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Stato di legittimità dell’immobile e superbonus 110%

Tutte le novità sullo stato di legittimità dell’immobile per poter accedere al superbonus 110%

Home » News   Quella del superbonus 110% è sicuramente un’ottima iniziativa messa in campo dal governo Italiano per rilanciare il settore dell’edilizia e non solo. L’aliquota di detrazione al 110 % permette infatti di sostenere interventi di riqualificazione energetica, almeno in teoria, senza sborsare un centesimo. Una tale opportunità però non può essere concessa a chiunque. Ecco quindi che sono molti i paletti che sono stati posti in sede di redazione della norma, ma anche in sede di approvazione. La conversione in legge del DL Rilancio, ha infatti visto modificare il testo di quest’ultimo da numerosi emendamenti. Il risultato di tutto questo è che l’iter per ottenere la detrazione al 110% non è affatto semplice, tutt’altro: assomiglia sempre di più ad un percorso ad ostacoli. L’ultimo ostacolo introdotto riguarda proprio lo stato di legittimità dell’immobile sul quale si vogliono effettuare gli interventi di riqualificazione energetica. Sono infatti stati approvati di recente i due decreti cardine relativi al Superbonus 110% (i decreti del MiSE Asseverazioni e Requisiti minimi). “Ma cosa è questo stato di legittimità dell’Immobile? Come si fa ad ottenerlo?” L’abbiamo chiesto ai nostri esperti e sulla base delle loro risposte abbiamo scritto questo articolo di approfondimento. Se ritieni che questa notizia possa esserti utile e vorresti ricevere altre news di questo tipo allora iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo: lo stato di legittimità dell’immobile

L’ultimo ostacolo in ordine di tempo lo troviamo nella modifica apportata dall’art. 10, comma 1, lettera d) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertita in legge l’ 11 settembre 2020. Più precisamente riguarda l’articolo 9-bis del DPR n. 380/2006 (c.d. Testo Unico Edilizia) originariamente rubricato “Documentazione amministrativa” ed oggi “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”.

Il precedente testo dell’articolo 9-bis

Nel precedente testo del Decreto Semplificazioni, l’art.9 bis era rubricato come “Documentazione amministrativa” ed era composto da un solo comma. Questo comma conteneva le indicazioni da rispettare ai fini della presentazione del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal testo unico di cui al DPR n. 380/2001. In particolare stabiliva che le amministrazioni erano tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, in possesso delle altre pubbliche amministrazioni. D’altronde le amministrazioni non possono richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di documenti, informazioni e dati fornite da altre amministrazioni pubbliche.

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 9-bis

La novità introdotta dai decreti Mise Asseverazioni e Requisiti Minimi prevede che lo stato di legittimità dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa. Ma la cosa non finisce qui! Lo stato di legittimità dell’immobile è anche disciplinato dall’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare. Entrambi questi requisiti devono poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Nuovo stato di legittimità dell’immobile

In base a quanto introdotto dalla nuova disposizione quindi, lo stato legittimo di un immobile non è dato più dal titolo abilitativo originario o dall’ultimo intervento edilizio effettuato sull’immobile alternativamente. Per stabilirlo sono necessari entrambi i precedenti titoli, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. La norma di fatto quindi introduce per la prima volta la definizione di stato legittimo. Questa definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito di dette verifiche e, di conseguenza, anche per perseguire gli abusi.

Cosa accade per gli Immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio?

Per gli immobili realizzati quando non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato di legittimità è quello che si può ricavare dalle informazioni catastali di primo impianto. Si tratta quindi di veri e propri documenti probanti:
  • riprese fotografiche,
  • estratti cartografici,
  • documenti d’archivio,
  • altri atti, pubblici o privati, di cui sia dimostrata la provenienza,
  • titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare.
Questi documenti elencati qui sopra dovranno poi essere integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Non perderti altre notizie come questa: iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui!

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Superbonus 110 per il fotovoltaico e sistemi di accumulo: il tetto raddoppia a 96.000 Euro!

L’Agenzia delle Entrate stabilisce il nuovo limite di spesa del superbonus 110 per il fotovoltaico e sistema di accumulo

Home » News

Il DL Rilancio, rappresenta senza dubbio un’ottima occasione se si vogliono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica. Non smetteremo mai di ripeterlo.

