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Chiarimenti fiscali su visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

Alcuni chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni

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I chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% che prenderemo in esame in questo articolo sono contenuti l’interpello n. 909-765/2020 dell’Agenzia delle Entrate Dir. Emilia-Romagna. I chiarimenti in questione vertono su alcune problematiche che riguardano da vicino i professionisti tecnici.

In particolare, nell’interpello si chiedono ulteriori chiarimenti sulle parcelle di questi professionisti. Parcelle che riguardano il rilascio del visto di conformità dei CAF o dei professionisti e sulle assicurazioni professionali. Assicurazioni che, come abbiamo avuto modo di approfondire tra queste pagine (clicca qui) sono obbligatorie e che dovranno avere un massimale adeguato.

Abbiamo pertanto ritenuto opportuno approfondire insieme ai nostri esperti questi chiarimenti fiscali sul Superbonus 110% in modo da cercare di fugare ogni dubbio a riguardo.

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L’inammissibilità dell’interpello secondo l’AdE

Per prima cosa, l’Agenzia delle Entrate Dir. Emilia-Romagna stabilisce che il quesito presentato dall’istante è inammissibile. Secondo l’AdE infatti il quesito posto non presenta incertezze nella normativa approvata. Inoltre, i quesiti pervenuti sono stata ampiamente trattati dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020

Nonostante questo però, la stessa Agenzia ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti fiscali, dando alcune indicazioni di massima che riepilogano un po’ tutta la normativa. Indicazioni di massima che abbiamo ritenuto opportuno riportare in questa sede.

Chiarimenti fiscali sulle spese professionali nell’ambito del Superbonus 110%

Il decreto Rilancio prevede che possano rientrare nel superbonus del 110% le spese relative al rilascio di:

  • attestato di prestazione energetica. L’APE, come abbiamo già avuto modo di approfondire, viene richiesto per determinare il salto di classe energetica dell’edificio in virtù dei lavori effettuati nelle singole unità o nell’intero fabbricato. Per questo in realtà sono richiesti due attestati di prestazione energetica: uno prima dei lavori ed uno dopo;
  • asseverazioni dei tecnici. Le asseverazioni in questione sono necessarie per attestare l’efficacia degli interventi di efficientamento energetico o antisismici sostenuti per essere certi della congruità delle spese sostenute per gli interventi in questione;
  • visto di conformità. Questo dovrà essere rilasciato da un intermediario abilitato per poter esercitare le opzioni della cessione del credito o lo sconto in fattura. E’ importante specificare che la spesa è compresa sia nel caso in cui la cessione o lo sconto vengano effettuati alla fine dei lavori sia quando si decide per gli stati di avanzamento. Il visto non è detraibile se non viene esercitata una di queste opzioni, cioè la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

In aggiunta a quanto specificato qui sopra, l’AdE ribadisce comunque che,  per espressa previsione normativa, le spese elencate qui sopra sono detraibili nella misura del 110%. Ovviamente a patto che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e asseverazioni, oltre che quelle per le parcelle professionali  rientrino nei limiti previsti per ciascun intervento.

Chiarimenti fiscali sulle parcelle professionali e Decreto Parametri Bis

I chiarimenti fiscali dell’AdE riguardano anche le parcelle dei professionisti. In particolare, si ribadisce che queste devono essere redatte tenendo conto sia dei limiti previsti dal decreto MISE per ogni specifico intervento detraibile, sia dei valori massimi delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.

Questi ultimi limiti a cui ci siamo riferiti, riguardano in particolare gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, alla redazione dell’attestato di prestazione energetica APE nonché all’asseverazione.

Le assicurazioni professionali

Per quanto riguarda le assicurazioni professionale la stessa Agenzia delle Entrate rimanda alla propria circolare 24/E/2020, soprattutto ai  paragrafi 8.1 e 8.2 (pagine 43 e.ss). In questi paragrafi in effetti si evidenziano i seguenti punti:

  1. Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Questa polizza dovrà inoltre avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate oltre che agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Si specifica quindi che questa polizza non dovrà avere un massimale inferiore a 500.000 euro. La ratio di questa norma è quella di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;
  2. I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli andranno incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Inoltre, qualora il fatto costituisca reato, é prevista anche l’applicazione di sanzioni penali.

