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Quando basta l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili?

L’Agenzia delle Entrate delle Marche precisa quando basta presentare l’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili per ottenere il superbonus 110%

Home » News   C’è molta attenzione su questo parere “regionale” sul superbonus 110% del Dipartimento delle Marche dell’agenzia delle entrate. Nel parere 910-1 infatti è contenuta la risposta ad un chiarimento chiesto dal Collegio dei geometri di Ancona riguardante il Superbonus 110%. Il parere in questione riguarda la richiesta se sia possibile oppure no usufruire del Superbonus per gli immobili sui quali siano stati effettuati precedentemente modesti lavori privi di titolo amministrativo. Se ti stai chiedendo quale sia la risposta a tale quesito, non preoccuparti perché è una risposta affermativa. Inoltre, nella risposta si afferma che basta presentare un autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili. In particolare si specifica che dovrà essere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data di inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili. Di fatto, quindi, il Superbonus 110% può essere chiesto anche per immobili sanabili e fiscalmente tollerabili. Ovviamente previa presentazione per un’autocertificazione per gli abusi edilizi sanabili indicante:
  • la data di inizio lavori;
  • la tipologia (libera) dei lavori;
  • o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2 per cento.
Per maggiori informazioni a riguardo ti consigliamo di leggere l’approfondimento che trovi cliccando qui. Abbiamo cercato di approfondire questi argomenti insieme ai nostri esperti in questo articolo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli per l’autocertificazione per abusi edilizi sanabili. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

La richiesta del Collegio dei geometri di Ancona

La richiesta di consulenza giuridica si focalizza sulla possibilità che il superbonus 110% possa essere disconosciuto in caso di esecuzione dei lavori su un immobile non in regola di opere di edilizia libera ma rientranti in quelle previste dal superbonus.  Se si devono realizzare opere di edilizia libera infatti, queste non sono soggette a delle comunicazioni preventive alle amministrazioni, ma soltanto ad asseverazioni con autodichiarazioni con data certa. In questo caso quindi, è sufficiente un’ autocertificazione abusi edilizi per beneficiare del bonus fiscale?

Abusi sanabili e abusi non sanabili

L’Agenzia delle Entrate è innanzitutto concorde nello stabilire che la verifica della necessità del conseguimento o meno degli idonei titoli edilizi non può che essere compito del contribuente. In pratica quindi sarà il contribuente a dover fornire un autocertificazione che stabilisca il possesso dei requisiti per beneficiare del Superbonus. Inoltre, viene specificato che il contribuente in questo caso può anche essere assistito da consulenti e/o tecnici. L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che le conseguenze di carattere non fiscale relative alla esecuzione di opere su immobili difformi o abusive, non riguardano la stessa Agenzia. Inoltre, eventuali nterventi abusivi che comportano la decadenza del beneficio, specie se di carattere particolarmente grave, devono essere segnalati, entro precisi termini (art. 49, comma 2 dpr 380/2001). Fermo restando quanto specificato sopra, la qualificazione degli interventi dal punto di vista edilizio ed urbanistico presuppone valutazioni di natura tecnica. Competenze che esulano da quelle possedute dal richiedente, pertanto bisognerà munirsi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (l’autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato fin’ora) in cui dovrà essere riportata:
  • La data di inizio dei lavori;
  • L’attestazione della circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • Il punto precedente dovrà essere riportanto anche nel caso in cui gli interventi che si vogliono effettuare non necessitino di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
Qualora non risultino necessarie le preventive autorizzazioni edilizie e gli interventi da attuare siano riconducibili nell’ambito dell’ “edilizia libera”, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento. Non può infatti ritenersi ostativa ai fini del riconoscimento dell’agevolazione la circostanza che per l’immobile non sia ancora concluso il procedimento relativo al condono edilizio.

Autocertificazione abusi edilizi in breve

Proviamo a semplificare quanto abbiamo scritto fino a questo momento sulla necessità di un’autocertificazione per gli abusi edilizi:
  • se l’abuso deriva solo dall’esser stato utilizzato un tipo di provvedimento diverso si può chiedere una sanatoria (da trasmettere poi all’Agenzia). In questo caso il bonus fiscale può essere richiesto perché la sanatoria ha l’effetto di impedire la decadenza dai benefici fiscali, basta quindi un autocertificazione abusi edilizi;
  • invece, se le opere abusive sono in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi (cioè si tratta di opere non sanabili), scatta la decadenza dai benefici fiscali.

