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Superbonus 2021: pubblicata la guida aggiornata a febbraio dell’AdE

E’ stata pubblicata in questi giorni la guida aggiornata al Superbonus 2021 da parte dell’Agenzia delle entrate

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Dopo quella rilasciata a luglio dell’anno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di febbraio la nuova guida aggiornata al superbonus 2021. Puoi trovare la nuova guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate cliccando qui. L’AdE ha deciso di pubblicare questo aggiornamento viste le consistenti modifiche della normativa apportate dalla legge di bilancio 2021 di cui abbiamo parlato qui.

La più importante di queste novità riguarda senza dubbio la durata della maxi-detrazione del 110%. Infatti il Superbonus è stato prorogato al 30 giugno 2022 (in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023). Ma le novità della guida aggiornata a febbraio del Superbonus 2021 non si fermano qui.

Ad esempio adesso sono previsti anche dei nuovi interventi che danno diritto al superbonus. Tra questi figurano la coibentazione del tetto tra i lavori di isolamento termico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, ed i lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.

Abbiamo cercato di approfondire queste novità insieme ai nostri esperti qui di seguito.

La proroga del Superbonus

Tra le novità contenute nella guida al Superbonus 2021 vi è senza dubbio quella della sia proroga al 30 giugno 2022. La proroga in questione riguarda la gran parte dei contribuenti anche se sono previste delle tempistiche diverse. Le casistiche possono essere le seguenti:

  • per gli istituti autonomi case popolari (IACP) il superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • sempre per gli IACP, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023;
  • per i lavori in condomini o in edifici di unico proprietario o comproprietari (massimo 4 unità immobiliari), se al 30 giugno 2022 sono effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la scadenza è prorogata al 31 dicembre 2022.

Superbonus 2021: sale il tetto delle spese per interventi antisismici

La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a febbraio del superbonus 2021 specifica anche le novità relative al sismabonus 110%.

La detrazione per gli interventi antisismici è elevata al 110% anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. In particolare, per quanto riguarda le spese sostenute nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito ad un’impresa di assicurazione, contemporaneamente potrà stipulare una polizza assicurativa che copra il rischio di eventi calamitosi. In questo caso il beneficiario potrà usufruire di una detrazione per i premi assicurativi versati pari al 90%.

I limiti di spesa sono i seguenti (fonte: Money.it) :

sismabonus 2021 - guida aggiornata agenzia delle entrateSuperbonus 2021: guida aggiornata Agenzia delle Entrate

Da queste due tabelle possiamo evincere come i limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus sostenute siano aumentati del 50%.

Questi nuovi limiti di spesa tuttavia valgono solamente per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati:

  • al decreto legge n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016);
  • di cui al decreto legge n. 39/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009);
  • nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (In questo caso, le detrazioni sono alternative al contributo per la ricostruzione. Inoltre verranno calcolate su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive).

Per quanto riguarda i territori dei comuni colpiti da eventi sismici postumi al 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L’eliminazione delle barriere antisismiche rietra tra gli interventi trainati del Superbonus 2021?

Una delle novità più grandi riguarda la possibilità di usufruire delle detrazioni anche per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986 eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti.

Questi interventi sono in sostanza quelli che riguardano la rimozione di barriere architettoniche. Pertanto si tratta di interventi che mirano ad installare ascensori e montacarichi ma non solo questi. Rientrano nel Superbonus 2021 anche quegli interventi che puntano alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

A questo proposito precisiamo che per ora, per il bonus ascensori 110%, non è possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

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La pergola fotovoltaica rientra nel Superbonus 110?

La pergola fotovoltaica è un intervento ammissibile al Superbonus 110%. Vediamo come e perché

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La pergola fotovoltaica non è altro che una pergola o pergolato ricoperto da pannelli solari fotovoltaici.

Precisiamo come prima cosa che sia la pergola che il pergolato sono manufatti tranquillamente realizzabili in edilizia libera, ovviamente nel rispetto di una serie di condizioni ben specifiche. In particolare c’è sempre da tenere presente quanto disposto da:

  • Strumenti urbanistici comunali (Piano Regolatore, ecc),
  • Regolamenti Edilizi,
  • Norme regionali,
  • Vincoli di ogni ordine e grado,
  • Norme di settore e speciali,
  • Procedure e verifiche strutturali antisismiche.

Ma forse questo lo sapevi già.

