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Dal 2022 stop allo sconto in fattura per il Superbonus 110%

La proroga del Superbonus recentemente approvata non prevede la possibilità di continuare ad usufruire dello sconto in fattura

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Il Governo è in questi giorni al lavoro per approvare alcune novità che riguardano il Superbonus 110%. Novità che, purtroppo, almeno per il momento, non sono tutte positive.

Il decreto di conversione del PNRR approvato in questi giorni, ha introdotto una proroga del Superbonus al 31 dicembre 2022 per i condomini ed al 2023 per gli IACP. Di questo ne parliamo in maniera un po’ più dettagliata qui. Questo significa che per gli edifici unifamiliari, la scadenza rimane la stessa, ovvero il 30 giugno 2022. 

Fino a questo momento sembrerebbe quindi che queste siano delle ottime notizie visto che la scadenza del termine ultimo entro il quale usufruire della maxi-detrazione è stata infatti posticipata rispetto a quanto previsto in origine. Tuttavia, la proroga della scadenza prevede solamente la possibilità di usufruire del Superbonus solamente tramite la detrazione Irpef.  Possiamo quindi dedurre che è previsto uno stop allo sconto in fattura a partire dal 2022 così come anche la possibilità di cedere il credito d’imposta.

Ma come mai è stato previsto uno stop allo sconto in fattura? Cosa prevede il disegno di legge di conversione del cosiddetto Decreto Semplificazioni (DL 59/2021), con cui saranno attuate tutte le misure previste dal PNRR?

Abbiamo cercato di approfondire la questione qui di seguito insieme ai nostri esperti.

Lo stop allo sconto in fattura

L’approvazione del DL 59/2021 “Decreto Semplificazioni” tramite il quale saranno attuale le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pone alcuni problemi per quanto riguarda le modalità di fruizione delle detrazioni. Non vengono infatti menzionate le alternative al detrazione dell’importo direttamente dalla denuncia dei redditi.

Di fatto quindi è possibile, a meno di ulteriori interventi nei prossimi mesi, che si vada verso lo stop dello sconto in fattura e della cessione del credito. La proroga contenuta del Decreto Semplificazioni quindi, per come è formulata, prevede unicamente la possibilità di fruire delle detrazioni mediante la detrazione Irpef. Per prolungare la validità delle due opzioni alternative alla detrazione Irpef è infatti necessaria un’apposita proroga che però, al momento non c’è.

Si, lo stop allo sconto in fattura che abbiamo paventato, e che al momento sembra essere certo, è sicuramente una brutta notizia. Tuttavia, ci teniamo a rasserenare un po’ gli animi.

Da quanto emerso dalle interrogazioni alla Camera della Commissione Finanze, infatti nelle intenzioni del Governo c’è quella di prolungare per tutti almeno fino al 2023 l’utilizzo del Superbonus 110%. Una proroga che tornerebbe a far fruire, anche gli edifici unifamiliari, della possibilità di optare per lo sconto in fattura fino al 2023. Tuttavia, per la proroga sarà necessario aspettare la prossima Legge di Bilancio 2022 per avere il tempo di reperire le risorse economiche necessarie.

In assenza di un intervento del governo ribadiamo però che il 31 dicembre 2021 entrerà in vigore lo Stop allo sconto in fattura ed alla cessione del credito del Superbonus 110%.

I motivi di una possibile proroga del Superbonus al 2023

Si è parlato speso di una possibile fine e di una possibile scadenza del Superbonus 110%. In alcuni casi si è addirittura parlato di una possibile sostituzione del Superbonus 110% con un unico bonus ristrutturazione al 75%. Per il momento però, l’unica cosa certa oltre alle nuove scadenze al 2022 e 2023 per condomini e IACP, rimane lo stop allo sconto in fattura ed alla cessione del credito.

Tuttavia, il premier Mario Draghi, ha già confermato che qualsiasi modifica sarà introdotta alle agevolazioni ristrutturazione questa per il momento non riguarderà il Superbonus 110%. In questo modo quindi si è preso l’impegno a reperire fondi per una proroga più ampia e magari, anche con un orizzonte temporale diverso.

Impegni che sono stati presi senza dubbio considerando la tipologia di lavori, ritenuti di interesse strategico, che va a finanziare. Nel documento per il PNRR che è stato approvato da Bruxelles lo scorso 22 giugno infatti, il governo si impegnava, nero su bianco, a migliorare l’efficienza energetica degli edifici sia privati che pubblici entro il 2025. Un impegno che andrà attuato si, tramite i fondi del Recovery Plan, ma anche tramite una legislazione volta a distribuire questi fondi in maniera equa ed efficace.

A fronte dello stop allo sconto in fattura ed alla cessione del credito, rimane sempre il fatto che il Superbonus 110% è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Recovery Plan. Un’ottima ragione per puntare tutto sulla sua proroga!

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Proroga Superbonus al 2022: tutto quello che c’è da sapere

Da Camera e Senato è arrivato il via libera alla proroga Superbonus al 2021 per condomini e IACP

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La tanto agognata proroga Superbonus al 2022 è finalmente arrivata grazie alla conversione in legge ad opera di Camera e Senato sul fondo complementare del PNRR. Tuttavia non si tratta di una proroga completa, ma solamente parziale visto che riguarda solo i condomini e gli IACP. Per questo motivo in diversi la definiscono zoppa.

Nonostante ciò, quella della proroga Superbonus al 2021 è senza dubbio una buona notizia per contribuenti, progettisti e imprese (e relativa filiera) che stanno lavorando o intendono lavorare su progetti di riqualificazione energetica degli immobili. A breve infatti sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo approvato da Parlamento del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sul fondo complementare del PNRR, Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

D’altronde, basta entrare in un cantiere edile e fermarsi qualche ora a parlare con i muratori, i progettisti, i proprietari, per rendersi conto delle conseguenze del superbonus. Una misura che da un lato ha contribuito a dare nuovo slancio ad un settore in crisi da anni, ma che dall’altro ha anche creato problemi enormi che si sarebbero potuti facilmente evitare.

