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Banche e cessione del credito di imposta: come si stanno organizzando per gli Ecobonus?

Alla scoperta di come le banche si stanno organizzando per acquistare il credito di imposta derivante dagli Ecobonus 110%

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Degli Ecobonus 110% abbiamo già parlato approfonditamente all’interno di questo blog, pertanto andiamo subito al sodo con una domanda diretta. Una domanda di cui stai aspettando la risposta prima di iniziare le pratiche relative all’inizio dei lavori di efficientamento energetico come ad esempio all’installazione di impianti fotovoltaici.

“Se i costi della ristrutturazione vengono rimborsati dal Fisco, quelli per pagare le fatture di chi fa i lavori chi li fornisce?”

Semplice: saranno le banche ad acquisire il credito di imposta delle imprese che faranno i lavori di efficientamento energetico.

In questi giorni infatti il quadro riguardante le banche e la cessione del credito prevista dal DL Rilancio che ha introdotto gli Ecobonus al 110% è stato ulteriormente definito. Dopo i decreti e le circolari che hanno delineato le modalità per effettuare la cessione del credito relativo ai lavori di  efficientamento energetico ora è anche possibile andare allo sportello per avviare le operazioni.

Abbiamo cercato quindi di fare un po’ il punto della situazione insieme ai nostri esperti su come si stanno preparando le banche in relazione alla cessione del credito. Se infatti Unicredit ha presentato la sua linea di prodotti specifici per le imprese e i contribuenti è solo questione di giorni affinché tutte le altre principali aziende di credito renderanno note le caratteristiche della loro offerta.

Pronto quindi a scoprire il contenuto di questo articolo sulle banche ed il credito di imposta? Allora prosegui nella lettura!

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Banche e cessione del credito: chi vi rientra e come funziona?

Prima di proseguire nella nostra disamina delle proposte delle banche per acquisire il credito di imposta cerchiamo di spiegare brevemente come funziona secondo gli Ecobonus 110%.

La cessione del credito può avvenire in due modi:

  1. sotto forma di sconto sulla fattura dell’impresa in modo che questa, a sua volta, possa utilizzare il credito fiscale o girarlo a un terzo;
  2. sotto forma di cessione del credito da parte del condominio o del contribuente a una banca, a una società finanziaria o anche a un terzo.

Le due opzioni sono possibili per i tutti lavori che rientrano in cinque tipologie di agevolazioni:

  1. ristrutturazione,
  2. eco bonus,
  3. bonus facciate,
  4. super eco bonus,
  5. sisma bonus.

Tuttavia si tratta di un’ opportunità  che è particolarmente interessante per i lavori che rientrano nelle due ultime tipologie. Questo perché fino al 31 dicembre 2021 il rimborso fiscale è del 110% detraibile in cinque anni sulle spese che rispettino le norme del cosiddetto DL Rilancio.

La proposta di Unicredit

La prima banca ad aver messo a punto delle proposte ad hoc per acquisire il credito di imposta è stata Unicredit. Qui di seguito cerchiamo di spiegare brevemente come funziona la cessione del credito sia per il contribuente sia per l’Impresa che effettua i lavori.

Come funziona la cessione del credito con Unicredit per il contribuente

Ipotizziamo che un condominio debba effettuare lavori di efficientamento energetico agevolabili con il super eco bonus per un totale di 600mila euro. Ipotizziamo anche che l’immobile del contribuente possegga 40 millesimi di proprietà e che quindi i costi a suo carico siano di 24 mila euro.

Se il contribuente sceglie di usufruire in proprio del credito avrà diritto a ricevere sotto forma di detrazione Irpef 26.400 euro spalmati in cinque rate da 5.280 euro. Se invece l’operazione viene avviata entro il prossimo 30 settembre la banca acquisterà il credito a 102 euro ogni 110. In pratica la cessione verrà remunerata subito 24.480 euro.

La legge prevede che la cessione possa essere compiuta in un massimo di tre step ad avanzamento lavori: la prima quando si sia giunti almeno al 30%, la seconda ad almeno il 60%, la terza al saldo e analogamente. Per il periodo che intercorre tra il pagamento delle fatture all’impresa e la cessione del credito è possibile ottenere un finanziamento ponte al 2,75%.

La cessione alla banca può essere deliberata anche da un condominio ma non c’è nessun obbligo per il singolo condòmino di aderirvi. L’amministratore effettuerà il riparto millesimale delle spese e cederà al soggetto identificato dalla delibera le quote dei condòmini interessati, ognuno degli altri può scegliere se tenersi il credito o caderlo a un soggetto diverso da quello della delibera.

Banche e cessione del credito: come funziona la cessione del credito con Unicredit per le imprese che effettuano i lavori

In questo caso l’impresa riceverà (condizioni sempre valide fino al prossimo 30 settembre) 100 euro ogni 110 di credito. Il finanziamento ponte necessario per coprire i costi da sostenere prima del pagamento delle fatture da parte del committente e prima della cessione del credito è a tasso fisso massimo del 6,4%.

Gli altri lavori che beneficiano della cessione del credito

Come dicevamo sopra la cessione può avvenire anche per gli altri lavori che il Fisco tratta meno generosamente. Il bonus ristrutturazione infatti è del 50%, l’ecobonus normale arriva fino al 75% e il bonus facciate al 90%.  Inoltre queste agevolazioni sono spalmate su dieci anni e non su cinque.

Per questi bonus l’offerta Unicredit è di 78 euro per ogni 100 di credito fiscale. Infine, per chi preferisse tenersi il credito e farsi finanziare i lavori la banca offre sia prestiti personali senza garanzia ipotecaria sia mutui.

Banche e cessione del credito: le altre banche stanno per comunicare le loro proposte!

Entro la fine del mese arriveranno anche le proposte delle altre banche per quanto riguarda la cessione del credito prevista dagli Ecobonus.

A mancare sono i dettagli operativi, ma le proposte a grandi linee sono già note, cerchiamo quindi di riassumere brevemente cosa le banche si stanno preparando ad offrire qui di seguito:

  • Intesa Sanpaolo sta per definire i dettagli della sua offerta. A giugno il gruppo ha già lanciato un mutuo “green” a tassi molto competitivi che in alcuni casi potrebbe anche essere più conveniente della cessione del credito prevista dagli Ecobonus. Inoltre Intesa ha avviato il servizio Energy Check in collaborazione con Casaclima, grazie al quale è possibile valutare le prestazioni energetiche del proprio immobile e le potenzialità di risparmio. Un costo che è possibile far rientrare tra quelli agevolabili dal bonus.
  • Crédit Agricole ha pronto un pacchetto di misure sia per la cessione del credito sia per il finanziamento dei lavori a privati, condomini e imprese edili. Questo pacchetto di misure andrà ad aggiungersi a un plafond da 10 miliardi di euro per imprese e famiglie varato prima dell’estate.
  • BNL a giorni proporrà una linea di prodotti molto simile a quella che abbiamo già descritto per Unicredit. Per quanto riguarda i costi Bnl ci tiene a specificare che per quanto riguarda i privati: “in ogni caso non dovrebbero superare il 10% dell’importo dei lavori, consentendo quindi di restituire l’intera spesa sostenuta per migliorare le prestazioni della casa o del condominio”.

