Tutte le semplificazioni per le rinnovabili della Legge PNRR ter

Tutte le semplificazioni per le rinnovabili della Legge PNRR ter

Tutte le semplificazioni per fotovoltaico, eolico e comunità energetiche che introdurrà la Legge PNRR ter

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Le semplificazioni introdotte dalla Legge PNRR ter (disponibile qui) riguardano diverse aree nel settore delle energie rinnovabili. Ad esempio, per gli impianti fotovoltaici e termici su edifici o manufatti fuori terra, l’autorizzazione paesaggistica sarà rilasciata entro 45 giorni, e trascorso questo termine senza motivi di impedimento comunicati, sarà considerata rilasciata.

Inoltre, non è richiesto alcun permesso per l’installazione di impianti fotovoltaici su terreno, a condizione che non siano situati in aree industriali, artigianali, ex cave o discariche chiuse. Le semplificazioni riguardano anche gli impianti eolici con una potenza inferiore a 20 KW e l’ampliamento dell’elenco delle aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. È anche prevista la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili con procedure semplificate. Inoltre, alcune tipologie di impianti fotovoltaici potranno essere esentate dalla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Questo approfondimento si propone di fare il punto della situazione sulla Legge PNRR ter, evidenziando le semplificazioni e le opportunità offerte nel settore delle energie rinnovabili.

Autorizzazione paesaggistica in 45 giorni per il fotovoltaico con il PNRR ter

Con la Legge PNRR ter, i tempi per ottenere l’autorizzazione degli impianti solari fotovoltaici e termici su edifici o manufatti fuori terra sono stati ridotti a 45 giorni.

Nel caso in cui sia richiesto il nulla osta paesaggistico, questo deve essere rilasciato entro il suddetto termine di 45 giorni. Trascorsi i 45 giorni senza che siano stati comunicati i motivi di diniego dell’istanza, l’autorizzazione si considera rilasciata ed è immediatamente efficace. Nel caso in cui siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori o modifiche al progetto di installazione, la soprintendenza può sospendere il termine di 45 giorni per un massimo di 30 giorni. Tuttavia, per poter beneficiare di questa possibilità, la soprintendenza deve motivare in modo preciso entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Procedure semplificate per aree industriali, commerciali, artigianali, cave e discariche sul fotovoltaico a terra

L’installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree industriali, commerciali, artigianali, ex cave e discariche chiuse non richiede l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso.

Tuttavia, è necessario effettuare le valutazioni ambientali come previsto dal titolo III della parte seconda del Dlgs 152 del 2006.

Nel caso in cui l’intervento ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è obbligatorio comunicare il progetto alla soprintendenza competente. La soprintendenza ha un periodo di 30 giorni per adottare un provvedimento motivato di diniego solo se rileva la mancanza dei requisiti di compatibilità. Resta comunque in vigore il potere di annullamento d’ufficio.

Ampliato l’elenco dei soggetti con poteri di controllo per le C.E.R.

L’elenco dei soggetti che possono costituire le comunità energetiche rinnovabili è stato ampliato dalla Legge PNRR ter. Oltre alle aziende e ai cittadini, anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato possono aderire alle Comunità Energetiche Rinnovabili con poteri di controllo.

Inoltre, possono accedere agli incentivi anche i gruppi formati da piccole e medie imprese agricole, cooperative agricole e impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a un MW. È necessario il pagamento degli oneri di rete per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Più soggetti con poteri di controllo per le C.E.R.

L’elenco dei soggetti che possono costituire le comunità energetiche rinnovabili è stato ampliato dalla Legge PNRR ter. Oltre alle aziende e ai cittadini, anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato possono aderire alle Comunità Energetiche Rinnovabili con poteri di controllo.

Inoltre, possono accedere agli incentivi anche i gruppi formati da piccole e medie imprese agricole, cooperative agricole e impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a un MW. È necessario il pagamento degli oneri di rete per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Concessione in deroga al Codice appalti per le comunità energetiche

La Legge PNRR ter prevede semplificazioni per la costituzione di comunità energetiche finanziate dal Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza. Fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali possono affidare in concessione aree o superfici per l’installazione di impianti, senza dover rispettare le norme del Codice degli appalti. Tuttavia, devono assicurarsi di rispettare i principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Gli enti locali sono tenuti a pubblicare avvisi e bandi-tipo predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) per diffondere l’opportunità di concessione. Gli avvisi dovranno specificare le aree interessate, la durata della concessione e l’importo del canone richiesto. Nel caso in cui ci siano più soggetti interessati alla stessa area, l’ente locale dovrà considerare il numero di partecipanti di ciascuna comunità energetica rinnovabile e l’importo del canone di concessione offerto per selezionare il concessionario più idoneo.