Tra questi interventi vi rientra senz’altro anche l’installazione di un impianto fotovoltaico, magari con delle batterie di accumulo dell’energia. Tuttavia, come spesso accade, il testo della legge n.77 approvata il 17 luglio scorso, ovvero della legge di conversione del DL Rilancio, non è molto chiaro sul fotovoltaico. In particolare, in molti si sono chiesti quale fosse il limite massimo della detrazione del Superbonus 110 per il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo.

Ad una prima lettura infatti, il limite per entrambi gli interventi sembrava essere quello di 48.000 euro. Il problema è che non si chiariva se questo limite si potesse applicare ad entrambi gli interventi cumulativamente oppure se fosse il totale di spesa massimo di un intervento che prevedeva sia l’installazione di un impianto fotovoltaico che di un sistema di accumulo.

E’ in questo contesto che si collocano i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che sono arrivati lo scorso 28 settembre con la risoluzione N.60/E. Chiarimenti che abbiamo cercato di esaminare insieme ai nostri esperti in questo approfondimento.

Superbonus 110 per il fotovoltaico e sistemi di accumulo: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto riportato dalla circolare N. 60/E, quanti si apprestano ad usufruire del super bonus 110 per il fotovoltaico ed i sistemi di accumulo si troveranno davanti una bellissima notizia.

L’Agenzia del Fisco italiano ha infatti chiarito che l’installazione di impianti solari fotovoltaici con il montaggio (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati fruisce di un doppio limite di spesa 48mila euro. Questo in pratica significa che tra impianto e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96mila euro.

Superbonus 110% per il fotovoltaico: come funziona?

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che tra gli interventi che ottengono la detrazione del 110% ci sono:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Questi devono essere connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48mila euro. Inoltre è previsto anche il limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Le condizioni sono le medesime degli impianti solari fatto salvo il limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Requisiti per il superbonus 110 per il fotovoltaico

Per ottenere la detrazione al 110% è necessario che:

  • l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti di efficientamento energetico. In alternativa deve essere eseguita insieme ad un intervento di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;
  • l’energia non autoconsumata in sito, o non condivisa per l’autoconsumo, deve essere ceduta obbligatoriamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) per poter beneficiare della detrazione del 110%.

Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

Con la nuova risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha fatto marcia indietro rispetto all’interpretazione data con la circolare 24/E/2020, con cui aveva affermato che il limite di spesa di 48mila euro era cumulativo. Nella precedente circolare infatti il limite era riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

Secondo l’ultima circolare, infatti l’installazione del fotovoltaico rientra nel superbonus con un limite di spesa autonomo di 48mila euro per ogni unità immobiliare.  A questo si aggiunge anche il limite di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata. Il limite che scende a 1.600 € per ogni kWh se si effettua un intervento contemporaneo di ristrutturazione.

La  novità sta nel fatto che la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al superbonus. Questi impianti di accumulo godono delle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari. E’ inoltre previsto il limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

In particolare, all’interno della risoluzione possiamo leggere: “In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n.24/E del 2020 è stato precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il predetto limite di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti”.

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Ecobonus 110 villette a schiera: requisiti e chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Ecobonus 110 e villette a schiera: ecco tutte le info che stavi cercando!

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La questione dell’ ecobonus 110 e villette a schiera è sempre stata abbastanza spinosa, tanto da costringere l’Agenzia delle Entrate a intervenire tramite un interpello per dissipare i dubbi.

La sua risposta è arrivata il 9 settembre di quest’anno, con tanto di requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire di questo superbonus, oltre agli altri dettagli e persino alcune novità.

Per scoprire di più sull’ecobonus 110 per villette a schiera prosegui nella lettura!

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I requisiti per rientrare negli ecobonus 110 % per le villette a schiera

Tra i requisiti che bisogna rispettare per poter usufruire dell’ecobonus spicca la necessità di realizzare un ingresso autonomo nella villetta. Inoltre è necessario che i lavori agevolati siano di efficientamento energetico, aumentando il livello di classificazione energetica dell’edificio di almeno due livelli. A tutto questo si aggiunge anche l’indipendenza funzionale: la villetta a schiera, quindi, non deve in alcun modo “dipendere” dal punto di vista funzionale dalle altre costruzioni.

Tutti i lavori effettuati per i quali si vorrebbe usufruire della detrazione devono fare riferimento agli articoli numero 121 e 119 del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020. Per questo non si possono finanziare tutti quei lavori che non contribuiscono in nessuna maniera al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione.