Conclusioni

Unicredit, BNL, Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole hanno solo aperto la lista delle banche che si stanno adeguando alla cessione del credito prevista negli Ecobonus 110%.

A questo punto quindi è ragionevole supporre che anche altri istituti bancari si stiano preparando per entrare sul mercato della cessione del credito. Il che è un bene: più banche introdurranno prodotti relativi alla cessione del credito, più sarà alta la concorrenza, più quindi privati ed imprese avranno da guadagnarci.

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Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti

Ecobonus 110: ruderi, unita collabenti ed edifici crollati ne possono usufruire?

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Gli Ecobonus 110 % sono ormai realtà ed in molti si stanno muovendo per fare in modo di effettuare gli interventi di efficientamento energetico in modo da rientrare in questi incentivi. Ultimamente infatti non sono poche le persone che si stanno informando per installare impianti fotovoltaici o realizzare cappotti termici ecc.

Si tratta infatti di incentivi davvero convenienti e che, almeno potenzialmente, possono riguardare moltissimi edifici. Se infatti esaminiamo alcuni dati emerge che gli edifici ad uso residenziale in Italia sono circa 13 milioni, con oltre 31 milioni di abitazioni. Di questi circa il 77% risale a prima degli anni ’80. Inoltre, solamente un terzo degli edifici di cui abbiamo appena parlato è in ottimo stato di conservazione.

Questo significa che la gran parte di questi edifici, per raggiungere e mantenere le temperature desiderate all’interno dell’abitazione, ha bisogno di un quantitativo enorme di energia. In poche parole, la gran parte degli edifici di cui abbiamo parlato può rientrare negli Ecobonus 110%! 

Tuttavia la maggior parte degli edifici non significa tutti. Infatti una parte del patrimonio esistente rimarrà escluso. Ad esempio, in quest’ottica, come devono essere considerati i moltissimi edifici in rovina e gli immobili che devono essere ripristinati in tutto o in parte, a causa dell’avanzato stato di degrado? In sostanza quindi sono validi gli Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti?

Ebbene, a meno di successive ed ulteriori integrazioni, sembrerebbe proprio gli Ecobonus 110 % per ruderi, edifici crollati e unità collabenti non saranno disponibili!

Ma come mai? Abbiamo chiesto il parere ai nostri esperti ed abbiamo cercato di riassumerlo qui di seguito.

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Ecobonus 110: le intenzioni del legislatore

Prima di proseguire, cercando di spiegarti come mai ruderi, edifici crollati e unità collabenti non rientrino negli Ecobonus 110 % è importante fare una serie di premesse e precisazioni.

  1. Come oramai saprete, il Decreto Rilancio D.L. 34/2020 ha individuato due interventi “trainanti”.
  2. Possiamo quindi dedurre che lo scopo del legislatore è quello di consentire la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici esistenti.
  3. Per perseguire l’obiettivo sono quindi state previste esclusioni e condizioni speciali per accedere al Superbonus.

Ecobonus 110% per ruderi, immobili in rovina e unità collabenti cosa dice il testo della legge

La categoria degli interventi già ammessi agli Ecobonus è molto ampia, mentre quella ammessa al superbonus 110% è assai più ristretta perché assoggettata a diverse condizioni da rispettare congiuntamente.

L’art. 119 comma 3 del D.L. 34/2020 prescrive una condizione essenziale per tutte e tre le tipologie di intervento rientranti negli Ecobonus 110%. In particolare riportiamo il testo:

“il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Ecobonus 110% per ruderi, immobili in rovina spiegato semplice

Tranquilli lo sappiamo. Leggere il testo della legge così come è stata scritta non è affatto semplice. Per questo abbiamo cercato di spiegare qui di seguito in maniera semplice come gli ecobonus 110 % per ruderi ed immobili in rovina non siano validi.

Dal testo che abbiamo riportato qui sopra emergono due particolari fondamentali, i seguenti:

  1. Per usufruire degli Ecobonus è necessario il cosiddetto Salto energetico di due classi, mediante APE prodotta ante e post opera;
  2. Inoltre possiamo individuare come il testo specifichi che sia possibili l’ammissione dell’intervento di sola demolizione e ricostruzione. Non si parla quindi di tutta la intera categoria di ristrutturazione edilizia prevista dallo stesso art. 3 comma 1 lettera D del DPR 380/01. Ciò comporta che gli interventi di ripristino degli edifici non vi siano ricompresi nel SuperBonus,

A questo punto fermiamoci un attimo a riflettere. Ameno due domande dovrebbero sorgere spontanee a questo punto:

  1. come è possibile produrre un APE prima dei lavori per edifici ai quali mancano porzioni di tamponature esterne e tetti?
  2. come è possibile produrre un APE prima dei lavori per edifici quando questi sono praticamente a cielo aperto/sventrati per prolungato abbandono?

Fare un APE “presunta” o nominale infatti non è possibile per gli edifici in queste condizioni: farlo significherebbe compromettere la possibilità di rientrare negli Ecobonus 110 % per ruderi ed edifici in rovina.

SismaBonus 110 e la demolizione con ricostruzione.

Col Sismabonus invece è possibile migliorare e adeguare le strutture degli edifici, arrivando anche a ricomprendere la demolizione e ricostruzione. La normativa inerente è il D.L. 63/2013 articolo 16, che col tempo è stata modificata tramite aggiunte di ulteriori commi al suo interno, fino a diventare davvero “generosa”.

Nonostante il sismabonus non disponga espressamente la categoria di intervento di demolizione e ricostruzione, sembrerebbe emergere lo scopo di ristrutturare gli edifici esistenti. Per edifici esistenti si intendono quelli che hanno (ancora) una struttura integra, sulla quale intervenire per migliorare le prestazioni, tramite le opportune opere.

Ma fino a che punto deve essere “esistente” l’edificio, oppure è possibile estendere il Sismabonus al ripristino di edifici esistenti o le famose “unità collabenti” ?

Da quanto si può leggere nella Guida Fiscale del Sismabonus si può stabilire due cose:

  • La demolizione e ricostruzione è ammessa nel Sismabonus; ovviamente è sottinteso che si parli di edifici esistenti, altrimenti si deve parlare di contestuale ripristino parziale o integrale dell’edificio.
  • Nel caso di Ripristino totale o parziale di edifici, né il legislatore né la normativa di riferimento precisano la materia, ma rinviano espressamente all’intero articolo 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 380/01. Tuttavia rimane un problema di fondo, che sembra ripetere lo stesso ragionamento che abbiamo riportato prima riguardante l’APE ante opera impossibile da dimostrare. Infatti come quantificare in maniera oggettiva il miglioramento antisismico di una costruzione che, di fatto, non esiste più perché rovinata a terra?