Ma cosa prevede di preciso questo nuovo testo (legge n.59) che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale?

Abbiamo cercato di fare il punto insieme ai nostri esperti sulla proroga Superbonus al 2022 in questo approfondimento.

La conversione in legge del fondo complementare del PNRR

Con l’approvazione del disegno di legge sul fondo complementare del PNRR, si è raggiunta finalmente l’intesa su ulteriori fondi da destinare alla misura del Superbonus 110%. Grazie ai fondi del Recovery Fund infatti il Decreto Legge appena approvato ha potuto stanziare altri 30,6 miliardi di euro per interventi volti a favorire la ripresa economica del paese. Fra questi interventi risultano ovviamente quelli relativi alla maxi-detrazione fiscale del 110% introdotta con il precedente DL Rilancio.

Merita sottolineare come il PNRR riserva la parte maggiore dei fondi disponibili, il 32,6% agli investimenti in opere da costruzione e di edilizia civile. E’ evidente quindi che il Piano di Nazionale di Resistenza e Resilienza punti molto sul rilancio del settore e sul traino che può ricevere dalle energie rinnovabili.

Condomini, imprese, operatori dell’edilizia e progettisti coinvolti nei lavori da Superbonus 110% possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Almeno infatti per gli interventi relativi ai condomini ed agli IACP è infatti in arrivo la proroga Superbonus al 2022. Un sospiro di sollievo tanto agognato visto che in molti di essi sono andati incontro a, sicuramente più di uno, intoppo burocratico o finanziario.

Fra gli ultimi intoppi ve n’è uno che ci teniamo a segnalare: quello della difficoltà a reperire i materiali necessari per i lavori di efficientamento energetico, come isolanti, legno, ferro, rame ecc.. La corsa all’accaparramento di questi materiali, scatenata dall’approvazione della maxi-detrazione del 110% ha infatti provocato l’esplosione dei prezzi di materiali e servizi e la scarsità degli stessi. Per questo motivo, i prezzi di queste materie prime sono spesso raddoppiati o triplicati nel giro di poche settimane. E’ evidente quindi che una proroga superbonus, seppur, per il momento è ancora zoppa, doveva esserci!

Legge n.59 del 6 maggio 2021: proroga Superbonus 110

La legge n.59 del 6 maggio 2021, conosciuta anche come “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, è quella che posticipa la scadenza del Superbonus 1110. Se infatti è arrivata la proroga al Superbonus al 2021 è proprio grazie ad essa.

Ma che cosa cosa prevede la legge n.59 che contiene la proroga al superbonus al 2022?

La legge appena approvata, ma ancora da pubblicare in Gazzetta, stanzia esattamente 4,5 miliardi per gli interventi volti del Superbonus. In particolare, prevede che:

  • I Condomini possano usufruire del Superbonus spetta per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022, senza alcun vincolo di SAL, stato avanzamento dei lavori. In pratica quindi, i condomini hanno un anno in più di tempo per procedere con i lavori e non hanno più l’obbligo di aver effettuato, alla scadenza il 60% dei lavori previsti;
  • Gli IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali possono invece fruire del Superbonus fino al 30 giugno 2023.

Accanto a questi provvedimenti vengono anche ulteriormente finanziati interventi come il Sismabonus, l’installazione di pannelli fotovoltaici e di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Cosa rimane ancora da fare

I problemi sopra evidenziati, unite alle oggettive difficoltà di decifrare la normativa, sono i motivi per cui, a fronte di 10 milioni di potenziali richieste, ne sono arrivate circa 50 mila. Il nodo fondamentale da sciogliere rimane tuttavia quello delle tempistiche. Se è vero infatti che una proroga Superbonus al 2022 è stata concessa, è altrettanto vero che questa non è sufficiente.

Tutti gli operatori hanno richiesto di allungare i tempi di realizzazione dei lavori di almeno due o tre anni, richieste che al momento non sono state accolte dal governo.

Si è vero: sono state rilasciate dichiarazioni che fanno ben sperare. Tuttavia non si sono trasformate in dati di fatto pertanto queste dichiarazioni sono insufficienti a garantire una gestione più serena dell’operazione. Un’incertezza che contribuisce sempre di più a rinviare i possibili interventi che i privati vorrebbero effettuare.

Scopri le ultime novità sulla proroga al Superbonus cliccando qui!

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Superbonus: precisazioni sul cappotto termico 110

Cappotto termico 110: i paletti del fisco su coibentazione del tetto e dispersione e sugli edifici ante 1945

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Quello del cappotto termico 110 è senza dubbio uno fra gli interventi del superbonus 110 più richiesti. Essendo infatti un intervento trainante al pari del sismabonus, sono in molti a voler realizzare l’isolamento termico delle pareti dell’edificio per poter poi effettuare anche gli altri interventi trainati rientrando così nella maxi-detrazione del 110%.

Se vuoi approfondire quali sono gli interventi trainanti e trainati puoi leggere il nostro approfondimento cliccando qui.

Tuttavia, pur essendo uno degli interventi più richiesti, quello del cappotto termico 110 è stato oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Chiarimenti che hanno diradato alcuni dubbi su alcune interpretazioni della norma e che hanno però introdotto alcuni paletti da rispettare. Paletti che abbiamo deciso di esaminare insieme all’aiuto dei nostri esperti in questo approfondimento.

Pronto a scoprire quali sono queste precisazioni? Allora continua a leggere!

