Ecobonus 110 villette a schiera: requisiti e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 villette a schiera: requisiti e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 e villette a schiera: ecco tutte le info che stavi cercando!

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La questione dell’ ecobonus 110 e villette a schiera è sempre stata abbastanza spinosa, tanto da costringere l’Agenzia delle Entrate a intervenire tramite un interpello per dissipare i dubbi.

La sua risposta è arrivata il 9 settembre di quest’anno, con tanto di requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire di questo superbonus, oltre agli altri dettagli e persino alcune novità.

Per scoprire di più sull’ecobonus 110 per villette a schiera prosegui nella lettura!

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I requisiti per rientrare negli ecobonus 110 % per le villette a schiera

Tra i requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire dell’ecobonus spicca la necessità di realizzare un ingresso autonomo nella villetta. Inoltre è necessario che i lavori agevolati siano di efficientamento energetico, aumentando il livello di classificazione energetica dell’edificio di almeno due livelli. A tutto questo si aggiunge anche l’indipendenza funzionale: la villetta a schiera, quindi, non deve in alcun modo “dipendere” dal punto di vista funzionale dalle altre costruzioni.

Tutti i lavori effettuati per i quali si vorrebbe usufruire della detrazione devono fare riferimento agli articoli numero 121 e 119 del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. Per questo non si possono finanziare tutti quei lavori che non contribuiscono in nessuna maniera al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione.

A tutto questo si aggiunge anche un altro requisito che bisognerebbe rispettare per ottenere l’ecobonus 110 villette a schiera. L’edificio in questione, difatti, dev’essere unifamiliare, ovvero essere abitato da una sola famiglia. Inoltre deve essere di proprietà della famiglia stessa e quindi a uso esclusivo.

Unità immobiliare funzionalmente indipendente: ma cosa significa?

Un’unità immobiliare funzionalmente indipendente è quella dotata di sistemi energetici autonomi, ovvero impianti per il gas più l’energia elettrica oppure l’acqua, nonché per il riscaldamento. Inoltre è importante che tali impianti siano di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera. Qualora tale requisito non venisse per qualche motivo rispettato, non si potrebbe usufruire dell’ecobonus 110 % per villette a schiera.

Ovviamente, bisogna comunque dimostrare, tramite un apposito documento, di possedere tutti gli impianti di propria proprietà e quindi di essere funzionalmente indipendenti e non aver bisogno di un supporto funzionale esterno.

Ecobonus 110 villette a schiera e Accesso autonomo dall’esterno: cosa significa?

Per spiegare la presenza dell’accesso autonomo dall’esterno l’Agenzia delle Entrate si fa aiutare dal testo del Decreto Rilancio. In particolare, il testo di questo decreto legislativo specifica che l’accesso indipendente non dev’essere comune con le altre unità immobiliari. Esso non dev’essere chiuso da un cancello, né da un portone d’ingresso che permetta di accedere all’abitazione direttamente dalla strada oppure dal giardino/cortile di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera.

Ovviamente, gli ingressi autonomi possono anche essere multipli per poter ottenere gli ecobonus 110 villette a schiera, ovvero più di uno . In questo caso solo uno degli ingressi dovrebbe rispettare tutti i requisiti specificati in modo da poter essere considerato come “autonomo” e non tutti, come invece è stato erroneamente specificato in vari casi.

Ecobonus al 110% per villette a schiera o edifici plurifamiliari: come funziona?

Fino a ora abbiamo parlato esclusivamente di tutti gli edifici monofamiliari. Tuttavia, come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate, possono usufruire dell’ecobonus al 110% anche gli edifici plurifamiliari, che siano o meno in un’unità condominiale.

In questo tipo di edifici bisogna comunque rispettare tutti i requisiti già specificati, come accennato precedentemente. Se non si tratta di un condominio, bisogna avere delle entrante autonome per tutte le unità familiari che abitano nell’edificio. A tutto questo si aggiunge anche il rispetto dell’altro requisito: tutti gli appartamenti in cui abitano le varie unità familiari devono anche essere funzionalmente indipendenti, come è già stato chiarito prima.

