Le nuove FAQ Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sulle novità della cessione del credito, visto di conformità e misure agevolate dopo il DL 4/2022
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Il DL 4/2022, o Decreto Sostegni Ter, contiene numerose novità riguardanti le agevolazioni fiscali previste dalla normativa fiscale italiana. I cambiamenti apportati non riguardano solo la cessione del credito e le nuove scadenze, ma anche aspetti come il visto di conformità e la nuova possibilità di usufruire di una detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovi aspetti legati soprattutto al Superbonus 110% che abbiamo affrontato qui!
Novità che sono state subito recepite dall’Agenzia del fisco italiano che ha rilasciato nuove FAQ Agenzia delle Entrate. Abbiamo quindi raccolto ed analizzato qui di seguito le nuove FAQ Agenzia delle Entrate cercando di semplificarle il più possibile.
FaQ Agenzia delle entrate su obbligo del Visto di conformità per spese fino a 10mila euro
Nel caso in cui un contribuente, il 1° dicembre 2021 sostenga delle spese per interventi che possono rientrare nelle agevolazioni previste in edilizia libera o di importo complessivo superiore a 10.000 euro, decida di optare per la cessione del credito, al 3 gennaio 2022 non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e delle entrate è tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese?
La FAQ Agenzia delle Entrate prende in esame il decreto legge 11 novembre 2021 ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di opzione per la cessione del credito. L’obbligo vale anche per i bonus edilizi diversi dal Superbonus. La circolare dello scorso 29 novembre chiarisce che tale obbligo
“si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021”.
La legge di Bilancio ha però inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, questo obbligo di visto di conformità previsto per la cessione del credito solo per il Superbonus 110%. Ciò significa che la cessione del credito o lo sconto in fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus ed alle opere classificate come edilizia libera di importo inferiore a 10.000 euro.
La legge di Bilancio ha inoltre precisato che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.
La disposizione normativa in questione è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 pertanto, la stessa deve trovare applicazione da tale data. Il caso preso in esame nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulle novità della cessione del credito rientra fra quelli in cui non è previsto l’obbligo del visto di conformità.
Calcolo del 30% per i lavori del superbonus
Un’altra nuova FAQ Agenzia delle Entrate riguarda il famoso calcolo del 30% del totale dei lavori detraibili con il Superbonus 110% . Questo caldcolo deve essere commisurato all’intervento complessivamente considerato e quindi comprendendo anche gli interventi con altre percentuali di detrazione? Ad essi possono essere sommati anche gli interventi non agevolati?
Secondo la nuova FAQ Agenzia delle Entrate, vista la formulazione della norma, la percentuale del 30% deve essere commisurata all’intervento complessivo. Non solo quindi per i lavori ammessi al Superbonus 110% ma anche per gli altri interventi. Un criterio che rimane valido anche dalle nuove disposizioni contenute nella nuova legge di Bilancio.
FAQ Agenzia delle Entrate: qual’è il limite di spesa per il superbonus 110 per l’eliminazione delle barriere architettoniche?
La FAQ Agenzia delle Entrate si chiede quale sia il limite di spesa per il super ecobonus del 110% applicabile agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche. Questo limite è di 96.000 euro? In caso affermativo, questo può essere considerato un nuovo plafond di spesa rispetto a quello per il bonus casa?
La risposta alla nuova FAQ Agenzia delle Entrate precisa che il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati. I limiti di spesa sono inoltre applicabili disgiuntamente per ciascun intervento effettuato sia sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio. I massimali di spesa sono pertanto applicabili disgiuntamente, quindi possono essere sommati fra di loro, per ciascun intervento.
Qualsiasi condomino che abbia un ascensore e che voglia effettuare interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche potrà fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro per gli interventi sulle parti comuni. Lo stesso limite di spesa si applica congiuntamente anche agli interventi dello stesso genere effettuati su ogni appartamento. Pertanto, se un soggetto è proprietario di n appartamenti, potrà fruire di un limite di spesa di nx96.0000€. Qualora invece l’appartamento sia cointestato a più titolari il limite di spesa andrà suddiviso fra di essi.
L’intervento per essere considerato autonomamente detraibile deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente. Pertanto l’intervento deve risultare essere “trainato”:
- da un intervento “trainante” finalizzato all’efficientamento energetico;
- da un intervento “trainante” antisismico.
Per tali interventi può essere esercitata l’opzione dello sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.
FAQ Agenzia delle Entrate su Detrazione del superbonus nel 730 precompilato
Se un contribuente detrae il super bonus del 110% nel 730 precompilato può inviarlo direttamente o deve avvalersi di un Caf odia un professionista abilitato, ai fini dell’apposizione del consueto visto di conformità?
L’obbligo del visto di conformità decade nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate.
Detrazione dell’onorario professionale per superbonus
Considerando che il visto di conformità sull’intero modello Redditi assorbe quello specifico per il super bonus del 110% è detraibile al 110% anche il relativo onorario professionale?
L’articolo 1, della legge di bilancio 2022 ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche qualora il contribuente fruisca di tale detrazione nella dichiarazione dei redditi. L’obbligo decade quando i la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate.
Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei seguenti casi:
- quando presentano la dichiarazione modello 730 ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a un professionista abilitato.
- nel caso in cui i contribuenti utilizzino in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui.
In questi casi i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Asseverazione sulla congruità dei costi
La norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha carattere interpretativo?
L’articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021 ha introdotto il comma 1-ter), che:
- prevede l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per interventi, diversi dal Superbonus 110%;
- prevede che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi,
Tale comma prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico anche ai valori massimi stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.
Stabilisce inoltre che i prezzari individuati con il decreto MISE del 6 agosto del 2020, per gli interventi di efficientamento energetico (adevono intendersi applicabili anche ai seguenti interventi:
- antisismici e di riduzione del rischio sismico ;
- rientranti nel bonus facciate;
- di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Si ritiene inoltre che la disposizione abbia valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, è possibile utilizzare i:
- prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome,
- listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi,
- prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.
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