne la velocità. Stesso discorso lo possiamo fare per un pc: potenziando un pc generalmente ci si riferisce al fatto di sostituire alcuni suo componenti per aumentarne le capacità e velocità di calcolo ad esempio sostituendo il suo processore o aumentando la sua memoria.

Per quanto riguarda il potenziamento dell’impianto fotovoltaico è possibile seguire le due strade seguenti:

  1. aggiungere nuovi pannelli fotovoltaici e collegandoli ad un nuovo inverter. Questa soluzione di fatto implica che al termine dei lavori di potenziamento dell’impianto fotovoltaico si avranno due impianti fotovoltaici distinti, anche se entrambi risulteranno collegati entrambi al tuo impianto elettrico.
  2. sostituire l’inverter esistente con uno nuovo ma di maggior potenza, costituendo di fatto un unico impianto. Installare un nuovo inverter potrebbe comportare il vantaggio di usufruire di tecnologie più nuove, come ad esempio i software di monitoraggio, con i quali potete gestire tutto l’impianto con una sola APP del vostro telefono cellulare (cosa che i vecchi inverter non potevano fare)

Il pontenziamento dell’impianto fotovoltaico rientra nel superbonus?

Il superbonus 110% è previsto anche per gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico pre-esistente. L’importante chiarimento in merito è contenuto nell’ultima versione delle FAQ pubblicate sul portale dedicato alle misure del Superbonus 110%.

In particolare, il quesito in questione è il seguente:

In un edificio in cui è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia è possibile trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?

La risposta a questo quesito è stata affermativa. Viene inoltre precisato che ciò è possibile qualora avvenga nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Inoltre deve essere provata anche l’impossibilità, per l’impianto potenziato, di accedere a qualunque altro beneficio. Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate ha già ammesso il 110% per il potenziamento del fotovoltaico con la circolare n°30/E 2021.

Gli interventi che riguardano l’area del fotovoltaico, sono interventi trainati secondo la normativa che regola l’accesso al Superbonus 110. Alla luce di quanto appena affermato quindi, il potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti dovrebbe rientrare proprio fra questa tipologia di interventi. Pertanto, per poter accedere alla detrazione del 110% si dovrà eseguire in concomitanza al potenziamento, anche uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa.

Grazie a questo chiarimento quindi chiunque sia già in possesso di un impianto fotovoltaico, può facilmente potenziarlo senza spendere soldi.

 

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Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?

Le imprese possono beneficiare della maxi detrazione del Superbonus 110 %?

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Se sei un imprenditore, probabilmente le occasioni legate al superbonus 110 ti avranno incuriosito parecchio per la tua abitazione o per il tuo appartamento. Se questo è vero allora probabilmente ti sarai anche chiesto: ma le imprese possono beneficiare del superbonus 110%? 

Prima di rispondere a questa domanda ci teniamo a precisare che il Superbonus 110 contenuto nel DL Rilancio, dalla sua genesi ad oggi ha subito numerose modifiche ed è stato oggetto di numerosi chiarimenti interpretativi da parte dell’agenzia delle Entrate. Se infatti il DL Rilancio era stato concepito in piena emergenza covid a marzo-aprile 2020, oggi di tempo da allora ne è passato diverso. Pertanto il legislatore ha avuto anche modo di correggere il tiro e specificare meglio la normativa o ampliare la platea dei beneficiari. E questo è avvenuto tramite il DL Agosto e la Legge di Bilancio 2021.

Pertanto, con tutte queste modifiche, oggi forse più di prima è semplice lecito chiedersi se le imprese possono beneficiare del superbonus. Ad una prima lettura potrebbe sembrare di no, anche se in realtà ci sono dei casi in cui è possibile (come ne avevamo già parlato qui).

In ogni caso, viste le modifiche ed i vari chiarimenti di cui è stata oggetto la normativa, abbiamo chiesto ai nostri esperti di fare il punto della situazione. Pronto a scoprire se le imprese possono beneficiare del Superbonus 110? Allora continua a leggere

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Le imprese possono beneficiare del Superbonus 110%?

La risposta più semplice che possiamo dare a questa domanda è: si.

Tuttavia le imprese possono beneficiare del superbonus 110 solo in alcuni casi specifici. Possono farlo solo nell’ipotesi di unità immobiliari possedute da imprese all’interno di edifici condominiali e solo relativamente a lavori eseguiti sulle parti comuni degli stessi.

Per condominio infatti si intende un fabbricato composto da più unità immobiliari di proprietà di una pluralità di soggetti. La definizione di condominio non specifica che i soggetti in questione debbano essere solo persone fisiche. La normativa del Superbonus pertanto, riferendosi alla definizione di condominio appena riportata, prevede che i condomini possano accedervi. Pertanto anche le imprese che possiedono unità immobiliari all’interno di edifici condominiali possono usufruirne.

La Circolare 24/E/2020

Anche la Circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate interviene in merito apportando alcuni chiarimenti utili a rispondere alla classica domanda se le imprese possono beneficiare del superbonus 110%.

