Stato di legittimità dell’immobile e superbonus 110%

Stato di legittimità dell’immobile e superbonus 110%

Tutte le novità sullo stato di legittimità dell’immobile per poter accedere al superbonus 110%

Home » Stato di legittimità dell’immobile e superbonus 110%   Quella del superbonus 110% è sicuramente un’ottima iniziativa messa in campo dal governo Italiano per rilanciare il settore dell’edilizia e non solo. L’aliquota di detrazione al 110 % permette infatti di sostenere interventi di riqualificazione energetica, almeno in teoria, senza sborsare un centesimo. Una tale opportunità però non può essere concessa a chiunque. Ecco quindi che sono molti i paletti che sono stati posti in sede di redazione della norma, ma anche in sede di approvazione. La conversione in legge del DL Rilancio, ha infatti visto modificare il testo di quest’ultimo da numerosi emendamenti. Il risultato di tutto questo è che l’iter per ottenere la detrazione al 110% non è affatto semplice, tutt’altro: assomiglia sempre di più ad un percorso ad ostacoli. L’ultimo ostacolo introdotto riguarda proprio lo stato di legittimità dell’immobile sul quale si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica. Sono infatti stati approvati di recente i due decreti cardine relativi al Superbonus 110% (i decreti del MiSE Asseverazioni e Requisiti minimi). “Ma cosa è questo stato di legittimità dell’Immobile? Come si fa ad ottenerlo?” L’abbiamo chiesto ai nostri esperti e sulla base delle loro risposte abbiamo scritto questo articolo di approfondimento. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo: lo stato di legittimità dell’immobile

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo lo troviamo nella modifica apportata dall’art. 10, comma 1, lettera d) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertita in legge l’ 11 settembre 2020. Più precisamente riguarda l’articolo 9-bis del DPR n. 380/2006 (c.d. Testo Unico Edilizia) originariamente rubricato “Documentazione amministrativa” ed oggi “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”.

Il precedente testo dell’articolo 9-bis

Nel precedente testo del Decreto Semplificazioni, l’art.9 bis era rubricato come “Documentazione amministrativa” ed era composto da un solo comma. Questo comma conteneva le indicazioni da rispettare ai fini della presentazione del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal testo unico di cui al DPR n. 380/2001. In particolare stabiliva che le amministrazioni erano tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, in possesso delle altre pubbliche amministrazioni. D’altronde le amministrazioni non possono richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di documenti, informazioni e dati fornite da altre amministrazioni pubbliche.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9-bis

La novità introdotta dai decreti Mise Asseverazioni e Requisiti Minimi prevede che lo stato di legittimità dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa. Ma la cosa non finisce qui! Lo stato di legittimità dell’immobile è anche disciplinato dall’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare. Entrambi questi requisiti devono poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Nuovo stato di legittimità dell’immobile

In base a quanto introdotto dalla nuova disposizione quindi, lo stato legittimo di un immobile non è dato più dal titolo abilitativo originario o dall’ultimo intervento edilizio effettuato sull’immobile alternativamente. Per stabilirlo sono necessari entrambi i precedenti titoli, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. La norma di fatto quindi introduce per la prima volta la definizione di stato legittimo. Questa definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi.

Cosa accade per gli Immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio?

Per gli immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato di legittimità è quello che si può ricavare dalle informazioni catastali di primo impianto. Si tratta quindi di veri e propri documenti probanti:
  • riprese fotografiche,
  • estratti cartografici,
  • documenti d’archivio,
  • altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza,
  • titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare.
Questi documenti elencati qui sopra dovranno poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Non perderti altre notizie come questa: iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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