Conclusioni; edilizia libera ok, altrimenti serve la conformità

In sostanza, abbiamo riassunto nei seguenti punti quanto emerge dal chiarimento del dipartimento della regione Marche dell’Agenzia delle Entrate:
  1. per gli interventi di edilizia libera si potrà usufruire del superbonus senza problemi;
  2. per gli interventi che necessitano di un titolo abilitativo ‘leggero’ si possono effettuare interventi liberi, di modesta manutenzione straordinaria. Se si chiede il Superbonus su immobili che presentino in partenza opere edilizie prive di titolo), occorre verificare se gli interventi siano di edilizia libera e se vi sia comunque conformità. Andrà quindi presentata la famosa autocertificazione abusi edilizi di cui abbiamo parlato in questo articolo;
  3. per gli abusi edilizi consistenti: si possono effettuare interventi purché sia stata chiesta una sanatoria edilizia. I lavori, in questo caso, possono iniziare (anche sfruttando il Superbonus), in attesa di ottenere la sanatoria urbanistica.
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Nuovi chiarimenti sul Superbonus 110% dall’AdE

Nuovi chiarimenti sul Superbonus da parte dell’Agenzia delle Entrate su: cumulabilità, cambio destinazione d’uso, Sal ed assicurazione

Home » News   La risposta n. 538 del 9 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul Superbonus 110%. In particolare, questi nuovi chiarimenti sul Superbonus riguardano i seguenti aspetti:
  1. cumulabilità con il bonus facciate;
  2. cambio di destinazione d’uso post interventi di riduzione del rischio sismico;
  3. Stato di avanzamento dei lavori;
  4. assicurazione da stipulare per i professionisti.
Probabilmente in molti di voi stavano aspettando simili aggiornamenti dall’Agenzia dell’Entrate prima di iniziare i lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione. Ecco quindi che abbiamo colto l’occasione al volo per approfondire meglio questi chiarimenti sul Superbonus insieme ai nostri esperti.  Se pensi che questo approfondimento ti sarà utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Quesiti al Fisco

Questi chiarimenti sul superbonus sono arrivati dopo che un contribuente, proprietario di un’unità abitativa di categoria C/2 (cascina a corte) ha dichiarato di voler ristrutturare lo stabile. L’obiettivo di questa ristrutturazione edilizia è quella di realizzare un immobile residenziale funzionalmente indipendente con accesso autonomo. Nelle intenzioni del contribuente, l’immobile, una volta ristrutturato, dovrebbe diventare la residenza del proprio nucleo familiare. Il contribuente inoltre precisa che in vista dell’avvio dei lavori ha richiesto il permesso di costruire con cambio d’uso dell’immobile a fini abitativi. Gli interventi in questione dovranno anche migliorare la classe di rischio sismico dell’edificio, pertanto ha presentato anche l’asseverazione richiesta. In aggiunta il contribuente avrebbe anche intenzione di eseguire lavori di restauro della facciata del lato nord dell’edificio, sebbene solo di decoro urbano. Fatte queste doverose premesse, l’istante pone all’AdE i seguenti quesiti:
  1. l’istante chiede se può beneficiare del Superbonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico anche con cambio di destinazione dello stesso;
  2. il soggetto chiede anche se può beneficiare del Superbonus e del bonus facciate per i lavori sulla facciata;
  3. quali sono i prezzi di riferimento per l’attestazione della congruità delle spese sostenute;
  4. come calcolare la percentuale del 30% dei predetti SAL;
  5. se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.

Chiarimenti sul Superbonus 110% da parte dell’Agenzia delle entrate

A questo punto, i chiarimenti sul Superbonus dell’Agenzia delle Entrate non si sono fatti attendere. Come dicevamo poco prima infatti, i quesiti posti dall’istante hanno trovato spiegazione nella risposta n. 538 del 9 novembre 2020 che riportiamo qui di seguito. Per maggiore chiarezza abbiamo ritenuto opportuno affrontare questi chiarimenti singolarmente, in modo da analizzare approfonditamente ogni singola risposta ai quesiti.

