Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario oppure no?

Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario oppure no?

Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario averlo sui documenti per ottenere le detrazioni fiscali oppure no?

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Fra le molte novità introdotte dal Superbonus 110% vi è anche quella del visto di conformità.

Se infatti si vogliono effettuare degli interventi di riqualificazione energetica in modo da poter rientrare nelle detrazioni previste dal superbonus è necessario rispettare tutti i “paletti” creati. E fra questi paletti rientra anche il visto di conformità rilasciato dal commercialista. Con il visto di conformità infatti si attesta la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale del 110%.

Ma per tutti quei lavori che implicano anche il rifacimento di alcuni settori della casa che non rientrano nel superbonus 110% serve questo nuovo documento? In poche parole, i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazioni 2020 necessitano del visto di conformità?

Sappiamo che siete in molti a chiedervelo, per questo abbiamo deciso di provare a chiarire i vostri dubbi insieme ai nostri esperti. Continuate a leggere per scoprire la risposta a questa domanda!

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Bonus ristrutturazioni 2020: il visto di conformità è necessario oppure no?

Se ti stai chiedendo se per accedere al bonus ristrutturazioni 2020 sia necessario avere il visto di conformità allora stiamo per darti una buona notizia.
Per il bonus ristrutturazioni 2020, il visto di conformità non serve. In particolare, per la cessione della detrazione Irpef spettante per lavori di ristrutturazione non è necessario il visto di conformità del commercialista. Il visto di conformità  infatti serve per attestare la presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione del 110% e solamente a questa.

La documentazione necessaria per accedere al bonus ristrutturazioni è infatti solamente quella ordinariamente richiesta per indicare la detrazione in dichiarazione.

Il bonus ristrutturazioni: come funziona e quali sono gli interventi previsti ed i limiti di spesa

A normare il Bonus Ristrutturazioni è l’ art.16-bis del DPR 917/86, TUIR. Questo articolo stabilisce che per gli interventi di ristrutturazione spetti una detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta. Un spesa sostenuta che però non può essere superiore a 96.000 euro.

Tale detrazione spetta in 10 quote annuali di pari importo utilizzabile fino a copertura dell’Irpef dovuta.

Sono agevolabili dal bonus ristrutturazioni 2020 interventi di:

  • manutenzione straordinaria (solo sulle parti comuni degli edifici);
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari.

Alcuni esempi di lavori per cui spetta la detrazione del 50% sono i seguenti: l’installazione dell’ascensore, il rifacimento delle scale, l’eliminazione della barriere architettoniche, la rimozione dell’eternit ecc.

La cessione del bonus ristrutturazione: non solo per il 110%

Il bonus ristrutturazioni 2020 può quindi essere scalato direttamente dalle tasse Irpef in 10 quote annuali. Ma c’è anche un’altra possibilità.

E’ anche possibile optare per la cessione del credito come stabilito dall’ art.121 D.L. 34/2020. Il DL Rilancio da poco approvato infatti, amplia la platea degli interventi per cui è possibile effettuare la cessione del credito.

La possibilità di cedere la detrazione spettante per lavori effettuati sugli immobili residenziali non riguarda solo il super bonus al 110%. Stessa cosa dicasi per lo sconto in fattura praticato dal fornitore dei lavori.

Il contribuente che accede al bonus ristrutturazioni 2020 può quindi optare per le seguenti possibilità:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Specifichiamo meglio. La cessione del credito di imposta maturato può essere disposta in favore di:

  • fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  •  istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione per un numero illimitato di volte.

Le ulteriori detrazioni cedibili

La cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta o lo sconto in fattura riguarda tutti i seguenti interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia, ecc);
  • efficientamento energetico rientrante nell’ecobonus (sostituzione degli impianti di riscaldamento, degli infissi, ecc);
  • adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna(bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici, anche quelli che rientrano nel Superbonus 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Come è quindi chiarito nel primo punto di questo elenco è dunque ammessa anche la cessione del bonus ristrutturazione 2020.

La documentazione necessaria per la cessione bonus ristrutturazioni 2020

Proviamo ad analizzare nel dettaglio la documentazione necessaria per cedere il credito di imposta maturato grazie al bonus ristrutturazioni 2020.

La documentazione necessaria a cedere il credito di imposta del bonus ristrutturazioni 2020 è individuata dal provvedimento, Agenzia delle entrate, Prot. n. 2011/149646 del 2011.

Ai fini della cessione è necessario essere in possesso di:

  • domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora censito;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Imu), se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera).

Se si tratta di edilizia libera non è necessaria alcuna autorizzazione amministrativa ma è invece obbligatoria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. In questa dichiarazione andrà indicata la data di inizio dei lavori e sarà anche necessario attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.

Tale documentazione si aggiunge alla ricevuta del bonifico e alle fatture relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.

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