Fotovoltaico condominiale: come funziona in caso di più utenze?

Fotovoltaico condominiale: come funziona in caso di più utenze?

L’impianto fotovoltaico condominiale può essere utilizzato per i consumi privati delle singole unità immobiliari?

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Installare un impianto fotovoltaico condominiale è sicuramente una buona idea per ridurre le bollette dei condomini o quelle del condominio. L’impianto fotovoltaico in questione infatti può essere al servizio sia delle utenze comuni del condominio che di quelle private come previsto dalla normativa. In particolare, i riferimenti a ciò si trovano nel l Decreto Legge n. 162 del 30/09/2019, cd. “Decreto Milleproroghe”, convertito, con modifiche, dalla legge n. 8 del 28/02/2020. Tale decreto contiene infatti la disciplina per le “Comunità Energetiche Rinnovabili” costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni.

Grazie alla conversione in legge del decreto infatti viene introdotto l‘importantissimo concetto di auto-consumo di energia. In sostanza, il possessore o i possessori di un impianto fotovoltaico, condominiale o no, consumano l’energia che produce lo stesso impianto. In questo modo evitano di consumare l’energia distribuita tramite la rete nazionale a pagamento ottenendo un notevole beneficio economico.

Se il principio di autoconsumo e quello di comunità energetica, intesa come una moltitudine di soggetti che si associa dotandosi di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili con lo scopo di consumarla e condividerla fra loro, possono essere applicati anche ai condomini, è quindi merito di queste normative.

Ma qual’è precisamente la situazione per le utenze che si trovano all’interno dello stesso condominio? I condòmini possono utilizzare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico condominiale per le loro utenze private?

Abbiamo deciso di chiarire la situazione una volta per tutte qui di seguito insieme ai nostri esperti.

Comunità Energetiche Rinnovabili e autoconsumo

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, un solo impianto fotovoltaico condominiale non avrebbe potuto fornire energia contemporaneamente alle utenze comuni e quelle private.

Tuttavia, il disposto “Autoconsumo da fonti rinnovabili”, entrato in vigore l’1/03/2020, attua gli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001 dell’11/12/2018 stabilisce il contrario. Grazie a questo disposto è possibile attivare le configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili. Ciò significa che in questo momento è possibile, per un contesto composto da più unità immobiliari, utilizzare l’impianto solare fotovoltaico condominiale per alimentare le utenze comuni del condominio e quelle private.

Inoltre, l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche condominiali non escludono la fruizione della detrazione fiscale del superbonus 110%. Installare un impianto fotovoltaico condominiale in concomitanza con uno degli interventi trainanti, potrebbe quindi far usufruire delle maxi detrazione del 110% il condominio.

I requisiti per installare un impianto fotovoltaico condominiale e costituire una C.E.R.

I singoli utenti, o in questo caso condòmini, in qualità di soggetti associati, sono a tutti gli effetti gli auto-consumatori dell’energia rinnovabile. Ovviamente, tali soggetti devono rispettare alcuni requisiti per poter far parte di una C.E.R. I requisiti sono i seguenti:

  • I soggetti non appartenenti al nucleo familiare possono associarsi esclusivamente se producono energia attraverso fonti rinnovabili con impianto di potenza complessiva non superiore a 200 kW. Tali soggetti devono inoltre condividere la stessa energia mediante la rete di distribuzione esistente. La condivisione può avvenire a condizione che l’energia sia pari al minimo in ciascuna fascia oraria tra quella prodotta e quella immessa in rete dall’impianto e l’energia prelevata dal totale dei clienti finali associati;
  • Gli azionisti ed i membri della comunità energetica devono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali.

In entrambi i casi la partecipazione alla comunità non può, inderogabilmente, configurarsi nell’attività commerciale o professionale principale. Lo scopo dell’associazione infatti deve risiedere nel fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, non profitti finanziari.

I soggetti che possono aderire alle Comunità Energetiche Rinnovabili

I soggetti che possono aderire alla C.E.R. sono coloro i quali sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla stessa cabina di trasformazione media tensione – bassa tensione che vivono nello stesso edificio. Ovviamente farà fede la data di costituzione dell’associazione.

Da ciò è possibile dedurre che, a prescindere dal gestore dell’energia elettrica, l’installazione di un impianto fotovoltaico (condominiale o non) consente al singolo proprietario di:

  • condividere l’energia prodotta dall’impianto (condominiale o non);
  • installare più di un impianto che permetta ad ogni componente della comunità di effettuare la condivisione in rete.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 119 del Decreto Rilancio è, altresì, previsto che l’energia non auto-consumata o non condivisa per l’autoconsumo si ceda al Gestore del Servizio Elettrico Nazionale (GSE). Ne consegue che, anche nel caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili, la stessa energia, non condivisa o non auto-consumata non si cumuli con altri incentivi pubblici, agevolazioni, fondi di garanzia e di rotazione o incentivi per lo scambio sul posto.