In particolare, questi due aspetti:

  • nel caso di condomini a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali superiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese per interventi sulle parti comuni può essere ammessa alla detrazione con riferimento a tutte le unità immobiliari possedute, a prescindere dalla destinazione residenziale o non residenziali;
  •  nel caso di condomini non a prevalente destinazione residenziale (ovvero con superficie complessiva delle unità immobiliari residenziali inferiore al 50%), l’impresa che sostiene le spese può essere ammessa alla detrazione solo con riferimento alle unità immobiliari possedute a destinazione residenziale.

La risoluzione 34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate

Anche la risoluzione n.34/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni in merito alla fatidica domanda se le imprese possono fruire o meno del superbonus 110%.

Con questo documento infatti, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente ammesso la possibilità di detrarre con Ecobonus e Sismabonus anche le spese per interventi di risparmio energetico e di miglioramento antisismico effettuati su:

  • gli immobili “merce” delle imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare
  • gli immobili locati a terzi da parte di società immobiliari.

La RM 34/E/2020 cambia sostanzialmente le carte in tavole rispetto alle precedenti RM 303/E/2008 e la RM 340/E/2008. Queste ultime due risoluzioni infatti avevano escluso dal poter beneficiare delle detrazioni sia gli immobili “merce” di imprese esercenti attività di costruzione e ristrutturazione immobiliare che gli immobili (strumentali o abitativi) locati a terzi.

Con la RM 34/E/2020 quindi viene accolta la tesi che sostiene l’insussistenza dei vincoli posti precedentemente dall’AdE sui beni merce e sui beni locati. D’altronde né la norma istitutiva della detrazione (legge 296/2006), né le relative disposizioni attuative (D.M. 19 febbraio 2007) hanno mai posto alcun limite, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine all’applicabilità del beneficio (come già evidenziato dall’ANCE).

Questo cambio di orientamento quindi ammette quindi la possibilità per le imprese di costruzione di fruire dei bonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica nelle percentuali ordinarie per interventi effettuati sui propri immobili. Queste imprese non dovranno tener quindi conto della qualificazione in bilancio di degli immobili oggetto di interventi, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

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Superbonus 110: il punto su cosa è e chi ne può beneficiare al 2021

Superbonus 110: cosa è e chi ne può beneficiare secondo le leggi aggiornate a gennaio 2021

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Da quando veniva annunciato il DL Rilancio, per far fronte all’emergenza dovuta al coronavirus, di tempo ne è passato diverso. Durante tutto questo tempo, se è veto che purtroppo il covid-19 continua comunque a creare disagi all’economia, il DL Rilancio ha subito numerose modifiche.

In particolare, come abbiamo più volte specificato all’interno delle nostre pagine, le modifiche al DL Rilancio hanno riguardato soprattutto il Superbonus 110. Come abbiamo già avuto modo di affrontare, con questo nome ci si riferisce alle maxi-detrazioni fiscali del 110 % (per questo Superbonus 110) a cui si può accedere effettuando determinate spese.

Dopo tutte queste modifiche apportate tra maggio 2020 e gennaio 2021, ci sembra quindi opportuno fare il punto della situazione e dare una risposta definitiva a quanti, come te, hanno ancora dei dubbi sul Superbonus 110. Ecco quindi che anche basandoci sulla nuova guida Superbonus dell’ANCE, siamo pronti a dare delle risposte definitive in merito a cosa è il Superbonus 110, e su chi ne può beneficiare.

Pronto a scoprire queste definizioni “definitive? Allora continua a leggere.

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Cosa è il Superbonus 110?

Il termine Superbonus 110 si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica, per il miglioramento antisismico (Sismabonus) e per l’installazione degli impianti fotovoltaici (Bonus Edilizia). L’aliquota di queste detrazioni previste precedentemente, viene rafforzata nel senso che, se prima era del 50 o del 65% adesso, ferma restando la presenza dei requisiti necessari per accedervi, viene portata al 110%. Da qui il nome Superbonus 110.

Questo incremento è stato introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 cd. Decreto Rilancio emanato dal Governo ed approvato definitivamente con la legge 77/2020. Come è facile immaginare, il governo è intervenuto in materia, per dare un sostegno all’economia ed al settore dell’edilizia, vista la crisi provocata dall’epidemia di coronavirus, epidemia che ancora oggi perdura.

Le recenti modifiche

La legge 77/2020 tuttavia ha subito delle modifiche vista la recente approvazione della legge di bilancio 2021 (Legge n.178/2020). Queste modifiche, come abbiamo già avuto modo di trattare tra queste pagine, prevedono anche una proroga della possibilità di accesso alle misure previste dal Superbonus 110.

In particolare, adesso vi si può fare affidamento per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 30 giugno 2022. E’ prevista inoltre un ulteriore possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

L‘estensione temporale della norma che riguarda il superbonus 110, coinvolge anche la possibilità di usufruire della maxi-detrazione fiscale tramite modalità alternative. Ci riferiamo quindi alla cessione del credito e lo sconto in fattura dapprima introdotti dal Decreto Rilancio (cfr. l’art.121) per gli anni 2020, 2021 e prorogati per il 2022 dalla legge di Bilancio 2021.