1 – Chiarimenti sul Superbonus e sismabonus con cambio di destinazione d’uso

Il Fisco ribadisce che gli interventi che rientrano nel sismabonus sono quelli indicati nell’art. 16-bis, del dpr 917/86 e successivamente nella circolare n. 19/2020. In questi documenti si legge che è possibile:
“fruire della detrazione in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione… purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.
I chiarimenti sul superbonus dell’Ade inoltre stabiliscono che questo principio è applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus. Pertanto l’istante può fruire della maxi detrazione per interventi di miglioramento antisismico anche con cambio di destinazione d’uso. Ovviamente sempre rispettando i requisiti di accesso e che i documenti per il cambio d’uso siano in regola.

2 – Chiarimenti sul Superbonus e bonus facciate

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dei commi 219 e 220 dell’art. 1 della legge n. 160/2019:
“la detrazione al 90% delle spese sostenute spetta per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, compresi quelli non influenti dal punto di vista termico o che non interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.”
Qualora si realizzino più interventi agevolabili nello stesso immobile, il limite massimo di spesa detraibile è costituito dalla somma degli importi per ciascuno degli interventi realizzati.  Quindi se si realizzano interventi di riduzione del rischio sismico ed interventi sulle facciate dello stesso edificio, è possibile fruire sia del Superbonus sia del bonus facciate. Tuttavia sarà necessario rispettare le seguenti condizioni: 
  • dovranno essere distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi;
  • gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione dovranno essere rispettati.

3 – Congruità delle spese sostenute

Per avere accesso alla detrazione, gli interventi devono essere asseverati da un tecnico abilitato. Tramite questa asseverazione infatti il tecnico attesterà la corrispondenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative. Inoltre, è richiesta anche un’asseverazione che attesti la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione in questione è rilasciata al termine dei lavori oppure per ogni SAL (stato avanzamento lavori). I chiarimenti sul superbonus dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei:
  • prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
  • listini ufficiali;
  • prezzari delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

4 – Come si determina il SAL del 30% dell’intervento agevolabile?

Innanzitutto è necessario specificare che gli Stati di Avanzamento dei Lavori per gli interventi ammessi al Superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Da questo è possibile dedurre che ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo. I chiarimenti sul Superbonus 110 % in merito alle modalità di determinazione del 30% dell’intervento agevolabile di ogni SAL, precisano che occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento. Quindi non non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Nel modello individuato dal decreto n. 58/2017 va riportato per ogni SAL:
  • il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto;
  • l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione.

5 – Polizza assicurativa

L’art. 119, comma 14, del decreto Rilancio stabilisce che i tecnici abilitati al rilascio di attestazioni ed asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.  Questa polizza inoltre dovrà avere un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. Il massimale in questione pertanto non potrà essere inferiore a 500.000 euro. Questo massimale è necessario al fine di poter garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata. Da questo deduciamo che il soggetto che rilascia il visto di conformità deve anche verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Comunicazioni Enea: anche per le spese non ancora pagate?

Comunicazioni Enea possibili anche per le spese relative al superbonus 110% che ancora non sono state pagate

Anche le spese non ancora pagate possono essere incluse nelle comunicazioni all’Enea necessarie per poter usufruire del superbonus 110%. Successivamente però sarà necessario verificare l’effettivo esborso ed eventualmente aggiornare tale comunicazione. In estrema sintesi è questo il chiarimento che ci è prevenuto tramite la FAQ 7.A dell’Enea stessa. D’altronde va sempre considerato che considerato che le spese agevolate con il superbonus sono quelle pagate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Pertanto è lecito chiedersi se è possibile inviare all’Enea la documentazione per dei lavori le cui spese non sono state sostenute o lo sono state solo in parte. Ma perché è necessario effettuare delle comunicazioni all’Enea per usufruire del superbonus 110%? In poche parole… cosa c’entra l’Enea con la maxi detrazione fiscale? Abbiamo ritenuto opportuno analizzare il contenuto della FAQ 7.A dell’Enea con i nostri esperti chiarendo anche quelli che sono gli aspetti di cui si occupa l’Enea. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Il ruolo dell’Enea nel Superbonus 110%