Conclusioni sugli Ecobonus 110 % per ruderi

Possiamo quindi riassumere il ragionamento fatto fino a questo punto sugli Ecobonus 110 % per ruderi così:

Per quanto riguarda le demolizioni e ricostruzioni c’è sicuramente un margine di ingresso più ampio per rientrare sia negli Ecobonus 110 % che nel Sismabonus.

Tuttavia il ripristino di edifici rovinati o unità collabenti difficilmente può rientrare nelle misure previste da queste agevolazioni fiscali. Questo sostanzialmente perché diventa pressoché impossibile dimostrare le oggettive caratteristiche strutturali ed energetiche di un edificio che non esiste più, né in tutto né in parte. 

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Quali sono gli interventi “trainanti” e interventi “trainati”?

Quali sono gli interventi trainanti e trainati previsti dal Superbonus 110%?

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Le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% sono finalmente uscite. Finalmente quindi possiamo prendere in esame in maniera approfondita tutti gli aspetti di queste importanti misure a sostegno dell’economia.

Come abbiamo già fatto nei giorni scorsi, anche oggi cerchiamo di andare a fondo su di un aspetto in particolare del DL Rilancio, lo stesso in cui è contenuta la misura del Superbonus 110%. Se ci segui da un po’, avrai capito che le spese che potranno accedere agli ecobonus riguardano due principali categorie di interventi: gli interventi trainanti e trainati.

Abbiamo già brevemente accennato a queste due tipologie di interventi, ma ci rendiamo conto che il concetto di interventi trainanti e trainati non è affatto semplice da comprendere.

Per questo, abbiamo chiesto ai nostri esperti, i quali si sono basati rigorosamente sulle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate appena rilasciate, di spiegare meglio in cosa consistono sia gli interventi trainanti che quelli trainati. Inoltre abbiamo anche cercato di redigere un elenco di questa tipologia di lavori cercando anche di individuare i limiti di spesa agevolabili.

Per scoprirlo prosegui nella lettura!

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Interventi trainanti e trainati: le intenzioni del legislatore

Prima di prendere in esame sia gli interventi trainanti che quelli trainati cerchiamo di fare una breve introduzione cercando di spiegare quelle che sono le intenzioni del legislatore.

Quest’ultimo ha infatti cercato di ampliare la platea dei lavori di efficientamento energetico il più possibile. Dal momento che però è necessario aumentare la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi energetiche, è necessario affrontare, almeno nella maggior parte dei casi, più in intervento.

E’ in quest’ottica quindi che si è introdotta la definizione di interventi trainanti e trainati. Questa differenza sostanzialmente sta ad indicare gli interventi di efficientamento energetico più importanti, e quelli meno impegnativi ma che per poter usufruire delle detrazioni fiscali devono essere svolti congiuntamente ai primi.

Nell’idea del legislatore, gli interventi più importanti dovrebbero fare da traino (ecco perché trainanti) a quelli di minore entità. Questo perché un intervento trainante da solo potrebbe non essere sufficiente a rientrare negli Ecobonus 110%. Ecco quindi che potrebbe essere necessario sostenere anche un altro tipo di intervento in concomitanza con quello trainante: un intervento che quindi è a tutti gli effetti “trainato” da quello principale.

Quali sono gli interventi trainanti e quelli trainati? Scoprilo qui di seguito!

Quali sono gli interventi trainanti agevolabili dal Superbonus 110%?

Nel descrivere opportunamente gli interventi trainati e quelli trainanti abbiamo come prima cosa fatto il punto su quali sono gli interventi trainanti.

Qui di seguito trovi un elenco approfondito con i limiti di spesa previsti.

1. Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Cappotto termico per migliorare classe energetica - interventi trainanti e trainatiCome scritto nelle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate “Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato.”.

Queste superfici devono essere rivolte verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno. Inoltre devono interessare l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare che sia funzionalmente indipendente e devono avere un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Ovviamente i materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente

Limiti di spesa per gli interventi di isolamento termico: 

Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.

2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici

sostituzione impianto climatizzazione - intervento trainante

Questi interventi prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili ed alla produzione di acqua calda sanitaria. Questi impianti devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE);
  • generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione,
  • sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento;
  • collettori solari.

La detrazione, inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente.

I limiti di spesa per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione

Questo tipo di interventi, per rientrare negli Ecobonus 110%  prevede un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

3. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti. Questo significa che queste unità immobiliari devono disporre di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Questi interventi in sostanza sono gli stessi di quelli agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle.

Limite di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare. Inoltre spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Gli interventi trainati previsti dal superbonus 110%

Come precedentemente specificato, il Superbonus spetta anche per le spese che vengono sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali sopraelencati.

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico qualora assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Proseguendo la nostra disamina degli interventi trainati e trainanti che danno accesso agli Ecobonus 110% ecco la lista degli interventi di efficientamento energetico “trainati”.

1. Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo

Interventi trainanti e trainati:Fotovoltaico con batterie di accumulo

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti che danno diritto al Superbonus di cui sopra.
  • cessione in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito.
Limiti di spesa e normativi

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.

Tuttavia il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica

In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 Kw il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

2. Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente ad un intervento trainante di cui sopra che da diritto al Superbonus, la detrazione prevista calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a euro 3.000, è elevata al 110%.

Conclusione

In questo articolo abbiamo cercato di approfondire, pur senza troppi tecnicismi, quelli che sono gli interventi trainanti e trainati previsti dal Superbonus 110%. Nonostante ciò siamo consapevoli del fatto che si tratta di un argomento delicato e complesso e che pertanto potresti avere ulteriori domande e/o chiarimenti a riguardo.

Nei prossimi giorni usciranno ulteriori approfondimenti a riguardo che andranno a chiari ulteriori aspetti di questi Ecobonus, perciò non preoccuparti.

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Quali sono i requisiti di accesso al superbonus 110 % degli interventi ammessi?

Alla scoperta dei requisiti di accesso al superbonus 110 %

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Oramai l’avrai capito. L’occasione che gli Ecobonus 110 % rappresentano è davvero ghiotta un po’ per tutti. Ricevere una detrazione fiscale di un importo addirittura maggiore della spesa che si è sostenuta è fantastico!