Le conferme a queste modifiche sono inoltre contenute nella circolare 30/E dell’agenzia delle entrate di cui parliamo qui. La circolare è state pubblicata prima della Legge di Bilancio 2021, ma in sostanza anticipava in via informale le modifiche al Superbonus 110 contenute in essa.

Chi sono i beneficiari dei Superbonus?

Il superbonus 110 prevede anche tutta una serie di beneficiari della maxi-detrazione. La platea dei beneficiari è tuttavia stata ampliata rispetto a quella originaria.

Vediamo quindi qui di seguito quali sono ad oggi i beneficiari del superbonus 110 tramite questo semplice elenco:

  • i condomini (art. 1123 e ss. CC)
  • le persone fisiche non esercenti attività di impresa arti o professioni con riferimento a interi fabbricati con al massimo 4 unità distintamente accatastate appartenenti ad un unico proprietario oppure in comproprietà (per interventi trainati non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%);
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Queste persone possono usufruire del superbonus 110 relativamente ad interventi su singole unità immobiliari a destinazione residenziale (non più di due);
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti possono beneficare dell’Ecobonus 110 % per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto dei comuni. Questi edifici devono però essere adibiti ad edilizia residenziale pubblica per le spese sostenute sino al 31.12.22. Inoltre, se al 31 dicembre 2022 sono stati già realizzati i lavori per almeno il 60% il superbonus 110 % si applica sino al 30 giugno 2023;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale);
  • associazioni e società sportive dilettantistiche possono usufruire del superbonus 110 solamente per i lavori eseguiti sugli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Infine ci pare doveroso specificare che rientrano tra i beneficiari del superbonus 110 anche le imprese con riferimento agli interventi sulle parti comuni di unità immobiliari possedute o detenute all’interno di condomini.

Attenzione: il Superbonus è stato prorogato fino al 2023. Scopri di più cliccando qui!

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Interventi trainanti e trainati superbonus 110: alcune precisazioni

Interventi trainanti e trainati superbonus: ecco alcune precisazioni che riguardano alcuni casi concreti

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Come ormai sarai abituato, i chiarimenti in tema di superbonus 110, non sono mai abbastanza. Questa volta è la circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate (qui trovi il testo completo) rilasciata a dicembre a fare un po’ il punto della situazione. Un riassunto che si è reso particolarmente necessario dopo l’approvazione definitiva del Decreto Agosto.

Qui di seguito, insieme ai nostri esperti, abbiamo cercato di focalizzarci sui chiarimenti e sulle precisazioni riguardano gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110 contenuti nella circolare. In particolare queste precisazioni riguardano alcuni esempi di alcuni casi concreti cui si può andare incontro nella realizzazione degli interventi trainanti e trainati individuati dalla normativa del superbonus.

Questi chiarimenti e precisazioni sono stati riportati nella sopracitata circolare sotto forma di domande e risposte. Ad esempio, tanto per darti un’idea, possiamo anticiparti che riguardano anche la possibilità di beneficiare della maxi-detrazione anche se sono eseguiti solamente su una pertinenza dello stesso.

Pronto a scoprire questo e le altre precisazioni sugli interventi trainanti e trainati superbonus 110? Allora prosegui nella lettura!

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Interventi trainanti e trainati superbonus su pertinenze dell’immobile

Gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110  possono rientrare nella detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell’immobile?

La norma che regola interventi trainanti e trainati del superbonus 110 (di cui parliamo qui) ha subito modifiche nel Decreto Agosto. Analizziamole meglio.

Il Superbonus 110 spetta quando si devono sostenere delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi trainanti). La maxi-detrazione spetta anche per gli ulteriori interventi, realizzati in concomitanza con i primi (interventi trainati), realizzati su:

  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze di edifici in condominio (solo trainati).

Alla luce di queste modifiche e precisazioni si può quindi ritenere che un intervento trainate possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus. Questo è vero anche nel caso in cui il suddetto intervento non interessi l’edificio residenziale principale.

Ulteriori precisazioni in merito sono contenute nella circolare n.24/E. In essa infatti viene specificato che in caso di interventi su parti comuni degli edifici, la detrazione possa spettare anche a chi possiede o detiene solamente alcune pertinenze se hanno sostenuto spese relative a questi interventi. In sostanza si possono realizzare interventi trainanti e trainati del Superbonus anche su box o cantine ed ottenere lo stesso la maxi-detrazione.

Sostituzione impianto climatizzazione invernale centralizzato

La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nel in condominio può essere considerato intervento trainante?

Si. La risposta a questo quesito contenuta nella circolare 30/E stabilisce che può essere considerato un intervento trainante. Si specifica inoltre che la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale è un intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento.

Interventi trainanti e trainati superbonus su parti comuni del condominio

Poniamo il caso di un intervento di riqualificazione energetica che rientra nel Superbonus realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio. Un contribuente che possieda quattro appartamenti nel condominio potrà fruire del Superbonus per i lavori di risparmio energetico trainati per tutti e quattro gli appartamenti?