Conclusione

Nonostante quindi l’Agenzia delle Entrate non abbia fornito dei veri e propri chiarimenti fiscali, vista l’inammissibilità del quesito posto dall’istante, viene ricapitolata in pochi e semplici punti la normativa che regola visti di conformità, asseverazioni, parcelle e assicurazioni. In questo modo viene fornito all’istante un quadro completo di facile consultazione sulla situazione che riguarda gli aspetti precedentemente elencati.

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Cessione del credito anche per i soggetti privi di capienza fiscale?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce se i soggetti privi di capienza fiscale possono accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%

Fin dalla sua approvazione, il DL Rilancio ha suscitato molta curiosità sia da parte di soggetti privati che di addetti del settore. A suscitare questa curiosità è stato soprattutto il Superbonus 110%, una misura che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe servire soprattutto a rilanciare il settore dell’edilizia. Questo perché prevede delle agevolazioni fiscali davvero vantaggiose per gli interventi di riqualificazione energetica che si vogliono sostenere.

Agevolazioni di cui è possibile usufruire in diverse modalità, sia con la cessione del credito d’imposta che tramite lo sconto in fattura oltre che la sempre verde detrazione in dichiarazione dei redditi.

Le agevolazioni previste dal superbonus 110% sono soprattutto di natura fiscale, pertanto è ragionevole chiedersi se sia necessaria una capienza fiscale adeguata per poterne usufruire. D’altronde, già nel passato questa problematica era venuta fuori con i precedenti ecobonus già approvati. Pertanto sono in molti a chiedersi se i soggetti privi di una capienza fiscale adeguata possano accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%.

E’ proprio questo argomento che affrontano le due risposte dell’Agenzia delle Entrate (la n. 601/2020 e n. 602/2020 del 17 dicembre) e che andremo ad esaminare insieme ai nostri esperti. Pertanto continua a leggere se vuoi saperne di più!

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I quesiti posti all’agenzia delle entrate

“I soggetti privi di capienza fiscale possono comunque accedere alla cessione del credito del Superbonus 110%?”

A questa domanda, come dicevamo poc’anzi, ha provveduto a rispondere all’Agenzia delle Entrate. Anzi, il fisco ha fatto di meglio, tramite le risposte n. 601/2020 e n. 602/2020 del 17 dicembre 2020 ha risposto a queste due distinte domande:

  1. Una persona fisica residente all’estero può accedere al superbonus se è proprietaria in Italia di un’ abitazione sulla quale intende effettuare degli interventi ammessi alla agevolazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio?
  2. Un cittadino iscritto all’AIRE da 16 anni e residente in Svizzera può accedere al Superbonus 110%? Specifichiamo che il cittadino in questione è unico proprietario di un immobile unifamiliare registrato al catasto, per il quale pagare regolarmente le tasse in Italia.

Superbonus 110% e cessione del credito per i soggetti privi di capienza fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha risposto separatamente alle due istanze. In entrambe le risposte tuttavia ha ricordato che tra i destinatari ammessi alla detrazione fiscale del 110% risultano:

“le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”

Pertanto l’agevolazione:

“riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.

Ne consegue che, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il superbonus non può essere utilizzato direttamente dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Questo perché il soggetto in questione non potrebbe usufruire della detrazione corrispondente visto che l’imposta lorda sarebbe assorbita dalle detrazioni in questione oppure non è dovuta.

Tuttavia, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto delle alternative a questa possibilità. Invece dell’utilizzo diretto nella dichiarazione dei redditi della detrazione, il soggetto con insufficiente capienza fiscale può avvalersi di una delle seguenti due modalità:

  1. sconto in fattura;
  2. cessione del credito.