Siamo consapevoli quindi che questa misura inserita nel DL Rilancio è davvero vantaggiosa per molti di voi che non aspettavano altro che per effettuare interventi di efficientamento energetico. Ed una misura così vantaggiosa che siamo convinti possa dare veramente una svolta Green all’economia italiana migliorandone sostanzialmente la sostenibilità.

Tuttavia, come in tutte le cose, a causa degli enormi vantaggi che questa misura comporta sarà necessario prestare molta attenzione per evitare tentativi di frode per poter rientrare negli ecobonus. Per questo motivo la misura approvata dal parlamento contiene dei precisi requisiti di accesso al superbonus 110%. Requisiti che dovranno essere rispettati rigidamente per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste.

Ecco perché abbiamo cercato insieme ai nostri esperti di fare il punto su questi requisiti di accesso al superbonus 110 % basandoci sulle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ovviamente l’argomento degli Ecobonus 110% non si può esaurire con questo approfondimento. Nei prossimi giorni infatti scriveremo ulteriori articoli per approfondire tutti gli altri aspetti, oltre ai requisiti di accesso al superbonus 110 %.

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I requisiti di accesso al superbonus 110%

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono rispettare i seguenti 2 requisiti:

  • rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico.
  • assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Questo è valido per tutti gli interventi di efficientamento energetico eseguiti anche congiuntamente, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo. Se non sarà possibile rispettare quest’ultimo requisito per accedere al superbonus 110 % in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, andrà comunque dimostrato il conseguimento della classe energetica più alta.

Attestato di Prestazione Energetica

Abbiamo quindi appena individuato i requisiti di accesso al superbonus 110 % di cui il più importante è appunto il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Ma come si fa ad attestare questa avvenuta miglioria?

Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Saranno necessarie due A.P.E. quindi: una rilasciata prima dell’intervento (ante) ed una dopo l’intervento (post). Questa verrà rilasciata da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Ulteriori requisiti di accesso al superbonus 110

Accanto ai requisiti di cui abbiamo parlato ora, ovviamente si può accedere agli incentivi se l’intervento sostenuto rispetta i limiti stabiliti per il tipo di intervento effettuato.

In sostanza quindi per tutti i seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
  • interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei due precedenti interventi.

Ovviamente si tratta di interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari. Questo è valido anche per gli interventi eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i controlli necessari affinché venga assicurato il rispetto dei requisiti di accesso al Superbonus 110 %.

Nelle linee guida infatti si può leggere: “Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi previsti in questi casi.”

Per quanto riguarda i fornitore ed i soggetti cessionari invece viene stabilito che essi: “…rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.”

Conclusioni

A questo punto dovrebbero essere chiari i requisiti da rispettare per poter accedere agli incentivi degli Ecobonus 110 % anche se ovviamente l’argomento Superbonus 110% non termina qui!

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Chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110%? Ecco la lista completa

Chiariamo meglio chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 % grazie alle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate

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Ebbene si! Le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per gli Ecobonus 110 sono state finalmente pubblicate.

A questo punto quindi possiamo se non altro provare dare una risposta più chiara a quelli che sono dubbi e perplessità riguardanti gli Ecobonus. D’altronde noi di Valore Energia operiamo proprio in questo settore, e quindi è nostro interesse cercare di fornire quante più informazioni possibile a chi è interessato su queste importanti detrazioni fiscali.

In particolare in questo approfondimento cerchiamo di analizzare e capire per bene chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 basandoci proprio sul testo delle linee guida.

Ovviamente le Linee Guida non riguardano solo i beneficiari, ma sono una vera e propria guida che riguarda tutti gli aspetti degli ecobonus. Nei prossimi giorni usciranno quindi all’interno di questo blog ulteriori approfondimenti a riguardo che non saranno incentrati solamente sui beneficiari degli Ecobonus 110%.

Pertanto ti consigliamo di rimanere aggiornato iscrivendoti alla nostra newsletter cliccando qui!

Per scoprire chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 % invece prosegui nella lettura

I beneficiari degli Ecobonus 110 %

Chi può usufruire degli Ecobonus 110%? I soggetti beneficiari sono diversi.

Li abbiamo raccolti nell’elenco che trovi qui di seguito:

  1. i condomìni;
  2. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  3. gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti,
  4. istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  5. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  6. le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  7. le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Ulteriori precisazioni

Come abbiamo avuto modo di constatare quindi la lista dei beneficiari degli Ecobonus 110 è davvero ampia e consistente. Tuttavia, non basta essere in questa lista per usufruire del superbonus automaticamente ma è necessario fare ulteriori precisazioni.

La detrazione fiscale infatti può spettare solamente ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile che sarà soggetto all’intervento. Inoltre, al momento di avvio dei lavori, o quello in cui si sostengono le spese qualora fosse precedente all’avvio degli stessi, il soggetto committente dei lavori dovrà essere in possesso di un titolo idoneo a poter rientrare negli ecobonus. In sostanza, chi vuole effettuare questo tipo di interventi, specie quando non è il proprietario dell’immobile, deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

Per quanto riguarda i titolari di reddito d’impresa o professionale invece è più difficile accedere agli Ecobonus 110%. Questi infatti possono rientrare fra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Conclusioni

Se sei arrivato fino a questo punto della lettura quindi avrai sicuramente capito chi sono i beneficiari degli Ecobonus 110 % e magari aver scoperto che puoi rientrarci anche tu!

Tuttavia questo però potrebbe non essere sufficiente a farti usufruire della detrazione. Pertanto il nostro consiglio è quello di rimanere aggiornato, magari iscrivendoti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Come funziona la detrazione fiscale 110 %?

Gli Ecobonus 110% sono realtà. Scopriamo insieme come funziona le detrazione fiscale 110 %!

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La detrazione fiscale 110 % contenuta nel DL Rilancio è finalmente realtà! Da alcuni giorni a questa parte è infatti possibile usufruire della detrazione per gli interventi sull’efficientamento energetico.

Questa misura di sostegno all’economia rappresenta senza dubbio una rivoluzione per tutto il mondo dell’edilizia oltre che per il settore dell’efficientamento energetico. Una misura che, come nelle intenzioni del governo Conte, e come ci auguriamo anche noi di Valore Energia, può forse riuscire ad imprimere una svolta Green all’economia del nostro amato Belpaese.

Ma in cosa consiste di preciso questa particolare detrazione fiscale del 110%? Come funziona? Ora che anche le Linee guida dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili non ci sono di certo più dubbi su questo!

Cerchiamo quindi di approfondire l’argomento insieme ai nostri esperti che in questi giorni non hanno fatto altro che studiare questo nuovo documento.

Vi anticipiamo anche che in questi giorni verranno rilasciati ulteriori approfondimenti sugli Ecobonus 110%. Non perdertene nemmeno uno iscrivendoti alla nostra newsletter cliccando qui!

Qui di seguito invece cerchiamo di spiegare in maniera approfondita come funziona la detrazione fiscale 110.

