Superbonus: precisazioni sul cappotto termico 110

Superbonus: precisazioni sul cappotto termico 110

Cappotto termico 110: i paletti del fisco su coibentazione del tetto e dispersione e sugli edifici ante 1945

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Quello del cappotto termico 110 è senza dubbio uno fra gli interventi del superbonus 110 più richiesti. Essendo infatti un intervento trainante al pari del sismabonus, sono in molti a voler realizzare l’isolamento termico delle pareti dell’edificio per poter poi effettuare anche gli altri interventi trainati rientrando così nella maxi-detrazione del 110%.

Se vuoi approfondire quali sono gli interventi trainanti e trainati puoi leggere il nostro approfondimento cliccando qui.

Tuttavia, pur essendo uno degli interventi più richiesti, quello del cappotto termico 110 è stato oggetto di numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Chiarimenti che hanno diradato alcuni dubbi su alcune interpretazioni della norma e che hanno però introdotto alcuni paletti da rispettare. Paletti che abbiamo deciso di esaminare insieme all’aiuto dei nostri esperti in questo approfondimento.

Pronto a scoprire quali sono queste precisazioni? Allora continua a leggere!

Cappotto termico 110: calcolo della superficie disperdente lorda senza il sottotetto riscaldato

Prima di procedere oltre vorremo precisare che per rientrare nel Superbonus, il cappotto termico 110 deve essere applicato su di una superficie disperdente lorda maggiore del 25% di quella totale dell’edificio in questione. Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate quindi va a precisare le dinamiche per eseguire questo calcolo. Il fisco italiano infatti precisa che per il calcolo della superficie disperdente lorda del cappotto termico 110, non è possibile utilizzare la superficie del sottotetto non riscaldato. 

Ciò è quanto emerge dalla risposta all’interpello n. 956-1242/2021 dell’Agenzia delle Entrate, una risposta centrata interamente sugli interventi riguardanti la coibentazione ed il Superbonus 110% del DL Rilancio.

Esaminiamo questa risposta più in dettaglio qui di seguito.

La risposta dell’ Ade

Il caso presentato al fisco dall’istante, prevedeva la posa in opera del cappotto termico 110 sui 3 lati di un immobile richiedendo la maxi-detrazione del 110%. L’istante vorrebbe però anche anche sapere se è possibile isolare tutto il resto dell’edificio.

L’agenzia delle Entrate prende atto che dopo la modifica apportata al comma 1 dell’art.119 DL 34/2020 dalla Legge di Bilancio 2021. La modifica in questione prevede che tra gli interventi trainati del superbonus rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto. Questo con un importante precisazione:

“senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Questo significa quindi che gli interventi di cappotto termico 110 possono rientrare nel superecobonus. A patto però che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, “prima” dell’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

Il sottotetto non riscaldato, non rientra quindi fra le superfici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Pertanto, per il calcolo della superficie disperdente lorda non può prendere in considerazione il sottotetto. Quest’ultimo infatti non può essere considerato come una superficie riscaldata dal momento che questo è un locale non abitabile che non è riscaldato.

Cappotto termico 110 per edifici ante 1945

Il 4 marzo 2021, il MIBACT ha rilasciato la circolare numero 4 che precisa alcune questioni riguardanti gli edifici storici. In particolare, attraverso questa circolare, stabilisce, che per l’istallazione del cappotto termico 110 su edifici in zona storica e vincolata costruiti prima del 1945 si debba richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza. Solo dopo aver ottenuto il benestare della soprintendenza per l’installazione dell’isolamento termico sugli edifici definiti nella circolare 42/2017 dello stesso MIBACT sarà possibile procedere all’intervento.

Nella circolare in questione è anche riportato che:

«le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, definite caso per caso, possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento».

Per questo motivo è necessario provvedere ad una valutazione caso per caso. In particolare:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi a condizione “che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifìci”. Le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive sono pertanto definite caso per caso;
  • è obbligatorio il passaggio presso la Soprintendenza per edifici di edilizia storica realizzati sino al 1945. Il 1945 infatti è considerato come il limite cronologico dopo il quale può essere individuato il carattere “contemporaneo del patrimonio architettonico ed edilizio italiano”;
  • La Soprintendenza dovrà rilasciare un parere, ed in caso positivo l’autorizzazione a procedere entro  20 giorni;
  • Gli immobili per i quali il rivestimento a “cappotto” può dare accesso alle detrazioni sono quelli realizzati dopo il 1945, a patto che non si alteri l’aspetto esteriore anche per le finiture.
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