Ulteriori specificazioni

Nei casi presi in esame dall’AdE, l’istante non produce quindi redditi da lavoro in Italia e per questo non avrebbe una sufficiente capienza fiscale per usufruire delle detrazioni.

Tuttavia, quale proprietario di una casa in Italia, l’istante è titolare del relativo reddito fondiario. Una condizione che, assieme alla presenza ei requisiti e delle condizioni normativamente previste per accedere al Superbonus 110%, non gli preclude l’accesso alla maxi-detrazione.

L’istante può infatti beneficiare del Superbonus in una delle modalità al alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio ovvero tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta accumulato.

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Superbonus 110 fino al 2022 e modifiche

Il Superbonus 110 fino al 2022: finalmente è arrivata la proroga alla maxi detrazione con alcune modifiche.

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Negli ultimi giorni del 2020 è finalmente arrivata una notizia che stavamo aspettando da molto tempo. Un emendamento approvato alla Camera dei deputati ha prorogato il Superbonus 110 fino al 2022. La maxi-detrazione avrà quindi un’ulteriore durata di altri 2 anni!

Scusateci, ma secondo noi, questo non è affatto poco. Da tempo infatti abbiamo cercato di approfondire le tematiche riguardanti il superbonus ed abbiamo più volte sottolineato come questa sia una misura importantissima per il settore dell’edilizia. La recente pandemia infatti, i cui effetti continuano purtroppo a durare nel tempo ha costretto il governo ad intervenire in sostegno delle imprese che hanno subito ingenti perdite a causa della pandemia.

Ecco quindi che prorogare il superbonus fino al 2022 servirà a rilanciare ancora di più il settore dell’edilizia e dell’efficientamento energetico. Tra l’altro si tratta di misure dal successo assicurato, vista l’innumerevole mole di domande pervenute alle aziende del settore.

La proroga al Superbonus 110 fino al 2022 tuttavia non è arrivata da sola. Assieme ad essa infatti sono state apportate anche delle significative modifiche alla norma. Per questo abbiamo ritenuto opportuno approfondire questi argomenti insieme ai nostri esperti qui di seguito.

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Superbonus 110 fino al 2023

Dopo tanti annunci e qualche incertezza finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il Superbonus 110 sarà in vigore fino al 2022, in qualche caso addirittura fino al 2023. Questo perché, per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP) per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Inoltre è stata approvata una proroga al 31 dicembre 2022 per la detrazione fruita dai condomini che entro il 30 giugno 2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori.

Sarà pertanto possibile usufruire della maxi-detrazione del 110% per i lavori di miglioramento energetico e per l’adeguamento antisismico degli edifici contenuti nella norma per altri 2 anni circa. Fino a poco tempo fa infatti, il termine ultimo per usufruire di questi benefici era quello del 31 dicembre 2021.

L’emendamento che ha prorogato il Superbonus 110% fino al 2022 è contenuto nella nuova legge di Bilancio e avrà un costo ingente per le casse dello stato. Si prevede infatti che costerà allo stato 5 miliardi di euro. Si tratta quindi una cifra che corrisponde grossomodo ad un quarto dei 20 miliardi di sforamento che il Governo si appresta a chiedere in questi giorni. D’altronde secondo alcuni esponenti politici il superbonus 110 è la più importante misura di rilancio economico degli ultimi anni.

