La pergola fotovoltaica rientra nel Superbonus 110?

La pergola fotovoltaica rientra nel Superbonus 110?

La pergola fotovoltaica è un intervento ammissibile al Superbonus 110%. Vediamo come e perché

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La pergola fotovoltaica non è altro che una pergola o pergolato ricoperto da pannelli solari fotovoltaici.

Precisiamo come prima cosa che sia la pergola che il pergolato sono manufatti tranquillamente realizzabili in edilizia libera, ovviamente nel rispetto di una serie di condizioni ben specifiche. In particolare c’è sempre da tenere presente quanto disposto da:

  • Strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore, ecc),
  • Regolamenti Edilizi,
  • Norme regionali,
  • Vincoli di ogni ordine e grado,
  • Norme di settore e speciali,
  • Procedure e verifiche strutturali antisismiche.

Ma forse questo lo sapevi già.

Se sei stai leggendo questo articolo, allora molto probabilmente ti interessa sapere se la pergola che vuoi costruire può essere dotata di un impianto fotovoltaico e rientrare nelle agevolazioni fiscali. In particolare ti starai chiedendo se la pergola fotovoltaica, quindi dotata di pannelli solari, possa rientrare nelle detrazioni previste dal superbonus 110.

A questo proposito abbiamo una bella notizia da darti: la pergola fotovoltaica infatti può rientrare fra gli interventi ammessi alla detrazione del superbonus 110%.

Ma perché?

E’ proprio questo quello che abbiamo chiesto ai nostri esperti con i quali abbiamo anche fatto il punto più in generale su pergole e pergolati. Per scoprirlo continua a leggere.

Definizione di pergola e pergolato.

La definizione di pergolato è spesso usata come sinonimo di quella di pergola. Sottolineiamo inoltre che le norme regionali e le discipline regionali di un territorio possono essere diverse da quelle di un altro, pertanto potrebbero esserci restrizioni che in altre parti non sono in vigore.

A prescindere da ciò prendiamo in esame la differenza tra pergola e pergolato che si può ricavare dalla normale giurisprudenza amministrativa:

  • Pergola: con questo termine si indica un manufatto leggero, non fissato al pavimento e quindi amovibile. Deve inoltre essere privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato e caratterizzato dall’assenza di una copertura, anche parziale. Infine deve possedere, nella parte superiore, gli elementi indispensabili a sorreggere le piante che servono per ombreggiare. In sostanza la pergola si configura solamente nel caso in cui vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti. (Cons. di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
  • Pergolato: il pergolato invece è un manufatto di natura ornamentale che sia realizzato in struttura leggera quindi di legno o di qualsiasi altro materiale di minimo peso. Deve essere facilmente amovibile in quanto deve essere privo di fondamenta. Lo scopo di questo manufatto è quello di fungere da sostegno a piante rampicanti con le quali si vuole realizzare riparo e/o ombreggiatura per superfici non molto estese (Cons. di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).

La differenza tra pergola e pergolato non è quindi molto evidente. Oltre alle definizioni qui riportate possiamo aggiungere che la differenza tra pergolato e pergola sta anche nel fatto che il primo è situato in appoggio ad un edificio esistente, mentre la seconda è libero su quattro lati.

La differenza tra pergola e pergolato risulta poco evidente anche consultando il Glossario Edilizia Libera. Alla voce n.42 è infatti riportato che l’installazione di pergolato con limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, rientra negli interventi non soggetti ad alcun titolo abilitativo (neppure la CILA). La pergola invece è ammessa alla voce n. 50 ma senza fornire ulteriori dettagli.

Differenza tra pergola fotovoltaico e tettoia

Basandoci sulle definizioni della giurisprudenza amministrativa possiamo riportiamo i seguenti aspetti che possono riguardare la pergola fotovoltaica, o pergolato:

  1. “il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, infatti normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Il pergolato, che non comporta aumento di volumetria o superficie utile, è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo; tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.” (Cons. di Stato n. 984/2020).
  2. “Se il pergolato viene coperto in tutto o in parte con teli, tettoie o qualsiasi altro elemento di natura non facilmente amovibile con qualsiasi materiale, esso va classificato come tettoia” (Consiglio di Stato n. 984/2020, 306/2017).

Il secondo caso quindi è quello che riguarda la pergola fotovoltaica. Installando dei pannelli fotovoltaici infatti, la pergola in questione potrebbe diventare a tutti gli effetti una tettoia, pertanto potrebbe essere soggetta a tutte le normative di riferimento relative.  Probabilmente quindi rientrerebbe nel regime di nuova costruzione/ampliamento e quindi soggetta al Permesso di Costruire non rientrando quindi fra gli interventi ammessi al Superbonus 110%.

Ma allora come è possibile fa rientrare la pergola fotovoltaica nel Superbonus 110%?

Realizzare la pergola fotovoltaica con pannelli solari distanziati fra di loro

Realizzare un pergolato fotovoltaico con pannelli solari posti sufficientemente distanziati fra di loro, tanto da far passare la pioggia, è la soluzione per far rientrare la pergola fotovoltaica nella maxi-detrazione.

Se quindi è necessario installare pannelli fotovoltaici su spazi e manufatti pertinenziali degli edifici, potresti usare questo escamotage. D’altronde i casi in cui potrebbe essere necessario sono diversi, soprattutto quelli in cui non si hanno sufficienti spazi a disposizione sulla copertura. Anche la normativa del SuperBonus 110% (D.L. 34/2020) ha preso in considerazione la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, intendendole come definizione generale. Questa possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio n. 178/2020, che ha introdotto, tra le altre cose, anche questa modifica al D.L. Rilancio.

Installare pannelli fotovoltaici difficilmente può rientrare nelle opere di edilizia libera, anche se ci sono dei casi in cui può. In particolare nel rispetto di una condizione fondamentale ovvero quella di non realizzare una tettoia sotto mentite spoglie.

Per capire meglio ciò di cui stiamo parlando possiamo fare riferimento ad alcune sentenze che che hanno stabilito che:

“la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti “(Cons. Stato n. 5377/2014, n. 2162/2014).

La copertura della pergola fotovoltaica quindi, sebbene sia costituita da pannelli solari anziché da rampicanti, non influisce sulla natura della stessa trasformandola in tettoia a patto che la struttura sia permeabile.

La funzione della pergola fotovoltaica infatti deve essere quella di sostegno, non di copertura. Pertanto gli elementi di copertura del pergolato possono esserci soltanto se rispettano le condizioni di esservi appoggiati (facilmente amovibili), e di non di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Se si rispettano queste due condizioni, diventa irrilevante il fatto che sulla travatura di sostegno della pergola siano installati dei pannelli fotovoltaici.

Aspetti strutturali e antisismici della pergola fotovoltaica

La pergola fotovoltaica o pergolato ha, proprio a causa della sua copertura realizzata con pannelli solari, un diverso comportamento strutturale rispetto ad una normale pergola. Il peso della copertura realizzata con i pannelli fotovoltaici infatti è senza dubbio maggiore rispetto a quello dei normali materiali con cui di solito si realizzano le pergole.

Di conseguenza, la trasformazione di una pergola in pergola fotovoltaica, o meglio una realizzazione ex novo della stessa, richiede la valutazione di uno strutturista. 

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