Il lastrico solare di proprietà esclusiva in condominio è trainante

Il lastrico solare di proprietà esclusiva in condominio è trainante

L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva rientra tra gli interventi “trainanti”, a specificarlo è l’Agenzia delle Entrate

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Con la risposta n.499/2020 dell’Agenzia delle Entrate arrivano nuovi importanti chiarimenti in materia di Superbonus 110%. In particolare su cosa si possa considerare come intervento trainante e trainato.

Questa volta i protagonisti del chiarimento del Fisco sono addirittura 2: l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico. In particolare, la risposta in questione, stabilisce una volta per tutte che il lastrico solare di proprietà esclusiva rientra fra gli interventi “trainanti”.

Ma le novità non sono solo queste. Abbiamo pertanto chiesto ai nostri esperti di analizzare bene questi ulteriori chiarimenti del fisco e spiegarceli in modo semplice. Continua a leggere per scoprirli!

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L’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e il fotovoltaico

Il primo chiarimento contenuto nella risposta 499/2020 riguarda proprio il lastrico solare di proprietà esclusiva. Secondo l’Ade infatti, questo intervento, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, rientra fra gli interventi “trainanti”.  Pertanto chi dovrà sostenere questo intervento potrà fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per tale intervento. Il secondo chiarimento in oggetto della suddetta risposta dell’Ade riguarda invece l’impianto fotovoltaico. La sua installazione, con eventuale sistema di accumulo integrato, rappresenta l’intervento “trainato”, pertanto può usufruire del superbonus 110%.
Questo significa quindi che per beneficiare del Superbonus è sufficiente l’accoppiata di interventi di isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva e fotovoltaico. Sufficiente, ovviamente, solo nel caso in cui tali interventi contribuirebbero al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio.

I limiti di spesa

Una volta appurato che i due interventi sono agevolabili, l’AdE precisa i limiti di spesa di questi due interventi. In primo luogo si osserva che se gli interventi di isolamento termico delle superfici sono realizzati su edifici in condominio, la detrazione dipende dal numero di unità immobiliari che compongono l’edificio in questione. In particolare:

  • se l’edificio è composto da due a otto unità immobiliari, il limite di spesa è di 40.000 euro per ogni unità immobiliare;
  • nel caso in cui l’edificio sia composto da più di 8 unità immobiliari il limite di spesa è di 30.000 euro moltiplicato per il n. di unità immobiliari che lo compongono.

Proviamo a fare un esempio sulla base di quanto chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020. Nel caso in cui l’edificio sia composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 380.000 euro. Questo limite viene così calcolato: 40.000 euro per 8 unità immobiliari (320.000 euro) e 30.000 euro per le restanti 2 unità immobiliari (60.000 euro). La somma fra i due risultati da appunto 380.000 euro.

La ripartizione delle spese e le regole condominiali

Se il richiedente intende sostenere l’intera spesa per l’isolamento del lastrico solare di proprietà esclusiva, il Superbonus può essere calcolato sulle spese sostenute a lui attribuite. In questo caso però si dovrà utilizzare un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali. Non si dovrà quindi riferirsi agli articoli 1123 e 1126 nel calcolo delle spese massime previste.

Per il lastrico solare innanzitutto l’assemblea dei condomini dovrà autorizzare l’esecuzione dei lavori. Solo in seguito, ed all’unanimità, dovrà poi acconsentire al sostenimento delle relative spese da parte dell’Istante.

Questo significa in parole pavore che l’assemblea condominiale deve autorizzare i lavori sul lastrico solare deliberando che le spese siano interamente a carico del richiedente. Quest’ultimo, nel rispetto delle norme e degli adempimenti previsti, potrà quindi fruire del Superbonus per il totale delle spese sostenute. Potrà farlo anche misura eccedente rispetto alle spese a lui imputabili in base alla quota condominiale ma pur sempre entro il limite massimo di spesa previsto per il condominio.

I requisiti necessari per l’isolamento termico del lastrico solare di proprietà esclusiva ed il fotovoltaico

Il lastrico solare di proprietà esclusiva è un intervento che viene realizzato sulle parti comuni dell’edificio. Pertanto la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il Superbonus 110% andrà effettuata con riferimento all’intero edificio. 

L’intervento in questione quindi dovrà interessare più del 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero edificio se condominio. Inoltre dovrà e assicurare, anche insieme all’ installazione dell’impianto fotovoltaico (intervento trainato), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio. Se non fosse possibile il doppio salto energetico si dovrà comunque dimostrare di aver conseguito la classe energetica più alta. Come? Mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post operam rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ricordiamo inoltre che i limiti di spesa del Superbonus 110% vengono calcolati su di un ammontare massimo di 48.000 € o di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Specifichiamo che la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati. Il limite di spesa massimo per i sistemi di accumulo è sempre di 48.000 € oppure di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.

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