Niente presentazione della valutazione di impatto ambientale fino al 2024

Dal 22 aprile 2023 a tutto il 2024, sono escluse dall’obbligo di Valutazione di impatto ambientale (Via) alcune tipologie di progetto e di intervento relativi ad impianti di stoccaggio, fotovoltaici ed eolici, purché siano ubicati in aree idonee individuate all’interno di piani o programmi sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica. A tali condizioni, sono esentati dalla Via, i:

  • progetti di impianti fotovoltaici fino a 30 MW esentati dalla Valutazione di impatto ambientale (Via) se ubicati in aree idonee individuate all’interno di piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica.
  • esenzione dalla Via per sistemi di stoccaggio di energia elettrica da fonti rinnovabili, opere connesse e infrastrutture necessarie.
  • rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti fotovoltaici esistenti senza variazioni dell’area occupata, fino a 50 MW.
  • repowering di impianti eolici esistenti senza variazioni dell’area occupata, fino a 50 MW.
  • impianti offshore di produzione di energia rinnovabile fino a 50 MW in aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo e valutate positivamente.
  • Infrastrutture elettriche di connessione degli impianti e sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale per l’integrazione dell’energia rinnovabile.
  • Impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili nelle aree del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale valutate positivamente.
  • Aumento delle soglie di potenza minima per gli impianti fotovoltaici, ma soggetti alle procedure di Via statale o di verifica di assoggettabilità a Via da parte delle regioni se superano tali soglie.

Niente parere del ministero della cultura per le aree vicine a quelle sottoposte a Vincolo Paesaggistico

Il Dl Pnrr ter ha abolito l’obbligo di acquisire il parere del ministero della Cultura per gli impianti localizzati in aree adiacenti a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, abrogando le disposizioni delle linee guida del Mise (Dm 10 settembre 2010) e dei relativi provvedimenti attuativi.

Inoltre, la Legge PNRR ter ha introdotto semplificazioni nell’autorizzazione unica per la costruzione o modifica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Le valutazioni ambientali, se necessarie, sono incluse nell’autorizzazione finale ottenuta attraverso la partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte in una conferenza di servizi. Il termine massimo per il completamento del procedimento unico è ora di 90 giorni per gli impianti ubicati in aree sottoposte a tutela, mentre negli altri casi è di 60 giorni, escludendo i tempi previsti per le valutazioni ambientali.

Esteso l’elenco delle aree idonee ope legis, ridotte le aree di rispetto da beni culturali e paesaggistici

Si interviene per estendere l’elenco delle aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili secondo la Legge PNRR ter. Le aree idonee ope legis sono incluse fino all’individuazione definitiva delle stesse da parte delle regioni e delle province autonome. Grazie al Dl Pnrr ter, l’elenco si estende anche ai siti e agli impianti situati all’interno dei sedimi aeroportuali, di proprietà delle società di gestione aeroportuale.

Inoltre, la fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici, che delimita le aree non idonee, viene ridotta. Ora, tale fascia è di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per il fotovoltaico. Tuttavia, il ministero della Cultura mantiene la competenza nei procedimenti autorizzatori per i progetti situati in aree tutelate.

Con una modifica approvata al Senato, sono incluse anche le aree in cui si apportano modifiche significative agli impianti esistenti, a condizione che non comportino un aumento dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite percentuale non si applica al fotovoltaico installato in aree non soggette a vincoli secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Queste aree devono essere classificate come agricole e rientrare in un perimetro distante non più di 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i siti di interesse nazionale, le cave e le miniere.

Infine, le società concessionarie autostradali affidano la concessione dei siti e degli impianti di loro proprietà attraverso procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni.

Semplificazioni per potenze fino a 20 KW per l’eolico

Le semplificazioni introdotte dalla Legge PNRR ter, conosciuta anche come Dl Pnrr, si estendono ora anche agli impianti eolici con una potenza totale fino a 20 KW. È importante notare che tali impianti devono essere ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000.

Nel caso degli impianti eolici entro i 20 KW, non è richiesta l’acquisizione di autorizzazioni o permessi, a condizione che rispettino due requisiti:

  1. l’altezza non supera i cinque metri;
  2. sono ubicati in zone territoriali omogenee A e B.

Tuttavia, se l’impianto eolico è situato in prossimità di beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, è necessaria l’autorizzazione paesaggistica, che deve essere rilasciata entro un periodo di 45 giorni. Si precisa che tale autorizzazione non è richiesta per gli impianti eolici:

  • con una potenza fino a 20 KW,
  • ubicati al di fuori di aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000, che non sono visibili dagli spazi pubblici esterni o dai punti di vista panoramici.

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