A tutto questo si aggiunge anche un altro requisito che bisognerebbe rispettare per ottenere l’ecobonus 110 villette a schiera. L’edificio in questione, difatti, dev’essere unifamiliare, ovvero essere abitato da una sola famiglia. Inoltre deve essere di proprietà della famiglia stessa e quindi a uso esclusivo.

Unità immobiliare funzionalmente indipendente: ma cosa significa?

Un’unità immobiliare funzionalmente indipendente è quella dotata di sistemi energetici autonomi, ovvero impianti per il gas più l’energia elettrica oppure l’acqua, nonché per il riscaldamento. Inoltre è importante che tali impianti siano di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera. Qualora tale requisito non venisse per qualche motivo rispettato, non si potrebbe usufruire dell’ecobonus 110 % per villette a schiera.

Ovviamente, bisogna comunque dimostrare, tramite un apposito documento, di possedere tutti gli impianti di propria proprietà e quindi di essere funzionalmente indipendenti e non aver bisogno di un supporto funzionale esterno.

Ecobonus 110 villette a schiera e Accesso autonomo dall’esterno: cosa significa?

Per spiegare la presenza dell’accesso autonomo dall’esterno l’Agenzia delle Entrate si fa aiutare dal testo del Decreto Rilancio. In particolare, il testo di questo decreto legislativo specifica che l’accesso indipendente non dev’essere comune con le altre unità immobiliari. Esso non dev’essere chiuso da un cancello, né da un portone d’ingresso che permetta di accedere all’abitazione direttamente dalla strada oppure dal giardino/cortile di proprietà esclusiva della famiglia che abita nella villetta a schiera.

Ovviamente, gli ingressi autonomi possono anche essere multipli per poter ottenere gli ecobonus 110 villette a schiera, ovvero più di uno . In questo caso solo uno degli ingressi dovrebbe rispettare tutti i requisiti specificati in modo da poter essere considerato come “autonomo” e non tutti, come invece è stato erroneamente specificato in vari casi.

Ecobonus al 110% per villette a schiera o edifici plurifamiliari: come funziona?

Fino a ora abbiamo parlato esclusivamente di tutti gli edifici monofamiliari. Tuttavia, come specificato anche dall’Agenzia delle Entrate, possono usufruire dell’ecobonus al 110% anche gli edifici plurifamiliari, che siano o meno in un’unità condominiale.

In questo tipo di edifici bisogna comunque rispettare tutti i requisiti già specificati, come accennato precedentemente. Se non si tratta di un condominio, bisogna avere delle entrante autonome per tutte le unità familiari che abitano nell’edificio. A tutto questo si aggiunge anche il rispetto dell’altro requisito: tutti gli appartamenti in cui abitano le varie unità familiari devono anche essere funzionalmente indipendenti, come è già stato chiarito prima.

Se questi requisiti non vengono rispettati, diventa impossibile accedere all’agevolazione fiscale dell’ecobonus al 110%.

Cosa fare con l’ecobonus al 110%?

Se, invece, si rispettano tutti i requisiti specificati, è possibile fruire di quest’agevolazione. Per farlo è possibile usare una delle tre formule d’utilizzo che sono state previste dal Decreto Rilancio.

  1. Innanzitutto bisogna ricordarsi della possibilità di fruire in maniera diretta della detrazione. In questo caso si devono comunque avere tutti i documenti che attestano l’effettiva esecuzione dei lavori. Inoltre, la detrazione va sempre specificata nella Dichiarazione dei Redditi, indipendentemente dal modello che si utilizza per farlo. Bisogna comunque ricordarsi che per poterne usufruire la data del pagamento per gli interventi edili eseguiti dev’essere compresa nel periodo temporale che va dal 1° luglio del 2020 fino al 31 dicembre del 2021.
  2. Lo stesso riguarda anche lo sconto in fattura che l’azienda edile può fare al cliente interessato in cambio del credito d’imposta che viene ceduto. Si tratta di una delle modalità di fruizione più interessanti attualmente, in quanto permette a tutti gli interessati di eseguire i lavori edili praticamente da zero e in modo del tutto gratuito (per l’ecobonus al 110%). Successivamente, l’azienda recupera il denaro speso per l’esecuzione degli interventi sotto la forma del credito d’imposta. Non solo: tale credito può anche essere utilizzato dall’azienda edile stessa ad altri soggetti. Grazie allo sconto in fattura, insomma, il credito d’imposta diventa di proprietà esclusiva della ditta stessa.
  3. Infine spicca anche la possibilità di effettuare la Cessione del Credito d’imposta di una somma corrispondente agli altri soggetti. In questo caso il cliente che beneficia della detrazione non deve rivolgersi all’impresa edile richiedendo lo sconto in fattura, ma paga i lavori di tasca propria. Di contro, si rivolge ad altri soggetti a cui cede il credito. Tra gli stessi spiccano gli istituti di credito e vari intermediari finanziari. Questi, a loro volta, possono eseguire una seconda cessione del credito d’imposta.