Cappotto termico 110: calcolo della superficie disperdente lorda senza il sottotetto riscaldato

Prima di procedere oltre vorremo precisare che per rientrare nel Superbonus, il cappotto termico 110 deve essere applicato su di una superficie disperdente lorda maggiore del 25% di quella totale dell’edificio in questione. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate quindi va a precisare le dinamiche per eseguire questo calcolo. Il fisco italiano infatti precisa che per il calcolo della superficie disperdente lorda del cappotto termico 110, non è possibile utilizzare la superficie del sottotetto non riscaldato. 

Ciò è quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 956-1242/2021 dell’Agenzia delle Entrate, una risposta centrata interamente sugli interventi riguardanti la coibentazione ed il Superbonus 110% del DL Rilancio.

Esaminiamo questa risposta più in dettaglio qui di seguito.

La risposta dell’ Ade

Il caso presentato al fisco dall’istante, prevedeva la posa in opera del cappotto termico 110 sui 3 lati di un immobile richiedendo la maxi-detrazione del 110%. L’istante vorrebbe però anche anche sapere se è possibile isolare tutto il resto dell’edificio.

L’agenzia delle Entrate prende atto che dopo la modifica apportata al comma 1 dell’art.119 DL 34/2020 dalla Legge di Bilancio 2021. La modifica in questione prevede che tra gli interventi trainati del superbonus rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto. Questo con un importante precisazione:

“senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Questo significa quindi che gli interventi di cappotto termico 110 possono rientrare nel superecobonus. A patto però che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, “prima” dell’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

Il sottotetto non riscaldato, non rientra quindi fra le superfici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Pertanto, per il calcolo della superficie disperdente lorda non può prendere in considerazione il sottotetto. Quest’ultimo infatti non può essere considerato come una superficie riscaldata dal momento che questo è un locale non abitabile che non è riscaldato.

Cappotto termico 110 per edifici ante 1945

Il 4 marzo 2021, il MIBACT ha rilasciato la circolare numero 4 che precisa alcune questioni riguardanti gli edifici storici. In particolare, attraverso questa circolare, stabilisce, che per l’istallazione del cappotto termico 110 su edifici in zona storica e vincolata costruiti prima del 1945 si debba richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza. Solo dopo aver ottenuto il benestare della soprintendenza per l’installazione dell’isolamento termico sugli edifici definiti nella circolare 42/2017 dello stesso MIBACT sarà possibile procedere all’intervento.

Nella circolare in questione è anche riportato che:

«le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, definite caso per caso, possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento».

Per questo motivo è necessario provvedere ad una valutazione caso per caso. In particolare:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi a condizione “che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifìci”. Le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive sono pertanto definite caso per caso;
  • è obbligatorio il passaggio presso la Soprintendenza per edifici di edilizia storica realizzati sino al 1945. Il 1945 infatti è considerato come il limite cronologico dopo il quale può essere individuato il carattere “contemporaneo del patrimonio architettonico ed edilizio italiano”;
  • La Soprintendenza dovrà rilasciare un parere, ed in caso positivo l’autorizzazione a procedere entro  20 giorni;
  • Gli immobili per i quali il rivestimento a “cappotto” può dare accesso alle detrazioni sono quelli realizzati dopo il 1945, a patto che non si alteri l’aspetto esteriore anche per le finiture.
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Chiarimenti su sismabonus 110 %: unità strutturale ed ubicazione dell’edificio

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni concetti del sismabonus 110%: l’unità strutturale e l’ubicazione dell’edificio

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La normativa edilizia è molto complessa tanto che, spesso, a fare la differenza tra l’applicazione di una norma e non, sono i dettagli. Dettagli che diventano ancora più importanti e minuziosi quando la normativa edilizia si intreccia con quella fiscale.

E’ proprio su questi dettagli in cui è cascata la normativa che ha introdotto la detrazione fiscale del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica (superbonus) ma anche per quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110). Due tipologie di interventi che, a bene vedere, possono essere in molti casi correlati fra loro ed eseguiti in concomitanza.

In questo approfondimento prenderemo proprio in esame il nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce appunto le questioni del sismabonus 110 che riguardano unità strutturale ed ubicazione dell’edificio.

Per scoprire il contenuto di questi chiarimenti continua a leggere!

Sismabonus 110 %: l’ intervento dell’Agenzia delle Entrate

La nuova risposta rilasciata dall’Agenzia del Fisco Italiano riguarda in particolar modo gli interventi di riduzione del sismico.

In particolare, l’agenzia interviene nella casistica in cui si voglia effettuare questo tipo di interventi su di un edificio composto da unità immobiliari: una A/2 (abitazione) e un C/6 (garage). La particolarità dell’edificio che si cerca di far rientrare nel sismabonus 110  riguarda il fatto che è ubicato in un centro storico. Questo è un dettaglio che pesa non poco in questo contesto dal momento che, potrebbe escludere dalla detrazione l’edificio in questione.

L’edificio in questione però non ha soltanto quella di trovarsi in un centro storico. L’edificio ha anche due facciate libere e due in aderenza con altri fabbricati. Tuttavia, rilievi tecnici hanno dimostrato che, non essendo presenti alcune connessioni tra le strutture portanti del fabbricato oggetto delle opere e quelle degli edifici attigui, l’edificio coincide con la definizione di unità strutturale prevista dalle norme tecniche per le costruzioni e la sua circolare applicativa.

A corredo dell’interpello all’Agenzia delle Entrate è stato presentato un titolo edilizio contenente una SCIA da cui si evince che l’intervento in questione è su edificio unifamiliare cielo-terra. Inoltre, emerge anche come l’edificio sia strutturalmente indipendente, coincidente con l’unità strutturale. Pertanto gli interventi sismabonus 110 non necessiterebbero il coinvolgimento di altre proprietà. Proprio alla luce di quest’ultima considerazione, l’intervento in questione non necessiterebbe tra le altre cose, nemmeno di un progetto unitario.

