Chiarimenti su sismabonus 110 %: unità strutturale ed ubicazione dell’edificio

Chiarimenti su sismabonus 110 %: unità strutturale ed ubicazione dell’edificio

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni concetti del sismabonus 110%: l’unità strutturale e l’ubicazione dell’edificio

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La normativa edilizia è molto complessa tanto che, spesso, a fare la differenza tra l’applicazione di una norma e non, sono i dettagli. Dettagli che diventano ancora più importanti e minuziosi quando la normativa edilizia si intreccia con quella fiscale.

E’ proprio su questi dettagli in cui è cascata la normativa che ha introdotto la detrazione fiscale del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica (superbonus) ma anche per quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110). Due tipologie di interventi che, a bene vedere, possono essere in molti casi correlati fra loro ed eseguiti in concomitanza.

In questo approfondimento prenderemo proprio in esame il nuovo intervento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce appunto le questioni del sismabonus 110 che riguardano unità strutturale ed ubicazione dell’edificio.

Per scoprire il contenuto di questi chiarimenti continua a leggere!

Sismabonus 110 %: l’ intervento dell’Agenzia delle Entrate

La nuova risposta rilasciata dall’Agenzia del Fisco Italiano riguarda in particolar modo gli interventi di riduzione del sismico.

In particolare, l’agenzia interviene nella casistica in cui si voglia effettuare questo tipo di interventi su di un edificio composto da unità immobiliari: una A/2 (abitazione) e un C/6 (garage). La particolarità dell’edificio che si cerca di far rientrare nel sismabonus 110  riguarda il fatto che è ubicato in un centro storico. Questo è un dettaglio che pesa non poco in questo contesto dal momento che, potrebbe escludere dalla detrazione l’edificio in questione.

L’edificio in questione però non ha soltanto quella di trovarsi in un centro storico. L’edificio ha anche due facciate libere e due in aderenza con altri fabbricati. Tuttavia, rilievi tecnici hanno dimostrato che, non essendo presenti alcune connessioni tra le strutture portanti del fabbricato oggetto delle opere e quelle degli edifici attigui, l’edificio coincide con la definizione di unità strutturale prevista dalle norme tecniche per le costruzioni e la sua circolare applicativa.

A corredo dell’interpello all’Agenzia delle Entrate è stato presentato un titolo edilizio contenente una SCIA da cui si evince che l’intervento in questione è su edificio unifamiliare cielo-terra. Inoltre, emerge anche come l’edificio sia strutturalmente indipendente, coincidente con l’unità strutturale. Pertanto gli interventi sismabonus 110 non necessiterebbero il coinvolgimento di altre proprietà. Proprio alla luce di quest’ultima considerazione, l’intervento in questione non necessiterebbe tra le altre cose, nemmeno di un progetto unitario.

Per questo motivo, l’istante, richiede all’Agenzia delle Entrate la possibilità di accedere al sismabonus 110 ed i conseguenti limiti di spesa che si troverebbe a dover rispettare.

Unità strutturale e centro storico il riferimento normativo del chiarimento

Il chiarimento dell’Ade sul sismabonus 110 presenta, per la prima volta, un nuovo tassello rispetto ai precedenti chiarimenti della Sull’unità  Commissione per il monitoraggio del sismabonus. Un tassello che, come prevedibile, ha origine dai dettagli della normativa che regola il sismabonus 110.

Questa infatti fa riferimento a quella prevista dal sismabonus ordinario che a sua volta fa a riferimento all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 per il quale la detrazione fiscale si applica agli interventi:

“relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

Conlcusioni sul sismabonus 110

Leggendo la normativa sopra riportata emerge come sia prevista una casistica particolare per gli edifici che si trovano nei centri storici. Infatti, Per poter accedere al sismabonus 110 l’intervento di miglioramento antisismico deve essere eseguito sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Proprio su quest’ultimo chiarimento si basa la risposta dell’AdE, una risposta che purtroppo non è positiva. E’ la stessa Agenzia infatti a chiarire che, nel caso in esame non sarà possibile per il contribuente accedere al sismabonus 110 per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

 

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