Come ottenere l’ecobonus al 110%?

Come già accennato, bisogna rispettare tutti i requisiti specificati poco prima per ottenere la detrazione. Per farlo quindi bisogna terminare i lavori nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. E quando si compila la Dichiarazione dei Redditi bisogna indicare lo svolgimento dei lavori edili direttamente nel modulo ed eventualmente, occorre anche allegare i vari documenti che testimoniano l’esecuzione.

In modo particolare si deve prestare attenzione a tutto ciò che concerne il documento che testimonia l’effettivo pagamento per i lavori svolti, poiché è il più importante. Nel caso in cui il giorno in cui eseguirai il bonifico del pagamento fosse successivo al 31 dicembre 2021, perderesti completamente il diritto a usufruire della detrazione.

Un discorso diverso vale per le aziende edili. Nel loro caso ha importanza il giorno effettivo della fine dei lavori. Per questo nel loro caso le operazioni edili sulle villette a schiera devono terminare prima del 31 dicembre 2021 e dopo il 1° luglio 2020. Loro, inoltre, devono anche essere in grado di dimostrarlo tramite un apposito documento che specifica la data di fine dei lavori.

Come funziona l’ecobonus al 110%?

Si può detrarre sempre una somma non superiore a 96 mila euro, che rappresenta il tetto massimo per le detrazioni offerte dall’ecobonus. Qualora il costo del lavoro fosse superiore, si potrebbe detrarre sempre un massimo pari a 96 mila euro.

Inoltre, la somma totale della detrazione sarà suddivisa in 5 rate di uguale valore. Per esempio, se il costo dell’opera edile fosse pari a 50 mila euro, ogni anno il contribuente avrebbe il diritto a detrarre 10.100 euro che in 5 anni farebbero un totale di 55 mila euro.

Chi può usufruire dell’ecobonus al 110%?

Possono beneficiare di questo ecobonus tutti i contribuenti italiani o stranieri, purché abbiano l’effettiva residenza in Italia e siano in grado di dimostrarlo.

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Comunicazione per la cessione del credito al Fisco: come farla?

Come si effettua la comunicazione per la cessione del Credito al Fisco?

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L’opzione relativa alla Cessione del Credito rappresenta una delle possibilità più interessanti per quanto concerne le varie detrazioni presentate dal Decreto Rilancio.

Prima di usufruirne ottenendo dei grandi vantaggi, però, occorre anche capire cosa bisogna fare per comunicare la propria volontà di Cessione del Credito al Fisco. Non ci dovrebbero essere troppi problemi nel cedere solo una parte oppure tutto il credito.

L’importante però è capire che la comunicazione al Fisco per la cessione del credito va svolta in una maniera estremamente precisa in modo da evitare tutti i possibili problemi in merito.

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La comunicazione per la cessione del credito al fisco

La comunicazione dev’essere eseguita solo per via telematica, entro le modalità e i limiti specificati all’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento numero 283847 l’8 agosto di quest’anno. Allo stesso documento è stato aggiunto anche il modello da compilare per comunicare la volontà di attivare l’opzione per la Cessione del Credito relativa agli interventi del superbonus. Ci riferiamo quindi ad interventi edili come quelli collegati al rischio sismico, agli impianti fotovoltaici, allo svolgimento dei lavori nel patrimonio edile e così via.

Non sono accettati gli altri modelli di presentazione della comunicazione ed è possibile usare un apposito servizio presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile anche usare gli altri canali telematici dell’Agenzia delle Entrare per comunicare al Fisco l’opzione relativa alla Cessione del Credito.

Possono farlo, letteralmente, tutti: non sono richieste né delle conoscenze particolari, né delle competenze specifiche. Ma bisogna stare attenti ai tempi entro i quali inviare questa comunicazione.

Quando bisogna comunicare al Fisco l’opzione per la Cessione del Credito?

