Salva infissi superbonus 110% in arrivo!
Salva infissi superbonus 110% in arrivo nella prossima legge di Bilancio 2022
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Abbiamo già parlato di alcune delle novità del superbonus che potrebbero essere inserite all’interno della Legge di Bilancio 2022. Fra le più importanti, possiamo brevemente ricapitolare, che in questi giorni si sta discutendo dell’introduzione di un paletto legato all’ISEE e se continuare o meno con il vincolo dei lavori alla sola abitazione principale.
Ma le novità non finiscono di certo qui, complice anche il decreto antifrode approvato lo scorso 12 novembre che obbligare a produrre asseverazioni per poter usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura. Asseverazione che però sembra sia necessario produrre solo per gli appalti superiori ai 40.000 euro. Inoltre è in discussione anche una norma che riguarda gli infissi superbonus, introdotta per rimediare ad una “svista” della manovra.
Ma in cosa consiste questa famosa norma salva infissi superbonus?
Abbiamo cercato di fare il punto della situazione in questo approfondimento insieme ai nostri esperti.
Perché è necessario introdurre la norma salva infissi superbonus
Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella prossima Legge di Bilancio 2022, sarà contenuta anche la norma salva infissi superbonus 110 assieme alle altre modifiche. Ciò è stato reso necessario a causa di un errore presente nella bozza della manovra 2022.
Le modifiche infatti prevedevano una proroga dei lavori condominiali fino al 2025 anche se con una riduzione delle aliquote di anno in anno a partire dal 2023. Tuttavia, accanto a questa proroga, non è stato previsto nessun posticipo delle scadenze dei cosiddetti lavori “trainati”, lavori nei quali rientrano appunto gli infissi superbonus. Per esempio, se un condominio dovesse installare un cappotto termico, avrebbe necessità di acquistare dei nuovi infissi, acquisto che rientra nella maxi-detrazione.
Come ottenere l’agevolazione degli infissi superbonus?
Nel caso in cui si decida di effettuare degli interventi per cui è ammessa la possibilità di fruire del superbonus 110% è possibile sostituire congiuntamente anche gli infissi. In questo caso, la detrazione sugli infissi, può anch’essa essere elevata al 110%. Per farlo però è necessario fare in modo che questa rientri fra gli interventi “trainati” da almeno un intervento definito “trainante”.
A stabilirlo è la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 524 del 30 luglio 2021:
“Sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio. Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”.
In particolare, per poter accedere al superbonus infissi, è necessario che gli interventi effettuati siano inquadrabili come ristrutturazione edilizia. In questo modo è più semplice abbinare l’intervento trainato della sostituzione degli infissi ad uno di quelli trainanti come gli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.
Cosa comprende il superbonus infissi?
Il superbonus infissi ammette sia la fornitura che l’installazione di finestre, infissi, scuri, persiane, avvolgibili, vetrate, ovvero tutte le tipologie di serramenti, compresi porte e portoni. L’unico requisito da rispettare è che questi infissi devono essere in grado di assicurare un miglioramento della classe energetica rispetto a quella raggiunta in precedenza.
L’intervento per il quale si richiede la detrazione deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:
- prevedere la sostituzione di elementi già esistenti o alcune loro parti;
- riguardare stanze o vani riscaldati in modo da proteggerli verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
- assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di legge.
La buona notizia è che è applicabile sia ai condomini che alle case unifamiliari.
Interventi trainati: come si definiscono tali?
Abbiamo quindi precisato come, il superbonus infissi, rientri a tutti gli effetti tra gli interventi cosiddetti trainati. Per interventi trainati si intendo in particolare, quei lavori che vengono eseguiti congiuntamente eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici
La condizione determinante è quindi che gli interventi trainati e trainanti vengano eseguiti congiuntamente. Questa condizione si verifica in particolare se:
“le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Ciò significa che per ottenere il superbonus infissi, le spese per gli interventi trainanti devono essere effettuate fin quando l’agevolazione è in vigore. Quelle per gli interventi trainati invece devono essere sostenute, si, nel periodo in cui l’agevolazione è in vigore ma anche nell’intervallo di tempo tra l’inizio e la fine dei lavoro per realizzare gli interventi trainanti.
Interventi di efficientamento energetico
Ai fini di accesso alla maxi-detrazione fiscale, gli interventi sostenuti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, nei casi dove non è possibile assicurare il raggiungimento della classe energetica più alta. Ovviamente fermi restando gli altri requisiti come ad esempio il rispetto dei massimali di spesa.
Gli interventi di efficientamento energetico come la sostituzione degli infissi danno comunque diritto al Superbonus. E ciò è vero a prescindere dalla realizzazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possano essere realizzati. Casistica non proprio improbabile dal momento che sono diversi gli immobili ad essere sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Questi interventi devono comunque assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta.
In sostanza quindi, il superbonus si applica quindi anche ai singoli interventi ammessi agli ecobonus e quindi anche alla sostituzione degli infissi. L’importante è che alla fine dei lavori venga certificato il doppio salto di classe energetica.
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