Per questo motivo, l’istante, richiede all’Agenzia delle Entrate la possibilità di accedere al sismabonus 110 ed i conseguenti limiti di spesa che si troverebbe a dover rispettare.

Unità strutturale e centro storico il riferimento normativo del chiarimento

Il chiarimento dell’Ade sul sismabonus 110 presenta, per la prima volta, un nuovo tassello rispetto ai precedenti chiarimenti della Sull’unità  Commissione per il monitoraggio del sismabonus. Un tassello che, come prevedibile, ha origine dai dettagli della normativa che regola il sismabonus 110.

Questa infatti fa riferimento a quella prevista dal sismabonus ordinario che a sua volta fa a riferimento all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 per il quale la detrazione fiscale si applica agli interventi:

“relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

Conlcusioni sul sismabonus 110

Leggendo la normativa sopra riportata emerge come sia prevista una casistica particolare per gli edifici che si trovano nei centri storici. Infatti, Per poter accedere al sismabonus 110 l’intervento di miglioramento antisismico deve essere eseguito sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Proprio su quest’ultimo chiarimento si basa la risposta dell’AdE, una risposta che purtroppo non è positiva. E’ la stessa Agenzia infatti a chiarire che, nel caso in esame non sarà possibile per il contribuente accedere al sismabonus 110 per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

 

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Bonus condizionatore 2021: valido anche senza ristrutturazione!

Si può accedere al bonus condizionatore 2021 senza interventi di ristrutturazione?

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Il gran caldo dell’estate già si sta facendo sentire in maniera prepotente. Sono quindi in molti gli italiani che stanno pensando di correre ai ripari onde evitare di “morire” letteralmente di caldo. Per questo motivo sono in molti a chiedersi se è possibile usufruire del bonus condizionatore 2021 senza effettuare degli interventi di ristrutturazione edilizia.

A quanti si stanno ponendo questa fatidica domanda, siamo lieti di poter fornire una buona notizia.

E’ infatti stato recentemente prorogato dal governo Draghi il bonus condizionatore 2021 fino al 31 dicembre di questo anno. Di buono c’è anche che i requisiti per poterne beneficiare sono abbastanza benevoli e che è possibile richiederlo anche senza interventi edili di ristrutturazione. Tuttavia, per accedere alla detrazione, sarà necessario migliorare la classe energetica. Come al solito infine, anche il bonus condizionatori 2021 viene elargito tramite detrazione fiscale in 10 rate annuali di pari importo.

Lo scopo di questa misura è quello di incentivare l’economia e la transizione ecologica incoraggiando gli utenti ad acquistare i elettrodomestici con un impatto ambientale minore. Un po’ come avviene per tutti gli altri ecobonus (come quello per la caldaia di cui parliamo qui) o con il superbonus 110 in vigore in questo momento.

Ma in cosa consiste di preciso il bonus condizionatori 2021?

Cerchiamo di approfondirne tutti gli aspetti insieme ai nostri esperti qui di seguito.

Bonus condizionatore 2021 senza ristrutturazione

Se anche tu ti stai chiedendo se è possibile rientrare nel bonus condizionatore 2021 senza effettuare interventi di ristrutturazione allora puoi stare tranquillo, perché la risposta è affermativa. In questo caso però la detrazione massima che potrai raggiungere è del 50%.

Tuttavia, per avere accesso a questo sconto in fattura, è necessario garantire un miglioramento di classe energetica. Ciò a prescindere che si effettui un intervento di sostituzione dell’impianto oppure uno di ristrutturazione.

Inoltre, abbiamo un’altra buona notizia da comunicare. Beneficiare del bonus climatizzatori 2021 significa anche poter acquistare la pompa di calore ad un prezzo contenuto. Il vincolo, anche in questo caso, rimane quello di migliorare la classe energetica.

Il limite massimo di spesa previsto da questo bonus è di 48.000€ per il quale è possibile ottenere una detrazione del 50%. La detrazione verrà corrisposta in dieci rate annuali, ognuna delle quali del medesimo importo.

Come funziona il Bonus condizionatore 2021 senza ristrutturazione?

Abbiamo già visto come, per poter beneficiare del bonus ristrutturazioni 2021, sia necessario garantire il miglioramento della classe energetica dell’edificio in cui si installa. Tuttavia questo requisito non è l’unico da rispettare. Ci sono anche requisiti tecnici e relativi alle modalità di pagamento. In particolare, per quest’ultima è necessario:

  • utilizzare un pagamento rateizzato che arriva tramite finanziamento;
  • pagare solamente tramite la modalità di bonifico bancario. In questo caso bisognerà anche seguire delle linee guida specifiche per giustificare la causale da inserire.

Le informazioni da inserire saranno quindi le seguenti:

  1. codice fiscale o partita IVA  di chi effettua l’acquisto;
  2. la dicitura “acquisto condizionatore” nella causale dei bonifico;
  3. numero della fattura dell’acquisto;
  4. riferimento alla legge del bonus condizionatori.

Come richiedere il bonus condizionatori

Al contrario del processo per effettuare il bonifico, quello per la richiesta del bonus condizionatore 2021 senza ristrutturazione è più snello. Basterà infatti inserire all’interno della propria dichiarazione dei redditi il modello 730 l’acquisto effettuato.

Al contempo però è necessario anche informare l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile dell’acquisto effettuato. A questo proposito sarà quindi necessario specificare la classe energetica dell’edificio, la potenza elettrica del condizionatore e bisognerà farlo entro 90 giorni alla fine dei lavori. Sarà possibile effettuare questa comunicazione telematicamente sfruttando il modulo dedicato all’interno del sito ENEA.

Cosa cambia per il bonus condizionatori con ristrutturazione?

Innanzitutto ci teniamo a precisare che l’agevolazione del bonus condizionatore 2021 spetta sia a chi sta effettuando lavori di ristrutturazione sia a chi non lo sta facendo. Anche i requisiti per rientrarvici sono i medesimi in entrambi i casi.