Se questi requisiti non vengono rispettati, diventa impossibile accedere all’agevolazione fiscale dell’ecobonus al 110%.

Cosa fare con l’ecobonus al 110%?

Se, invece, si rispettano tutti i requisiti specificati, è possibile fruire di quest’agevolazione. Per farlo è possibile usare una delle tre formule d’utilizzo che sono state previste dal Decreto Rilancio.

  1. Innanzitutto bisogna ricordarsi della possibilità di fruire in maniera diretta della detrazione. In questo caso si devono comunque avere tutti i documenti che attestano l’effettiva esecuzione dei lavori. Inoltre, la detrazione va sempre specificata nella Dichiarazione dei Redditi, indipendentemente dal modello che si utilizza per farlo. Bisogna comunque ricordarsi che per poterne usufruire la data del pagamento per gli interventi edili eseguiti dev’essere compresa nel periodo temporale che va dal 1° luglio del 2020 fino al 31 dicembre del 2021.
  2. Lo stesso riguarda anche lo sconto in fattura che l’azienda edile può fare al cliente interessato in cambio del credito d’imposta che viene ceduto. Si tratta di una delle modalità di fruizione più interessanti attualmente, in quanto permette a tutti gli interessati di eseguire i lavori edili praticamente da zero e in modo del tutto gratuito (per l’ecobonus al 110%). Successivamente, l’azienda recupera il denaro speso per l’esecuzione degli interventi sotto la forma del credito d’imposta. Non solo: tale credito può anche essere utilizzato dall’azienda edile stessa ad altri soggetti. Grazie allo sconto in fattura, insomma, il credito d’imposta diventa di proprietà esclusiva della ditta stessa.
  3. Infine spicca anche la possibilità di effettuare la Cessione del Credito d’imposta di una somma corrispondente agli altri soggetti. In questo caso il cliente che beneficia della detrazione non deve rivolgersi all’impresa edile richiedendo lo sconto in fattura, ma paga i lavori di tasca propria. Di contro, si rivolge ad altri soggetti a cui cede il credito. Tra gli stessi spiccano gli istituti di credito e vari intermediari finanziari. Questi, a loro volta, possono eseguire una seconda cessione del credito d’imposta.

Come ottenere l’ecobonus al 110%?

Come già accennato, bisogna rispettare tutti i requisiti specificati poco prima per ottenere la detrazione. Per farlo quindi bisogna terminare i lavori nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. E quando si compila la Dichiarazione dei Redditi bisogna indicare lo svolgimento dei lavori edili direttamente nel modulo ed eventualmente, occorre anche allegare i vari documenti che testimoniano l’esecuzione.

In modo particolare si deve prestare attenzione a tutto ciò che concerne il documento che testimonia l’effettivo pagamento per i lavori svolti, poiché è il più importante. Nel caso in cui il giorno in cui eseguirai il bonifico del pagamento fosse successivo al 31 dicembre 2021, perderesti completamente il diritto a usufruire della detrazione.

Un discorso diverso vale per le aziende edili. Nel loro caso ha importanza il giorno effettivo della fine dei lavori. Per questo nel loro caso le operazioni edili sulle villette a schiera devono terminare prima del 31 dicembre 2021 e dopo il 1° luglio 2020. Loro, inoltre, devono anche essere in grado di dimostrarlo tramite un apposito documento che specifica la data di fine dei lavori.

Come funziona l’ecobonus al 110%?

Si può detrarre sempre una somma non superiore a 96 mila euro, che rappresenta il tetto massimo per le detrazioni offerte dall’ecobonus. Qualora il costo del lavoro fosse superiore, si potrebbe detrarre sempre un massimo pari a 96 mila euro.

Inoltre, la somma totale della detrazione sarà suddivisa in 5 rate di uguale valore. Per esempio, se il costo dell’opera edile fosse pari a 50 mila euro, ogni anno il contribuente avrebbe il diritto a detrarre 10.100 euro che in 5 anni farebbero un totale di 55 mila euro.

Chi può usufruire dell’ecobonus al 110%?

Possono beneficiare di questo ecobonus tutti i contribuenti italiani o stranieri, purché abbiano l’effettiva residenza in Italia e siano in grado di dimostrarlo.

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