La circolare 24/E dell’agenzia delle entrate evidenzia ancora una volta la limitazione agli interventi che possono usufruire del Superbonus su di un massimo di due unità immobiliari per ogni persona fisica.

Tuttavia, sempre tale circolare, stabilisce che questa limitazione non si applichi per gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110 effettuati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Quindi la risposta al quesito posto poco più sopra è affermativa.

Interventi trainanti e trainati superbonus: fotovoltaico e cappotto termico

E’ possibile effettuare un intervento trainato di potenziamento di un impianto fotovoltaico esistente su di un edificio se sul medesimo edificio si vuole applicare un cappotto termico?

La risposta a questo quesito è affermativa, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto.

Per beneficiare del Superbonus 110 sull’installazione degli impianti fotovoltaici infatti è necessario installarli su:

  1. parti comuni di edifici residenziali in condominio,
  2. edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze,
  3. unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
  4. unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, all’interno di edifici in condominio,
  5. pensiline di parcheggio aperto in area condominiale

Tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici è pur sempre un intervento trainato. Pertanto per installarne uno è necessario comunque eseguire anche un intervento “trainante”, ovvero un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica.  L’installazione di impianti fotovoltaici può quindi essere agevolata se è effettuata:

  • su parti comuni di un edificio in condominio,
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio,
  • su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

L’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. Pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso di impianti fotovoltaici in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Interventi trainanti e trainati superbonus: limiti di potenza per il fotovoltaico

Qual’è il limite massimo di potenza per l’installazione di un impianto fotovoltaico (intervento trainato) per un condominio che effettua un intervento trainante che gli consente di migliorare 2 classi energetiche?

Per quanto riguarda questo caso, possono esserci dei dubbi dal momento che la circolare 24/E stabilisce che questo limite sia 20kW per unità abitativa. La normativa del DL rilancio invece individua questo limite in 20kW per edificio.

Pertanto è ragionevole ritenere che, nel caso l’impianto fotovoltaico sia al servizio del condominio, il limite da rispettare sia quello dei 20KW per tutto l’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative il limite va riferito alla singola unità. 

Superbonus e sismabonus

La normativa che regola la maxi-detrazione del superbonus non sembra impedire di eseguire sul medesimo edificio anche un intervento di miglioramento antisismico a sua volta agevolato al 110 per cento. Eventualmente sarebbe possibile abbinare a questi interventi anche uno o più interventi trainati. E’ vero oppure no? In caso affermativo è corretto considerare che ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa?

Nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò è stato precisato nella risoluzione n. 60/E del 2020.

Questo significa che se vengono realizzati interventi trainanti e trainati superbonus nel medesimo edificio, sia ei riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico, il limite di spesa si alzerà notevolmente. Il limite di spesa in questo caso sarà costituito dalla somma dei massimali previsti per ogni intervento.

Edificio che al termine dei lavori sia frazionato in due unità immobiliari distinte

Cosa accade nel caso in cui al termine dei lavori agevolabili ai fini del Superbonus, un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” e con “accesso autonomo dall’esterno? Ai fine del superbonus potrà usufruire della maxi detrazione per la situazione esistente all’inizio dei lavori, oppure quella alla fine dei lavori? Lo stesso discorso vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione?

Con riferimento a questo caso specifico o altri simili, è stato precisato che vanno considerate le unità immobiliari censite al catasto all’inizio dei degli interventi trainanti e trainati superbonus e non alla fine. In caso di suddivisione o accorpamento di più unità abitative, il limite di spesa massimo detraibile è sempre quello riferito ad un’unica unità abitativa.

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Precisazioni sulle attestazioni e asseverazioni del Superbonus 110

Le precisazioni su attestazioni e asseverazioni necessarie per usufruire del superbonus 110 contenute nella circolare 30/E

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Per beneficiare del superbonus 110, lo saprai di già, sono necessari diversi requisiti e documenti. Questi requisiti e documenti non sono altro che attestazioni e asseverazioni che servono a certificare il rispetto delle norme per poter usufruire della maxi-detrazione.

Ad esempio queste attestazioni ed asseverazioni servono a certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, una condizione fondamentale se si vuole beneficiare del superbonus. Altre asseverazioni riguardano ad esempio la verifica di congruità delle spese per gli interventi agevolati. Congruità delle spese che riguarda anche i compensi professionali per le attività legate al rilascio delle stesse attestazioni e asseverazioni tecniche necessarie ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico.

La normativa che regola il Superbonus 110% è molto complessa, oltre ad essere stata oggetto di numerose revisioni. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, ha rilasciato la circolare 30/E lo scorso dicembre. In questa circolare sono infatti contenute tutte le precisazioni dopo le modifiche apportate dal Decreto Agosto. La circolare in sostanza serve a fare un po’ il punto della situazione. 

In questa sede, basandoci sui contenuti della circolare, abbiamo approfondito insieme ai nostri esperti, gli aspetti che riguardano in particolare le attestazioni e le asseverazioni connessi al superbonus. Precisazioni che sono più che altro risposte a domande specifiche che noi abbiamo riassunto qui di seguito.