Se sei stai leggendo questo articolo, allora molto probabilmente ti interessa sapere se la pergola che vuoi costruire può essere dotata di un impianto fotovoltaico e rientrare nelle agevolazioni fiscali. In particolare ti starai chiedendo se la pergola fotovoltaica, quindi dotata di pannelli solari, possa rientrare nelle detrazioni previste dal superbonus 110.

A questo proposito abbiamo una bella notizia da darti: la pergola fotovoltaica infatti può rientrare fra gli interventi ammessi alla detrazione del superbonus 110%.

Ma perché?

E’ proprio questo quello che abbiamo chiesto ai nostri esperti con i quali abbiamo anche fatto il punto più in generale su pergole e pergolati. Per scoprirlo continua a leggere.

Definizione di pergola e pergolato.

La definizione di pergolato è spesso usata come sinonimo di quella di pergola. Sottolineiamo inoltre che le norme regionali e le discipline regionali di un territorio possono essere diverse da quelle di un altro, pertanto potrebbero esserci restrizioni che in altre parti non sono in vigore.

A prescindere da ciò prendiamo in esame la differenza tra pergola e pergolato che si può ricavare dalla normale giurisprudenza amministrativa:

  • Pergola: con questo termine si indica un manufatto leggero, non fissato al pavimento e quindi amovibile. Deve inoltre essere privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato e caratterizzato dall’assenza di una copertura, anche parziale. Infine deve possedere, nella parte superiore, gli elementi indispensabili a sorreggere le piante che servono per ombreggiare. In sostanza la pergola si configura solamente nel caso in cui vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti. (Cons. di Stato n. 5541/2018, n. 4001/2018);
  • Pergolato: il pergolato invece è un manufatto di natura ornamentale che sia realizzato in struttura leggera quindi di legno o di qualsiasi altro materiale di minimo peso. Deve essere facilmente amovibile in quanto deve essere privo di fondamenta. Lo scopo di questo manufatto è quello di fungere da sostegno a piante rampicanti con le quali si vuole realizzare riparo e/o ombreggiatura per superfici non molto estese (Cons. di Stato n. 5377/2014, n. 5409/2011).

La differenza tra pergola e pergolato non è quindi molto evidente. Oltre alle definizioni qui riportate possiamo aggiungere che la differenza tra pergolato e pergola sta anche nel fatto che il primo è situato in appoggio ad un edificio esistente, mentre la seconda è libero su quattro lati.

La differenza tra pergola e pergolato risulta poco evidente anche consultando il Glossario Edilizia Libera. Alla voce n.42 è infatti riportato che l’installazione di pergolato con limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, rientra negli interventi non soggetti ad alcun titolo abilitativo (neppure la CILA). La pergola invece è ammessa alla voce n. 50 ma senza fornire ulteriori dettagli.

Differenza tra pergola fotovoltaico e tettoia

Basandoci sulle definizioni della giurisprudenza amministrativa possiamo riportiamo i seguenti aspetti che possono riguardare la pergola fotovoltaica, o pergolato:

  1. “il pergolato, per sua natura, è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, infatti normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Il pergolato, che non comporta aumento di volumetria o superficie utile, è un manufatto realizzato in struttura leggera di legno che funge da sostegno per piante rampicanti o per teli, il quale realizza in tal modo una ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, destinate ad un uso del tutto momentaneo; tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.” (Cons. di Stato n. 984/2020).
  2. “Se il pergolato viene coperto in tutto o in parte con teli, tettoie o qualsiasi altro elemento di natura non facilmente amovibile con qualsiasi materiale, esso va classificato come tettoia” (Consiglio di Stato n. 984/2020, 306/2017).

Il secondo caso quindi è quello che riguarda la pergola fotovoltaica. Installando dei pannelli fotovoltaici infatti, la pergola in questione potrebbe diventare a tutti gli effetti una tettoia, pertanto potrebbe essere soggetta a tutte le normative di riferimento relative.  Probabilmente quindi rientrerebbe nel regime di nuova costruzione/ampliamento e quindi soggetta al Permesso di Costruire non rientrando quindi fra gli interventi ammessi al Superbonus 110%.

Ma allora come è possibile fa rientrare la pergola fotovoltaica nel Superbonus 110%?

Realizzare la pergola fotovoltaica con pannelli solari distanziati fra di loro

Realizzare un pergolato fotovoltaico con pannelli solari posti sufficientemente distanziati fra di loro, tanto da far passare la pioggia, è la soluzione per far rientrare la pergola fotovoltaica nella maxi-detrazione.