Condomini e Comunità Energetiche Rinnovabili

Nei condomini, sia fiscalmente costituiti che non, creare una Comunità Energetica, consente di formare la rete al cui interno viene scambiata l’energia a favore degli auto-consumatori. In particolare, questi auto-consumatori, vengono definiti come “prosumer”.

Gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate appartenenti ad un unico soggetto vengono assimilati ai condomini. Questa assimilazione trova riscontro anche nella casistica in cui sia il proprietario del fabbricato a formare la C.E.R. qualora i punti di connessione del gruppo di auto-consumatori risultano ubicati all’interno dello stesso immobile.

Infatti l’art.42- bis del Decreto Milleproroghe stabilisce le condizioni ed i requisiti per i soggetti/consumatori dell’energia elettrica legati alla possibilità di associarsi per divenire auto-consumatori. In questo modo essi potranno agire collettivamente, ovvero per concretizzare la Comunità Energetica Rinnovabile. La stessa normativa ammette inoltre, a riguardo dei rapporti i tra i soggetti componenti le Comunità Energetiche Rinnovabili , che tali rapporti possano essere regolati da un contratto di diritto privato. E’ tramite questo contratto che la C.E.R. individua un delegato o un individuo responsabile della suddivisione dell’energia condivisa.

Tale designato pertanto, nella casistica degli edifici plurifamiliari aderenti alla C.E.R. sarà:

  • il condominio che agisce attraverso la figura dell’Amministratore Condominiale,
  • oppure un rappresentante opportunamente nominato se non ricorre obbligo alla nomina del primo;
  • nel caso di persone giuridiche sarà il legale rappresentante.

Impianto fotovoltaico condominiale: utilizzi comuni e privati

L’impianto fotovoltaico condominiale può quindi essere finalizzato agli utilizzi comuni e privati contemporaneamente solo nel caso in cui vengano costituite le C.E.R. In caso in cui non vengano costituite si dovrà ricorrere a differenti impianti e quindi un fotovoltaico condominiale centralizzato per gli utilizzi sulle parti comuni ed i relativi singoli impianti legati alle singole utenze. Ovviamente, in questa seconda casistica si dovrà considerare anche la disponibilità di:

  • eventuali spazi disponibili per la collocazione dei pannelli;
  • eventuale necessità di utilizzare le parti comuni del fabbricato in mancanza dell’area occorrente nella singola unità immobiliare. Va infatti tenuto conto che i pannelli del fotovoltaico, quale componente principale dell’impianto, hanno una dimensione di circa un metro per due, ed occorrono almeno dieci componenti anche per una potenza da 3 kw.

Non ricorrendo, alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile rimane comunque la possibilità dell’installazione dell’impianto fotovoltaico condominiale. Tale impianto potrà essere centralizzato e finalizzato all’utilizzo cui preposto con abbinamento dell’impianto privato che sarà a sé stante, con ottenimento di un doppio o anche triplo impianto.

Ulteriori precisazioni su impianto fotovoltaico condominiale

Per essere ulteriormente chiari in merito all’impianto fotovoltaico condominiale ed alla comunità energetica abbiamo deciso di riportare qui di seguito alcune precisazioni che possono chiarire alcuni aspetti fondamentali. Il condominio infatti può decidere di installare anche altri dispositivi per il suo efficientamento energetico che possono essere alimentati dall’impianto fotovoltaico condominiale come le pompe di calore.

In questo contesto ci teniamo a precisare che un edificio formato da più unità immobiliari nel quale sia installata una pompa di calore centralizzata comune a tutte le unità potrà avere anche un impianto fotovoltaico condominiale centralizzato. Tuttavia ciò è possibile solo nel caso si costituisca la Comunità Energetica Rinnovabile. In questo caso, l’energia prodotta dall’impianto potrebbe alimentare sia la pompa di calore che le utenze condominiali comuni come ascensore, illuminazione esterna ecc.

Tuttavia, l’impianto fotovoltaico condominiale potrebbe produrre più energia di quella consumata dalle utenze comuni del condominio. In questo caso, sempre e solamente previa costituzione delle C.E.R. sarebbe possibile utilizzare tale energia in eccesso per i consumi interni delle singole unità immobiliari. Pertanto i singoli condomini potrebbero ottenere anche un significativo beneficio in bolletta!

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