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Attestazioni e asseverazioni e spese per gli oneri professionali

Gli oneri per le prestazioni professionali connessi alla realizzazione degli interventi sono ammessi alle detrazioni secondo dei massimali stabiliti (decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016). In quale modo si possono applicare in tal senso le disposizioni che riguardano questi aspetti? Come procedere quando nei massimali non ci sono voci corrispondenti alla prestazione rilasciata, come ad esempio il rilascio dell’A.P.E.?

Come stabilito al comma 15 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni, sono detraibili al 110%.

La circolare n.24/E fornisce ulteriori precisazioni a riguardo. In particolare, si precisa che le spese sostenute per il rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni e del visto di conformità, concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione per ciascun intervento agevolato.

Pertanto, sono detraibili secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Codice degli appalti), i seguenti oneri professionali:

  • quelli connessi alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica;
  • gli oneri professionali per la redazione dell’A.P.E.;
  • le spese per ottenere l’asseverazione del rispetto delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Le parcelle dei professionisti che riguardano i predetti interventi devono quindi rispettare un doppio limite se vogliono rientrare nei massimali di spesa previsti dal Superbonus. Il primo limite è quello previsto dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione. Il secondo limite invece è quello individuato dal decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016. In ogni caso, si può dedurre che l’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) rientri tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.

Demolizione e ricostruzioni

Interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici ammessi al Superbonus 110 devono rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche?

Non ci sono disposizioni specifiche a riguardo in merito. Pertanto è ragionevole ritenere che nel caso prospettato, debbano essere conseguite le attestazioni ed asseverazioni che certifichino il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Sarà quindi necessario far redigere ai tecnici abilitati un A.P.E. ante ed uno post intervento.

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Quando deve essere restituito il bonus ristrutturazione?

In quali casi l’Agenzia delle Entrate potrebbe procedere a recuperare la detrazione del Bonus ristrutturazione?

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Come forse saprai già, colui che intende beneficiare del bonus ristrutturazione, deve porre in atto specifici adempimenti.

Tra questi adempimenti figura ad esempio quello di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante al fine di permettere alla banca di poter effettuare la ritenuta dell’8% verso l’impresa che beneficia del versamento. Se si vuole beneficiare del bonus ristrutturazione è necessario  inoltre conservare la copia dei bonifici e delle fatture dei lavori per cui si richiede la detrazione.

Qualora l’Agenzia delle entrate riscontrasse delle anomalie, o che gli adempimenti previsti non siano stati rispettati, potrà procedere al recupero di quanto detratto illegittimamente. 

Proprio di quest’ultimo aspetto vogliamo parlare qui di seguito. Abbiamo infatti chiesto ai nostri esperti quali sono i casi in cui l’Ade potrebbe procedere al recupero del bonus ristrutturazione anche perché, tale evenienza, potrebbe avere dei risvolti anche sul bonus mobili. Non rispettare gli adempimenti previsti potrebbe infatti portarti a perdere anche quest’ultimo oltre al bonus ristrutturazione.

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Il bonus ristrutturazione 50%

Come forse già saprai, la detrazione per i lavori di ristrutturazione (bonus ristrutturazione) è prevista dalla normativa italiana. In particolare è normata dall’art.16-bis del DPR 917/86, (TUIR).

La detrazione in questo caso ammonta solitamente al 36% su una spesa di massimo 48.000 euro. Tuttavia, oltre a questa detrazione, dobbiamo anche specificare che ogni anno viene prorogata la durata della maggiore aliquota del 50%. La maggiore aliquota va di pari passo con l’innalzamento del tetto massimo di spesa che ammonta, per merito delle proroghe a 96.000 euro. Inoltre, la legge di bilancio del 2021 ha prolungato il bonus rafforzato anche per tutto il 2021.

Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione per i lavori di ristrutturazione

Le proroghe di cui abbiamo parlato poco più sopra non modificano tuttavia la definizione degli interventi che possono beneficiare del bonus ristrutturazione. In particolare, vi possono rientrare interventi come i seguenti:

  • manutenzione ordinaria dell’edificio;
  • straordinaria manutenzione;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Tutti noi, nel linguaggio di tutti i giorni, utilizziamo il termine “lavori di ristrutturazione” anche quando in realtà parliamo di interventi ammessi alla detrazione del 50%. Si tratta di lavori che possono essere eseguiti sia sulle singole unità abitative che sulle parti comuni degli edifici condominiali.

A questo punto però è necessario fare una precisazione. La manutenzione ordinaria infatti è agevolata solamente nel caso in cui riguardi le parti comuni degli edifici condominiali. Ad esempio rientrano in questa tipologia di lavori i seguenti interventi:

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage (fonte guida Agenzia delle entrate).

