Superbonus per unico proprietario solo se edificio è residenziale

Superbonus per unico proprietario solo se edificio è residenziale

L’unico proprietario di un edificio potrà fruire del Superbonus solo se è ad uso residenziale

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Sei un unico proprietario di un edificio e sei interessato ad effettuare dei lavori di efficientamento energetico previsti dal dal Superbonus 110?

Bene, allora sappi che potrai usufruirne solamente se l’edificio in questione è adibito nella sua interezza ad uso residenziale.

I chiarimenti in merito arrivano niente di meno che dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021. In questa risposta infatti viene precisato come un unico proprietario di un edificio, per usufruire del Superbonus, debba essere in possesso di un edificio di cui più del 50% della superficie delle unità immobiliari che lo compongono sia ad uso residenziale.

Ma cosa stabilisce di preciso questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate? 

Abbiamo cercato di capire insieme ai nostri esperti cosa prevede di preciso questa indicazione fornita all’agenzia del fisco italiano.

I precedenti chiarimenti sulla possibilità di beneficiare del superobnus per l’unio proprietario

Prima di prendere in analisi quest’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, ci teniamo a specificare come in realtà, l’Agenzia si fosse già espressa precedentemente in materia. Il caso dell’unico proprietario di un edificio con più unità immobiliari era infatti già stato preso in esame.

La stessa Agenzia aveva stabilito precedentemente che se la superficie complessiva delle unità immobiliari ad uso residenziale è superiore al 50 per cento, allora l’unico proprietario dell’edificio in questione può beneficiare del Superbonus 110.

Se invece le spese relative ad interventi trainati da realizzare sono riferite solamente alle singole unità non residenziali, allora il proprietario non potrà beneficiare delle maxi-detrazione.

Superbonus 110 per unico proprietario: ok solo se l’edificio è residenziale

Nella risposta all’interpello numero 397 del 9 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate torna quindi nuovamente sui requisiti per poter beneficiare della maxi-detrazione. Tramite questa risposta, l’agenzia del fisco italiano di fatto rettifica quanto chiarito in precedenza nella risposta all’interpello numero 231 dello scorso 9 aprile.

Il caso preso in esame riguarda ancora una volta una cittadina italiana, residente all’estero, che risulta essere unico proprietario di un edificio composto da sei unità immobiliari autonomamente accatastate. Proprio per questo motivo merita quindi specificare alcune cose. La prima è che si tratta di unità immobiliari funzionalmente indipendenti. La seconda invece è la suddivisione della classificazione catastale di queste u.i. che compongono l’edificio. In particolare, si tratta di:

  • due appartamenti, uno di classe A/3 e uno di classe A/4;
  • un locale ad uso autorimessa di classe C/6 e tre locali usati come magazzino o deposito, di classe C/2 che sono di fatto pertinenze delle altre unità immobiliari.

Alla luce di queste precisazioni da parte dell’istante, l’Ade aveva già fornito dei chiarimenti in merito alla possibilità di rientrare nel superbonus 110 per cento e sui limiti di spesa per gli interventi antisismici. Tuttavia, con questa nuova risposta, l’agenzia fornisce ulteriori delucidazioni rettificando quanto in parte aveva chiarito lo scorso 9 aprile. L’Agenzia del fisco infatti chiarisce che nel caso in cui li edifici siano posseduti da un unico proprietario, deve essere verificato che tale edificio sia residenziale nella sua interezza.

Cosa significa che l’edificio di un unico proprietario deve essere residenziale nella sua interezza per poter accedere al Superbonus 110?

Riportiamo testualmente quanto stabilito dall’Agenzia del Fisco italiano in merito alla possibilità di fruire del Superbonus 110 per gli edifici ad uso residenziale appartenenti ad un unico proprietario:

“E possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. ”

Viene inoltre sottolineato che è esclusa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per le spese sostenute per interventi trainati, realizzati sulle singole unità non residenziali.

Requisiti di accesso alla detrazione e limiti di spesa

Ovviamente per poter accedere alla detrazione del Superbonus 110, l’edificio in questione appartenente ad un unico proprietario deve rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Ad esempio deve essere rispettato il requisito dell’indipendenza funzionale delle u.i.. In pratica, ogni unità immobiliare ovvero deve essere dotata di almeno tre istallazioni di proprietà esclusiva, tra quelle nel seguente elenco:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • sistema per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Per quanto riguarda i limiti di spesa invece viene chiarito che il tetto massimo da rispettare è di 96 mila euro. Tuttavia questo tetto massimo, contrariamente a quanto stabilito in precedenza, deve essere moltiplicato per le sei unità immobiliari che compongono l’intero fabbricato oggetto del documento di prassi.

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