È importante inviare questa comunicazione entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese. Ammettiamo quindi che se le spese siano state sostenute nell’arco che va dal 1° luglio al 31 dicembre. In questo caso bisognerebbe eseguire la comunicazione entro il 19 marzo del 2021. Qualora si inviasse la comunicazione oltre il 16 marzo, quest’ultima potrà non essere accettata e, di contro, la persona potrebbe persino incorrere in sanzioni.

Come compilare il modulo di comunicazione per la Cessione del Credito?

Come già accennato prima, per comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria volontà di cedere il credito bisogna inviarle l’apposito modulo compilato. Questo modulo si compone di varie sezioni, tra cui le principali riguardano i dati del beneficiario e i dati relativi al rappresentante del beneficiario. Si tratta comunque di due campi in cui è richiesto d’inserire dei dati generali.

Successivamente si trova il campo “Condominio”, che bisogna compilare unicamente nel caso in cui la comunicazione riguardi gli interventi edili svolti sulle parti comuni dell’edificio.

A quel punto spicca il campo Impegno alla Trasmissione Telematica: questo campo va compilato unicamente se la comunicazione avviene per mezzo di un intermediario. Infine ci sono il visto di conformità, il campo di asseverazione dell’efficienza energetica e del rischio sismico: sono le sezioni che vanno compilate unicamente dal professionista chiamato a rilasciare il visto di conformità oppure dal responsabile del CAF.

Da questo si evince la necessità di prestare la maggiore attenzione ai primi due campi. Nella prima sezione, chiamata Dati del Beneficiario, bisogna indicare il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico del soggetto che ha beneficiato della detrazione e vuole cedere il credito.

L’altra sezione è quella relativa al rappresentante del beneficiario: si tratta di un campo che va compilato unicamente se il firmatario è un individuo differente dal soggetto che richiede il trasferimento della Cessione del Credito. Infine spicca anche il campo Codice Carica: in questo spazio bisogna immettere il codice 1 (per il rappresentante legale) o il 2 (per coloro che sono i rappresentanti degli interdetti, inabilitati o minori).

Campo “Condominio”

Come già accennato, si tratta dello spazio che bisogna compilare solo se è un condominio a richiedere la Cessione del Credito. In questo caso bisogna indicare il codice fiscale del condominio (non è obbligatorio indicarlo qualora il condominio fosse minimo). In quest’ultimo caso, però, bisognerebbe compilare il campo “Condominio minimo“. Inoltre andrà inserito il numero 1 nel caso in cui questo condominio avesse un amministratore, oppure il 2 qualora non lo avesse. A tutto questo si aggiunge la necessità d’indicare il codice fiscale dell’amministratore condominiale oppure del condominio. Infine sarà necessario aggiungere la firma dell’amministratore (se c’è) e il suo indirizzo di posta elettronica.

Tutti gli altri campi sono strettamente specializzati e professionali. Pertanto devono essere compilati unicamente dagli esperti dei relativi settori e la persona che vuole cedere il credito non deve compilarlo, a meno di essere completamente sicura di tutte le relative opzioni.

Verificare che la comunicazione sia giunta

Quando si compila il modulo indicato dall’Agenzia delle Entrate e lo si invia alla stessa, teoricamente la persona non deve più compiere alcun’altra azione. Tuttavia, non è propriamente così. Bisogna infatti verificare che tale comunicazione sia effettivamente giunta a destinazione.

Per farlo basta semplicemente chiamare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della propria zona di residenza il giorno dopo aver trasmesso la comunicazione e chiarire se quest’ultima è arrivata oppure no. Fintanto che il sistema è digitale, oltre che automatico, la comunicazione arriva all’Agenzia delle Entrate arriverà praticamente sempre. Ma ci possono comunque essere degli errori nel sistema che, a loro volta, comporterebbero una serie di problemi, complicazioni e difficoltà.

Verificate sempre che la comunicazione pervenga all’Agenzia delle Entrate. Informatevi sullo stato della vostra domanda assicurandovi che abbia superato le verifiche necessarie. Meglio una verifica in più che ritrovarsi con una serie di problemi successivamente.

Nel caso in cui il documento non sia stato recapitato correttamente all’Agenzia delle Entrate, bisognerà preoccuparsi di spedirlo ex novo, come già chiarito poco prima. Fate attenzione ad evitare errori!

Cosa fare dopo l’invio della comunicazione?