In tutti i casi sopra elencati la detrazione di cui si potrà beneficiare sarà fruibile nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali di pari importo. Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, sarà possibile inoltre optare per la cessione del credito d’imposta del bonus ristrutturazione oppure per lo sconto in fattura. Ovviamente quest’ultimo dovrà essere prima approvato dal fornitore che esegue i lavori.

la documentazione da conservare per accedere alla detrazione per i lavori di ristrutturazione

Se ti stai chiedendo: “Quali sono i documenti da conservare per richiedere il bonus ristrutturazione?“, allora sei nel posto giusto. Qui di seguito faremo un elenco di quali sono questi documenti che, oltre alle fatture ed i bonifici dei pagamenti per cui richiedi la detrazione, dovrai conservare. Onde evitare problemi dovrai essere in possesso di:

  • se l’immobile non è ancora censito dovrai essere in possesso della domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Questo aspetto riguarda solo gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile. Ovviamente sarà necessario solamente nel caso in cui il detentore sia diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera). Se invece la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, sarà necessaria la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui dovrai indicare la data di inizio dei lavori ed attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Tale documentazione è stata individuata dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 2 novembre 2011.

Quando è necessario restituire il Bonus ristrutturazione?

Come abbiamo accennato in precedenza, il bonus ristrutturazioni deve essere restituito quando, l’Agenzia delle Entrate rileva delle irregolarità. Le casistiche in cui ciò si verifica sono le seguenti:

  • il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste. In pratica nel caso in cui non sia stato utilizzato il cosiddetto “bonifico parlante” ovvero che riporti l’ indicazione della normativa della detrazione, del codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita iva o codice fiscale del beneficiario della prestazione;
  • non vengono esibite le fatture che dimostrano le spese effettuate;
  • non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
  • le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
  • si attesta la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.

Per tutte queste violazioni elencate qui sopra, il contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che attesta l’osservanza delle suddette norme.

Invece, per quanto riguarda il pagamento tramite bonifico non è detto che qualora si non si ricorra al bonifico parlante si vada incontro alla perdita della detrazione. In questi casi tuttavia si può ancora beneficiare del bonus ristrutturazione, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 43/e 2016. Sarà però necessario che l’impresa beneficiaria del pagamento attesti che con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

  • di aver ricevuto le somme corrispondenti all’importo dei lavori che ha effettuato;
  • di averle incluse nella propria contabilità d’impresa.

La restituzione del bonus mobili insieme al bonus ristrutturazione

Qualora l’Agenzia delle entrate riscontri delle irregolarità nella fruizione del bonus ristrutturazione, ed il contribuente oggetto di questo accertamento aveva richiesto anche il bonus mobili, allora anche quest’ultimo viene perso. 

Questo si verifica perché il bonus mobili è direttamente connesso alla detrazione per i lavori di ristrutturazione o recupero del patrimonio edilizio. Se si esegue questa particolare tipologia di lavori infatti si può avere un’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile oggetto dei lavori.

Possono dare diritto al bonus mobili le seguenti tipologie di lavori:

  • l’installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • la realizzazione dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • il rifacimento di scale e rampe;
  • la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • la costruzione di scale interne

In questa sede teniamo a precisare che anche il bonus mobili è stato oggetto di proroga nella Legge di bilancio 2021. La stessa legge ha anche  innalzato da10.000 a 16.000 euro la spesa massima detraibile.

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Precisazioni sulla cessione del credito e sconto in fattura

La circolare 30/E contiene alcune importanti precisazioni sulla cessione del credito e sconto in fattura per il Superbonus 110%

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Con l’approvazione definitiva del Decreto Agosto, sono state approvate anche alcune modifiche alla norma che regola il superbonus 110%. Tra queste modifiche ve ne sono alcune che riguardano anche la cessione del credito e sconto in fattura. 

Ovviamente però le modifiche apportate non sono solo queste. Per questo motivo, tramite la circolare 30/E dell’Agenzia dell’Entrate, si cerca di riepilogare un po’ il tutto. D’altronde, se ci seguite già da un po’ di tempo, avrete capito come, la normativa del Superbonus 110% è stata spesso oggetto di precisazioni e chiarimenti dagli enti preposti. Pertanto quest’ultima circolare non è un qualcosa di completamente nuovo in materia (clicca qui per leggere il testo completo).

In questo approfondimento, cerchiamo di prendere in esame assieme ai nostri esperti, solo alcuni aspetti. In particolare abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sulle precisazioni contenute in questa circolare che riguardano cessione del credito e sconto in fattura.

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Cessione del credito e sconto in fattura

Per gli interventi di riqualificazione energetica o sismica previsti dal Superbonus 110%, è possibile usufruire di alcune alternative alle detrazioni fiscali dirette. Queste alternative sono, come forse saprai già, lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta. La scelta di optare per queste due alternative alle detrazioni fiscali dirette può essere presa in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per il Superbonus non possono essere più di due.