Come funziona la detrazione fiscale 110 %?

Come prima cosa ci teniamo a specificare che la misura contenuta nel DL Rilancio che riguarda gli Ecobonus al 110 % è sostanzialmente una detrazione fiscale sulle imposte. Questo significa che chi ne usufruirà non riceverà alcuna somma di denaro da parte dello stato. La bella notizia è che potrà avere uno sconto o cedere completamente il credito maturato al proprio installatore o ditta appaltatrice.

In particolare, questa detrazione fiscale è riconosciuta nella misura del 110%. Questo significa che, ad esempio, a fronte di una spesa di 10.000 Euro, si avrà diritto ad una detrazione di 11.000 euro.

Il limiti sui beneficiari della detrazione 110

Potrà usufruire della detrazione fiscale 110 % la persona fisica che sostenga le spese per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Gli interventi sostenuti potranno essere avviati qualora avvengano su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La limitazione in vigore per gli interventi sostenuti per un massimo di due unità immobiliari però non è valida per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Come funziona la detrazione fiscale 110 %? I limiti temporali

Come funziona la detrazione fiscale 110 % dal punto di vista delle tempistiche? Cerchiamo di spiegarlo qui di seguito.

Innanzitutto sarà possibile, salvo casi specifici, usufruire della detrazione fiscale dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Si potrà fare riferimento a queste date indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui si riferiscono le spese sostenute. Inoltre ci teniamo a specificare ulteriormente che occorrerà fare riferimento si seguenti aspetti:

  • Alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
  • Occorre prestare attenzione anche alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

I limiti della detrazione

Per chi vuole utilizzare il credito in prima persona è importante sapere che come in tutte le detrazioni d’imposta esistono dei limiti da rispettare.  L’agevolazione del 110 % è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Quindi la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, nè essere chiesta a rimborso.

Conclusioni

Se hai letto fino a questo punto dovresti avere più chiaro come funziona la detrazione fiscale 110. Ovviamente però questo approfondimento non può essere sufficiente a chiarire ogni dubbio sugli Ecobonus 110%. L’argomento è troppo ampio per poterlo fare in così poche parole.

Ma non preoccuparti. Nei prossimi giorni usciranno infatti ulteriori approfondimenti in materia.

Se vuoi restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Che cosa è l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %?

Cosa è l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 % ? In cosa consiste? Quali sono gli interventi che ne possono usufruire? Approfondiamolo insieme

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Da diversi mesi oramai non si fa altro che parlare del DL Rilancio e degli incentivi fiscali in esso contenuti. Se sei un assiduo lettore di questo blog oppure se semplicemente interessato all’argomento, avrai sicuramente capito che in questi giorni è stata approvata l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %.

Abbiamo quindi deciso di spiegare in maniera approfondita, basandoci anche sul testo della Guida al Superbonus 110 % rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, in cosa consiste questo particolare incentivo.

Attraverso questo approfondimento cerchiamo quindi di chiarire alcuni dubbi relativi soprattutto a quali interventi possono usufruire dell’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %. Un argomento che, proprio perché siamo del settore, ci è molto caro.

Ovviamente, data la complessità dell’argomento, questo approfondimento non sarà sufficiente a rispondere a tutte le domande a riguardo degli Ecobonus contenuti nel DL Rilancio. Ma non ti lasceremo certo pieno di dubbi!

Nei prossimi giorni sarà nostra premura redarre ulteriori articoli su questo argomento. Per non perdeteli iscriviti alla nostra newsletter!

In cosa consiste l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110 %?

L’agevolazione fiscale degli ecobonus 110% non è altro che una detrazione dall’imposta lorda. Questa detrazione viene concessa quando si effettuano degli interventi per migliorare l’efficienza energetica di un edificio esistente oppure per ridurre il rischio sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, le seguenti: per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese, opportunamente documentate, e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Quali sono gli interventi per cui è prevista l’agevolazione Fiscale degli Ecobonus 110%? Interventi trainanti e trainati

Possono usufruire di queste detrazioni fiscali solo i contribuenti che effettuano uno dei due seguenti tipi di intervento: “trainante” e “trainato”. Proviamo a spiegare meglio in cosa consistono questi due tipologie di interventi qui di seguito

Per interventi “trainanti” si intendono i seguenti tipi di lavori:

  • isolamento termico delle superfici opache dell’involucro degli edifici, sia verticali, che orizzontali, che inclinate . L’intervento però dovrà riguardare una superficie maggiore dell 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
  • interventi antisismici già indicati nei precedenti sismabonus (dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).

Gli interventitrainati sono tali perché devono invece essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” che abbiamo elencato qui sopra. Rientrano in questa categoria di interventi i seguenti:

  • efficientamento energetico previsto nell’ecobonus nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione fiscale Ecobonus 110 % spetta anche per i seguenti interventi, a patto che questi vengano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi che abbiamo elencato in precedenza.

Questi interventi sono i seguenti:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Quando non si ha diritto alle agevolazioni?

Il Superbonus non spetta sempre ed a chiunque. Specie se si vogliono effettuare interventi di efficientamento energetico in edifici già appartenenti alla più alta classe energetica.

Inoltre non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  •  A1 (abitazioni signorili),
  •  A8 (ville),
  •  A9 (castelli).

Per scoprire i beneficiari invece clicca qui!

E’ possibile cumulare il superbonus 110% con altre agevolazioni?

Una prima risposta a questa domanda è breve e concisa: Si. Per tutti gli interventi che non rientrano nell’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110% rimangono applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione italiana.

Queste agevolazioni riguardano:

  • interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus (dal 50% al 85% delle spese in 10 quote annuali),
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto agli ecobonus 110% e sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi (detrazione pari al 50% delle spese da ripartire in 10 quote annuali);
  • l‘installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus (detrazione pari al 50% delle spese da ripartire in 10 quote annuali).

Inoltre, va specificato che, se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi solo di una delle precedenti agevolazioni secondo la logica: un intervento, un agevolazione.

Sempre secondo questa logica, qualora si realizzino più interventi ognuno riconducibile a diverse agevolazioni, ogni intervento potrà fruire dell’agevolazione prevista. A condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Conclusioni

Arrivato a questo punto dovresti oramai aver compreso la potenza che si cela dietro l’agevolazione fiscale degli Ecobonus 110%. Gli interventi che ne hanno diritto sono infatti moltissimi.

Ovviamente, come abbiamo già scritto in precedenza, gli approfondimenti sugli Ecobonus 110% non si esauriscono qui, ma ne sono in arrivo diversi.

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Finalmente ora è disponibile la Guida al superbonus 110% dell’Agenzia delle entrate

E’ stata appena rilasciata la Guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate, scopriamo di cosa si tratta in breve.

