Dl Aiuti quater: finalmente è stato convertito in legge. Ecco tutte le novità
Dl Aiuti quater finalmente convertito in legge dopo l’ok anche dalla Camera. Ecco i principali cambiamenti apportati anche dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2023
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E’ finalmente arrivato il tanto atteso via libera definitivo della Camera al dl 176/2022 (dl aiuti quater) con 164 voti favorevoli e 127 contrari dopo quello del Senato arrivato lo scorso 21 dicembre 2022. La misura modifica in maniera sostanziale alcuni dei bonus edilizi che ci hanno accompagnato per tutto il 2022, molti dei quali hanno riscosso un successo davvero straordinario come il Superbonus.
Tra le numerose integrazioni e correzioni introdotte dal DL Aiuti Quater figurano molte novità riguardanti le cessione dei crediti di imposta legati ai bonus edilizi. Ma soprattutto figura il via libera definitivo alla riduzione dal 110% al 90%, tranne che per alcune eccezioni, dell’aliquota agevolativa del superbonus.
Scopriamo più in dettaglio tutte le modifiche contenute nel Decreto 176/2022 qui di seguito.
Dl Aiuti Quater e CILAS condomini
Il DL Aiuti Quater ha portato una sostanziale diminuzione alla percentuale dell’aliquota della detrazione fiscale legata agli interventi previsti dal Superbonus per i condomini. Quest’ultima è infatti passata dal 110% al 90% per tutto il 2023. Tuttavia, è prevista un’eccezione che può far ancora ottenere l’aliquota del 110% ai condomini richiedenti. Tale condizione è quella di aver presentato CILA-S (comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus) entro il 25 novembre 2022.
La Legge di Bilancio 2023 (disponibile qui) ha comunque ridisegnato il quadro complessivo della casistica qui sopra individuata. Approfondendo l’argomento, la detrazione del 110% del Superbonus per i condomini può essere applicata nei seguenti casi (in tutti gli altri la detrazione è pari al 90% come spieghiamo qui):
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni con CILA-S presentata al 25 novembre 2022;
- interventi effettuati dai condomini con:
– delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022 e dichiarazione sostitutiva;
– CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022; - interventi effettuati dai condomini con:
– delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 novembre 2022 e dichiarazione sostitutiva;
– CILAS presentata entro il 25 novembre 2022; - interventi di demolizione e ricostruzione con istanza presentata entro il 31 dicembre 2022.
Invece, per quanto riguarda tutte quelle spese per gli interventi di efficientamento energetico sostenute nel 2024 e 2025 le detrazioni restano invariate ed ammonteranno al:
- 70% per il 2024;
- 65% nel 2025.
Le modifiche alla cessione dei crediti del DL Aiuti Quater: si arriva ad un massimo di 5 cessioni
Il dl Aiuti Quater prevede anche un incremento nel numero massimo di cessioni dei crediti fiscali da parte dei soggetti qualificati (banche, assicurazione, ecc.) che passano adesso da 4 a 5. Questo è stato reso possibile grazie all’aumento da 2 a 3 del numero di cessioni effettuabili verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
Per maggiore chiarezza proviamo a riepilogare brevemente tutta la questione relativa alla cessione del credito d’imposta.
Partito con un numero di cessioni illimitato nel DL Rilancio per poi essere stata ridotta a tre passaggi, il dl 50/2022 (decreto aiuti) entrato in vigore dal 18 maggio, vincolava la cessione del credito in 4 passaggi, i seguenti:
- prima cessione libera;
- seconda cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);
- terza cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);
- quarta cessione del credito, la banca può cedere il credito a un proprio correntista professionale o partita IVA.
Per effetto della modifica approvata in Senato la cessione del credito verrebbe modificata dal DL Aiuti Quater nel seguente modo:
- prima cessione libera;
- seconda cessione a favore di banche, assicurazioni e ecc. (cessione qualificata);
- terza cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);
- quarta cessione a favore di banche, assicurazioni, ecc. (cessione qualificata);
- quinta cessione del credito: la banca può cedere il credito a un proprio correntista professionale o partita IVA.
Terzo settore: il DL Aiuti Quater proroga il Superbonus al 110% fino al 2025
Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera c) del DL Aiuti Quater, il riconoscimento dell’agevolazione con aliquota del 110% è, citiamo testualmente:
“previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso.”
Garanzia SACE “SupportItalia”
Il DL Aiuti Quater introduce anche una garanzia del governo per dare una spinta al mercato delle cessioni del credito derivanti dai bonus edilizi. In sostanza, grazie ad essa, sarà lo stato a fare da garante nei confronti delle banche in modo che esse possano effettuare prestiti alle imprese in difficoltà. Tale garanzia si chiamerà SACE.
In altre parole, decreto aiuti quater ha previsto la possibilità di concedere da parte di SACE garanzie in favore di banche e istituti di credito per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi superbonus. Grazie a questa garanzia dei prestiti, le banche potranno tornare giocare il loro ruolo per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.
Tuttavia per accedere ai prestiti SACE è necessario essere in possesso di determinati requisiti. Ad esempio l’impresa deve essere iscritta alla CCIA con i seguenti codici:
- ATECO 41 (COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI);
- ATECO 43 (DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE) e deve avere crediti fiscali derivanti da attività di Superbonus.
La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. inoltre la garanzia copre l’importo del finanziamento entro limiti 70, 80 o 90 per cento inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti.
La norma precisa inoltre che i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito del credito di impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.
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