Nessuna sanatoria per gli abusi edilizi in arrivo sul Superbonus

Nessuna sanatoria per gli abusi edilizi in arrivo sul Superbonus

E’ prevista una sanatoria  abusi edilizi dopo la modifica al comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio oppure no?

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E’ stato creato molto scompiglio attorno alle recenti modifiche al comma 13-ter dell’ art. 119 del Decreto Rilancio apportate dal nuovo Decreto Semplificazioni. Una parte della stampa generalista ha infatti gridato allo scandalo per la modifica appena menzionata.

Secondo questi articoli infatti la modifica all’art.119 avrebbe dato il via libera ad una sanatoria abusi edilizi premiando di fatto coloro che negli anni passati hanno effettuato degli interventi che non rispettavano le normative vigenti.

Ma davvero il DL Semplificazioni introduce questa sanatoria sugli abusi edilizi oppure no?

Lo abbiamo chiesto ai nostri esperti che sono concordi nel rispedire al mittente questa ipotesi. Secondo loro infatti, come avremo modo di spiegarti in questo approfondimento, la modifiche non creano nessun meccanismo di sanatoria degli abusi edilizi.

Per scoprire come mai continua a leggere!

Superbonus 110% in CILA e senza verifica sullo stato legittimo

Il nuovo DL Semplificazioni ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, lo stesso DL che ha introdotto il Superbonus 110%. Una sostituzione integrale che non è stata particolarmente apprezzata dalla stampa generalista. Sono stati molti i titoli di giornale che ribadivano il concetto che il Superbonus sarebbe diventato un modo per premiare e sanare l’abusivismo edilizio. E’ proprio grazie a questi titoli che si è creato l’equivoco per cui sembrava che fosse prevista una sanatoria per gli abusi edilizi eventualmente presenti nell’immobile.

Ebbene, non è affatto così. Il motivo alla base della sostituzione del comma 13-ter è stata l’oggettiva difficoltà nel reperire in tempi brevi la documentazione necessaria ad attestare lo stato legittimo degli immobili. Una difficoltà che è dovuta in particolar modo alla scarsa organizzazione e digitalizzazione degli archivi edilizi. Una situazione di cui certamente i legislatori erano al corrente fin dall’inizio e che magari avrebbero dovuto considerare fin dall’approvazione del DL Rilancio.

Quindi, la nuova versione del comma 13-ter in ogni caso non introduce una sanatoria per gli abusi edilizi. Semplicemente stabilisce che tutti gli interventi di superbonus 110% siano considerati di manutenzione straordinaria. Pertanto nel procedere a questi lavori è necessaria solamente la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Contrariamente a quanto stabilito in precedenza assieme alla CILA non va dichiarata l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Superbonus 110% niente sanatoria per gli abusi edilizi

Siccome non è più necessario dichiarare lo stato legittimo degli immobile, il nuovo comma 13-ter prevede che il beneficio fiscale decada solo alcuni casi specifici che non prevedono abusi edilizi. I casi in questione sono i seguenti:

  1. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  2. mancata presentazione della CILA;
  3. non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus;
  4. assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento;
  5. mancanza del provvedimento che ha consentito la legittimazione della costruzione dell’immobile oggetto d’intervento. In pratica si tratta  dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Le conseguenze di un abuso edilzio

La modifica al nuovo comma 13-ter non introduce una sanatoria agli abusi edilizi premiando l’abusivismo, tutt’altro. Infatti, nell’ultimo periodo del nuovo comma possiamo trovare il seguente testo:

“Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Questo genera almeno due importanti conseguenze:

  • la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena decadenza del beneficio;
  • un semplice raffronto documentale tra la CILA presentata e l’ultimo titolo edilizio consentirà facilmente l’individuazione di un abuso edilizio.

Conclusioni sulla presunta sanatoria degli abusi edilizi

Come abbiamo avuto modo di chiarire in maniera specifica, l’obiettivo della modifica al comma 13-ter, non è assolutamente quello di premiare o di offrire una sanatoria per gli abusi edilizi, tutt’altro. L’obiettivo è solamente quello di semplificare la procedura.

Infatti, da adesso in poi, basterà presentare una CILA con uno stato dei fatti diverso da quello dell’ultimo titolo abilitativo per far rischiare all’interessato di incorrere in serie sanzioni civili e penali, ma non solo questo. L’interessato potrebbe inoltre dover anche demolire un intervento che, nonostante sia in regola, verrà considerato abusivo in quanto si andrà a sommare agli altri abusi presenti.

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