A cambiare in maniera sostanziale è il limite di importo rimborsabile che nel caso della ristrutturazione arriva a 96.000 euro, il doppio rispetto a quanto previsto per i lavori senza ristrutturazione.

La detrazione sarà così suddivisa:

  1. del 50% della spesa per un massimo di 98.000 euro, per l’acquisto di un condizionatore in fase di ristrutturazione ordinaria;
  2. detrazione pari al 50% sulla spesa massima di 98.000 euro, per acquisto di un climatizzatore in possesso almeno di classe energetica A+, in fase di ristrutturazione straordinaria;
  3. agevolazione fiscale del 65% della spesa, fino a un massimo di 98.000 euro sull’acquisto di un condizionatore in pompa di calore che ne sostituisca un altro di classe energetica più bassa.

Infine ci teniamo a precisare che possiamo beneficare del bonus condizionatore 2021 sia per acquisti destinati alla ristrutturazione di abitazioni, sia per le parti comuni di immobili di residenza, sia per lavori edili. Ovviamente, per usufruirne, bisognerà conservare i documenti che attestino l’effettivo risparmio energetico, certificati dal termoidraulico o, in alternativa, dal produttore.

A chi spetta il Bonus condizionatore 2021?

I potenziali beneficiari del bonus condizionatore 2021 sono molti, tanto che possiamo affermare il bonus copra buona parte della popolazione italiana. Qui di seguito abbiamo provato a stilare una lista dei beneficiari:

  • tutti i condomini;
  • persone fisiche;
  • società di persone e di capitali;
  • associazioni di professionisti;
  • istituti autonomi con il fine delle case popolari
  • enti, sia pubblici che privati, che non hanno lo scopo di svolgere attività commerciali;
  • esercenti sia di arti che di professioni;
  • cooperative, a patto che siano di abitazione a proprietà invisa.

Lo spettro dei beneficiari è ampissimo e sembra essere soprattutto in stretta relazione più che alla tipologia di persone, alla tipologia d’acquisto che ha maggiori requisiti. La detrazione infatti può essere richiesta anche da altre persone che possiedono dei diritti sugli immobili in oggetto.

Ma quali sono queste categorie di persone che possono richiedere la detrazione? Eccone alcuni esempi

  • proprietari;
  • comodatari;
  • locatari;
  • chi possiede diritto di usufrutto;
  • un coniuge separato;
  • il convivente di chi possiede l’immobile;
  • il convivente tramite unione civile;
  • soci facenti parte di cooperativa divisa o invisa;
  • persone che producono redditi in maniera associata;
  • imprenditori individuali.

Scopri le ultime novità sul bonus condizionatori 2023 cliccando qui!

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Superbonus anche per i sistemi ventilazione antimuffa

I sistemi ventilazione antimuffa possono rientrare fra le detrazioni previste dal Superbonus 110 come riportato dalle FAQ Enea

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L’Enea ha rilasciato una nuova FAQ sul Superbonus all’interno del proprio portale che riguarda proprio i sistemi ventilazione antimuffa. Da quanto emerge da questa FAQ sembrerebbe che l’installazione di questo tipo di sistemi di ventilazione meccanica rientri fra le spese ammissibili al superbonus 110%.

Da quanto si apprende da questa FAQ, i sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata possono accedere alla maxi-detrazione del 110% in relazione alla sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria strettamente integrato al nuovo VMC. Proprio in questa tipologia di intervento rientrerebbe quindi l’installazione di un sistema di ventilazione antimuffa. Ma le belle notizie non finiscono di certo qui.

In questa nuova FAQ dell’Agenzia delle entrate si fa anche riferimento al fatto che i sistemi di VMC farebbero direttamente parte dell’impianto di climatizzazione invernale. Pertanto ad essi si potrebbero applicare gli stessi limiti di spesa, detrazione e costo specifico previsto per gli impianti di climatizzazione.

Vediamo quando abbiamo appena espresso più in dettaglio nel corso di questo approfondimento.

La normativa del Superbonus: interventi trainanti e trainati

Il superbonus ha introdotto, grazie all’art. 119 del DL Rilancio, una maxi-detrazione fiscale del 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica ed antisismica effettuati su immobili residenziali. In particolare, gli interventi agevolati dalla normativa, sono suddivisi in due categorie: interventi trainanti e trainati.

Gli interventi trainanti sono seguenti:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi di miglioramento antisismico.

Con interventi trainati invece vengono indicati tutti quegli interventi che devono essere svolti in concomitanza a quelli trainanti per aver accesso alla detrazione. Si tratta sostanzialmente dei seguenti tipi di interventi:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.

Gli interventi trainanti e trainati devono, nel loro complesso, assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio su cui vengono effettuati. Se ciò non è possibile deve essere comunque assicurato il raggiungimento della classe energetica più alta.

L’installazione dei sistemi ventilazione antimuffa

La nuova FAQ pubblicato sul sito dell’ENEA, l’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, come abbiamo già avuto modo di accennare, ha esaminato la possibilità di fruire del superbonus 110% per gli interventi di installazione di sistemi ventilazione antimuffa. Viene subito precisato però che questo tipo di intervento deve essere in stretta relazione con altri interventi di coibentazione delle superfici opache oppure alla sostituzione del generatore di calore.

In particolare, sugli interventi di coibentazione, nella stessa FAQ ENEA viene specificato che:

“nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si rappresenta quanto segue: in via preliminare si ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788. Si ritiene tuttavia che, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica.”

Ulteriori precisazioni sui sistemi di ventilazione antimuffa

Esaminando quanto abbiamo appena riportato, l’Enea ritiene quindi che per gli interventi di installazione di un sistema di ventilazione antimuffa, si possa accedere alle detrazioni fiscali se questi interventi sono:

  • realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache,
  • nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.