Una volta che la comunicazione è stata recapitata con successo all’Agenzia delle Entrate, non resta che aspettare. Il modulo per mezzo del quale si effettua la comunicazione sarà opportunamente analizzato dagli impiegati del Fisco, che quindi daranno il via libera alla Cessione del Credito dal privato all’azienda.

In alcuni casi è possibile che il Fisco neghi tale possibilità a causa dei problemi delle persone con l’Agenzia delle Entrate. Tra le varie cause di un evento così spiacevole spiccano problemi con il Fisco, tra le quali un posto importante è occupato dalle tasse non pagate. Se così fosse, la persona potrebbe cedere il credito a un’azienda solo qualora si rimettesse completamente in regola dal punto di vista fiscale.

Inoltre è possibile che la comunicazione non vada a buon fine a causa dei vari errori interni al modulo. Per evitarli si consiglia di rileggere per bene la comunicazione dopo averla compilata. In questo modo si sarà effettivamente sicuri di evitare gli errori che potrebbero compromettere la comunicazione.

Come già accennato, è meglio non compilare i campi troppo specialistici, specialmente se non si sa come farlo: si tratta di spazi che devono essere compilati dagli specialisti a cui è stato affidato il lavoro. Questo riguarda, per esempio, il campo Asseverazione efficienza energetica e rischio sismico, ma anche gli altri, che si trovano nella parte superiore del modello da compilare.

Quanto tempo ci vuole per inviare la comunicazione per la Cessione del Credito?

Coloro che sanno farlo bene e conoscono come compilare tutti i campi ci mettono, solitamente, poco meno di 5 minuti. Tuttavia, se è la prima volta che si compila un documento di questo genere, non si sa come usare nella maniera giusta i vari servizi web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, né si conoscono le varie peculiarità di queste operazioni, sarà possibile metterci di più.

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Bonifico superbonus 110 sbagliato? Ecco come rimediare

Cosa accade se si sbaglia il bonifico superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili? Scopri come rimediare e non perdere la detrazione!

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È sempre il momento giusto per poter ristrutturare la propria abitazione, ma questo 2020 offre molti vantaggi. Da poco è stato infatti confermato il Bonus per le ristrutturazioni e per gli interventi di riqualificazione energetica. Compiere lavori di un certo tipo nella propria abitazione non è mai facile, molte volte si tratta di un processo molto lungo, inoltre ogni ristrutturazione va studiata nei minimi dettagli.

Con questa agevolazione fiscale che lo Stato offre a tutti i cittadini sarà sicuramente molto più semplice scoprire i vari incentivi che spettano a chiunque voglia fare lavori in casa. In ambito del Superbonus 110 inoltre, per ottenere le detrazioni spettanti è necessario rispettare molti requisiti oltre che adempiere agli obblighi burocratici correttamente. Ma perché è necessario effettuare un bonifico per ottenere il superbonus 110 quando in realtà questo altro non è che detrazioni fiscali? 

Quello che devi sapere è che, tra le altre cose, per poter usufruire del Bonus ogni contribuente deve effettuare gli acquisti solo tramite bonifico. Ecco quindi che può capitare di effettuare un bonifico superbonus 110 sbagliato. Ma cosa succede in questo caso?

Abbiamo cercato di capire come procedere nell’eventualità che ciò avvenga chiedendo aiuto ai nostri esperti ma non solo. In questo articolo infatti scopriremo anche come si fa una richiesta, su quali aree il Bonus può essere utilizzato e molte altre cose.

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Cosa accade se si sbaglia il bonifico superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili?

Eccoci arrivati alla domanda che in molti si pongono ed è la seguente: cosa succede se si sbaglia il bonifico per il superbonus 110 o per gli altri interventi agevolabili?

Innanzi tutto bisogna sapere che per poter usufruire del Bonus ogni contribuente deve effettuare gli acquisti solo tramite bonifico. Errare è umano e può capitare a chiunque di sbagliare il destinatario del bonifico e mettere così a rischio le detrazioni che si ricevono quando si fa richiesta del Bonus.

Ogni contribuente che effettua il bonifico, deve necessariamente procedere a rilasciarne uno parlante e non un bonifico normale.

Un bonifico si può sbagliare per molti motivi, il contribuente può aver inviato una normativa sbagliata, può aver inserito un codice fiscale sbagliato o meglio ancora può aver sbagliato ad effettuare la tipologia di bonifico non sapendo che occorre necessariamente quello parlante.