Se quindi è necessario installare pannelli fotovoltaici su spazi e manufatti pertinenziali degli edifici, potresti usare questo escamotage. D’altronde i casi in cui potrebbe essere necessario sono diversi, soprattutto quelli in cui non si hanno sufficienti spazi a disposizione sulla copertura. Anche la normativa del SuperBonus 110% (D.L. 34/2020) ha preso in considerazione la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, intendendole come definizione generale. Questa possibilità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio n. 178/2020, che ha introdotto, tra le altre cose, anche questa modifica al D.L. Rilancio.

Installare pannelli fotovoltaici difficilmente può rientrare nelle opere di edilizia libera, anche se ci sono dei casi in cui può. In particolare nel rispetto di una condizione fondamentale ovvero quella di non realizzare una tettoia sotto mentite spoglie.

Per capire meglio ciò di cui stiamo parlando possiamo fare riferimento ad alcune sentenze che che hanno stabilito che:

“la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti “(Cons. Stato n. 5377/2014, n. 2162/2014).

La copertura della pergola fotovoltaica quindi, sebbene sia costituita da pannelli solari anziché da rampicanti, non influisce sulla natura della stessa trasformandola in tettoia a patto che la struttura sia permeabile.

La funzione della pergola fotovoltaica infatti deve essere quella di sostegno, non di copertura. Pertanto gli elementi di copertura del pergolato possono esserci soltanto se rispettano le condizioni di esservi appoggiati (facilmente amovibili), e di non di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell’acqua. Se si rispettano queste due condizioni, diventa irrilevante il fatto che sulla travatura di sostegno della pergola siano installati dei pannelli fotovoltaici.

Aspetti strutturali e antisismici della pergola fotovoltaica

La pergola fotovoltaica o pergolato ha, proprio a causa della sua copertura realizzata con pannelli solari, un diverso comportamento strutturale rispetto ad una normale pergola. Il peso della copertura realizzata con i pannelli fotovoltaici infatti è senza dubbio maggiore rispetto a quello dei normali materiali con cui di solito si realizzano le pergole.

Di conseguenza, la trasformazione di una pergola in pergola fotovoltaica, o meglio una realizzazione ex novo della stessa, richiede la valutazione di uno strutturista. 

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Il potenziamento dell’impianto fotovoltaico rientra nel Superbonus 110?

Con il superbonus 110% è possibile agevolare anche il potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente come specificano le ultime FAQ pubblicate sul sito del governo

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Se vivi in un’abitazione singola indipendente, oppure all’interno di villette a schiera o all’interno di in condomino, sicuramente nell’ultimo anno ti sarai interessato almeno una volta al Superbonus 110%. Le misure contenute nel D.L. 34/2020 infatti sono senza dubbio vantaggiose per chi, come te, vuole migliorare l’efficienza energetica dell’edificio in cui vive senza per questo dover affrontare dei costi insostenibili.

D’altronde Il superbonus 110% serve proprio a questo: rilanciare il settore dell’edilizia e dell’efficienza energetica aumentando l’aliquota di detrazione fiscale di questi interventi. In particolare, l’aliquota in questione è aumentata al 110%. Chi si troverà a dover effettuare interventi di riqualificazione energetica, come ad esempio quello di potenziamento dell’impianto fotovoltaico, potrà farlo senza dover tirare fuori un’euro.

Abbiamo preso in considerazione proprio l’esempio del potenziamento dell’impianto fotovoltaico, proprio per sottolineare come, con le ultime modifiche, si sia cercato di ampliare la platea dei beneficiari di queste misure. Misure che quindi, possiamo affermarlo ufficialmente, non riguardano più solamente la realizzazione di nuovi impianti a pannelli solari, ma anche il potenziamento di quelli già esistenti. Proprio su quest’ultimo aspetto ci siamo focalizzati in questo approfondimento a cura dei nostri esperti.

Cosa è il potenziamento del fotovoltaico?

Prima di capire come il potenziamento dell’impianto fotovoltaico possa essere un intervento che rientra nel Superbonus 110%, ci pare doveroso spiegare in cosa consiste questo intervento.

Con il termino potenziamento si intende generalmente un aumento delle prestazioni di un qualche dispositivo. Ovviamente il potenziamento in questione dipende un po’ dal contesto in cui si effettua questo intervento. Ad esempio, possiamo parlare di potenziamento di un auto, quando le si sostituisce il motore con uno più potente in grado ad esempio di aumentarne la velocità. Stesso discorso lo possiamo fare per un pc: potenziando un pc generalmente ci si riferisce al fatto di sostituire alcuni suo componenti per aumentarne le capacità e velocità di calcolo ad esempio sostituendo il suo processore o aumentando la sua memoria.