Tutte le modifiche al Superbonus 110%

Come abbiamo avuto modo di approfondire precedentemente, la proroga al Superbonus 110 fino al 2022 non è arrivata da sola. Sono infatti state approvate alcune misure che rifanno in maniera sostanziale il look alla maxi-detrazione. Proviamo a fare il punto su queste nuove misure che e modifiche che ne ampliano l’efficacia:

  • proroga del Superbonus 110 fino al 2022 (30 giugno);
  • la maxi-detrazione spetterà anche per gli interventi per la coibentazione del tetto;
  • è stata individuata una nuova definizione di unità immobiliari funzionalmente indipendenti;
  • la detrazione è stata approvata anche per gli edifici privi di APE;
  • il superbonus 110 spetterà anche per tutti quegli interventi per l’eliminazione della barriere architettoniche;
  • detrazione fiscale spetterà agli IACP fino al 31 dicembre 2022;
  • proroga fino del sismabonus ordinario per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio entro il 31 dicembre 2021;
  • la detrazione del 1105 spetterà anche per gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • maggiore dettaglio per i limiti di spesa relativi agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • proroga al 31 dicembre 2022 per la detrazione fruita dai condomini che entro il 30 giugno 2022 hanno completato almeno il 60% dei lavori;
  • Finalmente si potrà usufruire detrazione per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • sono state apportate modifiche al processo di approvazione degli interventi per i condomini;
  • non vigerà più l’ obbligo di polizze professionale esclusiva per le asseverazioni dei professionisti;
  • obbligo di esporre in cantiere un cartello in cui indicare: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”;
  • proroga fino al 31 dicembre 2022 per le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).

Se ti stai chiedendo cosa significano tutti questi cambiamenti non preoccuparti, perché approfondiremo queste modifiche nei prossimi articoli. Pertanto non perderteli ed scriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

Conclusioni

Oltre a quanto abbiamo riportato poco più sopra, ricordiamo che per accedere alla detrazione del 110%, sia in sconto in fattura o tramite cessione del credito, prevede che i lavori vengano pagati entro la scadenza stabilita. Non importa se i lavori siano iniziati prima oppure che finiscano dopo la data di scadenza, quello che importa è il pagamento degli stessi.

Pagamento che quindi, grazie all’approvazione della manovra dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 nel caso degli Istituti autonomi case popolari che al 31 dicembre 2022 abbiano raggiunto almeno il 60% dei lavori realizzati.

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Nasce Valore Comunity, la Comunità Energetica di Valore Energia

Valore Comunity è la Comunità Energetica di Valore Energia che ti permette di usufruire della tariffa speciale per il consumo dell’energia!

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Valore Comunity non è più solo un progetto, un’ambizione. Da oggi è realtà a tutti gli effetti!

E’ infatti ufficialmente nata da poco la comunità energetica di Valore Energia che si chiama appunto: Valore Comunity.

Valore Energia da oggi non si occupa più solo interventi di riqualificazione energetica, soprattutto quello legati al Superbonus 110%. Da oggi abbiamo creato anche la nostra comunità energetica che porterà altri vantaggi, soprattutto a chi ha già installato un impianto ad energie rinnovabili. Far parte della nostra comunità energetica ti permette di ottenere ulteriori vantaggi visto che potrai avere accesso alla tariffe incentivanti previste.

Opportunità che potrai cogliere in maniera automatica qualora decidessi di usufruire del Superbonus 110%. Se deciderai infatti di installare un impianto rivolgendosi a noi avrai la possibilità di entrare a far parte della nostra comunità energetica, con tutti i vantaggi che ne derivano. Un servizio di cui potrai usufruire gratuitamente.

Cosa aspetti ad entrare a far parte di Valore Community? Clicca qui per richiedere più informazioni!

Forse però siamo stati un po’ precipitosi nel parlarvi dei vantaggi di Valore Comunity, che avremo modo comunque di approfondire. Infatti probabilmente sarai rimasto spiazzato da quanto abbiamo appena scritto perché probabilmente non saprai nemmeno cosa sia una comunità energetica e come funziona. Ecco perché prima di parlarvi in maniera approfondita di Valore Comunity forse è meglio partire dall’inizio e spiegarvi cosa è e come funziona una comunità energetica.

Il concetto di autoconosumo collettivo

Il concetto di autoconsumo collettivo è alla base di quello di Comunità Energetica. Per autoconsumo collettivo si intende infatti l’unione di cittadini o residenti dello stesso condominio o di edifici confinanti che producono, immagazzinano e consumano l’energia rinnovabile. Quindi non solo condòmini, ma anche vicini di casa o di “attività produttiva”.

