Fotovoltaico su tetto condominio: la nuova sentenza del Tar del Lazio

Fotovoltaico su tetto condominio: la nuova sentenza del Tar del Lazio

Secondo la nuova sentenza del Tar installare il fotovoltaico sul tetto del condominio è un diritto garantito anche senza l’autorizzazione dell’assemblea a patto che non sia vietato dal regolamento condominiale.

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Se vivi in un condomino probabilmente avrai pensato mille volte alla possibilità di installare un impianto fotovoltaico in grado di produrre elettricità per il tuo appartamento. Il problema però è che proprio trovandoti in un condominio, la superficie a disposizione per installare questo impianto solitamente non è sufficiente. La superficie del tetto di un condominio è infatti in comune con gli altri condomini (ne parliamo anche qui).

Per questo probabilmente ti starai chiedendo se un singolo proprietario di un appartamento può installare impianti di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) anche sulle superfici comuni del condominio e senza autorizzazioni dell’assemblea condominiale.

La sentenza del TAR del Lazio ha fatto chiarezza proprio in merito a questo ultimo punto. La sentenza infatti ha ribadito ciò che è già stabilito dal Codice civile ovvero il proprietario di un appartamento può installare un impianto fotovoltaico sul tetto condominio anche senza autorizzazioni.

Cerchiamo di capire perché in questo approfondimento.

Il tetto dell’edificio rientra oppure no nella disponibilità del condomino?

Rispondere alla domanda con cui abbiamo intitolato questo paragrafo è fondamentale per capire se il proprietario di un appartamento può installare un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio anche senza autorizzazioni. D’altronde la sentenza del TAR del Lazio è arrivata proprio a seguito di un caso del genere.

Il caso in oggetto si riferisce infatti ad un impianto fotovoltaico realizzato sul tetto di un condominio di Cuneo nel 2012. Il proprietario di questo impianto aveva anche ottenuto l’autorizzazione all’installazione da parte del Comune a patto che

”l’ opera fosse aderente o integrata nel tetto dell’edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificassero la sagoma dell’edificio stesso”.

A questo punto, il condomino aveva richiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il riconoscimento degli incentivi previsti. A quel tempo infatti vigeva il il decreto prevedeva incentivi per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2016.

Dopo un primo parere positivo, il GSE, aveva poi in un secondo momento rifiutato la richiesta. A seguito di una verifica infatti aveva ritenuto che il fotovoltaico sul tetto del condominio fosse realizzato abusivamente da parte del condomino. In sostanza, secondo il GSE, il tetto del condominio non rientrava sulla disponibilità del condominio almeno secondo quanto previsto dal regolamento condominiale. Quindi, nel 2014, il GSE provvedeva a fare decadere gli incentivi precedentemente assegnati.

A questo punto al proprietario dell’appartamento non è rimasto altro che rivolgersi al TAR del Lazio per avere giustizia e riottenere gli incentivi promessi e poi sottratti.

Si può installare un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio per uso personale.  Ecco le condizioni da rispettare

Chiamato in causa, il Tar del Lazio, non ha potuto fare altro che stabilire per che il singolo proprietario di un appartamento è possibile installare il fotovoltaico sul tetto condominiale (sentenza 15948/2022). Secondo il Tar infatti, l’articolo 1122 bis c.c., aggiunto con la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, e quindi entrato in vigore prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, consente espressamente a ogni condomino di installare

 “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato.”

L’assemblea condominiale pertanto non può negare l’installazione di un impianto da fonte di energia rinnovabile. O meglio, può farlo solo nel caso in cui questo intervento comporti modificazioni alle parti comuni. L’assemblea può quindi bloccare i lavori per l’installazione del fotovoltaico sul tetto del condominio solo se fornisce la prova che la posa dei pannelli leda al decoro architettonico dell’edificio oppure ne comprometta la stabilità o la sicurezza.

Nel caso esaminato dal Tar del Lazio però l’assemblea condominiale non ha fornito nessuna di queste prove. Pertanto al condomino sono stati ingiustamente negati gli incentivi ed è giusto che li riottenga.

Conclusioni

La sentenza del TAR del Lazio sull’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio ha di fatto ha ricordato quanto già stabilito dal Codice civile.

Se i lavori per l’installazione di tale impianto non comportano una modifica delle parti comuni, una delibera dell’assemblea, anche approvata a maggioranza, non ha il potere di impedire l’installazione di questi impianti. Questo anche nel caso in cui tali impianti siano destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà dell’interessato.

L’unico modo per impedire l’installazione di tali impianti è che il regolamento del condominio approvato all’unanimità (quindi non l’assemblea), specifichi l’impossibilità di un uso del genere delle parti comuni. Questo impedimento però, nel caso preso in esame dal Tar del Lazio, non era indicato.

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