Dopo questa breve introduzione che ricapitola un po’ ciò che prevede l’art 119 del DL Rilancio, possiamo prendere in esame i chiarimenti arrivati tramite la circolare sopra menzionata. Chiarimenti che sono stati forniti sotto forma di domande e risposte sui temi della cessione del credito e sconto in fattura, di cui abbiamo cercato di sintetizzarne il contenuto.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate

Il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta se riferito a spese «sostenute nel 2020 e 2021». Pertanto è possibile cedere la detrazione del 50 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese per interventi effettuati e pagati , a gennaio 2020?

La risposta sintetica a questa domanda è: Si. La possibilità a cui si fa riferimento in questa domanda infatti è consentita dall’articolo 121 del decreto Rilancio. In questo articolo si specifica infatti che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per il recupero ed il restauro della facciata di edifici esistenti possano usufruire delle alternative alla detrazione diretta.

Ciò significa quindi che questi soggetti possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Lo sconto in fattura non è altro che un

contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,

anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore avrà poi la facoltà di cedere questo credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono optare per la “cessione” di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.

Cessione del credito e sconto in fattura per interventi sulle parti comuni condominiali

Se si vuole usufruire dello sconto in fattura per gli interventi sulle parti comuni condominiali, come dovrà essere rilasciata la fattura per questi interventi? Sarà sufficiente una fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata?

La fattura in questione si riferisce agli interventi sulle parti comuni dei condomini. Pertanto si può facilmente dedurre che debba essere destinata al solo condominio.

Solo successivamente ogni condomino potrà godere della detrazione che dovrà essere quindi calcolata sulle spese fatturate al condominio, sulla base della suddivisione millesimale degli edifici o secondo quanto stabilito dall’assemblea condominiale.

Cessione del credito in assenza dei presupposti per usufruire del Superbonus 110

Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, può essere recuperato ai danni del cessionario, in assenza dei presupposti per l’applicazione della detrazione?

L’articolo 4 del comma 4 dell’articolo del decreto Rilancio recita così:

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Anche la circolare n.24/E dell’agenzia delle Entrate era intervenuta in questo senso. In essa infatti viene precisato che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, salvo poi a seguito di controlli, venga stabilito che non ne aveva diritto, il cessionario che ha acquistato il credito non perde il  diritto ad utilizzare il credito d’imposta. Questo perché, in assenza di prove che stabiliscano il contrario, si fa riferimento alla “buona fede” con cui il cessionario ha acquistato il credito d’imposta.

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La guida Ance superbonus 2021: pubblicato l’ultimo aggiornamento

Aggiornata la guida ANCE Superbonus 2021. L’aggiornamento è stato pubblicato a gennaio

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Se sei interessato al Superbonus 110%, probabilmente già saprai che ci sono state delle recenti modifiche alla normativa. Con l’approvazione della legge di Bilancio 2021 infatti sono state introdotte diverse novità che vanno a modificare il testo del Decreto Rilancio.

Proprio per ovviare a questo fatto, è intervenuta la pubblicazione dell’aggiornamento delle guida ANCE al superbonus 2021. L’Associazione Nazionale Costruttori Edili infatti, ha ritenuto opportuno aggiornare la sua precedente guida operativa in modo da renderla omogenea alle modifiche contenute nella legge bilancio 2021. In particolare, in questo terzo aggiornamento della guida ANCE superbonus pubblicato a gennaio 2021, sono contenute tutte le novità apportate dalla legge di Bilancio 2021 agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Abbiamo pertanto deciso di fare un po’ il punto sui contenuti di questo aggiornamento della guida ANCE superbonus di gennaio 2021 insieme ai nostri esperti, in modo che anche tu possa capire agevolmente le novità introdotte.

Pronto a scoprire cosa contiene l’ultimo aggiornamento della guida ANCE Superbonus di gennaio 2021? Allora continua a leggere!

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Superbonus 110%: le modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2021

Come dicevamo poco più sopra, le modifiche alla guida ANCE del superbonus 110%, sono state necessarie per fare in modo di allineare i contenuti della precedente versione della guida, alle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178. La legge di Bilancio 2021 in particolare, ha modificato soprattutto gli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) rifacendo il look alla maxi-detrazione.

Le modifiche alle detrazioni fiscali del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico riguardano i seguenti aspetti:

  • la proroga dell’orizzonte temporale (giugno 2022);
  • l’estensione del superbonus 110% anche agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di APE e agli interventi per l’eliminazione della barriere architettoniche;
  • la nuova definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • l’inserimento tra i beneficiari degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

La guida dell’ ANCE al superbonus 110

La guida ANCE al Superbonus 110 è in realtà una guida operativa e pertanto è molto pratica e semplice da consultare. Ecco perché è strutturata in domande e risposte contenente alcuni focus ai provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate oltre che a quelli dell’Enea.

Per quanto riguarda le domande, le domande a cui si cerca di dare riposta tramite la guida sono le seguenti:

  • Cosa sono i cd. “Superbonus”?
  • Chi può fruire dei Superbonus?
  • Le imprese possono beneficiare dei Superbonus?
  • È ammesso al Superbonus l’unico proprietario di un intero edificio con più unità?
  • Il locatario o il familiare convivente possono fruire del Superbonus?

