Superbonus per caserme ed ospedali
Superbonus per caserme ed ospedali ma non per gli alberghi. Tutte le ultime novità
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Venerdì 28 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri presieduto da Mario Draghi ha approvato la bozza definitiva del DL Semplificazioni. Il DL apporta importanti novità alla normativa che regola la maxi-detrazioni fiscale del 110% introdotta dal DL Rilancio convertito in legge lo scorso anno.
Fra le modifiche contenute nel nuovo decreto Legge, spicca quella legata alla riduzione delle tempistiche Superbonus. Le regole in vigore fino ad adesso infatti hanno allentato la richiesta dello sconto fiscale tanto che è stato possibile utilizzare poco più del 10% delle risorse stanziate. Se questo DL verrà convertito in legge, per far partire i lavori, basterà quindi la comunicazione di inizio lavori (Cila), come per le ristrutturazioni straordinarie, e non servirà più la doppia conformità.
Accanto a questa importante misura ve ne sono altre non di minore importanza. Il superbonus adesso infatti diventa disponibile anche per caserme, ospedali ed ospizi ma non per gli alberghi come precedentemente ipotizzato (ne parlavamo qui). E’ stato infatti stimato che far rientrare le strutture per la ricezione turistica nella maxi-detrazione potrebbe avere un costo eccessivo per le casse dello stato italiano, almeno per il momento.
Ma in cosa consiste di preciso l’estensione del Superbonus per caserme ed ospedali?
Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti ed abbiamo riportato quanto emerso in questo approfondimento.
Superbonus 110% per caserme, ospedali ed ospizi
Il decreto Semplificazioni prevede che il Superbonus sia valido anche per interventi su edifici appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Questo significa quindi che da adesso è prevista la maxi-detrazione del Superbonus per:
- caserme,
- lavori in collegi e convitti,
- ospizi,
- conventi e seminari,
- case di cura e ospedali con e senza fine di lucro.
I lavori realizzati su questi immobili potranno fruire del superbonus 110% a patto che:
- i titolari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni per questi casi va moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. Questa indicazione è contenuta nel apporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
Niente superbonus 110% per gli alberghi
Se da un lato viene ampliata la fruizione della maxi-detrazione del 110% del Superbonus per caserme ed ospedali, dall’altro rimangono fuori tutti gli edifici che rientrano nella categoria catastale D/2. E’ proprio in questa categoria che vi rientrano edifici come alberghi e pensioni (con fine di lucro).
La motivazione di questa esclusione sarebbe da ricercare nel costo, ritenuto eccessivo, che i beneficiari potrebbero dover far sostenere alle casse dello stato italiano.
Come ovvio che sia, non si è fatta attendere molto la dura reazione di Federalberghi. Riportiamo qui di seguito le dichiarazioni del presidente Bernabò Bocca rilasciate ad Adnkronos che dopo aver definito una grossa delusione l’esclusione dal superbonus per gli alberghi ha ricordato che:
“… gli alberghi erano ricompresi, ma poi di fatto sono stati esclusi. Sono, invece, entrati i collegi e le case di cura private. Noi, (gli albergatori ndr) ci contavamo molto su questa misura perché i nostri alberghi, ormai fermi da oltre un anno, hanno bisogno di manutenzione e riqualificazione. È una grande delusione, ma combatteremo al fianco dei ministri, come Garavaglia, che ci sono battuti per introdurre questa misura… Speriamo che in fase di conversione si possa rimediare. Stiamo spendendo centinaia di migliaia di euro per ristrutturare in termini impiantistici le nostre strutture ricettive. Il superbonus per gli alberghi è indispensabile“.