Come correggere un bonifico superbonus 110 sbagliato

Per correggere un bonifico superbonus 110 sbagliato, la prima strada che viene in mente è quella di annullare quello precedente e farne un altro, ma molto spesso può essere tardi. Laddove non è possibile ripetere il bonifico bisogna procedere stipulando un’autodichiarazione con l’impresa esecutrice, in cui si dovrà dichiarare di aver ricevuto il pagamento e che “il corrispettivo accredito in suo favore è incluso nella contabilità dell’impresa ai fini della sua concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.

Dopodiché ogni contribuente dovrà presentare la dichiarazione che sostituisce l’atto rilasciato dall’impresa con la personale dichiarazione dei redditi, solo in questo modo è possibile non perdere l’agevolazione delle detrazioni.

Se invece gli interventi sono pagati in altri modi che non sono il bonifico parlante o altre tipologie di bonifico, di conseguenza il contribuente non ha diritto ad avere accesso alle detrazioni del Bonus ristrutturazione o del superbonus 110. Quando si sbaglia il bonifico si può sempre rimediare, ma è consigliabile leggere bene tutte le informazioni prima di poter procedere con la richiesta.

Come pagare e cosa conservare per le detrazioni

Le detrazioni nel campo delle ristrutturazioni edilizie prevedono in modo obbligatorio solo il pagamento attraverso il bonifico parlante, quindi sono esclusi tutti coloro che pagano in contati, con assegni, carte di credito e molti altri metodi.

Molto spesso la banca mette a disposizione il servizio di home banking attraverso cui è possibile effettuare il bonifico parlante, laddove non sarà possibile bisognerà recarsi necessariamente presso uno sportello bancario, dove si potrà compilare un modulo apposito per la richiesta del bonifico parlante.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione si deve sapere che nella causale del versamento si deve inserire il codice fiscale del contribuente e la partita IVA di chi riceverà il bonifico. Se invece si tratta di opere o lavori condominiali si devono indicare tutti i dati dell’amministratore condominiale. Una volta che il bonifico sarà effettuato bisognerà conservare tutte le ricevute fiscali per poter avere accesso alle detrazioni in modo molto semplice e rapido, inoltre nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate faccia i suoi controlli di routine, tutti i documenti che attestano i pagamenti dovranno essere esibiti.

Bonifico superbonus 110 e non solo: Tutti i documenti da conservare

Nel dettagli tutti i documenti da conservare sono:

  • le abilitazioni amministrative che variano in base alla tipologia di lavoro che si sta effettuando. Se non si è in possesso di quest’ultime può essere molto utile anche una dichiarazione che sostituisce l’atto principale;
  • domanda di accatastamento per gli immobili che non hanno censimento;
  • ricevuta di pagamento regolare dell’Imu;
  • ricevuta dei bonifici superbonus 110 di pagamento;
  • fatture e ricevute fiscali di tutte le spese che sono state sostenute.

Quali spese si possono effettuare senza dover stipulare un bonifico?

Non tutte le spese hanno bisogno di un bonifico superbonus 110, nello specifico di uno parlante. Esistono alcune spese che possono comunque beneficiare della detrazione, tra queste troviamo:

  • i diritti di tutte le concessioni;
  • gli oneri di urbanizzazione dell’immobile;
  • tutti i diritti di segreteria a cui si è sottoposti quando si svolgono determinate procedure;
  • ritenute fiscali sugli onorari di tutti i professionisti a cui ci si rivolge;
  • le imposte di bollo.

Cosa succede se il conto è intestato a più persone?

Molte volte può capitare che più persone abbiano un conto cointestato. In questo caso specifico non ci sono problemi, tutto ciò che occorre è specificare nella causale il codice fiscale di chi vuol beneficiare della detrazione. Se invece vogliono beneficiare più persone allora basterà inserire il codice fiscale di tutti i contribuenti.

bonifico superbonus 110: Le ultime novità sulla detrazione

L’Agenzia delle Entrate aggiorna in modo periodico le informazioni che riguardano tutti i Bonus. Nell’ultimo periodo ha informato tutti con una circolare per fornire informazioni importanti che riguadagno i pagamenti.

Se il bonifico superbonus 110 viene effettuato da un conto corrente che non corrisponde al beneficiario della detrazione, l’agevolazione può essere comunque utilizzata e non sarà annullata. L’importante è sempre inserire nella causale il codice fiscale di chi ne deve beneficiare.

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