Quindi è importante far emergere che il sistema di ventilazione antimuffa sia l’unica soluzione praticabile per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali. Per questo motivo è necessario che il tecnico, assieme all’asseverazione, deve allegare una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Sarà infatti tale relazione a certificare che il sistema di ventilazione antimuffa sia la soluzione migliore rispetto alla alla massima correzione dei ponti termici possibile calcolato come nella ipotesi prevista in precedenza.

Sostituzione dell’impianto di climatizzazione e installazione di un sistema di VMC

I sistemi di VMC antimuffa possono pertanto accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale. Esso dovrà essere sostituito però con un impianto con fluido termovettore ad aria che dovrà essere strettamente integrato al sistema di ventilazione antimuffa. In tal caso quindi saranno verificate le seguenti condizioni:

  • i sistemi di ventilazione a meccanica controllata risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale;
  • ai sistemi VMC si applicheranno i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti.

Inoltre, il sistema di ventilazione antimuffa che verrà installato nel corso degli interventi dovrà garantire un risparmio energetico. Per provare questo risparmio sarà necessario che un tecnico abilitato produca un’apposita asseverazione. 

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Superbonus per unico proprietario solo se edificio è residenziale

L’unico proprietario di un edificio potrà fruire del Superbonus solo se è ad uso residenziale

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Sei un unico proprietario di un edificio e sei interessato ad effettuare dei lavori di efficientamento energetico previsti dal dal Superbonus 110?

Bene, allora sappi che potrai usufruirne solamente se l’edificio in questione è adibito nella sua interezza ad uso residenziale.

I chiarimenti in merito arrivano niente di meno che dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021. In questa risposta infatti viene precisato come un unico proprietario di un edificio, per usufruire del Superbonus, debba essere in possesso di un edificio di cui più del 50% della superficie delle unità immobiliari che lo compongono sia ad uso residenziale.

Ma cosa stabilisce di preciso questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate? 

Abbiamo cercato di capire insieme ai nostri esperti cosa prevede di preciso questa indicazione fornita all’agenzia del fisco italiano.

I precedenti chiarimenti sulla possibilità di beneficiare del superobnus per l’unio proprietario

Prima di prendere in analisi quest’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, ci teniamo a specificare come in realtà, l’Agenzia si fosse già espressa precedentemente in materia. Il caso dell’unico proprietario di un edificio con più unità immobiliari era infatti già stato preso in esame.

La stessa Agenzia aveva stabilito precedentemente che se la superficie complessiva delle unità immobiliari ad uso residenziale è superiore al 50 per cento, allora l’unico proprietario dell’edificio in questione può beneficiare del Superbonus 110.

Se invece le spese relative ad interventi trainati da realizzare sono riferite solamente alle singole unità non residenziali, allora il proprietario non potrà beneficiare delle maxi-detrazione.

Superbonus 110 per unico proprietario: ok solo se l’edificio è residenziale

Nella risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate torna quindi nuovamente sui requisiti per poter beneficiare della maxi-detrazione. Tramite questa risposta, l’agenzia del fisco italiano di fatto rettifica quanto chiarito in precedenza nella risposta all’interpello numero 231 dello scorso 9 aprile.

Il caso preso in esame riguarda ancora una volta una cittadina italiana, residente all’estero, che risulta essere unico proprietario di un edificio composto da sei unità immobiliari autonomamente accatastate. Proprio per questo motivo merita quindi specificare alcune cose. La prima è che si tratta di unità immobiliari funzionalmente indipendenti. La seconda invece è la suddivisione della classificazione catastale di queste u.i. che compongono l’edificio. In particolare, si tratta di:

  • due appartamenti, uno di classe A/3 e uno di classe A/4;
  • un locale ad uso autorimessa di classe C/6 e tre locali usati come magazzino o deposito, di classe C/2 che sono di fatto pertinenze delle altre unità immobiliari.

Alla luce di queste precisazioni da parte dell’istante, l’Ade aveva già fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di rientrare nel superbonus 110 per cento e sui limiti di spesa per gli interventi antisismici. Tuttavia, con questa nuova risposta, l’agenzia fornisce ulteriori delucidazioni rettificando quanto in parte aveva chiarito lo scorso 9 aprile. L’Agenzia del fisco infatti chiarisce che nel caso in cui li edifici siano posseduti da un unico proprietario, deve essere verificato che tale edificio sia residenziale nella sua interezza.

Cosa significa che l’edificio di un unico proprietario deve essere residenziale nella sua interezza per poter accedere al Superbonus 110?

Riportiamo testualmente quanto stabilito dall’Agenzia del Fisco italiano in merito alla possibilità di fruire del Superbonus 110 per gli edifici ad uso residenziale appartenenti ad un unico proprietario:

“E possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. ”

Viene inoltre sottolineato che è esclusa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi trainati, realizzati sulle singole unità non residenziali.

Requisiti di accesso alla detrazione e limiti di spesa

Ovviamente per poter accedere alla detrazione del Superbonus 110, l’edificio in questione appartenente ad un unico proprietario deve rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Ad esempio deve essere rispettato il requisito dell’indipendenza funzionale delle u.i.. In pratica, ogni unità immobiliare ovvero deve essere dotata di almeno tre istallazioni di proprietà esclusiva, tra quelle nel seguente elenco:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • sistema per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Per quanto riguarda i limiti di spesa invece viene chiarito che il tetto massimo da rispettare è di 96 mila euro. Tuttavia questo tetto massimo, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, deve essere moltiplicato per le sei unità immobiliari che compongono l’intero fabbricato oggetto del documento di prassi.

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Tempistiche superbonus più veloci con il DL Semplificazioni

Con l’approvazione del DL Semplificazioni le tempistiche Superbonus saranno notevolmente ridotte!