Cosa sono le comunità energetiche?

Le comunità energetiche, o comunità di energia rinnovabile (CER), sono soggetti autonomi controllati da soci o utenti che si trovano in prossimità dell’impianto di produzione di energia rinnovabile. Una comunità energetica non è altro che un’associazione di

  • Persone fisiche;
  • PMI;
  • Autorità locali;
  • Enti territoriali;
  • Amministrazioni comunali;

Tutti questi soggetti, associandosi, insieme decidono di produrre e auto-consumare l’energia che producono da fonti rinnovabili.

La nascita di questa comunità fa si che l‘insieme di utenze e di consumi, sia industriali che residenziali o comunque di attività lavorative, vengano gestite all’interno di un unico ecosistema: la Comunità Energetica appunto. E’ evidente che l’obiettivo primario di queste comunità energetiche come la nostra Valore Comunity sia quello dell’autoproduzione, un obiettivo che porterà notevoli vantaggi economici ai membri di Valore Comunity. Vantaggi Economici che, se sommati a quelli del Superbonus 110%, sono veramente importanti ed allettanti.

I vantaggi di una comunità energetica

Lo scopo primario di una Comunità Energetica è quello di fornire dei benefici a chi ne fa parte. Questi benefici sono sostanzialmente sia ambientali che economici, benefici che siamo fieri di poter offrire ai nostri clienti grazie a Valore Comunity. Vediamo qui di seguito quali sono i principali vantaggi di una Comunità Energetica:

  • Ambientali: Riduzione delle emissioni di CO2: le comunità energetiche infatti utilizzano energia prodotta da fonti rinnovabili.
  • Sociali: Autoproduzione di energia e distribuzione della stessa tra i cittadini della comunità energetica.
  • Economici: Risparmio sui costi di importazione dell’energia., Le comunità energetiche garantiscono al Paese maggiore autosufficienza energetica.
  • Risparmio in bolletta: Grazie ai fenomeni di autoproduzione e distribuzione interna di energia i membri della comunità possono godere di notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi in bolletta.

Entra a far parte di Valore Comunity ed inizia a risparmiare!

Concentriamoci adesso sui vantaggi del far parte di una Comunità Energetica che ti riguardano più da vicino. Il risparmio in bolletta. D’altronde Valore Comunity nasce proprio per questo motivo: offrire ai nostri clienti un plus davvero conveniente!

I membri della comunità energetica Valore Comunity possono infatti beneficiare di una tariffa incentivante. Una tariffa incentivante che però cambia in base alla tipologia di soggetto. All’interno di una CER infatti esistono due tipi di membri: i soggetti produttori ed i soggetti consumatori.

I soggetti produttori sono coloro che possiedono un impianto di produzione dell’Energia a Fonti Rinnovabili. Questi soggetti quindi oltre a consumare l’energia che producono, possono, specie quando il loro impianto ne produce più del loro fabbisogno, cedere l’energia prodotta in eccesso. Ecco quindi che Valore Comunity permette a questi soggetti, nostri clienti, di accedere ad una tariffa incentivante di 16 centesimi di Euro per KW/h.

L’energia prodotta in eccesso viene quindi immessa in rete all’interno della Comunità e quindi è a disposizione dei soggetti Consumatori. Questi sono dei soggetti che non hanno un impianto di produzione dell’energia da fonti rinnovabili e che quindi hanno bisogno di “acquistarla” per poterla consumare per i propri bisogni. Questi soggetti, grazie a Valore Comunity avranno accesso ad un vantaggio economico di 10 centesimi di Euro per KW/h.

Quanto abbiamo appena scritto, può sembrare complicato lo sappiamo, ma la realtà è molto più semplice del previsto ed il nostro compito è occuparci di tutto senza. E poi… conviene!