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Come già abbiamo avuto l’occasione di riportare fra le pagine di questo blog, il tanto atteso Decreto Rilancio è stato finalmente approvato.

Nel decreto, dettato dall’urgenza di adottare misure in materia di salute, di sostegno al lavoro e all’economia, a causa dell’emergenza Covid-19 sono state implementate delle misure a nostro avviso importantissime .Ci riferiamo in particolar modo ai tanto attesi Ecobonus 110% che dovrebbero, almeno speriamo, dare una svolta Green all’economia.

Tuttavia, come abbiamo ripetuto innumerevoli volte fino a questo momento, prima di poter capire come muoversi era necessario attendere le tanto famose Linee Guida dell’Agezia delle Entrate.

Ebbene la tanto attesa Guida al Superbonus 110% è stata finalmente resa disponibile, come tra l’altro anticipato non più tardi della scorsa settimana dal direttore dell’Agenzia.

Cerchiamo quindi di analizzarne i punti salienti in questo articolo introduttivo alle misure illustrate nella Guida al Superbonus 110%. Ti ricordiamo che puoi trovare il documento che contiene queste misure direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui.

Se vuoi approfondire questi argomenti però ti consigliamo di rimanere aggiornato ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui e compilando il form!

Guida al superbonus 110%: in cosa consiste di preciso?

Nella guida al superbonus 110% è specificato, come tra l’altro abbiamo già largamente anticipato, che l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico è adesso del 110%.

Sarà possibile usufruire di questa detrazione per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Gli interventi che vi rientreranno sono, oltre quelli di efficientamento energetico,  quelli di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove disposizioni appena approvate consentono quindi di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese ma non finiscono qui. Vanno infatti ad aggiungersi, e quindi non a sostituire, le altre norme vigenti che disciplinano le altre detrazioni dal 50 all’85 per cento delle spese spettanti per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Per questo tipo di interventi, inoltre sono attualmente riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni dell’involucro opaco o quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche. Questo avviene quando questi interventi sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.

La novità più importante del DL Rilancio: la cessione del Credito

Le due novità più importanti del DL Rilancio, contenute anche nella guida al Superbonus 110% sono le seguenti: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Viene infatti introdotta la possibilità di optare, anziché della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura. In questo caso saranno quindi i fornitori di beni o servizi quindi ad effettuare i lavori, praticamente gratis, proprio come noi di Valore Energia.

Tuttavia, le aziende hanno bisogno di fatturare per andare avanti, proprio per questo motivo lo sconto in fattura avverrà nella stragrande maggioranza dei casi in concomitanza con la cessione del credito. Il cliente quindi, facendo i lavori usufruirà dello sconto in fattura solo se cederà il credito di imposta cui ha diritto grazie agli Ecobonus 110% all’azienda, o quantomeno ad una delle imprese, che gli hanno effettuato i lavori. Una volta acquisito il credito, le aziende potranno cedere a loro volta questo credito ad altri soggetti, come ad esempio banche ed enti assicurativi.

Queste possibilità riguardano interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • restauro o recupero della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Guida superbonus 110%: gli adempimenti

Come avrai capito se hai letto fino a questo punto, questa normativa è particolarmente favorevole. Pertanto, per evitare truffe e situazioni poco chiare, sono previsti nuovi adempimenti da rispettare in aggiunta a quelli previsti di solito.

A fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto o cessione del credito il contribuente deve acquisire anche:

  1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Questo visto sarà rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
  2. la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Potranno effettuare questa asseverazione solamente i tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche ed i professionisti incaricati della progettazione strutturale e non solo. Anche i professionisti della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico potranno farlo. L’asseverazione in questione dovrà certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali ma non solo. Dovrà infatti certificare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Inoltre, sempre nella Guida al Superbonus 110% è specificato che: “l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione”.

Chi vigilerà sugli adempitmenti?

A vigilare sugli aspetti di cui abbiamo scritto qui sopra sarà l‘Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare l’ENEA effettuerà controlli, sia documentali che tramite sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni.

Qualora l’ENEA dovesse riscontrare delle incongruenze che ad ulteriori verifiche facessero decadere il diritto di usufruire di queste detrazioni, l’Agenzia delle Entrate sarà autorizzata a procedere con il recupero del credito. Un credito subirà una maggiorazione aggiungendo l’ammontare della multa e gli interessi maturati nel tempo.

Seguici per ulteriori approfondimenti

Questo approfondimento non è altro che una semplice introduzione alla Guida Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.

Nei prossimi giorni infatti non mancheremo di prendere in esame più approfonditamente anche gli altri aspetti di questa guida negli articoli di questo blog. D’altronde l’argomento è complesso e gli aspetti da tenere in considerazione sono molteplici quindi meglio spiegare bene come stanno le cose!

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Le linee Guida dell’Agenzia delle Entrate per gli Ecobonus stanno per arrivare!

Emanata la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110% che conterrà una prima illustrazione delle novità introdotte dal Decreto Rilancio. La prossima settimana si attende invece la circolare interpretativa

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Da tempo in molti si stanno informando sugli Ecobonus previsti nel DL Rilancio. Ed ogni tentativo di informarsi più approfonditamente si è probabilmente fermato nel momento in cui si dovevano consultare le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.

Ebbene non sarà più così.

Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato ieri, nel corso dell’audizione alla Camera, che oggi arriverà la Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus al 110%. Sempre nel corso dell’audizione alla Camera pressa la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il direttore, ha anche chiarito tutto il necessario per poter accedere agli incentivi ovvero le modalità  con cui sarà possibile farlo ed i termini per fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. 

In questo approfondimento abbiamo cercato di fare il punto della situazione cercando di spiegare i contenuti dell’audizione alla Camera del direttore dell’Agenzia delle Entrate sugli Ecobonus.

Prima di proseguire oltre però ci teniamo a sottolineare che sebbene queste informazioni siano essenziali necessitano ancora di un’integrazione per poter essere applicabili. Manca infatti la circolare interpretativa dell’AdE, come ricordato dal suo direttore. Una circolare che però dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana!

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Superbonus 110%, interventi agevolabili e beneficiari

Il direttore Ruffini, nel corso dell’audizione ha per prima cosa ricordato le caratteristiche del superbonus 110%, caratteristiche che comunque saranno contenute nella Guida dell’Agenzia delle Entrate e che possiamo riassumere così:

  • l’orizzonte temporale va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • gli interventi agevolati sono quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici;
  • i beneficiari sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Guida dell’Agenzia delle Entrate: gli interventi “trainanti”

Durante l’audizione il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha anche sottolineato come il Bonus spetti sia per gli interventi “trainanti” sia per quelli eseguiti congiuntamente a questi, che potremo anche definire “trainati”.

In particolare, nel primo tipo vengono individuati i seguenti interventi.