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ai fini del superbonus 110%, riviste un ruolo importante. Ad essa spetta infatti il compito di effettuare controlli, in particolare sulle asseverazioni inviate dai tecnici abilitati ai contribuenti che vogliono beneficiare del Superbonus 110%. Asseverazioni che fanno parte delle comunicazioni all’Enea di cui parlavamo prima e che avvengono tramite il portale telematico della stessa Agenzia. Tali controlli sono effettuati a campione. Inoltre possono essere svolti sia a livello documentale che in sito. Considerate le eventuali sanzioni a cui si può andare incontro, sia per i tecnici che per i contribuenti, è bene fare molta attenzione ai documenti che si inviano all’Enea. Non vorrete mica incorrervi, o dover rinunciare alle detrazioni perché non avete comunicato correttamente i documenti necessari vero?

Le asseverazioni e le comunicazioni all’Enea

Gli interventi di risparmio energetico effettuati sull’immobile residenziale devono ovviamente rispettare dei requisiti affinché si possa ottenere la detrazione prevista. Gli interventi che si intendono eseguire, devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente, (i famosi interventi trainanti e trainati) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se questo non fosse possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, dovrà essere provato il conseguimento della classe energetica più alta. Il miglioramento energetico sarà dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento. Questo certificato sarà rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. In aggiunta a quanto espresso qui sopra si fa presente che è necessaria anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consentirà di dimostrare che:
  • l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti per l’intervento;
  • le spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono congrue.
Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Ecco quindi a cosa servono le comunicazioni all’Enea per il Superbonus 110%.

Il decreto requisiti ed il decreto asseverazioni

Il Ministero dello Sviluppo economico (Mi.S.E) ha adottato due distinti decreti attuativi che vanno normare il Superbonus 110%. In particolare, il decreto requisiti tecnici individua tali requisiti per il Superbonus e il Sismabonus al 110%. Il decreto asseverazioni invece individua sia la modulistica che le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti. In quest’ultimo decreto rientrano quindi le comunicazioni all’Enea. E’ grazie a questi decreti che, dal 27 ottobre 2020 è possibile compilare e protocollare sul sito ENEA (detrazionifiscali.enea.it) le asseverazioni e i documenti previsti dall’ art. 119 legge n. 77/2020 e dal Decreto Asseverazioni del 6 agosto 2020.

Le comunicazioni all’Enea per il superbonus 110%: i pagamenti non ancora effettuati

A questo punto capirete che non è affatto scontato se i lavori per i quali non sono stati ancora effettuati i pagamenti, o solo in parte, possano rientrare fra le comunicazioni all’Enea. Come indicato dalla Risoluzione dell’ Agenzia delle entrate, n.244/2007, i 90 giorni di tempo utili dopo la fine dei lavori per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA possono partire dai seguenti momenti:
  • dal collaudo dei lavori,
  • dalla dichiarazione di conformità degli stessi,
  • dal certificato di fine dei lavori se richiesto.
Il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti dunque non sono così importanti ai fini dell’ottenimento della detrazione del 110%. Dunque, come chiarito dall’Enea (FAQ 7.A), nella documentazione delle comunicazioni all’Enea si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Questo a patto di allineare tramite apposite rettifiche, quanto effettivamente speso con quanto avevamo preventivato al momento in cui si è inviata la comunicazione telematica. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Interventi trainati e trainanti spiegati dall’Agenzia delle Entrate

La riposta n.523 del 4 novembre fornisce ulteriori chiarimenti su interventi trainati e trainanti

Home » News

Con la risposta ad un interpello, l’agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti importanti del superbonus 110% riguardanti interventi trainati e trainanti.

I chiarimenti in questione sono stati affidati alla risposta 523 del 4 novembre 2020 che non si limita solamente a fornire un quadro riassuntivo di come sia possibile accedere al superbonus. Questa riposta si focalizza su sulle modalità di accesso al superbonus effettuando interventi trainati e trainati (di cui abbiamo affrontato la definizione qui) in un immobile da radere al suolo e ricostruire ex novo.