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Il nuovo decreto legge Semplificazioni è stato appena approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 28 maggio e già sono in molti ad essere entusiasti dalle nuove misure in esso contenute. Il DL semplificazioni va infatti ad impattare sostanzialmente con le tempistiche del Superbonus 110 dal momento, che non le nuove modifiche, l’accesso alla maxi-detrazione potrebbe arrivare in tempi più rapidi. 

Quello delle tempistiche Superbonus è infatti uno dei problemi principali della misura introdotta dal DL Rilancio. L’enorme quantità di documenti da produrre per accedervi, in un paese rinomato per la lentezza burocratica come l’Italia, ha fin da subito rappresentato una delle difficoltà maggiori da affrontare.

Con il nuovo DL Semplificazioni però le tempistiche del superbonus, relativamente all’inizio dei lavori, potrebbero ridursi anche di tre mesi. Ma come mai?

In questo approfondiremo prenderemo in esame, insieme ai nostri esperti, le modifiche al Superbonus 110 introdotte recentemente. Modifiche che servono tendenzialmente a snellire ed a velocizzare le pratiche relative al Superbonus.

Tempistiche superbonus più brevi: come risparmiare 3 mesi

La bozza definitiva del DL Semplificazioni approvata venerdì scorso da Palazzo Chigi prevede che siano necessari meno documenti per il superbonus. In particolare non si dovrà più produrre l’attestazione di stato legittimo dell’immobile: sarà sufficiente la sola Cila. 

Il certificato di stato legittimo dell’immobile serve ad attestare la conformità al titolo abilitativo di un edificio e l’osservanza della normativa vigente. Allo stato attuale è quindi necessario produrre una doppia conformità considerando anche che è necessaria la CILA. Questa doppia conformità dovrebbe servire per prevedere delle modifiche che siano in linea con quanto previsto al momento della costruzione dell’immobile e al momento dell’inizio dei nuovi lavori.

Per ottenere questa doppia conformità però è necessario effettuare un procedimento di accesso agli atti degli archivi edilizi del comune in cui si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal Superbonus. Un procedimento che di solito dura all’incirca 3 mesi, anche se in alcuni casi può durare anche di più. Si tratta quindi di un periodo incredibilmente lungo che non fa che rallentare l’inizio dei lavori e che contribuisce a saturare di richieste gli uffici pubblici. 

Ecco quindi che saltando questo passaggio si potrebbero velocizzare notevolmente le tempistiche del Superbonus di accesso alla maxi-detrazione fiscale. Una velocizzazione che ha anche un valore economico: con più richieste la forza lavoro della P.A. si è dovuta ri-organizzare lasciando indietro altre pratiche. Ciò avrebbe un costo quantificato in 110 milioni di euro di adempimenti burocratici.

Necessaria solo la CILA

Grazie all’approvazione del DL Semplificazioni sarà necessario presentare solo la CILA ovvero la Comunicazione di inizio lavori asseverata. 

Il DL Semplificazioni non fa altro che riprendere quanto precedentemente introdotto nel 2010 all’interno del Testo unico dell’Edilizia. La CILA è un documento che può venire comunicato anche in formato digitale, all’ufficio tecnico del Comune e che deve essere redatto da un professionista. Si tratta infatti di un documento che serve a semplificare l’avvio dei lavori visto che non sarà più necessario presentare il titolo abitativo. 

Conclusioni

Al fine di velocizzare le tempistiche del Superbonus, il DL Semplificazioni ha abolito l’onere di presentare l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Per dare inizio ai cantieri del Superbonus sarà infatti necessario presentare solamente la CILA.

Da ciò si può quindi dedurre che non verranno effettuate alcune valutazioni sullo stato di legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione energetica o sismica. Inoltre, non verrà effettuata nessuna osservazione sulla legittimità dei lavori che vi verranno eseguiti. Pertanto rimarrà aperta la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio durante lo svolgimento dei lavori.

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Superbonus per caserme ed ospedali

Superbonus per caserme ed ospedali ma non per gli alberghi. Tutte le ultime novità

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Venerdì 28 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi ha approvato la bozza definitiva del DL Semplificazioni. Il DL apporta importanti novità alla normativa che regola la maxi-detrazioni fiscale del 110% introdotta dal DL Rilancio convertito in legge lo scorso anno.

Fra le modifiche contenute nel nuovo decreto Legge, spicca quella legata alla riduzione delle tempistiche Superbonus. Le regole in vigore fino ad adesso infatti hanno allentato la richiesta dello sconto fiscale tanto che è stato possibile utilizzare poco più del 10% delle risorse stanziate. Se questo DL verrà convertito in legge, per far partire i lavori, basterà quindi la comunicazione di inizio lavori (Cila), come per le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità.

Accanto a questa importante misura ve ne sono altre non di minore importanza. Il superbonus adesso infatti diventa disponibile anche per caserme, ospedali ed ospizi ma non per gli alberghi come precedentemente ipotizzato (ne parlavamo qui). E’ stato infatti stimato che far rientrare le strutture per la ricezione turistica nella maxi-detrazione potrebbe avere un costo eccessivo per le casse dello stato italiano, almeno per il momento. 

Ma in cosa consiste di preciso l’estensione del Superbonus per caserme ed ospedali?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed abbiamo riportato quanto emerso in questo approfondimento.

Superbonus 110% per caserme, ospedali ed ospizi

Il decreto Semplificazioni prevede che il Superbonus sia valido anche per interventi su edifici appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Questo significa quindi che da adesso è prevista la maxi-detrazione del Superbonus per:

  • caserme,
  • lavori in collegi e convitti,
  • ospizi,
  • conventi e seminari,
  • case di cura e ospedali con e senza fine di lucro.