Focus sui beneficiari: persone ed edifici

La nuova guida ANCE al Superbonus 110 prosegue poi con un focus apposito sui beneficiari rispondendo alle seguenti domande:

  • Quali sono i fabbricati agevolati?
  • Cosa si intende per edificio a “prevalente destinazione residenziale”?
  • Qual’è la definizione di edificio unifamiliare?
  • Cosa si intende per unità immobiliari site in un edificio plurifamiliare?

Il Focus dell’Agenzia delle Entrate sugli immobili

La guida Ance al Superbonus 110 aggiornata a gennaio 2021 prosegui poi con un focus sugli immobili basato sulle disposizione dell’Agenzia delle Entrate. In questo focus trovano risposta le seguenti domande:

  • Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale è necessario attestare la regolarità urbanistica ed edilizia dell’immobile su cui si eseguono gli interventi edilizi?
  • Che lasso di tempo ho per fruire dei Superbonus?
  • Perché si parla di interventi “trainanti” e interventi “trainati”?
  • Quali interventi di risparmio energetico sono agevolati al 110%?
  • Come si calcolano i limiti di spesa se in un condominio vengono effettuati più interventi “trainati” e trainanti”?
  • Come si calcolano i limiti di spesa in caso di condomini con più di 8 unità?
  • Esistono dei limiti di spesa particolari per gli immobili danneggiati da eventi sismici?
  • Quali requisiti devono avere gli interventi di risparmio energetico per accedere all’Ecobonus potenziato?

Guida ANCE Superbonus 110% 2021 il Focus ENEA

Il Focus ENEA riguarda soprattutto i contenuti delle FAQ presenti sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile relative al Superbonus 110%:

  • Quali sono i requisiti tecnici da rispettare ed i riferimenti normativi?
  • L’Ecobonus 110% è ammesso in caso di immobili vincolati?

 Miglioramento di classe energetica e APE

Per quanto riguarda il miglioramento della classe Energetica e dei relativi APE invece, la nuova guida ANCE al Superbonus 110 contiene la risposta alle seguenti domande:

  • L’Ecobonus 110% è ammesso in caso di interventi di demolizione e ricostruzione?
  • Quali interventi di messa in sicurezza sismica sono agevolati al 110%?
  • Come si applica il limite di spesa in caso di Sismabonus 110%?

Altre domande: interventi trainati, SISMABONUS, Sconto in Fattura e credito di imposta

Inoltre nella Guida ANCE Superbonus 110 vengono fornite risposte anche alle seguenti domande generiche:

  • Il Superbonus spetta anche per l’installazione di impianti fotovoltaici?
  • Spetta anche per l’installazione delle “colonnine” di ricarica per veicoli elettrici?
  • Il Superbonus spetta anche per la rimozione delle barriere architettoniche?
  • Per i lavori condominiali è sempre necessario nominare un amministratore?
  • Quali sono le procedure per approvare i lavori nei condomìni?
  • È possibile “accollare” l’intera spesa agevolata ad uno o più condomini?
  • Il compenso extra dovuto all’amministratore rientra fra le spese detraibili?
  • È possibile cedere il credito corrispondente al Superbonus o optare per lo “sconto sul corrispettivo”?
  • Chi può acquistare i crediti fiscali?
  • Quando è il momento migliore per l’impresa per rivolgersi alla banca per la cessione del credito?
  • In che momento esercitare l’opzione per lo sconto o per la cessione?
  • Un credito fiscale derivante da riqualificazione energetica sorto nel 2019 è cedibile a terzi oggi?
  • Come fa l’impresa a cedere il credito a SAL?
  • Quali adempimenti sono necessari per optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura”?
  • Come opera la “congruità dei costi” per gli oneri professionali?

Focus AdE – Visto di Conformità – cessione del credito e sconto in fattura

Particolarmente apprezzato dagli utenti inoltre, siamo convinti, che possa essere anche la sezione della guida ANCE superbonus 110 % relativa al visto di conformità ed alla cessione del credito e sconto in fattura. In particolare vi trovano risposta i seguenti quesiti:

  • È possibile optare per cessione e sconto anche per gli altri bonus non potenziati?
  • Come si esercita l’opzione?
  • Chi effettua l’invio della “Comunicazione” per la cessione o per lo sconto?
  • Come si utilizzano i crediti di imposta corrispondenti ai bonus?
  • Quali sono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta ai fini del Superbonus e degli ulteriori bonus edilizi?
  • Qual è il prezzo di acquisto dei crediti fiscali ceduti?
  • Esistono finanziamenti del circolante per la realizzazione dei lavori? Quali tassi d’interesse saranno applicati?
  • Quali rating per valutare le imprese?
  • Il finanziamento-ponte può essere richiesto anche dal condominio, qualora si optasse per la cessione da parte del beneficiario e non per lo sconto in fattura?
  • Una volta completato il SAL, nel caso di sconto in fattura quanto tempo passa per l’accredito in banca?
  • Qual è il ruolo delle piattaforme per la cessione?

Vuoi dare un’occhiata alla Guida ANCE Superbonus 110? Allora clicca qui!

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