  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento,
  • il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti,
  • interventi antisismici.

Mentre gli interventi “trainati” sono i seguenti:

  • efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus,
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
  • installazione di impianti solari fotovoltaici.

Nella Guida dell’Agenzia dell’Entrate che verrà resa disponibile, secondo il direttore, è bene espresso anche il concetto che il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni.

Se invece si realizzano più interventi riconducibili a diversi interventi a loro volta agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione rispettando il limite di spesa previsto. Questo sarà possibile solamente a patto che le spese riferite ai diversi interventi dovranno essere distintamente contabilizzate ed inoltre devono essere rispettati gli adempimenti previsti per ogni singola detrazione.

Guida dell’Agenzia delle Entrate: tutti i dettagli

Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione

Per poter accedere a queste agevolazioni fiscali, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Qualora questo non fosse possibile devono assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.

Dato che l’agevolazione fiscale che è possibile ottenere è molto ampia e consistente, la norma ha previsto degli ulteriori adempimenti oltre a quelli ordinari. Questo perché l’obiettivo del legislatore è quello di contrastare eventuali vantaggi indebiti. Ecco quindi gli adempimenti contenuti nella Guida dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente dovrà rispettare:

  1. Il contribuente che effettuerà questi lavori dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.r Questo documento sarà rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.
  2. Chi effettua i lavori dovrà procurarsi un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute.

Ma quali sono le sanzioni previste qualora non si fosse in regola con i documenti? Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.

Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come nella Guida dell’Agenzia delle Entrate agli Ecobonus sia prevista la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Queste diverse modalità possono essere scelte in sostituzione dell’utilizzo diretto della detrazione spettante.

Ma cosa sono di preciso queste nuove modalità secondo cui è possibile usufruire delle detrazioni? Proviamo a spiegarlo qui di seguito

  • lo sconto in fattura è un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Questo importo viene quindi di fatto anticipato dal fornitore e sarà sempre quest’ultimo a recuperarlo con un credito d’imposta.
  • la cessione del credito è la possibilità di cedere il credito di imposta cui si ha diritto effettuando gli interventi previsti dall’Ecobonus 110%. Il credito di imposta in questo caso corrisponde all’ammontare della detrazione ottenuta. Inoltre è anche prevista la possibilità di cessione di questo credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura e cessione del credito

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata per i seguenti tipi di interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir),
  • efficienza energetica (articolo 14 del DL 63/2013),
  • adozione di misure antisismiche,
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Guida dell’Agenzia delle Entrate: come funziona l’ulteriore cessione del credito?

Il legislatore“, come si potrà apprendere dalla Guida dell’Agenzia delle Entrate e come ha anche riportato Ruffini “ha previsto per il fornitore e gli altri cessionari, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti”. Tuttavia le modalità ed i termini dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, non sono ancora state chiarite. Saranno infatti oggetto di un provvedimento che definirà la tipologia di intervento e il modello di comunicazione dei dati.

In questo provvedimento saranno quindi disciplinati i seguenti aspetti:

  •  le modalità e i termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
  •  il contenuto del modello di comunicazione;
  •  i termini e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito.

Inoltre, in questo provvedimento verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, sarà l’amministratore di condominio a comunicare l’opzione per lo sconto o cessione del credito all’ Agenzia delle Entrate.

I controlli

La verifica dei documenti riguardanti i presupposti che danno diritto alla detrazione sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate. Qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti per accedervi, sarà la stessa Agenzia a provvedere al recupero dell’importo della detrazione. Ovviamente questo importo sarà maggiorato di interessi e di sanzioni.

Conclusioni

Il direttore dell’Agenzia ha quindi annunciato ieri l’emanazione della Guida dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110%. Un’emanazione che prevede anche la pubblicazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale con le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente emanati.

Tuttavia ancora non è stato pubblicato nulla, probabilmente dovremo attendere dei tempi tecnici e quindi questa sezione sarà pubblicata la prossima settimana. Inoltre, sempre per la prossima settimana è attesa anche la famosa circolare interpretativa sugli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

Solo quando entrambi questi passaggi saranno pubblicati potremo dire di avere a disposizione completamente le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate pertanto… non ci resta che aspettare qualche giorno!

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Pompe di calore ad alta temperatura: tutto quello che c’è da sapere

Alla scoperta delle pompe di calore ad alta temperatura. Cosa sono? A cosa servono? Quali sono i loro vantaggi?

Home » Archivi per Andrea Sepiacci Valore Energia » Pagina 12

 

Prima di parlare delle pompe di calore ad alta temperatura è necessario fare un po’ il quadro completo sulla tipologia di edifici presenti in Italia. Riteniamo che contestualizzare un po’ sia la chiave giusta per capire appieno i vantaggi e le loro potenzialità.

Gli edifici ad uso residenziale in Italia sono circa 13 milioni, con oltre 31 milioni di abitazioni. Di questi circa il 77% risale a prima degli anni ’80. Questo significa che la gran parte di questi edifici ha degli impianti di riscaldamento a radiatore che funzionano tramite caldaie a combustibile fossile. Se a questo aggiungiamo il fatto che solamente circa un terzo degli edifici è in ottimo stato di conservazione ne deriva che lo spreco energetico è enorme. Si tratta infatti per la maggior parte di edifici che per raggiungere e mantenere le temperature desiderate all’interno dell’abitazione è enorme hanno bisogno di un quantitativo enorme di energia.

Avendo dei consumi termici elevati è impossibile avere delle emissioni di fattori inquinanti ridotte. Gli impianti termici degli edifici sono infatti responsabili di una quota compresa tra il 50% e il 75% delle emissioni totali di CO2 nei mesi invernali nelle città italiane. Inoltre anche le emissioni di particolato PM10 sono consistenti.

Appare evidente quindi come l’Italia abbia bisogno di una vasta riqualificazione del patrimonio edilizio anche tramite meccanismi di sostegno, non ultimi quelli previsti dagli Ecobonus al 110% del DL Rilancio. Questo tipo di meccanismi è fondamentale per poter installare dei nuovi dispositivi, come le pompe di calore ad alta temperatura, in grado sia di ridurre il consumo energetico e quindi far risparmiare in bolletta, sia ridurre l’inquinamento nelle aree urbane.

Ma cosa sono le pompe di calore ad alta temperatura? A cosa servono? Quali sono in maniera particolare i loro vantaggi?

Qui di seguito abbiamo fatto il punto della situazione sulle pompe di calore ad alta temperatura con i nostri esperti.

Se invece sei già informato su questi argomenti e vuoi richiedere maggiori informazioni contattaci pure cliccando qui!

Cosa sono le pompe di calore ad alta temperatura?

