Tutte le modifiche Ecobonus 110%

Tutte le modifiche Ecobonus 110%

Il punto sulle modifiche ecobonus 110% per la sua conversione in legge

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Prima di convertire in legge le misure contenute nel DL Rilancio è necessario fare i conti con gli emendamenti che, in misura maggiore o minore ne modificano il contenuto. D’altronde è questo l’iter legislativo in questi casi, pertanto in questi giorni sta proseguendo il lavoro alla Camera dei Deputati per la conversione in legge del decreto. In particolare sono molti gli emendamenti presentati che riguardano le modifiche ecobonus 110 %.

In questo clima di incertezza di cambiamenti repentini sono in molti ad attendere ulteriori sviluppi. Molti infatti sono pronti ad investire, ma solo dopo aver chiaro il quadro degli incentivi fiscali per l’efficienza energetica ma anche per il sisma bonus, il fotovoltaico ecc. Benché le nuove detrazioni fiscali del 110% siano già operative per le spese sostenute dall’1 luglio 2020, ciò che tutti attendono sono i provvedimenti attuativi. Sono questi infatti che faranno chiarezza sulle modalità in cui sarà consentito usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. A questo proposito stiamo anche attendendo le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.

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Qui di seguito cerchiamo di fare il punto, insieme ai nostri consulenti ed esperti, sulle modifiche ecobonus 110% presentate fino a questo momento nella V Commissione della Camera dei deputati. E’ questa infatti la Commissione che si occupa appunto della conversione in legge del DL Rilancio.

Modiche ecobonus 110 %: l’emendamento approvato in V Commissione

Dall’annuncio del DL Rilancio sono passati oramai diversi mesi. Nel frattempo la V Commissione della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che sostituisce completamente l’art. 119 del Decreto Rilancio. Si tratta dell’emendamento per gli “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. 

Questa è una svolta sostanziale dal momento che prevede molte modifiche all’ Ecobonus 110 %, modiche però che nalla maggior parte dei casi ne estendono la portata. In particolare cerchiamo di analizzare nel dettaglio quelle relative agli interventi di efficientamento energetico.

Modifiche Ecobonus 110%: le esclusioni

Cominciamo con le brutte notizie: non solo inclusioni ma anche esclusioni. Le modifiche Ecobonus 110% prevedono anche la riduzione della platea delle unità immobiliari ad averne diritto. In particolare vengono esclusi gli edifici appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile;
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

Modifiche Ecobonus 110 %: i nuovi  beneficiari

Fra le modifiche Ecobonus 110 % più importanti vi sono senza dubbio quelle relative all’aumento della platea dei beneficiari di queste detrazioni. I beneficiari adesso sono:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • associazioni ed organizzazioni di volontariato iscritte nei registri;
  • dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire delle detrazioni fiscali per le spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Le modifiche ai requisiti per accedere agli Ecobonus 110 %

I nuovi requisiti per accedere agli ecobonus 110% sono molto simili ai precedenti anche se hanno subito alcune modifiche. Come prima infatti gli interventi sostenuti, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

In particolare però viene aggiunto anche il miglioramento, sempre di almeno due classi energetiche, delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti o con accessi autonomi. Se ciò non è possibile basterà una APE che attesti il conseguimento della classe energetica più alta possibile confrontando la stessa prima e dopo l’intervento.

Ecobonus 110% anche per la seconda casa

Un’altra modifica molto attesa era quella dell‘eliminazione del vincolo inizialmente previsto per le persone fisiche che avrebbero potuto beneficiare dell’ Ecobonus 110% solo per l’abitazione principale.

Con il nuovo emendamento infatti si potrà beneficiare delle detrazioni anche per interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari. Ovviamente sempre solo se questi interventi rispettano i requisiti previsti.

Modifiche ecobonus 110% per interventi trainanti di isolamento termico

La detrazione fiscale del 110% può essere applicata per le spese a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Si tratta di una detrazione che verrà ripartita in cinque quote annuali di parti importo.

E fin qui nulla di nuovo, le modifiche Ecobonus 110 % riguardano piuttosto gli interventi trainanti che ne danno diritto.

Prendiamo in esame gli interventi di isolamento termico delle superficie con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare. L’unità immobiliare in questo caso può anche essere situata all’interno di edifici plurifamiliari, l’importante è funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Inoltre i materiali isolanti utilizzati nei lavori devono rispettare i criteri ambientali minimi individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tetto di spesa per interventi di isolamento termico

Fra le modifiche più significative agli ecobonus 110% ci sono quelle relative ai tetti di spesa massimi per gli interventi di isolamento termico. Adesso sono sono calcolati su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Modifiche ecobonus 110% per interventi su parti comuni edifici per climatizzazione e acqua calda sanitaria

Prendiamo adesso in esame gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

Anche per questo tipo di interventi sono stati modificati i tetti di spesa. In particolare adesso sono previsti i seguenti:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari,

La detrazione è inoltre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti

Anche in questo caso, le modifiche Ecobonus 110% prevedono un cambiamento dei tetti di spesa. La detrazione infatti verrà calcolata sulla base di un ammontare complessivo delle spese non superiore ai 30.000 euro.

Come nel caso precedente, la detrazione verrà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Modifiche Ecobonus 110 % che riguardano gli altri interventi di efficienza energetica

Il DL Rilancio prevedeva che gli Ecobonus 110% venissero applicati anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a patto che venissero realizzati insieme ad uno degli interventi trainanti di cui sopra.

A questo proposito una delle modifiche Ecobonus 110 % più importanti è la seguente.

Se l’edificio in cui si effettuano questo tipo di lavori è soggetto a dei vincoli culturali o paesaggistici, oppure se gli interventi trainanti sono vietati dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali allora si può comunque usufruire della detrazione senza realizzare un intervento trainante.

Sostituzione infissi ed impianti di climatizzazione invernale

Dopo le modifiche Ecobonus 110 % la detrazione per questo tipo di interventi è stata ridotta al 50% del totale delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018. Le spese prese in considerazione sono quelle relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Sono invece esclusi tutti gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

La detrazione si applica nella misura del 65% invece per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A.

Questo però deve essere contestuale all’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

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In questi giorni le modifiche si susseguono rapidamente e fluidamente, pertanto è importante non perdersi mai niente e rimanere aggiornati.

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