Si può usufruire della cessione del credito con regime forfettario?

Si può usufruire della cessione del credito con regime forfettario?

Si può optare per la cessione del credito quando il contribuente è con regime forfettario?

Home » Si può usufruire della cessione del credito con regime forfettario? Le possibilità offerte dal DL Rilancio, convertito in legge il 17 luglio 2020 con la legge n. 77, sono davvero tante. Questo è vero un po’ per tutti gli aspetti riguardanti questa legge. Tuttavia possiamo affermare che i dubbi assalgono i possibili beneficiari soprattutto quando si affronta l’argomento della cessione del credito. D’altronde, un’opportunità del genere non poteva altro che provocare tantissime domande da parte dei contribuenti. In questo approfondimento, come di consueto cercheremo di rispondere, avvalendoci dell’aiuto dei nostri esperti, della possibilità di optare per la   cessione del credito in regime forfettario delle P.Iva. Abbiamo cercato quindi, avvalendoci di fonti ufficiali di rispondere alla seguente domanda: “Il contribuente può optare per la cessione del credito con regime forfettario?”. Per dirla in maniera più specifica: “Un contribuente con regime forfetario può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ecobonus) sulla singola unità immobiliare?“. L’Agenzia delle Entrate infatti, con la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020 ha cercato di chiarire in maniera definitiva il rapporto tra regime forfettario e cessione del credito, per la gioia di tanti di voi. Pronto quindi a scoprire se puoi usufruire di questa opzione? Allora prosegui nella lettura! Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Regime forfettario e cessione del credito: l’interpello all’Agenzia delle Entrate

La domanda che da il titolo a questo articolo ha recentemente ottenuto risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Più precisamente l’ente che controlla il Fisco Italiano, ha ritenuto rispondere con un documento ovvero la risposta n. 432 del 2 ottobre 2020. Il documento in questione affronta appunto l’argomento: “Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus – Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) – Contribuente in regime forfetario”. In particolare questa risposta è stata necessaria dal momento che un contribuente, un libero professionista a regime forfettario e con reddito da lavoro autonomo, ha chiesto chiarimenti al Fisco. In particolare ha chiesto se per lui fosse possibile optare per la cessione del credito di imposta maturato per gli interventi edilizi del superbonus 110% al proprio genitore. Ovviamente solamente nel caso in cui rientrasse nei parametri previsti dal superbonus 110% (abbiamo approfondito l’argomento qui, qualora ti interessasse particolarmente).

La situazionepre 1 luglio 2020 e post 31 dicembre 2021

Per rispondere in maniera adeguata a questo quesito su cessione del credito con regime forfetario, l’Agenzia delle Entrate ha preso come riferimento l’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013. In breve, questo articolo prevede che le detrazioni degli ecobonus, quindi le detrazioni prima del superbonus 110%, riguardano l‘imposta lorda. Per questo motivo l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti in regime forfetario che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tali soggetti non potrebbero fruire della corrispondente detrazione. Questo perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Cessione del credito con regime forfettario dopo l’approvazione del DL Rilancio

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha però cambiato le carte in tavola su cessione del credito con regime forfetario. In particolare, l’art. 121 del suddetto decreto, ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di optare, anziché per la detrazione diretta sulla dichiarazione dei redditi anche per:
  • lo sconto in fattura, ovvero un contributo di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso. Questo contributo viene di solito anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti. Tra gli altri soggetti figurano gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tutti questi soggetti hanno facoltà di successive cessioni (illimitate).
Proprio a riguardo della cessione del credito per i soggetti a regime forfetario, l’AdE, ricordando i contenuti del DL rilancio ha ritenuto opportuno specificare quanto segue. Ai fini della scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l’A.d.E. non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF.

Cessione del credito possibile per tutti

La cessione del credito è uno strumento creato ad hoc dal legislatore con la finalità di incentivare gli interventi di efficienza energetica. Questo tramite meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione. D’altronde, in alcuni casi, ad esempio nel caso del regime forfetario, non potrebbe essere utilizzata direttamente. Proprio per questo motivo, la cessione del credito può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi e non solo. Il credito di imposta maturato può anche essere ceduto ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. Inoltre, tutti i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.

Cessione del credito con regime forfettario è possibile

Rispondendo, al contribuente che aveva presentato istanza di chiarimento, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, il contribuente in regime forfetario può cedere il credito di imposta al proprio genitore. Ovviamente il credito maturato deve riguardare le spese sostenute nel 2020 per interventi rientranti nell’ecobonus pertanto gli interventi sostenuti devono possedere tutti i requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione e rispettare tutti gli adempimenti previsti. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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