Soprattutto visto che l’alternativa sarebbe quella di cedere gratuitamente l’energia al Gestore dei Servizi Elettrici! Inoltre sarà la nostra CER a gestire ed a contabilizzare il tutto, redistribuendo in maniera equa quanto spetta ad ogni membro. Pertanto non dovrete scervellarvi in calcoli astrusi e complicati! Ci pensiamo noi!

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Arriverà la proroga del superbonus 110%

Arriverà la proroga del superbonus 110%, il grande assente della Legge di Bilancio 2021

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Arriverà la proroga del superbonus 110%; a confermarlo è il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre il ministro è intervenuto riportando questa intenzione da parte del governo. Un’intenzione che, qualora fosse tradotta in legge, andrebbe a colmare il vuoto lasciato dal superbonus 110% nella legge di bilancio 2021.

Impensabile, secondo le parole del ministro, la scadenza per il superbonus 110 a fine del prossimo anno, così come quella per il 2020 per il sismabonus. Una notizia che trova anche confortanti conferme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo stesso ministro Gualtieri che si è espresso a favore.

Ovviamente viene precisato che per realizzare questa proroga del Superbonus 110% servirà trovare le risorse necessarie. Per questo servirà avvalersi delle risorse dell’ormai famoso Recovery Fund.

Ma andiamo con ordine ed esaminiamo meglio la questione insieme ai nostri esperti. Continua a leggere per scoprire di più.

Se pensi che questo approfondimento possa esserti utile allora ti consigliamo di non perderti i prossimi ed iscriverti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’audizione alla camera del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110%

Il parere positivo del ministro Patuanelli sulla proroga del Superbonus 110% è stato espresso durante l’audizione alla camera dello scorso 24 novembre. In quest’occasione infatti il ministro ha avuto modo di intervenire sul prolungamento dei tempi per beneficiare della maxi detrazione. Maxi detrazione che spetterebbe in caso di spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica e sismica e contenuta nelle misure per il rilancio dell’edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’audizione presso cui sono state espresse queste esigenze riguardava in particolar modo il Ddl Bilancio 2021-2023. Per questo infatti si è tenuta presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Durante queste audizioni sono stati molti i senatori e gli onorevoli, e non solo loro, a sottolineare l’assenza della proroga del superbonus nel Disegno di legge sul Bilancio in esame come avremo modo di approfondire più avanti.

Le novità del superbonus 110%

L’assenza dalla legge di Bilancio 2021 della proroga del superbonus 110%, sottolineata dai senatori ed onoroveli presenti, è un’assenza pesante.

Questo perché le novità introdotte dal DL Rilancio hanno portato al 110% l’aliquota di detrazione. Si potrà beneficiare al momento di questa detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le spese che si potranno detrarre dovranno però riguardare specifici interventi di:

  • efficienza energetica,
  • miglioramento antisismico,
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • posa delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Inoltre si tratta di agevolazioni che si vanno ad aggiungere a quelle previste dagli Ecobonus e dal Sismabonus.

Particolarmente rilevante è anche la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (ne parliamo meglio qui). Due opzioni particolarmente utili, soprattutto per chi non possiede la necessaria capienza fiscale alla detrazione, oppure alle aziende che si vogliono inserire nel mercato della cessione del credito.

La necessità di allungare i tempi per il superbonus

L’attenzione sulla proroga del superbonus del 110% è cosa sentita da tutte le forze politiche in campo. Durante il dialogo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri sulla legge di bilancio 2021 le richieste della proroga sono infatti arrivate da tutte le forze politiche. Ma non solo la politica si è espressa sulla necessità di prorogare il superbonus.

Anche il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha presentato istanze in merito a questa questione, più precisamente 2, le seguenti:

  • proroga del superbonus 110% al 31 dicembre 2024;
  • Redazione di un Testo Unico per fare ordine tra le norme in materia di ecobonus e sismabonus.