I lavori realizzati su questi immobili potranno fruire del superbonus 110% a patto che:

  1. i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
  2. i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni per questi casi va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questa indicazione è contenuta nel apporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Niente superbonus 110% per gli alberghi

Se da un lato viene ampliata la fruizione della maxi-detrazione del 110% del Superbonus per caserme ed ospedali, dall’altro rimangono fuori tutti gli edifici che rientrano nella categoria catastale D/2. E’ proprio in questa categoria che vi rientrano edifici come alberghi e pensioni (con fine di lucro).

La motivazione di questa esclusione sarebbe da ricercare nel costo, ritenuto eccessivo, che i beneficiari potrebbero dover far sostenere alle casse dello stato italiano.

Come ovvio che sia, non si è fatta attendere molto la dura reazione di Federalberghi. Riportiamo qui di seguito le dichiarazioni del presidente Bernabò Bocca rilasciate ad Adnkronos che dopo aver definito una grossa delusione l’esclusione dal superbonus per gli alberghi ha ricordato che:

 “… gli alberghi erano ricompresi, ma poi di fatto sono stati esclusi. Sono, invece, entrati i collegi e le case di cura private. Noi, (gli albergatori ndr) ci contavamo molto su questa misura  perché i nostri alberghi, ormai fermi da oltre un anno, hanno bisogno di manutenzione e riqualificazione. È una grande delusione, ma combatteremo al fianco dei ministri, come Garavaglia, che ci sono battuti per introdurre questa misura… Speriamo che in fase di conversione si possa rimediare. Stiamo spendendo centinaia di migliaia di euro per ristrutturare in termini impiantistici le nostre strutture ricettive. Il superbonus per gli alberghi è indispensabile“.

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Superbonus e DL Semplificazioni: tutte le novità in arrivo

Superbonus 110 e DL Semplificazioni. Il punto su tutti i cambiamenti in arrivo

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Grosse novità in arrivo per il Superbonus 110% dopo l’approvazione del DL Semplificazioni (qui puoi leggere la bozza definitiva) avvenuta lo scorso 28 maggio. Le novità riguardano nello specifico:

  • la rimozione delle barriere architettoniche,
  • CILA,
  • ampliamento dei beneficiari della maxi-detrazione.

Stop dunque all’ampliamento del Superbonus nel nuovo DL Semplificazioni per la possibilità di usufruire delle maxi-detrazione per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno. E stop anche alla nuova definizione di impianto termico, che avrebbe reso agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per quegli immobili privi di un impianto termico fisso. Inoltre, anche gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia privati sugli immobili come pensioni ed alberghi con fini di lucro, non è stata più presa in considerazione l’estensione che la prevedeva.

Le novità apportate dal DL Semplificazioni al Superbonus non sono dunque poche e meritano di essere approfondite ulteriormente. Abbiamo chiesto quindi ai nostri esperti di esaminare questi cambiamenti nella maniera più approfondita possibile.

L’Approvazione del DL Semplificazioni

Il Consiglio dei Ministri che ha approvato i cambiamenti al Superbonus del DL Semplificazioni si è riunito venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18.15. A presiedere questo consiglio tenutosi a Palazzo Chigi sono stati il presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli.

Il Decreto in questione sostanzialmente introduce le regole di attuazione del PNRR che lo stesso governo ha recentemente presentato alla commissione europea. E’ proprio grazie al PNRR infatti che l‘Italia potrà avere accesso agli ingenti fondi previsti dal Recovery Fund, ecco perché quello che stiamo affrontando è un argomento della massima delicatezza. Per intendersi, la ripresa dell’economia per a ripartenza post pandemia Covid-19 passa anche da qui.

L’articolo 34 della bozza definitiva del DL Semplificazioni prevede modifiche al famigerato articolo 119 del Dl Rilancio in cui era stato introdotta la normativa che regola il Superbonus 110. In particolare, l’articolo 34 della bozza definitiva è stato nominato così: “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”.

Ma in cosa consistono questi cambiamenti al Superbonus 110 apportati dal DL Semplificazioni?

Superbonus e DL Semplificazioni: tutte le modifiche all’articolo 119

Come abbiamo avuto modo di introdurre le modifiche apportate dal DL Semplificazioni al Superbonus riguardano sostanzialmente un articolo della normativa. Ad essere oggetto degli interventi del legislatore è infatti o l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le modifiche apportate sono sostanzialmente le seguenti.

Eliminazione barriere architettoniche diventano interventi trainati.

Il DL Semplificazioni modifica il Superbonus facendo rientrare fra gli interventi trainati tutti quegli interventi che hanno come obiettivo quello di eliminare le barriere architettoniche e per facilitare l’accesso agli invalidi agli edifici. Essendo interventi trainati, ci teniamo a ricordare, è necessario che questi interventi vengano realizzati congiuntamente di quelli trainanti previsti dal Superbonus.

Infine potranno beneficiare della maxi-detrazione solamente le persone di età superiore a 65 anni.

Nuove categorie catastali ammesse al Superbonus

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni al Superbonus rientra l’inserimento di un nuovo comma all’interno della normativa dell’art 119. Si tratta del comma 10-bis, ovvero il comma in cui viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

In sostanza quindi anche collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme, case di cura ed ospedali con e senza fine di lucro potranno accedere alla detrazione. Tuttavia  i titolari di queste attività devono essere in possesso di specifici requisiti, i seguenti:

  • devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, 
  • se sono membri del Consiglio di Amministrazione dell’attività non devono percepire alcun compenso o indennità di carica 
  • devono essere in possesso di un contratto regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni per questi casi va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questa indicazione è contenuta nel apporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Asseverazioni e CILA

Anche in materia di asseverazioni ci sono diverse ed interessanti novità. Infatti è stato sostituito integralmente il comma 13 ter con il seguente testo:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

 

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1.  mancata presentazione della CILA;
  2.  interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3.  assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4.  non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
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