In particolare, non si tratta di una semplice ricostruzione dell’immobile, ma di un ampiamento del numero delle unità immobiliari dell’immobile da demolire e poi riscostruire. L’istante infatti manifesta chiaramente l’intenzione di fare in modo di acquisire almeno due unità immobiliari.

La risposta dell’agenzia delle entrate su interventi trainati e trainanti è degna di nota perché chiarisce più aspetti connessi al beneficio in questione, quali:

  1. il calcolo dei limiti massimi di spesa sostenibile
  2.  viene chiarita la funzione dell’impianto di riscaldamento al momento della partenza dei lavori. 

Data la delicatezza della questione abbiamo chiesto ai nostri esperti di esaminarla approfonditamente nelle prossime righe. Perciò continua a leggere!

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La richiesta del contribuente

L’istante comunica al fisco che ha ottenuto il permesso per gli interventi di demolizione e ricostruzione di un immobile fatiscente. Inoltre aggiunge anche che al termine dei lavori che si intendono eseguire, il nuovo edificio dovrà avere 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti anziché una come il precedente. L’istante aggiunge anche che intende effettuare lavori rientranti nel sismabonus oltre che lavori di riqualificazione energetica.

Fatta presente quindi la sua situazione al fisco, l‘istante chiede se:

  1. i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento sono da considerare sull’unica unità immobiliare esistente prima dell’intervento oppure sulle due unità immobiliari indipendenti risultanti a seguito del frazionamento;
  2. per usufruire dell’agevolazione fiscale in relazione alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento (calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000) deve dimostrare comunque la presenza dell’impianto.

La risposta del fisco su interventi trainati e trainanti

Innanzitutto è doveroso specificare che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato un parere favorevole per quanto riguarda l’accesso alle detrazioni del 110 % sugli interventi trainati e trainanti che l’istante vuole effettuare. Inoltre riconosce anche la complessità di questa operazione, pertanto precisa i seguenti aspetti su interventi trainati e trainanti.

Prendiamo quindi in esame le risposte ai 2 quesiti dell’istante in maniera distinta.

La risposta al quesito n.1

Per quanto riguarda il quesito n. 1, l’agenzia comunica, che va valorizzata la situazione esistente all’inizio di interventi trainati e trainanti. Non si deve quindi fare riferimento alla situazione risultante a fine dei lavori da realizzare ai fini dell’applicazione delle detrazioni del 110%.

D’altronde questo era già stato stabilito con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Riassumendo: il limite di spesa massimo per interventi trainati e trainanti è quello dell’unità abitativa di partenza.

La risposta al quesito n.2

La risposta al secondo quesito riguarda l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale. A questo proposito l’agenzia delle Entrate evidenzia che la Circ. 24/E/2020 ha chiarito, in relazione agli interventi “trainati” di riqualificazione energetica spetta:

“a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile”.

Inoltre, il recente Decreto Agosto modifica la definizione di impianto termico (maggiori info le trovi cliccando qui). Per impianto termico infatti ora si intende un: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti. L’impianto può essere con o senza produzione di acqua calda sanitaria. In alternativa può essere destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

Tutto ciò di cui abbiamo appena parlato avviene indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Una definizione, quella di vettore energetico, che comprende eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore. Inoltre comprende anche gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici invece i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Pertanto, ai fini del Superbonus, è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

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Arriva il portale per la correzione dei dati catastali on line!

La corsa alla sanatoria degli abusi che apre allo sconto del superbonus 110 % fa scendere in campo il catasto con il nuovo portale per la correzione dei dati catastali online!

Home » News   Il rebus delle difformità edilizie che complicano le cose in materia di accesso al Superbonus 110% ha dato il là ad una corsa senza precedenti alla correzione dati catastali per richiedere la sanatoria. L’agenzia delle entrate si sta trovando infatti di fronte una mole imponente di richieste riguardanti gli abusi: sono in molti infatti a non essere in regola con il catasto. Nonostante con il decreto Agosto, il Fisco abbia stabilito che irregolarità edilizie di lievi entità non pregiudicano l’ottenimento del superbonus 110%,  le richieste di sanatoria degli abusi hanno comunque visto una notevole impennata. Per questo motivo anche il Catasto ha deciso di scendere in campo per snellire le procedure inerenti alla sanatoria degli abusi e velocizzare i tempi. E’ infatti disponibile il nuovo “contact center” dell’Agenzia delle entrate per la correzione dei dati catastali online (lo trovi cliccando qui). Abbiamo quindi ritenuto opportuno approfondire adeguatamente questi argomenti insieme ai nostri esperti, dedicando particolare attenzione allo snellimento delle procedure da parte del catasto. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo servizio per la correzione dei dati catastali online! Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

Difformità e abusi edilizi

Il tema delle difformità e abusi edilizi presenti negli appartamenti all’interno dei condomini resta un tema al centro delle domande specifiche rivolte all’Agenzia delle Entrate.