Le dichiarazioni del ministro Gualtieri

A confermare, anche se con cautela, la proroga al Superbonus 110% sono quindi sia il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

In particolare il ministro Gualtieri si è espresso così:

“Sono favorevole e sono convinto che ci sarà una proroga che deve essere quantificata sui costi effettivi e anche sui dati di questo primo semestre. Siccome stiamo parlando di una misura che, come noto, è senza precedenti e senza uguali fuori dall’Italia e che ha un costo molto significativo e non disponendo l’Italia di risorse illimitate sarà sicuramente uno dei capitoli del Recovery Plan dell’Italia. L’esatta quantificazione delle risorse disponibili anche nell’equilibrio tra incentivi e investimenti più generale e la stima dei costi attuali ci consentirà di graduare al massimo possibile la proroga e sue eventuali modulazioni interne anche nel dialogo col Parlamento che spero sia proficuo”.

Proroga del superbonus 110% le dichiarazioni del ministro Patuanelli

Insieme a maggiori dettagli sulla proroga del superbonus, nel corso dell’audizione del 24 novembre scorso sono arrivati anche dei primi dati sul superbonus 110%. I dati in questione sono stati riportati dal ministro Patuanelli presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.

Da questi dati emerge che, sul portale Enea sono 5.176 gli asseverati registrati. 193 sono, invece, interventi presentati e autorizzati, con un’ammissione a detrazione di circa 14 milioni e 700 mila euro e crediti per 16 milioni e 200 mila circa nell’ambito di ecobonus e sismabonus.

Sulla proroga del Superbonus invece il ministro Patuanelli si è espresso così:

“Ritengo che non sia pensabile che la misura si fermi al 31 dicembre del 2021, occorre valutarne la compenetrazione rispetto alle risorse del Recovery e individuare quelle parti di misura da finanziare con risorse proprie dello Stato.”

D’altronde, migliorare il patrimonio immobiliare sia dal punto di vista sismico che di consumo energetico è una delle priorità per sostenere l’edilizia. Inoltre queste misure, porterebbero tre grandi vantaggi come emerge da queste parole del ministro:

“Mi sembra oggettivamente importante dare una prospettiva temporale più ampia di quella oggi prevista, che riguarda tutto il 2021 per quanto riguarda la parte legata all’ecobonus e riguarda anche i primi sei mesi del 2022 per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione sismica… una valutazione che deve tener conto delle esigenze di bilancio dello Stato, e in realtà anche dell’intersezione che c’è tra le risorse del bilancio dello Stato proprie e l’utilizzo dei fondi del Next Generation EU, in particolare del Recovery and Resilience Fund. Anche perché la gittata temporale degli stanziamenti di bilancio del superbonus, che ha una gittata più lunga rispetto alle risorse del Recovery, ci obbliga a fare un ragionamento rispetto alle risorse proprie del bilancio”.

Il ministro ha, anche sottolineato che il superbonus è una “misura shock” che impiega grandi risorse da parte dello stato. Per questo se da un lato ha evidenziato la necessità di una proroga del Superbonus 110%, dall’altro ha anche evidenziato che si tratta di una misura che non si potrà protrarre per troppo tempo.

Testo unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus

Un’altra necessità emersa nel corso di queste audizioni riguarda l’introduzione di un Testo Unico per Ecobonus, Sismabonus e Superbonus. Questa Testo Unico è stato richiesto con forza dai commercialisti per avere un quadro d’insieme regole e interpretazioni. Il ministro Patuanelli ha riconosciuto questa esigenza vi sto che la normativa, per sua stessa ammissione, è molto corposa. Ciò quindi non facilità, anzi complica, i processi di realizzazione degli interventi.

Tuttavia, ha anche preso atto dell’impossibilità di portare a termine l’idea originaria, ovvero quella di inserire il progetto del Testo Unico nella Legge di Bilancio 2021. Questo perché sarebbe stato impossibile garantire tempi di sviluppo adeguati. Secondo il ministro quindi, la strada percorribile in questo momento è quella di una legge delega. Legge di cui in molti aspettano ulteriori notizie.

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