Per quanto riguarda il potenziamento dell’impianto fotovoltaico è possibile seguire le due strade seguenti:

  1. aggiungere nuovi pannelli fotovoltaici e collegandoli ad un nuovo inverter. Questa soluzione di fatto implica che al termine dei lavori di potenziamento dell’impianto fotovoltaico si avranno due impianti fotovoltaici distinti, anche se entrambi risulteranno collegati entrambi al tuo impianto elettrico.
  2. sostituire l’inverter esistente con uno nuovo ma di maggior potenza, costituendo di fatto un unico impianto. Installare un nuovo inverter potrebbe comportare il vantaggio di usufruire di tecnologie più nuove, come ad esempio i software di monitoraggio, con i quali potete gestire tutto l’impianto con una sola APP del vostro telefono cellulare (cosa che i vecchi inverter non potevano fare)

Il pontenziamento dell’impianto fotovoltaico rientra nel superbonus?

Il superbonus 110% è previsto anche per gli interventi di potenziamento dell’impianto fotovoltaico pre-esistente. L’importante chiarimento in merito è contenuto nell’ultima versione delle FAQ pubblicate sul portale dedicato alle misure del Superbonus 110%.

In particolare, il quesito in questione è il seguente:

In un edificio in cui è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia è possibile trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente?

La risposta a questo quesito è stata affermativa. Viene inoltre precisato che ciò è possibile qualora avvenga nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio. Inoltre deve essere provata anche l’impossibilità, per l’impianto potenziato, di accedere a qualunque altro beneficio. Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate ha già ammesso il 110% per il potenziamento del fotovoltaico con la circolare n°30/E 2021.

Gli interventi che riguardano l’area del fotovoltaico, sono interventi trainati secondo la normativa che regola l’accesso al Superbonus 110. Alla luce di quanto appena affermato quindi, il potenziamento degli impianti fotovoltaici esistenti dovrebbe rientrare proprio fra questa tipologia di interventi. Pertanto, per poter accedere alla detrazione del 110% si dovrà eseguire in concomitanza al potenziamento, anche uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa.

Grazie a questo chiarimento quindi chiunque sia già in possesso di un impianto fotovoltaico, può facilmente potenziarlo senza spendere soldi.

 

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Interventi trainanti e trainati superbonus 110: alcune precisazioni

Interventi trainanti e trainati superbonus: ecco alcune precisazioni che riguardano alcuni casi concreti

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Come ormai sarai abituato, i chiarimenti in tema di superbonus 110, non sono mai abbastanza. Questa volta è la circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate (qui trovi il testo completo) rilasciata a dicembre a fare un po’ il punto della situazione. Un riassunto che si è reso particolarmente necessario dopo l’approvazione definitiva del Decreto Agosto.

Qui di seguito, insieme ai nostri esperti, abbiamo cercato di focalizzarci sui chiarimenti e sulle precisazioni riguardano gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110 contenuti nella circolare. In particolare queste precisazioni riguardano alcuni esempi di alcuni casi concreti cui si può andare incontro nella realizzazione degli interventi trainanti e trainati individuati dalla normativa del superbonus.

Questi chiarimenti e precisazioni sono stati riportati nella sopracitata circolare sotto forma di domande e risposte. Ad esempio, tanto per darti un’idea, possiamo anticiparti che riguardano anche la possibilità di beneficiare della maxi-detrazione anche se sono eseguiti solamente su una pertinenza dello stesso.

Pronto a scoprire questo e le altre precisazioni sugli interventi trainanti e trainati superbonus 110? Allora prosegui nella lettura!

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Interventi trainanti e trainati superbonus su pertinenze dell’immobile

Gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110  possono rientrare nella detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell’immobile?

La norma che regola interventi trainanti e trainati del superbonus 110 (di cui parliamo qui) ha subito modifiche nel Decreto Agosto. Analizziamole meglio.

Il Superbonus 110 spetta quando si devono sostenere delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi trainanti). La maxi-detrazione spetta anche per gli ulteriori interventi, realizzati in concomitanza con i primi (interventi trainati), realizzati su:

  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze di edifici in condominio (solo trainati).

Alla luce di queste modifiche e precisazioni si può quindi ritenere che un intervento trainate possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus. Questo è vero anche nel caso in cui il suddetto intervento non interessi l’edificio residenziale principale.

