Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia per accedere al Superbonus 110%

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia per accedere al Superbonus 110%

Grazie al superbonus 110%, la redazione dell’APE, ma non solo, è tornata prepotentemente all’attenzione di professionisti e proprietari di casa

L’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come di certo già saprete, non si limita ad introdurre delle detrazioni fiscali al 110%. Fra le molte novità infatti vale la pena citare la cessione del credito di imposta, lo sconto in fattura oltre che i molti requisiti necessari per rientrarvi. Tra questi requisiti vi è quello fondamentale di dover migliorare di almeno 2 classi energetiche l’edificio su cui si interviene. Per dimostrare questo miglioramento è necessario interpellare dei tecnici per fargli effettuare una redazione APE (attestato di prestazione energetica) a norma. In realtà non basta interpellarli per una redazione dell’A.P.E. soltanto: ne serviranno due. Una prima dell’intervento ed una dopo, in modo che il confronto delle due possa dimostrare il doppio salto energetico. La redazione A.P.E. è fondamentale quindi per rientrare nel superbonus 110%. Per questo motivo abbiamo deciso di approfondirne alcuni aspetti che la riguardano insieme ai nostri tecnici. Continua a leggere per scoprirli! Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Superbonus 110%, e redazione APE convenzionale

Abbiamo già accennato al fatto che non basta solamente una redazione dell’ape per poter accedere al superbonus 110%. Ne servono infatti due per dimostrare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio: uno ante (prima) ed una post (dopo) l’intervento. L’Ape, per essere valido, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e deve dimostrare il miglioramento energetico. A questo punto è necessario tenere conto di cosa prevede l’Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020. L’allegato in questione infatti è quello relativo ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”. E’ in questo documento che viene previsto che qualora la redazione dell’ape avvenga per edifici con più unità immobiliari, vengano detti “convenzionali”. Questo perché appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di verifica del passaggio di classe necessario per accedere al superbonus. La redazione degli APE convenzionali avviene considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali gli indici di prestazione energetica dell’edificio si calcolano a partire dagli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare, ciascun indice di prestazione energetica è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

La procedura di rilascio dell’APE della singola unità immobiliare

La procedura di attestazione della prestazione energetica degli immobili comprende una serie di operazioni svolte dai tecnici abilitati a farlo, ovvero:
  1. rilievo in sito (sopralluogo obbligatorio) e una verifica di progetto. Sono due passaggi necessari per determinare l’indice di prestazione energetica dell’immobile. Questo servirà ad individuare gli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti. Queste operazioni comprendono:
  • il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’immobile alle caratteristiche climatiche della località,  e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti;
  • l’individuazione del modello di calcolo, e la determinazione della prestazione energetica relativamente a tutti gli usi energetici pertinenti per l’edificio;
  • l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle.
  1. la classificazione dell’edificio ed il suo confronto con i limiti di legge. E’ in questa fase che vengono anche stabilite e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  2. il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.

Redazione APE e conformità urbanistico-edilizia

Ma cosa accade nel caso in cui il tecnico rilevi delle difformità tra la situazione reale dell’edificio la situazione catastale? In realtà la risposta a questa domanda è molto semplice. Non accade assolutamente niente dal momento che la redazione ape non comporta assolutamente il fatto che il tecnico non debba verificare anche la conformità urbanistico edilizia. Dopo aver calcolato l’APE della singola unità immobiliare, il tecnico definirà l’APE per l’edificio nella sua interezza a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Questo prima e dopo l’intervento di miglioramento energetico che sarà oggetto del superbonus in modo da dimostrare il miglioramento di due classi energetiche. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Scarica la nostra guida gratuita sul Superbonus 110%!

Compila il form con i tuoi dati e scarica la nostra guida gratuita!

Post your comments here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Vai alla chat
Hai bisogno di aiuto?
Benvenuto in Valore Energia
Ciao,
Come possiamo aiutarti?