Le pompe di calore ad alta temperatura si chiamano così perché riescono a far raggiungere all’acqua negli impianti di riscaldamento delle temperature più alte di quelle normali.

Considerando quanto abbiamo detto prima, i radiatori e caloriferi già presenti nelle abitazioni italiane sono di solito molto vecchi. Questo significa che sono realizzati con materiali superati e che non sfruttano al meglio l’energia termica. Potrebbe essere quindi necessario avere più potenza termica per alimentare un’impianto di riscaldamento. Questo non significa che una pompa di calore ad alta temperatura non genera risparmio ma semplicemente che utilizzare un prodotto a bassa temperatura non garantisce lo stesso livello di confort negli ambienti.

E’ proprio a questo che servono le pompe di calore ad alta temperatura dal momento che riescono a far arrivare l’acqua del riscaldamento anche ad una temperatura di 80°C. Inoltre, la tecnologia ha fatto passi da gigante rispetto a 40 anni fa: questo tipo di pompe di calore non solo raggiunge temperature più alte ma consuma anche di meno!

Una normale pompa di calore invece può arrivare a riscaldare l’acqua dell’impianto di riscaldamento fino ad una temperatura di 55° C quando lavora alla sua massima efficienza. Come puoi ben immaginare non è mai consigliato far lavorare al massimo della temperatura un dispositivo di questo tipo visto che la sua efficienza ne risentirebbe pesantemente.

Quando è PRATICAMENTE OBBLIGATORIO installare delle pompe di calore ad alta temperatura?

pompe di calore ad alta temperatura: tutto quello che c'è da sapereDalla nostra esperienza maturata sul campo, l’installazione di una pompa di calore ad alta temperatura risulta una scelta obbligata in questi due casi:

  1. l’impianto di riscaldamento è costituito da termosifoni in ghisa
  2. le tubazioni in rame non sono sufficientemente grandi per poter installare dei ventilconvettori

Possiamo quindi tranquillamente affermare che le case con impianti termici realizzati precedentemente agli anni 2000, nella maggior parte dei casi, richiedono questo tipo di pompe di calore.

Quando è conveniente installare una pompa di calore?

Le pompe di calore ad alta temperatura sono ideali per le installazioni in abitazioni in fase di ristrutturazione. Soprattutto per le case che non hanno a disposizione un utenza di gas domestico. Questo perché solitamente sono compatibili anche con le energie rinnovabili e quindi non richiedono l’allaccio a fonti di energia combustibile.

In particolare è molto conveniente installare una pompa di calore ad alta temperatura nei seguenti casi:

  • In presenza di un impianto fotovoltaico dove grazie alla produzione di energia pulita di almeno 1500 kW/anno il ritorno dell’investimento avviene in meno di 5 anni;
  • Nelle località in cui non arriva il gas naturale di città;
  • In località dove non è possibile avere ne’ gas naturale ne’ gas propano liquido;
  • Dove per ragioni di sicurezza non si voglia avere a che fare con un impianto gas domestico.

Quali sono i vantaggi delle pompe di calore ad alta temperatura?

I vantaggi più grandi di questo tipo di pompe di calore sono i seguenti:

  1. Duplice utilizzo: La pompa di calore ad alta temperatura è utilizzabile sia per il riscaldamento sia per l’acqua calda sanitaria.
  2. Alta resa: sono in grado di funzionare anche con una temperatura esterna di -20 °C garantendo anche in questa condizione acqua calda ad una temperatura di 80°C.
  3. Possibilità di usufruire di Ecobonus o incentivi, di particolare interesse ora che sta per essere approvato il DL Rilancio che contiene gli Ecobonus al 110%!
  4. Integrazione con i radiatori già presenti: la temperatura di mandata più alta (80°C) del dispositivo interno consente di integrare i radiatori già presenti nell’abitazione.
  5. Manutenzione ridotta se comparata a quella di una caldaia a pellet ed al termocamino funzionando in maniera praticamente autonoma.
  6. Energia rinnovabile: le pompe di calore possono sfruttare l’energia prodotta da altri impianti ad energia rinnovabile grazie all’impiego della tubazione flessibile.
  7. Ecologica: un pompa di calore ad alta temperatura, oltre ad avere un efficienza maggiore di una normale, permette di consumare di meno. Prova ad immaginare quali sarebbero i risultati in termini di riduzione dell’inquinamento se tutte le abitazioni utilizzassero questo dispositivo!
  8. Spazi ridotti: L’ unità esterna della pompa di calore può essere installata facilmente in spazi ridotti e non necessita di un locale dedicato.
  9. Silenzio: la pompa di calore ad alta temperatura è molto silenziosa.
  10. Igiene: una corretta installazione di questo dispositivo ti permetterà di ottenere acqua sempre pulita.

Se vuoi richiedere maggiori informazioni sue queste particolari pompe di calore contattaci pure cliccando qui!

Cosa è una pompa di calore ad alta temperatura? Come funziona? Quali sono i vantaggi?

Quanto costa?

Purtroppo non possiamo dare una risposta precisa ed univoca a questa domanda. Per poter rispondere a questa domanda infatti è necessario prima conoscere l’effettivo fabbisogno energetico della casa o dell’edificio in cui va installata.

Questo significa che dobbiamo anche capire se sono presenti, o di che tipologia sono alcuni elementi che contribuiscono a ridurre il consumo energetico. Ad esempio l’involucro edilizio, i serramenti, i radiatori o caloriferi, valutare l’esposizione al sole della casa, la zona geografica in cui si trova ecc… Come abbiamo già avuto modo di dire si tratta di fattori fondamentali per poter dimensionare correttamente una pompa di calore e fare in modo che sia conveniente!

Inoltre, tieni presenti tutte le varie detrazioni fiscali concesse dalla legge italiana: dal conto termico ai nuovissimi ecobonus 110% del DL Rilancio.

Grazie a queste misure, installare una pompa di calore ad alta temperatura potrebbe essere davvero conveniente!

Richiedici un preventivo

Come avrai capito se hai letto fino a questo punto, installare una pompa di calore ad alta temperatura non è solo conveniente dal punto di vista ecologico. Potrebbe essere un vero e proprio investimento economico qualora la pompa di calore fosse dimensionata per il fabbisogno energetico e qualora l’ impianto lo consentisse.

Noi di Valore Energia progettiamo e realizziamo soluzioni per il riscaldamento degli ambienti domestici e per la produzione di acqua calda sanitaria, garantendo prodotti di alta qualità.

Effettuare un intervento innovativo e importante come installare una pompa di calore ad alta temperatura con Valore Energia significa preservare l’ecosistema grazie all’utilizzo delle fonti rinnovabili ma soprattutto investire sul proprio futuro e sul proprio comfort. Ed allo stesso momento significa anche risparmiare!

Quindi cosa stai aspettando? Clicca qui per contattarci subito!

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