Ulteriori precisazioni in merito sono contenute nella circolare n.24/E. In essa infatti viene specificato che in caso di interventi su parti comuni degli edifici, la detrazione possa spettare anche a chi possiede o detiene solamente alcune pertinenze se hanno sostenuto spese relative a questi interventi. In sostanza si possono realizzare interventi trainanti e trainati del Superbonus anche su box o cantine ed ottenere lo stesso la maxi-detrazione.

Sostituzione impianto climatizzazione invernale centralizzato

La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nel in condominio può essere considerato intervento trainante?

Si. La risposta a questo quesito contenuta nella circolare 30/E stabilisce che può essere considerato un intervento trainante. Si specifica inoltre che la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale è un intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento.

Interventi trainanti e trainati superbonus su parti comuni del condominio

Poniamo il caso di un intervento di riqualificazione energetica che rientra nel Superbonus realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio. Un contribuente che possieda quattro appartamenti nel condominio potrà fruire del Superbonus per i lavori di risparmio energetico trainati per tutti e quattro gli appartamenti?

La circolare 24/E dell’agenzia delle entrate evidenzia ancora una volta la limitazione agli interventi che possono usufruire del Superbonus su di un massimo di due unità immobiliari per ogni persona fisica.

Tuttavia, sempre tale circolare, stabilisce che questa limitazione non si applichi per gli interventi trainanti e trainati del superbonus 110 effettuati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Quindi la risposta al quesito posto poco più sopra è affermativa.

Interventi trainanti e trainati superbonus: fotovoltaico e cappotto termico

E’ possibile effettuare un intervento trainato di potenziamento di un impianto fotovoltaico esistente su di un edificio se sul medesimo edificio si vuole applicare un cappotto termico?

La risposta a questo quesito è affermativa, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto.

Per beneficiare del Superbonus 110 sull’installazione degli impianti fotovoltaici infatti è necessario installarli su:

  1. parti comuni di edifici residenziali in condominio,
  2. edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze,
  3. unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
  4. unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, all’interno di edifici in condominio,
  5. pensiline di parcheggio aperto in area condominiale

Tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici è pur sempre un intervento trainato. Pertanto per installarne uno è necessario comunque eseguire anche un intervento “trainante”, ovvero un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica.  L’installazione di impianti fotovoltaici può quindi essere agevolata se è effettuata:

  • su parti comuni di un edificio in condominio,
  • sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio,
  • su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

L’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari. Pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso di impianti fotovoltaici in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

Interventi trainanti e trainati superbonus: limiti di potenza per il fotovoltaico

Qual’è il limite massimo di potenza per l’installazione di un impianto fotovoltaico (intervento trainato) per un condominio che effettua un intervento trainante che gli consente di migliorare 2 classi energetiche?

Per quanto riguarda questo caso, possono esserci dei dubbi dal momento che la circolare 24/E stabilisce che questo limite sia 20kW per unità abitativa. La normativa del DL rilancio invece individua questo limite in 20kW per edificio.

Pertanto è ragionevole ritenere che, nel caso l’impianto fotovoltaico sia al servizio del condominio, il limite da rispettare sia quello dei 20KW per tutto l’edificio condominiale. Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative il limite va riferito alla singola unità. 

Superbonus e sismabonus

La normativa che regola la maxi-detrazione del superbonus non sembra impedire di eseguire sul medesimo edificio anche un intervento di miglioramento antisismico a sua volta agevolato al 110 per cento. Eventualmente sarebbe possibile abbinare a questi interventi anche uno o più interventi trainati. E’ vero oppure no? In caso affermativo è corretto considerare che ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa?

Nel caso in cui sullo stesso immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò è stato precisato nella risoluzione n. 60/E del 2020.

Questo significa che se vengono realizzati interventi trainanti e trainati superbonus nel medesimo edificio, sia ei riqualificazione energetica che di riduzione del rischio sismico, il limite di spesa si alzerà notevolmente. Il limite di spesa in questo caso sarà costituito dalla somma dei massimali previsti per ogni intervento.

Edificio che al termine dei lavori sia frazionato in due unità immobiliari distinte

Cosa accade nel caso in cui al termine dei lavori agevolabili ai fini del Superbonus, un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” e con “accesso autonomo dall’esterno? Ai fine del superbonus potrà usufruire della maxi detrazione per la situazione esistente all’inizio dei lavori, oppure quella alla fine dei lavori? Lo stesso discorso vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione?