Questo essenzialmente perché è molto facile che, all’interno di uno o più abitazioni condominiali, possano essere presenti delle condizioni da sanare. Condizioni non sempre conosciute dagli stessi proprietari delle case, o quantomeno conosciute solo in parte.

La legge ha stabilito (clicca qui per approfondire) che l’abuso non blocca la possibilità di realizzare i lavori previsti nei seguenti casi:

  1. se l’irregolarità urbanistica non riguarda le parti comuni;
  2. il divario massimo consentito rispetto alle misure previste per altezze, superfici, cubature e distacchi rientra nel 2%.
Ovviamente, a rientrare nelle condizioni sopra elencate non è che una minima parte dei richiedenti del Superbonus110%. Ecco che quindi, dopo questa importante premessa, è ancora più facile capire come mai la richieste di sanatoria degli abusi sono notevolmente aumentate.

Sanatoria degli abusi: il portale per la correzione dei dati catastali online

Proseguendo nel ragionamento fatto fino a questo momento, emerge come possa essere importante creare anche un terzo portale della pubblica amministrazione, ovvero quello del catasto online. Questo portale infatti permette di snellire notevolmente le procedure di correzione dei dati catastali visto che permette via web di fare diverse cose. In particolare, il portale per la correzione dei dati catastali permette di:
  1. correggere possibili imprecisioni o errori riscontrati nei dati catastali, 
  2. ottenere i nuovi documenti una volta sanato l’abuso.
Due possibilità che di certo non possono far altro che snellire le procedure e limitare l’impatto della burocrazia nei lavori.

Il servizio online del Catasto

Oltre alla consueta procedura che prevede di rivolgersi agli uffici territoriali dell’Agenzie delle Entrate, è quindi possibile richiedere l’accesso telematico al catasto. Questo è possibile attraverso il “contact center” disponibile sul sito istituzionale dell’ AdE oppure cliccando qui. Come dicevamo poc’anzi, il servizio online è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni. Rientrano in questa tipologia gli errori sull’intestatario dell’immobile, come informazioni anagrafiche, indirizzi, codici fiscali, ma anche gli errori sui dati dell’immobile. Il web form di correzione dati catastali deve infatti essere compilato con gli identificativi catastali dell’immobile. Inoltre saranno necessari anche i seguenti estremi:
  • atto notarile di acquisto;
  • dichiarazione di successione;
  • denuncia al catasto di nuova costruzione;
  • eventuale denuncia di variazione d’uso o altro documento comprovante l’avvenuta variazione.
Il “contact center” permette di segnalare anche situazioni di incoerenza dovute ad un “fabbricato mai dichiarato. In questo caso tuttavia le segnalazioni possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia. In alternativa possono riguardare variazioni sull’immobile particolari come richieste di regolarizzazione, numero dei vani e che pertanto necessitano di tecnici professionisti.

Come funziona il portale per la correzione dati catastali?

Una volta inoltrata la richiesta di sanatoria degli abusi, il servizio invia, all’indirizzo e-mail indicato dall’utente, un messaggio di avvenuta presa in carico. Il messaggio inviato contiene il numero identificativo assegnato da utilizzare in eventuali ulteriori comunicazioni. Inoltre, se la richiesta di correzione dati catastali non rientra tra gli argomenti trattati dalla procedura telematica, il messaggio in questione contiene anche l’eventuale indicazione di recarsi presso l’ufficio del catasto competente. Un esempio di quanto appena specificato riguarda il caso di sollecito per la trattazione di atti di aggiornamento presentati e non ancora evasi o richieste generiche. Se questo approfondimento ti è stato utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

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