Con riferimento a questo caso specifico o altri simili, è stato precisato che vanno considerate le unità immobiliari censite al catasto all’inizio dei degli interventi trainanti e trainati superbonus e non alla fine. In caso di suddivisione o accorpamento di più unità abitative, il limite di spesa massimo detraibile è sempre quello riferito ad un’unica unità abitativa.

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Precisazioni sulla cessione del credito e sconto in fattura

La circolare 30/E contiene alcune importanti precisazioni sulla cessione del credito e sconto in fattura per il Superbonus 110%

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Con l’approvazione definitiva del Decreto Agosto, sono state approvate anche alcune modifiche alla norma che regola il superbonus 110%. Tra queste modifiche ve ne sono alcune che riguardano anche la cessione del credito e sconto in fattura. 

Ovviamente però le modifiche apportate non sono solo queste. Per questo motivo, tramite la circolare 30/E dell’Agenzia dell’Entrate, si cerca di riepilogare un po’ il tutto. D’altronde, se ci seguite già da un po’ di tempo, avrete capito come, la normativa del Superbonus 110% è stata spesso oggetto di precisazioni e chiarimenti dagli enti preposti. Pertanto quest’ultima circolare non è un qualcosa di completamente nuovo in materia (clicca qui per leggere il testo completo).

In questo approfondimento, cerchiamo di prendere in esame assieme ai nostri esperti, solo alcuni aspetti. In particolare abbiamo deciso di focalizzare la nostra attenzione sulle precisazioni contenute in questa circolare che riguardano cessione del credito e sconto in fattura.

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Cessione del credito e sconto in fattura

Per gli interventi di riqualificazione energetica o sismica previsti dal Superbonus 110%, è possibile usufruire di alcune alternative alle detrazioni fiscali dirette. Queste alternative sono, come forse saprai già, lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta. La scelta di optare per queste due alternative alle detrazioni fiscali dirette può essere presa in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per il Superbonus non possono essere più di due.

Dopo questa breve introduzione che ricapitola un po’ ciò che prevede l’art 119 del DL Rilancio, possiamo prendere in esame i chiarimenti arrivati tramite la circolare sopra menzionata. Chiarimenti che sono stati forniti sotto forma di domande e risposte sui temi della cessione del credito e sconto in fattura, di cui abbiamo cercato di sintetizzarne il contenuto.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate

Il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta se riferito a spese «sostenute nel 2020 e 2021». Pertanto è possibile cedere la detrazione del 50 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese per interventi effettuati e pagati , a gennaio 2020?

La risposta sintetica a questa domanda è: Si. La possibilità a cui si fa riferimento in questa domanda infatti è consentita dall’articolo 121 del decreto Rilancio. In questo articolo si specifica infatti che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per il recupero ed il restauro della facciata di edifici esistenti possano usufruire delle alternative alla detrazione diretta.

Ciò significa quindi che questi soggetti possono optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Lo sconto in fattura non è altro che un

contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,

anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta. Il fornitore avrà poi la facoltà di cedere questo credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono optare per la “cessione” di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.

Cessione del credito e sconto in fattura per interventi sulle parti comuni condominiali

Se si vuole usufruire dello sconto in fattura per gli interventi sulle parti comuni condominiali, come dovrà essere rilasciata la fattura per questi interventi? Sarà sufficiente una fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata?

La fattura in questione si riferisce agli interventi sulle parti comuni dei condomini. Pertanto si può facilmente dedurre che debba essere destinata al solo condominio.

Solo successivamente ogni condomino potrà godere della detrazione che dovrà essere quindi calcolata sulle spese fatturate al condominio, sulla base della suddivisione millesimale degli edifici o secondo quanto stabilito dall’assemblea condominiale.

Cessione del credito in assenza dei presupposti per usufruire del Superbonus 110

Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, può essere recuperato ai danni del cessionario, in assenza dei presupposti per l’applicazione della detrazione?

L’articolo 4 del comma 4 dell’articolo del decreto Rilancio recita così:

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Anche la circolare n.24/E dell’agenzia delle Entrate era intervenuta in questo senso. In essa infatti viene precisato che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, salvo poi a seguito di controlli, venga stabilito che non ne aveva diritto, il cessionario che ha acquistato il credito non perde il  diritto ad utilizzare il credito d’imposta. Questo perché, in assenza di prove che stabiliscano il contrario, si fa riferimento alla “buona fede” con cui il cessionario ha acquistato il credito d’imposta.

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